32.2011.127
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15 giugno 2011Italiano13 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2011.127
FS
Lugano
15 giugno 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1 aprile 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - questo
Tribunale – chiamato a
pronunciarsi sul ricorso interposto contro la decisione del 14 luglio 2010
(doc. AI 111/1-2) con la quale l’Ufficio AI, richiamati gli articoli 21 cpv. 4
e 43 cpv. 2 LPGA e 7b cpv. 2 LAI, aveva soppresso con effetto immediato il
diritto alla rendita intera e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso – con sentenza del 12
ottobre 2010 (doc. AI 128/1-10), cresciuta incontestata in giudicato, aveva
annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché
procedesse nelle proprie incombenze ai sensi dei considerandi e nel rispetto
della procedura di preavviso di cui all’art. 57a LAI;
- con
“decisione provvisionale con sospensione della rendita (artt. 55 cpv. 1 LPGA
e 56 PA)” 1. aprile 2011 l’Ufficio AI ha deciso di mantenere la sospensione
del diritto alla rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso
adducendo, in particolare, che “(…) ritenuto come nel caso in esame, vi sia
Fatti
il reale sospetto di una riscossione indebita di prestazioni per l’invalidità
da parte dell’assicurata, considerato altresì gli accertamenti supplementari in
corso, l’UAI – in applicazione dei combinati artt. 55 cpv. 1 LPGA e 56 PA –
conferma la sospensione, a titolo cautelare, del versamento della rendita intera
d’invalidità. Al termine degli atti istruttori l’amministrazio-ne si esprimerà
tramite decisione finale, debitamente preavvisata, in merito alle prestazioni
spettanti all’assicurata. Se dagli accertamenti risultasse che la medesima non
ha più diritto a prestazioni dell’AI lo scrivente Ufficio informa già sind’ora
l’assicurata che verrà resa una decisione di soppressione con effetto
retroattivo completata da una decisione in restituzione considerata l’evidente
violazione dell’obbligo di informazione (inizio della nuova attività non
notificata all’amministrazione). (…)” (doc. A);
- contro
la decisione 1. aprile 2011, tramite l’avv. RA 1, l’assi-curata è insorta al
TCA postulandone l’annullamento, oltre che chiedere il ripristino dell’effetto
sospensivo e il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
- con
scritto 22 aprile 2011 l’assicurata ha chiesto di assegnare la trattazione
della sua pratica ad un altro funzionario e che “(…) vengano ripristinati i
pagamenti del 10% che mi spettano come rimborso Cassa malati (…)” (VII);
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI –
rilevato, tra l’altro, che “(…) 15. La ripresa lavorativa praticamente
totale, ben documentata, è suscettibile di causare con ogni verosimiglianza un
apprezzamento diverso sulla sua capacità lavorativa, e di conseguenza di
guadagno, rispetto alla precedente decisione di rendita intera, e di ripercuotersi
sul diritto alle prestazioni, diritto che verrà precisato e definito nel quadro
della procedura di revisione in atto. 16. In considerazione degli elementi emersi dai vari procedimenti risulta più che verosimile, con il ripristino del
versamento della rendita, un indebito versamento di prestazioni all’assicurata
da parte dell’assicurazione invalidità per i motivi sopra indicati. 17. Si
rileva che già solo per i motivi addotti l’amministrazione avrebbe potuto
emanare una decisione di soppressione, precedentemente preavvisata. Tuttavia,
per valutare al meglio l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurata,
l’Ufficio AI ha ordinato un accertamento medico. Il __________ ha proceduto ad
un primo consulto il 02.05.2011 ritenendo necessario dare seguito ad un secondo
esame fissato per il 06.06.2011. Non appena definito l’aspetto medico lo
scrivente Ufficio procederà alla valutazione del discapito economico con
emissione di una decisione debitamente preavvisata in merito al diritto a prestazioni
dell’assicurata. 18. Nel rispetto del diritto di essere sentito si rileva che
l’amministrazione ha informato l’avv. RA 1 con scritto anticipato via fax ed inviato
per raccomandata datato 30.03.2011 che l’Ufficio AI avrebbe mantenuto la
sospensione cautelativa dei versamenti e che avrebbe ricevuto una decisione in
tale senso. (…)” (IX) – ha
chiesto di confermare la decisione impugnata e conseguentemente respingere il
ricorso;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se la decisione 1. aprile 2011, con la quale l’Ufficio
AI ha deciso di mantenere la sospensione del diritto alla rendita e tolto
l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, è conforme o meno alla legislazione
federale. E’ infatti la decisione che determina l’oggetto dell’im-pugnazione
(DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e
DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti). Di conseguenza,
nella misura in cui l’insorgente postula che “(…) vengano ripristinati i pagamenti
del 10% che mi spettano come rimborso Cassa malati (…)” (VII), il ricorso è
irricevibile;
- quanto
invece alla domanda di assegnare la trattazione della pratica ad un altro funzionario,
il TCA si limita qui ad osservare che la ricorrente non motiva e tantomeno
adduce elementi oggettivi che giustifichino la sua sfiducia nei confronti del
funzionario in parola. La richiesta va pertanto respinta ritenuto che nulla
permette di concludere per l’esistenza di una prevenzione e/o imparzialità nei
suoi confronti (anche nel caso in cui si trattava di pronunciarsi in merito
all’imparzialità di un esperto, nelle DTF 125 V 353 e 123 V 176 il TFA ha evidenziato
che l'apprezzamento delle circostanze non può basarsi sulle sole impressioni
del peritato);
- l'art.
1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono
applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e
28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga;
- ai
sensi dell’art. 57a LAI (nella versione applicabile dal 1. luglio 2006 a seguito della modifica della LAI del 16 dicembre 2005, la quale ha sostituito la procedura
d’opposizione mediante una procedura di preavviso; cfr. Messaggio concernente
la modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di
semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pag. 2756-2757), l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso,
la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione
o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di
essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA. Inoltre, l’art. 69 cpv. 1 lett.
a LAI stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni degli Uffici
AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni
del luogo dell’ufficio AI;
- la
decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha sospeso il versamento della
rendita intera, non configura, per i motivi di seguito esposti, una decisione finale
e pertanto non trova applicazione l’art. 57a LAI che regola la procedura del
preavviso (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der
Considerandi
Invalidenversicherung, Berna 2010, § 29, note marginali 2078-2093, pag. 411-412).
In questo senso diversa era la precedente decisione 14 luglio 2010 (doc.
AI 111/1-2), annullata da questo Tribunale con STCA 12 ottobre 2010 (doc. AI
128/1-10), con cui l’Ufficio AI aveva invece soppresso il diritto alla
rendita;
- l’amministrazione
può ordinare la sospensione del diritto ad una rendita quale provvedimento
cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (STF 9C_45/2010 del 12
aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pag. 33-34;9C_463/2009 dell’8
luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112 pag. 115-116; Müller, op.
cit., § 30, note marginali 2323-2340, pag. 453-456 e la giurisprudenza e
dottrina ivi citate);
- anche
nel caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere
sentito e il provvedimento motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid.
2.1
e Müller, op. cit., § 30, note marginali 2378-2382, pag.
463-464 e la giurisprudenza e dottrina ivi citate);
- dagli
atti di causa non risulta che prima dell’emanazione della decisione impugnata
l’assicurata sia stata sentita. In particolare, a differenza di quanto sostenuto
dall’amministrazione, non è possibile concludere che il diritto di essere
sentita sia stato rispettato vista la lettera 30 marzo 2011 con la quale
l’Ufficio AI ha comunicato all’avv. RA 1 che “(…) in riferimento al suo
scritto del 24 marzo 2011, con la presente la informiamo che sulla scorta degli
elementi emersi in corso di procedura giudiziaria, il nostro Ufficio mantiene
la sospensione cautelativa dei versamenti. Seguirà a breve una decisione
impugnabile. (…)” (doc. P, la sottolineatura è del redattore). Va qui infatti
ribadito che con la decisione 14 luglio 2010 l’Ufficio AI aveva soppresso
il diritto alla rendita e pertanto non è possibile mantenere un’asserita
sospensione cautelativa non ancora pronunciata. Ma soprattutto, visto che nella
STCA del 12 ottobre 2010 (doc. AI 128/1-10) questo Tribunale aveva già
precisato che “(…) l’Ufficio AI dovrà ripristinare il versamento
all’assicurata delle prestazioni che, con la decisione qui impugnata e annullata,
aveva soppresso. Va qui evidenziato che –
non avendo l’Ufficio AI soppresso il diritto a prestazioni in via di revisione
ai sensi dell’art. 17 LPGA bensì sulla base degli articoli 28 LPGA, 7b cpv. 2
lett. d LAI e 86bis cpv. 3 OAI e non configurando la presente sentenza
l’annulla-mento di una tale decisione con rinvio all’amministrazione per ulteriori
accertamenti – non
trova qui applicazione la giurisprudenza federale in base alla quale se
l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una decisione di
revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi,
questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche
durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova
decisione (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377; 106 V 18, consid. 3d, pag. 21;
STF 9C_921/2009 del 22 giugno 2010, consid. 5.5; STF 9C_1016/2008 del 2
febbraio 2009, consid. 1.3.2 e STFA I 476/03 del 12 agosto 2004, consid. 2.2;
vedi anche la STCA del 18 giugno 2009 nella causa B., 32.2009.104) (…)”
(doc. AI 128/8-9), l’Ufficio AI doveva esporre chiaramente quali fossero le sue
intenzioni (sospendere e/o sopprimere la rendita) e addurre in modo chiaro i
presupposti e i motivi posti alla base della sospensione cautelativa;
- se
invece avesse voluto confermare la soppressione della rendita, allora l’Uffico
AI avrebbe dovuto procedere come indicato nella STCA del 12 ottobre 2010 (doc.
AI 128/1-10) e rispettare la procedura del preavviso di cui all’art. 57a LAI;
- anche
nel caso in cui – e la seguente
precisazione riportata nella decisione lo farebbe pensare: “(…) pertanto
considerato che prima di procedere ad una soppressione del diritto è necessario
predisporre gli accertamenti del caso, si giustifica una sospensione
provvisoria immediata dei versamenti. Gli accertamenti in corso permetteranno
di confermare o meno il diritto a prestazioni spettanti all’assicurata. (…)”
(doc. A) – la decisione impugnata
configurasse una decisione finale munita di condizione risolutiva (al riguardo
cfr. Müller, op. cit., § 30, nota marginale 2341, pag. 456 e la
giurisprudenza e dottrina ivi citate e la STFA I 406/01 del 31 agosto 2001),
l’Ufficio AI avrebbe dovuto osservare la procedura del preavviso di cui
all’art. 57a LAI;
- in
concreto, visto che per quanto sopra esposto la decisione impugnata va trattata
alla stregua di una decisione supercautelare resa inaudita altera parte – al riguardo Müller osserva: “(…) Vor dem Erlass der vorsorglichen Massnahme ist den Parteien grundsätzlich
das rechtliche Gehör zu gewähren. Eine Ausnahme davon gilt nur für
superprovisorische Massnahmen, wobei auch für diese nachträglich das rechtliche
Gehör zu gewähren ist und welche allenfalls als ordentliche vorsorgliche
Massnahmen aufrechterhalten werden können (vgl. BGE 126 II 123 E. 6b/aa; HÄNER,
Massnahmen, Rz 158 und 159; SEILER, VwVG-Praxiskommentar, Rz 64-65 zu Art. 56).
(…)” (Müller, op. cit., § 30, nota marginale 2378,
pag. 463) –, gli
atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché, esposti chiaramente i presupposti
ed i motivi del provvedimento cautelare, dia la possibilità all’assicurata di
esprimersi sugli stessi e decida conseguentemente se confermare il
provvedimento;
- in
ogni caso – ribadito ancora che la
precedente decisione 14 luglio 2010 (doc. AI 111/1-2) non aveva sospeso il
diritto alla rendita e ritenuto che è stata annullata da questo Tribunale con
STCA del 12 ottobre 2010 cresciuta incontestata (doc. AI 128/1-10) –, nell’evenienza in cui l’Ufficio AI
concludesse di confermare il provvedimento cautelare, la sospensione del diritto
alla rendita potrà avere effetto al più presto dal mese di aprile 2011 (mese in
cui è stata resa la decisione supercautelare qui impugnata);
- con
la resa della presente sentenza – che
considera la decisione impugnata quale decisione supercautelare e rinvia gli
atti all’amministrazione affinché, rispettato il diritto di essere sentito,
confermi o meno il provvedimento cautelare –
la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo diviene priva di oggetto;
- vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010
consid. 3, STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6, STF I 911/06 del 2
febbraio 2007 consid. 9);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è accolto.
§ Gli
atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti