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Decisione

32.2011.14

Retrocessione degli atti all'Ufficio AI affinché, effettuati i necessari accertamenti per stabilire l'effettiva possibilità e modalità di un percorso professionale emetta un nuovo provvedimento

3 agosto 2011Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il servizio di collocamento

(art. 18 LAI), l’assegno per il periodo d’introduzione (art. 18a LAI) e l’aiuto

in capitale (art. 18b LAI).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.

1411, n. 46).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 =

RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi

citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.

3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.6. Nel

caso di specie, l’Ufficio AI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione

di rifiuto delle prestazioni sul rapporto 3 settembre 2008 del dr. __________

(doc. AI 19/1-3) e sulla perizia 10 settembre 2009 esperita dal __________

(doc. AI 61/1-12).

Il

dr. __________, medico SMR internista-reumatologo, il 3 settembre 2008 ha visitato l’assicurato e nel rapporto del medesimo giorno (doc. AI 19/1-3) – posta la

diagnosi principale di “(…) spondilite sieronegativa con artrite periferica

(HLA-B27 positiva) (…)” (doc. AI 19/1) e ritenuti i limiti funzionali evidenziati

– ha concluso per una “(…) IL del 100% come pittore CL 100% in

tutte le attività che rispettano i limiti (…)” e in un’attività adeguata “(…)

inizio-possibilità integrazione 03.09.2008 (…)” (doc. AI 19/1).

Il

dr. __________, direttore del __________ e FMH in psichiatria e psicoterapia,

nella perizia 10 settembre 2009 (doc. AI 61/1-9) – posta la seguente

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…) la diagnosi più

verosimile, in assenza di danni neurologici oggettivabili, alla luce delle osservazioni

sopra riportate e dei test effettuati, pare essere quella di: F 98.8 (DSM – IV

TR) Disturbo da deficit di attenzione/iperattività, tipo con disattenzione

predominate (…)” (doc. AI 61/8) – in sede di discussione

si è così espresso:

"

(…)

Siamo confrontati con un ragazzo che, a causa di un

problema neuropsicologico obiettivabile, sin dalle scuole elementari ha

presentato dei problemi di apprendimento, divenuti più evidenti nel corso delle

scuole medie.

La raccolta anamnestica, l'esame clinico e quello

neurospsicologico, tendono tutti a convergere verso un disturbo dello sviluppo,

in cui il deficit dell'attenzione prevale nettamente sulle anomalie comportamentali

da iperattività. In questo sottogruppo, essendo il comportamento

"relativamente" adeguato al contesto, tipicamente le difficoltà

vengono notate tardivamente. Tuttavia il mancato raggiungimento degli obiettivi

scolastici risulta spesso più grave che nei sottogruppi con caratteristiche miste.

Inoltre i sottotipi con prevalente disattenzione,

piuttosto che venire rifiutati dai coetanei, tendono ad essere socialmente

passivi, svogliati, ritirati, venendo quindi progressivamente trascurati e

lasciati da parte dai coetanei. Spesso accade che questa svogliatezza e

passività venga scambiata per un disturbo di personalità o per scarsa voglia di

applicarsi nel lavoro e nelle relazioni. Essa rappresenta invece la conseguenza

diretta del disturbo dello sviluppo e della scarsa capacità ad investire sulle

attività in genere, a causa del grave deficit di attenzione.

In linea con questa chiave interpretativa del disturbo,

si ritengono pienamente coerenti ed attendibili i sintomi dichiarati

dall'assicurato.

Al tempo stesso si comprende perché le difficoltà del

ragazzo non siano state segnalate tempestivamente al servizio medico

psicologico, ma siano state talvolta imputate ad una bassa motivazione oppure

allo scarso impegno del soggetto. (…)" (doc. AI 61/8)

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazio-ne il dr. __________ ha

osservato:

"

(…)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI

LAVORO

1. Descrizione di risorse e deficit

I limiti e le risorse vengono ampiamente

descritti nel rapporto sui test neuro- psicologici allegati alla presente

perizia.

Evidentemente tali problematiche hanno delle

pesanti ripercussioni sulla capacità di apprendimento di __________ e

giustificano un sostegno istituzionale importante nei suoi confronti.

L'ipotesi di una formazione pratica come

pittore permetteva di aggirare parzialmente le difficoltà di attenzione e di

concentrazione del ragazzo ed andava incontro anche ad un suo personale interesse.

La patologia tuttavia portava il soggetto comunque ad isolarsi dal gruppo di

lavoro, a non interagire adeguatamente con i colleghi, a non rendere

abbastanza, sembrando svogliato e venendo quindi isolato e messo da parte.

L'insorgenza di un problema reumatologico

importante ha ridotto purtroppo ulteriormente la gamma di attività praticabili.

Sicuramente ogni tipo di formazione dovrà

comunque prevedere la presenza attiva e paziente di un formatore edotto sul

tipo di patologia, che non interpreti come malavoglia le difficoltà oggettive

incontrate da __________, ma riesca ad accettarle come conseguenza della

patologia attuale e cerchi di trovare insieme al ragazzo delle strategie di

fronteggiamento e gestione dei problemi e dei suoi limiti.

Per questo ci sembra assai opportuno che l'A

venga segnalato tempestivamente ad uno specialista in grado di instaurare,

qualora necessario ed indicato, una terapia specifica.

Tale curante dovrebbe anche essere coinvolto

durante il percorso formativo, per offrire ai formatori del ragazzo le idonee

chiavi di lettura delle difficoltà che inevitabilmente si incontreranno.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

1. Indicazioni mediche per interventi di

integrazione

Una prima formazione professionale entra in

linea di conto, ma dopo aver verificato la presenza di un terapeuta di

riferimento, che si occupi di seguire l'evoluzione del quadro ed eventualmente

tentare un trattamento del problema neuropsicologico. Il terapeuta andrà

coinvolto durante il percorso formativo, per definire strategie di gestione e

superamento dei limiti che emergeranno.

D. OSSERVAZIONI

Dal punto di vista medico teorico la

formazione dovrà indirizzarsi verso lavori prevalentemente pratici e che

prevedano, attraverso un percorso di studio molto semplice, l'apprendimento di

alcune nozioni basilari. Inoltre il percorso formativo e lavorativo non dovrà

prevedere particolari risorse attentive o mnesiche.

Qualche aspetto creativo nella professione

può avere un effetto motivante (come si deduce dalla passione di __________ per

la creazione di musica elettronica) e non va sottovalutato. Al contrario

l'eccessiva monotonia potrebbe portare ad un senso di frustrazione precoce ed

all'abbandono. I problemi di rendimento e di apparente demotivazione andranno

affrontati con perseveranza e tolleranza, cercando di ricostruire pazientemente

le basi dell'intervento formativo, senza arrivare ad una rottura precoce.

(…)" (doc. AI 61/8-9)

La

logopedista e neuropsicologa __________, nella valutazione neuropsicologica del

19 agosto 2009 (doc. AI 61/10-12), avuto riguardo ai risultati dei test neuropsicologici,

ha concluso:

"

(…)

La valutazione effettuata il 19 agosto 2009, con questo

ragazzo 20enne con importanti difficoltà scolastiche, che ha dovuto rinunciare

all'apprendistato come pittore per l'insorgenza di una malattia reumatologica,

per cui è prevista una formazione professionale con il sostegno

dell'Assicurazione Invalidità, mette in evidenza:

- difficoltà nelle funzioni

esecutive e di controllo con mancata inibizione degli automatismi, deficit del

controllo mentale e motorio, della programmazione e strutturazione, tendenza

alle ripetizioni, difficoltà a seguire le consegne, ad attuare strategie

- difficoltà di attenzione divisa e di

attenzione focalizzata

- deficit di span verbale e di

memoria di lavoro (le difficoltà di memoria riscontrate nell'apprendimento

verbale sono invece molto probabilmente secondarie a problemi attentivi ed

esecutivi).

Il quoziente intellettivo è nella media inferiore, le

funzioni strumentali risultano clinicamente e anamnesticamente senza problemi.

Quanto evidenziato può in buona parte spiegare le

difficoltà incontrate a scuola, aver contribuito ad una certa demotivazione

rispetto agli studi e progressivamente compromesso la fiducia nelle proprie

capacità.

In assenza di diagnosi neurologiche specifiche che

possano render conto dei deficit esecutivo-attentivi, quanto osservato potrebbe

far pensare ad una sindrome ADHD di tipo inattenzione dominante, che però non è

stata, dalle informazioni in mio possesso, diagnosticata durante l'infanzia. Si

tratta quindi solo di un'ipotesi, che varrebbe a mio parere la pena verificare

da parte di uno specialista, il quale potrebbe anche fornire indicazioni su

eventuali opportunità terapeutiche.

Per evitare ulteriori frustrazioni e fallimenti nella

formazione professionale che verrà scelta, sarà infatti probabilmente

necessario un sostegno specialistico per aiutare __________ a procedere in maniera

più efficace e strutturata nel lavoro e negli studi, oltre che per fornire, in

caso di necessità, una consulenza anche ad insegnanti e maestri di tirocinio.

La professione scelta non dovrebbe implicare studi

particolarmente impegnativi, essere a carattere piuttosto pratico, basarsi su

del materiale concreto, essere poco esigente in risorse di memoria di lavoro e

attenzione divisa, non richiedere sforzo fisico a causa dei problemi

reumatologici; un'eccessiva ripetitività o monotonia dell'attività potrebbe essere

controindicata per le difficoltà di attenzione.

(…)" (doc. AI 61/11-12)

La

dr.ssa __________, medico SMR Spec. FMH medicina generale, nelle annotazioni 17

giugno 2010 (doc. AI 79/1-2) – richiamato il rapporto 3 settembre 2008 del dr. __________ e riprodotte

le conclusioni della logopedista e neuropsicologa __________ – ha concluso

che “(…) queste informazioni completano la valutazione reumatologica

sopracitata e forniscono le informazioni necessarie per la scelta del percorso

professionale (…)” (doc. AI 79/2).

La

stessa sanitaria – invitata a “(…) indicare se è necessario verificare, da parte di

uno specialista, se l’assicurato è affetto da una sindrome “ADHD di tipo

inattenzione dominante” o se la scelta del percorso professionale è già possibile

con i dati in nostro possesso (…)” (doc. AI 83/1) –, nelle

annotazioni 12 luglio 2010, ha osservato che “(…) la risposta è già stata

data nella mia annotazione del 17 giugno 2010 e sono anche già stati forniti i

limiti funzionali e le indicazioni necessarie per la scelta della professione.

Si prega dunque di fare riferimento a tale annotazione (paragonando i limiti e

le risorse indicate con la descrizione della professione proposta). (…)”

(doc. AI 84/1).

Va

qui ricordato che nella DTF 125 V 351 la nostra Corte federale ha stabilito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze

che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento. Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti

esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb). Nella DTF 135 V 465 il TF ha concluso che anche tenendo conto

della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,

nelle procedure concernenti l’assegnazione o il rifiuto di prestazioni di

assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a

perizia medica esterna da parte dell’ente assicuratore. Una perizia deve tuttavia

essere ordinata qualora sussistono anche solo minimi dubbi riguardo

all’attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne

dell’assicurazione.

Conformemente

alla succitata giurisprudenza questo Tribunale non riesce innanzitutto a capire

su quali basi l’Ufficio AI abbia potuto concludere che l’assicurato è abile al

100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

Va

qui infatti evidenziato che tanto il dr. __________ (cfr. il rapporto medico 3

settembre 2008 sub doc. AI 19/1-3) quanto il dr. __________, FMH in reumatologia

(vedi in particolare la risposta al punto 6.2 sub doc. AI 8/5), hanno concluso

per una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei

limiti funzionali posti senza tenere conto della patologia extra-somatica.

Il

dr. __________ e la logopedista e neuropsicologa __________, nella perizia 10

settembre 2009 (doc. AI 61/1-12), non si sono invece espressi sulla capacità

lavorativa residua evidenziando la necessità di un sostegno già nell’ambito di

una formazione professionale: “(…) una prima formazione professionale entra

in linea di conto, ma dopo aver verificato la presenza di un terapeuta di

riferimento, che si occupi di seguire l’evoluzione del quadro ed eventualmente

tentare un trattamento del problema neuropsicologico. Il terapeuta andrà

coinvolto durante il percorso formativo, per definire strategie di gestione e

superamento dei limiti che emergeranno. (…)” (doc. AI 61/9) e “(…) per

evitare ulteriori frustazioni e fallimenti nella formazione professionale che

verrà scelta, sarà infatti probabilmente necessario un sostegno specialistico

per aiutare RI 1 a procedere in maniera più efficace e strutturata nel lavoro e

negli studi, oltre che per fornire, in caso di necessità, una consulenza anche

ad insegnanti e maestri di tirocinio. (…)” (doc. AI 61/12).

Va

qui inoltre ricordato che la perizia a cura del __________ è stata ordinata vista

l’annotazione 19 maggio 2009 nella quale la dr.ssa __________ si é così

espressa: “(…) emerge la necessità di chiarire la situazione tramite perizia

psichiatrica al fine di determinare in modo preciso la diagnosi, i limiti

funzionali e le risorse in vista di un’eventuale formazione professionale.

L’assicurato vive in un contesto famigliare e sociale difficile e non ha

fin’ora risposto in modo positivo e costruttivo alle proposte offerte. Non è

chiaro se si sia in presenza di patologie che determinano un simile

atteggiamento e non siamo in possesso di valutazioni specialistiche

(psichiatriche e testistica neuropsicologica) sufficiente per poter prendere

posizione. (…)” (doc: AI 55/1).

In

simili circostanze, viste le risultanze su enunciate, senza dei chiari

accertamenti medici che l’Ufficio AI dovrà predisporre, questo Tribunale non

può confermare la valutazione (lo si ribadisce senza alcuna chiara motivazione

medica) in base alla quale l’assicurato sarebbe abile al 100% in un’attività adeguata

e pertanto la valutazione 28 settembre 2010 delle consulenti in integrazione

(doc. AI 91/1-5) é prematura.

Va

qui ancora evidenziato che il dr. __________, esprimendosi sulle conseguenze

sulla capacità lavorativa, ha osservato che “(…) per questo motivo ci sembra

assai opportuno che l’A venga segnalato tempestivamente ad uno specialista in

grado di instaurare, qualora necessario ed indicato, una terapia specifica.

(…)” (doc. AI 61/9).

Di

conseguenza, nella misura in cui nega il diritto ad una rendita, la decisione

impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, predisposti

i necessari accertamenti medici, si pronunci nuovamente in merito.

2.7. Anche

la decisione dell’Ufficio AI che ha negato il diritto a provvedimenti professionali,

adducendo che “(…) misure d’ordine professionale, non entrano in considerazione

per mancanza di collaborazione. (…)” (doc. AI 97/2), non può essere

confermata da questo Tribunale.

Infatti,

come accennato, il dr. __________ e la logopedista e neuropsicologa __________,

nella perizia 10 settembre 2009 (doc. AI 61/1-12), hanno evidenziato la

necessità di un sostegno già nell’ambito di una formazione professionale. Gli

stessi sanitari hanno sottolineato che “(…) inoltre i sottotipi con prevalente

disattenzione, piuttosto che venire rifiutati dai coetanei, tendono ad essere socialmente

passivi, svogliati, ritirati, venendo quindi progressivamente trascurati e

lasciati da parte dai coetanei. Spesso accade che questa svogliatezza e passività

venga scambiata per un disturbo di personalità o per scarsa voglia di applicarsi

nel lavoro e nelle relazioni. Essa rappresenta invece la conseguenza diretta

del disturbo dello sviluppo e della scarsa capacità ad investire sulle attività

in genere, a causa del grave deficit di attenzione. In linea con questa chiave

interpretativa del disturbo, si ritengono pienamente coerenti ed attendibili i

sintomi segnalati dall’assicura-to. Al tempo stesso si comprende perché le difficoltà

del ragazzo non siano state segnalate tempestivamente al servizio medico psicologico,

ma siano state talvolta imputate ad una bassa motivazione oppure allo scarso

impegno del soggetto. (…)” (doc. AI 61/8) e che “(…) quanto evidenziato

può in buona parte spiegare le difficoltà incontrate a scuola, aver contribuito

ad una certa demotivazione rispetto agli studi e progressivamente compromesso

la fiducia nelle proprie capacità. In assenza di diagnosi neurologiche

specifiche che possano render conto dei deficit esecutivo-attentivi, quanto

osservato potrebbe far pensare ad una sindrome ADHD di tipo inattenzione

dominante, che però non è stata, dalle informazioni in mio possesso,

diagnosticata durante l’infanzia. Si tratta quindi solo di un’ipotesi, che

varrebbe a mio parere la pena verificare da parte di uno specialista, il quale

potrebbe anche fornire indicazioni su eventuali opportunità terapeutiche. (…)”

(doc. AI 61/12).

In

questo senso è a torto che l’Ufficio AI si è rivolto alla dr.ssa __________

(vedi i doc. AI 83/1 e 84/1) – non specialista in materia e che nelle annotazioni 17 giugno 2010

(doc. AI 79/1-2) si è limitata a riprodurre sostanzialmente le conclusioni della

logopedista e neuropsicologa __________ – e non ai periti del __________,

per appurare se, indipendentemente dall’esistenza o meno di una sindrome ADHD

di tipo intenzionale dominante, il percorso professionale dell’assicurato poteva

essere scelto.

Va

qui evidenziato che il dr. __________ ha puntualizzato anche che “(…) una

prima formazione professionale entra in linea di conto, ma dopo aver verificato

la presenza di un terapeuta di riferimento, che si occupi di seguire

l’evoluzione del quadro ed eventualmente tentare un trattamento del problema

neuropsicologico. Il terapeuta andrà coinvolto durante il percorso formativo,

per definire strategie e gestione e superamento dei limiti che emergeranno.

(…)” (doc. AI 61/9).

Non

potendo dunque l’Ufficio AI – diversamente non si sarebbe erroneamente rivolto alla dr.ssa __________

(cfr. doc. AI 83/1 e 84/1) – scegliere un percorso professionale senza ulteriori precise

delucidazioni da parte dei periti del __________ e ritenuta anche la necessità

di un terapeuta di riferimento, nemmeno l’amministrazione poteva già negare

all’assicurato il diritto a provvedimenti professionali per mancata collaborazione.

Per

le stesse ragioni – necessità di ulteriori delucidazioni dei periti del __________ per

stabilire l’effettiva possibilità e modalità di un percorso professionale e

necessità di un terapeuta di riferimento – nemmeno l’Ufficio AI

poteva negare il diritto a provvedimenti professionali in virtù dell’art. 21

cpv. 4 LPGA richiamato, per la prima volta, nella risposta di causa (cfr.

consid. 1.3).

2.8. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, interpellati puntualmente i periti

del __________ in merito all’esigen-za di ulteriori accertamenti medici di

natura neuropsichiatrica (e in caso positivo predisposti gli stessi) e invitato

l’assicurato a farsi seguire da un terapeuta, emetta un nuovo provvedimento.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda

agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova

decisione.

Considerandi

2.

Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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