32.2011.146
Terza domanda di prestazioni. Domanda respinta in assenza di un rilevante cambiamento dello stato di salute
25 novembre 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
32.2011.146
Data decisione, Autorità:
25.11.2011, TCA
Titolo:
Terza domanda di prestazioni. Domanda respinta in assenza di un rilevante cambiamento dello stato di salute
GRADO DI INVALIDITÀ
NUOVA DOMANDA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.146
BS/sc
Lugano
25 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 maggio 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 aprile 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 4 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni
di RI 1, classe 1959, poiché, sulla base degli accertamenti medici (perizia
SAM) e, dopo raffronto dei redditi, l’assicurato non presentava un grado
d’invalidità pensionabile (doc. AI 54).
Con
sentenza 15 ottobre 2008, cresciuta in giudicato, il Vicepresidente del TCA ha
dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso inoltrato dall’assicurato
contro la succitata decisione amministrativa (inc. 32.2008.61; doc. AI 65).
1.2. Nel
novembre 9 novembre 2008 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di
prestazioni (doc. AI 66).
Mediante
decisione 2 febbraio 2009, preavvisata il 3 dicembre 2008, l’Ufficio AI non è
entrato nel merito della richiesta di prestazioni (doc. AI 71).
Il
ricorso contro la summenzionata pronunzia è stato respinto dal TCA con sentenza
19 ottobre 2009 (inc. 32.2009.59; doc. AI 84).
1.3. Il
9 febbraio 2011 l’assicurato ha presentato una terza domanda di prestazioni,
sostenendo, sulla base di due atti medici, un peggioramento del suo stato di salute
(doc. AI 86).
Con
decisione 14 aprile 2011 (preavvisata il 16 febbraio 2011) l’Ufficio AI ha deciso
nuovamente una non entrata in materia, motivando come segue:
"
Con decisione del
04.02.2008, del 02.02.2009 e sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
del 19.10.2009 abbiamo respinto le precedenti richieste di prestazioni. Un
nuovo esame è possibile nel caso in cui è oggettivamente dimostrato che le
circostanze che danno diritto a prestazioni hanno subito una modifica rilevante
dopo la data di emissione della decisione precedente.
Con la nuova richiesta lei non ha dimostrato che le
circostanze oggettive, rispetto alla decisione emessa, hanno subito una
modifica rilevante. La situazione è rimasta immutata sebbene valutata in modo
diverso. Nella procedura di revisione non possiamo pertanto entrare nel merito
della sua nuova richiesta.
A seguito delle osservazioni presentate in opposizione
al progetto di decisione del 16 febbraio 2011 il dossier è stato sottoposto per
competenza al vaglio del Servizio medico regionale AI (SMR). Quest'ultimo in
un'annotazione del 29 marzo 2011 ha in sostanza potuto indicare che la nuova
documentazione presentata non apporta alcun elemento medico atto a poter
modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione era giunta." (Doc.
AI 95/1)
1.4. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite del suo
rappresentante, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso postulandone
l’annullamento ed il conseguente rinvio degli atti all’Ufficio AI per accertamenti.
Fondandosi
sugli atti medici prodotti in sede amministrativa, sostiene un peggioramento
dello stato di salute suscettibile di essere approfondito.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI invece postula la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione impugnata.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a revisione
dell’AI). Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione
che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione
cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi
per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi
approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR
2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti). Scopo del
requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è quello di impedire che
l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate,
quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente
decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.
4b con riferimenti).
Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV
Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;
Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte
la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma
piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del
29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nel
caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica
del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione
costituisce, dal profilo temporale, è l'ultima decisione cresciuta in giudicato
che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei
redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione
della rendita (DTF 133 V 108).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel
tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung
u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon
längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere
oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,
Fatti
123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 619/06 del 10 febbraio 2005,
consid. 3).
In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;
DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Nel
caso in esame, come già evidenziato nella STCA 19 ottobre
2009, l’assicurato era stato peritato dal SAM, il quale, con rapporto 24
febbraio 2006 (doc. AI 37) e relativo complemento peritale 20 giugno 2007
(doc. AI 45), sulla base di quattro consultazioni specialistiche esterne
(psichiatrica, neurologica, reumatologica e otorinolaringoiatrica), aveva concluso
per un’incapacità lavorativa del 30% in attività adeguate. Questa valutazione
medico-teorica era stata posta a fondamento della decisione 4 febbraio 2008 di
reiezione della prima domanda di prestazioni (cfr. consid. 1.1).
Ora,
nell’ambito della terza domanda di prestazioni l’assicu-rato ha prodotto il
rapporto 25 febbraio 2010 del suo medico curante, dr. __________ (doc. AI 88)
ed il rapporto 19 gennaio 2011 del dr. __________, specialista in reumatologia.
Questi
due rapporti sono stati esaminati dal SMR, il quale ha concluso che dagli
stessi non emerge una modifica dello stato di salute.
In
particolare, con riferimento al referto del medico curante, con annotazione 14
febbraio 2011 il dr. __________ del SMR ha evidenziato:
"
(…)
…. annovera i disturbi al piede sinistro, già presi in
considerazione nelle precedenti valutazioni.
Idem per la sintomatologia lombare, sulla quale ha
statuito anche il TCA dopo le osservazioni del SMR (dr. __________).
Non vengono presentati motivi medici in favore di un
peggioramento dello stato di salute.
L'ipertensione arteriosa non è di per sé malattia che
comporta motivi per una IL (salvo rari casi), in ogni caso non ne vengono
elencati nella lettera citata.
L'asma bronchiale può nella grande maggioranza dei casi
essere trattata in maniera soddisfacente, non viene documentato lo stato
dell'asma (mediante esami polmonari p.es. spirometria), né viene descritta la
terapia.
Le vertigini rotatorie erano state valutate nella
perizia SAM del 2006 (esame ORL, valutazione: normale).
La patologia psichiatrica è stata oggetto della perizia
SAM, non viene notificato nessun cambiamento.
La patologia dermatologica non è descritta nella sua
estensione né gravità ma semplicemente messa nella lista.
In conclusione: non è documentato un
peggioramento." (Doc. AI 90/1)
Nella
successiva annotazione 29 marzo 2011 in merito al rapporto del dr. __________,
il SMR ha aggiunto:
"
Anche dal rapporto del dr. __________
(indirizzato al medico di famiglia dr. __________, datato 19.01.2011)
NON risulta un peggioramento dello stato di salute
rispetto alla precedente valutazione.
Non cambia valutazione la presenza di una moderata
gonartrosi bilaterale né la micosi plantare.
Per quanto riguarda la non meglio specificata sindrome
depressiva inserita nelle diagnosi dal reumatologo, essa non confuta la
valutazione psichiatrica precedente.
Confermiamo la decisione precedente." (Doc. AI
94/1)
Questo
TCA non può che confermare le convincenti conclusioni del SMR, non validamente smentite
da successiva documentazione medica. Certo che con il ricorso l’assicurato ha
fatto presente di doversi sottoporre (il 12 maggio 2011) ad una risonanza
magnetica dinamica alla colonna vertebrale ed al calcagno sinistro, anticipando
che la stessa verrà prodotta “non appena in possesso dello scrivente
patrocinatore”, ciò che non è tuttavia avvenuto. Al
proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa
e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in
materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.5. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico
dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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