32.2011.136
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8 maggio 2014Italiano82 min
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andata
Incarto
n.
32.2011.136
32.2011.165
FS/sc
Lugano
8 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 26 aprile 2011 e del 3 giugno 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 18 marzo 2011 e del 13 maggio 2011
emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel __________, nel mese di giugno 2002, tramite l’avv. __________, ha
presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 22/1 e 23/1-7
dell’incarto 32.2011.136).
1.2. L’Ufficio
AI, con decisione 11 aprile 2003 –
viste le risultanze degli accertamenti medici esperiti, in particolare il
rapporto medico del 16 luglio 2002 con allegati del dr. __________ e la perizia
psichiatrica del 21 gennaio 2003 del dr. __________ (doc. AI 26/1-9 e 36/1-7
dell’incarto 32.2011.136) –, ha
riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio
1999 con versamento della prestazione (trattandosi
di una domanda tardiva e conformemente all’art. 48 cpv. 2 LAI in vigore fino al
31 dicembre 2007) dal 1. giugno
2001 (doc. AI 39/1-2 e 41/1-2 dell’incarto 32.2011.136).
1.3. Il
diritto alla rendita intera è stato in seguito confermato con comunicazioni del
14 dicembre 2005 e del 13 gennaio 2009 (doc. AI 64/1-2 e 76/1-2 dell’incarto
32.2011.136).
1.4. Con
decisione 18 marzo 2011, preavvisata con progetto del 12 novembre 2010 (doc. AI
77/1-3 dell’incarto 32.2011.136), l’Ufficio AI –
viste le risultanze penali e osservato che oltre all’attività dichiarata presso
la __________, da tempo e senza informare l’amministrazione, l’assicurato
eserciterebbe un’importante attività parallela “dietro le quinte” (in particolare,
attività di ricerca e contrattazione veicoli via internet, di lavori
amministrativi e di gestione rete di conoscenti) e che, con il reddito che
potrebbe percepire con dette attività, la capacità di guadagno risulterebbe
quasi completa e conseguentemen-te il grado d’invalidità quasi nullo – ha soppresso il diritto alla rendita
(doc. AI 90/1-4 dell’incarto 32.2011.136).
1.5. Contro
la decisione del 18 marzo 2011 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato
il ricorso del 26 aprile 2011 con il quale –
contestato che un miglioramento dello stato valetudinario sia insorto dopo la
decisione del 14 dicembre 2005 e osservato che non ha alcuna formazione
professionale – ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata con ripristino del diritto alla
rendita dal 1. aprile 2011 e, subordinatamente, il rinvio degli atti
all’Ufficio AI affinché, completati gli atti sulla base dei considerandi del
TCA, emetta una nuova decisione (doc. AI 93/3-9 dell’incarto 32.2011.136).
1.6. Con
decisione del 13 maggio 2011, preavvisata con progetto del 3 marzo 2011 (doc.
AI 89/1-2 dell’incarto 32.2011.165), l’Ufficio AI ha emanato un ordine di
restituzione con il quale ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr.
84'468.-- pari alle prestazioni percepite indebitamente dal 1. gennaio 2006 al
30 settembre 2010 (doc. A97/1-2 dell’incarto 32.2011.165). L’amministrazione ha
precisato che la domanda di restituzione non si limita agli ultimi cinque anni
in quanto per il reato di truffa l’azione penale si prescrive in quindici anni.
1.7. Contro
la decisione del 13 maggio 2011 l’assicurato, sempre tramite l’avv. RA 1, ha
inoltrato il ricorso del 3 giugno 2011 con il quale – chiesta la congiunzione con la procedura di cui
all’incarto 32.2011.136, invocata una lesione del diritto di essere sentito non
avendogli l’amministrazione sottoposto il conteggio del 4 ottobre 2010 a cui si riferisce la decisione di restituzione e eccepita l’esistenza dei motivi per procedere
ad una riconsiderazione e/o a una revisione della decisione formalmente
cresciuta in giudicato – ha
chiesto l’annullamento della decisione impugnata con ripristino del diritto
alla rendita dal 1. aprile 2011 e, subordinatamente, il rinvio degli atti
all’Ufficio AI affinché, completati gli atti sulla base dei considerandi del
TCA, emetta una nuova decisione (doc. AI 102/4-12 dell’incarto 32.2011.165).
1.8. Con
domande dell’11 maggio e del 20 giugno 2011 l’Ufficio AI ha chiesto di
sospendere le cause visto il procedimento penale pendente e non si è opposto
alla loro congiunzione (IV/bis degli incarti 32.2011.136 e 32.2011.165).
1.9. Con
decreto 23 novembre 2011 – dopo
aver appurato che entrambe le parti avessero accesso agli atti penali (V, VI,
VII, VIII, IX, X e X/1 dell’incarto 32.2011.136) – il vicepresidente del TCA ha assegnato all’Ufficio AI un
ulteriore termine di 20 giorni per le risposte di causa (doc. XI e V degli
incarti 32.2011.136 e 32.2011.165).
1.10. Con
la risposta di causa del 4 gennaio 2012, per entrambi gli incarti, l’Ufficio AI
ha ribadito che non si oppone alla domanda di congiunzione degli stessi e – con argomentazioni di cui si dirà, se
necessario, in seguito – ha
chiesto di respingere i ricorsi (XIII/1-4 e VII/1-4 degli incarti 32.2011.136 e
32.2011.165).
1.11. Con
decreto del 10 gennaio 2012 il vicepresidente del TCA ha congiunto le procedure
dipendenti dai ricorsi del 26 aprile 2011 e del 3 giugno 2011 (XIV e VIII degli
incarti 32.2011.136 e 32.2011.165).
(Di
seguito, laddove non è indicato diversamente, la documentazione citata si
riferirà pertanto agli atti di cui all’incarto principale 32.2011.136).
1.12. Con
scritto 11 gennaio 2012 il TCA ha informato la Procuratrice Pubblica __________
di non aver mai sospeso formalmente le procedure di cui agli incarti
32.2011.136 e 32.2011.165 (XV).
1.13. Con
scritti del 23 gennaio 2012 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA che – preso atto del decreto del 10 gennaio
2012 di congiunzione delle cause –
si riconferma nella risposta di causa chiedendo nuovamente di respingere
entrambi i ricorsi (XVI e X dell’incarto 32.2011.165).
1.14. Il
vicepresidente del TCA, con ordinanza del 13 marzo 2012 (XVII), ha ordinato una
perizia psichiatrica a cura della dr.ssa PE 1 e le parti, nel termine a loro
assegnato, hanno trasmesso i relativi quesiti peritali da sottoporre alla
stessa (XVIII, XIX e XXI).
Dell’allestimento
della perizia giudiziaria è stata informata la Procuratrice Pubblica che, a sua
volta, ha comunicato al TCA di attendere l’esito della stessa per procedere nei
propri incombenti (XX e XXII).
Con
scritto 25 giugno 2012 la dr.ssa PE 1 ha chiesto ed ottenuto il consenso dal
TCA di procedere ad un approfondimento testistico relativamente alla
personalità dell’assicurato (XXIII, XXIV e XXV).
1.15. Con
rapporto peritale 18 settembre 2012 la dr.ssa PE 1 ha concluso che
l’assicurato, dal 1. gennaio 2006, è abile al lavoro nella misura del 75% quale
venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione
familiare, attestando che, dal dicembre 2002 (data del primo incontro con il
dr. __________ e di cui alla perizia del 21 gennaio 2003; sub. doc. AI 36/1-7),
egli è inabile al 100% in un lavoro dipendente (XXVII).
La
perizia giudiziaria della dr.ssa PE 1 è stata trasmessa alla Procuratrice
Pubblica (XXIX).
Il
TCA ha invitato le parti a prendere posizione in merito al succitato referto
(XXVIII).
Con
lettera 28 settembre 2012 l’avv. RA 1 ha formulato un quesito di delucidazione
(XXX).
Con
osservazioni 15 ottobre 2012 l’Ufficio AI –
vista l’annotazione 12 ottobre 2012 del medico SMR dr. __________ (XXXI/1) – ha confermato le decisioni impugnate
(XXXI).
La
dr.ssa PE 1, su richiesta della scrivente Corte (XXXII), con scritto 23 ottobre
2012 ha risposto al quesito di delucidazione posto dall’avv. RA 1 (XXXIII).
Con
osservazioni 2 novembre 2012 –
vista l’annotazione 31 ottobre 2012 del medico SMR dr. __________ (XXXVI/bis) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di
reiezione dei ricorsi (XXXVI).
Con
scritto 5 novembre 2012 l’avv. RA 1 ha contestato ancora la valutazione
peritale sostenendo che il suo assistito non sarebbe in grado in alcun modo di
svolgere un’attività lavorativa a titolo indipendente (XXXVII).
La
delucidazione del 23 ottobre 2012 della dr.ssa PE 1 è stata trasmessa alla
Procuratrice Pubblica (XXXIX).
Con
lettera del 6 dicembre 2012 il TCA –
con riferimento allo scritto del 5 dicembre 2012 (XXXVIII) – ha comunicato all’Ufficio AI che la
perizia giudiziaria del 18 settembre 2012 e la delucidazione del 23 ottobre
2012 sono già state trasmesse alla Procuratrice Pubblica (XL).
1.16. Stanti
le suddette risultanze peritali e considerati gli atti penali disponibili
nonché i tempi di evasione dell’incarto penale, il TCA ha proceduto ad
ulteriori accertamenti di natura economica interpellando l’Ufficio AI.
Segnatamente,
con scritto del 22 ottobre 2013, il TCA ha posto le seguenti domanda
all’Ufficio AI: “(…)1. Ritenuta l’inabilità lavorativa del 100% quale
lavoratore dipendente (il
consulente in integrazione __________, nella valutazione del 10 agosto 2010 qui
allegata in copia, per il calcolo del reddito da invalido aveva considerato il
salario corrispondente al livello di qualifica 3 (conoscenze professionali)
della divisione economica 50 (commercio e riparazione di autoveicoli)) a quanto ammonta il reddito da
invalido per gli anni dal 2006 al 2011 per un’attività indipendente e/o
in un’azienda a conduzione familiare come quella ritenuta dalla dr.ssa PE 1
nella succitata perizia giudiziaria? (vogliate, per cortesia, se possibile,
documentare e spiegare esaurientemente il calcolo). 2. Dalla procedura penale
(con particolare riferimento ai rapporti dell’equipe finanziaria e agli
interrogatori dell’imputato in merito) sono emerse delle risultanze dalle quali
ritenete possibile estrapolare il reddito che RI 1 avrebbe conseguito in quegli
anni? Se sì, vogliate, per cortesia, motivare la risposta indicando
precisamente gli atti penali su cui vi fondate e/o producendoli se si trattasse
di nuovi atti. (…)” (XLI).
Con
lettere 11 novembre 2013 e 4 febbraio 2014 l’amministrazione (motivandole e
producendo la relativa documentazione) ha richiesto delle proroghe di 60
rispettivamente 20 giorni che le sono state accordate dal TCA (XLII, XLII/1-3,
XLIII, XLIV, XLIV/1-2 e XLV).
Con
lettera 17 febbraio 2014, in evasione alle domande del 22 ottobre 2013 (XLI),
l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione (il rapporto d’inchiesta 14 febbraio 2014
dell’ispettrice AI corredato dall’analisi di settore dei piccoli commercianti
di veicoli d’occasione dell’ispettorato fiscale e la corrispondenza del 10
dicembre 2013 e del 12 febbraio 2014 intercorsa tra l’Ufficio AI e
l’ispettorato fiscale; XLVI/1-5)
concludendo che – ritenuta la
piena valenza probante dello studio settoriale effettuato dall’ispettorato
fiscale – “(…)
indipendentemente dalle risultanze degli accertamenti innescati per cifrare il
reddito conseguito nel corso degli anni dell’assicurato, in ogni caso al signor
RI 1 sin dal 2006 non è più aperto il diritto a prestazioni AI. Onde e per cui,
l’amministrazione si rimette al prudente giudizio di questo giudice di prime
cure per valutare se la causa è o meno matura per il giudizio oppure se è
necessario attendere gli esiti degli accertamenti svolti dalla __________ e
dall’Ispettorato fiscale. Occorre evidenziare che lo scrivente non sa dare un
orientamento in merito alla tempistica di evasione di quanto sopra. Alla luce
di quanto precede, l’UAI – posta l’esistenza di un motivo di revoca delle
prestazioni (in specie la revisione ex art. 17 LPGA e l’applicabilità nella
fattispecie dell’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI, STF 9C_1022/2012 consid. 3.3.1)
– insiste nel chiedere la conferma della soppressione della rendita
dell’assicurato e della relativa decisione di restituzione. (…)” (XLVI).
La
suddetta documentazione è stata trasmessa all’avv. RA 1 (XLVII) che – nel termine prorogato su sua richiesta
(XLVIII e XVIX) –, con scritto del
27 marzo 2014, osservando che la posizione del suo assistito non può essere
equiparata a quella di aziende che operano nel settore della compravendita, ha
così concluso: “(…) Tenuto conto del modo approssimativo con cui si è
lavorato, sottolineo da parte dell’Ufficio AI e non beninteso dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni, l’unica possibilità che intravvedo è quella di
annullare le decisioni impugnate e di rinviare il caso per una nuova
istruttoria all’Autorità di I. istanza. (…)” (L)
Fatti
I
doc. XLVII, XLVIII, XLIX e L con allegati B/1-3 sono stati trasmessi per
conoscenza all’Ufficio AI (LI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. Va
qui innanzitutto trattata la censura secondo la quale “(…) l’ordine di
restituzione viola gravemente il diritto di essere sentito, atteso che si fa
riferimento ad un conteggio del 4 ottobre 2010 che non è allegato alla
decisione e sul quale il ricorrente non ha potuto dunque esprimersi. (…)”
(doc. AI 102/11 dell’incarto 32.2011.165).
Considerato
che già nel progetto di decisione del 3 marzo 2011, notificato all’avv. RA 1
(cfr. doc. AI 89/1-2 dell’incarto 32.2011.165), si faceva riferimento al conteggio
del 4 ottobre 2010 della Cassa __________ (“(…)
(cfr. a tal proposito il conteggio 04 ottobre 2010 della Cassa __________) (…)”
(doc. AI 89/2 dell’incarto 32.2011.165)),
questo Tribunale ritiene che già a quell’epoca l’assicurato, patrocinato da un avvocato,
avrebbe potuto e dovuto attivarsi al fine di farsi trasmettere il menzionato
conteggio. Al contrario, nelle osservazioni del 21 marzo 2011 (doc. AI 92/1-2
dell’incarto 32.2011.165), l’avv. RA 1 non ha eccepito la mancata trasmissione
del succitato conteggio e nemmeno ha fatto chiaramente valere una lesione del
diritto di essere sentito per questa ragione.
Viste
le circostanze sopra descritte, questo Tribunale ritiene contrario al principio
della buona fede processuale l’aver sollevato, solo in sede ricorsuale,
l’asserita violazione del diritto di essere sentito.
Come
emerge dal considerando 4.1 della sentenza 2D_71/2008 del 9 marzo 2009, “(…) secondo il principio della buona fede
processuale, le parti sono tenute a segnalare determinate lacune della
procedura non appena ne hanno conoscenza. Non è in effetti ammissibile
speculare su un eventuale esito favorevole e sollevare soltanto in sede di
ricorso vizi procedurali a cui, se fatti valere appena noti, si sarebbe potuto
ovviare in precedenza (DTF 120 Ia 19 consid. 2c/aa). Questa regola si applica
anche in riferimento all'art. 6 n. 1 CEDU. Di conseguenza, perlomeno nei casi
in cui l'applicabilità della norma è sancita da consolidata giurisprudenza, la
sua pretesa violazione dev'essere di principio addotta già nell'ambito del
procedimento cantonale. In caso contrario si considera che l'interessato abbia
rinunciato a prevalersene (DTF 131 I 467 consid. 2.2; 123 I 87 consid. 2b; 120
Ia 19 consid. 2c/bb). […] Questo obbligo di segnalazione immediata appare
compatibile con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
(DTF 120 Ia 19 consid. 2c/bb). In effetti secondo quest'ultima la rinuncia alle
garanzie offerte dall'art. 6 n. 1 CEDU deve certo risultare inequivocabile e
non in contrasto con un interesse pubblico importante, ma può comunque venir
dedotta anche dal fatto che il ricorrente non rivendica i diritti previsti
dall'art. 6 CEDU in una situazione in cui ci si sarebbe potuti attendere una
simile rivendicazione (sentenza Schlumpf c. Svizzera dell'8 gennaio 2009, n.
63; sentenza Schuler-Zgraggen c. Svizzera del 24 giugno 1993, serie A vol. 263,
n. 58; cfr. anche DTF 120 Ia 19 consid. 2c/bb). (…)”.
In
ogni caso – ritenuto che il
conteggio del 4 ottobre 2010 riporta le prestazioni erogate all’assicurato dal
1. giugno 2001 al 30 settembre 2010 e non i motivi posti alla base dell’ordine
di restituzione (cfr. doc. 88/1 dell’incarto 32.2011.136) e visto che
l’assicurato conosceva le motivazioni della restituzione tanto che vi si è
opposto, dapprima, con le osservazioni del 21 marzo 2011 e, in seguito, con il
ricorso del 3 giugno 2011 (doc. AI 92/1-2 e 102/4-12 dell’incarto 32.2011.165) – questo Tribunale deve concludere che, se
mai vi è stata, l’asserita violazione del diritto di essere sentito è stata
sanata davanti a questo Tribunale che gode di pieno potere cognitivo.
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione del 18 marzo 2011 (con cui
l’amministrazione ha soppresso il diritto alla rendita; cfr. consid. 1.4) e quella
del 13 maggio 2011 (con cui ha odinato la restituzione dell’importo di fr.
84'468.-- per prestazioni percepite indebitamente dal 1. gennaio 2006 al 30
settembre 2010; cfr. consid. 1.6), vadano o meno confermate.
L’insorgente
postula l’annullamento di entrambe le decisioni e, in via subordinata, il
rinvio degli atti all’amministrazione affinché, completati gli atti sulla base
dei considerandi del TCA, emetta delle nuove decisioni (cfr. consid. 1.5 e
1.7). In questo senso anche lo scritto del 27 marzo 2014 (cfr. consid. 1.16 e
L).
2.3. Decisione
di soppressione della rendita del 18 marzo 2011
2.3.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.3.2. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno
2004, consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.3.3. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto
nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le
conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato
rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b).
Una
revisione può in particolare giustificarsi se un altro metodo di valutazione
d’invalidità s’impone (DTF 119 V 475 consid. 1b/aa con riferimenti; vedi anche
STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, consid. 2, pure con riferimenti). Vi è
motivo di revisione anche allorquando cambiano sensibilmente le circostanze
ipotetiche che hanno determinato la scelta del metodo applicabile al calcolo
del grado d’invalidità (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012, consid. 5.1).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid.
4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
In
particolare, nel caso di violazione dell’obbligo di informare ai sensi
dell’art. 77 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno
per grande invalido hanno effetto retroattivo dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI) ritenuto che il
presupposto della durata nel tempo del miglioramento ai sensi dell’art. 88a OAI
va verificato retrospettivamente (cfr. la STF 9C_1022/2012 del 16 maggio 2013
con la quale il TF ha confermato la decisione dell’Ufficio AI del canton Berna
che, nel caso di un assicurato al beneficio di una mezza rendita d’invalidità
che non aveva dichiarato un reddito da attività indipendente iniziata nel mese
di gennaio 2010, aveva soppresso con effetto retroattivo a contare da quel mese
la rendita e ordinato la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente.
L’alta Corte ha annullato la sentenza con la quale il Tribunale cantonale aveva
si riconosciuto l’effetto retroattivo della soppressione, ma con effetto dal 1.
maggio 2010 in applicazione dell’art. 88a OAI, sviluppando la seguente
considerazione: “(…) Nach seiner der IV-Stelle gemeldeten
Entlassung nahm der Beschwerdegegner am 25. Januar 2010 eine volle
Erwerbstätigkeit auf. Da er diese für den Leistungsanspruch wesentliche
Änderung nicht bekannt gegeben hat (Art. 77 IVV), obwohl er ab 1. Januar 2010
eine halbe Invalidenrente bezogen hatte, ist seine Rente gemäss Art. 88bis Abs.
Considerandi
2.
lit. b IVV rückwirkend auf jenen Zeitpunkt aufzuheben, in dem die
Verbesserung seiner Erwerbsfähigkeit eingetreten ist und daraufhin ohne
wesentliche Unterbrechung längere Zeit angedauert hat. Mit dem Stellenantritt
vom 25. Januar 2010 wurde die volle Erwerbsfähigkeit des Versicherten
ersichtlich. Bis heute arbeitet er bei der A.________ AG mit einem
Beschäftigungsgrad von 100%. Die Beständigkeit seiner verbesserten
Erwerbsfähigkeit ist demnach erwiesen, zumal seit Arbeitsaufnahme auch keine
wesentlichen Unterbrechungen bekannt sind. Somit ist die Verbesserung der
Erwerbsfähigkeit seit Stellenantritt am 25. Januar 2010 zu berücksichtigen
(Art. 88a Abs. 1 IVV) und gilt von diesem Zeitpunkt an als erhebliche Änderung
im Sinne von Art. 88bis Abs. 2 lit. b IVV. Indem die Vorinstanz festgehalten
hat, die Invalidenrente sei erst ab 1. Mai 2010 aufzuheben und die
Rückforderung habe die Rentenbetreffnisse nach diesem Datum zum Gegenstand, hat
sie Bundesrecht verletzt. (…)” (STF 9C_1022/2012 del 16 maggio 2013,
consid. 3.3.2).
2.3.4
L’Ufficio
AI, sulla base di una segnalazione del responsabile AI in materia di lotta
all’abuso assicurativo avvenuta alla fine del 2009, ha messo in atto delle indagini per verificare se l’assicurato avesse o meno ottenuto delle
prestazioni in modo fraudolento (cfr. doc. 3.2, punto 3, dell’incarto penale).
La
__________ – agenzia a cui
l’amministrazione aveva conferito un mandato di sorveglianza il 10 marzo 2010 – ha reso il proprio rapporto del 15 luglio
2010.
corredato dai relativi allegati (doc. 1/1-73 e 2/1-98 dell’incarto
penale).
Il
consulente in integrazione professionale, nel rapporto 10 agosto 2010 – vista la descrizione dell’attività
professionale svolta e considerati i relativi redditi da valido e invalido –, ha concluso per un grado d’invalidità
quasi nullo (0.62%) (doc. AI 85/1-2).
L’Ufficio
AI, il 30 agosto 2010, ha presentato al Ministero Pubblico di __________ una
denuncia penale nei confronti di RI 1 per titolo di truffa ex art. 146 CP
subordinatamente per infrazione ai sensi dell’art. 70 LAI / 87 LAVS (doc. 3/1-6
dell’incarto penale).
Con
la decisione del 18 marzo 2011 (doc. AI 90/1-4) –
viste le suesposte circostanze e considerate le risultanze del procedimento penale
in corso (INC.2010.7583) –
l’Ufficio AI, tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, ha stabilito
che “(…) il versamento della rendita viene revocato con la fine del corrente
mese. […] Ci si riserva il diritto di emettere un ordine di restituzione per la
prestazione finora erogata e di procedere con una riconsiderazione. (…)”
(doc. AI 90/3).
L’Ufficio
AI, anche se non lo ha richiamato espressamente nella decisione – visto il riferimento agli articoli 88a e
88bis OAI che regolano la modificazione del diritto e l’effetto in caso di
revisione – ha quindi proceduto ad
una revisione materiale ai sensi dell’art. 17 LPGA (cfr. consid. 2.3.3; in
questo senso anche la risposta dell’Ufficio AI del 17 febbraio 2014, cfr. XLVI
e consid. 1.16. In argomento vedi inoltre le STF 9C_700/2013 del 26 dicembre
2013;9C_409/2013 del 20 settembre 2013 e 9C_555/2012 del 25 luglio 2013).
2.3.5
A proposito di assicurati che
sono stati oggetto di sorveglianza, va ricordato che il TFA, in una sentenza U
161/01 del 25 febbraio 2003, parzialmente pubblicata in DTF 129 V 323 – concernente un'assicurata sottoposta a
video-sorveglianza da parte dell'assicuratore privato di responsabilità civile,
mezzo di prova successivamente utilizzato dall'__________ –, ne ha riconosciuto la legittimità di
principio.
Nella DTF 132 V 241, il TF
ha precisato che qualora un assicuratore RC privato ha incaricato un detective
di sorvegliare una persona, l’art. 43 cpv. 1 in relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituiscono la base legale per l’utilizzazione dei relativi mezzi di prova
(video-registrazioni e rapporti di sorveglianza) da parte dell’__________ (o di
un altro assicuratore LAINF).
L’Alta Corte, nella DTF
137.
I 327 consid. 5, ha deciso che la sorveglianza della persona assicurata da
parte di un detective privato nella sfera privata liberamente visibile a ognuno
(ad esempio, il balcone) é permessa, a condizione che sia oggettivamente
necessaria, come pure ragionevole dal profilo temporale e materiale. È
consentita un’osservazione che riguarda lo svolgimento di attività quotidiane
senza particolare legame con la sfera privata (ad esempio, la pulizia del
balcone oppure il trasporto di sacchetti della spesa). Secondo il considerando
6.
della sentenza succitata, le videoregistrazioni che mostrano la persona
assicurata impegnata in attività quotidiane su un balcone liberamente visibile,
non violano l’art. 179quater CP. Questa giurisprudenza si applica per analogia
anche nel campo dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_830/2011
del 9 marzo 2012 consid. 6.2).
Le risultanze di
un’accurata sorveglianza unitamente ad una valutazione medica degli atti
possono di principio costituire una base sufficiente per decidere in merito
allo stato di salute e alla capacità lavorativa della persona assicurata (DTF
137.
I 327 consid. 7.1 con riferimenti [= STF 8C_272/2011 dell’11
novembre 2011] confermata anche nella STF 9C_491/2012 del 22 maggio 2013: “(…)
Ein Observationsbericht bildet für sich allein
keine sichere Basis für Sachverhaltsfeststellungen betreffend den
Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit der versicherten Person. Er kann
diesbezüglich höchstens Anhaltspunkte liefern oder Anlass zu Vermutungen geben.
Sichere Kenntnis des Sachverhalts kann in dieser Hinsicht erst die ärztliche
Beurteilung des Observationsmaterials liefern (vgl. Urteile 9C_343/2012 vom 11.
Oktober 2012 E. 4.1;8C_272/2011 vom 11. November 2011 E. 7.1 mit Hinweisen). (…)”. (STF succitata, consid. 4.1.1).
2.3.6
Come accennato (cfr. consid.
1.
), il vicepresidente del TCA ha ordinato una perizia a cura della dr.ssa PE
1, FMH in psichiatria e psicoterapia.
Nel
relativo rapporto del 18 settembre 2012 la perita – esaminato il cospicuo incarto messole a disposizione,
effettuati tre colloqui (il 25 maggio di 120 minuti, il 13 luglio di 60 minuti
e il 24 agosto 2012 di 120 minuti) completati da test psicologici eseguiti
dalla psicologa __________ il 1. giugno 2012 ed evidenziati i passaggi e gli
aspetti utili rispetto alla capacità lavorativa tratti dal verbale d’interrogatorio
dell’imputato del 3 maggio 2011 e dagli atti penali –, dopo aver riassunto gli atti ed esposto dettagliatamente
i dati clinici, ha posto la seguente diagnosi psichiatrica “(…) con
ripercussioni sulla capacità lavorativa: -
DISTURBO EMOTIVAMENTE INSTABILI DI PERSONALITÀ DI TIPO
IMPULSIVO (ICD-10:F60.30) senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa: - STATO DA MBD DELL’INFANZIA e DELL’ADOLESCENZA
(…)” (XXVII, pag. 16).
La
dr.ssa PE 1 ha poi sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.
Discussione
Si tratta di un paziente che fin dalla più tenera età ha
presentato disturbi comportamentali; impulsività, difficoltà di concentrazione
e di apprendimento. Come risulta dall'incarto lo specialista Dr. med. __________
poneva la diagnosi di "lieve sindrome psicorganica (MBD). La Minimal
Brain Disfunction (MBD) è una diagnosi attualmente non più in uso che
veniva posta in ambito medico dalla metà circa degli anni '60 definendo una
sintomatologia presentata da bambini con intelligenza normale o superiore alla
media che presentano "disabilità di apprendimento o comportamento che
variano da lievi a gravi e che sono associate con variazioni della funzionalità
del sistema nervoso centrale..." 1 La diagnosi di MBD
comprendeva sintomi che attualmente sono definiti e classificati in categorie
diagnostiche separate quali Disturbi dell'apprendimento, AHDH (deficit di
attenzione e iperattività), disturbi comportamentali e di apprendimento
derivanti da problemi emotivi, familiari e sociali. La diagnosi posta dalla
valutazione anche testistica dai colleghi del Servizio Medico Psicologico di __________
(1994) in vista del collocamento in Scuola speciale, poneva l'accento sul
carattere funzionale (Disturbo dell'apprendimento di origine
psicoaffettiva) della sintomatologia presentata dal p. argomentando che la
"discrepanza" esistente fra il malfunzionamento anche scolastico del
p. e quanto osservato e misurato durante l'osservazione clinica, fosse dovuto a
difficoltà emotive secondarie alla situazione familiare sfavorevole.
La proposta terapeutica di presa a carico psicoterapica in
associazione all'intervento scolastico non fu messa in pratica verosimilmente
anche per l'opposizione dei genitori o almeno del padre che, per sua stessa
ammissione, considerava una "vergogna" il collocamento in Scuola
speciale.
La documentazione di quel periodo riferisce di un atteggiamento
scolastico del p. oppositivo, senza motivazione all'apprendimento, refrattario
alla disciplina e alle regole. Nel tempo successivo i contatti del p. con lo
psichiatra curante si limitavano perlopiù a quanto necessario all'ottenimento
dell'esenzione dal Servizio Militare o della rendita A.l..
Dopo la scuola il p. abbandonava dopo poco tempo tentativi
occupazionali per litigi con i superiori, insofferenza delle regole e degli
orari. La valutazione diagnostica del Dr. med. __________ nel 2002 è quella
dell'evoluzione dei disturbi del p. nel senso di un Disturbo di personalità
emotivamente instabile. Rilevo come nella letteratura scientifica è citata
la possibile evoluzione dell'MBD verso un Disturbo della personalità
dell'età adulta.
La perizia psichiatrica del Dr. med. __________ nel 2003 non
prende in considerazione questa diagnosi codificando un Disturbo
dell'attività e dell'attenzione (ICD-10:F90.0, diagnosi fatta senza
l'esecuzione di un test neuropsicologico) a cattiva prognosi, che non ha fra
l'altro permesso un percorso di riformazione e/o reintegrazione professionale
con incapacità lavorativa conseguente "almeno al 75%". Nel rapporto è
citato che il p. lavora in modo "molto irregolare" presso l'esercizio
di proprietà del padre.
Nell'autunno 2005 il p. è nominato procuratore generale della __________
che cambia scopo sociale e il p. viene dichiarato dipendente della ditta di
famiglia per 1-2 ore al giorno per "piccoli lavori d'officina" che
richiedono un impegno "medio" a carico di "attenzione,
concentrazione, resistenza, precisione".
Nel 2008 il Dr. med. __________ che "non ha in
trattamento" il p. lo vede verosimilmente per la compilazione del rapporto
A.I. e pone la diagnosi di "Disturbo della personalità emotivamente
instabile con deficit cognitivi" riconfermando quanto scritto nei
rapporti precedenti ma verificando una "maturazione" del p. verso
l'autonomia con competenze lavorative "perlomeno al 25%".
Con l'eccezione del Dr. med. __________ vi è concordanza
diagnostica fra i due psichiatri curanti e lo psichiatra A.I. sulla diagnosi
che condivido sulla base dell'anamnesi, della documentazione, cosiccome dei
dati oggettivi dell'incarto, dell'esame clinico e dei tests psicologici
eseguiti.
L'esame da me eseguito e la valutazione della Dr.ssa med. __________
dimostrano come i problemi cognitivi (in particolare attenzione e
concentrazione) abbiano scarsa o nessuna rilevanza clinica, residuando una
lieve inquietudine psicomotoria che non interferisce in modo significativo con
il funzionamento. L'esame psichiatrico rispetto a quanto rilevato dal Dr. med. __________
è in tal senso migliorato. A tal proposito rilevo che il perito nel suo
rapporto scrive che "con il progredire dell'età possono succedere dei
parziali ridimensionamenti del deficit di attenzione e concentrazione" ed
un miglioramento è evidenziabile a questo livello.
Per quanto attiene il Disturbo di personalità, come detto,
l'indagine ne conferma l'esistenza e la conformità con i criteri ICD-10 per la
diagnosi: questa modalità patologica di funzionamento si è probabilmente
sviluppata dall'adolescenza stabilizzandosi nella prima età adulta senza che si
siano potuti instaurare i provvedimenti terapeutici necessari (psicoterapia,
terapia di famiglia, intervento pedagogico, psicofarmacoterapia mirata) come
indicato anche dalla letteratura internazionale.
Probabilmente anche lo sfavorevole ambiente familiare ha portato
all'utilizzo della presa a carico specialistica in modo episodico e in funzione
dell'ottenimento di scopi puntuali come prestazioni assicurative o l'esenzione
dal Servizio militare. Purtroppo i sintomi del malfunzionamento (incostanza,
irresponsabilità, bassa tolleranza alle frustrazioni, indisciplina, mancanza di
rispetto per i superiori e delle comuni regole e obblighi sociali trasformatesi
nel tempo in tendenza a trasgredire le norme) sono vissuti e interpretati dal
p. come una "licenza di trasgredire" piuttosto che come sintomi da
curare e contenere. In questo senso tratti antisociali sono evidenziabili e la
prognosi a questo livello incerta. Preoccupano aspetti quali l'incapacità di
capire il senso del patto sociale, l'empatia mancante per diritti e bisogni
altrui, l'aggressività quando contraddetto.
Per quanto attiene la valutazione della capacità lavorativa
l'indagine da me svolta concorda in buona parte con quanto descritto dalla
Dr.ssa med. __________ e dal Dr. med. __________.
Il p. risulta inabile al lavoro al 100% in attività di tipo
dipendente a causa delle sue difficoltà nel mantenere gli orari, la disciplina,
nel rispettare le consegne, nel sopportare lo stress relazionale con facilità
al conflitto e alle reazioni a cortocircuito. Come accennato in precedenza un
puntuale programma di sostegno psicopedagogico comprendente anche i familiari
del p. avrebbe potuto a mio parere migliorare la situazione a questo livello.
Il p. dalla fine del 2005 (vedi storia della __________) ha
iniziato e allargato (vedi affitto di spazi e internet) un'attività a lui
gradita e da lui gestita e organizzata sotto il cappello di una società di
proprietà della famiglia. Quest'attività è risultata adatta e compatibile con
il disturbo di personalità e la valutazione della capacità lavorativa in
quest'ambito deve essere motivata dal punto di vista temporale e quantificata
percentualmente.
6.
Capacità lavorativa
Per quanto attiene l'aspetto temporale oltre alla valutazione del
Dr. med. __________ con cui concordo relativamente al momento dell'insorgenza
della capacità medico teorica, rilevo come esistano anche dal punto di vista
concreto dati oggettivi relativamente all'inizio e espansione dell'attività del
p. (vedi informazioni tratte dall'incarto penale, relativamente a affitto di
spazi, collaborazioni, attività su internet ecc.) a partire almeno dall'inizio
2006.
L'indagine svolta conferma dunque che il p. presenta una capacità
lavorativa come venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda
a conduzione familiare al 75% dal 01.01.2006 a tempo indeterminato. Il residuo
25% (rispetto allo 0% certificato dalla Dr.ssa med. __________) di incapacità
lavorativa deriva dalla verifica peritale di alcune limitazioni parziali
della capacità di mantenere la continuità e il rendimento, della critica, delle
competenze organizzative-pianificatorie specie in ambito amministrativo e della
diminuita reattività allo stress specie relazionale.
Il p. è inabile al 100% al lavoro dipendente ininterrottamente
dalla perizia del Dr. med. __________ a tuttoggi e per tempo indeterminabile.
Le limitazioni riguardano principalmente le difficoltà
relazionali con superiori o datori di lavoro con insofferenza delle regole,
aggressività, impulsività. Aspetti persecutori si attivano quando contraddetto
o diretto da persone non familiari in posizione gerarchica superiore.
(…)" (XXVII, pag. 16-19)
La
perita ha quindi così risposto ai quesiti peritali:
" (…)
A. PROPOSTI DALLA PARTE CONVENUTA
1.
Diagnosi
psichiatrica secondo classificazione Internazionale sia di Asse I che Asse II.
(Vedi punto B 4).
2.
Le
diagnosi psichiatriche hanno un influsso sulla CL e in caso affermativo in
quale modo ciascuna di esse?
Per quanto riguarda la MBD
l'evoluzione è stata favorevole con capacità lavorativa al 100% almeno a
partire dal 01.01.2006 per quanto attiene il Disturbo di personalità vedi
discussione (punto B 5 e B 6).
3.
Il danno
alla salute è tale da causare impedimenti nell'attività di:
. venditore
di auto nuove e d'occasione
. gestore di garage
Vedi discussione (punto B 5 e B 6).
4.
In
caso affermativo, quali sono tali impedimenti ed in quale percentuale incidono
sulla CL in qualità di:
. venditore di auto nuove e d'occasione
. gestore di garage
Vedi discussione (punto B 5 e B 6).
5.
Dal
profilo medico, l'assicurato potrebbe essere reinteqrato in altre attività
adeguate? Se sì, in quali? In che misura? Con quale limitazione? Quali risorse
sono ancora sfruttabili?
Non attualmente in attività diverse da
quelle citate: un'evoluzione positiva in tal senso potrebbe essere possibile in
linea teorica dopo un percorso psicopedagogico adeguato a partire per esempio
da una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica con obbiettivi e
motivazioni terapeutiche condivise.
6.
Come
valuta il perito l'evoluzione dell'IL ( %) dall'inizio della IL (2003)
nell'attività di:
. venditore di auto nuove e d'occasione
. gestore di garage
Ed in attività medico esiqibili?
Vedi anche discussione. Si riscontra
verosimilmente un'evoluzione positiva e di miglioramento dall'indagine peritale
del Dr. med. __________ al 2006. L'incremento documentabile e argomentabile
della capacità lavorativa può essere fatto risalire all'inizio del 2006.
7.
Nel caso
in cui venga confermata la diagnosi di disturbo di personalità, valutare il
decorso clinico e il suo influsso sulla CL, in particolare per quanto riguarda
la capacità di mantenere una continuità.
Vedi discussione (punto B 5 B 6)
Il mantenimento della continuità in
attività autogestita e gradita non presenta particolarità di rilievo. Per
quanto attiene il lavoro dipendente prevale l'insofferenza alle regole, quale
causa della discontinuità nel rendimento.
8.
E'
possibile migliorare la CL? Le terapie in atto appaiono adeguate, sono indicati
ulteriori trattamenti medici che possono permettere un aumento della CL?
Attualmente il p. non è in terapia (vedi anche domanda 5).
La motivazione alle cure adeguate è
assente attualmente, sebbene l'indicazione vi sia (terapia psichiatrica e
psicoterapeutica con finalità correttive e contenitive a livello ideativo,
comportamentale e della critica)
9.
Altre osservazioni?
///
B. PROPOSTI DALLA PARTE ATTRICE
1.
Descriva
l'anamnesi e indichi qual è stata l'evoluzione del paziente?
(vedi punto B 1).
2.
Quali sono i disturbi soqgettivi?
(vedi punto B 2).
3.
Quali invece le constatazioni obbiettive?
(vedi punto B 3).
4.
Qual è
l'attuale diagnosi e la sua ripercussione sulla capacità lavorativa del
periziando?
(vedi punti B 4, 5 e 6).
5.
Nel caso
in cui il periziando dovesse soffrire di disturbi della personalità da quando
sussistono detti disturbi?
Vedi discussione. I disturbi della
personalità sono considerati modalità di malfunzionamento stabile e costante
nel tempo (in assenza di una terapia adeguata) a partire dalla prima età
adulta, come il caso qui (vedi anche annotazione del Dr. med. __________ SMR).
Queste condizioni patologiche possono
o meno a seconda del quadro clinico, delle risorse cognitive del soggetto,
delle comorbidità associate (per esempio patologie dell'umore, ansioso-fobiche
a sintomi psicotici associati tutti assenti in questo caso specifico) portare a
conseguenze sulla capacità lavorativa che vanno valutate caso per caso.
6.
Detti
disturbi hanno influito direttamente sulla possibilità di acquisire o meno
competenze professionali? Se sì, in quale misura? Qual è l'incapacità
lavorativa medica?
Vedi discussione (punto B 5).
7.
Qual è l'attuale stato di salute dell'assicurato?
Compatibile con i criteri ICD-10 per
la diagnosi di disturbo della personalità in assenza di comorbidità accertabili
molto migliorato relativamente alla patologia dell'età evolutiva (MBD).
8.
Esso è suscettibile di miqlioramento o di peqqioramento?
Stazionario con possibile evoluzione
in senso antisociale senza una vera presa a carico specialistica.
9.
La capacità
lavorativa può essere migliorata con provvedimenti integrativi?
Non concerne.
10.
Ritiene che siano indicati provvedimenti professionali?
No.
11.
Nel proprio
rapporto medico dell'11 giugno 2002 il dott. Med. __________
riteneva che l'Assicurazione invalidità avrebbe potuto intervenire mediante un
orientamento professionale e l'avviamento di una formazione empirica in campo
meccanico (cfr. pagina 3 di detto rapporto), ritiene che sia ancora possibile
una simile formazione?
Non sussistono i presupposti in tal senso.
C. VORRÀ INOLTRE IL PERITO DIRE:
1.
Vista
tutta la documentazione medica agli atti, qual è stata negli anni l'evoluzione
della capacità lavorativa di RI 1?
Vedi discussione (punto B 5).
2.
Ritenuti i
limiti funzionali posti dal perito, RI 1 può essere ritenuto abile al lavoro
sia in un'attività dipendente che in un'attività indipendente?
Se sì, indicare da quando, in che
misura e l'evoluzione della capacità lavorativa tanto in un'attività dipendente
quanto in una indipendente ritenuta adeguata (eventualmente, se possibile, fare
degli esempi concreti di attività proponibili)
Vedi discussione (punto B 5).
In particolare, vista
l'attestazione del dr. __________ secondo la quale "(...) questo corteo
sintomatologico ha portato ad una certa menomazione nel contesto sociale e
lavorativo per cui appare poco probabile, considerato anche il risultato delle
terapie di sostegno effettuate in passato, proporre un inserimento in un ambito
lavorativo "normale". (... )" (doc. AI 36/6), RI 1 è inseribile
in un ambito lavorativo "normale"? Se sì, da quando?
Quanto affermato del Dr. med. __________
consiste in una valutazione prognostica e dunque di una previsione che può o
meno verificarsi a secondo del decorso. Come descritto l'evoluzione della
patologia infanto-adolescenziale è stata positiva mentre con il tempo si è
instaurato e consolidato il Disturbo della personalità.
Il concetto di "normalità"
è in sé inadatto a descrivere le possibili e ampie declinazioni espressive in
generale e lavorative in particolare della soggettività umana, ciò che è adatto
a un soggetto può non esserlo per un altro anche nell'ambito del
"normale" o meglio comune mercato del lavoro. Il concetto di attività
adeguata allo stato di salute, alla personalità e ai gusti di ogni individuo è
senz'altro più adatto alla valutazione della capacità lavorativa di ogni
persona. Per quanto attiene a capacità lavorativa e limitazioni del p. vedi
discussione punto B 5 e B 6.
3.
Se vi è
stata un'evoluzione della capacità lavorativa negli anni indichi il perito come
ciò sia stato possibile vista l'attestazione del dr. __________ secondo la
quale: "(...) un eventuale programma di riapprendimento lavorativo
andrebbe preceduto da un programma di riabilitazione psico-sociale in un ambito
protetto della durata di alcuni anni (...)" (doc. Al 36/7) e considerato
che secondo il dr. __________ "(...) la sua sintomatologia non è tale da
poter essere curata a livello psichiatrico e questo soprattutto in una modalità
in grado di migliorare le sue competenze e capacità lavorative. (... )" (doc. AI 50/1).
Come possibile in campo medico
l'evoluzione reale ha smentito la valutazione prognostica fatta dai colleghi a
suo tempo. Il Dr. med. __________ inoltre nel suo rapporto del 16.07.2002
proponeva (a ragione secondo me) una presa a carico specialistica del disturbo
di personalità del p.
5.
Il
consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 10 agosto 2010, ha, in particolare, rilevato che "(...) il tipo di attività svolta dall'assicurato è
caratterizzata sia da attività pratiche non qualificate (ritiro auto -
spostamenti auto - ...) che da attività organizzative - qualificate (contatti
clienti - organizzazione esposizioni auto - compra-vendita ... ). Oltre le ore
impiegate dall'assicurato per occuparsi della vendita e della gestione logista
degli autoveicoli a contatto con altre persone (osservabile dall'esterno), egli
esercita un'importante attività "dietro le quinte" (ricerca e
contrattazione veicoli via internet, lavori amministrativi, gestione rete di
conoscenti, ...). Attività che comporta un notevole dispendio di tempo e
sufficienti capacità cognitive (concentrazione, memoria, conoscenze
linguistiche, ...). (...)" (doc. Al 85/1).
Dica il perito (indicandone
un'eventuale evoluzione) se, da quando e in che misura RI 1 può essere ritenuto
abile al lavoro nelle precise attività elencate dal consulente in integrazione.
Dal 01.01.2006 al 75% a tuttoggi e per
tempo indeterminato, vedi anche discussione punto B 5 e B 6.
(…)" (XXVII, pag. 20-24)
Nel
complemento del 23 ottobre 2012 –
con riferimento al quesito di delucidazione sottopostole da questo Tribunale e
formulato dall’avv. RA 1 del seguente tenore: “(…) tenuto conto che in data
23.
marzo 2005, e 5 aprile 2005 il dott. med. __________ rispettivamente il
dott. med. __________ hanno attestato che non vi era alcun miglioramento
clinico del funzionamento globale, restando invariata l’incapacità lavorativa,
da quali elementi e circostanze si può desumere a posteriori e con precisione
che almeno a partire dal 1. gennaio 2006 la capacità lavorativa era al 75%?
(…)” (XXXII) – la perita ha
ribadito:
" (…)
Ribadisco la valutazione da me già
espressa in perizia. In sé dal profilo medico-teorico già quanto descritto dal
Dr. med. __________ nella sua annotazione del 13.01.2011 (ndr. recte:
13.12
, cfr. XIII/4) è sufficiente per considerare stabilizzata la
situazione clinica psichiatrica del p. a partire dal gennaio 2006 (25° anno
d’età appunto) per entrambe le diagnosi citate.
Inoltre i dati oggettivi dell’incarto
relativi all’organizzazione e sviluppo dell’attività professionale del p. a
partire dalla fine del 2005 sostanziano la valutazione in oggetto relativa alla
capacità medico-teorica al di là di ogni ragionevole dubbio.
Per quanto riguarda i due rapporti
citati rilevo che in ogni caso sono relativi a un periodo antecedente al
01.04.2005
e dunque di diversi mesi precedente la data della citata valutazione
della capacità lavorativa. (…)"(XXXIII)
2.3.7
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
In
caso di perizia giudiziaria, il giudice – di regola – non si scosta,
senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo
consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria
scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati
(DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato
(DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi
principi sono stati confermati nella STF 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella
quale il TF ha sottolineato che:
"
(…)
Per quanto concerne in particolare le
perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche
e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure
l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale
evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,
senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto
peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti).
(…)" (STF succitata consid. 3)
2.3.8
Chiamata
ora a pronunciarsi, questa Corte non ha motivi imperativi per scostarsi dalle conclusioni
alle quali è giunta la dr.ssa PE 1, specialista proprio nella materia che qui
interessa.
In
effetti, il suo referto peritale (perizia del 18 settembre 2012 e relativo
complemento del 23 ottobre 2012) non contiene contraddizioni. D’altra parte,
esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa
essergli riconosciuta piena forza probante: in particolare, l’esperto
giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo
aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7
gennaio 2009 consid. 10.2).
In
esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della probabilità
preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel
settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3;8C_911/2010 del 10
marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3
pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale ritiene che a
partire dal gennaio 2006 la situazione clinica psichiatrica si è stabilizzata e
a partire da quel momento vi è una capacità lavorativa del 75% come venditore
di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione familiare.
In
effetti, la perita giudiziaria ha attestato un miglioramento evidenziando, in
particolare, che “(…) l'esame da me eseguito e la valutazione della
Dr.ssa med. __________ dimostrano come i problemi cognitivi (in particolare
attenzione e concentrazione) abbiano scarsa o nessuna rilevanza clinica, residuando
una lieve inquietudine psicomotoria che non interferisce in modo significativo
con il funzionamento. L'esame psichiatrico rispetto a quanto rilevato
dal Dr. med. __________ è in tal senso migliorato. A tal proposito
rilevo che il perito nel suo rapporto scrive che "con il progredire
dell'età possono succedere dei parziali ridimensionamenti del deficit di
attenzione e concentrazione" ed un miglioramento è evidenziabile a questo
livello. (…)” (XXVII pag. 17, le sottolineature sono del redattore).
Va
qui rilevato che il TF, nella STF 8C_662/2012 del 18 settembre 2013 (giudizio
reso nella composizione a 5 giudici e pubblicato in SVR 2014 IV Nr. 2 pag. 4),
ha ritenuto che se sussiste un residuo (sequele di una malattia) occorre di
principio ammettere un notevole miglioramento delle precedenti condizioni di
salute. L’Alta Corte – chiamata a
pronunciarsi in un caso in cui l’Ufficio AI aveva contestato il riconoscimento
del diritto ad un quarto di rendita nell’ambito di una procedura ricorsuale
sfociata nella sentenza con cui era stata riconosciuta una rendita scalare
(intera dal 1. settembre 2001 al 31 dicembre 2005, mezza dal 1. gennaio 2006 al
30.
novembre 2007 e un quarto dal 1. dicembre 2007) – ha, in particolare, rilevato che “(…) Unter
Residuum ist der Restzustand einer Krankheit zu verstehen, das Vorliegen
bleibender Restsymptome nach Abklingen der akuten Phase einer Erkrankung
(Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch 2012, 263. Aufl., Berlin 2011, S. 1796).
Nach dieser Definition besteht die zunächst festgestellte Erkrankung in
abgeschwächter Form zwar weiter. Dass sie sich nicht mehr in ihrer
ursprünglichen Ausprägung manifestiert, stellt jedoch eine - auch von der
Beschwerdegegnerin nicht in Abrede gestellte - massgebliche Verbesserung des
früheren Gesundheitszustandes dar. Eine solche lässt eine Rentenreduktion oder
gar -aufhebung auf dem Weg einer Revision nach Art. 17 Abs. 1 ATSG
grundsätzlich rechtfertigen, sofern die damit einhergehende Verminderung der
beeinträchtigenden Auswirkungen auf das Leistungsvermögen hinreichend erheblich
ist. (…)” (STF 8C_662/2012 del 18 settembre 2013 consid. 3.3.1).
Anche
nel complemento del 23 ottobre la perita giudiziaria ha ribadito la propria
valutazione adducendo, tra l’altro, che “(…) in sé dal profilo
medico-teorico già quanto descritto dal Dr. med. __________ nella sua
annotazione del 13.01.2011 (ndr. recte: 13.12.2011; cfr. XIII/4) è
sufficiente per considerare stabilizzata la situazione clinica
psichiatrica del p. a partire dal gennaio 2006 (25° anno d’età appunto) per
entrambe le diagnosi citate (…)” (XXXIII) –
nella succitata annotazione il medico SMR dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha concluso che “(…) è plausibile che la CL nelle condizioni
sopra enunciate, sia stabile e/o invariata dal momento in cui l’a. abbia
raggiunto l’età adulta; indicativamente dal compimento del 25° anno di età, età
a cui per convenzione medico/scientifica si fa riferimento come termine
evolutivo tra l’adolescenza-giovinezza ed età adulta vera e propria. (…)”
(XIII/4) – e evidenziando che “(…)
i dati oggettivi dell’incarto relativi all’organizzazione e sviluppo
dell’attività professionale del p. a partire dalla fine del 2005 sostanziano la
valutazione in oggetto relativa alla capacità medico-teorica al di là di ogni
ragionevole dubbio. (…)” (XXXIII).
Dette
valutazioni sono poi state confermate anche dal dr. __________ nelle
annotazioni del 12 e del 31 ottobre 2012 (XXX/1 e XXXVI/1).
2.3.9
Quanto
alla valutazione economica, in particolare alla capacità di guadagno residua
ritenuta una capacità
lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in
azienda a conduzione familiare dal 1. gennaio 2006 (cfr. consid. 2.3.6 e 2.3.8),
va rilevato quanto segue.
Dalle
risposte, corredate dalla relativa documentazione (cfr. consid. 1.16),
dell’Ufficio AI alle domande poste dal TCA con scritto del 22 ottobre 2013 è
emerso quanto segue.
La
Cassa __________, con scritto del 9 dicembre 2013 – esposte le ragioni per le quali ha concluso per
l’esistenza di un’attività lavorativa di natura indipendente –, ha comunicato a RI 1 che “(…) sulla
base di tali principi le comunichiamo che la Cassa ha provveduto a modificare
d’ufficio la sua iscrizione per il pagamento dei premi AVS, da persona non
attiva a persona con attività lucrativa indipendente a decorrere dal
01.01.2006
In allegato trova la relativa conferma di affiliazione, nonché le
decisioni di fissazione dei contributi e le relative fatture per gli anni
2006/07/08 emesse in virtù dell’art. 16 LAVS. Precisiamo inoltre che
conformemente all’art. 23 cpv. 5 OAVS, se l’autorità fiscale non è in grado di
comunicare il reddito conseguito da un assicurato, la Cassa deve valutare essa
stessa il reddito da imporre ai fini AVS basandosi sui dati di cui dispone.
(…)” (XLIV/1).
Dalle
menzionate decisioni del 9 dicembre 2013 di fissazione dei contributi
AVS/AI/IPG per gli anni dal 2006 al 2008 risulta che le stesse sono state
emesse con riserva di rettifica qualora emergessero nuovi elementi da parte
dell’autorità fiscale.
L’Ispettorato
fiscale, invitato dall’Ufficio AI con lettera del 10 dicembre 2013 a comunicare se a carico di RI 1 è stata o meno innescata una verifica fiscale (XLVI/4), con scritto
del 12 febbraio 2014 (rilevato che
dalla missiva dell’Ufficio AI risulterebbe che la CCCAVS ha quantificato un
reddito di fr. 43'097.-- per il 2006, di fr. 66'298.-- per il 2007 e di fr.
77'348.-- per il 2008) si è
limitato a chiedere l’accesso all’incarto AI “(…) allo scopo di acquisire
elementi utili per definire l’imponibile fiscale del signor RI 1. (…)”
(XLVI/5).
Alla
luce delle suesposte circostanze –
visto che non è dato di sapere su quali dati la Cassa __________ si sia fondata
riservandosi la possibilità di una rettifica nel caso in cui emergessero nuovi
elementi fiscali e considerato che l’autorità fiscale sta ancora acquisendo
elementi per definire l’imponibile di RI 1 –
questo Tribunale ritiene che per la fissazione del reddito ipotetico da
invalido non può fondarsi sui redditi stabiliti dalla Cassa __________ per gli
anni dal 2006 al 2008.
Per
contro – ricordato che il reddito
da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,
a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti) e considerato
che, come rettamente osservato dall’Ufficio AI (cfr. XLIV), ai fini della
richiesta analisi di settore cantonale relativa all’attività di compravendita
di veicoli di seconda mano (esposizioni su piazzali, senza lavori di
garagista), l’Ispettorato fiscale ha accesso ai dati fondamentali per lo studio
(segnatamente i redditi delle aziende, rispettivamente l’utile tassato
fiscalmente alle persone fisiche indipendenti attive nel ramo) – questo Tribunale ritiene di poter aderire
alle conclusioni a cui è giunta l’ispettrice __________ del Servizio
Ispettorato AI nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale
indipendente del 14 febbraio 2014 (XLVI/1) fondandosi sulla “Analisi di settore
Piccoli commercianti di veicoli d’occasione” dell’Ispettorato fiscale
del dicembre 2013 (XLVI/2).
L’Ispettrice
__________, nel citato rapporto d’inchiesta –
richiamata la domanda di questo Tribunale in merito all’ammontare del reddito
da invalido di RI 1 per gli anni dal 2006 al 2011, ritenuta la sua inabilità
lavorativa completa in un’attività dipendente (cfr. consid. 1.16 e XLI) –, ha infatti evidenziato:
" (…)
Per dar seguito alla richiesta, in
assenza - almeno al momento attuale - di un reddito che rappresenti in modo affidabile
l'entità del commercio di auto in cui è attivo l'assicurato, ho chiesto
all'Ispettorato fiscale se avessero già elaborato informazioni utili allo
scopo.
Non fanno difetto infatti - vale
ricordarlo - i documenti agli atti che evidenziano come il guadagno del signor RI
1, negli anni presi in esame, possa essere ben più elevato rispetto a quanto
dichiarato in sede fiscale. Il rapporto dell'equipe finanziaria, i verbali di
interrogatorio, le conclusioni della sorveglianza ci portano a ritenere come le
vendite di auto usate, effettuate dall'assicurato, siano e siano state
all'origine di benefici economici significativi; ciò nonostante, sino ad oggi,
sono venute a mancare le "pezze giustificative" ed una contabilità
strutturata e attendibile, elementi in grado di fornire un quadro oggettivo del
guadagno realmente conseguito.
Di qui l'esigenza di verificare,
attraverso dati di settore, il guadagno medio di chi commercia in veicoli usati
sul nostro territorio cantonale, evitando il mero dato statistico.
La Struttura Svizzera dei salari,
strumento che in primis viene utilizzato per definire il guadagno medio
dei salariati, non si presta alla nostra analisi per varie ragioni: da un lato
le fonti della ricerca sono i salari dei dipendenti e non i guadagni delle
imprese di settore, dall'altro l'estensione geografica dei dati è distribuita
su tutto il territorio nazionale e, non da ultimo, la peculiarità del settore
in questione, che per quanto rappresentato, non fornisce alcuna certezza sulla
struttura dell'impresa.
Si è pensato così di chiedere
all'Ispettorato fiscale se disponessero di informazioni già elaborate sul
commercio di auto usate, informazioni desunte da ricerche o dalla prassi a loro
consueta.
La ricerca - pervenutaci lo scorso 12
febbraio e alla quale rimando - ben si presta allo scopo dato che va a definire
il guadagno medio di un commerciante di auto usate nel nostro Cantone.
LA RICERCA - DESCRIZIONE E ANALISI
DEGLI ELEMENTI PRESI IN ESAME
La ricerca prende in considerazione 57
ditte, parte società, parte ditte individuali. Alcune di esse dispongono di
infrastrutture maggiori rispetto alla società gestita dall'assicurato, cosa che
incide evidentemente sul fatturato con un peso più o meno preponderante.
Escluse le ditte che non rispondono ai requisiti (21), restano 36 i casi presi
in esame.
La ricerca spazia su tutto il cantone,
né si tratta di un vincolo, dato che il commercio di auto non ha carattere di
territorialità (è attivo anche con l'estero).
Tra gli altri, i tabulati prodotti
mettono in evidenza i seguenti elementi:
■ n.
dei dipendenti
■ cifra
d'affari
■ costo
dei venduto
■ margine
(differenza tra fatturato e merci)
■ margine percentuale (il
rapporto tra margine e fatturato) - non calcolato
■ stipendio
dei titolare (dove presente)
■ stipendi
dei dipendenti
■ costi
di esercizio/imposte
■ utile
netto
Ha rilevanza il fatto che sono stati
sommati i costi del personale all'utile netto (prima delle imposte) e si è
diviso il risultato per il numero dei dipendenti, ottenendo così la redditività
per ciascun lavoratore, titolare compreso, all'interno della ditta.
Si impongono due riflessioni:
■ In primo luogo la
suddivisione del reddito ottenuto (salario + utile prima delle imposte) per il
numero di dipendenti mette in relazione il lavoro del singolo con la produttività:
il dato diventa ancor più significativo, pertanto, ai fini della nostra
analisi;
■ Secondariamente, il guadagno
del titolare è definito "al ribasso", per così dire, poiché non
accade mai che questi si attribuisca un guadagno inferiore o uguale ai propri
dipendenti.
Per le società è stato indicato l'UN
tassato e lo si è confrontato con l'UN dichiarato, laddove il tassatore ha
applicato delle riprese. Nei casi in cui è stata applicata la correzione, la
differenza è stata nuovamente suddivisa per ciascun dipendente.
Nel caso delle persone fisiche sono
stati presi a riferimento i redditi imposti fiscalmente.
Altro elemento da sottolineare: negli
ultimi due anni che lo studio ha preso in esame non si dispone per molti casi
del dato "tassato"; di conseguenza il numero delle ditte esaminate si
riduce.
Al reddito netto è stato poi applicato
un 10% forfettario per contributi, percentuale che corrisponde a quella
applicata agli indipendenti - comprensiva appunto delle spese amministrative.
REDDITI MEDI DI SETTORE:
Il riassunto dei redditi medi di
settore, dal 2006 al 2012, arrotondato al 100%, è il seguente:
Anni
Reddito medio
Reddito 2010 dopo attualizzazione
2006.
61'300
2007.
63'900
2008.
65'600
2009.
63'300
2010.
62'700
2011.
48'200
63'296
2012.
430500.
63'827
Negli anni 2011 e 2012, come evidenzia
la tabella, il numero delle ditte in cui si è proceduto all'imposizione fiscale
si riduce, così anche il reddito.
IL MERCATO TICINESE NEL COMMERCIO
AUTO "NUOVO" E "USATO":
Non si tratta tuttavia di un diverso
andamento del mercato o di congiuntura, anzi. Come mostra la tabella delle
immatricolazioni, il mercato non ha subito variazioni congiunturali, sia nella
vendita del nuovo che dell'usato. Si può senz'altro affermare che dal 2005 al
2012.
si ha per contro l'aumento graduale delle auto immatricolate, segno di un
mercato in espansione.
Occorre ricordare poi, come non si
tratti solo di acquirenti locali ma anche di commercianti provenienti dal
medio-oriente: vi è sempre più richiesta infatti, di auto poco commerciabili
nel nostro Cantone ma appetibili su altri mercati, sia per chi acquista che per
chi vende, dato che non sono gravate dall'imposta sul valore aggiunto.
Anno
Auto
usate
Auto
nuove
% auto usate immatricolate sul
totale
2005.
32'420
15'871
67%
2006.
34'667
16'305
68%
2007.
34'050
18'075
65%
2008.
33'749
17'414
66%
2009.
35'931
16'541
68%
2010.
37'202
17'868
68%
2011.
36'404
18'679
66%
2012.
37'099
18'812
66%
2013.
(1-9)
28'658
13'341
68%
Per evidenti ragioni, prima di tutto
di ordine economico, ritengo che non si giustifichi la riduzione del reddito
relativa agli anni 2011 e 2012 indicata dalla ricerca; propongo pertanto di
"attualizzare" il reddito medio conseguito nel 2010 al 2011 e 2012,
ottenendo così un risultato meglio rappresentativo di un settore in crescita.
REDDITO ATTRIBUITO ALL'ASSICURATO:
Propongo qui di seguito la tabella
riassuntiva del reddito medio di settore, reddito che ritengo rappresentativo
della capacità di guadagno del signor RI 1 negli anni che vanno dal 2006 al
2011, ovvero:
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
Reddito
assicurato
61'300
63'900
65'600
63'300
62'700
63'296
(…)"(XLVI/1)
Quanto
alla censura stante la quale “(…) dai dati risulta che le aziende prese in
considerazione dispongono di tre dipendenti, il che significa che occorre un
budget minimo di CHF 20'000.-- al mese o di CHF 240'000.-- all’anno ossia
strutture, che nulla hanno a che vedere con le limitate possibilità
(intellettuali, professionali) di RI 1 (…)” (L) questo Tribunale rileva, da
una parte, che non è vero che le imprese prese in considerazione fossero tutte
di tre dipendenti (cfr. XLVI/3), dall’altra parte, che la dr.ssa __________
alla precisa domanda: “(…) Il consulente in integrazione professionale,
nel rapporto del 10 agosto 2010, ha, in particolare, rilevato che "(...)
il tipo di attività svolta dall'assicurato è caratterizzata sia da attività
pratiche non qualificate (ritiro auto - spostamenti auto - ...) che da attività
organizzative - qualificate (contatti clienti - organizzazione esposizioni auto
- compra-vendita ... ). Oltre le ore impiegate dall'assicurato per occuparsi
della vendita e della gestione logista degli autoveicoli a contatto con altre
persone (osservabile dall'esterno), egli esercita un'importante attività
"dietro le quinte" (ricerca e contrattazione veicoli via internet,
lavori amministrativi, gestione rete di conoscenti, ...). Attività che comporta
un notevole dispendio di tempo e sufficienti capacità cognitive
(concentrazione, memoria, conoscenze linguistiche, ...). (...)" (doc. Al 85/1).
Dica il perito (indicandone un'eventuale evoluzione) se, da quando e in che
misura RI 1 può essere ritenuto abile al lavoro nelle precise attività elencate
dal consulente in integrazione. (…)” (XXVII, pag. 24) ha risposto: “(…) Dal
01.01.2006
al 75% a tuttoggi e per tempo indeterminato, vedi anche discussione
punto B 5 e B 6. (…)”(XXVII, pag. 24).
In
simili circostanze – considerato,
inoltre, che anche l’Equipe finanziaria del Ministero pubblico, nel rapporto
02/2010 del 21 gennaio 2011 (doc. 12/3-8 dell’incarto penale), ha concluso che “(…)
dalle nostre verifiche non è stato possibile chiarire un’eventuale correlazione
diretta con l’attività di compra/vendita di automobili se non nei due casi
citati per un importo di CHF 2'500.00. (…)” (doc. 12/8 dell’incarto penale)
–, questo TCA deve pertanto
concludere che, ritenuta un’abilità lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di garage in proprio
e/o in azienda a conduzione familiare (cfr. consid. 2.3.6 e 2.3.8), quale
reddito da invalido di RI 1 vanno ritenuti i seguenti importi: per il 2006 fr.
45'975.-- (61'300.-- x 75%), per il 2007 fr. 47'925.-- (63'900.--x 75%), per il
2008.
fr. 49'200.-- (65'600.-- x 75%), per il 2009 fr. 47'475.-- (63'300.-- x
75%), per il 2010 fr. 47'025.--(62'700.-- x 75%) e per il 2011 fr. 47'472.--
(63'296.-- x 75%).
Considerati
nei medesimi anni i seguenti redditi da valido (non contestati e calcolati
correttamente in base all’art. 26 OAI): per il 2006 fr. 64'350.--, per il 2007 fr. 65'250.--, per il 2008 fr.
66'600.--, per il 2009 e il 2010 fr. 67'500.-- e per il 2011 fr. 76'000.--, il
grado d’invalidità non raggiunge mai, in quegli anni, il minimo pensionabile
del 40% ex art. 28 cpv. 2 LAI attestandosi: nel 2006 al 28.55% ([64'350 –
45’975] : 64'350 x 100), nel 2007 al 26.55% ([65'250 – 47’925] : 65'250 x 100),
nel 2008 al 26.12% ([66'600 – 49'200] : 66'600 x 100), nel 2009 al 29.66%
([67'500 – 47'475] : 67'500 x 100), nel 2010 al 30.33% ([67'500 – 47'025] :
67'500 x 100) e nel 2011 al 37.53% ([76'000 – 47'472] : 76'000 x 100).
Ritenuto
un grado d’invalidità non pensionabile negli anni dal 2006 al 2010 è dunque a
torto che l’amministrazione ha versato un rendita intera durante quel periodo.
2.3.10
In
simili circostanze – appurato il
miglioramento dello stato di salute con capacità lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di garage in
proprio e/o in azienda a conduzione familiare dal 1. gennaio 2006 (cfr. consid.
2.3
) e considerata la modifica del grado d’invalidità (che come visto al
consid. 2.3.9 non ha più raggiunto il minimo pensionabile del 40%) – è a ragione che l’amministrazione ha
proceduto ad una revisione materiale ai sensi dell’art. 17 LPGA (cfr. consid.
2.3
).
La decisione impugnata
del 18 marzo 2011 (doc. AI 90/1-4) di soppressione del diritto alla rendita va pertanto
confermata.
2.4
Decisione
di restituzione del 13 maggio 2011
2.4.1
L'art.
25.
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il
suo eventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e
4.
OPGA).
Secondo
il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di esigere la resituzione
si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto
d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione.
L’Alta
Corte nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 ha ricordato che l'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento
dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e
importanza notevole della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione
processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318
consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente
per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di
restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola,
l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto
retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente
regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni
specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono
segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF
9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con rifrimenti pubblicata in SVR
2012.
IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431
consid. 2 pag. 432;). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa
interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in
caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77,
art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre
2011.
consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 pag. 131). Per contro se
l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non
sono specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche
nell'ambito della assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha
anche qui effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di
restituzione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata
STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1).
La restituzione non è invece subordinata né a un motivo né a una
decisione di riconsiderazione se le prestazioni – indebitamente percepite – sono
state versate in contrasto con quanto stabilito da una decisione formale. In
tal caso la restituzione segue unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (STF
9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.2 e 9C_233/2007 del 28 giugno 2007
consid. 2.3.2). Per contro, il vincolo alle condizioni della riconsiderazione o
della revisione processuale torna attuale se, trascorso un lasso di tempo
corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione formale,
l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni concesse mediante una
decisione informale rimasta incontestata (DTF 129 V 110).
La
restituzione può essere dovuta anche a seguito di una revisione materiale di
una decisione ai sensi dell’art. 17 LPGA in base alla quale il versamento delle
prestazioni è risultato in seguito indebito (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2009,
ad art. 25 n.12 pag. 355). In questo caso, come accennato, se il mancato adattamento
delle prestazioni è riconducibile ad una violazione dell'obbligo
di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc
e la restituzione può essere chiesta con effetto retroattivo.
In
questo senso, nella STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013, l’Alta Corte, negata
l’esistenza dei presupposti per una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1
LPGA, ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché, verificato il diritto
ad una rendita avuto riguardo ai presupposti per una revisione materiale ai
sensi dell’art. 17 LPGA e analizzato il momento della riduzione o della
soppressione della prestazione alla luce di un eventuale lesione dell’obbligo
di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, rendesse un nuovo provvedimento: “(…)
Im bisherigen Verfahren wurde nicht geprüft, ob
sich der Gesundheitszustand des Beschwerdegegners seit der letzten
rechtskräftigen, auf einer rechtskonformen Sachverhaltsabklärung,
Beweiswürdigung und Durchführung eines Einkommensvergleichs beruhenden
Verfügung leistungswirksam verbessert hat (materielle Revision; Art. 17 Abs. 1
ATSG; vgl. auch Art. 87 ff. IVV; BGE 133 V 108). Eine solche Änderung der
tatsächlichen Verhältnisse kann aufgrund der Akten nicht ausgeschlossen werden,
wie die Beschwerde führende IV-Stelle letztinstanzlich eventualiter geltend
macht (vgl. E. 3.2 und 3.3 hievor). Die Sache wird daher an die IV-Stelle
überwiesen, damit sie die ganze Rente des Beschwerdegegners unter dem Titel der
materiellen Revision im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG überprüfe, den Zeitpunkt
der allfälligen Herabsetzung oder Aufhebung der Rente auch mit Blick auf eine
mögliche Meldepflichtverletzung festlege (vgl. Art. 77 und Art. 88bis Abs. 2
lit. b IVV) und danach neu verfüge. (…)” (STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013,
consid. 4).
Va
qui precisato che nella fattispecie concreta –
ricordato che l’amministrazione ha proceduto ad una revisione materiale ex art.
17.
LPGA (cfr. consid. 2.3.10) –,
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nel ricorso del 3 giugno 2011
(cfr. I pag. 8 dell’incarto 32.2011.165), non si tratta di valutare gli estremi
di una riconsiderazione o di una revisione processuale.
2.4.2
Nel
caso di specie, a fondamento della decisione di restituzione delle rendite
versate a RI 1 per il periodo dal 1. gennaio 2006 al 30 settembre 2010 (cfr.
doc. AI 88/1, 89/1-2 e doc. AI 97/1-2 dell’incarto 32.2011.165), l’Ufficio AI
ha posto le risultanze delle verifiche effettuate per il tramite del
responsabile AI in materia di lotta all’abuso messe in atto dopo una segnalazione
avvenuta alla fine del 2009 (trattasi in particolare del rapporto del 15 luglio
2010.
corredato dai relativi allegati dell’agenzia __________ investigazioni,
parte integrante della denuncia penale del 30 agosto 2010; cfr. consid. 2.3.4).
Preliminarmente – ancorché il succitato rapporto del 15 luglio dell’agenzia __________ non é sufficiente per determinarsi sulla restituzione (vedi gli
accertamenti medici ed economici effettuati pendente la presente lite; cfr.
consid. 1.14. 1.15 e 1.16) – va rilevato che avendo l’amministrazione ricevuto una
segnalazione alla fine del 2009 (circostanza questa rimasta incontestata), dal profilo dell’art. 25 cpv. 2 LPGA la decisione del 13 maggio
2011.
(preavvisata con progetto del 3 marzo 2011; che in quanto tale basta per
la salvaguardia del termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA; cfr. STF
9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.1 con riferimenti) è da
ritenersi tempestiva.
Infatti,
già solo dal 15 luglio 2010 (data del rapporto dell’agenzia __________;
ma, lo si ribadisce, gli accertamenti necessari per avere
sufficienti elementi per pronunciare la restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite avrebbero dovuto estendersi anche agli aspetti medici e
quindi ai pertinenti aspetti economici) al progetto di restituzione del 3 marzo
2011, non è trascorso un anno ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.
Va
inoltre rilevato che, viste le risultanze degli accertamenti medici ed
economici effettuati pendente lite, l’amministrazione ha confermato sia il
miglioramento dello stato di salute (cfr. le annotazioni 13 dicembre 2011, 12 e
31.
ottobre 2012 del dr. __________ sub XIII/4, XXX/1 e XXXVI/bis) che il grado
d’invalidità non pensionabile (XLVI).
In
particolare, nello scritto del 17 febbraio 2014, l’Ufficio AI ha concluso che “(…)
posta l’esistenza di un motivo di revoca delle prestazioni (in specie la
revisione ex art. 17 LPGA e l’applicabilità dell’art. 88bis cpv. 2 let. b OAI,
STF 9C_1022/2012 consid. 3.3.1), insiste nel chiedere la conferma della
soppressione della rendita dell’assicurato e della relativa decisione di
restituzione. (…)” (XLVI).
Avendo
l’amministrazione con le decisioni impugnate soppresso e chiesto la
restituzione retroattiva della rendita invocando la violazione dell’art. 31
LPGA e dei combinati articoli 77 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI, occorre ora
esaminare se effettivamente il ricorrente ha violato l’obbligo di informazione
sancito da tali norme.
2.4.3
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo
di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
L’art.
77.
OAI prescrive che l’avente diritto, il suo
rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione
devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per
la determinazione del diritto alle prestazioni.
La
norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata
sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso
di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza
venisse abrogata (STFA I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).
Sia
nelle motivazioni alla decisione dell’11 aprile 2003 (cfr. doc. AI 39/1-2) che
nelle comunicazioni del 14 dicembre 2005 e 13 gennaio 2009 (cfr. doc. AI 64/1 e
76/1), quali indicazioni rispettivamente osservazioni importanti, è evidenziato
l’obbligo di informare e, in particolare, di comunicare tempestivamente
all’Ufficio AI il cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali
riconducibili ad esempio all’inizio o alla cessazione di un’attività
lavorativa, osservato che un infrazione a quest’obbligo implica il dovere di
restituzione rispettivamente che le prestazioni possono essere ridotte o
rifiutate e può essere richiesta la loro restituzione.
Nella
fattispecie – oltretutto sapendo
di essere già stato interpellato in merito (vedi i problemi con la giustizia
segnalati dal dr. __________ nel rapporto del 5 aprile 2005 sub doc. AI 50/1 e
i relativi accertamenti esperiti dall’amministrazione sub doc. AI 54/1, 55/1 e
58/1, in particolare la lettera del 5 ottobre 2005 sub doc. AI 59/1 con la
quale ha dichiarato che non svolge nessuna attività lavorativa e che non
percepisce alcun stipendio) – non
risulta che l’assicurato, prima dell’8 gennaio 2008 (data in cui ha riempito il
questionario per la revisione della rendita; cfr. doc. AI 67/1-2 e in
particolare i punti 2.1 e 2.3), abbia mai comunicato all’Ufficio AI di aver
iniziato un’attività lavorativa a tempo parziale presso la ditta __________ di __________
(ditta, questa, per la quale egli dispone di una procura individuale dal 17
novembre 2005; cfr. XIII/1) già dal 1. gennaio 2006 (cfr. doc. AI 66/1, 68/1,
69/1, 70/1 e 74/1-10).
L’assicurato
non ha informato tempestivamente l’Ufficio AI neanche in merito all’aumento
della sua attività lavorativa così come risulta dal verbale d’interrogatorio
presso la Polizia Cantonale del 13 ottobre 2010 (doc. 6/1-11 dell’incarto
penale): “(…) Preso atto di quanto sopra ammetto che la mia attività lavorativa
è superiore al 25% come dichiarato in precedenza. Devo però dire che è
solamente nel corso del 2010 che ho iniziato a lavorare di più. È stato un
crescendo soprattutto da quando, nel mese di giugno, ho acquistato il carro
attrezzi per il trasporto di autovetture. […] Tornando alla mia percentuale
lavorativa ritengo giusto dire che da inizio 2010 sino a giugno avrò lavorato
almeno al 50% poi da giugno ad oggi almeno al 85-90%. (…)” (doc. 6/5
dell’incarto penale).
Nemmeno
l’Ufficio AI é stato messo al corrente di tutte le evenienze collegate
all’attività lavorativa dell’insorgente scaturite dai verbali di interrogatorio
dell’imputato dinnanzi al Ministero pubblico del 22 marzo 2011, del 3 maggio
2011, del 16 giugno 2011, del 18 ottobre 2011 e del 10 novembre 2011 (doc.
20/1-14, 26/1-20, 180-190, 224-232 e 236-254 dell’incarto penale).
Addirittura,
dal verbale di interrogatorio dell’imputato del 3 maggio 2011 (doc. 26/1-20
dell’incarto penale), risulterebbe che l’insorgente ha iniziato un’attività
lavorativa già nel 2005: “(…) ADR che dal 2005 ad oggi ritengo di
aver lavorato circa un paio di ore al giorno, forse anche di più nel senso che
stavo al garage anche più a lungo, ma questo per me non era lavorare bensì
passare il tempo. Passavo anche delle ore a parlare in carrozzeria con degli
amici, ma per me questo non è lavorare. (…)” (doc. 26/10 dell’incarto
penale).
Dalle
succitate risultanze la lesione dell’obbligo d’informare ai sensi dell’art. 77
OAI appare evidente.
In
particolare non può essere seguito l’insorgente laddove nel ricorso contro la
decisione di restituzione sostiene che “(…) non è neppure ravvisabile una
violazione dell’obbligo di informazione, atteso che l’attività del ricorrente è
stata regolarmente notificata alla Cassa da parte della datrice di lavoro __________
(…)” (I pag. 8 dell’incarto 32.11.165). Infatti, anche se può presupporre
che il proprio datore di lavoro rispetti i termini e la procedura di
riscossione dei contributi paritetici ex art. 14 LAVS, ciò non libera l’assicurato
dall’obbligo d’informare ex art. 77 OAI.
Al
riguardo l’Alta Corte, nella STF 9C_226/2011 del 15 luglio 2011 (giudizio,
questo, reso nella composizione a 5 giudici), al consid. 4.2.2
non pubblicato nella DTF 137 V 369, ha infatti osservato che “(…) Zwar darf der Arbeitnehmer von einem pflichtgemässen Vorgehen des
Arbeitgebers, welcher gehalten ist, der Ausgleichskasse den Lohn zu melden
sowie die darauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten (vgl.
Art. 14 AHVG), ausgehen. Dies enthebt ihn aber nicht der ihn persönlich
treffenden Meldepflicht nach Art. 77 IVV. Im Übrigen wäre diese Pflicht,
selbst wenn sie gegenüber der Ausgleichskasse statt der IV-Stelle bestanden
hätte, durch die blosse Tatsache, dass der Rentenbezüger mit der Kasse Beiträge
abrechnet, nicht erfüllt (ZAK 1981 S. 94, I 257/80 E. 2). (…)” (STF
9C_226/2011 del 15 luglio 2011 consid. 4.2.2, la sottolineatura è del
redattore).
Anche
nella STFA del 3 aprile 1995, pubblicata nella SVR IV Nr. 58 pag. 165, la
nostra Massima istanza ha concluso che l’annuncio di una modificazione dei
presupposti del diritto – trattandosi di una dichiarazione unica nei confronti
dell’amministrazione – deve avvenire immediatamente dopo il verificarsi della
modificazione; l’assicurato deve occuparsi personalmente di questo suo obbligo.
Il TFA ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Bei
der Meldung einer Änderung in der Anspruchsvoraussetzungen handelt es sich um
eine einmalige Erklärung gegenüber der Verwaltung, welche unverzüglich nach
Eintritt der Änderung zu erfolgen hat (BGE 118 V 219 E. 2b). Der Versicherte
hat der him obliegenden Pflicht persönlich nachzukommen (ZAK 1982 S. 95 E. 2);
er darf sich insbesondere nicht auf eine Meldung der Regionalstelle
veranlassen. Da der Berschwerdegegner nicht in diesem Sinne vorging, ist der
Tatbestand der Meldepflichtverletzung erfüllt. (…)” (SVR 1995
IV. Nr. 58, consid. 5b, pag. 167).
Va
pure osservato che in merito al comportamento colpevole necessario per poter
riconoscere una violazione dell’obbligo di informare è sufficiente una lieve
negligenza (in argomento vedi le STF 8C_127/2013 del 22 aprile 2013 consid.
4.
;9C_226/2011 del 15 luglio 2011 consid. 4.2.1 e 9C_570/2010 dell’8
settembre 2010 consid. 3).
In
concreto, la lieve negligenza da parte dell’insorgente in merito alla mancata
tempestiva comunicazione dell’inizio di un attività lavorativa e del suo
evolversi, va ravvisata già nel fatto che tale obbligo era chiaramente
evidenziato sia nelle motivazioni alla decisione dell’11 aprile 2003 (doc. AI
39/1-2) che nelle comunicazioni del 14 dicembre 2005 e 13 gennaio 2009 (doc. AI
64/1 e 76/1).
Giova
qui rilevare che __________, Lic. psic. Dipl. in criminologia, nella
valutazione psicodiagnostica del 31 maggio 2012 effettuata su incarico della dr.ssa
PE 1, ha concluso: “(…) Stato limite inferiore organizzato intorno all’asse
caratteriale. Sul piano relazionale, il signor RI 1 lotta contro la dipendenza,
l’oggetto diventa interessante quando può portargli qualcosa o soddisfare le
sue pulsioni (relazione di tipo utilitaria). Le capacità metacognitive sono
molto limitate e vengono nascoste sotto questa corazza caratteriale: supremazia
dell’agire a scapito del pensare. Temendo un’eventuale disfunzione
neuropsicologica è stata consultata in un secondo tempo una valutazione
eseguita dal peritando a settembre 2011 presso il Centro di terapia cognitiva
comportamentale di __________. Alla luce di quei risultati e dopo analizzato
nuovamente l’atteggiamento osservato durante il test questa volta, sembrerebbe
che ci troviamo di fronte ad una persona con tratti manipolatori, anche se
agitata ed impulsiva. (…)” (XXVII/1 pag. 5-6).
La
dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e il Lic. Psi __________,
nella menzionata valutazione del settembre 2011 presso il Centro terapia
cognitiva comportamentale, hanno concluso che “(…) dalla valutazione clinica
e psicometrica effettuata non emergono difficoltà a carico delle funzioni
cognitive. Si osserva, da un punto di vista comportamentale, una certa
agitazione e irrequietezza del paziente, che si manifesta attraverso i continui
cambiamenti di posizione del paziente, la tendenza ad eseguire le prove di
fretta e l’impulsività. (…)” (XXVII/2).
2.4.4
L’ufficio
AI ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate indebitamente a contare
dal 1. gennaio 2006 adducendo che “(…) l’UAI non limita la richiesta di
risarcimento alle prestazioni corrisposte negli ultimi 5 anni, ma la estende
oltre a tale termine, in quanto la fattispecie ha natura e rilevanza penale. In
effetti, giusta l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si
estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione
ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il
diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante. L’assicurazione ha facoltà per decidere in via preliminare se
sussistono gli elementi costitutivi di un’infrazione penale (Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, Schulthess, 2009, ad art. 25, N 42). L’art 146 CO prevede che
la truffa è punita con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria, mentre l’art. 97 cpv. 1 let. b CP recita che l’azione penale si
prescrive in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva
superiore a tre anni. (…)” (doc. A/2 incarto 32.2011.165).
Al
riguardo questo Tribunale rileva che nella DTF 113 V 256 – fattispecie in cui l’Alta Corte,
pronunciandosi in merito ai termini di prescrizione secondo il diritto penale,
ha osservato che, carente un giudizio penale, spetta pregiudizialmente
all’amministrazione esaminare se sono ravvisabili gli elementi di un atto
punibile penalmente: “(…) Im Zusammenhang mit Art.
Dispositivo
60 Abs. 2 OR hat das Bundesgericht erkannt, dass beim Fehlen eines Strafurteils
der Zivilrichter vorfrageweise selber zu prüfen hat, ob eine strafbare Handlung
gegeben ist (BGE 112 II 188) […] In die gleiche
Richtung deutete schon das in EVGE 1957 S. 195 ff. publizierte Urteil, wo im
Zusammenhang mit Art. 16 Abs. 1 Satz 3 AHVG betreffend die Verwirkung einer aus
einer strafbaren Handlung hergeleiteten Beitragsnachforderung erklärt wird,
dass die AHV-Behörden zwar an ein ergangenes Strafurteil gebunden seien; fehle
aber ein solches, so könnten sie vorfrageweise selber darüber befinden, ob sich
die Nachforderung aus einer strafbaren Handlung ergebe und der Täter dafür
strafbar wäre. (…)” (DTF 113 V 256,
consid. 4, pag. 258-259) – gli
organi dell’AVS non avevano introdotto alcuna denuncia penale.
Nella
DTF 112 II 188 a cui rinvia il citato giudizio, chiamato ad esprimersi
sull’applicazione del termine di prescrizione dell’azione penale di cui
all’art. 60 cpv. 2 CO, il TF ha concluso che, non risultando da nessuna parte
che le contestate omissioni siano state sottoposte ad un’autorità penale,
spetta al giudice civile verificare pregiudizialmente se sono dati gli estremi
di un atto punibile penalmente: “(…) Nach Art. 60
Abs. 2 OR gilt die längere strafrechtliche Verjährungsfrist für Zivilklagen,
die aus einer strafbaren Handlung hergeleitet werden. Dass sich im vorliegenden
Fall die Strafbehörden mit den streitigen Unterlassungen befasst hätten, wird
von keine Seite behauptet; der Zivilrichter hat daher vorfragweise selber zu
prüfen, ob di Kläger sich auf eine strafbare Handlung berufen können. (…)”
(DTF 102 II 172, consid. II 2b, pag. 188).
Il
TF, nella DTF 138 V 74 –
fattispecie, anche questa, in cui non era stata inoltrata nessuna denuncia
penale (cfr. il consid. 6.2 della succitata DTF) e nella quale l’Alta Corte era
chiamata a pronunciarsi in merito all’ottenimento di prestazioni complementari
con indicazioni false o incomplete (dolo eventuale) –, confermata la giurisprudenza di cui alla DTF 113 V 256
(cfr. il consid. 6.1 della succitata DTF), ha concluso che nel caso di specie
era lecito ammettere con sufficiente certezza che l’assicurato fosse cosciente
dell’incompletezza delle indicazioni fornite nel formulario di richiesta di
prestazioni complementari. Apponendovi ciononostante la propria firma, egli ha
perlomeno accettato l’eventualità che gli fossero riconosciute prestazioni
complementari alle quali non aveva diritto.
Stante
la succitata giurisprudenza, vista la denuncia penale inoltrata il 30 agosto
2010 dall’Ufficio AI nei confronti del qui ricorrente (doc. 3/1-6 dell’incarto
penale) ed essendo l’istruttoria ancora pendente, questo Tribunale ritiene che
non competeva all'amministrazione di esaminare in via preliminare l’esistenza o
meno di un reato penale.
Nemmeno
compete a questo Tribunale procedere agli accertamenti necessari che l’autorità
penale vorrà ancora mettere in atto per stabilire se siano dati o meno gli
estremi di una truffa ex art. 146 CP o di un’infrazione ai sensi dell’art. 70
LAI e 87 OAVS (così come fatto valere dall’Ufficio AI nella succitata denuncia
penale del 30 agosto 2010; doc. 3/1-6 dell’incarto penale).
Di
conseguenza, considerata la violazione dell’obbligo d’informare ex art. 77 OAI
(cfr. consid. 2.4.3) e conformemente alla succitata STF 9C_1022/2012 del 16 maggio 2013 (cfr. consid. 2.3.3) – visto il miglioramento duraturo
dello stato di salute dal 1. gennaio 2006 e ritenuto il diritto di esigere la
restituzione al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione –, l’ordine di restituzione va
confermato limitatamente al periodo dal maggio 2006 al 30 settembre 2010
(ovvero cinque anni prima della decisione di restituzione del 13 maggio 2011 e
dopo il miglioramento duraturo dello stato di salute).
Così
richiesti, con scritto del 4 ottobre 2010 indirizzato all’Ufficio AI (doc.
88/1), il capo servizio e il calcolatore del servizio rendite e indennità hanno
certificato correttamente (conteggio questo, peraltro, rimasto incontestato)
che le prestazioni percepite dal ricorrente dal 1. giugno 2001 al 30 settembre
2010 ammontavano complessivamente a fr. 161'519.--.
L’Ufficio
AI, come visto sopra (cfr. consid. 1.6), ha limitato la domanda di restituzione
a fr. 84'468.-- (importo, questo,
pari alle prestazioni versate al ricorrente dal gennaio 2006 al settembre 2010) osservando, da una parte, che “(…) lo
scrivente Ufficio ritiene che nel caso concreto il Signor RI 1 abbia riscosso
illecitamente a far tempo per lo meno dal mese di gennaio 2006 le prestazioni
AI erogategli da parte dell’amministrazione. (…)” e, dall’altra, che “(…)
l’UAI non limita la richiesta di risarcimento alle prestazioni corrisposte
negli ultimi 5 anni, ma le estende oltre tale termine, in quanto la fattispecie
ha natura e rilevanza penale. (…)” (doc. 89/1-2 dell’incarto 32.2011.165).
Va
osservato che – ricordato che dal
punto di vista medico la situazione clinica psichiatrica è stata ritenuta
stabilizzata dal gennaio 2006 e che a partire da quel momento vi è una capacità lavorativa del 75%
come venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a
conduzione familiare (cfr. consid. 2.3.8) – la domanda di restituzione non può estendersi in ogni
caso ad un periodo antecedente il mese di gennaio 2006.
Pertanto, visto che
l’ordine di restituzione va
confermato per il periodo dal maggio 2006 al 30 settembre 2010 e ritenuto che
le rendite mensili per quegli anni ammontavano a fr. 1'433.-- per il 2006, a fr. 1'473.-- per il 2007 e il 2008 e a fr. 1'520.-- per il 2009 e il 2010, l’importo complessivo
da restituire è pari a fr. 78'736.-- ([1'433.-- x 8] + [1'473.-- x 24] +
[1'520.-- x 21] = 78'736.--).
2.4.5. La
decisione di restituzione del 13 maggio 2011 va quindi confermata limitatamente
all’importo di fr. 78'736.-- pari alle prestazioni ricevute indebitamente dal
1. maggio 2006 al 30 settembre 2010.
Per
quanto riguarda il periodo da gennaio a aprile 2006 – periodo per il quale l’Ufficio AI ha chiesto in
restituzione fr. 5'732.-- ([1'433.-- x 8] = 5'732.-- ) – la decisione va annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché, a dipendenza dell’esito del procedimento
penale a carico di RI 1, si pronunci nuovamente.
2.5. Come visto sopra (cfr.
consid. 2.3.5), le risultanze di un’accurata sorveglianza unitamente ad una
valutazione medica degli atti possono di principio costituire una base
sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità
lavorativa della persona assicurata (DTF 137 I 327 consid. 7.1 [=
STF 8C_272/2011 dell’11 novembre 2011] confermata anche nella STF 9C_491/2012
del 22 maggio 2013: “(…) Ein Observationsbericht
bildet für sich allein keine sichere Basis für Sachverhaltsfeststellungen
betreffend den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit der versicherten
Person. Er kann diesbezüglich höchstens Anhaltspunkte liefern oder Anlass zu
Vermutungen geben. Sichere Kenntnis des Sachverhalts kann in dieser Hinsicht
erst die ärztliche Beurteilung des Observationsmaterials liefern (vgl. Urteile
9C_343/2012 vom 11. Oktober 2012 E. 4.1;8C_272/2011 vom 11. November 2011 E.
7.1 mit Hinweisen). (…)”. (STF succitata, consid. 4.1.1).
In
concreto, questo Tribunale ritiene che dopo il rapporto del 15 luglio 2010
corredato dai relativi allegati della __________, l’Ufficio AI, per ossequiare
l’obbligo di accertamento dei fatti ex art. 43 LPGA (e meglio, al fine di
stabilire compiutamente la capacità lavorativa residua e il reddito da
invalido) avrebbe dovuto procedere ad un approfondito accertamento medico.
Va
qui rilevato che l’Alta Corte, nella STF 9C_499/2013 del 20 febbraio 2014, si è
confermata nella propria giurisprudenza adducendo che “(…) Un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un fondement
sûr pour constater les faits relatifs à l'état de santé ou la capacité de
travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des points de
repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l'évaluation par un médecin
du matériel d'observation peut apporter une connaissance certaine des faits
pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêt 8C_434/2011 du 8 décembre
2011 consid. 4.2). L'évaluation du médecin peut se faire sur la base du
résultat des mesures de surveillance, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner
dans tous les cas une expertise médicale. Il appartient en effet à l'assureur
social ou au juge d'apprécier la portée du produit d'une surveillance,
conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt
8C_779/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.3).
(…)” (STF 9C_499/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 6.4.4.2).
In
simili circostanze, secondo questo Tribunale si giustifica di accollare le
spese per la perizia giudiziaria di complessivi fr. 5'300.-- (note d’onorario
18 settembre 2012 della dr.ssa PE 1 di fr. 4'600.-- e 10 settembre 2012 della
Lic. Psic. __________ di fr. 700.--, sub XXVII/3-4) all’Ufficio AI (in
argomento cfr. a contrario la STF 9C_803/2013 del 13 febbraio 2013, in particolare il consid. 4.1 e riferimenti).
2.6. In
conclusione, visto tutto quanto precede, il ricorso contro la decisione di
soppressione della rendita del 18 marzo 2011 (incarto 32.2011.136) va respinto.
Il
ricorso contro la decisione di restituzione del 13 maggio 2011 (incarto
32.2011. 165) va parzialmente accolto: per il periodo dal maggio 2006 al
settembre 2010 l’importo da restituire è di fr. 78'736.-- mentre per il periodo
da gennaio a aprile 2006 la decisione è annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI affinché, in esito alle risultanze penali, si pronunci
nuovamente.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Complessivamente,
visto l’esito delle procedure ricorsuali, le spese per fr. 1’000.-- sono poste
in ragione di fr. 900.-- a carico del ricorrente e di fr. 100.-- a carico
dell’Ufficio AI che rifonderà all’insorgente fr. 300.-- a titolo di ripetibili
parziali (IVA inclusa).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso contro la decisione di soppressione della rendita del 18 marzo 2011
(incarto 32.2011.136) é respinto.
2. Il
ricorso contro la decisione di restituzione del 13 maggio 2011 (incarto
32.2011. 165) é parzialmente accolto.
§ Per
il periodo da maggio 2006 a settembre 2010 la decisione è confermata nel senso
che RI 1 deve restituire all’Ufficio AI la somma di fr. 78'736.--.
§§ Per
il periodo da gennaio a aprile 2006 la decisione è annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI affinché, a dipendenza dell’esito del procedimento penale a
carico di RI 1, si pronunci nuovamente sull’obbligo di restituzione.
3. Le
spese per fr. 1'000.-- sono poste in ragione di fr. 900.-- a carico del
ricorrente e di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
all’insorgente fr. 300.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
4. Le
spese per la perizia giudiziaria di fr. 5'300 sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti