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Decisione

32.2011.146

Terza domanda di prestazioni. Domanda respinta in assenza di un rilevante cambiamento dello stato di salute

25 novembre 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 619/06 del 10 febbraio 2005,

consid. 3).

In

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere

applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di

revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;

DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Nel

caso in esame, come già evidenziato nella STCA 19 ottobre

2009, l’assicurato era stato peritato dal SAM, il quale, con rapporto 24

febbraio 2006 (doc. AI 37) e relativo complemento peritale 20 giugno 2007

(doc. AI 45), sulla base di quattro consultazioni specialistiche esterne

(psichiatrica, neurologica, reumatologica e otorinolaringoiatrica), aveva concluso

per un’incapacità lavorativa del 30% in attività adeguate. Questa valutazione

medico-teorica era stata posta a fondamento della decisione 4 febbraio 2008 di

reiezione della prima domanda di prestazioni (cfr. consid. 1.1).

Ora,

nell’ambito della terza domanda di prestazioni l’assicu-rato ha prodotto il

rapporto 25 febbraio 2010 del suo medico curante, dr. __________ (doc. AI 88)

ed il rapporto 19 gennaio 2011 del dr. __________, specialista in reumatologia.

Questi

due rapporti sono stati esaminati dal SMR, il quale ha concluso che dagli

stessi non emerge una modifica dello stato di salute.

In

particolare, con riferimento al referto del medico curante, con annotazione 14

febbraio 2011 il dr. __________ del SMR ha evidenziato:

"

(…)

…. annovera i disturbi al piede sinistro, già presi in

considerazione nelle precedenti valutazioni.

Idem per la sintomatologia lombare, sulla quale ha

statuito anche il TCA dopo le osservazioni del SMR (dr. __________).

Non vengono presentati motivi medici in favore di un

peggioramento dello stato di salute.

L'ipertensione arteriosa non è di per sé malattia che

comporta motivi per una IL (salvo rari casi), in ogni caso non ne vengono

elencati nella lettera citata.

L'asma bronchiale può nella grande maggioranza dei casi

essere trattata in maniera soddisfacente, non viene documentato lo stato

dell'asma (mediante esami polmonari p.es. spirometria), né viene descritta la

terapia.

Le vertigini rotatorie erano state valutate nella

perizia SAM del 2006 (esame ORL, valutazione: normale).

La patologia psichiatrica è stata oggetto della perizia

SAM, non viene notificato nessun cambiamento.

La patologia dermatologica non è descritta nella sua

estensione né gravità ma semplicemente messa nella lista.

In conclusione: non è documentato un

peggioramento." (Doc. AI 90/1)

Nella

successiva annotazione 29 marzo 2011 in merito al rapporto del dr. __________,

il SMR ha aggiunto:

"

Anche dal rapporto del dr. __________

(indirizzato al medico di famiglia dr. __________, datato 19.01.2011)

NON risulta un peggioramento dello stato di salute

rispetto alla precedente valutazione.

Non cambia valutazione la presenza di una moderata

gonartrosi bilaterale né la micosi plantare.

Per quanto riguarda la non meglio specificata sindrome

depressiva inserita nelle diagnosi dal reumatologo, essa non confuta la

valutazione psichiatrica precedente.

Confermiamo la decisione precedente." (Doc. AI

94/1)

Questo

TCA non può che confermare le convincenti conclusioni del SMR, non validamente smentite

da successiva documentazione medica. Certo che con il ricorso l’assicurato ha

fatto presente di doversi sottoporre (il 12 maggio 2011) ad una risonanza

magnetica dinamica alla colonna vertebrale ed al calcagno sinistro, anticipando

che la stessa verrà prodotta “non appena in possesso dello scrivente

patrocinatore”, ciò che non è tuttavia avvenuto. Al

proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa

e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in

materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.

2.5. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico

dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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