32.2011.140
Nuova domanda. Con il ricorso l'A. ha reso verosimile una modifica delle proprie condizioni valetudinarie. Vista la domanda dell'Ufficio AI di rinvio atti per nuovi accertamenti medici si giustifica l
19 agosto 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2011.140
Data decisione, Autorità:
19.08.2011, TCA
Titolo:
Nuova domanda. Con il ricorso l'A. ha reso verosimile una modifica delle proprie condizioni valetudinarie. Vista la domanda dell'Ufficio AI di rinvio atti per nuovi accertamenti medici si giustifica l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.140
FS
Lugano
19 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2011 di
RI 1
contro
la decisione del 7 aprile 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
febbraio 2004 RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI (doc. AI 1/1-7)
sfociata nella decisione 13 febbraio 2009 con la quale l’amministrazione ha negato
il diritto ad una rendita (doc. AI 90/1-3).
In
esito al ricorso 3 marzo 2009 (doc. AI 91/3-6) questo Tribunale ha omologato la
transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti all’Ufficio AI per
ulteriori accertamenti e resa di un nuovo provvedimento (decreto di stralcio 20
aprile 2009 sub doc. AI 95/1-2).
Con
decisione 26 gennaio 2010 l’amministrazione ha nuovamente negato il diritto ad
una rendita (doc. AI 109/1-3).
Il
ricorso 23 febbraio 2010 (doc. AI 111/3-7), interposto contro la decisione 26
gennaio 2010 dell’Ufficio AI, è stato accolto da questo Tribunale e
all’assicurato riconosciuto il diritto ad una rendita intera limitatamente al
periodo dal 1. febbraio 2004 al 28 febbraio 2006 (STCA dell’11 ottobre 2010 sub
doc. AI 117/1-26 cresciuta incontestata in giudicato).
1.2. Nel
mese di gennaio 2011 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
indicando quale danno alla salute dei “(…) disturbi psichici (…)” e medico
curante il dr. __________ (doc. AI 132/1-10).
1.3. Con
decisione 7 aprile 2011 (doc. AI 139/1-2), preavvisata con progetto 25 gennaio
2011 (doc. AI 133/1-2), l’Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda
di prestazioni non avendo l’insorgente credibilmente dimostrato, sotto il profilo
medico, una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
1.4. Contro
questa decisione l’assicurato insorge ora al TCA chiedendo – con argomentazioni
di cui si dirà, se necessario, in seguito – “(…) che mi venga riconosciuto
una rendita adeguata a partire dalla data della richiesta. (…)” (I).
1.5. Con
la risposta di causa l’Uffico AI – viste le annotazioni 25 maggio 2011 nelle
quali il dr. __________ ha concluso che “(…) in considerazione dell’attuale
certificato del 4.5.2011 (presentato 1 mese dopo la decisione) un peggioramento
dello stato di salute con influsso sulla CL è possibile. In caso di entrata in
materia l’assicurato sarà nuovamente da valutare a livello peritale. (…)”
(IV/bis) – ha chiesto, in via principale, “(…) di voler retrocedere gli
atti all’Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari
accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno delle
annotazioni 25 maggio 2011. (…)” (VII).
1.6. Invitato
a prendere posizione sulla risposta di causa e a comunicare una sua adesione
alla proposta di rinvio degli atti l’assicurato, con osservazioni 8 giugno 2011, ha concluso che “(…) non so come andare avanti con questa situazione, magari la soluzione
migliore sarebbe quella di lasciar decidere al TCA, quale sia la strada da
prendere, se dar ragione all’Ufficio AI e retrocedere gli atti all’UAI, al fine
di espletare i nuovi accertamenti medici o di venir incontro a me al mio ricorso.
Non posso restare in eterno in assistenza e con l’Ufficio del lavoro che mi
ritiene inidoneo al collocamento, cosa faccio? Chiedo quindi a voi, Gentili
Signori Presidenti e Giudici d’Appello, di voler prender nota della mia richiesta
e di voler rinviare gli atti all’UAI per nuovi accertamenti e una nuova
decisione. (…)” (VI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere é la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato
nel merito della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3,
117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V
198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Inva-lidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare
la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni
sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
Fatti
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle
circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR
2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269
consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV
Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio
2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.
2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame, nell’ambito della nuova domanda di prestazioni del gennaio 2011,
l’assicurato ha prodotto, tra l’altro, il certificato medico 17 gennaio 2011
nel quale il dr. __________, senza ulteriori indicazioni, ha attestato che “(…)
è inabile al lavoro dal 24.04.2010 a tutt’ora per tempo indeterminato. (…)”
(doc. AI 130/1) e il certificato 27 ottobre 2010 nel quale il dr. __________ ha
evidenziato che non può più eseguire “(…) 1) Movimenti ripetuti in
flessione/estensione della colonna vertebrale; 2) Attività in piedi maggiore di
10 minuti; 3) Non può sollevare ripetutamente pesi maggiori di 5-10 kg; 4) Non può assumere la posizione genuflessa; 5) Non può lavorare per più di 30 minuti davanti
ad uno schermo. Osservazione: Deve potersi recare in bagno ogni 45 minuti
durante l’orario lavorativo. (…)” (doc. AI 134/5).
Al
riguardo, nelle annotazioni 6 aprile 2011, il dr. __________, medico SMR, aveva
concluso che “(…) i succinti atti medici inviatici dai medici curanti
risultano insufficienti per entrare in materia della richiesta di apertura di
una nuova istruttoria del caso, rispettivamente di considerare un eventuale
peggioramento dello stato di salute dell’A. (…)” (doc. AI 137/1).
Solo
con il ricorso – allegando il certificato medico 4 maggio 2011 nel quale il dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato che “(…) segue un
trattamento psichiatrico dal 22.4.2010 a tutt’oggi. Il paziente presenta un
particolare quadro clinico dovuto a una menomazione significativa nella sfera
psichica con un influsso nefasto sulla prognosi della sua capacità lavorativa.
Trattasi di un’alterazione della funzionalità dell’IO, in particolare della
capacità organizzativa ed esecutiva, mentre i meccanismi di difesa sono
chiaramente maladattivi. Questo quadro è stato all’origine del fallimento nella
sua ricerca di lavoro di un’attività lucrativa e della inidoneità al
collocamento rilevata dagli operatori della Sezione del lavoro nel mese di
ottobre 2010. L’osservazione longitudinale durante l’attuale presa a carico ha
rilevato la sua quasi totale incapacità lavorativa, in un’attività qualsiasi e
questo soprattutto per motivi psichiatrici. Non sono in grado di definire il
periodo esatto del peggioramento delle sue condizioni, sebbene in possesso
delle perizie psichiatriche effettuate (e contrastanti?). Suppongo che un
drastico peggioramento delle capacità cognitive possa essere insorto nella
primavera del 2010 quando si è deciso a chiedere un aiuto specialistico. (…)”
(doc. M) – l’assicurato ha soddisfatto il requisito di rendere verosimile una
modifica delle proprie condizioni valetudinarie.
Al
riguardo, nelle annotazioni 25 maggio 2011, anche il dr. __________, medico SMR
– osservato che “(…) si attesta un drastico peggioramento delle
capacità cognitive nella primavera 2010 (…)” –, ha concluso che “(…)
in considerazione dell’attuale certificato del 4.5.2011 (presentato 1 mese dopo
la decisione) un peggioramento dello stato di salute con influsso sulla CL è
possibile. (…)” (IV/bis).
In
queste circostanze, stante la richiesta, formulata dall’am-ministrazione con la
risposta di causa, di rinvio degli atti per l’espletamento dei necessari accertamenti
medici (cfr. consid. 1.5), appare nel caso concreto giustificato statuire non
la re-iezione del gravame (cfr. la giurisprudenza di cui alle STF 8C_177/ 2010
del 15 aprile 2010,8C_ 196/2008 del 5 giugno 2008 e alla STFA I 734/05 dell’8
marzo 2006) bensì il suo accoglimento con conseguente annullamento
della decisione contestata e retrocessione – sostanzialmente non contestata
dall’assicurato (cfr. consid. 1.6) – degli atti all’Ufficio AI affinché entri
nel merito della nuova domanda di prestazioni ed e-samini se la modifica (verosimile)
delle circostanze sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che
misura essa inci-da sul diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno del-l’assicurato.
2.6. Considerata
la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di spese di giustizia.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata
è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché entri nel merito della
nuova domanda di prestazioni.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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