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Decisione

32.2011.139

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 novembre 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

V 69 consid. 5.2.5).

In tale contesto va rilevato che il grado

della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è

necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una

prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia

effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che

sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma

restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da

un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007, consid. 4.4

con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2 [I 238/02]).

La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI

deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una

prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in

giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali

l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una

modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410

consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag.

200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così

cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera

generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza

ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito

occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla

decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone

di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a

rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114;

cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto

deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si

presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004, consid.

2.2).

Se infine

l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il

giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a

buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265

consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra

menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio

2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8

marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]).

2.4. Nel caso in esame, avendo

l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA

è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure

no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

Nella decisione

su opposizione dell’11 marzo 2005 - confermata dal TCA con sentenza 32.2005.45

del 19 settembre 2005, cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI ha

respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata fondandosi, dal profilo

medico, sulla perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia, la quale, nel referto del 24 maggio 2004, ha posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo di media

gravità con sintomi biologici in sindrome ricorrente (ICD10-F33.11) con primo

episodio all’età di 23 anni e peggioramento nel 2002; disturbo di personalità

istrionico dall’età di 23 anni circa (ICD10-F60.4)”, mentre quali diagnosi

senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “fobie

isolate (ascensori ed altezze) (ICD10-F40.2)” (doc. 26-5).

La dr.ssa

__________ ha quindi considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% in

qualsiasi attività a decorrere dal 2 gennaio 2002 (doc. 26-6), rilevando che

tale percentuale di inabilità lavorativa è rimasta in seguito stabile fino al

momento della valutazione peritale (doc. 26-7).

Nel

rapporto medico del 9 agosto 2004, il dr. D. __________ del SMR, spec. FMH in

medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la

specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

Perizia psichiatrica Dr.ssa __________ del

24.5.2004:

perizia completa per quanto concerne dati

anamnestici, dati soggettivi e status psichiatrico.

Vengono poste le diagnosi di episodio depressivo

di media gravità con sintomi biologici F33.11 e disturbo di personalità

istrionico F60.4.

Le risorse dell'assicurata vengono valutate come

buone.

La psichiatra valuta che i disturbi presentati

dall'assicurata come stanchezza, logorrea e intolleranza portano ad una

diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 50% (vedi anche

complemento alla perizia del 3.9.2004).

In considerazione della struttura di personalità

un'altra attività risulta difficilmente attuabile e potrebbe portare ad uno

scompenso maggiore.

Secondo la perizia e la documentazione medica a

disposizione la capacità lavorativa è stata ridotta nella misura del 50% solo

da inizio 2002.

Procedere: ad rendita con revisione a distanza di

2 anni circa.”

(Doc. 30-1)

Nonostante il danno alla salute accertato nella

perizia psichiatrica, nella decisione su opposizione dell’11 marzo 2005 -

confermata dal TCA con sentenza 32.2005.45 del 19 settembre 2005, cresciuta

incontestata in giudicato - l’amministrazione ha tuttavia negato all’assicurata

il diritto a prestazioni, dato che, dal profilo economico - e meglio dall’esame

della documentazione fiscale e contabile agli atti – è emerso che le affezioni

di cui la ricorrente è portatrice non hanno influenzato l’andamento aziendale,

dimodoché l’assicurata non ha accusato, nonostante il danno

alla salute, alcuna rilevante incapacità al guadagno.

Ella, infatti, nonostante il danno alla salute,

ha saputo convenientemente reintegrarsi nella gestione della ditta - essendo

impegnata, come risulta dal verbale della “visita esterna” del 29

dicembre 2004, “nella misura del

Considerandi

50-60% circa in mansioni quale parrucchiera da donna e per il 40% circa quale

bioestetica, in cura solo del viso (non effettua cure generali del corpo),

analisi del capello e relative cure e trattamenti. Una parte importante di

questa mansione è costituita dalla vendita dei prodotti. Per quanto riguarda il

solarium invece, trattasi di un'attività marginale, di poco conto” - consentendo alla stessa una stabilità economica.

2.5

In sede di

nuova domanda, con scritto del 27 gennaio 2011, il patrocinatore

dell’assicurata ha addotto un peggioramento delle condizioni di salute

dell’interessata, rilevando che “la situazione dell’assicurata è peggiorata nel

corso degli anni fino al punto di dover cessare l’attività come indipendente.

L’assicurata ha quindi dovuto cedere il suo negozio e ha cessato

definitivamente la sua attività come indipendente il 31 dicembre 2010” e che “in effetti, a causa del persistere della malattia, l’assicurata non è più in grado di

mettere in atto quegli accorgimenti che nei primi anni le avevano permesso di

non avere ripercussioni significative sul suo reddito. Ora addirittura non è

più in grado di gestire un’attività indipendente (…)” (doc. 63-3).

A

comprova di quanto asserito, il legale ha prodotto copia del contratto di

lavoro, datato 10 gennaio 2010, sottoscritto dall’assicurata con la ditta __________

di __________, dal quale emerge che l’interessata è stata assunta in qualità di

parrucchiera dipendente, al 50%, a partire dal 1° gennaio 2011, con un salario

di fr. 1'850 mensili per 12 mensilità (doc. G).

Il

patrocinatore della ricorrente ha sottolineato che il grado di lavoro

dell’assicurata quale parrucchiera dipendente, al 50%, corrisponde

all’esigibilità lavorariva già accertata medicalmente nel referto peritale

psichiatrico del 24 maggio 2004 della dr.ssa __________ (doc. E), nel quale la

specialista aveva per l’appunto indicato che il grado di inabilità lavorativa

dell’interessata era del 50%.

Il patrocinatore

dell’assicurata ha rilevato che “al momento della decisione del 2004

dell’Ufficio invalidità, la quale negava alla ricorrente il diritto di essere

messa a beneficio di una rendita AI, la sua incapacità lavorativa era appunto

fissata dal rapporto peritale al 50%. Ad oggi tale incapacità lavorativa è

rimasta invariata, tanto è vero che la ricorrente è stata assunta come

dipendente nella misura del 50%” (doc. I).

Nonostante

quanto addotto dal patrocinatore, l’UAI ha rifiutato di entrare nel merito

della nuova richiesta di prestazioni, facendo presente che “non sono stati

apportati i giustificativi atti a comprovare l’avvenuta modifica dello stato di

salute dell’assicurata e/o della situazione economica” (doc. B).

Il TCA non può approvare l’operato dell’amministrazione.

Questa Corte ritiene infatti, contrariamente a

quanto preteso dall’Ufficio AI, che l’assicurata abbia

apportato degli elementi oggettivi in grado di rendere verosimile una modifica

della sua situazione economica, che avrebbero dovuto essere indagati

dall’amministrazione entrando nel merito della nuova richiesta di prestazioni

dell’interessata.

L’assicurata, difatti – che, in precedenza, come

già indicato nella sentenza 32.2005.45 del 19 settembre 2005 (cfr. consid.

2.4

), nonostante il danno alla salute accertato dalla dr.ssa __________ __________,

che comportava un’incapacità lavorativa del 50%, era riuscita, conformemente

all’obbligo di diminuire il danno, a convenientemente reintegrarsi nella

gestione della ditta, senza subire una perdita economica - ha dimostrato di

avere dovuto abbandonare, a partire dal 31 dicembre 2010, la propria attività

di parrucchiera indipendente e di avere trovato, a partire dal 1° genanio 2011,

un’occupazione quale parrucchiera dipendente, al 50%, presso la ditta __________,

con un salario di fr. 1'850 mensili, producendo il relativo contratto di lavoro

(doc. G).

A fronte degli elementi sopra esposti, a comprova

della modifica delle sue condizioni economiche, questo Tribunale deve concludere

che, conformemente alla giurisprudenza sopraesposta (cfr. consid. 2.3.), la

documentazione prodotta dall’assicurata rende verosimile una modifica della situazione economica ed

è quindi a torto che l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda

di prestazioni.

Di

conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda ed esamini i

motivi che hanno spinto l’assicurata a porre termine alla propria attività indipendente

e ad intraprendere un’attività dipendente.

In tale contesto, l’amministrazione

dovrà, in particolare, appurare se la decisione dell’assicurata di cedere la

sua attività di parrucchiera indipendente sia stata imposta da motivi legati

alla congiuntura economica o se, al contrario, come sostenuto dal legale

dell’interessata, sia invece stata dettata dall’impossibilità - dopo anni di

sacrifici per riuscire, conformemente all’obbligo di ridurre il danno, ad

evitare di subire un discapito economico, nonostante il danno alla salute di

natura psichiatrica che la affligge e che la rende inabile al lavoro al 50%, come

accertato in sede peritale - di continuare a gestire, a causa del suo danno

alla salute, un’attività indipendente.

A tale

proposito, non si può escludere che, con il suo comportamento,

l’assicurata, volendo ossequiare l’obbligo di ridurre il danno, sia andata oltre

quanto era da lei ragionevolmente esigibile.

Al

riguardo, deve essere ricordato che, in base alla giurisprudenza elaborata in

relazione all’art. 16 cpv. 1 vLAINF (ma valida anche dopo l’entrata in vigore

della LPGA, cfr. RAMI 2004 U 529 p. 572ss. consid. 1.4), vi è incapacità al

lavoro, non solo quando una persona non è più in grado di esercitare la sua

abituale attività lucrativa oppure è in grado di farlo in maniera ridotta, ma

anche quando svolgendola vi è il rischio che le sue condizioni di salute

peggiorino (cfr. DTF 115 V 404 consid. 2, 111 V 239 consid. 1b).

In una

sentenza 32.2008.93 del 23 marzo 2009, il TCA ha osservato

quanto segue a proposito del fatto che un assicurato,

giudicato totalmente inabile al lavoro, avesse, per

alcuni periodi, lavorato in misura del 50%:

"

(…)

si è trattato di periodi in cui l’assicurato

volendo ossequiare l’obbligo di ridurre il danno è andato oltre quanto era

da lui ragionevolmente esigibile (cfr. DTF 134 V 12: "Die versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht

gehalten, im Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden

angepasste erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter IVG [eingefügt auf

1.

Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99

mit Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der

sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt."), sino al punto di mettere seriamente a repentaglio la sua stessa

esistenza (cfr., del resto, il doc. 37-2: “Dopo l’infarto miocardico il

paziente ha lavorato per un certo tempo al 50% con grande sofferenza

psico-fisica” e il doc. 2-6: “Attualmente lavoro per l’intera giornata ma ho un

rendimento del 50%, riscontrando comunque grosse difficoltà dal lato fisico.”).”

(STCA citata, il corsivo è della redattrice)

Nel caso in cui l’UAI

dovesse appurare che, effettivamente, l’assicurata è stata costretta a porre

termine all’attività indipendente a seguito del suo danno alla salute,

l’amministrazione dovrà verificare in che misura questo cambiamento di attività

influisce sulla sua capacità di guadagno.

2.6

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 16 marzo 2011 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando

2.5..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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