32.2011.151
Domanda di rendita respinta. Conferma della valutazione medico-teorica eseguita dal SAM. Conferma del calcolo del grado d'invalidità dal quale è risultato un grado d'invalidità non pensionabile
16 dicembre 2011Italiano30 min
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Numero d'incarto:
32.2011.151
Data decisione, Autorità:
16.12.2011, TCA
Titolo:
Domanda di rendita respinta. Conferma della valutazione medico-teorica eseguita dal SAM. Conferma del calcolo del grado d'invalidità dal quale è risultato un grado d'invalidità non pensionabile
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.151
BS/sc
Lugano
16 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° aprile 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1961, da ultimo attiva quale addetta al buffet di un albergo, nel febbraio
2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni indicando quale danno alla salute
“ernia discale e anemia” (doc. AI 5).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del SAM (concludente per una residua capacità lavorativa del 70%
nell’attività da ultimo svolta come in altre attività rispettose dei limiti
funzionali), con decisione 1° aprile 2011 (preavvisata il 14 ottobre 2008)
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata
un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 105).
1.3. Avverso
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato il
presente ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita intera, trascorso
l’anno di attesa dal 3 settembre 2007. Ritenendo di essere pienamente inabile
in qualsiasi attività, essa contesta la valutazione medica dell’Ufficio AI, come
pure il calcolo del grado d’invalidità. Delle singole motivazioni verrà
detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
sia la valutazione medica che quella economica poste alla base della decisione
impugnata.
1.5. Il
15 settembre 2011 l’insorgente ha presentato delle osservazioni alla risposta
di causa – producendo pure della nuova documentazione (X) – seguite, su
richiesta del TCA, da una presa di posizione dell’Ufficio AI (XIII).
Il
27 ottobre 2011 il rappresentante dell’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione
medica (XIV), in merito alla quale l’amministrazione ha inoltrato le proprie
osservazioni datate 10 novembre 2011 (XVI).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel
caso in esame, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura
del SAM. Dal referto, datato 23 novembre 2010 (doc. AI 92), risulta che i
periti hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di
natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________), reumatologica
(dr. __________), gastroenterologica (dr. __________) e pneumologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Alterazioni degenerative al rachide cervicale e
lombare.
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve
(F33.0)
Sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Sindrome algica generalizzata aspecifica.
Disturbi statici del rachide (appiattimento della
dorsale con ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi
sinistro-convessa lombare).
Decondizionamento e sbilancio muscolare.
Esiti di operazione bariatrica con by-pass gastrico
prossimale, aprile 2009, con:
- sintomi compatibili con un dumping
precoce,
- obesità corporea (attualmente BMI
34%).
Ipertensione arteriosa trattata.
Pregressa sindrome delle apnee nel sonno in soggetto
con obesità permagna pregressa e stato dopo intervento di chirurgia bariatrica.
Stato dopo operazione di ernia inguinale nel 2005 e nel
2008. (…)"
(Doc. AI 92/23)
Alla
luce dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurata
abile nelle attività lucrative da ultimo svolte nella misura del 70% (da
intendersi quale orario di lavoro ridotto dovuto ai limiti funzionali, di
carico e di riduzione del rendimento).
In
merito alle ripercussioni sulla residua capacità lavorativa, essi hanno rilevato:
"
(…)
Le conseguenze sulla capacità di lavoro dell'A., nelle
attività lucrative esercitate, sia manifestano nell'ambito delle menomazioni
dovute ai disturbi constatati a livello psicologico e mentale, nonché reumatologico.
Sul piano gastroenterologico le conseguenze si riducono alla non esigibilità di
attività lucrative sull'arco di
un'ora dopo il pranzo e dopo cena; non riteniamo
pertanto che questa limitazione concorra a ridurre sostanzialmente ed in modo duraturo
la capacità lavorativa dell'A. la quale, ben inteso, dovrà beneficiare di
un'ora di pausa dopo il pranzo di mezzogiorno o dopo la cena in serata.
Sul piano psichiatrico lo stato d'angoscia fluttuante,
così coma la sintomatologia algica evidenziata, rendono l'A. più lenta, incostante,
con una diminuzione della resistenza e della caricabilità sul lavoro.
Sul piano reumatologico
l'A. presenta i seguenti limiti funzionali e di caricabilità: può sollevare e
portare pesi sino all'altezza dei fianchi molto spesso sino ai 10 kg, talvolta tra i 10 ed i 15 kg, di rado tra 25 ed i 45 kg, mai oltre i 45 kg; può sollevare sopra l'altezza del petto molto spesso pesi sino ai 5 kg, spesso pesi oltrepassanti i 5 kg; può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, così come
maneggiare attrezzi di media entità o attrezzi pesanti, talvolta maneggiare
attrezzi molto pesanti; può spesso effettuare lavori al di sopra della testa,
talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione
seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione eretta ed inclinata in
avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso
effettuare la flessione delle ginocchia, può spesso assumere la posizione
seduta di lunga durata, così come spesso la posizione eretta di lunga durata;
può molto spesso camminare oltre i 50 m, così come camminare per lunghi
tragitti, spesso camminare su terreni accidentati, molto spesso salire le
scale, talvolta salire scale a pioli.
Facciamo notare che, in
una visione d'assieme, le limitazioni in ambito psichiatrico e reumatologico
non vanno sommate aritmeticamente, bensì integrate in quanto entrambe prendono
in considerazione la riduzione del rendimento sul lavoro e pertanto si
sovrappongono. (…)" (Doc. AI 92/31)
Ritenendo che la
capacità lavorativa non possa essere sensibilmente migliorata con provvedimenti
sanitari, il SAM ha parimenti valutato un’abilità medico-teorica del 70% in
altre attività rispettose dei limiti funzionali e di carico dal punto di vista
reumatologico, con la possibilità di intercalare delle pause un’ora dopo il
pranzo e dopo la cena per motivi gastroenterologici, il tutto con decorrenza da
settembre 2007.
Con il presente
ricorso l’assicurata contesta la succitata valutazione medico-teorica, sostenendo
che dalle certificazioni mediche presenti nell’inserto risulta una piena
incapacità lavorativa.
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito,
che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un
Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e
del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3).
D'altra
parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in
pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a
livello amministrativo
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di
divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione
incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona
assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura
(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a
livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il
TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche
e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_87/2011 del 1.
settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Va qui inoltre evidenziato che
in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Infine,
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia
di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del
1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie
raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita
e convincente perizia del SAM.
2.6.1 Per
quel che concerne l’aspetto reumatologico, l’assicurata contesta la valutazione
eseguita dal dr. __________, il quale nel referto 26 settembre 2010, esposte
le diagnosi d’ordine reumatologico esposte al consid. 2.4., l’ha considerata pienamente
abile in attività rispettose dei limiti funzionali e di carico (doc. AI 92/38).
L’insorgente
fa riferimento a diversi rapporti di medici curanti, generici e specialisti (dr.
__________, dr. __________, dr. __________ e dr.ssa __________), presenti nel
dossier per sostenere una sua piena inabilità lavorativa. Tale documentazione, antecedente
alla perizia multidisciplinare, è stata esaminata dal SAM, come pure dai
singoli consulenti esterni (cfr. punto n. 2 “Atti” della perizia). Da questi
atti non risultano altre affezioni di natura reumatologica che non siano già state
vagliate dal dr. __________n, la cui perizia risulta essere dettagliata,
coerente e priva di contraddizioni. Si tratta in sostanza di diverse
valutazioni della residua capacità lavorativa.
Nel
dettaglio, con rapporto 30 aprile 2010 il dr. __________i, anch’egli specialista
in reumatologia, ha ritenuto l’assicurata pienamente inabile, allineandosi al
certificato medico 26 ottobre 2010 (recte: 2009) del dr. __________. Tuttavia
va ricordato che nell’ambito di una vertenza in materia di assicurazione contro
le malattie con sentenza 5 marzo 2010 (inc. 36.2009.119), cresciuta in
giudicato, questo TCA si era espressamente distanziato dalle incapacità lavorative
attestate dal dr. __________ nel rapporto 4 dicembre 2008 (doc. AI 59/2) ed in
quello già citato del 26 ottobre 2009 (doc. AI 69/3; cfr. pp. 38 e 39 della
STCA 5 marzo 2010 in atti Cassa malati doc. 52/38 e 39).
Le
successive attestazioni del dr. __________, medico curante generico, seguono le
summenzionate certificazioni specialistiche.
Riguardo
a quanto attestato dalla dr.ssa Prion, psichiatra curante, verrà detto al consid.
2.6.2.
Per
quanto riguarda il fatto che l’assicurata deambuli con l’ausilio di una stampella
ed a volte con due, circostanza rilevata in sede di ricorso per sottolineare come
un’attività lucrativa sia improponibile, va detto quanto segue. Nella perizia
il dr. __________ ha potuto riscontrare: “ Deambulazione sui talloni e sulle
punte dei piedi possibili (…) deambulazione con l’ausilio di una stampella, con
zoppia atipica” (sottolineatura del redattore; doc. AI 92/42). Lo
stesso dr. __________ nel certificato 26 settembre 2011 al riguardo ha rilevato
che “l’esame clinico odierno conferma una deambulazione non pienamente valutabile
in quanto la paziente non vuole deambulare senza canne “ (sottolineatura
del redattore; doc. XIVbis).
Va
poi rilevato che il dr. __________ ha comunque tenuto conto della problematica
fibromialgica evidenziando:
" (…)
Riscontriamo 18 su 18
punti fibromialgici positivi, ma anche 3 punti di controllo su 3 positivi, di
conseguenza, i punti dolenti vanno oltre a quanto definito come sindrome
fibromialgica generalizzata, secondo i criteri di classificazione
dell'associazione americana di reumatologia; si tratta di un indolenzimento diffuso
di tutte le parti molli, senza sostrato organico in grado di spiegare sintomi,
per cui parliamo di una sindrome algica generalizzata aspecifica. (…)"
(Doc. AI 92/44)
Da
ultimo, la documentazione medica prodotta pendente causa, vagliata dal SMR, non
permette di discostarsi dalla valutazione peritale.
Dal
rapporto 8 settembre 2011 della dr.ssa __________, FMH in medicina fisica e
riabilitazione, non emerge alcuna modifica della situazione reumatologica rispetto
alla perizia del __________, come rettamente sostenuto dal SMR nelle
annotazioni 27 settembre 2011 (doc, XII/1). Infatti, la citata sanitaria, conclude
che si “tratta di un’importante somatizzazione sul corpo di un problema
psichiatrico evidenziato a vari livelli, a livello cervicale/lombare a livello
e muscolare che può essere etichettato con il nome di Fibromialgia anche se
sarei più propensa a catalogarlo come “disturbo somatoforme” (doc. B2).
Anche
riguardo al certificato 26 settembre 2011 del dr. __________ rettamente il
medico del SMR (cfr. annotazioni 4 novembre 2011; doc. XVI/bis) ha concluso che
“ non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurata. Prevale
una problematica funzionale importante, problematica adeguatamente valutata in
ambito SAM” (doc. XVI/bis). Certo che in quel rapporto il citato
specialista ha sostenuto dal punto di vista neurochirurgico un’inabilità al
50%, rispettivamente una totale inabilità tenuto conto anche della problematica
psicologica. Tuttavia, egli ha precisato che “non può essere comunque mio
compito fare delle considerazione sullo stato reumatologico e psicologico della
paziente, quindi non è possibile stabilire il grado d’inabilità lavorativa in
maniera oggettiva” (sottolineatura del redattore).
2.6.2. Dal
punto di vista psichiatrico, l’assicurata è stata visitata dal dr. __________.
Con rapporto 15 ottobre 2010 lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha diagnosticato
una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F45.4) ed una sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD 10 F 33.0) limitante al 30% l’abilità lavorativa in qualsiasi attività.
Il
perito si è distanziato da quanto attestato dalla psichiatra curante, dr.ssa __________
nel rapporto 21 giugno 2010 (doc. AI 80):
"
(…)
Dal 01.04.2010 è seguita dalla Dr.ssa __________. La
collega ha valutato l'attuale quadro come di una gravità di grado medio e ha
considerato l'assicurata totalmente inabile al lavoro. Non condivido il punto
di vista della collega perché il quadro clinico non presenta una importante
alterazione delle funzioni cognitive, né volitive. Inoltre la chiara tendenza
all'esagerazione della sofferenza e il fatto che la stessa non assuma la
terapia prescritta dalla collega parla a favore di un vissuto soggettivo che fa
pensare che la stessa assicurata non percepisce la malattia depressiva come
grave, e allo stesso modo fa perdere di credibilità la sofferenza della quale
si lamenta. (…)" (Doc. AI 92/53)
Infine,
con scritto 6 giugno 2011 la dr.ssa __________ ha fra l’altro ribadito di
seguire l’assicurata dal 1° aprile 2010 per una sindrome depressiva ricorrente
attualmente di media gravità, causante un’incapacità lavorativa del 100% dal 1°
aprile 2010 (doc B1). Nelle già citate annotazioni 27 settembre 2011 la dr.ssa __________,
psichiatra presso il SMR, ha rettamente concluso che tale certificato “non
porta quindi nuovi elementi che permettono di discostarsi dalla valutazione
SAM” (doc. XII/1).
2.6.3. Infine,
l’insorgente è stata visitata dal neurologo dr. __________ e dal pneumologo
dr. __________ i quali non hanno riscontrato affezioni invalidanti. Il gastroenterologo
dr. __________ ha invece riscontrato una riduzione della capacità lavorativa
del 100% un’ora dopo i pasti.
2.6.4. Sulla
base dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno quindi proceduto
alla valutazione globale dell’incapacità lavorativa (cfr. consid. 2.4).
Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e
concludenti risultanze della perizia del SAM, le quali hanno permesso di
vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), che l'assicurata è abile al 70%
nella sua abituale professione ed in attività adeguate rispettose dei limiti
funzionali elencati in perizia.
In
questo contesto, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti
per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del
querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto
Fatti
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.
28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
2.7. Per quel che concerne
l’aspetto economico, nel rapporto 29 agosto 2008 ed in quello aggiornato del 31
marzo 2011 il consulente in integrazione professionale, tenendo conto delle
limitazioni mediche, ha ritenuto che nel caso in esame non sono dati i
presupposti per intraprendere una riqualifica professionale, evidenziando
inoltre la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili
(doc. AI 47 e 104). Va qui rilevato che specialmente nell’ambito
industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti,
delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non
presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono
essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura.
È
poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile
il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare
già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e
commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del 25
febbraio 2003 consid. 4.7).
Riguardo all’accertamento del reddito da valido, è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).
Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è
dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che
senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente
attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al
rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.
381 e riferimenti).
Nel caso in esame,
quale reddito da valido il consulente, fondandosi sui dati forniti dall’ex
datore di lavoro, ha ritenuto un importo di fr. 39'000.-- (13 x un salario
mensile di fr. 3'000.--), importo che è stato considerato dal TCA nella citata
STCA 5 marzo 2010 in materia di assicurazione contro le malattie (cfr. consid.
2.10; atti Cassa malati doc. 52/42). Al riguardo, l’assicurata
evidenzia che tale dato era inferiore del 10% rispetto al salario minimo della
sua categoria in quanto l’Albergo __________ di __________ (presso cui aveva da
ultimo lavorato) poteva avvalersi dell’art. 10 cpv. 1 CNL. Questa norma prevede
che se l’azienda si trova in una regione LIM (Legge federale
sull’aiuto agli investimenti delle regione montane) il salario minimo di un dipendente
non qualificato può essere decurtato del 10%. Prevedendo il CNL nel 2007 un salario
mensile minimo per una collaboratrice non qualificata di fr. 3'242.--, pari a
fr. 42'146.-- annui, la ricorrente sostiene che quest’ultimo importo deve
essere preso in considerazione quale reddito da valido, al quale vanno sommati
fr. 3'240.--annui a titolo di rimborso per costo del vitto e alloggio mai
versato ma di cui essa beneficiava in natura. In conclusione, secondo
l’insorgente, il reddito da valido corrisponde a fr. 45'386.-- ( 42'146 +
3'240). A prescindere dal fatto che con tale dato salariale l’interessata non
avrebbe una perdita di guadagno di grado pensionabile, come verrà esposto in seguito,
la differenza salariale è stata presa in considerazione dall’Ufficio AI.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito
da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado
di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario
teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,
come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto
nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in
casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.
4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal
salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla
media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente
la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid.
5.5).
Nel
caso di specie, con riferimento alla risposta di causa, risulta che
l’amministrazione ha correttamente utilizzando i dati
salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori
(categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e
SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), per un salario annuo lordo di fr. 51'368.--.
Da
tale reddito, così come da STCA 5 marzo 2010 (cfr. consid. 2.11 p. 45; atti
Cassa malati in doc. 52/45), l’Ufficio AI ha ridotto il 9,3% di gap salariale
per giungere ad un importo di fr. 46'591.--.
Tenuto
conto di una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate ed applicata una
riduzione del 10% per motivi personali, il reddito da invalido è stato fissato
in fr. 29'352.--.
Confrontando
questo dato con il reddito da valido di fr. 39’000.--,
emerge un tasso d’invalidità del 25% (39’000-
29'352x 100 : 39’000). Allo stesso risultato (invalidità
non pensionabile) si giungerebbe anche volendo prendere il salario da valido di
fr. 45'386.-- proposto
dall’insorgente, poiché il discapito economico sarebbe del 35% ([45'386 - 29'352] x 100 : 45'386).
In
queste circostanze, l’Ufficio AI ha rettamente respinto la domanda di prestazioni.
Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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