32.2011.145
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13 ottobre 2011Italiano19 min
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Numero d'incarto:
32.2011.145
Data decisione, Autorità:
13.10.2011, TCA
Titolo:
Determinazione del grado d'invalidità di un indipendente. In casu, confermata applicazione del metodo straordinario in quanto i redditi aziendali non sono rappresentativi. Conferma della valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa
LAVORATORE INDIPENDENTE
METODO STRAORDINARIO
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.145
BS/sc
Lugano
13 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 maggio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 aprile 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1950, di professione fabbro e socio della __________ (società di nome
collettiva attiva nel settore della ferramenta, armi e munizioni ecc.; estratto
RC informatizzato), nell’agosto 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI
per adulti indicando, quale danno alla salute, artrosi ai pollici, cardiopatia
ischemica e ernia discale (doc. AI 1-6).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una valutazione da parte
del SMR ed un’inchiesta economica per persone indipendenti (l’ispettore AI ha determinato,
mediante il metodo straordinario, un grado d’invalidità del 52%), con decisione
4 aprile 2011 (preavvisata il 22 settembre 2010) l’Ufficio AI ha riconosciuto
il diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2010 (doc. AI 70; doc. AI 63 per
le motivazioni).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, postulando il riconoscimento di ¾ di rendita (grado
d’invalidità 63%) a far da tempo dal 1° marzo 2010. In via subordinata egli ha chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare
l’istruttoria. Contestando principalmente l’utilizzo del metodo straordinario
per la determinazione del grado d’invalidità, egli sostiene inoltre come gli
accertamenti medici siano lacunosi. Dei singoli motivi verrà detto, se
necessario, nei considerandi di diritto.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma
della decisione impugnata, sostenendo la correttezza sia della valutazione
medica che economica.
1.5. Il
30 maggio 2011 e 29 agosto 2011 l’insorgente ha inoltrato due distinti rapporti
medici (IV e XIV), sui quali l’Ufficio AI ha preso posizione (VIII, XVI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’entità
maggiore di quella riconosciuta con la decisione contestata.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA,
nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile,
occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico
applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),
eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
p. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 p. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 p. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74
p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve
tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità
(Pratique VSI 1998 p. 123 consid. 1a).
Al
riguardo, la circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale
3112, stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita un'attività
lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale
del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto
affidabile dei due redditi – per esempio a causa della situazione economica –
il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (Pratique
VSI 1998 p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo
metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.
La
successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone che in primo luogo si procede ad
un confronto delle attività, cioè si accerta quali attività e in che
misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla
salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte
le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni
più adeguate all'infermità.
In
seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il
salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito
d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei
redditi (cifra 3114 CIGI).
La
cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base alla valutazione del guadagno delle
attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute il metodo
di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi
preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).
2.5. Nel
caso in esame, l’assicurato è stata visitato dai dr. __________, specialista
in medicina interna, e dr. __________, specialista in psichiatrica e psicoterapia,
entrambi attivi presso il SMR.
Con
rapporto 8 febbraio 2010, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi ed alla
descrizione della sintomatologia soggettiva ed oggettiva, essi hanno posto le
diagnosi invalidanti di sindrome lombo vertebrale cronica su discopatie L2-L3
con restringimento del forame, importanti turbe statiche del rachide del dorso
lombare e rizoartrosi di gravo severo bilaterale.
Dal
punto di vista psichiatrico, il dr. __________ ha riscontrato una condizione di
preoccupazione, non di vero malessere con valenza psicopatologica, per la situazione
somatica, soprattutto cardio-circolatoria (ritenuta dei medici SMR senza influenza
sulla capacità lavorativa). Non sono stati evidenziati segni o sintomi di
disturbi dell’umore, né disturbi d’ansia, tranne alcuni brevi momenti di
apparente labilità emotiva senza riscontro di tensione o di apprensione di
grado elevato tali da interferire le normali attività quotidiane. Lo
specialista ha pertanto concluso di non aver riscontrato segni psicopatologici
con o senza influenza sulla capacità lavorativa in qualsiasi attività rispettosa
dei limiti funzionali descritti dallo specialista in reumatologia (doc. AI
25-3).
Il
dr. __________ ha valutato come segue le affezioni somatiche:
"
(…)
Assicurato di 59 anni in buone condizioni generali.
Lombalgia cronica su discopatia L2-L3 con restringimento del forame.
Intermittente radicolopatia L2 a sinistra. Riferiti plurimi episodi di caduta
per cedimento dell'arto inferiore di sinistra. Coesiste rizoartrosi bilaterale
di grado severo. Limitazione nella forza di pinzatura I e II dito mano destra e
mano sinistra.
L'assicurato, inoltre, presenta in anamnesi una
cardiopatia ischemica sottoposta a plurime rivascolarizzazioni con comunque
buon compenso di circolo all'obbiettività attuale.
La valutazione clinica odierna permette di definire
limiti funzionali nell'esame della funzionalità fisica in allegato.
Non risulta possibile identificare nel dettaglio
l'evoluzione dello stato di salute dal punto di vista reumatologico non avendo
a disposizione obiettività cliniche utili a tale scopo.
Medicalmente giustificata IL in ogni attività al 100%
dal 04 al 24.05.2009.
IL 50% del 25.05.2009 nell'attività consueta.
IL della stessa data del 10% in attività rispettose dei
limiti funzionali sopradescritti.
Prognosi incerta vista la pluripatologia e vista
l'impossibilità di un approccio chirurgico per i problemi osteoartrosici
pluridistrettuali noti." (Doc. AI 25/5-6)
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a,
122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/
2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile
2007).
2.7. Nel
caso in esame, questo TCA non può che confermare la validità della valutazione 8
febbraio 2010 del SMR, rilevando inoltre che dagli atti medici prodotti
dall’assicurato non si apprezza una rilevante modifica della situazione
valetudinaria subentrata prima dell’emissione della decisione contestata la
decisione contestata (in casu 4 aprile 2011), che
delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).
Occorre
qui ricordare che ai sensi dell’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del succitato disposto, come pure dell’art. 49 OAI, consistono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere
cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v.
sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009
consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
2.7.1. Ritornando
al caso in esame, con rapporto 31 agosto 2010 il dr. __________, specialista in
psichiatra e psicoterapia, presso cui l’assicurato è in cura dal giugno 2010, ha diagnosticato uno stato depressivo maggiore severo (ICD-10 F 32.2), causante un’incapacità lavorativa non superiore al 50% (doc. AI 51-3). Al riguardo, nelle annotazioni 16 settembre
2010, condivise dal dr. __________ (anch’egli attivo presso il SMR), il dr. __________
ha evidenziato:
"
Il rapporto del dr. __________,
ricevuto il 13 settembre u.s., riporta una diagnosi di stato depressivo
maggiore.
Tuttavia, viene descritto uno stato di stress
socio-famigliari preponderante rispetto a una sintomatologia esclusivamente
endogena, quale è quella di una depressione maggiore.
Uno stato di preoccupazione e ansia era già stato
intuito durante l'osservazione SMR dello scorso febbraio, pertanto non si può
escludere a priori un'evoluzione della sintomatologia, la quale potrebbe avere
assunto, successivamente alla nostra osservazione, un interesse psicopatologico.
In ogni caso, dal lato valetudinario, la incapacità
lavorativa, secondo lo psichiatra, è del 50% nell'attività abituale.
Pertanto, eventuali limiti psichiatrici insorti
successivamente alla visita SMR non sono aggiuntivi ai limiti somatici
stabiliti dall'osservazione SMR, rispettivamente dall'indagine per indipendenti
appena eseguita." (Doc. AI 53-1)
Quindi,
la conclusione che l’incapacità al 50% per motivi psichici non sia sommabile
all’inabilità del 50% per ragioni somatiche (cfr. valutazione 8 febbraio 2010
del SMR) è condivisibile.
2.7.2.Dal lato somatico, come si evince dai
rapporti 7 marzo 2011 (doc. C) e 20 maggio 2011 (doc. B) del dr. __________, vice
primario di Neurochirugia all’Ospedale Regionale di __________o, risulta un
possibile peggioramento del quadro clinico lombare legato ad una scoliosi
sinistra convessa, con un angolo di Cobb di circa 30° risultante da un esame di
vertebrogramma realizzato il 12 maggio 2011, la cui risultanza, come rilevato
dal citato sanitario, “induce a pensare che la scoliosi è progrediente”.
Lo specialista ha poi proposto un intervento chirurgico di correzione della
scoliosi.
Al
riguardo, nelle annotazioni 9 giugno 2011 il dr. __________ ha rilevato che,
con riferimento al rapporto 20 maggio 2011 del dr. __________:
"
(…)
L'attuale lettera del dr. __________ indica un
possibile peggioramento dello stato di salute dell'assicurato. Dal rapporto non
risultano limiti funzionali, dettagli clinici o incapacità lavorative. Il
prospettato intervento chirurgico comporterà una inabilità lavorativa completa
di 3-6 mesi." (Doc. VIII/bis)
In
questo contesto è altrettanto condivisibile quanto sostenuto dall’Ufficio AI
nelle osservazioni 14 giugno 2011 (VIII), vale a dire che la sola indicazione
di progressione della scoliosi non è sufficiente per inficiare il grado
d’incapacità lavorativa valutato dal SMR. In particolare, il dr. __________ non
ha evidenziato i limiti funzionali che tale progressione comporterebbe, né ha
attestato incapacità lavorative.
Quanto
alla problematica legata alla RM - quella del 22 settembre 2006 (cfr. rapporto
20 maggio 2011 doc. B) o del novembre 2009 (cfr. rapporto 7 marzo 2011 doc. C)
- presa dal dr. __________ quale base di confronto, va fatto presente che
l’unica RM lombare risultante dagli atti è quella eseguita l’11 maggio 2009
presso l’Ars Medica (doc. AI 4-1), nota al SMR (cfr. doc. AI 25-1). Determinante,
come detto, è che la probabile progressione della scoliosi non apporta alcuna modifica
della situazione valetudinaria.
2.8. Per
quel che concerne gli effetti economici dell’invalidità, l’Ufficio AI ha disposto
un indagine per determinare il grado d’invalidità secondo il metodo
straordinario previsto per gli indipendenti (cfr. consid. 2.4) dalla quale è
risultato un grado d’invalidità del 52% (doc. AI 50). Dal rapporto 19 agosto
2010 dell’ispettore AI si evince che sostanzialmente il motivo della scelta di
questo metodo risiede dal fatto che negli anni prima del danno alla salute la
cifra di affari oscillava in maniera importante visto che le __________
costituiscono il cliente principale (cfr. punto n. 2.5). Inoltre, costatato che
avendo l’azienda un carattere familiare e venendo gestita dall’assicurato quale
co-titolare, l’ispettore ha concluso che “risulta difficile ipotizzare con
sufficiente precisione l’incidenza economica del disimpiego lavorativo
dell’assicurato” (cfr. punto n. 5 del rapporto). Tale ragionamento è stato
confermato dallo stesso ispettore, con riferimento al succitato rapporto 19 agosto
2010, nelle osservazioni 2 novembre 2010:
"
(…)
Nel caso specifico, come segnalato al pto 2.5 del
rapporto ispettorato, bisogna tenere in considerazione che a livello di
produzione di laboratorio, l'azienda provvede principalmente alla confezione di
articoli per le __________, maggiore cliente della stessa. Viene riferito che
il 90% del lavoro viene eseguito per conto delle __________ Per questa ragione
a livello di cifra d'affari realizzata vi possono essere delle significative
variazioni di anno in anno a dipendenza delle comande di questo importante
cliente. I conti mostrano in effetti delle fluttuazioni tra i 100'000 ed i
250'000 franchi ca. di cfr. d'A da un anno all'altro.
Per questa ragione e per quant'altro esposto al p.to 5,
è stato ritenuto indicato applicare il metodo straordinario. (…)" (Doc. AI
62/1)
Al
riguardo, il ricorrente, facendo presente che qualsiasi attività indipendente è
soggetta a flussi più o meno diversi negli anni, contesta l’applicazione del metodo
straordinario. Egli propone quindi di utilizzare il metodo ordinario, raffrontando
Fatti
i redditi da indipendente (corrispondenti alla sua quota parte della società
collettiva di famiglia) fiscalmente imposti negli anni 2005, 2006 e 2007 (tenuto
conto del fatto che nel 2008 e 2009 la stessa non ha conseguito utili) prima
del danno alla salute con la metà (vista la residua capacità lavorativa del
50%) del suo “salario” percepito prima dell’invalidità, ciò che porterebbe ad
un grado d’invalidità del 62,60%.
Certo
che, come riportato al consid. 2.4., il metodo straordinario è utilizzato in
via eccezionale, in particolare quando i dati economici non sono
rappresentativi e affidabili.
Nella
fattispecie in esame va tuttavia fatto riferimento alle succitate spiegazioni
fornite dall’ispettore AI, ricordato comunque che il reddito della ditta
dipende quasi totalmente dalle commesse delle __________ (il 90%
dei clienti) e quindi i dati non sono rappresentativi. Implicitamente lo
ammette anche il ricorrente, visto che per il suo calcolo non prenderebbe in
considerazione i redditi del 2008 e 2009, non avendo l’azienda fatto utili.
Visto
quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha determinato il grado d’invalidità
secondo il metodo straordinario, allestendo un dettagliato calcolo, ripreso
nella decisione contestata, al cui tenore va fatto riferimento.
L’amministrazione
ha rettamente proceduto alla ripartizione delle mansioni componenti l’attività
indipendente dell’assicurato, determinando il guadagno di ogni mansione facendo
riferimento ai salari valevoli nel corrispondente ramo economico, ottenendo
così un reddito da valido e da invalido e per poi procedere al raffronto dei
redditi. In questo modo, la presa in considerazione dei redditi
statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente,
tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza
federale e alla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.4; cfr. anche DTF 128 V
33 consid. 4c).
Visto quanto sopra, presentando l’assicurato un grado d’invalidità del
52%, egli ha diritto ad una mezza rendita.
Ne
consegue la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso va respinto.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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