32.2011.133
Riduzione di una rendita a seguito di una revisione per motivi economici. Il reddito effettivamente conseguito da invalido (quale indipendente) non supera quello ipotetico da salariato. Riduzione dell
28 novembre 2011Italiano13 min
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Fatti
32.2011.133
Data decisione, Autorità:
28.11.2011, TCA
Titolo:
Riduzione di una rendita a seguito di una revisione per motivi economici. Il reddito effettivamente conseguito da invalido (quale indipendente) non supera quello ipotetico da salariato. Riduzione della rendita non è nel caso concreto giustificata
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 31 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.133
BS/sc
Lugano
28 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 marzo 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1963, precedentemente attiva quale assistente farmacista, è stata
posta al beneficio di una mezza intera AI dal 1° agosto 1990 per un’affezione
agli occhi (cfr. decisione 11 febbraio 1991 (in doc. AI 9).
La
rendita è stata confermata diverse volte (cfr. doc. AI 23, 34, 42, 57).
1.2. Nel
maggio 2006 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio un’altra procedura di revisione
(doc. AI 59).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 20 marzo 2011
(preavvisata il 14 gennaio 2011) l’Ufficio AI ha ridotto la rendita ad un quarto,
con effetto dal primo giorno del secondo mese seguente la decisione, motivando
come segue:
"
(…)
Dalla documentazione economica acquisita all'incarto
emerge che nel 2009 ha conseguito un reddito annuo pari a Fr. 48'563.00; conformemente
all'articolo 31 LAI cpv. 2 che cita "Solo i due terzi dell'importo che
supera questo limite di Fr. 1'500.- sono presi in considerazione per la
revisione della rendita" viene effettuato il nuovo calcolo per
determinare l'attuale grado d'invalidità applicando le riduzioni appena citate
sul salario effettivamente guadagnato e si ottiene la seguente situazione:
Confronto dei redditi:
senza invalidità CHF 83'480.00
con invalidità CHF
45'288.00
Perdita di guadagno CHF 38'192.00 = Grado
d'invalidità 48.00%
A seguito del progetto di decisione notificato in data
14 gennaio 2011, lei ha formulato le sue osservazioni con scritto del 26
gennaio.
Non essendo stati rilevati nuovi elementi atti a
modificare quanto giudicato ed esposto con il progetto di decisione, vengono a
confermarsi integralmente le argomentazioni già di sua conoscenza.
Decidiamo pertanto:
La mezza rendita versata finora viene ridotta ad un
quarto di rendita d'invalidità.
La riduzione della prestazione decorre dal primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2, lett.
a dell'Ordinanza sull'Assicurazione Invalidità (OAI).
A un ricorso contro questa decisione verrà negato
l'effetto sospensivo (art. 66 della legge federale sull'assicurazione
invalidità (LAI) e art. 97 della Legge federale sull'assicurazione vecchiaia e
superstiti (LAVS))." (Doc. AI 105/1-2)
Nel
contempo l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso
(doc. AI 104; per le motivazioni cfr. doc. AI 105).
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurata, per il tramite del suo
legale, è insorta al TCA postulando il rinvio degli atti all’Ufficio per
accertamenti di natura economica. In via subordinata ha chiesto che la
riduzione del quarto di rendita sia limitata nel tempo, con conseguente ripristino
della mezza rendita. In sintesi sostiene che i redditi da invalida presi dall’Ufficio
AI rispecchiano unicamente una situazione momentanea.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
la determinazione dei redditi di riferimento.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2.
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’onere della prova
dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa
(DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano
contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario
(DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel
caso concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha espressamente osservato
di non essere in grado di accertare esattamente la data di ricezione da parte
dell’assicurata della decisione, la stessa non essendo stata inviata per raccomodata.
La ricorrente ha sostenuto di aver ricevuto la decisione contestata in data 18
marzo 2011 per posta semplice. Il presente ricorso, inoltrato per invio raccomandato
lunedì 18 aprile 2011 (il termine utile per ricorrere venendo a scadenza il
giorno di domenica 17 aprile 2011 e quindi il giorno seguente), risulta quindi
essere tempestivo (cfr. art. 60 cpv. 1 LPGA).
Nel
merito
2.3. In
lite è la questione di sapere se la ricorrente ha diritto ad una mezza rendita anche
dopo il 1° maggio 2011 (il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione contestata; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.5. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Va
evidenziato che l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola la riduzione
o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a
una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo
attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA
soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1).
Solo i due terzi dell’importo che supera questo limite di 1500 franchi sono
presi in considerazione per la revisione della rendita (cpv. 2). Al riguardo, la Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio
2011, precista che l’art. 31 LAI “…. è applicato solo in caso di effettivo
aumento del reddito da lavoro o da ripresa di un’attività lucrativa. Esso non
entra in linea di conto né se il reddito da invalido è prettamente ipotetico
(DTF 136 V 216) né se il reddito da lavoro effettivo non supera il reddito
d’invalido ipotetico”.
Infine,
l’art. 86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone il principio
secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento
del reddito che non dipende dal rincaro.
2.6. Nel
caso in esame, nell’ambito dell’ultima revisione, ritenuto come lo stato di salute
sia rimasto invariato (cfr. rapporto 19 gennaio 2009 del dr. Artaria; doc. AI
85), l’Ufficio AI ha proceduto alla verifica della componente economica della
rendita, più precisamente dell’ammontare del reddito conseguito dall’assicurata
quale invalida.
Dall’inchiesta
economica del 1° aprile 2011 (doc. AI 97) emerge che dopo l’insorgenza del
danno alla salute la ricorrente ha continuato a lavorare a tempo parziale. Dal
1° febbraio 2007 essa si è messa in proprio (ditta individuale __________,
iscritta a RC), aprendo una boutique a __________, dove garantisce una
presenza di 4 ore al giorno.
Ai
fini del calcolo dell’invalidità, il consulente AI ha quantificato, sulla base
di diversi accertamenti, in fr. 83'480.-- il salario che l’assicurata, quale ausiliaria
di farmacia presso la __________, avrebbe potuto percepire nel 2009 senza il
danno alla salute.
Il
reddito da invalida è stato invece calcolato sulla base del reddito netto da
indipendente di fr. 46'000.-- tassato nel 2009, dedotto il 2,5% d’interesse sui
fondi propri investiti nell’impresa (fr. 1'000.--) ed aggiunti i contributi
personali AVS/AI/IPG (fr. 3'563.--), ciò che corrisponde ad un importo di complessivi
fr. 48'563.--. Riguardo all’aggiunta dei contributi va ricordato che, secondo
la giurisprudenza federale, nella determinazione del reddito da valido, la
media degli utili conseguiti negli anni precedenti l’insorgenza del danno alla
salute va maggiorata dei contributi sociali, e questo per tener conto che i
dati statistici salariali raffrontati come reddito da invalido tengono conto di
tali oneri (cfr. in proposito le STFA del 17 dicembre 1998 nella causa G., I
304/98 e del 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/2003; cfr. anche STCA 32.2006.70
del 4 maggio 2007).
Premesso quanto sopra, l’Ufficio AI ha proceduto al calcolo
dell’invalidità conformemente all’art. 31 LAI:
" (…)
reddito da sana nel 2009 Fr.
83'480.00
v. risposta ex-DL 12.06.2007 e aggiornamento
12.05.2010)
reddito teorico da invalida con grado del 50% nel 2009 Fr.
41'740.00
(la metà del reddito da sana)
reddito effettivamente conseguito nel 2009 Fr.
48'563.00
aumento del reddito Fr.
6'823.00
./. i primi Fr. 1'500.-- Fr.
5'323.00
./. un terzo Fr.
3'548.00
reddito preso in considerazione per il confronto Fr.
45'288.00
(Fr. 41'740.00 + Fr. 3'548.00)
Grado d'invalidità:
83'480.00 – 45'288.00 x 100 = 45.74%
83'480.00 " (Doc. AI 98/1)
Risultando
un grado d’invalidità del 46%, la mezza rendita è stata ridotta ad un quarto.
2.7. Con
il presente ricorso, come detto, l’assicurata contesta la modalità di calcolo
del reddito da invalida, sostenendo che non sia rappresentativo poiché rispecchia
una situazione momentanea.
Questo
TCA rileva che l’Ufficio AI si è basato unicamente sui risultati aziendali del
2009, anno in cui il reddito da attività indipendente è stato definito dalla competente
autorità fiscale, dopo evasione di un reclamo, in fr. 46'000.-- (doc. AI 96/2).
Negli anni precedenti il reddito aziendale netto fiscalmente imposto è stato di
fr. 25'000.-- nel 2007 (anno dell’avvio della boutique) e di fr. 34'000.-- nel
2008 (cfr. inchiesta economica; doc. AI 97/4). Per quel che concerne il 2010
con il ricorso l’assicurata ha prodotto il proprio certificato di salario di
fr. 30'000.-- (doc. E).
Visto
quanto sopra, rettamente l’insorgente ha sostenuto che fondarsi unicamente sul
2009 non appare rappresentativo per avere una visione affidabile dell’attività
indipendente da lei svolta, tenendo tra l’altro conto dell’attuale situazione
di crisi generale. Va qui ricordato che, ai fini della determinazione del reddito
da valido di un indipendente, la giurisprudenza ritiene adeguato tener
conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi prima del
danno alla salute (cfr. AJP 1999 p. 484; cfr fra le tante, STCA 32.2010.111
dell’11 ottobre 2010 consid. 2.7.3). Pertanto, si giustifica per analogia prendere
in considerazione, quale reddito da invalida, la media di (almeno) tre esercizi
annuali. Nel caso in esame questo significa prendere in considerazione la media
dei redditi aziendali netti, fiscalmente definiti, dal 2007 al 2009, ossia fr.
35'000.-- (25'000 + 34'000 + 46'000 : 3).
Tenuto
conto che il (nuovo) reddito da invalida effettivamente conseguito (fr.
35'000.--) è inferiore a quello teorico (fr. 41'740.--), non sussiste un
miglioramento di reddito e quindi non c`è motivo per una revisione (cfr. il
calcolo del grado d’invalidità ex art. 31 LAI esposto al consid. 2.6), anche dovendo
aggiungere, come da giurisprudenza citata al consid. 2.6, ai fr. 35'000.-- la
media dei contributi personali AVS/AI/IPG dei tre summenzionati anni di
esercizio (2007, 2008 e 2009).
Ne
consegue che, annullata la decisione impugnata, la mezza rendita AI deve essere
ripristinata dal 1° maggio 2011 (il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione contestata; cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
Il
ricorso merita quindi accoglimento. Vincente in causa la ricorrente,
patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art.
61cpv. 1 lett. g LPGA).
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito delle vertenze, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 10 marzo 2011 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto a mezza rendita dal 1° maggio 2011.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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