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Decisione

32.2011.137

Seconda domanda di rendita di un assicurato. Conferma della decisione di riezione della domanda in quanto non è stato rilevato alcun peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato giustifica

17 gennaio 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V

275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.5. Nel

caso in esame, con decisione 25 giugno 2009 l’Ufficio AI (confermate con STCA

11 novembre 2009), fondandosi tra l’altro sulle perizia 28 febbraio 2008 del

CPAS e 26 maggio 2008 del dr. __________, aveva ritenuto l’assicurato inabile

al 60% nella sua precedente professione, ma pienamente abile in una professione

adeguata rispettosa dei limiti funzionali d’ordine reumatologico.

Tenuto

conto della piena abilità lavorativa in attività adeguate, mediante il raffronto

dei redditi non è stato accertato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI

95 e 97). Da qui la soppressione della rendita intera con effetto dal 1° maggio

2008.

Nell’ambito

della seconda domanda di prestazioni del settembre 2010, l’assicurato ha

prodotto nuova documentazione specialistica (reumatologica e psichiatrica) che

è stata vagliata dal SMR, il quale nelle annotazioni 17 febbraio 2010 (doc. AI

130), 18 febbraio 2011 (doc. AI 131) e 22 febbraio 2011 (doc. AI 132) ha

concluso che rispetto alla precedente valutazione non è stato constatato un

rilevante peggioramento.

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Va qui inoltre evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Con

il ricorso l’assicurato sostiene un peggioramento della componente psichiatrica.

Va

ricordato che con referto 28 febbraio 2008 (doc. Al 56) i periti del CPAS, dopo

aver proceduto ad un dettagliato esame degli atti medici presenti nell’inserto,

alla consueta anamnesi ed alla raccolta dei dati soggettivi ed oggettivi, avevano

diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F 34.4) e

distimia (ICD 10: F 34.1), patologie ritenute tuttavia non invalidanti.

L’assicurato fa ora riferimento al rapporto 23 ottobre 2010

del suo psichiatra curante, dr. __________, all’Ufficio AI (doc. AI 123).

Diagnosticato

un disturbo depressivo cronicizzato in personalità paranoide, lo specialista ha

evidenziato quanto segue:

"

(…)

L'anamnesi è ben nota dai rapporti precedenti e dal

rapporto peritale CPAS del mese di febbraio 2008. Nel 2009 sarebbero peggiorati

i dolori lombari ed è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici. Non sono

stati osservati grossi cambiamenti rispetto al rapporto precedente. Soltanto

negli ultimi mesi si osservano rafforzamenti dei tratti caratteriali. Da circa

un anno non porta il sostegno per il braccio ma comunque non lo muove e lo

tiene sempre in adduzione. (…)"

(Doc. AI 123/1)

Esaminato

il succitato rapporto, nella nota 18 febbraio 2011 la dr.ssa __________,

psichiatra attiva presso il SMR, ha osservato:

"

(…)

La nuova documentazione in esame riporta le stesse

diagnosi fatte dallo specialista curante antecedentemente alla valutazione del

CPAS (28.02.2008) in cui si escludeva la presenza di tale diagnosi e invece

veniva posta quella di distimia e disturbo somatoforme. Il Dr. __________

inoltre riporta ancora a livello della struttura caratteriale la presenza di

tratti di tipo paranoide che si sarebbero accentuati ma che tuttavia non

raggiungono i livelli di un disturbo di personalità, quindi di una patologia

psichiatrica codificabile secondo la classificazione internazionale.

Dal punto di vista strettamente psichiatrico non vi

sono elementi che confermino una variazione dello stato di salute rispetto alla

perizia del 2008." (Doc. AI 131/1)

Questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la succitata presa di posizione del

SMR. Occorre ribadire che nel citato rapporto 23 ottobre 2010 lo psichiatra non

ha riscontrato grossi cambiamenti rispetto alla perizia del CPAS e che i segnalati

rafforzamenti dei tratti caratteriali non sono stati pertinentemente ritenuti

dal SMR tali da far rientrare in un disturbo (paranoide) di personalità.

2.8. L’insorgente

sostiene altresì un peggioramento dal punto di vista somatico.

Nell’ambito

dell’istruttoria relativa alle precedenti decisioni, l’assicurato è stato visto

dal dr. __________, il quale con referto 26 maggio 2008 aveva posto le seguenti

diagnosi:

"

(...)

Periartropatia omeroscapolare a sinistra in

- Esiti da lussazione acromeoclaveare Tossy Il a III

1'8.3.2004

- Lesione parziale del tendine muscolo sopraspinato

Sindrome panvertebrale cronica con componente

spondilogena in

- Alterazioni degenerative del rachide

lombare (discopatia trisegmentale da L3 a S1)

- Disturbi statici del rachide

(ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della

dorsale e della lombare, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale)

- Tendenza allo sviluppo di un reumatismo

delle parti molli

- Decondizionamento muscolare.

(...)" (doc. AI 65-7)

Riguardo alla residua capacità lavorativa, egli aveva ritenuto

l’assicurato, a seguito dei limiti funzionali e di carico evidenziati nella

tabella allegata alla perizia, inabile al 60% nella sua abituale professione di

operaio, ma abile al 100% in attività adeguate leggere.

Facendo

riferimento ai rapporti 1° giugno 2011 e 7 ottobre 2011 del dr. __________,

specialista in reumatologia, l’assicurato sostiene l’esistenza di un

peggioramento tale da non rendere esigibile una reintegrazione professionale. In

particolare, nel rapporto 7 ottobre 2011 all’Ufficio AI il citato reumatologo

curante, ammettendo la difficoltà di poter esprimere una corretta valutazione

sull’effettiva capacità lavorativa dovuta alla forte influenza sulle

manifestazioni dei dolori per via della sindrome del dolore cronico

sviluppatasi, sostiene che “nelle sue attuali condizioni di salute ed alla

sua età è comunque impensabile un reale reinserimento professionale”, suggerendo

una rivalutazione peritale (doc. AI 118/2).

I

succitati due rapporti, insieme a quello dello psichiatra curante (cfr. consid.

2.7), sono stati vagliati dal SMR che non ha tuttavia riscontrato alcuna nuova

diagnosi o nuovi elementi che non fossero stati già esaminati (cfr. annotazioni

17 febbraio e del 22 febbraio 2011; doc. AI 130 e 132).

In

data 18 ottobre 2011 questa Corte ha ritenuto di sottoporre il rapporto 7 ottobre

2010 del dr. __________ al dr. __________ chiedendo “ di indicare motivando: se rispetto alla sua valutazione del 2008 vi

sono delle nuove patologie d’ordine reumatologico; se le limitazioni funzionali

sono diverse, se quindi si tratta di un rilevante peggioramento e se la sua

valutazione sulla residua capacità lavorativa dev’essere modificata” (VI).

Con dettagliata presa di posizione 28 novembre 2011 il dr. __________,

esaminato il referto del dr. __________, ha concluso:

"

(…)

Mettendo dunque a confronto i dati soggettivi ma

soprattutto quelli oggettivi evidenziati durante la mia perizia del 26.5.2008

con quelli riferiti dal Dr. __________ il 7.10.2010 (data della redazione del

suo scritto all'attenzione dell'ufficio dell'assicurazione invalidità del

cantonale Ticino di Bellinzona), notiamo che rispetto alla radiografia della

colonna lombare a mia disposizione dell8.6.2006, alla risonanza magnetica della

colonna lombare del 15.5.2009 è stata descritta una degenerazione e diminuzione

di altezza del disco senza formazioni protrusive o erniarie o restringimento

del canale spinale in L2/L3, alterazione che tuttavia, stando al reumatologo

curante, non è in grado di spiegare sufficientemente i sintomi lamentati

dall'assicurato aventi in se caratteristiche di una sindrome del dolore cronico

aspecifico; va comunque anche notato che in un collettivo di pazienti

asintomatici della stessa età si osserva con gli anni un progressivo

invecchiamento dei dischi con disidratazione e assottigliamento degli stessi.

In conclusione la documentazione medica fornita non

appone cambiamenti alla valutazione della capacità funzionale e di carico

residua da me espressa nel contesto della perizia reumatologica in questione

del 27.5.2008, per cui la valutazione della capacità lavorativa in attività

adatta come pure nell'ultima attività principale come operaio, rimane

immodificata." (Doc. VII)

Quindi,

il dr. __________, seppur riscontrando un “progressivo

invecchiamento dei dischi con disidratazione e assottigliamento degli stessi”, ha pertinentemente confermato

la sua precedente perizia del 27 maggio 2008.

Nemmeno

il rapporto 18 novembre 2011 del Servizio di riabilitazione di __________

permette di modificare l’esito della presente vertenza (doc. E). Al riguardo,

nelle annotazioni 9 gennaio 2012 il dr. __________ del SMR ha evidenziato che

da tale rapporto “risulta una situazione clinica nota e cronicizzata. In

particolare non vi è una problematica di tipo radicolare. Persistono dolori e

blocchi a livello del rachide lombare ed alla spalla già descritti dal dr. __________

e descritti nella precedente perizia del dr. __________ almeno in parte di origine

funzionale” (doc. XIV bis).

Del

resto, i limiti funzionali descritti nel rapporto della Clinica di __________ (“…

non può lavorare con il braccio sinistro oltre l’orizzontale o sollevare pesi;

per la problematica lombare non può sollevare pesi oltre i 15 kg, stare a lungo fermo o effettuare dei movimenti della schiena”) sono sostanzialmente analoghi

a quelli dettagliatamente esposti nella perizia del 2008 dal dr. __________ (cfr.

doc. AI 61/9) e compatibili con lo svolgimento di attività adeguate leggere elencate

nel rapporto 2 giugno 2008 dalla consulente in integrazione professionale (doc.

AI 65), confermato con la STCA 11 novembre 2009. Va poi rilevato che con

comunicazione 29 marzo 2011 l’assicurato, nell’ambito dell’aiuto al collocamento,

è stato posto al beneficio di un programma di accertamento professionale (doc.

AI 139). Egli si è tuttavia rifiutato di partecipare a tale programma (cfr. rapporto

21 aprile 2011 della consulente IP; doc. AI 142).

Questo

Tribunale ritiene infine che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Visto

quanto sopra, ai rapporti del SMR va prestata adesione. Va qui ricordato che ai

sensi dell’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle

prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante

per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di

svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del succitato disposto, come pure dell’art. 49 OAI, consistono

nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la

valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi,

grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo

modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve

così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa

invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In

conclusione, non risultando una rilevante modifica della situazione

valetudinaria rispetto alle decisione 25 giugno 2009, a ragione l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni.

Ne

consegue che la decisione contestata va confermata e il ricorso respinto.

2.9. Secondo l’art. 69

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--

sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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