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Decisione

32.2011.127

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 giugno 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

il reale sospetto di una riscossione indebita di prestazioni per l’invalidità

da parte dell’assicurata, considerato altresì gli accertamenti supplementari in

corso, l’UAI – in applicazione dei combinati artt. 55 cpv. 1 LPGA e 56 PA

conferma la sospensione, a titolo cautelare, del versamento della rendita intera

d’invalidità. Al termine degli atti istruttori l’amministrazio-ne si esprimerà

tramite decisione finale, debitamente preavvisata, in merito alle prestazioni

spettanti all’assicurata. Se dagli accertamenti risultasse che la medesima non

ha più diritto a prestazioni dell’AI lo scrivente Ufficio informa già sind’ora

l’assicurata che verrà resa una decisione di soppressione con effetto

retroattivo completata da una decisione in restituzione considerata l’evidente

violazione dell’obbligo di informazione (inizio della nuova attività non

notificata all’amministrazione). (…)” (doc. A);

- contro

la decisione 1. aprile 2011, tramite l’avv. RA 1, l’assi-curata è insorta al

TCA postulandone l’annullamento, oltre che chiedere il ripristino dell’effetto

sospensivo e il beneficio dell’assistenza giudiziaria;

- con

scritto 22 aprile 2011 l’assicurata ha chiesto di assegnare la trattazione

della sua pratica ad un altro funzionario e che “(…) vengano ripristinati i

pagamenti del 10% che mi spettano come rimborso Cassa malati (…)” (VII);

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI –

rilevato, tra l’altro, che “(…) 15. La ripresa lavorativa praticamente

totale, ben documentata, è suscettibile di causare con ogni verosimiglianza un

apprezzamento diverso sulla sua capacità lavorativa, e di conseguenza di

guadagno, rispetto alla precedente decisione di rendita intera, e di ripercuotersi

sul diritto alle prestazioni, diritto che verrà precisato e definito nel quadro

della procedura di revisione in atto. 16. In considerazione degli elementi emersi dai vari procedimenti risulta più che verosimile, con il ripristino del

versamento della rendita, un indebito versamento di prestazioni all’assicurata

da parte dell’assicurazione invalidità per i motivi sopra indicati. 17. Si

rileva che già solo per i motivi addotti l’amministrazione avrebbe potuto

emanare una decisione di soppressione, precedentemente preavvisata. Tuttavia,

per valutare al meglio l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurata,

l’Ufficio AI ha ordinato un accertamento medico. Il __________ ha proceduto ad

un primo consulto il 02.05.2011 ritenendo necessario dare seguito ad un secondo

esame fissato per il 06.06.2011. Non appena definito l’aspetto medico lo

scrivente Ufficio procederà alla valutazione del discapito economico con

emissione di una decisione debitamente preavvisata in merito al diritto a prestazioni

dell’assicurata. 18. Nel rispetto del diritto di essere sentito si rileva che

l’amministrazione ha informato l’avv. RA 1 con scritto anticipato via fax ed inviato

per raccomandata datato 30.03.2011 che l’Ufficio AI avrebbe mantenuto la

sospensione cautelativa dei versamenti e che avrebbe ricevuto una decisione in

tale senso. (…)” (IX) – ha

chiesto di confermare la decisione impugnata e conseguentemente respingere il

ricorso;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- oggetto

del contendere è sapere se la decisione 1. aprile 2011, con la quale l’Ufficio

AI ha deciso di mantenere la sospensione del diritto alla rendita e tolto

l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, è conforme o meno alla legislazione

federale. E’ infatti la decisione che determina l’oggetto dell’im-pugnazione

(DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e

DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti). Di conseguenza,

nella misura in cui l’insorgente postula che “(…) vengano ripristinati i pagamenti

del 10% che mi spettano come rimborso Cassa malati (…)” (VII), il ricorso è

irricevibile;

- quanto

invece alla domanda di assegnare la trattazione della pratica ad un altro funzionario,

il TCA si limita qui ad osservare che la ricorrente non motiva e tantomeno

adduce elementi oggettivi che giustifichino la sua sfiducia nei confronti del

funzionario in parola. La richiesta va pertanto respinta ritenuto che nulla

permette di concludere per l’esistenza di una prevenzione e/o imparzialità nei

suoi confronti (anche nel caso in cui si trattava di pronunciarsi in merito

all’imparzialità di un esperto, nelle DTF 125 V 353 e 123 V 176 il TFA ha evidenziato

che l'apprezzamento delle circostanze non può basarsi sulle sole impressioni

del peritato);

- l'art.

1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre

2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono

applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e

28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga;

- ai

sensi dell’art. 57a LAI (nella versione applicabile dal 1. luglio 2006 a seguito della modifica della LAI del 16 dicembre 2005, la quale ha sostituito la procedura

d’opposizione mediante una procedura di preavviso; cfr. Messaggio concernente

la modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di

semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pag. 2756-2757), l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso,

la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione

o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di

essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA. Inoltre, l’art. 69 cpv. 1 lett.

a LAI stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni degli Uffici

AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni

del luogo dell’ufficio AI;

- la

decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha sospeso il versamento della

rendita intera, non configura, per i motivi di seguito esposti, una decisione finale

e pertanto non trova applicazione l’art. 57a LAI che regola la procedura del

preavviso (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der

Considerandi

Invalidenversicherung, Berna 2010, § 29, note marginali 2078-2093, pag. 411-412).

In questo senso diversa era la precedente decisione 14 luglio 2010 (doc.

AI 111/1-2), annullata da questo Tribunale con STCA 12 ottobre 2010 (doc. AI

128/1-10), con cui l’Ufficio AI aveva invece soppresso il diritto alla

rendita;

- l’amministrazione

può ordinare la sospensione del diritto ad una rendita quale provvedimento

cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (STF 9C_45/2010 del 12

aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pag. 33-34;9C_463/2009 dell’8

luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112 pag. 115-116; Müller, op.

cit., § 30, note marginali 2323-2340, pag. 453-456 e la giurisprudenza e

dottrina ivi citate);

- anche

nel caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere

sentito e il provvedimento motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid.

2.1

e Müller, op. cit., § 30, note marginali 2378-2382, pag.

463-464 e la giurisprudenza e dottrina ivi citate);

- dagli

atti di causa non risulta che prima dell’emanazione della decisione impugnata

l’assicurata sia stata sentita. In particolare, a differenza di quanto sostenuto

dall’amministrazione, non è possibile concludere che il diritto di essere

sentita sia stato rispettato vista la lettera 30 marzo 2011 con la quale

l’Ufficio AI ha comunicato all’avv. RA 1 che “(…) in riferimento al suo

scritto del 24 marzo 2011, con la presente la informiamo che sulla scorta degli

elementi emersi in corso di procedura giudiziaria, il nostro Ufficio mantiene

la sospensione cautelativa dei versamenti. Seguirà a breve una decisione

impugnabile. (…)” (doc. P, la sottolineatura è del redattore). Va qui infatti

ribadito che con la decisione 14 luglio 2010 l’Ufficio AI aveva soppresso

il diritto alla rendita e pertanto non è possibile mantenere un’asserita

sospensione cautelativa non ancora pronunciata. Ma soprattutto, visto che nella

STCA del 12 ottobre 2010 (doc. AI 128/1-10) questo Tribunale aveva già

precisato che “(…) l’Ufficio AI dovrà ripristinare il versamento

all’assicurata delle prestazioni che, con la decisione qui impugnata e annullata,

aveva soppresso. Va qui evidenziato che –

non avendo l’Ufficio AI soppresso il diritto a prestazioni in via di revisione

ai sensi dell’art. 17 LPGA bensì sulla base degli articoli 28 LPGA, 7b cpv. 2

lett. d LAI e 86bis cpv. 3 OAI e non configurando la presente sentenza

l’annulla-mento di una tale decisione con rinvio all’amministrazione per ulteriori

accertamenti – non

trova qui applicazione la giurisprudenza federale in base alla quale se

l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una decisione di

revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi,

questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche

durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova

decisione (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377; 106 V 18, consid. 3d, pag. 21;

STF 9C_921/2009 del 22 giugno 2010, consid. 5.5; STF 9C_1016/2008 del 2

febbraio 2009, consid. 1.3.2 e STFA I 476/03 del 12 agosto 2004, consid. 2.2;

vedi anche la STCA del 18 giugno 2009 nella causa B., 32.2009.104) (…)”

(doc. AI 128/8-9), l’Ufficio AI doveva esporre chiaramente quali fossero le sue

intenzioni (sospendere e/o sopprimere la rendita) e addurre in modo chiaro i

presupposti e i motivi posti alla base della sospensione cautelativa;

- se

invece avesse voluto confermare la soppressione della rendita, allora l’Uffico

AI avrebbe dovuto procedere come indicato nella STCA del 12 ottobre 2010 (doc.

AI 128/1-10) e rispettare la procedura del preavviso di cui all’art. 57a LAI;

- anche

nel caso in cui – e la seguente

precisazione riportata nella decisione lo farebbe pensare: “(…) pertanto

considerato che prima di procedere ad una soppressione del diritto è necessario

predisporre gli accertamenti del caso, si giustifica una sospensione

provvisoria immediata dei versamenti. Gli accertamenti in corso permetteranno

di confermare o meno il diritto a prestazioni spettanti all’assicurata. (…)”

(doc. A) – la decisione impugnata

configurasse una decisione finale munita di condizione risolutiva (al riguardo

cfr. Müller, op. cit., § 30, nota marginale 2341, pag. 456 e la

giurisprudenza e dottrina ivi citate e la STFA I 406/01 del 31 agosto 2001),

l’Ufficio AI avrebbe dovuto osservare la procedura del preavviso di cui

all’art. 57a LAI;

- in

concreto, visto che per quanto sopra esposto la decisione impugnata va trattata

alla stregua di una decisione supercautelare resa inaudita altera parte – al riguardo Müller osserva: “(…) Vor dem Erlass der vorsorglichen Massnahme ist den Parteien grundsätzlich

das rechtliche Gehör zu gewähren. Eine Ausnahme davon gilt nur für

superprovisorische Massnahmen, wobei auch für diese nachträglich das rechtliche

Gehör zu gewähren ist und welche allenfalls als ordentliche vorsorgliche

Massnahmen aufrechterhalten werden können (vgl. BGE 126 II 123 E. 6b/aa; HÄNER,

Massnahmen, Rz 158 und 159; SEILER, VwVG-Praxiskommentar, Rz 64-65 zu Art. 56).

(…)” (Müller, op. cit., § 30, nota marginale 2378,

pag. 463) –, gli

atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché, esposti chiaramente i presupposti

ed i motivi del provvedimento cautelare, dia la possibilità all’assicurata di

esprimersi sugli stessi e decida conseguentemente se confermare il

provvedimento;

- in

ogni caso – ribadito ancora che la

precedente decisione 14 luglio 2010 (doc. AI 111/1-2) non aveva sospeso il

diritto alla rendita e ritenuto che è stata annullata da questo Tribunale con

STCA del 12 ottobre 2010 cresciuta incontestata (doc. AI 128/1-10) –, nell’evenienza in cui l’Ufficio AI

concludesse di confermare il provvedimento cautelare, la sospensione del diritto

alla rendita potrà avere effetto al più presto dal mese di aprile 2011 (mese in

cui è stata resa la decisione supercautelare qui impugnata);

- con

la resa della presente sentenza – che

considera la decisione impugnata quale decisione supercautelare e rinvia gli

atti all’amministrazione affinché, rispettato il diritto di essere sentito,

confermi o meno il provvedimento cautelare –

la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo diviene priva di oggetto;

- vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010

consid. 3, STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6, STF I 911/06 del 2

febbraio 2007 consid. 9);

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è accolto.

§ Gli

atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti