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Decisione

32.2011.154

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 dicembre 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i dati del 2007 visto che l’inabilità al lavoro è iniziata nel luglio 2006

(cfr. consid. 2.5 e art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre

2007 ripreso nell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI valido dal 1. gennaio 2008).

In

concreto, nel 2007 il reddito da valido nella sua attività abituale di gerente-cameriere

corrisponde a fr. 78'600.-- (cfr. doc. AI 80/33, scheda dei salari 2007,

salario mensile di fr. 6'550.-- x 12 = fr. 78'600.--).

Nello

stesso anno il reddito da invalido, considerata la capacità lavorativa residua

del 50% nella sua attività abituale, ammonta a fr. 39'300.-- (78'600.-- x 50% =

39'300). Questo reddito è superiore a quello ipotetico che l’assicurato potrebbe

percepire svolgendo un’attività semplice e ripetitiva al 50% che ammonta a fr.

30'072.23 annui (fr. 4'732.-- aggiornati al 2007 aumentandoli del 1.6%, riportati

su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2 e B 10.2, pubblicata in

La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94-95] moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e applicata la capacità lavorativa del

50% = fr. 30'072.23).

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230

consid. 3c pag. 233, 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 117 V 394 consid. 4b pag.

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e

sentenze ivi citate; Landolt , Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata

è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V

22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Considerato

quanto sopra evidenziato, potendo sfruttare al meglio la capacità lavorativa

residua continuando a lavorare quale gerente-cameriere e ritenuta l’incapacità

lavorativa del 50% riconosciuta dal punto di vista medico in questa attività,

il ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare – come del

resto risulta lo stia facendo: “(…) l’A. svolge tuttora la professione di

esercente (…)” (doc. AI 84/4) – a mettere a frutto questa sua capacità

nella sua precedente professione.

In

casu è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V

313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005

del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la

giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle

risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il

giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori

all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che

esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa

medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità

di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V

313, consid. 3b).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile

al lavoro al 50% nella sua professione.

Alla luce di quanto appena esposto, occorre dunque concludere che,

nel caso concreto, il ricorrente presenta un grado d’invalidità del 50% che dà

diritto ad una mezza rendita dal luglio 2007 (cfr. art. art. 29 cpv. 1 lett. b

LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007 e consid. 2.4).

Viste

le risultanze suesposte, può qui restare aperta la questione a sapere se debba

o meno essere confermata la conclusione del consulente in integrazione nel

rapporto finale 10 maggio 2010 che – dopo aver considerato l’evoluzione negli

anni del numero dei dipendenti, dei salari, dei conti economici, della posizione

di co-gerente dell’insorgente nell’azienda datrice di lavoro nonché delle risultanze

della precedente inchiesta per indipendenti (doc. AI 84/1-12) – ha ritenuto: “(…)

malgrado una capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale, il

consulente AI, preso atto di ogni aspetto con la dovuta attenzione, giudica che

l’A. non abbia in realtà nessun discapito economico provocato dal danno alla

salute. (…)” (doc. AI 84/10).

In particolare, questo Tribunale ritiene che

solo dalle deduzioni tratte dai dati economi e dalla precedente inchiesta per

indipendenti, nonché dalla posizione di co-gerente, non è ancora possibile concludere

che “(…) l’A. è riuscito a garantire una presenza costante sul posto di

lavoro non al 50%, come supposto a livello medico-teorico, ma al 100% come avviene

concretamente. (…)” (doc. AI 84/10).

2.7. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va

quindi riformata e all’assicurato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita

dal luglio 2007.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 100.-- a carico del ricorrente e fr.

400.-- a carico dell’Ufficio AI che verserà inoltre all’assicurato la somma di

fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili parziali.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ __________ ha diritto ad

una mezza rendita d’invalidità dal 1. luglio 2007.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico del

ricorrente e di fr. 400.-- a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'200.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili parziali.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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