32.2011.154
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5 dicembre 2011Italiano17 min
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Numero d'incarto:
32.2011.154
Data decisione, Autorità:
05.12.2011, TCA
Titolo:
Confermata una capacità lavorativa residua del 50% nell'attività abituale e in un'attività adeguata dal luglio 2006. Giustificato il confronto percentuale visto che l'A. sfrutta al meglio la capacità lavorativa residua continuando a lavorare nella sua attività abituale
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.154
FS
Lugano
5 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 aprile 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1948, professionalmente attivo quale gerente-cameriere presso il
ristorante __________ (doc. AI 5/1-5), nel mese di novembre 2006 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/1-8).
1.2. L’Ufficio
AI, con decisione 22 febbraio 2008 (doc. AI 41/1-6), ha negato all’assicurato
il diritto a una rendita non raggiungendo il grado d’invalidità il minimo pensionabile.
In
esito al ricorso del 20 marzo 2008 (doc. AI 42/3-9) interposto dall’assicurato,
tramite l’avv. __________ contro la decisione del 22 febbraio 2008, questo Tribunale
con sentenza del 16 febbraio 2009 (doc. AI 56/1-12) aveva annullato la decisione
impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione affinché, predisposti i
necessari accertamenti e applicando il metodo ordinario del confronto dei redditi,
rendesse un nuovo provvedimento.
1.3. L’Ufficio
AI – interpellato il dr. __________ (doc. AI 65/1-2 e 66/1) e vista la
valutazione 11 agosto 2009 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 71/1 e 72/1),
richiamati gli atti dalla __________ (doc. AI 68/1 e incarto cassa malati) e
sulla base del rapporto finale 10 maggio 2010 del consulente in integrazione
(doc. AI 84/1-12) – con decisione 8 aprile 2011, preannunciata con progetto 11 ottobre
2010 (doc. AI 91/1-3), ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado
d’invalidità non pensionabile (doc. AI 94/1-5).
1.4. Contro
la decisione dell’Ufficio AI 8 aprile 2011 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestate, con argomentazioni
di cui si dirà se necessario in seguito, la valutazione medica ed economica – ha chiesto la
riforma della decisione impugnata con conseguente attribuzione di una rendita
intera, in via subordinata di tre quarti di rendita, dal novembre 2006.
1.5. Con
la risposta di causa – osservato come l’insorgente sollevi in sostanza le medesime
obiezioni già trattate in sede di audizione – l’Ufficio AI ha chiesto
di respingere il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a
DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali
in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 all’8
aprile 2011 seguente, data della decisione impugnata, che delimita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF
132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le
nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009). Va qui comunque rilevato che
la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni
legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle
norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19
maggio 2009, consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto ad una rendita.
L’insorgente
postula la riforma del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto
a una rendita intera, in via subordinata a tre quarti di rendita, dal novembre
2006.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.5. Nel
caso in esame dagli atti di causa risulta che – conformemente alla STCA
di rinvio del 16 febbraio 2009 (doc. AI 56/1-12 e consid. 1.2) – l’Ufficio AI
ha interpellato il dr. __________ per un complemento peritale alla luce della
valutazione peritale effettuata il 25 settembre 2007 dal dr. __________ per
conto della Cassa malati (doc. AI 65/1-2).
Il
dr. __________ FMH in reumatologia e medicina interna, nel rapporto 26 maggio 2009 ha concluso:
"
(…)
A questo riguardo devo dire che le sue constatazioni e
le conclusioni (ndr.: si riferisce alla perizia 25 settembre 2007 del dr. __________
sub doc. AI 27/2-9) sono perfettamente in linea con quelle della mia perizia.
In pratica il paz. soffre di un canale spinale stretto, di una vecchia sindrome
radicolare S1 a sx, mentre non vi sono altri segni radicolari irritativi o
deficitari (in una situazione di riposo o relativo riposo). L’unica differenza
consiste nella differente valutazione della capacità lavorativa. È cosa nota
che le alterazioni degenerative soprattutto a livello spinale e la diagnostica
per immagine non correlano obbligatoriamente con una sintomatologia clinica e
se del caso con la sua intensità. Come riferito dal Prof. __________ le alterazioni
oggettive riscontrabili sulla diagnostica per immagine sono in questo caso
effettivamente innegabili e di una certa importanza.
A questo riguardo devo però chiaramente dire che è
l’assicurato stesso che in occasione dell’anamnesi mi aveva segnalato il fatto
che riteneva la sua capacità lavorativa e cioè il suo rendimento del 50%.
Trattandosi di un assicurato adeguato con un’anamnesi sicuramente credibile,
non vedo perché non tener conto di questa valutazione soggettiva, che
oltretutto mi sembrava sovrapporsi molto al mio giudizio clinico. Più di così
non posso veramente dire.
(…)" (doc. AI 66/1)
Il
dr. __________, medico SMR – viste le annotazioni 10 agosto 2009 nelle quali il medico SMR dr. __________
si è così espresso: “(…) le discrepanze sulla valutazione medica eseguita
rispettivamente dal prof. __________ e dal Dr. __________ in sede peritale sono
spiegate in termini diagnostici ma non nella decisione di IL dettate dai due
specialisti. Pertanto ritengo utile, alla luce anche dell’aggiornamento degli
atti richiesti alla __________ a riguardo delle IG corrisposte all’A., che sia
il nostro specialista SMR reumatologo (come già discusso con lui) a definire quale
sia effettivamente il grado di IL rispettivamente da quando questa è presente
per definire il caso in esame. (…)” (doc. AI 71/1) –, nelle annotazioni
11 agosto 2009 ha fornito la seguente valutazione:
"
(…)
Si prende visione della perizia specialistica Prof. __________
25.09.2007 e perizia specialistica Dr. __________ del 12.07.2007.
La discrepanza descritta nella valutazione delle IL
risulta giustificata da una parte, per il maggior valore dato all’aspetto
radiologico e da parte del collega reumatologo il maggior valore dato
all’obiettivitàclinica e alla concordanza tra quanto dichiarato dall’Assicurato
e l’obiettività.
In accordo con quanto precisato dal Dr. __________ nel
certificato del 26.05.2009, ritenendo come spesso accade, che non vi sia una
diretta correlazione tra immagini radiologiche e cliniche, ritenendo credibile
quanto descritto dallo stesso Assicurato, si ritiene di poter definire
esigibile quindi una IL del 50% in attività abituale e in attività rispettosa
dei limiti funzionali. IL documentata dal luglio 2006 (vedi punto A.5 Perizia
Dr. __________ del 12.07.2007).
(…)" (doc. AI 72/1)
Il
dr. __________, medico SMR, circa l’evoluzione dell’incapacità lavorativa e
quanto ai limiti funzionali, nelle annotazioni 23 aprile 2010 ha poi concluso che:
"
(…)
in considerazione della perizia dr. __________ e della
decisione del TCA non posso che confermare un impedimento medico teorico
del 50% per l’attività abituale che risulta pure attività adatta al danno alla
salute da 7.2006 a tuttora.
Limiti funzionali:
carichi fino a 15 kg
limitazione a mantenere la posizione eretta e seduta in
modo prolungato
limitazioni per eseguire frequenti movimenti di
flessione o torsione della colonna lombare
assenza di limitazioni alla marcia
attività adatta esigibile al pure al 50% (rendimento
ridotto)
(…)" (doc. AI 83/1)
Viste
le risultanze appena esposte – ricordato che le perizie
affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95) – questo Tribunale deve concludere che, dal luglio
2006, l’incapacità lavorativa dell’assicurato è del 50% tanto nella sua
attività abituale di gerente-cameriere quanto in un’altra attività adeguata.
Va
qui evidenziato che anche l’assicurato, circa la valutazione espressa
dall’Ufficio AI di un’incapacità lavorativa del 50% in ogni attività (abituale
e adeguata), ha sostenuto che “(…) questo è l’accertamento che deve essere ritenuto,
ad ogni fine utile, quale risultanza degli atti istruttori concernenti la fattispecie.
(…)” (I).
2.6. Quanto
alla valutazione economica valgono le seguenti considerazioni.
Innanzitutto
va ricordato che nella STCA di rinvio del 16 febbraio 2009, cresciuta
incontestata in giudicato, questo Tribunale aveva stabilito che per il calcolo
del grado d’invalidità andava applicato il metodo ordinario del confronto dei
redditi (doc. AI 56/1-12 e consid. 1.2).
Ricordato
che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento
dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure,
STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), nel caso concreto sono determinanti
Fatti
i dati del 2007 visto che l’inabilità al lavoro è iniziata nel luglio 2006
(cfr. consid. 2.5 e art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre
2007 ripreso nell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI valido dal 1. gennaio 2008).
In
concreto, nel 2007 il reddito da valido nella sua attività abituale di gerente-cameriere
corrisponde a fr. 78'600.-- (cfr. doc. AI 80/33, scheda dei salari 2007,
salario mensile di fr. 6'550.-- x 12 = fr. 78'600.--).
Nello
stesso anno il reddito da invalido, considerata la capacità lavorativa residua
del 50% nella sua attività abituale, ammonta a fr. 39'300.-- (78'600.-- x 50% =
39'300). Questo reddito è superiore a quello ipotetico che l’assicurato potrebbe
percepire svolgendo un’attività semplice e ripetitiva al 50% che ammonta a fr.
30'072.23 annui (fr. 4'732.-- aggiornati al 2007 aumentandoli del 1.6%, riportati
su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2 e B 10.2, pubblicata in
La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94-95] moltiplicati
per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e applicata la capacità lavorativa del
50% = fr. 30'072.23).
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230
consid. 3c pag. 233, 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 117 V 394 consid. 4b pag.
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e
sentenze ivi citate; Landolt , Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata
è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V
22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Considerato
quanto sopra evidenziato, potendo sfruttare al meglio la capacità lavorativa
residua continuando a lavorare quale gerente-cameriere e ritenuta l’incapacità
lavorativa del 50% riconosciuta dal punto di vista medico in questa attività,
il ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare – come del
resto risulta lo stia facendo: “(…) l’A. svolge tuttora la professione di
esercente (…)” (doc. AI 84/4) – a mettere a frutto questa sua capacità
nella sua precedente professione.
In
casu è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V
313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005
del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la
giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle
risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il
giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa
medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità
di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V
313, consid. 3b).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è
arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile
al lavoro al 50% nella sua professione.
Alla luce di quanto appena esposto, occorre dunque concludere che,
nel caso concreto, il ricorrente presenta un grado d’invalidità del 50% che dà
diritto ad una mezza rendita dal luglio 2007 (cfr. art. art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007 e consid. 2.4).
Viste
le risultanze suesposte, può qui restare aperta la questione a sapere se debba
o meno essere confermata la conclusione del consulente in integrazione nel
rapporto finale 10 maggio 2010 che – dopo aver considerato l’evoluzione negli
anni del numero dei dipendenti, dei salari, dei conti economici, della posizione
di co-gerente dell’insorgente nell’azienda datrice di lavoro nonché delle risultanze
della precedente inchiesta per indipendenti (doc. AI 84/1-12) – ha ritenuto: “(…)
malgrado una capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale, il
consulente AI, preso atto di ogni aspetto con la dovuta attenzione, giudica che
l’A. non abbia in realtà nessun discapito economico provocato dal danno alla
salute. (…)” (doc. AI 84/10).
In particolare, questo Tribunale ritiene che
solo dalle deduzioni tratte dai dati economi e dalla precedente inchiesta per
indipendenti, nonché dalla posizione di co-gerente, non è ancora possibile concludere
che “(…) l’A. è riuscito a garantire una presenza costante sul posto di
lavoro non al 50%, come supposto a livello medico-teorico, ma al 100% come avviene
concretamente. (…)” (doc. AI 84/10).
2.7. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va
quindi riformata e all’assicurato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita
dal luglio 2007.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 100.-- a carico del ricorrente e fr.
400.-- a carico dell’Ufficio AI che verserà inoltre all’assicurato la somma di
fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili parziali.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ __________ ha diritto ad
una mezza rendita d’invalidità dal 1. luglio 2007.
Considerandi
2.
Le
spese per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico del
ricorrente e di fr. 400.-- a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'200.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili parziali.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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