32.2011.13
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19 luglio 2011Italiano38 min
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Numero d'incarto:
32.2011.13
Data decisione, Autorità:
19.07.2011, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurato 1/4 di rendita di invalidità non può essere confermata dal TCA,dato che l'aspetto psichiatrico necessita di ulteriori approfondimenti.Rinvio atti per esperimento di una perizia specialistica
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.13
cr/sc
Lugano
19 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 dicembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1953, in precedenza attivo in qualità di chimico industriale, in data 10
dicembre 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti, segnalando di essere affetto da “infarto; ipertensione;
depressione” (doc. 1/1-8).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
bidisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM) (doc. 31), l’UAI, con progetto di decisione del 7 settembre
2010 (doc. 47/1-3), poi confermato con decisione del 2 dicembre 2010, ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 40%) a decorrere dal
1° dicembre 2009 (doc. B + C).
1.2. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata
e il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti medici (doc.
I).
Sostanzialmente
il rappresentante dell’assicurato ha contestato la decisione
dell’amministrazione, criticando in particolare, alla luce delle considerazioni
espresse dallo psichiatra curante, dr. __________ la valutazione psichiatrica
eseguita dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM.
Il
rappresentante dell’assicurato ha infatti sottolineato come lo psichiatra
curante abbia espresso il proprio dissenso riguardo alle conclusioni alle quali
è giunto, dopo un solo colloquio peritale, oltretutto assai breve, il dr. __________,
sottovalutando la gravità della malattia psichiatrica che da anni affligge
l’interessato, rendendolo totalmente inabile al lavoro (doc. I).
1.3. L’UAI, in
risposta - alla luce della presa di posizione del dr. __________ del 28
febbraio 2011 (doc. VI/1a) - ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente attribuito
all’assicurato un quarto di rendita di invalidità o se al contrario, come da
lui richiesto, egli ha diritto ad una rendita di invalidità superiore.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche
dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del
29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.4. Nel caso di
specie, l’Ufficio AI, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di
salute dell’assicurato, ha fatto esperire una perizia bidisciplinare affidata
ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia cardiologica (dr. __________)
e psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto cardiologico è stato valutato dal dr. __________,
specialista FMH in medicina interna e cardiologia, il quale, nel suo referto
del 23 gennaio 2010, ha posto le diagnosi di “1. cardiopatia ischemica con
infarto miocardico infero-laterale, 5.1.2007; ricanalizzazione del ramo
intermedio con PTCA/stent medicato (Taxus 2.5x16 mm) 6.1.2007; ventricolo
sinistro di dimensioni normali, ipo-acinesia postero-laterale in sede medica,
FE normale; FRCV: ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, sovrappeso; 2. dolori
precordiali di origine non chiara; 3. sindrome affettiva bipolare; 4. stato
dopo uso dannoso di alcool” (doc. 31-24).
Il dr. __________, dopo avere rilevato che la
situazione cardio-vascolare dell’assicurato non appare particolarmente
compromessa, ha ritenuto l’interessato abile al lavoro al 100% in qualsiasi
tipo di attività (doc. 31-26).
L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr.
__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo
referto del 18 dicembre 2009, ha posto le diagnosi di “sindrome affettiva
bipolare, attuale episodio depressivo di grado medio (ICD10-F31.3); sindrome da
dipendenza d’alcool (ICD10-F10.23) sotto trattamento con Disulfiramo” (doc.
77-24).
Il dr. __________ ha ritenuto che “si tratta di
un quadro clinico che presenta nel complesso una gravità lieve-media in quanto,
sebbene si tratti di una diagnosi che di per sé in genere presenta un decorso
piuttosto complicato con numerosi ricoveri e passaggi all’atto nell’ambito di
un importante disturbo del comportamento (soprattutto nelle fasi maniacali),
nel caso specifico dell’assicurato questa delicata condizione del decorso non
si è verificata in modo grave. Il decorso clinico ha giustificato in tutti
questi anni solo un ricovero in ambito ospedaliero e non ha presentato un grave
episodio di tipo maniacale”.
Il perito ha aggiunto che “da un punto di vista
clinico, nella mia valutazione attuale, sebbene si constati un’alterazione
dell’umore e dell’ansia libera, non è riscontrabile un deterioramento
importante delle funzioni cognitive, biologiche e volitive. Egli è in grado di
occuparsi quotidianamente del figlio e di tutti i compiti casalinghi, in quanto
la moglie lavora fuori casa ed è assente tutta la giornata”.
Alla luce di queste considerazioni, il dr. __________
ha considerato l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 40% sia nella
sua precedente attività, sia in qualsiasi altra attività (doc. 31-21).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 26 febbraio 2010, i medici del SAM, sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali
dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi
psichiatriche di “sindrome affettiva bipolare, attuale episodio depressivo di
grado medio (ICD10-F31.3); sindrome da dipendenza d’alcool (ICD10-F10.23) sotto
trattamento con Disulfiramo” e le diagnosi cardiologiche di “1. cardiopatia
ischemica con/su infarto miocardico infero-laterale, 5.1.2007; ricanalizzazione
del ramo intermedio con PTCA/stent medicato (Taxus 2.5x16 mm) 6.1.2007;
ventricolo sinistro di dimensioni normali, ipo-acinesia postero-laterale in
sede medica, FE normale; FRCV: ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia,
sovrappeso; 2. dolori precordiali di origine non chiara” (doc. 31-13).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 40% (da
intendersi come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata
lavorativa) nella sua precedente attività lavorativa, così come in qualsiasi
altra attività, a partire dal mese di dicembre 2008 (doc. 31-14).
Nel
rapporto medico del 9 marzo 2010, il dr. __________ del SMR, laureato in medicina e chirurgia (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
In attività abituale, l’attuale grado di
capacità lavorativa medico-teorica globale dell’assicurato è considerato nella
misura del 60% a partire dal mese di dicembre 2008, in occasione del suo ricovero presso la Clinica __________. Da allora le sue condizioni
cliniche si sono deteriorate in modo irreversibile.
In qualsiasi attività lucrativa la capacità
lavorativa medico-teorica globale dell’assicurato è da considerare del 60%,
intesa come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata
lavorativa, a partire da dicembre 2008.
Prognosi stazionaria.” (Doc. 32-2)
2.5. In sede
ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di attribuirgli un
quarto di rendita di invalidità, trasmettendo il seguente referto medico,
datato 14 gennaio 2011 e indirizzato al suo rappresentante legale, redatto dal
dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia:
"
Come discusso le comunico che non sono d’accordo
con la decisione formale sul caso del mio paziente, che non riconosce la
gravità della malattia psichiatrica presentata da anni che ne determina
l’incapacità lavorativa. Per quanto riguarda la valutazione psichiatrica
peritale contesto particolarmente che a monte del riconoscimento del quadro
psichiatrico di per sé grave, il Collega non sembra riconoscerne le conseguenze
sulla capacità lavorativa e a mio modo di vedere non motivandone con argomentazioni
concrete le conclusioni.
Da una parte il fatto che il paziente abbia avuto
in Svizzera soltanto un ricovero non mi sembra di per sé un’argomentazione
sufficiente a concludere per la gravità o meno del quadro clinico psichiatrico.
Secondariamente le considerazioni sulle sue
capacità di padre e casalingo non mi sembrano pertinenti in quanto il signor RI
1 è stato per anni responsabile di un grande stabilimento Petrolchimico della
provincia di __________ come ingegnere. Pertanto le considerazioni del Collega
dr. __________ non mi sembrano convincenti.
Le riconfermo pertanto che il paziente è in mia
cura sotto trattamento specifico antidepressivo, stabilizzatore dell’umore e
antipsicotico per prevenire il ripetersi di futuri episodi sia maniacali che depressivi
gravi ed è da considerarsi completamente incapace al guadagno.” (Doc. F)
L’interessato
ha pure trasmesso al TCA copia di un suo scritto del 3 aprile 2010, indirizzato
al dr. __________, del seguente tenore:
"
In riferimento agli accordi presi durante
l’ultimo nostro incontro, ti inoltro quanto da te richiesto in merito a quanto
mi è stato detto in occasione dell’accertamento medico che ho avuto con il
dottor __________ in data 07.12.2009 a __________.
L’accertamento medico ha avuto una durata di
circa venti minuti.
Appena entrato ha detto che avevo un ottimo
aspetto, mi vedeva in ottima forma e che sicuramente non avevo alcun problema.
Poi, a grandi linee, riporto le frasi che ho
dovuto ascoltare dal dottor __________.
Cosa vuole che siano le dieci pastiglie che le
sono state prescritte, c’è gente che ne prende venti e sta benissimo.
Poi, non è detto che le pastiglie che lei prende
giornalmente possano migliorare il suo stato di salute.
È’ stato ricoverato a __________ una sola volta e
non per questo mi può dire di stare male. Conosco persone che sono state
ricoverate nella stessa struttura almeno dieci volte eppure conducono una vita
normale.
Per poter dire di essere veramente depressi o
psicologicamente disturbati bisognerebbe essere ricoverati a __________ o a __________
almeno venti volte.
Se non riesce a trovare una collocazione in
Ticino cosa sta qui a fare, se ne torni in __________.
Deve ritenersi fortunato che ha la moglie che
lavora, se ne stia a casa tranquillo e vedrà che non potrà far altro che
migliorare. Continui a far lavorare sua moglie e lei stia a casa.
Se ha difficoltà economiche venda la casa di sua
moglie e così potrà risolvere tutti i suoi problemi.
Cerchi di curarsi con l’affetto che ha dalla sua
famiglia.
Conosco persone che non hanno neanche la famiglia
o il lavoro e non per questo vanno in crisi o vanno dallo psichiatra.
Per conto mio sta benissimo, non ha diritto a
nessun aiuto da parte dell’AI e questo suo atteggiamento mi pare tutta una
sceneggiata e una messa in scena per approfittare dell’Assicurazione
Invalidità.
Tanto tempo è passato dall’accertamento medico e
per ora altro non ricordo.
Dovesse tornarmi in mente qualcosa te lo farò
sapere.” (Doc. E)
Chiamato a prendere posizione in merito alle
critiche sollevate dal ricorrente stesso nello scritto del 3 aprile 2010 e dal
dr. __________ nel certificato medico del 14 gennaio 2011, il SMR, e meglio il
dr. __________, ha ritenuto opportuno sottoporre quanto prodotto
dall’assicurato al vaglio del dr. __________, autore del consulto peritale
psichiatrico (cfr. doc. VI/1b).
Con scritto del 28 febbraio 2011, indirizzato al
dr. __________ del SAM, il dr. __________ ha risposto:
"
In data 07.02.2011 ho ricevuto un tuo scritto in
cui mi invii copia della lettera inoltrata al SAM da parte del dr. D. __________
del SMR, il quale mi chiede di prendere posizione in merito alle lettere
inviate in sede di ricorso da parte dell’assicurato nonché dal collega dr. __________
il suo attuale medico curante.
In data 07.12.2009 ho avuto modo di esaminare la
persona summenzionata nell’ambito di una valutazione specialistica e come
espresso nella stessa si è trattato di un’unica visita durata 75 minuti.
Nella mia perizia ho spiegato con chiarezza lo
stato psichico in dettaglio che presentava l’assicurato al momento della mia
esplorazione. Ho esaminato l’anamnesi personale raccolta direttamente
dall’assicurato, confrontandola con i documenti in mio possesso. Inoltre ho
tenuto in considerazione l’unico ricovero che l’assicurato ha avuto in Ticino (Clinica
__________ dal 05.12.2008 al 02.01.2009) momento in cui ha presentato un
episodio depressivo, nonché il rapporto del dr. __________ del 09.01.2009.
Alla luce di tutti questi dati ho potuto
riconoscere un quadro psicopatologico di una certa gravità, ma la valutazione
dello stato timico, delle funzioni cognitive, biologiche e volitive mi hanno
permesso di escludere un deterioramento considerevole dell’apparato psichico
tale da giustificare un’incapacità lavorativa del 70% come attestata dal
collega dr. __________ nel suo rapporto del 09.01.2009.
Voglio inoltre sottolineare che nella mia
conclusione non solo ho tenuto conto dello stato clinico complessivo e del
decorso, ma anche delle capacità residue che l’assicurato presenta. Il fatto
che abbia messo in evidenza che egli è in grado di occuparsi quotidianamente
del proprio figlio non può essere considerato un dato superfluo, se si sostiene
che una persona presenta un deterioramento grave dell’apparato psichico. Allo
stesso modo il fatto che egli abbia subito solo un ricovero non può non essere
preso in considerazione come elemento che possa ponderare la gravità di un
quadro psicopatologico.
Rispetto all’attuale lettera stilata dal collega,
oltre al fatto di sostenere una presunta gravità del quadro, egli non ha
esplicitato in modo dettagliato il motivo per il quale giustifica la sua
posizione. Non ha fatto nessuna descrizione clinica che si contrapponga a
quanto da me espresso nella perizia e non ha espresso alcuna informazione
oggettiva e dettagliata riguardante il decorso complessivo che, nel corso degli
anni in cui egli ha seguito l’assicurato, possa permettere di evidenziare la
gravità del quadro psicopatologico da lui sostenuto.
Per quanto concerne la lettera inoltrata da parte
dell’assicurato al dr. __________ del 03.04.2010, mi sembra inopportuno entrare
in merito a tale scritto in quanto il contenuto che lo stesso esprime è
palesemente tendenzioso e non darebbe luogo ad alcuna maggiore delucidazione
tecnica del problema in questione.
Mi sembra molto più proficuo che la presente
situazione venga valutata da un altro collega specialista e quest’ultimo possa
esprimere un secondo parere.
Da quanto espresso mantengo la mia posizione
espressa nella mia perizia e ribadisco che l’assicurato presenta una incapacità
lavorativa nella misura del 40% per ogni attività lavorativa.” (Doc. VI/1a)
Nelle
annotazioni del 3 marzo 2011, il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Rimando alla risposta del SAM / dr. __________,
che confermano la validità della perizia. Come indicato dal dr. __________
l’attuale rapporto non contiene chiari elementi clinici che permettano di
definire una evoluzione negativa del caso.” (Doc. VI/2)
2.6. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse
dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni
del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta
analisi della documentazione medica agli atti, ritiene che siano necessari
ulteriori accertamenti di tipo psichiatrico prima di poter prendere una
decisione con sufficiente cognizione di causa.
Nonostante
l’amministrazione abbia fatto eseguire una valutazione bidisciplinare,
comprendente anche un consulto psichiatrico, questo Tribunale ritiene di non
potersi fondare sul referto peritale del 18 dicembre 2009 del dr. __________ e,
di conseguenza, sulla valutazione bidisciplinare del SAM del 26 febbraio 2010,
per stabilire quali siano i disturbi di natura psichiatrica dell’interessato e
l’influsso che gli stessi hanno sulla sua capacità lavorativa residua.
Se, da una parte, il TCA
non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione bidisciplinare del SAM del 26
febbraio 2010 per quanto concerne le patologie di origine cardiologica, la cui
correttezza è stata poi confermata anche dal SMR – e che, del resto, non è
stata sconfessata, in sede ricorsuale, tramite dei referti medico-specialistici
attestanti l’esistenza di ulteriori patologie in tale ambito, in grado di
influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato –
d’altra parte lo stesso discorso non può invece valere con riferimento ai
disturbi di origine psichiatrica dell’interessato, oggetto di una diversa
valutazione, quanto alle diagnosi e alla capacità lavorativa residua, da parte
del perito psichiatra e dello psichiatra curante.
2.7.1. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
Considerandi
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.7.2
Nel caso di specie, secondo il
consulente psichiatra del SAM, dr. __________, l’assicurato, affetto da
“sindrome affettiva bipolare, attuale episodio depressivo di grado medio
(ICD10-F31.3); sindrome da dipendenza d’alcool (ICD10-F10.23) sotto trattamento
con Disulfiramo”, presenta un’inabilità lavorativa del 40%
(doc. 31-21).
Di parere divergente lo psichiatra curante, dr. __________,
a mente del quale il quadro psichiatrico di per sè grave dell’interessato, per
il quale egli è in “trattamento specifico antidepressivo, stabilizzatore
dell’umore e antipsicotico per prevenire il ripetersi di futuri episodi sia
maniacali che depressivi gravi”, giustifica una totale incapacità lavorativa (doc.
F).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta
(cfr. consid. 2.7.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce della
divergenza di valutazione sia a proposito della gravità delle diagnosi che
affliggono l’assicurato, sia quanto alle conseguenze di queste ultime sulla sua
capacità lavorativa residua - non sia possibile, in mancanza di ulteriori approfondimenti,
stabilire con precisione quali siano le patologie che affliggono l’interessato
e la sua esigibilità lavorativa.
Il TCA
evidenzia che, del resto, chiamato dal SMR ad esprimersi in merito alle
critiche sollevate sia dall’assicurato stesso nello scritto del 3 aprile 2010
(cfr. doc. E), sia dal dr. __________ riguardo alla valutazione psichiatrica
peritale (cfr. doc. F), lo stesso dr. __________, nel suo scritto del 28
febbraio 2011, pur confermando la correttezza del proprio apprezzamento specialistico,
ha espressamente sottolineato di ritenere “molto più proficuo che la presente
situazione venga valutata da un altro collega specialista e che quest’ultimo
possa esprimere un secondo parere” (doc. VI/1a).
Il TCA non
può che concordare con queste considerazioni del dr. __________.
Infatti, è vero che, secondo un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA
U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova
ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF
125.
V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.
Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Pertanto, in
ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite, non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio
2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Va tuttavia sottolineato che il dr. __________
medico curante fin dal 28 agosto 2001 (doc. 14-3), ha espresso una serie di
critiche riguardo alla valutazione peritale del dr. __________, il quale ha
visto l’assicurato una sola volta (doc. F).
In tale
contesto va ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio
sopra esposto secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se
specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del
rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di
sottolineare che non va tuttavia dimenticata la potenziale forza dei rapporti
del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di
osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer
3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les
expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de
sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Alla luce
delle considerazioni esposte dal dr. __________, il TCA non può, in mancanza di
ulteriori accertamenti specialistici, stabilire con sufficiente tranquillità quali siano le patologie dell’interessato e
l’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua.
Tutti
questi aspetti dovranno quindi essere approfonditi dall’UAI tramite
l’esecuzione di una nuova accurata ed esaustiva perizia psichiatrica.
Tale
soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo (un anno) trascorso tra
la valutazione peritale eseguita dal dr. __________ nell’ambito della perizia
SAM (7 dicembre 2009) e l’emanazione della decisione impugnata (2 dicembre 2010).
2.8
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In particolare,
da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il
principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti,
se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale
onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di
porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o
per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto,
nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da
una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare
una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a
una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica da parte del
Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto
diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del
ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione, tenuto conto anche
dell’aspetto cardiologico, se del caso debitamente aggiornato, si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
L’assicurato
ha protestato spese e ripetibili (doc. I).
Per
quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di
regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA e art. 22 LPTCA; DTF 112 V 86 consid. 4;
DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580
consid. 4).
L’indennità
è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche
quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per
la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il
patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V
271.
= RCC 1983 p. 329).
Nel caso in esame, viste le pertinenti e giuridicamente valide
argomentazioni addotte, il rappresentante dell’assicurato è sicuramente persona
che possiede buone conoscenze nelle assicurazioni sociali e che non ha agito
gratuitamente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 2 dicembre 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.8..
2. Visto l’esito
della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà al ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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