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Decisione

32.2011.15

Revisione. A giusta ragione l'UAI ha soppresso la rendita dell'assicurato. Miglioramento dello stato di salute. AG accolta

21 luglio 2011Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XI, XII+bis sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. XIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un miglioramento

delle patologie invalidanti di cui è affetto RI 1 giustificante, in via di

revisione, la soppressione della rendita d’invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata

soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

258).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

2.4. Con la

decisione del 13 ottobre 2008 (doc. AI 55-1) l’UAI ha attribuito all’assicurato

una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 2007 al 31 marzo 2008 e tre quarti

di rendita dal 1° aprile 2008 sulla base della valutazione svolta dal Dr. __________.

Nel

rapporto del 14 dicembre 2007 il Dr. __________, spec. FMH in malattie

reumatiche, fisiatria e riabilitazione, dopo aver esposto l’anamnesi del

paziente, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, ha posto la seguente

diagnosi e valutazione:

"

(…)

4 - DIAGNOSI

- Sindrome lombovertebrale cronica con sospetto clinico di instabilità

segmentale in

× alterazioni degenerative:

- L3/4 :

osteocondrosi

- L4/5 : osteocondrosi; difetto osseo dell'angolo anterocaudale di L4

- L5/S1: disco abortivo in presenza di un'emisacraliz­zazione di L5 a

sinistra con neartros con

× 13.09.2006: stato dopo decompressione e nucleotomia di L3/4,

decompressione tramite emilaminectomia allargata a sinistra di L4/5 con innesto

di spongiosa e posa di una vite transpeduncolare L4/5 a sinistra (tolta il

19.10.2006)

× 21.10.2006: revisione del situ chirurgico per spondilo­discite e

meningite con asportazione dell'innesto di spongiosa (dislocato e fratturato)

× cedimento dello spazio intersomatico L4/5 con parziale fusione

spontanea del segmento (RX del 12.12.2007).

5.-

GRADO DI CAPACITÀ

DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ESER­CIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUA­LE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Il signor RI 1 ha avvertito dei dolori lombari a

par­tire dal 2000 circa, sofferenza che si era presentata in forma

intermittente, a volte con delle lombaggini acute ne­cessitando ripetutamente

di cure mediche. Gli accertamenti radiologici e neuroradiologici effettuati

all'inizio del 2006 hanno evidenziato alterazioni strutturali complesse

coinvolgendo gli ultimi segmenti lombari con delle osteo­condrosi (complicate

da piccole ernie discali trattenute) nei segmenti L3/4 ed L4/5 assieme ad un

neartros al passag­gio lombosacrale nel contesto di un'emisacralizzazione di L5

a sinistra. Le lastre funzionali suggerivano un'instabilità di L3 su L4. In

base a ciò il neurochirurgo consultato, Prof. __________, __________, ha posto

l'indicazione per un intervento decompressivo e di stabilizzazione, avvenuto il

13.09.2006. E' stata effettuata una decompressione bisegmentale tra L3 ed L5

completata da un tentativo di spondilodesi di L4/5 tramite un innesto di spongiosa autologa ed una vita transpeduncolare

a sinistra. Il decorso post-operatorio è stato complicato dall'insorgenza di un

infetto con lo svi­luppo di una spondilodiscite di L4/5, non controllata dalla

semplice asportazione della vite transpeduncolare e della somministrazione di

antibiotici. Si è perciò reso necessaria la revisione chirurgica avvenuta il

21.10.2007. Venne aspor­tato l'innesto di spongiosa, sostituito con una spugna

di Gentamycina.

Sul piano morfologico si è assistito nel

frattempo ad' un parziale cedimento del segmento L4/5 (come ipotizzato dal

neurochirurgo Dr. __________, Ospedale Cantonale di __________) con una fusione

spontanea del segmento, che sulle radiogra­fie convenzionali del 12.12.2007

appare ancora incompleta. Sul piano clinico si è assistito ad un lento

miglioramento della sintomatologia che persiste però ancora fino ad oggi con

una caratteristica chiaramente meccanica senza indizi in favore di un'ulteriore

spondilodiscite (del resto esclusa con un'ultima RM della colonna lombare del

maggio 2007).

Il paziente lamenta un dolore di fondo in sede

lombare al quale si aggiungono dei momenti di dolori più forti, de­scritti come

fitte, provocabili con i movimenti del tronco con particolare difficoltà nella

rotazione e/o flessione, il tutto accompagnato da una scoliosi antalgica verso

sinistra ("divento tutto storto"). Stando alle dichiarazioni del

paziente vi sarebbero stati dei miglioramenti anche nelle ultime settimane.

Clinicamente noto alterazioni statiche modiche

del rachide in presenza di una moderata scoliosi sinistroconvessa in zona

lombare, al momento del mio controllo non decompensata (piombo di C7 in asse)

assieme ad un'irritabilità notevole della cerniera lombosacrale specialmente in

flessione ed estensione della colonna lombare. Nell'esame segmentale il fulcro

della sintomatologia sembra più L3/4 che L4/5 (?). Vi è una moderata sindrome

vertebrale. Mancano invece segni neurocompressivi (mai manifestatisi nemmeno in

precedenza). Per i referti radiologici vedasi punto 3.4.

Alla luce delle mie constatazioni e considerando

anche atti e documentazione radiologica a disposizione le dichiarazioni del

paziente in merito alla sua limitata caricabilità fisica sono senz'altro

credibili. Interpreto il quadro come espres­sione clinica di una probabile

instabilità segmentale (L4/5 o L3/4) dopo un esteso intervento decompressivo

associato ad un tentativo di stabilizzazione chirurgica

avvenuto in settembre del 2006 complicato da una

spondilodiscite con ora un processo di fusione spontaneo ancora in corso.

Ritengo la situazione clinica attuale solo parzialmente stabilizzata. Una

completa (spontanea) fusione di L4/5 come avverrà molto probabilmente, potrà

portare ad un'ulteriore regressione della sintomatologia dolorosa e con ciò ad

una migliore ca­pacità funzionale residuale. Essa appare attualmente la se­guente:

- sollevamento di

pesi dal suolo:

× molto leggeri (fino a 5 kg): lievemente ridotta

× leggeri (fino a 10 kg): molto ridotta

× medi e pesanti (oltre a 10 kg): nulla

- trasporto-di pesi

a corpo:

× molto leggeri (fino a 10 kg): normale

× leggeri (fino a 10 kg): ridotta

× medi (fino a 25 kg): molto ridotta

× pesanti (oltre a 25 kg): nulla

× sopra il piano delle spalle:

- di 5 kg.: ridotta

+ di 5 kg: nulla

- manipolazione di

oggetti ed attrezzi:

× leggeri/di precisione: normale

× medi: ridotta

× pesanti: nulla

- posizioni di

lavoro o dinamiche particolari:

× a braccia elevate: ridotta

× con rotazione: ridotta­

× seduta e piegata in avanti: ridotta

× eretta e piegata in avanti: nulla

× inginocchiata: lievemente ridotta

× con le ginocchia flesse: normale

- mantenere

posizioni statiche:

× seduta: per un massimo di 1 ora senza interruzione

× eretta: per un massimo di 1/2 ora senza interruzione

- spostarsi/camminare:

× per tratti corti e medi (fino a 2 km circa): normale

× per tratti lunghi: con brevi pause

× su terreni accidentati: ridotta

. salire/scendere scale: lievemente

ridotta

- diversi:

. l'impiego delle due mani è

possibile in forma normale.

Nel suo rapporto per l'AI del 22.05.2007 il

medico curante ha ritenuto non più proponibile il lavoro svolto di indipen­dente

nel settore della logistica. Alla luce delle presenti limitazioni condivido

questo giudizio (inabilità lavorativa completa e probabilmente definitiva).

6.- POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO

Sul piano morfologico si sta assistendo ad una

fusione spon­tanea del segmento L4/5, probabilmente il generatore prepon­derante

della sintomatologia clinica al punto che vi è una buona probabilità che sull'arco

dei prossimi 12 mesi vi sarà un'ulteriore miglioramento clinico. Il trattamento

rimarrà conservativo,. Il paziente necessita di un programma riabili­tativo

intenso con della ginnastica di rinforzo per la mu­scolatura del portamento e

degli addominali da eseguire non solo in fisioterapia ma preferibilmente in una

palestra, eventualmente in aggiunta ad una leggera attività sportiva (nuoto).

Con la relativa immobilità negli ultimi mesi il paziente è aumentato di ben 15 kg di peso; un calo ponderale si impone.

Per un'attività consone alle presenti limitazioni

il signor __________ può essere ritenuto abile al lavoro nella misura del 50%,

limite che si giustifica da un ritmo di lavoro ri­dotto e la necessità di

ridurre in parte anche la presenza sul posto di lavoro,a causa dei dolori.

Le presenti limitazioni funzionali sono piuttosto

rilevanti ed impediranno probabilmente il paziente a trovarsi una nuo­va

sistemazione professionale senza misure reintegrative che dovrebbero perciò

essere valutate dall'ufficio competente dell'AI. In alternativa si potrebbe

assegnare al paziente una rendita per un periodo limitato di un anno circa con

una rivalutazione delle sue condizioni di salute allora.

Il signor __________ non necessita di mezzi ausiliari(…)"

(Doc. AI 28/8-11).

Nell’ambito della

procedura di revisione avviata nel mese di agosto del 2009 l’assicurato è stato

valutato dal Dr. __________.

Nella perizia del 6

settembre 2010 il Dr. __________ , spec. FMH in reumatologia e medicina

interna, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi, le

constatazioni oggettive ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

4. Diagnosi

Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in

-

Esiti da laminectomia L5, discectomia L4/L5, discectomia L5/S1, fusione

vertebrale tra L5 e S1 con trapianto osseo autologo, il 13.9.2006

-

Esiti da revisione del sito operato per formazione di spondilodiscite

purulenta da Stafilococco epidermico, ematoma epidurale infetto paravertebrale

a destra con dislocazione del trapianto osseo verso dorsale con compressione

della dura e frattura pluriframmentaria dello stesso, tramite asportazione del

trapianto osseo e impianto di spugna di Garamicina, il 21.10.2006

-

Alterazioni degenerative del rachide lombare con osteocondrosi L3/L4, L4/L5

con difetto osseo dell'angolo anterocaudale di L4

- Sospetto di instabilità segmentale

-

Anomalia di transizione lombosacrale con emisacralizzazione di L5 a

sinistra con formazione di neoartrosi

-

Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare

con scoliosi sinistroconvessa toracolombare)

- Decondizionamento e sbilancio muscolare

Periartropatia omeroscapolare con sintomatologia

di attrito a destra

Gonalgie bilaterali

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute

attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di

carico residua, descritta nell'allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurato abile al lavoro in misura del 100 con un rendimento massimo del

100 %, a decorrere dal 16.9.2009, allorché il medico curante riferiva di un

decorso favorevole della sintomatologia algica lombare, miglioramento sostenuto

dall'attuale esame funzionale del rachide lombare.

Come già stabilito dal perito reumatologo

coinvolto nel 2007, permane inadatta l'attività di autista per una ditta di

trasporti con consegna pacchi con necessità di carico e scarico della merce

talvolta pesante ed ingombrante, per cui, per questa professione, permane

un'inabilità lavorativa totale.

Nell'attività come portiere di notte con mansioni

di sorveglianza dell'albergo, aiuto in lavanderia, svolta quasi esclusivamente

in posizione eretta, dal 30.7.2009 fino al 18.10.2009, giudico l'assicurato,

sempre a decorrere dal 16.9.2009, abile al lavoro sull'arco di una giornata

normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 25 %, dettata

dalla necessità di dover intercalare la posizione eretta a quella seduta e

viceversa.

Come ausiliario per la __________, attività da

ultimo iniziata, giudico l'assicurato abile al lavoro in misura totale senza

diminuzione del rendimento, soltanto qualora i limiti funzionali e di carico

citati nell'allegato vengano pienamente rispettati." (Doc. AI 75/5-9)

2.5. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux

des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.6. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

Considerandi

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal Dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita

e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Il Dr. __________

nella perizia del 6 settembre 2010 ha posto la diagnosi di “Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in

-

Esiti da laminectomia L5, discectomia L4/L5, discectomia L5/S1, fusione

vertebrale tra L5 e S1 con trapianto osseo autologo, il 13.9.2006. - Esiti da

revisione del sito operato per formazione di spondilodiscite purulenta da

Stafilococco epidermico, ematoma epidurale infetto paravertebrale a destra con

dislocazione del trapianto osseo verso dorsale con compressione della dura e

frattura pluriframmentaria dello stesso, tramite asportazione del trapianto

osseo e impianto di spugna di Garamicina, il 21.10.2006. - Alterazioni

degenerative del rachide lombare con osteocondrosi L3/L4, L4/L5 con difetto

osseo dell'angolo anterocaudale di L4. - Sospetto di instabilità segmentale. -

Anomalia di transizione lombosacrale con emisacralizzazione di L5 a sinistra

con formazione di neoartrosi

-

Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare con

scoliosi sinistroconvessa toracolombare).

-

Decondizionamento e sbilancio muscolare. Periartropatia omeroscapolare con

sintomatologia di attrito a destra. Gonalgie bilaterali” (doc. AI 75-8).

Nella

propria valutazione il perito, riferendosi al rapporto del 16 settembre 2009

del medico curante Dr. __________ (cfr. doc. AI 67-8), ha messo in evidenza

l’evoluzione favorevole del quadro clinico rispetto alla valutazione peritale

del Dr. __________ con i dolori lombari che a riposo, nel corso degli ultimi

anni, si sono calmati, presentandosi solo sotto sforzo e con la rotazione del

tronco (doc. AI 75-6).

Il Dr. __________

ha quindi proceduto a comparare il quadro clinico da lui accertato con quello

valutato dal Dr. __________ il 12 dicembre 2007:

"

(…)

il Dr. __________ il 12.12.2007, trovava una

mobilità lombare moderatamente limitata di - 1 /3 alle lateroflessioni passive

bilaterali, altamente ridotta di - 2/3 alla flessione-estensione con movimenti

che avvenivano a scatti, rialzandosi l'assicurato usava le mani per appoggiarsi

sulle gambe a seguito dei dolori che si intensificavano in fase terminale,

veniva misurata una distanza dita-suolo anteriore a oltre 30 cm, ora la mobilità del rachide lombare risulta ancora moderatamente limitata di 1/3 alla

lateroflessione passiva verso destra, minimamente ridotta alla lateroflessione

passiva verso sinistra, con dolori avvertiti a fine corsa al passaggio

lombosacrale, la flessione attiva e l'estensione passiva, appaiono

moderatamente limitate nella misura di 1/3, con dolori che si intensificano al

passaggio lombosacrale quando l'assicurato si raddrizza da anteflessione, indizio

clinico sostenuto dall'anamnesi, per un'instabilità segmentale; rimangono

assenti deficit lomboradicolari” (doc. AI 75-6).

In

sintesi il perito ha evidenziato che l’esame funzionale del rachide lombare

risulta migliorato rispetto alla valutazione reumatologica del Dr. __________

del 12 dicembre 2007 (doc. AI 75-6).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa residua l’assicurato è valutato abile al

100% in attività adeguata dal 16 settembre 2009 “allorché

il medico curante riferiva di un decorso favorevole della sintomatologia algica

lombare, miglioramento sostenuto dall'attuale esame funzionale del rachide

lombare” (doc. AI 75-7).

Analogamente

a quanto indicato dal Dr. __________ anche il Dr. __________ ha ritenuto

inabile totalmente l’assicurato per l'attività di autista per una ditta di

trasporti (doc. AI 75-9).

Nell'attività

di portiere di notte con mansioni di sorveglianza d’albergo, aiuto in

lavanderia, svolta quasi esclusivamente in posizione eretta, dal 30.7.2009 fino

al 18.10.2009, l'assicurato è giudicato, sempre a decorrere dal 16.9.2009,

abile al lavoro sull'arco di una giornata normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione

del rendimento del 25%, dettata dalla necessità di dover intercalare la

posizione eretta a quella seduta e viceversa (doc. AI 75-9).

Infine,

come ausiliario per la __________, RI 1 è ritenuto abile al lavoro in misura

totale senza diminuzione del rendimento, nel rispetto dei limiti funzionali e

di carico (doc. AI 75/5-9).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Tale non

può essere lo scritto del 29 ottobre 2010 del Dr. __________, FMH in medicina

interna, dunque non specialista in reumatologia, il quale ha preso posizione ad

un anno di distanza dal suo precedente rapporto del 16 settembre 2009 (doc. AI

67-9). Nello scritto del 2009 egli aveva posto una diagnosi sostanzialmente

sovrapponibile a quella del Dr. __________ e indicato un’evoluzione “lentamente

favorevole”, con una situazione a livello lombare stabilizzata che aveva

permesso al paziente di trovare una piccola occupazione (40% presso __________).

Nel

successivo scritto del 29 ottobre 2010 il Dr. __________ ha voluto specificare

che il decorso favorevole non permette comunque un’attività lavorativa

superiore al 40%.

Il medico

curante tuttavia non pone una diversa diagnosi e fornisce unicamente una sua

differente valutazione dei limiti funzionali dell’assicurato e della capacità

lavorativa residua quale portiere notturno della __________.

Il Dr. __________,

contrariamente al perito, ritiene il paziente abile in misura massima del

40-50% nel lavoro attuale per la __________ SA, ma comunque abile al 100% in

un’attività adeguata come ritenuto anche dal Dr. __________ (cfr. doc. AI

75-9; 82-4).

Nelle

annotazioni del 25 novembre 2010 il medico del SMR, dr. __________, ha confermato

che le osservazioni del Dr. __________ non apportano alcun nuovo elemento

medico che non sia già stato valutato dal Dr. __________ (doc. AI 84-1).

Per

quanto riguarda il certificato medico del 22 febbraio 2011 del Dr. __________,

spec. FMH in neurochirurgia, lo specialista, dopo aver illustrato l’intervento

subìto dal paziente nel 2006, ha riferito che RI 1 continua ad accusare dolori

lombari recidivanti in presenza di alterazioni cicatrizzanti notevoli da L4/5 a

L5/S1 con gravi discopatie degenerative con una destabilizzazione a sinistra

del segmento L4/5 e L5/S1.

Il

paziente – secondo il medico curante – non accusa disturbi neurologici. I

dolori lombari sono più o meno presenti ma accentuati sotto sforzo (doc. B).

Per

quanto riguarda i limiti funzionali il Dr. __________ ha indicato che

l’insorgente “non è certamente in grado di svolgere attività pesanti o con

un’ergonomia sfavorevole nella quale debba provvedere regolarmente a dei

movimenti di rotazione del rachide lombare o dei movimenti di flessione

sottocarico” (doc. B). Un’attività confacente dovrebbe escludere movimenti

di rotazione del rachide, posizioni statiche ed in piedi fermo per oltre tre

ore e sollevamento di carichi oltre i 10 kg (doc. B).

Anche il

referto del Dr. __________ non permette a questa Corte una diversa valutazione

della fattispecie, in quanto la diagnosi è sovrapponibile a quella posta dal

perito Dr. __________ come d’altronde le limitazioni funzionali (cfr. doc. B;

doc. AI 75-10).

Nelle

annotazioni del 5 aprile 2011 il medico del SMR, Dr. __________, ha evidenziato

che la nuova documentazione non evidenzia una modifica dello stato di salute. I

limiti funzionali espressi dal Dr. __________ concordano inoltre con quelli

esposti dal perito. Viene quindi confermato il miglioramento del quadro clinico

(doc. XIIbis).

Giova

inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo

reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr.

__________.

In

conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla

stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è inabile totalmente nella sua precedente attività di trasporti,

ma l’abilità è del 100% in un’attività adeguata.

In sede

di risposta l’UAI ha quindi precisato che all’assicurato può essere

ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei

settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni

semplici e ripetitive.

In

considerazione dei limiti funzionali di natura reumatologica dell’assicurato è

possibile individuare un mercato del lavoro apprezzabilmente esteso,

comprendente attività semplici, leggere e poco qualificate (doc. VI).

2.7

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata

in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011, visto che nella

decisione impugnata la soppressione della rendita è effettiva dalla fine del

mese che segue l’intimazione della decisione datata 1° dicembre 2010.

L’amministrazione

ha tuttavia utilizzato i dati del 2009, verosimilmente per mancanza di dati più

aggiornati.

2.7.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 63'875.-- facendo

riferimento al dato calcolato nella decisione del 13 ottobre 2008, cresciuta

incontestata in giudicato (dati dell’ufficio tassazioni).

Importo

che aggiornato al 2009 è pari a fr. 66'555.-- e che il TCA può fare proprio.

2.7.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal

ricorrente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 3-2011, p. 90), esso ammonta a fr. 4'998.24

mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

5-2011, p. 91), un reddito mensile di fr. 5'104.10 oppure di fr. 61'249.27 per

l'intero anno (fr. 5'104.10 x 12).

2.7.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale

(5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner

kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt

(Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]).

Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche

der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem

entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden

Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie

Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser

Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der

Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den

Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau

4.

(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.

Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),

auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch

dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch

die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem

Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,

erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale,

assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene

di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.7.4

In concreto,

nel rapporto del 19 ottobre 2010, la consulente IP ha applicato una riduzione

del 5% per attività leggera e del 5% per altri fattori di riduzione (doc. AI

79-4). Il ricorrente da parte sua ha ritenuto la riduzione del 10% troppo

esigua (doc. X).

La

percentuale globale del 10% stabilita dalla consulente può essere confermata

dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi con riferimento al 2009, partendo da un salario

da invalido di fr. 61'249.27 e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 55'124.34 confrontando ora questo dato

con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 66'555.--

(consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 17,1%, arrotondato al 17% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito nella decisione

impugnata.

Va

precisato che l’amministrazione, per il confronto dei redditi, ha applicato i

dati del 2009 invece del 2011, come invece avrebbe dovuto secondo la

giurisprudenza in materia (cfr. DTF 129 V 222; SVR 2002 IV Nr. 24 ; SVR 2003 IV

Nr.11), visto che nella decisione impugnata la soppressione della rendita è

effettiva dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione datata 1°

dicembre 2010.

Questo

modo di operare non è corretto.

Tuttavia,

considerato l’esiguo grado d’invalidità dell’assicurato (17%), il TCA ritiene

che anche applicando i dati del 2011 (+0,8% per il 2010; +1,6% (stima

trimestrale) secondo l’indice dei salari nominali, Ufficio federale di

statistica), la soluzione finale non cambierebbe.

2.8

L’assicurato

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una “perizia neutra”

(doc. X).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale con il ricorso ha tuttavia chiesto di poter

beneficiare dell'assistenza giudiziaria. Non essendo il ricorrente stato

patrocinato da un avvocato, tale istanza è limitata all’eventuale esonero delle

tasse e spese di giustizia.

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati

rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art.

14.

cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr.

anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

fattispecie, dalle carte processuali risulta che il ricorrente,

coniugato con __________ e padre di tre figli, dispone, quali entrate, del

proprio stipendio mensile calcolato in fr. 2'184.83 (salario lordo annuo di fr.

26’218.-- diviso dodici mesi; cfr. certificato di salario 2010, doc. V), dello

stipendio della moglie di fr. 3'910.-- e dell’indennità di disoccupazione

percepiti dalla moglie di fr. 1'454.90 lordi (cfr. certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria; doc. V).

Il reddito della famiglia

dell’assicurato, composta da lui, dalla moglie e dai tre figli (__________ del

1995, __________ del 1998 e __________ del 2000), ammonta dunque a fr. 7'549.73

lordi.

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato

l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'700.--, più fr. 600.-- (per il

figlio __________), fr. 600.-- (per il figlio __________) e fr. 600.-- (per la

figlia __________ stabiliti per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla

Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in

vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso.

Questi

importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione,

gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum

d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in

BlSchK 2001, p. 19).

Al

minimo esecutivo va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%,

secondo la giurisprudenza citata.

In

casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 3’500.-- il supplemento del

15%, la pigione dell’appartamento a Gordola di fr. 1'700.-- + fr. 300.-- di

spese accessorie, vi sono poi da computare i premi dell’assicurazione obbligatoria

contro le malattie di fr. 934.65 (marito fr. 347.40), (moglie fr. 347.40)

fr.100.95 (__________), fr.100.95 (__________), fr. 37.95 (__________).

Si ottiene così un importo di fr. 6'959.65.

L’assicurato ha poi indicato di avere dei debiti: fr. 2'726.10 di

imposta comunale 2009; fr. 2'984.55 di imposta cantonale 2009 e fr. 1'120.05 di

imposta federale diretta.

Al

riguardo, il TCA rileva che vanno considerati i debiti relativi alle imposte

scadute (cfr. RAMI 2000 N. 119 pag. 155 consid. 2; RAMI 1996 N. 254 pag. 208

consid. 2; DTF 124 I 2 consid. 2a; STFA del 18 giugno 2003 nella causa M.,

consid. 5.2.), ma non quelli relativi a debiti privati, i quali non possono

essere conteggiati (cfr. STFA del 17 marzo 2000 nella causa Winterthur c/ D., U

219/99; STF del 6 novembre 1996 nella causa S.,5P.356/1996).

Aggiungendo

quindi all’importo di fr. 6'959.65 i debiti relativi alle imposte risultano già

uscite nettamente superiori alle entrate.

In tali

circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, l'esonero delle spese

processuali va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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