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Decisione

32.2011.136

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 maggio 2014Italiano82 min

Source ti.ch

Fatti

I

doc. XLVII, XLVIII, XLIX e L con allegati B/1-3 sono stati trasmessi per

conoscenza all’Ufficio AI (LI).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. Va

qui innanzitutto trattata la censura secondo la quale “(…) l’ordine di

restituzione viola gravemente il diritto di essere sentito, atteso che si fa

riferimento ad un conteggio del 4 ottobre 2010 che non è allegato alla

decisione e sul quale il ricorrente non ha potuto dunque esprimersi. (…)”

(doc. AI 102/11 dell’incarto 32.2011.165).

Considerato

che già nel progetto di decisione del 3 marzo 2011, notificato all’avv. RA 1

(cfr. doc. AI 89/1-2 dell’incarto 32.2011.165), si faceva riferimento al conteggio

del 4 ottobre 2010 della Cassa __________ (“(…)

(cfr. a tal proposito il conteggio 04 ottobre 2010 della Cassa __________) (…)”

(doc. AI 89/2 dell’incarto 32.2011.165)),

questo Tribunale ritiene che già a quell’epoca l’assicurato, patrocinato da un avvocato,

avrebbe potuto e dovuto attivarsi al fine di farsi trasmettere il menzionato

conteggio. Al contrario, nelle osservazioni del 21 marzo 2011 (doc. AI 92/1-2

dell’incarto 32.2011.165), l’avv. RA 1 non ha eccepito la mancata trasmissione

del succitato conteggio e nemmeno ha fatto chiaramente valere una lesione del

diritto di essere sentito per questa ragione.

Viste

le circostanze sopra descritte, questo Tribunale ritiene contrario al principio

della buona fede processuale l’aver sollevato, solo in sede ricorsuale,

l’asserita violazione del diritto di essere sentito.

Come

emerge dal considerando 4.1 della sentenza 2D_71/2008 del 9 marzo 2009, “(…) secondo il principio della buona fede

processuale, le parti sono tenute a segnalare determinate lacune della

procedura non appena ne hanno conoscenza. Non è in effetti ammissibile

speculare su un eventuale esito favorevole e sollevare soltanto in sede di

ricorso vizi procedurali a cui, se fatti valere appena noti, si sarebbe potuto

ovviare in precedenza (DTF 120 Ia 19 consid. 2c/aa). Questa regola si applica

anche in riferimento all'art. 6 n. 1 CEDU. Di conseguenza, perlomeno nei casi

in cui l'applicabilità della norma è sancita da consolidata giurisprudenza, la

sua pretesa violazione dev'essere di principio addotta già nell'ambito del

procedimento cantonale. In caso contrario si considera che l'interessato abbia

rinunciato a prevalersene (DTF 131 I 467 consid. 2.2; 123 I 87 consid. 2b; 120

Ia 19 consid. 2c/bb). […] Questo obbligo di segnalazione immediata appare

compatibile con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

(DTF 120 Ia 19 consid. 2c/bb). In effetti secondo quest'ultima la rinuncia alle

garanzie offerte dall'art. 6 n. 1 CEDU deve certo risultare inequivocabile e

non in contrasto con un interesse pubblico importante, ma può comunque venir

dedotta anche dal fatto che il ricorrente non rivendica i diritti previsti

dall'art. 6 CEDU in una situazione in cui ci si sarebbe potuti attendere una

simile rivendicazione (sentenza Schlumpf c. Svizzera dell'8 gennaio 2009, n.

63; sentenza Schuler-Zgraggen c. Svizzera del 24 giugno 1993, serie A vol. 263,

n. 58; cfr. anche DTF 120 Ia 19 consid. 2c/bb). (…)”.

In

ogni caso – ritenuto che il

conteggio del 4 ottobre 2010 riporta le prestazioni erogate all’assicurato dal

1. giugno 2001 al 30 settembre 2010 e non i motivi posti alla base dell’ordine

di restituzione (cfr. doc. 88/1 dell’incarto 32.2011.136) e visto che

l’assicurato conosceva le motivazioni della restituzione tanto che vi si è

opposto, dapprima, con le osservazioni del 21 marzo 2011 e, in seguito, con il

ricorso del 3 giugno 2011 (doc. AI 92/1-2 e 102/4-12 dell’incarto 32.2011.165) – questo Tribunale deve concludere che, se

mai vi è stata, l’asserita violazione del diritto di essere sentito è stata

sanata davanti a questo Tribunale che gode di pieno potere cognitivo.

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se la decisione del 18 marzo 2011 (con cui

l’amministrazione ha soppresso il diritto alla rendita; cfr. consid. 1.4) e quella

del 13 maggio 2011 (con cui ha odinato la restituzione dell’importo di fr.

84'468.-- per prestazioni percepite indebitamente dal 1. gennaio 2006 al 30

settembre 2010; cfr. consid. 1.6), vadano o meno confermate.

L’insorgente

postula l’annullamento di entrambe le decisioni e, in via subordinata, il

rinvio degli atti all’amministrazione affinché, completati gli atti sulla base

dei considerandi del TCA, emetta delle nuove decisioni (cfr. consid. 1.5 e

1.7). In questo senso anche lo scritto del 27 marzo 2014 (cfr. consid. 1.16 e

L).

2.3. Decisione

di soppressione della rendita del 18 marzo 2011

2.3.1. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

2.3.2. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno

2004, consid. 3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella

STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.3.3. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto

nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le

conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato

rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349

consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390

consid. 1b).

Una

revisione può in particolare giustificarsi se un altro metodo di valutazione

d’invalidità s’impone (DTF 119 V 475 consid. 1b/aa con riferimenti; vedi anche

STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, consid. 2, pure con riferimenti). Vi è

motivo di revisione anche allorquando cambiano sensibilmente le circostanze

ipotetiche che hanno determinato la scelta del metodo applicabile al calcolo

del grado d’invalidità (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012, consid. 5.1).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è

intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di

fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con

quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid.

4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

In

particolare, nel caso di violazione dell’obbligo di informare ai sensi

dell’art. 77 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno

per grande invalido hanno effetto retroattivo dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI) ritenuto che il

presupposto della durata nel tempo del miglioramento ai sensi dell’art. 88a OAI

va verificato retrospettivamente (cfr. la STF 9C_1022/2012 del 16 maggio 2013

con la quale il TF ha confermato la decisione dell’Ufficio AI del canton Berna

che, nel caso di un assicurato al beneficio di una mezza rendita d’invalidità

che non aveva dichiarato un reddito da attività indipendente iniziata nel mese

di gennaio 2010, aveva soppresso con effetto retroattivo a contare da quel mese

la rendita e ordinato la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente.

L’alta Corte ha annullato la sentenza con la quale il Tribunale cantonale aveva

si riconosciuto l’effetto retroattivo della soppressione, ma con effetto dal 1.

maggio 2010 in applicazione dell’art. 88a OAI, sviluppando la seguente

considerazione: “(…) Nach seiner der IV-Stelle gemeldeten

Entlassung nahm der Beschwerdegegner am 25. Januar 2010 eine volle

Erwerbstätigkeit auf. Da er diese für den Leistungsanspruch wesentliche

Änderung nicht bekannt gegeben hat (Art. 77 IVV), obwohl er ab 1. Januar 2010

eine halbe Invalidenrente bezogen hatte, ist seine Rente gemäss Art. 88bis Abs.

Considerandi

2.

lit. b IVV rückwirkend auf jenen Zeitpunkt aufzuheben, in dem die

Verbesserung seiner Erwerbsfähigkeit eingetreten ist und daraufhin ohne

wesentliche Unterbrechung längere Zeit angedauert hat. Mit dem Stellenantritt

vom 25. Januar 2010 wurde die volle Erwerbsfähigkeit des Versicherten

ersichtlich. Bis heute arbeitet er bei der A.________ AG mit einem

Beschäftigungsgrad von 100%. Die Beständigkeit seiner verbesserten

Erwerbsfähigkeit ist demnach erwiesen, zumal seit Arbeitsaufnahme auch keine

wesentlichen Unterbrechungen bekannt sind. Somit ist die Verbesserung der

Erwerbsfähigkeit seit Stellenantritt am 25. Januar 2010 zu berücksichtigen

(Art. 88a Abs. 1 IVV) und gilt von diesem Zeitpunkt an als erhebliche Änderung

im Sinne von Art. 88bis Abs. 2 lit. b IVV. Indem die Vorinstanz festgehalten

hat, die Invalidenrente sei erst ab 1. Mai 2010 aufzuheben und die

Rückforderung habe die Rentenbetreffnisse nach diesem Datum zum Gegenstand, hat

sie Bundesrecht verletzt. (…)” (STF 9C_1022/2012 del 16 maggio 2013,

consid. 3.3.2).

2.3.4

L’Ufficio

AI, sulla base di una segnalazione del responsabile AI in materia di lotta

all’abuso assicurativo avvenuta alla fine del 2009, ha messo in atto delle indagini per verificare se l’assicurato avesse o meno ottenuto delle

prestazioni in modo fraudolento (cfr. doc. 3.2, punto 3, dell’incarto penale).

La

__________ – agenzia a cui

l’amministrazione aveva conferito un mandato di sorveglianza il 10 marzo 2010 – ha reso il proprio rapporto del 15 luglio

2010.

corredato dai relativi allegati (doc. 1/1-73 e 2/1-98 dell’incarto

penale).

Il

consulente in integrazione professionale, nel rapporto 10 agosto 2010 – vista la descrizione dell’attività

professionale svolta e considerati i relativi redditi da valido e invalido –, ha concluso per un grado d’invalidità

quasi nullo (0.62%) (doc. AI 85/1-2).

L’Ufficio

AI, il 30 agosto 2010, ha presentato al Ministero Pubblico di __________ una

denuncia penale nei confronti di RI 1 per titolo di truffa ex art. 146 CP

subordinatamente per infrazione ai sensi dell’art. 70 LAI / 87 LAVS (doc. 3/1-6

dell’incarto penale).

Con

la decisione del 18 marzo 2011 (doc. AI 90/1-4) –

viste le suesposte circostanze e considerate le risultanze del procedimento penale

in corso (INC.2010.7583) –

l’Ufficio AI, tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, ha stabilito

che “(…) il versamento della rendita viene revocato con la fine del corrente

mese. […] Ci si riserva il diritto di emettere un ordine di restituzione per la

prestazione finora erogata e di procedere con una riconsiderazione. (…)”

(doc. AI 90/3).

L’Ufficio

AI, anche se non lo ha richiamato espressamente nella decisione – visto il riferimento agli articoli 88a e

88bis OAI che regolano la modificazione del diritto e l’effetto in caso di

revisione – ha quindi proceduto ad

una revisione materiale ai sensi dell’art. 17 LPGA (cfr. consid. 2.3.3; in

questo senso anche la risposta dell’Ufficio AI del 17 febbraio 2014, cfr. XLVI

e consid. 1.16. In argomento vedi inoltre le STF 9C_700/2013 del 26 dicembre

2013;9C_409/2013 del 20 settembre 2013 e 9C_555/2012 del 25 luglio 2013).

2.3.5

A proposito di assicurati che

sono stati oggetto di sorveglianza, va ricordato che il TFA, in una sentenza U

161/01 del 25 febbraio 2003, parzialmente pubblicata in DTF 129 V 323 – concernente un'assicurata sottoposta a

video-sorveglianza da parte dell'assicuratore privato di responsabilità civile,

mezzo di prova successivamente utilizzato dall'__________ –, ne ha riconosciuto la legittimità di

principio.

Nella DTF 132 V 241, il TF

ha precisato che qualora un assicuratore RC privato ha incaricato un detective

di sorvegliare una persona, l’art. 43 cpv. 1 in relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituiscono la base legale per l’utilizzazione dei relativi mezzi di prova

(video-registrazioni e rapporti di sorveglianza) da parte dell’__________ (o di

un altro assicuratore LAINF).

L’Alta Corte, nella DTF

137.

I 327 consid. 5, ha deciso che la sorveglianza della persona assicurata da

parte di un detective privato nella sfera privata liberamente visibile a ognuno

(ad esempio, il balcone) é permessa, a condizione che sia oggettivamente

necessaria, come pure ragionevole dal profilo temporale e materiale. È

consentita un’osservazione che riguarda lo svolgimento di attività quotidiane

senza particolare legame con la sfera privata (ad esempio, la pulizia del

balcone oppure il trasporto di sacchetti della spesa). Secondo il considerando

6.

della sentenza succitata, le videoregistrazioni che mostrano la persona

assicurata impegnata in attività quotidiane su un balcone liberamente visibile,

non violano l’art. 179quater CP. Questa giurisprudenza si applica per analogia

anche nel campo dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_830/2011

del 9 marzo 2012 consid. 6.2).

Le risultanze di

un’accurata sorveglianza unitamente ad una valutazione medica degli atti

possono di principio costituire una base sufficiente per decidere in merito

allo stato di salute e alla capacità lavorativa della persona assicurata (DTF

137.

I 327 consid. 7.1 con riferimenti [= STF 8C_272/2011 dell’11

novembre 2011] confermata anche nella STF 9C_491/2012 del 22 maggio 2013: “(…)

Ein Observationsbericht bildet für sich allein

keine sichere Basis für Sachverhaltsfeststellungen betreffend den

Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit der versicherten Person. Er kann

diesbezüglich höchstens Anhaltspunkte liefern oder Anlass zu Vermutungen geben.

Sichere Kenntnis des Sachverhalts kann in dieser Hinsicht erst die ärztliche

Beurteilung des Observationsmaterials liefern (vgl. Urteile 9C_343/2012 vom 11.

Oktober 2012 E. 4.1;8C_272/2011 vom 11. November 2011 E. 7.1 mit Hinweisen). (…)”. (STF succitata, consid. 4.1.1).

2.3.6

Come accennato (cfr. consid.

1.

), il vicepresidente del TCA ha ordinato una perizia a cura della dr.ssa PE

1, FMH in psichiatria e psicoterapia.

Nel

relativo rapporto del 18 settembre 2012 la perita – esaminato il cospicuo incarto messole a disposizione,

effettuati tre colloqui (il 25 maggio di 120 minuti, il 13 luglio di 60 minuti

e il 24 agosto 2012 di 120 minuti) completati da test psicologici eseguiti

dalla psicologa __________ il 1. giugno 2012 ed evidenziati i passaggi e gli

aspetti utili rispetto alla capacità lavorativa tratti dal verbale d’interrogatorio

dell’imputato del 3 maggio 2011 e dagli atti penali –, dopo aver riassunto gli atti ed esposto dettagliatamente

i dati clinici, ha posto la seguente diagnosi psichiatrica “(…) con

ripercussioni sulla capacità lavorativa: -

DISTURBO EMOTIVAMENTE INSTABILI DI PERSONALITÀ DI TIPO

IMPULSIVO (ICD-10:F60.30) senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa: - STATO DA MBD DELL’INFANZIA e DELL’ADOLESCENZA

(…)” (XXVII, pag. 16).

La

dr.ssa PE 1 ha poi sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.

Discussione

Si tratta di un paziente che fin dalla più tenera età ha

presentato disturbi comportamentali; impulsività, difficoltà di concentrazione

e di apprendimento. Come risulta dall'incarto lo specialista Dr. med. __________

poneva la diagnosi di "lieve sindrome psicorganica (MBD). La Minimal

Brain Disfunction (MBD) è una diagnosi attualmente non più in uso che

veniva posta in ambito medico dalla metà circa degli anni '60 definendo una

sintomatologia presentata da bambini con intelligenza normale o superiore alla

media che presentano "disabilità di apprendimento o comportamento che

variano da lievi a gravi e che sono associate con variazioni della funzionalità

del sistema nervoso centrale..." 1 La diagnosi di MBD

comprendeva sintomi che attualmente sono definiti e classificati in categorie

diagnostiche separate quali Disturbi dell'apprendimento, AHDH (deficit di

attenzione e iperattività), disturbi comportamentali e di apprendimento

derivanti da problemi emotivi, familiari e sociali. La diagnosi posta dalla

valutazione anche testistica dai colleghi del Servizio Medico Psicologico di __________

(1994) in vista del collocamento in Scuola speciale, poneva l'accento sul

carattere funzionale (Disturbo dell'apprendimento di origine

psicoaffettiva) della sintomatologia presentata dal p. argomentando che la

"discrepanza" esistente fra il malfunzionamento anche scolastico del

p. e quanto osservato e misurato durante l'osservazione clinica, fosse dovuto a

difficoltà emotive secondarie alla situazione familiare sfavorevole.

La proposta terapeutica di presa a carico psicoterapica in

associazione all'intervento scolastico non fu messa in pratica verosimilmente

anche per l'opposizione dei genitori o almeno del padre che, per sua stessa

ammissione, considerava una "vergogna" il collocamento in Scuola

speciale.

La documentazione di quel periodo riferisce di un atteggiamento

scolastico del p. oppositivo, senza motivazione all'apprendimento, refrattario

alla disciplina e alle regole. Nel tempo successivo i contatti del p. con lo

psichiatra curante si limitavano perlopiù a quanto necessario all'ottenimento

dell'esenzione dal Servizio Militare o della rendita A.l..

Dopo la scuola il p. abbandonava dopo poco tempo tentativi

occupazionali per litigi con i superiori, insofferenza delle regole e degli

orari. La valutazione diagnostica del Dr. med. __________ nel 2002 è quella

dell'evoluzione dei disturbi del p. nel senso di un Disturbo di personalità

emotivamente instabile. Rilevo come nella letteratura scientifica è citata

la possibile evoluzione dell'MBD verso un Disturbo della personalità

dell'età adulta.

La perizia psichiatrica del Dr. med. __________ nel 2003 non

prende in considerazione questa diagnosi codificando un Disturbo

dell'attività e dell'attenzione (ICD-10:F90.0, diagnosi fatta senza

l'esecuzione di un test neuropsicologico) a cattiva prognosi, che non ha fra

l'altro permesso un percorso di riformazione e/o reintegrazione professionale

con incapacità lavorativa conseguente "almeno al 75%". Nel rapporto è

citato che il p. lavora in modo "molto irregolare" presso l'esercizio

di proprietà del padre.

Nell'autunno 2005 il p. è nominato procuratore generale della __________

che cambia scopo sociale e il p. viene dichiarato dipendente della ditta di

famiglia per 1-2 ore al giorno per "piccoli lavori d'officina" che

richiedono un impegno "medio" a carico di "attenzione,

concentrazione, resistenza, precisione".

Nel 2008 il Dr. med. __________ che "non ha in

trattamento" il p. lo vede verosimilmente per la compilazione del rapporto

A.I. e pone la diagnosi di "Disturbo della personalità emotivamente

instabile con deficit cognitivi" riconfermando quanto scritto nei

rapporti precedenti ma verificando una "maturazione" del p. verso

l'autonomia con competenze lavorative "perlomeno al 25%".

Con l'eccezione del Dr. med. __________ vi è concordanza

diagnostica fra i due psichiatri curanti e lo psichiatra A.I. sulla diagnosi

che condivido sulla base dell'anamnesi, della documentazione, cosiccome dei

dati oggettivi dell'incarto, dell'esame clinico e dei tests psicologici

eseguiti.

L'esame da me eseguito e la valutazione della Dr.ssa med. __________

dimostrano come i problemi cognitivi (in particolare attenzione e

concentrazione) abbiano scarsa o nessuna rilevanza clinica, residuando una

lieve inquietudine psicomotoria che non interferisce in modo significativo con

il funzionamento. L'esame psichiatrico rispetto a quanto rilevato dal Dr. med. __________

è in tal senso migliorato. A tal proposito rilevo che il perito nel suo

rapporto scrive che "con il progredire dell'età possono succedere dei

parziali ridimensionamenti del deficit di attenzione e concentrazione" ed

un miglioramento è evidenziabile a questo livello.

Per quanto attiene il Disturbo di personalità, come detto,

l'indagine ne conferma l'esistenza e la conformità con i criteri ICD-10 per la

diagnosi: questa modalità patologica di funzionamento si è probabilmente

sviluppata dall'adolescenza stabilizzandosi nella prima età adulta senza che si

siano potuti instaurare i provvedimenti terapeutici necessari (psicoterapia,

terapia di famiglia, intervento pedagogico, psicofarmacoterapia mirata) come

indicato anche dalla letteratura internazionale.

Probabilmente anche lo sfavorevole ambiente familiare ha portato

all'utilizzo della presa a carico specialistica in modo episodico e in funzione

dell'ottenimento di scopi puntuali come prestazioni assicurative o l'esenzione

dal Servizio militare. Purtroppo i sintomi del malfunzionamento (incostanza,

irresponsabilità, bassa tolleranza alle frustrazioni, indisciplina, mancanza di

rispetto per i superiori e delle comuni regole e obblighi sociali trasformatesi

nel tempo in tendenza a trasgredire le norme) sono vissuti e interpretati dal

p. come una "licenza di trasgredire" piuttosto che come sintomi da

curare e contenere. In questo senso tratti antisociali sono evidenziabili e la

prognosi a questo livello incerta. Preoccupano aspetti quali l'incapacità di

capire il senso del patto sociale, l'empatia mancante per diritti e bisogni

altrui, l'aggressività quando contraddetto.

Per quanto attiene la valutazione della capacità lavorativa

l'indagine da me svolta concorda in buona parte con quanto descritto dalla

Dr.ssa med. __________ e dal Dr. med. __________.

Il p. risulta inabile al lavoro al 100% in attività di tipo

dipendente a causa delle sue difficoltà nel mantenere gli orari, la disciplina,

nel rispettare le consegne, nel sopportare lo stress relazionale con facilità

al conflitto e alle reazioni a cortocircuito. Come accennato in precedenza un

puntuale programma di sostegno psicopedagogico comprendente anche i familiari

del p. avrebbe potuto a mio parere migliorare la situazione a questo livello.

Il p. dalla fine del 2005 (vedi storia della __________) ha

iniziato e allargato (vedi affitto di spazi e internet) un'attività a lui

gradita e da lui gestita e organizzata sotto il cappello di una società di

proprietà della famiglia. Quest'attività è risultata adatta e compatibile con

il disturbo di personalità e la valutazione della capacità lavorativa in

quest'ambito deve essere motivata dal punto di vista temporale e quantificata

percentualmente.

6.

Capacità lavorativa

Per quanto attiene l'aspetto temporale oltre alla valutazione del

Dr. med. __________ con cui concordo relativamente al momento dell'insorgenza

della capacità medico teorica, rilevo come esistano anche dal punto di vista

concreto dati oggettivi relativamente all'inizio e espansione dell'attività del

p. (vedi informazioni tratte dall'incarto penale, relativamente a affitto di

spazi, collaborazioni, attività su internet ecc.) a partire almeno dall'inizio

2006.

L'indagine svolta conferma dunque che il p. presenta una capacità

lavorativa come venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda

a conduzione familiare al 75% dal 01.01.2006 a tempo indeterminato. Il residuo

25% (rispetto allo 0% certificato dalla Dr.ssa med. __________) di incapacità

lavorativa deriva dalla verifica peritale di alcune limitazioni parziali

della capacità di mantenere la continuità e il rendimento, della critica, delle

competenze organizzative-pianificatorie specie in ambito amministrativo e della

diminuita reattività allo stress specie relazionale.

Il p. è inabile al 100% al lavoro dipendente ininterrottamente

dalla perizia del Dr. med. __________ a tuttoggi e per tempo indeterminabile.

Le limitazioni riguardano principalmente le difficoltà

relazionali con superiori o datori di lavoro con insofferenza delle regole,

aggressività, impulsività. Aspetti persecutori si attivano quando contraddetto

o diretto da persone non familiari in posizione gerarchica superiore.

(…)" (XXVII, pag. 16-19)

La

perita ha quindi così risposto ai quesiti peritali:

" (…)

A. PROPOSTI DALLA PARTE CONVENUTA

1.

Diagnosi

psichiatrica secondo classificazione Internazionale sia di Asse I che Asse II.

(Vedi punto B 4).

2.

Le

diagnosi psichiatriche hanno un influsso sulla CL e in caso affermativo in

quale modo ciascuna di esse?

Per quanto riguarda la MBD

l'evoluzione è stata favorevole con capacità lavorativa al 100% almeno a

partire dal 01.01.2006 per quanto attiene il Disturbo di personalità vedi

discussione (punto B 5 e B 6).

3.

Il danno

alla salute è tale da causare impedimenti nell'attività di:

. venditore

di auto nuove e d'occasione

. gestore di garage

Vedi discussione (punto B 5 e B 6).

4.

In

caso affermativo, quali sono tali impedimenti ed in quale percentuale incidono

sulla CL in qualità di:

. venditore di auto nuove e d'occasione

. gestore di garage

Vedi discussione (punto B 5 e B 6).

5.

Dal

profilo medico, l'assicurato potrebbe essere reinteqrato in altre attività

adeguate? Se sì, in quali? In che misura? Con quale limitazione? Quali risorse

sono ancora sfruttabili?

Non attualmente in attività diverse da

quelle citate: un'evoluzione positiva in tal senso potrebbe essere possibile in

linea teorica dopo un percorso psicopedagogico adeguato a partire per esempio

da una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica con obbiettivi e

motivazioni terapeutiche condivise.

6.

Come

valuta il perito l'evoluzione dell'IL ( %) dall'inizio della IL (2003)

nell'attività di:

. venditore di auto nuove e d'occasione

. gestore di garage

Ed in attività medico esiqibili?

Vedi anche discussione. Si riscontra

verosimilmente un'evoluzione positiva e di miglioramento dall'indagine peritale

del Dr. med. __________ al 2006. L'incremento documentabile e argomentabile

della capacità lavorativa può essere fatto risalire all'inizio del 2006.

7.

Nel caso

in cui venga confermata la diagnosi di disturbo di personalità, valutare il

decorso clinico e il suo influsso sulla CL, in particolare per quanto riguarda

la capacità di mantenere una continuità.

Vedi discussione (punto B 5 B 6)

Il mantenimento della continuità in

attività autogestita e gradita non presenta particolarità di rilievo. Per

quanto attiene il lavoro dipendente prevale l'insofferenza alle regole, quale

causa della discontinuità nel rendimento.

8.

E'

possibile migliorare la CL? Le terapie in atto appaiono adeguate, sono indicati

ulteriori trattamenti medici che possono permettere un aumento della CL?

Attualmente il p. non è in terapia (vedi anche domanda 5).

La motivazione alle cure adeguate è

assente attualmente, sebbene l'indicazione vi sia (terapia psichiatrica e

psicoterapeutica con finalità correttive e contenitive a livello ideativo,

comportamentale e della critica)

9.

Altre osservazioni?

///

B. PROPOSTI DALLA PARTE ATTRICE

1.

Descriva

l'anamnesi e indichi qual è stata l'evoluzione del paziente?

(vedi punto B 1).

2.

Quali sono i disturbi soqgettivi?

(vedi punto B 2).

3.

Quali invece le constatazioni obbiettive?

(vedi punto B 3).

4.

Qual è

l'attuale diagnosi e la sua ripercussione sulla capacità lavorativa del

periziando?

(vedi punti B 4, 5 e 6).

5.

Nel caso

in cui il periziando dovesse soffrire di disturbi della personalità da quando

sussistono detti disturbi?

Vedi discussione. I disturbi della

personalità sono considerati modalità di malfunzionamento stabile e costante

nel tempo (in assenza di una terapia adeguata) a partire dalla prima età

adulta, come il caso qui (vedi anche annotazione del Dr. med. __________ SMR).

Queste condizioni patologiche possono

o meno a seconda del quadro clinico, delle risorse cognitive del soggetto,

delle comorbidità associate (per esempio patologie dell'umore, ansioso-fobiche

a sintomi psicotici associati tutti assenti in questo caso specifico) portare a

conseguenze sulla capacità lavorativa che vanno valutate caso per caso.

6.

Detti

disturbi hanno influito direttamente sulla possibilità di acquisire o meno

competenze professionali? Se sì, in quale misura? Qual è l'incapacità

lavorativa medica?

Vedi discussione (punto B 5).

7.

Qual è l'attuale stato di salute dell'assicurato?

Compatibile con i criteri ICD-10 per

la diagnosi di disturbo della personalità in assenza di comorbidità accertabili

molto migliorato relativamente alla patologia dell'età evolutiva (MBD).

8.

Esso è suscettibile di miqlioramento o di peqqioramento?

Stazionario con possibile evoluzione

in senso antisociale senza una vera presa a carico specialistica.

9.

La capacità

lavorativa può essere migliorata con provvedimenti integrativi?

Non concerne.

10.

Ritiene che siano indicati provvedimenti professionali?

No.

11.

Nel proprio

rapporto medico dell'11 giugno 2002 il dott. Med. __________

riteneva che l'Assicurazione invalidità avrebbe potuto intervenire mediante un

orientamento professionale e l'avviamento di una formazione empirica in campo

meccanico (cfr. pagina 3 di detto rapporto), ritiene che sia ancora possibile

una simile formazione?

Non sussistono i presupposti in tal senso.

C. VORRÀ INOLTRE IL PERITO DIRE:

1.

Vista

tutta la documentazione medica agli atti, qual è stata negli anni l'evoluzione

della capacità lavorativa di RI 1?

Vedi discussione (punto B 5).

2.

Ritenuti i

limiti funzionali posti dal perito, RI 1 può essere ritenuto abile al lavoro

sia in un'attività dipendente che in un'attività indipendente?

Se sì, indicare da quando, in che

misura e l'evoluzione della capacità lavorativa tanto in un'attività dipendente

quanto in una indipendente ritenuta adeguata (eventualmente, se possibile, fare

degli esempi concreti di attività proponibili)

Vedi discussione (punto B 5).

In particolare, vista

l'attestazione del dr. __________ secondo la quale "(...) questo corteo

sintomatologico ha portato ad una certa menomazione nel contesto sociale e

lavorativo per cui appare poco probabile, considerato anche il risultato delle

terapie di sostegno effettuate in passato, proporre un inserimento in un ambito

lavorativo "normale". (... )" (doc. AI 36/6), RI 1 è inseribile

in un ambito lavorativo "normale"? Se sì, da quando?

Quanto affermato del Dr. med. __________

consiste in una valutazione prognostica e dunque di una previsione che può o

meno verificarsi a secondo del decorso. Come descritto l'evoluzione della

patologia infanto-adolescenziale è stata positiva mentre con il tempo si è

instaurato e consolidato il Disturbo della personalità.

Il concetto di "normalità"

è in sé inadatto a descrivere le possibili e ampie declinazioni espressive in

generale e lavorative in particolare della soggettività umana, ciò che è adatto

a un soggetto può non esserlo per un altro anche nell'ambito del

"normale" o meglio comune mercato del lavoro. Il concetto di attività

adeguata allo stato di salute, alla personalità e ai gusti di ogni individuo è

senz'altro più adatto alla valutazione della capacità lavorativa di ogni

persona. Per quanto attiene a capacità lavorativa e limitazioni del p. vedi

discussione punto B 5 e B 6.

3.

Se vi è

stata un'evoluzione della capacità lavorativa negli anni indichi il perito come

ciò sia stato possibile vista l'attestazione del dr. __________ secondo la

quale: "(...) un eventuale programma di riapprendimento lavorativo

andrebbe preceduto da un programma di riabilitazione psico-sociale in un ambito

protetto della durata di alcuni anni (...)" (doc. Al 36/7) e considerato

che secondo il dr. __________ "(...) la sua sintomatologia non è tale da

poter essere curata a livello psichiatrico e questo soprattutto in una modalità

in grado di migliorare le sue competenze e capacità lavorative. (... )" (doc. AI 50/1).

Come possibile in campo medico

l'evoluzione reale ha smentito la valutazione prognostica fatta dai colleghi a

suo tempo. Il Dr. med. __________ inoltre nel suo rapporto del 16.07.2002

proponeva (a ragione secondo me) una presa a carico specialistica del disturbo

di personalità del p.

5.

Il

consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 10 agosto 2010, ha, in particolare, rilevato che "(...) il tipo di attività svolta dall'assicurato è

caratterizzata sia da attività pratiche non qualificate (ritiro auto -

spostamenti auto - ...) che da attività organizzative - qualificate (contatti

clienti - organizzazione esposizioni auto - compra-vendita ... ). Oltre le ore

impiegate dall'assicurato per occuparsi della vendita e della gestione logista

degli autoveicoli a contatto con altre persone (osservabile dall'esterno), egli

esercita un'importante attività "dietro le quinte" (ricerca e

contrattazione veicoli via internet, lavori amministrativi, gestione rete di

conoscenti, ...). Attività che comporta un notevole dispendio di tempo e

sufficienti capacità cognitive (concentrazione, memoria, conoscenze

linguistiche, ...). (...)" (doc. Al 85/1).

Dica il perito (indicandone

un'eventuale evoluzione) se, da quando e in che misura RI 1 può essere ritenuto

abile al lavoro nelle precise attività elencate dal consulente in integrazione.

Dal 01.01.2006 al 75% a tuttoggi e per

tempo indeterminato, vedi anche discussione punto B 5 e B 6.

(…)" (XXVII, pag. 20-24)

Nel

complemento del 23 ottobre 2012 –

con riferimento al quesito di delucidazione sottopostole da questo Tribunale e

formulato dall’avv. RA 1 del seguente tenore: “(…) tenuto conto che in data

23.

marzo 2005, e 5 aprile 2005 il dott. med. __________ rispettivamente il

dott. med. __________ hanno attestato che non vi era alcun miglioramento

clinico del funzionamento globale, restando invariata l’incapacità lavorativa,

da quali elementi e circostanze si può desumere a posteriori e con precisione

che almeno a partire dal 1. gennaio 2006 la capacità lavorativa era al 75%?

(…)” (XXXII) – la perita ha

ribadito:

" (…)

Ribadisco la valutazione da me già

espressa in perizia. In sé dal profilo medico-teorico già quanto descritto dal

Dr. med. __________ nella sua annotazione del 13.01.2011 (ndr. recte:

13.12

, cfr. XIII/4) è sufficiente per considerare stabilizzata la

situazione clinica psichiatrica del p. a partire dal gennaio 2006 (25° anno

d’età appunto) per entrambe le diagnosi citate.

Inoltre i dati oggettivi dell’incarto

relativi all’organizzazione e sviluppo dell’attività professionale del p. a

partire dalla fine del 2005 sostanziano la valutazione in oggetto relativa alla

capacità medico-teorica al di là di ogni ragionevole dubbio.

Per quanto riguarda i due rapporti

citati rilevo che in ogni caso sono relativi a un periodo antecedente al

01.04.2005

e dunque di diversi mesi precedente la data della citata valutazione

della capacità lavorativa. (…)"(XXXIII)

2.3.7

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

In

caso di perizia giudiziaria, il giudice – di regola – non si scosta,

senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo

consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria

scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati

(DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato

(DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati nella STF 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella

quale il TF ha sottolineato che:

"

(…)

Per quanto concerne in particolare le

perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche

e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la

presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure

l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale

evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,

senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto

peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti).

(…)" (STF succitata consid. 3)

2.3.8

Chiamata

ora a pronunciarsi, questa Corte non ha motivi imperativi per scostarsi dalle conclusioni

alle quali è giunta la dr.ssa PE 1, specialista proprio nella materia che qui

interessa.

In

effetti, il suo referto peritale (perizia del 18 settembre 2012 e relativo

complemento del 23 ottobre 2012) non contiene contraddizioni. D’altra parte,

esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa

essergli riconosciuta piena forza probante: in particolare, l’esperto

giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo

aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7

gennaio 2009 consid. 10.2).

In

esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della probabilità

preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel

settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3;8C_911/2010 del 10

marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3

pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale ritiene che a

partire dal gennaio 2006 la situazione clinica psichiatrica si è stabilizzata e

a partire da quel momento vi è una capacità lavorativa del 75% come venditore

di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione familiare.

In

effetti, la perita giudiziaria ha attestato un miglioramento evidenziando, in

particolare, che “(…) l'esame da me eseguito e la valutazione della

Dr.ssa med. __________ dimostrano come i problemi cognitivi (in particolare

attenzione e concentrazione) abbiano scarsa o nessuna rilevanza clinica, residuando

una lieve inquietudine psicomotoria che non interferisce in modo significativo

con il funzionamento. L'esame psichiatrico rispetto a quanto rilevato

dal Dr. med. __________ è in tal senso migliorato. A tal proposito

rilevo che il perito nel suo rapporto scrive che "con il progredire

dell'età possono succedere dei parziali ridimensionamenti del deficit di

attenzione e concentrazione" ed un miglioramento è evidenziabile a questo

livello. (…)” (XXVII pag. 17, le sottolineature sono del redattore).

Va

qui rilevato che il TF, nella STF 8C_662/2012 del 18 settembre 2013 (giudizio

reso nella composizione a 5 giudici e pubblicato in SVR 2014 IV Nr. 2 pag. 4),

ha ritenuto che se sussiste un residuo (sequele di una malattia) occorre di

principio ammettere un notevole miglioramento delle precedenti condizioni di

salute. L’Alta Corte – chiamata a

pronunciarsi in un caso in cui l’Ufficio AI aveva contestato il riconoscimento

del diritto ad un quarto di rendita nell’ambito di una procedura ricorsuale

sfociata nella sentenza con cui era stata riconosciuta una rendita scalare

(intera dal 1. settembre 2001 al 31 dicembre 2005, mezza dal 1. gennaio 2006 al

30.

novembre 2007 e un quarto dal 1. dicembre 2007) – ha, in particolare, rilevato che “(…) Unter

Residuum ist der Restzustand einer Krankheit zu verstehen, das Vorliegen

bleibender Restsymptome nach Abklingen der akuten Phase einer Erkrankung

(Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch 2012, 263. Aufl., Berlin 2011, S. 1796).

Nach dieser Definition besteht die zunächst festgestellte Erkrankung in

abgeschwächter Form zwar weiter. Dass sie sich nicht mehr in ihrer

ursprünglichen Ausprägung manifestiert, stellt jedoch eine - auch von der

Beschwerdegegnerin nicht in Abrede gestellte - massgebliche Verbesserung des

früheren Gesundheitszustandes dar. Eine solche lässt eine Rentenreduktion oder

gar -aufhebung auf dem Weg einer Revision nach Art. 17 Abs. 1 ATSG

grundsätzlich rechtfertigen, sofern die damit einhergehende Verminderung der

beeinträchtigenden Auswirkungen auf das Leistungsvermögen hinreichend erheblich

ist. (…)” (STF 8C_662/2012 del 18 settembre 2013 consid. 3.3.1).

Anche

nel complemento del 23 ottobre la perita giudiziaria ha ribadito la propria

valutazione adducendo, tra l’altro, che “(…) in sé dal profilo

medico-teorico già quanto descritto dal Dr. med. __________ nella sua

annotazione del 13.01.2011 (ndr. recte: 13.12.2011; cfr. XIII/4) è

sufficiente per considerare stabilizzata la situazione clinica

psichiatrica del p. a partire dal gennaio 2006 (25° anno d’età appunto) per

entrambe le diagnosi citate (…)” (XXXIII) –

nella succitata annotazione il medico SMR dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha concluso che “(…) è plausibile che la CL nelle condizioni

sopra enunciate, sia stabile e/o invariata dal momento in cui l’a. abbia

raggiunto l’età adulta; indicativamente dal compimento del 25° anno di età, età

a cui per convenzione medico/scientifica si fa riferimento come termine

evolutivo tra l’adolescenza-giovinezza ed età adulta vera e propria. (…)”

(XIII/4) – e evidenziando che “(…)

i dati oggettivi dell’incarto relativi all’organizzazione e sviluppo

dell’attività professionale del p. a partire dalla fine del 2005 sostanziano la

valutazione in oggetto relativa alla capacità medico-teorica al di là di ogni

ragionevole dubbio. (…)” (XXXIII).

Dette

valutazioni sono poi state confermate anche dal dr. __________ nelle

annotazioni del 12 e del 31 ottobre 2012 (XXX/1 e XXXVI/1).

2.3.9

Quanto

alla valutazione economica, in particolare alla capacità di guadagno residua

ritenuta una capacità

lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in

azienda a conduzione familiare dal 1. gennaio 2006 (cfr. consid. 2.3.6 e 2.3.8),

va rilevato quanto segue.

Dalle

risposte, corredate dalla relativa documentazione (cfr. consid. 1.16),

dell’Ufficio AI alle domande poste dal TCA con scritto del 22 ottobre 2013 è

emerso quanto segue.

La

Cassa __________, con scritto del 9 dicembre 2013 – esposte le ragioni per le quali ha concluso per

l’esistenza di un’attività lavorativa di natura indipendente –, ha comunicato a RI 1 che “(…) sulla

base di tali principi le comunichiamo che la Cassa ha provveduto a modificare

d’ufficio la sua iscrizione per il pagamento dei premi AVS, da persona non

attiva a persona con attività lucrativa indipendente a decorrere dal

01.01.2006

In allegato trova la relativa conferma di affiliazione, nonché le

decisioni di fissazione dei contributi e le relative fatture per gli anni

2006/07/08 emesse in virtù dell’art. 16 LAVS. Precisiamo inoltre che

conformemente all’art. 23 cpv. 5 OAVS, se l’autorità fiscale non è in grado di

comunicare il reddito conseguito da un assicurato, la Cassa deve valutare essa

stessa il reddito da imporre ai fini AVS basandosi sui dati di cui dispone.

(…)” (XLIV/1).

Dalle

menzionate decisioni del 9 dicembre 2013 di fissazione dei contributi

AVS/AI/IPG per gli anni dal 2006 al 2008 risulta che le stesse sono state

emesse con riserva di rettifica qualora emergessero nuovi elementi da parte

dell’autorità fiscale.

L’Ispettorato

fiscale, invitato dall’Ufficio AI con lettera del 10 dicembre 2013 a comunicare se a carico di RI 1 è stata o meno innescata una verifica fiscale (XLVI/4), con scritto

del 12 febbraio 2014 (rilevato che

dalla missiva dell’Ufficio AI risulterebbe che la CCCAVS ha quantificato un

reddito di fr. 43'097.-- per il 2006, di fr. 66'298.-- per il 2007 e di fr.

77'348.-- per il 2008) si è

limitato a chiedere l’accesso all’incarto AI “(…) allo scopo di acquisire

elementi utili per definire l’imponibile fiscale del signor RI 1. (…)”

(XLVI/5).

Alla

luce delle suesposte circostanze –

visto che non è dato di sapere su quali dati la Cassa __________ si sia fondata

riservandosi la possibilità di una rettifica nel caso in cui emergessero nuovi

elementi fiscali e considerato che l’autorità fiscale sta ancora acquisendo

elementi per definire l’imponibile di RI 1 –

questo Tribunale ritiene che per la fissazione del reddito ipotetico da

invalido non può fondarsi sui redditi stabiliti dalla Cassa __________ per gli

anni dal 2006 al 2008.

Per

contro – ricordato che il reddito

da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,

a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti) e considerato

che, come rettamente osservato dall’Ufficio AI (cfr. XLIV), ai fini della

richiesta analisi di settore cantonale relativa all’attività di compravendita

di veicoli di seconda mano (esposizioni su piazzali, senza lavori di

garagista), l’Ispettorato fiscale ha accesso ai dati fondamentali per lo studio

(segnatamente i redditi delle aziende, rispettivamente l’utile tassato

fiscalmente alle persone fisiche indipendenti attive nel ramo) – questo Tribunale ritiene di poter aderire

alle conclusioni a cui è giunta l’ispettrice __________ del Servizio

Ispettorato AI nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale

indipendente del 14 febbraio 2014 (XLVI/1) fondandosi sulla “Analisi di settore

Piccoli commercianti di veicoli d’occasione” dell’Ispettorato fiscale

del dicembre 2013 (XLVI/2).

L’Ispettrice

__________, nel citato rapporto d’inchiesta –

richiamata la domanda di questo Tribunale in merito all’ammontare del reddito

da invalido di RI 1 per gli anni dal 2006 al 2011, ritenuta la sua inabilità

lavorativa completa in un’attività dipendente (cfr. consid. 1.16 e XLI) –, ha infatti evidenziato:

" (…)

Per dar seguito alla richiesta, in

assenza - almeno al momento attuale - di un reddito che rappresenti in modo affidabile

l'entità del commercio di auto in cui è attivo l'assicurato, ho chiesto

all'Ispettorato fiscale se avessero già elaborato informazioni utili allo

scopo.

Non fanno difetto infatti - vale

ricordarlo - i documenti agli atti che evidenziano come il guadagno del signor RI

1, negli anni presi in esame, possa essere ben più elevato rispetto a quanto

dichiarato in sede fiscale. Il rapporto dell'equipe finanziaria, i verbali di

interrogatorio, le conclusioni della sorveglianza ci portano a ritenere come le

vendite di auto usate, effettuate dall'assicurato, siano e siano state

all'origine di benefici economici significativi; ciò nonostante, sino ad oggi,

sono venute a mancare le "pezze giustificative" ed una contabilità

strutturata e attendibile, elementi in grado di fornire un quadro oggettivo del

guadagno realmente conseguito.

Di qui l'esigenza di verificare,

attraverso dati di settore, il guadagno medio di chi commercia in veicoli usati

sul nostro territorio cantonale, evitando il mero dato statistico.

La Struttura Svizzera dei salari,

strumento che in primis viene utilizzato per definire il guadagno medio

dei salariati, non si presta alla nostra analisi per varie ragioni: da un lato

le fonti della ricerca sono i salari dei dipendenti e non i guadagni delle

imprese di settore, dall'altro l'estensione geografica dei dati è distribuita

su tutto il territorio nazionale e, non da ultimo, la peculiarità del settore

in questione, che per quanto rappresentato, non fornisce alcuna certezza sulla

struttura dell'impresa.

Si è pensato così di chiedere

all'Ispettorato fiscale se disponessero di informazioni già elaborate sul

commercio di auto usate, informazioni desunte da ricerche o dalla prassi a loro

consueta.

La ricerca - pervenutaci lo scorso 12

febbraio e alla quale rimando - ben si presta allo scopo dato che va a definire

il guadagno medio di un commerciante di auto usate nel nostro Cantone.

LA RICERCA - DESCRIZIONE E ANALISI

DEGLI ELEMENTI PRESI IN ESAME

La ricerca prende in considerazione 57

ditte, parte società, parte ditte individuali. Alcune di esse dispongono di

infrastrutture maggiori rispetto alla società gestita dall'assicurato, cosa che

incide evidentemente sul fatturato con un peso più o meno preponderante.

Escluse le ditte che non rispondono ai requisiti (21), restano 36 i casi presi

in esame.

La ricerca spazia su tutto il cantone,

né si tratta di un vincolo, dato che il commercio di auto non ha carattere di

territorialità (è attivo anche con l'estero).

Tra gli altri, i tabulati prodotti

mettono in evidenza i seguenti elementi:

■ n.

dei dipendenti

■ cifra

d'affari

■ costo

dei venduto

■ margine

(differenza tra fatturato e merci)

■ margine percentuale (il

rapporto tra margine e fatturato) - non calcolato

■ stipendio

dei titolare (dove presente)

■ stipendi

dei dipendenti

■ costi

di esercizio/imposte

■ utile

netto

Ha rilevanza il fatto che sono stati

sommati i costi del personale all'utile netto (prima delle imposte) e si è

diviso il risultato per il numero dei dipendenti, ottenendo così la redditività

per ciascun lavoratore, titolare compreso, all'interno della ditta.

Si impongono due riflessioni:

■ In primo luogo la

suddivisione del reddito ottenuto (salario + utile prima delle imposte) per il

numero di dipendenti mette in relazione il lavoro del singolo con la produttività:

il dato diventa ancor più significativo, pertanto, ai fini della nostra

analisi;

■ Secondariamente, il guadagno

del titolare è definito "al ribasso", per così dire, poiché non

accade mai che questi si attribuisca un guadagno inferiore o uguale ai propri

dipendenti.

Per le società è stato indicato l'UN

tassato e lo si è confrontato con l'UN dichiarato, laddove il tassatore ha

applicato delle riprese. Nei casi in cui è stata applicata la correzione, la

differenza è stata nuovamente suddivisa per ciascun dipendente.

Nel caso delle persone fisiche sono

stati presi a riferimento i redditi imposti fiscalmente.

Altro elemento da sottolineare: negli

ultimi due anni che lo studio ha preso in esame non si dispone per molti casi

del dato "tassato"; di conseguenza il numero delle ditte esaminate si

riduce.

Al reddito netto è stato poi applicato

un 10% forfettario per contributi, percentuale che corrisponde a quella

applicata agli indipendenti - comprensiva appunto delle spese amministrative.

REDDITI MEDI DI SETTORE:

Il riassunto dei redditi medi di

settore, dal 2006 al 2012, arrotondato al 100%, è il seguente:

Anni

Reddito medio

Reddito 2010 dopo attualizzazione

2006.

61'300

2007.

63'900

2008.

65'600

2009.

63'300

2010.

62'700

2011.

48'200

63'296

2012.

430500.

63'827

Negli anni 2011 e 2012, come evidenzia

la tabella, il numero delle ditte in cui si è proceduto all'imposizione fiscale

si riduce, così anche il reddito.

IL MERCATO TICINESE NEL COMMERCIO

AUTO "NUOVO" E "USATO":

Non si tratta tuttavia di un diverso

andamento del mercato o di congiuntura, anzi. Come mostra la tabella delle

immatricolazioni, il mercato non ha subito variazioni congiunturali, sia nella

vendita del nuovo che dell'usato. Si può senz'altro affermare che dal 2005 al

2012.

si ha per contro l'aumento graduale delle auto immatricolate, segno di un

mercato in espansione.

Occorre ricordare poi, come non si

tratti solo di acquirenti locali ma anche di commercianti provenienti dal

medio-oriente: vi è sempre più richiesta infatti, di auto poco commerciabili

nel nostro Cantone ma appetibili su altri mercati, sia per chi acquista che per

chi vende, dato che non sono gravate dall'imposta sul valore aggiunto.

Anno

Auto

usate

Auto

nuove

% auto usate immatricolate sul

totale

2005.

32'420

15'871

67%

2006.

34'667

16'305

68%

2007.

34'050

18'075

65%

2008.

33'749

17'414

66%

2009.

35'931

16'541

68%

2010.

37'202

17'868

68%

2011.

36'404

18'679

66%

2012.

37'099

18'812

66%

2013.

(1-9)

28'658

13'341

68%

Per evidenti ragioni, prima di tutto

di ordine economico, ritengo che non si giustifichi la riduzione del reddito

relativa agli anni 2011 e 2012 indicata dalla ricerca; propongo pertanto di

"attualizzare" il reddito medio conseguito nel 2010 al 2011 e 2012,

ottenendo così un risultato meglio rappresentativo di un settore in crescita.

REDDITO ATTRIBUITO ALL'ASSICURATO:

Propongo qui di seguito la tabella

riassuntiva del reddito medio di settore, reddito che ritengo rappresentativo

della capacità di guadagno del signor RI 1 negli anni che vanno dal 2006 al

2011, ovvero:

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

Reddito

assicurato

61'300

63'900

65'600

63'300

62'700

63'296

(…)"(XLVI/1)

Quanto

alla censura stante la quale “(…) dai dati risulta che le aziende prese in

considerazione dispongono di tre dipendenti, il che significa che occorre un

budget minimo di CHF 20'000.-- al mese o di CHF 240'000.-- all’anno ossia

strutture, che nulla hanno a che vedere con le limitate possibilità

(intellettuali, professionali) di RI 1 (…)” (L) questo Tribunale rileva, da

una parte, che non è vero che le imprese prese in considerazione fossero tutte

di tre dipendenti (cfr. XLVI/3), dall’altra parte, che la dr.ssa __________

alla precisa domanda: “(…) Il consulente in integrazione professionale,

nel rapporto del 10 agosto 2010, ha, in particolare, rilevato che "(...)

il tipo di attività svolta dall'assicurato è caratterizzata sia da attività

pratiche non qualificate (ritiro auto - spostamenti auto - ...) che da attività

organizzative - qualificate (contatti clienti - organizzazione esposizioni auto

- compra-vendita ... ). Oltre le ore impiegate dall'assicurato per occuparsi

della vendita e della gestione logista degli autoveicoli a contatto con altre

persone (osservabile dall'esterno), egli esercita un'importante attività

"dietro le quinte" (ricerca e contrattazione veicoli via internet,

lavori amministrativi, gestione rete di conoscenti, ...). Attività che comporta

un notevole dispendio di tempo e sufficienti capacità cognitive

(concentrazione, memoria, conoscenze linguistiche, ...). (...)" (doc. Al 85/1).

Dica il perito (indicandone un'eventuale evoluzione) se, da quando e in che

misura RI 1 può essere ritenuto abile al lavoro nelle precise attività elencate

dal consulente in integrazione. (…)” (XXVII, pag. 24) ha risposto: “(…) Dal

01.01.2006

al 75% a tuttoggi e per tempo indeterminato, vedi anche discussione

punto B 5 e B 6. (…)”(XXVII, pag. 24).

In

simili circostanze – considerato,

inoltre, che anche l’Equipe finanziaria del Ministero pubblico, nel rapporto

02/2010 del 21 gennaio 2011 (doc. 12/3-8 dell’incarto penale), ha concluso che “(…)

dalle nostre verifiche non è stato possibile chiarire un’eventuale correlazione

diretta con l’attività di compra/vendita di automobili se non nei due casi

citati per un importo di CHF 2'500.00. (…)” (doc. 12/8 dell’incarto penale)

–, questo TCA deve pertanto

concludere che, ritenuta un’abilità lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di garage in proprio

e/o in azienda a conduzione familiare (cfr. consid. 2.3.6 e 2.3.8), quale

reddito da invalido di RI 1 vanno ritenuti i seguenti importi: per il 2006 fr.

45'975.-- (61'300.-- x 75%), per il 2007 fr. 47'925.-- (63'900.--x 75%), per il

2008.

fr. 49'200.-- (65'600.-- x 75%), per il 2009 fr. 47'475.-- (63'300.-- x

75%), per il 2010 fr. 47'025.--(62'700.-- x 75%) e per il 2011 fr. 47'472.--

(63'296.-- x 75%).

Considerati

nei medesimi anni i seguenti redditi da valido (non contestati e calcolati

correttamente in base all’art. 26 OAI): per il 2006 fr. 64'350.--, per il 2007 fr. 65'250.--, per il 2008 fr.

66'600.--, per il 2009 e il 2010 fr. 67'500.-- e per il 2011 fr. 76'000.--, il

grado d’invalidità non raggiunge mai, in quegli anni, il minimo pensionabile

del 40% ex art. 28 cpv. 2 LAI attestandosi: nel 2006 al 28.55% ([64'350 –

45’975] : 64'350 x 100), nel 2007 al 26.55% ([65'250 – 47’925] : 65'250 x 100),

nel 2008 al 26.12% ([66'600 – 49'200] : 66'600 x 100), nel 2009 al 29.66%

([67'500 – 47'475] : 67'500 x 100), nel 2010 al 30.33% ([67'500 – 47'025] :

67'500 x 100) e nel 2011 al 37.53% ([76'000 – 47'472] : 76'000 x 100).

Ritenuto

un grado d’invalidità non pensionabile negli anni dal 2006 al 2010 è dunque a

torto che l’amministrazione ha versato un rendita intera durante quel periodo.

2.3.10

In

simili circostanze – appurato il

miglioramento dello stato di salute con capacità lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di garage in

proprio e/o in azienda a conduzione familiare dal 1. gennaio 2006 (cfr. consid.

2.3

) e considerata la modifica del grado d’invalidità (che come visto al

consid. 2.3.9 non ha più raggiunto il minimo pensionabile del 40%) – è a ragione che l’amministrazione ha

proceduto ad una revisione materiale ai sensi dell’art. 17 LPGA (cfr. consid.

2.3

).

La decisione impugnata

del 18 marzo 2011 (doc. AI 90/1-4) di soppressione del diritto alla rendita va pertanto

confermata.

2.4

Decisione

di restituzione del 13 maggio 2011

2.4.1

L'art.

25.

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il

suo eventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e

4.

OPGA).

Secondo

il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di esigere la resituzione

si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto

d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione.

L’Alta

Corte nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 ha ricordato che l'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento

dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e

importanza notevole della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione

processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318

consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente

per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di

restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola,

l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto

retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente

regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni

specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono

segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF

9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con rifrimenti pubblicata in SVR

2012.

IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431

consid. 2 pag. 432;). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa

interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in

caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77,

art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre

2011.

consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 pag. 131). Per contro se

l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non

sono specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche

nell'ambito della assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha

anche qui effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di

restituzione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata

STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1).

La restituzione non è invece subordinata né a un motivo né a una

decisione di riconsiderazione se le prestazioni – indebitamente percepite – sono

state versate in contrasto con quanto stabilito da una decisione formale. In

tal caso la restituzione segue unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (STF

9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.2 e 9C_233/2007 del 28 giugno 2007

consid. 2.3.2). Per contro, il vincolo alle condizioni della riconsiderazione o

della revisione processuale torna attuale se, trascorso un lasso di tempo

corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione formale,

l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni concesse mediante una

decisione informale rimasta incontestata (DTF 129 V 110).

La

restituzione può essere dovuta anche a seguito di una revisione materiale di

una decisione ai sensi dell’art. 17 LPGA in base alla quale il versamento delle

prestazioni è risultato in seguito indebito (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2009,

ad art. 25 n.12 pag. 355). In questo caso, come accennato, se il mancato adattamento

delle prestazioni è riconducibile ad una violazione dell'obbligo

di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc

e la restituzione può essere chiesta con effetto retroattivo.

In

questo senso, nella STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013, l’Alta Corte, negata

l’esistenza dei presupposti per una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1

LPGA, ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché, verificato il diritto

ad una rendita avuto riguardo ai presupposti per una revisione materiale ai

sensi dell’art. 17 LPGA e analizzato il momento della riduzione o della

soppressione della prestazione alla luce di un eventuale lesione dell’obbligo

di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, rendesse un nuovo provvedimento: “(…)

Im bisherigen Verfahren wurde nicht geprüft, ob

sich der Gesundheitszustand des Beschwerdegegners seit der letzten

rechtskräftigen, auf einer rechtskonformen Sachverhaltsabklärung,

Beweiswürdigung und Durchführung eines Einkommensvergleichs beruhenden

Verfügung leistungswirksam verbessert hat (materielle Revision; Art. 17 Abs. 1

ATSG; vgl. auch Art. 87 ff. IVV; BGE 133 V 108). Eine solche Änderung der

tatsächlichen Verhältnisse kann aufgrund der Akten nicht ausgeschlossen werden,

wie die Beschwerde führende IV-Stelle letztinstanzlich eventualiter geltend

macht (vgl. E. 3.2 und 3.3 hievor). Die Sache wird daher an die IV-Stelle

überwiesen, damit sie die ganze Rente des Beschwerdegegners unter dem Titel der

materiellen Revision im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG überprüfe, den Zeitpunkt

der allfälligen Herabsetzung oder Aufhebung der Rente auch mit Blick auf eine

mögliche Meldepflichtverletzung festlege (vgl. Art. 77 und Art. 88bis Abs. 2

lit. b IVV) und danach neu verfüge. (…)” (STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013,

consid. 4).

Va

qui precisato che nella fattispecie concreta –

ricordato che l’amministrazione ha proceduto ad una revisione materiale ex art.

17.

LPGA (cfr. consid. 2.3.10) –,

contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nel ricorso del 3 giugno 2011

(cfr. I pag. 8 dell’incarto 32.2011.165), non si tratta di valutare gli estremi

di una riconsiderazione o di una revisione processuale.

2.4.2

Nel

caso di specie, a fondamento della decisione di restituzione delle rendite

versate a RI 1 per il periodo dal 1. gennaio 2006 al 30 settembre 2010 (cfr.

doc. AI 88/1, 89/1-2 e doc. AI 97/1-2 dell’incarto 32.2011.165), l’Ufficio AI

ha posto le risultanze delle verifiche effettuate per il tramite del

responsabile AI in materia di lotta all’abuso messe in atto dopo una segnalazione

avvenuta alla fine del 2009 (trattasi in particolare del rapporto del 15 luglio

2010.

corredato dai relativi allegati dell’agenzia __________ investigazioni,

parte integrante della denuncia penale del 30 agosto 2010; cfr. consid. 2.3.4).

Preliminarmente – ancorché il succitato rapporto del 15 luglio dell’agenzia __________ non é sufficiente per determinarsi sulla restituzione (vedi gli

accertamenti medici ed economici effettuati pendente la presente lite; cfr.

consid. 1.14. 1.15 e 1.16) – va rilevato che avendo l’amministrazione ricevuto una

segnalazione alla fine del 2009 (circostanza questa rimasta incontestata), dal profilo dell’art. 25 cpv. 2 LPGA la decisione del 13 maggio

2011.

(preavvisata con progetto del 3 marzo 2011; che in quanto tale basta per

la salvaguardia del termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA; cfr. STF

9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.1 con riferimenti) è da

ritenersi tempestiva.

Infatti,

già solo dal 15 luglio 2010 (data del rapporto dell’agenzia __________;

ma, lo si ribadisce, gli accertamenti necessari per avere

sufficienti elementi per pronunciare la restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite avrebbero dovuto estendersi anche agli aspetti medici e

quindi ai pertinenti aspetti economici) al progetto di restituzione del 3 marzo

2011, non è trascorso un anno ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.

Va

inoltre rilevato che, viste le risultanze degli accertamenti medici ed

economici effettuati pendente lite, l’amministrazione ha confermato sia il

miglioramento dello stato di salute (cfr. le annotazioni 13 dicembre 2011, 12 e

31.

ottobre 2012 del dr. __________ sub XIII/4, XXX/1 e XXXVI/bis) che il grado

d’invalidità non pensionabile (XLVI).

In

particolare, nello scritto del 17 febbraio 2014, l’Ufficio AI ha concluso che “(…)

posta l’esistenza di un motivo di revoca delle prestazioni (in specie la

revisione ex art. 17 LPGA e l’applicabilità dell’art. 88bis cpv. 2 let. b OAI,

STF 9C_1022/2012 consid. 3.3.1), insiste nel chiedere la conferma della

soppressione della rendita dell’assicurato e della relativa decisione di

restituzione. (…)” (XLVI).

Avendo

l’amministrazione con le decisioni impugnate soppresso e chiesto la

restituzione retroattiva della rendita invocando la violazione dell’art. 31

LPGA e dei combinati articoli 77 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI, occorre ora

esaminare se effettivamente il ricorrente ha violato l’obbligo di informazione

sancito da tali norme.

2.4.3

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo

di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

L’art.

77.

OAI prescrive che l’avente diritto, il suo

rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione

devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per

la determinazione del diritto alle prestazioni.

La

norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata

sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso

di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza

venisse abrogata (STFA I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).

Sia

nelle motivazioni alla decisione dell’11 aprile 2003 (cfr. doc. AI 39/1-2) che

nelle comunicazioni del 14 dicembre 2005 e 13 gennaio 2009 (cfr. doc. AI 64/1 e

76/1), quali indicazioni rispettivamente osservazioni importanti, è evidenziato

l’obbligo di informare e, in particolare, di comunicare tempestivamente

all’Ufficio AI il cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali

riconducibili ad esempio all’inizio o alla cessazione di un’attività

lavorativa, osservato che un infrazione a quest’obbligo implica il dovere di

restituzione rispettivamente che le prestazioni possono essere ridotte o

rifiutate e può essere richiesta la loro restituzione.

Nella

fattispecie – oltretutto sapendo

di essere già stato interpellato in merito (vedi i problemi con la giustizia

segnalati dal dr. __________ nel rapporto del 5 aprile 2005 sub doc. AI 50/1 e

i relativi accertamenti esperiti dall’amministrazione sub doc. AI 54/1, 55/1 e

58/1, in particolare la lettera del 5 ottobre 2005 sub doc. AI 59/1 con la

quale ha dichiarato che non svolge nessuna attività lavorativa e che non

percepisce alcun stipendio) – non

risulta che l’assicurato, prima dell’8 gennaio 2008 (data in cui ha riempito il

questionario per la revisione della rendita; cfr. doc. AI 67/1-2 e in

particolare i punti 2.1 e 2.3), abbia mai comunicato all’Ufficio AI di aver

iniziato un’attività lavorativa a tempo parziale presso la ditta __________ di __________

(ditta, questa, per la quale egli dispone di una procura individuale dal 17

novembre 2005; cfr. XIII/1) già dal 1. gennaio 2006 (cfr. doc. AI 66/1, 68/1,

69/1, 70/1 e 74/1-10).

L’assicurato

non ha informato tempestivamente l’Ufficio AI neanche in merito all’aumento

della sua attività lavorativa così come risulta dal verbale d’interrogatorio

presso la Polizia Cantonale del 13 ottobre 2010 (doc. 6/1-11 dell’incarto

penale): “(…) Preso atto di quanto sopra ammetto che la mia attività lavorativa

è superiore al 25% come dichiarato in precedenza. Devo però dire che è

solamente nel corso del 2010 che ho iniziato a lavorare di più. È stato un

crescendo soprattutto da quando, nel mese di giugno, ho acquistato il carro

attrezzi per il trasporto di autovetture. […] Tornando alla mia percentuale

lavorativa ritengo giusto dire che da inizio 2010 sino a giugno avrò lavorato

almeno al 50% poi da giugno ad oggi almeno al 85-90%. (…)” (doc. 6/5

dell’incarto penale).

Nemmeno

l’Ufficio AI é stato messo al corrente di tutte le evenienze collegate

all’attività lavorativa dell’insorgente scaturite dai verbali di interrogatorio

dell’imputato dinnanzi al Ministero pubblico del 22 marzo 2011, del 3 maggio

2011, del 16 giugno 2011, del 18 ottobre 2011 e del 10 novembre 2011 (doc.

20/1-14, 26/1-20, 180-190, 224-232 e 236-254 dell’incarto penale).

Addirittura,

dal verbale di interrogatorio dell’imputato del 3 maggio 2011 (doc. 26/1-20

dell’incarto penale), risulterebbe che l’insorgente ha iniziato un’attività

lavorativa già nel 2005: “(…) ADR che dal 2005 ad oggi ritengo di

aver lavorato circa un paio di ore al giorno, forse anche di più nel senso che

stavo al garage anche più a lungo, ma questo per me non era lavorare bensì

passare il tempo. Passavo anche delle ore a parlare in carrozzeria con degli

amici, ma per me questo non è lavorare. (…)” (doc. 26/10 dell’incarto

penale).

Dalle

succitate risultanze la lesione dell’obbligo d’informare ai sensi dell’art. 77

OAI appare evidente.

In

particolare non può essere seguito l’insorgente laddove nel ricorso contro la

decisione di restituzione sostiene che “(…) non è neppure ravvisabile una

violazione dell’obbligo di informazione, atteso che l’attività del ricorrente è

stata regolarmente notificata alla Cassa da parte della datrice di lavoro __________

(…)” (I pag. 8 dell’incarto 32.11.165). Infatti, anche se può presupporre

che il proprio datore di lavoro rispetti i termini e la procedura di

riscossione dei contributi paritetici ex art. 14 LAVS, ciò non libera l’assicurato

dall’obbligo d’informare ex art. 77 OAI.

Al

riguardo l’Alta Corte, nella STF 9C_226/2011 del 15 luglio 2011 (giudizio,

questo, reso nella composizione a 5 giudici), al consid. 4.2.2

non pubblicato nella DTF 137 V 369, ha infatti osservato che “(…) Zwar darf der Arbeitnehmer von einem pflichtgemässen Vorgehen des

Arbeitgebers, welcher gehalten ist, der Ausgleichskasse den Lohn zu melden

sowie die darauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten (vgl.

Art. 14 AHVG), ausgehen. Dies enthebt ihn aber nicht der ihn persönlich

treffenden Meldepflicht nach Art. 77 IVV. Im Übrigen wäre diese Pflicht,

selbst wenn sie gegenüber der Ausgleichskasse statt der IV-Stelle bestanden

hätte, durch die blosse Tatsache, dass der Rentenbezüger mit der Kasse Beiträge

abrechnet, nicht erfüllt (ZAK 1981 S. 94, I 257/80 E. 2). (…)” (STF

9C_226/2011 del 15 luglio 2011 consid. 4.2.2, la sottolineatura è del

redattore).

Anche

nella STFA del 3 aprile 1995, pubblicata nella SVR IV Nr. 58 pag. 165, la

nostra Massima istanza ha concluso che l’annuncio di una modificazione dei

presupposti del diritto – trattandosi di una dichiarazione unica nei confronti

dell’amministrazione – deve avvenire immediatamente dopo il verificarsi della

modificazione; l’assicurato deve occuparsi personalmente di questo suo obbligo.

Il TFA ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Bei

der Meldung einer Änderung in der Anspruchsvoraussetzungen handelt es sich um

eine einmalige Erklärung gegenüber der Verwaltung, welche unverzüglich nach

Eintritt der Änderung zu erfolgen hat (BGE 118 V 219 E. 2b). Der Versicherte

hat der him obliegenden Pflicht persönlich nachzukommen (ZAK 1982 S. 95 E. 2);

er darf sich insbesondere nicht auf eine Meldung der Regionalstelle

veranlassen. Da der Berschwerdegegner nicht in diesem Sinne vorging, ist der

Tatbestand der Meldepflichtverletzung erfüllt. (…)” (SVR 1995

IV. Nr. 58, consid. 5b, pag. 167).

Va

pure osservato che in merito al comportamento colpevole necessario per poter

riconoscere una violazione dell’obbligo di informare è sufficiente una lieve

negligenza (in argomento vedi le STF 8C_127/2013 del 22 aprile 2013 consid.

4.

;9C_226/2011 del 15 luglio 2011 consid. 4.2.1 e 9C_570/2010 dell’8

settembre 2010 consid. 3).

In

concreto, la lieve negligenza da parte dell’insorgente in merito alla mancata

tempestiva comunicazione dell’inizio di un attività lavorativa e del suo

evolversi, va ravvisata già nel fatto che tale obbligo era chiaramente

evidenziato sia nelle motivazioni alla decisione dell’11 aprile 2003 (doc. AI

39/1-2) che nelle comunicazioni del 14 dicembre 2005 e 13 gennaio 2009 (doc. AI

64/1 e 76/1).

Giova

qui rilevare che __________, Lic. psic. Dipl. in criminologia, nella

valutazione psicodiagnostica del 31 maggio 2012 effettuata su incarico della dr.ssa

PE 1, ha concluso: “(…) Stato limite inferiore organizzato intorno all’asse

caratteriale. Sul piano relazionale, il signor RI 1 lotta contro la dipendenza,

l’oggetto diventa interessante quando può portargli qualcosa o soddisfare le

sue pulsioni (relazione di tipo utilitaria). Le capacità metacognitive sono

molto limitate e vengono nascoste sotto questa corazza caratteriale: supremazia

dell’agire a scapito del pensare. Temendo un’eventuale disfunzione

neuropsicologica è stata consultata in un secondo tempo una valutazione

eseguita dal peritando a settembre 2011 presso il Centro di terapia cognitiva

comportamentale di __________. Alla luce di quei risultati e dopo analizzato

nuovamente l’atteggiamento osservato durante il test questa volta, sembrerebbe

che ci troviamo di fronte ad una persona con tratti manipolatori, anche se

agitata ed impulsiva. (…)” (XXVII/1 pag. 5-6).

La

dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e il Lic. Psi __________,

nella menzionata valutazione del settembre 2011 presso il Centro terapia

cognitiva comportamentale, hanno concluso che “(…) dalla valutazione clinica

e psicometrica effettuata non emergono difficoltà a carico delle funzioni

cognitive. Si osserva, da un punto di vista comportamentale, una certa

agitazione e irrequietezza del paziente, che si manifesta attraverso i continui

cambiamenti di posizione del paziente, la tendenza ad eseguire le prove di

fretta e l’impulsività. (…)” (XXVII/2).

2.4.4

L’ufficio

AI ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate indebitamente a contare

dal 1. gennaio 2006 adducendo che “(…) l’UAI non limita la richiesta di

risarcimento alle prestazioni corrisposte negli ultimi 5 anni, ma la estende

oltre a tale termine, in quanto la fattispecie ha natura e rilevanza penale. In

effetti, giusta l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si

estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione

ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il

diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante. L’assicurazione ha facoltà per decidere in via preliminare se

sussistono gli elementi costitutivi di un’infrazione penale (Ueli Kieser,

ATSG-Kommentar, Schulthess, 2009, ad art. 25, N 42). L’art 146 CO prevede che

la truffa è punita con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria, mentre l’art. 97 cpv. 1 let. b CP recita che l’azione penale si

prescrive in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva

superiore a tre anni. (…)” (doc. A/2 incarto 32.2011.165).

Al

riguardo questo Tribunale rileva che nella DTF 113 V 256 – fattispecie in cui l’Alta Corte,

pronunciandosi in merito ai termini di prescrizione secondo il diritto penale,

ha osservato che, carente un giudizio penale, spetta pregiudizialmente

all’amministrazione esaminare se sono ravvisabili gli elementi di un atto

punibile penalmente: “(…) Im Zusammenhang mit Art.

Dispositivo

60 Abs. 2 OR hat das Bundesgericht erkannt, dass beim Fehlen eines Strafurteils

der Zivilrichter vorfrageweise selber zu prüfen hat, ob eine strafbare Handlung

gegeben ist (BGE 112 II 188) […] In die gleiche

Richtung deutete schon das in EVGE 1957 S. 195 ff. publizierte Urteil, wo im

Zusammenhang mit Art. 16 Abs. 1 Satz 3 AHVG betreffend die Verwirkung einer aus

einer strafbaren Handlung hergeleiteten Beitragsnachforderung erklärt wird,

dass die AHV-Behörden zwar an ein ergangenes Strafurteil gebunden seien; fehle

aber ein solches, so könnten sie vorfrageweise selber darüber befinden, ob sich

die Nachforderung aus einer strafbaren Handlung ergebe und der Täter dafür

strafbar wäre. (…)” (DTF 113 V 256,

consid. 4, pag. 258-259) – gli

organi dell’AVS non avevano introdotto alcuna denuncia penale.

Nella

DTF 112 II 188 a cui rinvia il citato giudizio, chiamato ad esprimersi

sull’applicazione del termine di prescrizione dell’azione penale di cui

all’art. 60 cpv. 2 CO, il TF ha concluso che, non risultando da nessuna parte

che le contestate omissioni siano state sottoposte ad un’autorità penale,

spetta al giudice civile verificare pregiudizialmente se sono dati gli estremi

di un atto punibile penalmente: “(…) Nach Art. 60

Abs. 2 OR gilt die längere strafrechtliche Verjährungsfrist für Zivilklagen,

die aus einer strafbaren Handlung hergeleitet werden. Dass sich im vorliegenden

Fall die Strafbehörden mit den streitigen Unterlassungen befasst hätten, wird

von keine Seite behauptet; der Zivilrichter hat daher vorfragweise selber zu

prüfen, ob di Kläger sich auf eine strafbare Handlung berufen können. (…)”

(DTF 102 II 172, consid. II 2b, pag. 188).

Il

TF, nella DTF 138 V 74

fattispecie, anche questa, in cui non era stata inoltrata nessuna denuncia

penale (cfr. il consid. 6.2 della succitata DTF) e nella quale l’Alta Corte era

chiamata a pronunciarsi in merito all’ottenimento di prestazioni complementari

con indicazioni false o incomplete (dolo eventuale) –, confermata la giurisprudenza di cui alla DTF 113 V 256

(cfr. il consid. 6.1 della succitata DTF), ha concluso che nel caso di specie

era lecito ammettere con sufficiente certezza che l’assicurato fosse cosciente

dell’incompletezza delle indicazioni fornite nel formulario di richiesta di

prestazioni complementari. Apponendovi ciononostante la propria firma, egli ha

perlomeno accettato l’eventualità che gli fossero riconosciute prestazioni

complementari alle quali non aveva diritto.

Stante

la succitata giurisprudenza, vista la denuncia penale inoltrata il 30 agosto

2010 dall’Ufficio AI nei confronti del qui ricorrente (doc. 3/1-6 dell’incarto

penale) ed essendo l’istruttoria ancora pendente, questo Tribunale ritiene che

non competeva all'amministrazione di esaminare in via preliminare l’esistenza o

meno di un reato penale.

Nemmeno

compete a questo Tribunale procedere agli accertamenti necessari che l’autorità

penale vorrà ancora mettere in atto per stabilire se siano dati o meno gli

estremi di una truffa ex art. 146 CP o di un’infrazione ai sensi dell’art. 70

LAI e 87 OAVS (così come fatto valere dall’Ufficio AI nella succitata denuncia

penale del 30 agosto 2010; doc. 3/1-6 dell’incarto penale).

Di

conseguenza, considerata la violazione dell’obbligo d’informare ex art. 77 OAI

(cfr. consid. 2.4.3) e conformemente alla succitata STF 9C_1022/2012 del 16 maggio 2013 (cfr. consid. 2.3.3) – visto il miglioramento duraturo

dello stato di salute dal 1. gennaio 2006 e ritenuto il diritto di esigere la

restituzione al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione –, l’ordine di restituzione va

confermato limitatamente al periodo dal maggio 2006 al 30 settembre 2010

(ovvero cinque anni prima della decisione di restituzione del 13 maggio 2011 e

dopo il miglioramento duraturo dello stato di salute).

Così

richiesti, con scritto del 4 ottobre 2010 indirizzato all’Ufficio AI (doc.

88/1), il capo servizio e il calcolatore del servizio rendite e indennità hanno

certificato correttamente (conteggio questo, peraltro, rimasto incontestato)

che le prestazioni percepite dal ricorrente dal 1. giugno 2001 al 30 settembre

2010 ammontavano complessivamente a fr. 161'519.--.

L’Ufficio

AI, come visto sopra (cfr. consid. 1.6), ha limitato la domanda di restituzione

a fr. 84'468.-- (importo, questo,

pari alle prestazioni versate al ricorrente dal gennaio 2006 al settembre 2010) osservando, da una parte, che “(…) lo

scrivente Ufficio ritiene che nel caso concreto il Signor RI 1 abbia riscosso

illecitamente a far tempo per lo meno dal mese di gennaio 2006 le prestazioni

AI erogategli da parte dell’amministrazione. (…)” e, dall’altra, che “(…)

l’UAI non limita la richiesta di risarcimento alle prestazioni corrisposte

negli ultimi 5 anni, ma le estende oltre tale termine, in quanto la fattispecie

ha natura e rilevanza penale. (…)” (doc. 89/1-2 dell’incarto 32.2011.165).

Va

osservato che – ricordato che dal

punto di vista medico la situazione clinica psichiatrica è stata ritenuta

stabilizzata dal gennaio 2006 e che a partire da quel momento vi è una capacità lavorativa del 75%

come venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a

conduzione familiare (cfr. consid. 2.3.8) – la domanda di restituzione non può estendersi in ogni

caso ad un periodo antecedente il mese di gennaio 2006.

Pertanto, visto che

l’ordine di restituzione va

confermato per il periodo dal maggio 2006 al 30 settembre 2010 e ritenuto che

le rendite mensili per quegli anni ammontavano a fr. 1'433.-- per il 2006, a fr. 1'473.-- per il 2007 e il 2008 e a fr. 1'520.-- per il 2009 e il 2010, l’importo complessivo

da restituire è pari a fr. 78'736.-- ([1'433.-- x 8] + [1'473.-- x 24] +

[1'520.-- x 21] = 78'736.--).

2.4.5. La

decisione di restituzione del 13 maggio 2011 va quindi confermata limitatamente

all’importo di fr. 78'736.-- pari alle prestazioni ricevute indebitamente dal

1. maggio 2006 al 30 settembre 2010.

Per

quanto riguarda il periodo da gennaio a aprile 2006 – periodo per il quale l’Ufficio AI ha chiesto in

restituzione fr. 5'732.-- ([1'433.-- x 8] = 5'732.-- ) – la decisione va annullata e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché, a dipendenza dell’esito del procedimento

penale a carico di RI 1, si pronunci nuovamente.

2.5. Come visto sopra (cfr.

consid. 2.3.5), le risultanze di un’accurata sorveglianza unitamente ad una

valutazione medica degli atti possono di principio costituire una base

sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità

lavorativa della persona assicurata (DTF 137 I 327 consid. 7.1 [=

STF 8C_272/2011 dell’11 novembre 2011] confermata anche nella STF 9C_491/2012

del 22 maggio 2013: “(…) Ein Observationsbericht

bildet für sich allein keine sichere Basis für Sachverhaltsfeststellungen

betreffend den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit der versicherten

Person. Er kann diesbezüglich höchstens Anhaltspunkte liefern oder Anlass zu

Vermutungen geben. Sichere Kenntnis des Sachverhalts kann in dieser Hinsicht

erst die ärztliche Beurteilung des Observationsmaterials liefern (vgl. Urteile

9C_343/2012 vom 11. Oktober 2012 E. 4.1;8C_272/2011 vom 11. November 2011 E.

7.1 mit Hinweisen). (…)”. (STF succitata, consid. 4.1.1).

In

concreto, questo Tribunale ritiene che dopo il rapporto del 15 luglio 2010

corredato dai relativi allegati della __________, l’Ufficio AI, per ossequiare

l’obbligo di accertamento dei fatti ex art. 43 LPGA (e meglio, al fine di

stabilire compiutamente la capacità lavorativa residua e il reddito da

invalido) avrebbe dovuto procedere ad un approfondito accertamento medico.

Va

qui rilevato che l’Alta Corte, nella STF 9C_499/2013 del 20 febbraio 2014, si è

confermata nella propria giurisprudenza adducendo che “(…) Un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un fondement

sûr pour constater les faits relatifs à l'état de santé ou la capacité de

travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des points de

repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l'évaluation par un médecin

du matériel d'observation peut apporter une connaissance certaine des faits

pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêt 8C_434/2011 du 8 décembre

2011 consid. 4.2). L'évaluation du médecin peut se faire sur la base du

résultat des mesures de surveillance, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner

dans tous les cas une expertise médicale. Il appartient en effet à l'assureur

social ou au juge d'apprécier la portée du produit d'une surveillance,

conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt

8C_779/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.3).

(…)” (STF 9C_499/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 6.4.4.2).

In

simili circostanze, secondo questo Tribunale si giustifica di accollare le

spese per la perizia giudiziaria di complessivi fr. 5'300.-- (note d’onorario

18 settembre 2012 della dr.ssa PE 1 di fr. 4'600.-- e 10 settembre 2012 della

Lic. Psic. __________ di fr. 700.--, sub XXVII/3-4) all’Ufficio AI (in

argomento cfr. a contrario la STF 9C_803/2013 del 13 febbraio 2013, in particolare il consid. 4.1 e riferimenti).

2.6. In

conclusione, visto tutto quanto precede, il ricorso contro la decisione di

soppressione della rendita del 18 marzo 2011 (incarto 32.2011.136) va respinto.

Il

ricorso contro la decisione di restituzione del 13 maggio 2011 (incarto

32.2011. 165) va parzialmente accolto: per il periodo dal maggio 2006 al

settembre 2010 l’importo da restituire è di fr. 78'736.-- mentre per il periodo

da gennaio a aprile 2006 la decisione è annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI affinché, in esito alle risultanze penali, si pronunci

nuovamente.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Complessivamente,

visto l’esito delle procedure ricorsuali, le spese per fr. 1’000.-- sono poste

in ragione di fr. 900.-- a carico del ricorrente e di fr. 100.-- a carico

dell’Ufficio AI che rifonderà all’insorgente fr. 300.-- a titolo di ripetibili

parziali (IVA inclusa).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso contro la decisione di soppressione della rendita del 18 marzo 2011

(incarto 32.2011.136) é respinto.

2. Il

ricorso contro la decisione di restituzione del 13 maggio 2011 (incarto

32.2011. 165) é parzialmente accolto.

§ Per

il periodo da maggio 2006 a settembre 2010 la decisione è confermata nel senso

che RI 1 deve restituire all’Ufficio AI la somma di fr. 78'736.--.

§§ Per

il periodo da gennaio a aprile 2006 la decisione è annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI affinché, a dipendenza dell’esito del procedimento penale a

carico di RI 1, si pronunci nuovamente sull’obbligo di restituzione.

3. Le

spese per fr. 1'000.-- sono poste in ragione di fr. 900.-- a carico del

ricorrente e di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

all’insorgente fr. 300.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

4. Le

spese per la perizia giudiziaria di fr. 5'300 sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti