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Decisione

32.2011.140

Nuova domanda. Con il ricorso l'A. ha reso verosimile una modifica delle proprie condizioni valetudinarie. Vista la domanda dell'Ufficio AI di rinvio atti per nuovi accertamenti medici si giustifica l

19 agosto 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle

circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR

2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269

consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere

verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della

verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.

Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV

Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio

2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen

hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,

und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe

Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.

2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato

nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.5. Nel

caso in esame, nell’ambito della nuova domanda di prestazioni del gennaio 2011,

l’assicurato ha prodotto, tra l’altro, il certificato medico 17 gennaio 2011

nel quale il dr. __________, senza ulteriori indicazioni, ha attestato che “(…)

è inabile al lavoro dal 24.04.2010 a tutt’ora per tempo indeterminato. (…)”

(doc. AI 130/1) e il certificato 27 ottobre 2010 nel quale il dr. __________ ha

evidenziato che non può più eseguire “(…) 1) Movimenti ripetuti in

flessione/estensione della colonna vertebrale; 2) Attività in piedi maggiore di

10 minuti; 3) Non può sollevare ripetutamente pesi maggiori di 5-10 kg; 4) Non può assumere la posizione genuflessa; 5) Non può lavorare per più di 30 minuti davanti

ad uno schermo. Osservazione: Deve potersi recare in bagno ogni 45 minuti

durante l’orario lavorativo. (…)” (doc. AI 134/5).

Al

riguardo, nelle annotazioni 6 aprile 2011, il dr. __________, medico SMR, aveva

concluso che “(…) i succinti atti medici inviatici dai medici curanti

risultano insufficienti per entrare in materia della richiesta di apertura di

una nuova istruttoria del caso, rispettivamente di considerare un eventuale

peggioramento dello stato di salute dell’A. (…)” (doc. AI 137/1).

Solo

con il ricorso – allegando il certificato medico 4 maggio 2011 nel quale il dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato che “(…) segue un

trattamento psichiatrico dal 22.4.2010 a tutt’oggi. Il paziente presenta un

particolare quadro clinico dovuto a una menomazione significativa nella sfera

psichica con un influsso nefasto sulla prognosi della sua capacità lavorativa.

Trattasi di un’alterazione della funzionalità dell’IO, in particolare della

capacità organizzativa ed esecutiva, mentre i meccanismi di difesa sono

chiaramente maladattivi. Questo quadro è stato all’origine del fallimento nella

sua ricerca di lavoro di un’attività lucrativa e della inidoneità al

collocamento rilevata dagli operatori della Sezione del lavoro nel mese di

ottobre 2010. L’osservazione longitudinale durante l’attuale presa a carico ha

rilevato la sua quasi totale incapacità lavorativa, in un’attività qualsiasi e

questo soprattutto per motivi psichiatrici. Non sono in grado di definire il

periodo esatto del peggioramento delle sue condizioni, sebbene in possesso

delle perizie psichiatriche effettuate (e contrastanti?). Suppongo che un

drastico peggioramento delle capacità cognitive possa essere insorto nella

primavera del 2010 quando si è deciso a chiedere un aiuto specialistico. (…)”

(doc. M) – l’assicurato ha soddisfatto il requisito di rendere verosimile una

modifica delle proprie condizioni valetudinarie.

Al

riguardo, nelle annotazioni 25 maggio 2011, anche il dr. __________, medico SMR

– osservato che “(…) si attesta un drastico peggioramento delle

capacità cognitive nella primavera 2010 (…)” –, ha concluso che “(…)

in considerazione dell’attuale certificato del 4.5.2011 (presentato 1 mese dopo

la decisione) un peggioramento dello stato di salute con influsso sulla CL è

possibile. (…)” (IV/bis).

In

queste circostanze, stante la richiesta, formulata dall’am-ministrazione con la

risposta di causa, di rinvio degli atti per l’espletamento dei necessari accertamenti

medici (cfr. consid. 1.5), appare nel caso concreto giustificato statuire non

la re-iezione del gravame (cfr. la giurisprudenza di cui alle STF 8C_177/ 2010

del 15 aprile 2010,8C_ 196/2008 del 5 giugno 2008 e alla STFA I 734/05 dell’8

marzo 2006) bensì il suo accoglimento con conseguente annullamento

della decisione contestata e retrocessione – sostanzialmente non contestata

dall’assicurato (cfr. consid. 1.6) – degli atti all’Ufficio AI affinché entri

nel merito della nuova domanda di prestazioni ed e-samini se la modifica (verosimile)

delle circostanze sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che

misura essa inci-da sul diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno del-l’assicurato.

2.6. Considerata

la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di spese di giustizia.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché entri nel merito della

nuova domanda di prestazioni.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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