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Decisione

32.2011.143

Confermata decisione dell'UAI di rifiuto di provvedimenti professionali

21 novembre 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.6.4. In concreto,

l’amministrazione ha applicato una riduzione dell’ 8% per attività leggere (doc.

AI 51-5).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte

al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

Nella

presente fattispecie la percentuale dell’8% può essere confermata dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 61'249.27, ritenuta un’esigibilità

dal profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione dell’8%, il reddito

ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 45'079.45 confrontando ora

questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 63’261.--

(consid. 2.6.1) emerge un tasso d’invalidità del 28,7% arrotondato al 29% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito

dall’amministrazione.

Va

precisato che l’amministrazione, per il confronto dei redditi, ha applicato i

Considerandi

dati del 2009 invece del 2010, come invece avrebbe dovuto secondo la

giurisprudenza in materia (cfr. DTF 129 V 222; SVR 2002 IV Nr. 24 ; SVR 2003 IV

Nr.11).

Questo

modo di operare non è corretto.

Tuttavia,

anche applicando i dati del 2010 (+0,8% secondo l’indice dei salari nominali,

Ufficio federale di statistica), la soluzione finale non cambierebbe. A fronte

di un reddito da valido di fr. 63'767.08 (+0,8%) e un reddito da invalido di

fr. 45'440.08 (+ 0,8%), il grado d’invalidità è comunque del 28,7%.

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d’invalidità

la sua decisione formale dell’11 aprile 2011 merita conferma.

2.6.5

Essendo il

grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, egli potrebbe

teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

Come

anticipato al considerando 2.3. l’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione.

La consulente IP nel rapporto del 7 febbraio 2011 non ha proposto provvedimenti

professionali in quanto l’assicurato non ha svolto una formazione di base (doc.

AI 49-2).

Come

rettamente indicato dall’Ufficio AI l’insorgente, senza dover intraprendere una

specifica riqualifica professionale potrebbe svolgere attività semplici e

ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero. In sede di risposta

vengono elencate attività nell’ambito industriale e nel settore delle

prestazioni di servizio, quali mansioni di sorveglianza, attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo (cfr. doc. AI 49-2; IV,

pag. 2).

Questo

Tribunale rileva inoltre che la consulente IP, nel rapporto del 7 febbraio 2011, ha indicato che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di far capo alla consulenza e al sostegno da parte dei collocatori dell’AI sulla

base dell’art. 18 LAI, segnatamente qualora il danno alla salute sia

d’impedimento alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con

riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D. Cattaneo,

“La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595s).

Spetta dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo

senso e ricontattare la Consulente IP.

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento anche di provvedimenti

professionali la decisione dell’11 aprile 2011 merita conferma.

2.7

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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