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Decisione

32.2011.145

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 ottobre 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi da indipendente (corrispondenti alla sua quota parte della società

collettiva di famiglia) fiscalmente imposti negli anni 2005, 2006 e 2007 (tenuto

conto del fatto che nel 2008 e 2009 la stessa non ha conseguito utili) prima

del danno alla salute con la metà (vista la residua capacità lavorativa del

50%) del suo “salario” percepito prima dell’invalidità, ciò che porterebbe ad

un grado d’invalidità del 62,60%.

Certo

che, come riportato al consid. 2.4., il metodo straordinario è utilizzato in

via eccezionale, in particolare quando i dati economici non sono

rappresentativi e affidabili.

Nella

fattispecie in esame va tuttavia fatto riferimento alle succitate spiegazioni

fornite dall’ispettore AI, ricordato comunque che il reddito della ditta

dipende quasi totalmente dalle commesse delle __________ (il 90%

dei clienti) e quindi i dati non sono rappresentativi. Implicitamente lo

ammette anche il ricorrente, visto che per il suo calcolo non prenderebbe in

considerazione i redditi del 2008 e 2009, non avendo l’azienda fatto utili.

Visto

quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha determinato il grado d’invalidità

secondo il metodo straordinario, allestendo un dettagliato calcolo, ripreso

nella decisione contestata, al cui tenore va fatto riferimento.

L’amministrazione

ha rettamente proceduto alla ripartizione delle mansioni componenti l’attività

indipendente dell’assicurato, determinando il guadagno di ogni mansione facendo

riferimento ai salari valevoli nel corrispondente ramo economico, ottenendo

così un reddito da valido e da invalido e per poi procedere al raffronto dei

redditi. In questo modo, la presa in considerazione dei redditi

statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente,

tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza

federale e alla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.4; cfr. anche DTF 128 V

33 consid. 4c).

Visto quanto sopra, presentando l’assicurato un grado d’invalidità del

52%, egli ha diritto ad una mezza rendita.

Ne

consegue la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso va respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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