32.2011.157
Corretta la decisione con la quale l'UAI,in sede di nuova domanda,ha rifiutato all'assicurata il diritto a prestazioni,in difetto di una modifica delle sue condizioni di salute rispetto alle precedent
1 dicembre 2011Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2011.157
Data decisione, Autorità:
01.12.2011, TCA
Titolo:
Corretta la decisione con la quale l'UAI,in sede di nuova domanda,ha rifiutato all'assicurata il diritto a prestazioni,in difetto di una modifica delle sue condizioni di salute rispetto alle precedenti valutazioni
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
NUOVA DOMANDA
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.157
cr/sc
Lugano
1 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 maggio 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1950, in precedenza attiva a tempo parziale in qualità di ausiliaria di
pulizie e sorvegliante di campi da tennis, in data 31 luglio 1997 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 2/1-7), in
quanto affetta da periartropatia omeroscapolare destra con lesione della cuffia
dei rotatori, sindrome cervicale e sindrome lombare.
Con
decisione del 13 giugno 2003, confermata con decisione su opposizione del 3
giugno 2004, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata, a partire dal 1°
gennaio 2000, un quarto di rendita (aumentata a mezza rendita quale caso di
rigore) per un grado d’invalidità del 47%.
Con
sentenza 32.2004.50 del 22 febbraio 2005, il TCA – dopo avere ritenuto corrette
sia la valutazione medica del 5 giugno 2002 dei medici del SAM di un’abilità
lavorativa dell’interessata del 50% in attività leggere adeguate; sia quella, in
ambito casalingo, dell’assistente sociale relativa ad una percentuale di
invalidità del 53%; sia, infine, la ripartizione operata dall’amministrazione
fra attività salariata (77%) e attività casalinga (23%) - ha tuttavia annullato
la decisione impugnata e rinviato l'incarto all'Ufficio AI al fine di esperire
ulteriori accertamenti di natura economica, segnatamente procedendo al
confronto dei redditi con riferimento all’anno 2000 (momento d’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita), determinando correttamente il reddito da
invalido, se del caso apportando le dovute riduzioni percentuali per tenere
conto delle circostanze concrete dell’assicurata e rapportando infine il tasso
di incapacità risultante dal confronto dei redditi alla quota parte d’attività
salariata del 77%.
Esperiti,
conformemente a quanto stabilito dal TCA, gli accertamenti economici del caso,
con decisione del 12 aprile 2006, l’Ufficio AI ha osservato che dal confronto
dei redditi emerge che l’assicurata “non avrebbe mai avuto diritto ad una
rendita AI, per cui la prestazione erroneamente concessa con la decisione del
13 giugno 2003 deve essere soppressa”.
A seguito dell’opposizione dell’assicurata e
della nuova documentazione medica prodotta, l’Ufficio AI, dopo avere disposto
una nuova valutazione peritale ad opera del SAM, con decisione su opposizione
del 5 giugno 2007, ha confermato la precedente decisione.
Con
sentenza 32.2007.243 del 22 settembre 2008, il TCA - dopo avere sottolineato
che, contrariamente a quanto indicato dall’UAI nella decisione del 12 aprile
2006 denominata “soppressione della rendita di invalidità – riconsiderazione”,
non essendo la decisione del 13 giugno 2003, che attribuiva all’assicurata una
rendita per un grado di invalidità del 47%, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI
non poteva effettuare una riconsiderazione - ha confermato la correttezza della
decisione su opposizione del 5 giugno 2007, con la quale l’amministrazione ha negato
all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità.
1.2. In data 6
agosto 2009, RI 1 ha presentato all’Ufficio AI una nuova domanda di prestazioni
AI per adulti (doc. 132/1-4).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una nuova perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM) (doc. 162), con progetto di decisione del 25 gennaio 2011
(cfr. doc. 165/1-3), poi confermato con decisione del 5 maggio 2011, l’Ufficio
AI ha nuovamente negato all’interessata il diritto ad una rendita di invalidità,
sottolineando come non vi sia stata una sostanziale modifica del suo stato di
salute rispetto alle precedenti valutazioni.
1.3. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata
e la retrocessione degli atti all’amministrazione “per una nuova e più consona
decisione” (doc. I).
Sostanzialmente
il rappresentante ha contestato la decisione dell’amministrazione, criticando
in particolare la valutazione peritale pluridisciplinare dei medici del SAM, la
quale sarebbe, a suo avviso, contraddetta dai certificati dei medici curanti
dell’interessata.
A mente
del rappresentante dell’assicurata, infatti, tutti i medici curanti sono
concordi nell’attestare una totale incapacità lavorativa dell’interessata, sia
dal profilo somatico (reumatologico/neurologico/internistico), che da quello
psichico (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta - dopo avere ribadito, alla luce delle considerazioni espresse dal dr.
__________ del SMR, la correttezza della valutazione medica dei medici del SAM,
dalla quale è emerso che il quadro clinico dell’interessata non ha subito
modifiche significative rispetto alla precedenza perizia pluridisciplinare del
SAM del 2007 - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
IV + bis).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurata.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e
cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4
luglio 2007).
2.4. Nel caso di
specie, l’Ufficio AI, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di
salute dell’assicurata, ha ritenuto opportuno far esperire una perizia
pluridisciplinare affidata ai medici del SAM, i quali hanno valutato la
patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e
psichiatrica (dr.ssa __________).
L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________,
specialista FMH in malattie reumatiche, il quale, nel suo referto del 25 ottobre
2010, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1.
sindrome del dolore cronico; DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome
somatoforme; 2. sindrome panvertebrale cronica su alterazioni degenerative
multi segmentali con/su avanzate alterazioni degenerative tra C5-C6 e C6-C7;
leggere alterazioni multi segmentali a livello lombare; insufficienza
muscolare; 3. periartropatia omero-scapolare tendinopatia bilat. su conosciuta
lesione inveterata della cuffia dei rotatori bilat. con/su artrosi
acromio-clavicolare; 4. incipiente gonartrosi bilat.; 5. cronici dolori ai
piedi su importanti alterazioni statico-degenerative con/su alluce valgo con
conseguenti dita a martello a dx più accentuate che a sx; piedi piatto-valgi
con cedimento dell’arcata plantare; 6. sindrome ansioso-depressiva cronica con
sviluppo fortemente somatoforme”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni
sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “ipertensione arteriosa;
iperlipidemia trattata; sovrappeso (BMI 29); lipoma nella muscolatura dorsale
dell’avambraccio dx; descenza dell’utero e della vagina con cistocele grado
III” (doc. 162-47).
Il dr. __________ ha rilevato che “oggettivamente
non ho riscontrato delle grosse differenze tra lo stato clinico attuale e
quanto da me già descritto nel 2002. Posso però dedurre che le alterazioni
degenerative da lei presentate siano almeno parzialmente peggiorate nel corso
degli ultimi otto anni. Difficile comunque valutare le singole patologie
degenerative presentate dall’assicurata, in presenza di una sindrome algica diffusa,
che rende estremamente difficile una corretta valutazione del suo stato
reumatologico” (doc. 162-47).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha indicato che “come avevo già espresso nella mia perizia reumatologica del
2002, ritengo l’assicurata, in considerazione delle patologie
ortopedico-reumatologiche da lei presentate, non più idonea allo svolgimento di
attività fisicamente medio-pesante come quella di ausiliaria di pulizie in
misura completa. Ritengo comunque che per lavori fisicamente leggeri, che le
permettano di cambiare frequentemente di posizione, che non richiedano sforzi
eccessivi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai
10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, mantenimento prolungato
di posizioni inergonomiche), nonché lavori che non la costringano ad
inginocchiarsi ripetutamente, l’assicurata debba ancora essere considerata
circa 50% abile al lavoro, per lo meno sotto l’aspetto puramente teorico” (doc.
162/47-48).
Lo specialista ha precisato che “ritengo infatti,
come già espresso dal suo reumatologo curante, dr. __________, che all’età di
60 anni e nelle sue condizioni di salute psico-fisiche, l’assicurata non sia
ormai più reintegrabile in alcun contesto lavorativo, anche in considerazione
della lunga assenza dal mondo del lavoro” (doc. 162-48).
Infine, il dr. __________ ha ritenuto
l’assicurata abile al lavoro al 50% in qualità di casalinga (doc. 162-48).
L’aspetto neurologico è invece stato vagliato dal
dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 22
ottobre 2010, posta la diagnosi di “sindrome dolorosa cronica diffusa non
spiegata da patologia neurologica”, ha considerato l’assicurata, dal profilo
strettamente neurologico, abile al lavoro al 100% (doc. 162/42-43).
L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato
dalla dr.ssa __________, medico chirurgo specialista in psichiatria, la quale,
nel suo referto del 23 ottobre 2010, ha posto le diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve
(ICD10-F33.0); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)” (doc. 162-39).
La dr.ssa __________ ha indicato che “pur
rilevando un numero maggiore di diagnosi, ritengo che le stesse fossero già
presenti nel consulto del dr. __________ (visto che peraltro le richiama nello
status) ma che abbia mancato di inserirle formalmente in diagnosi”. A mente
della dr.ssa __________, dunque, non vi è stato alcun peggioramento rispetto a
quanto già valutato dal dr. __________ nel referto peritale del 2007 (doc.
162-39).
A proposito della capacità lavorativa, la dr.ssa __________
ha quindi confermato il grado di incapacità lavorativa del 40% già stabilito in
precedenza dal dr. __________ (doc. 162-39).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 10 gennaio 2011, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali
dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “1. sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale lieve (ICD10-F33.0); 2. sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD10-F45.4); 3. sindrome del dolore cronico con DD sindrome fibromialgica
primaria; sindrome somatoforme; 4. sindrome panvertebrale cronica su
alterazioni degenerative multi segmentali con/su: avanzate alterazioni
degenerative tra C5-C6 e C6-C7; leggere alterazioni multi segmentali a livello
lombare; insufficienza muscolare; 5. periartropatia omero-scapolare tendinopatia
bilaterale su conosciuta lesione inveterata della cuffia dei rotatori
bilaterali con/su artrosi acromio-clavicolare; 6. incipiente gonartrosi
bilaterale; 7. cronici dolori ai piedi su importanti alterazioni
statico-degenerative con/su: alluce valgo con conseguenti dita a martello a ds
più accentuate che a sin.; piedi piatto-valgi con cedimento dell’arcata
plantare”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno
indicato quelle di “sindrome dolorosa cronica diffusa non spiegata da patologia
neurologica; ipertensione arteriosa; iperlipidemia trattata; sovrappeso (BMI
29); lipoma nella muscolatura dorsale dell’avambraccio ds; deiscenza dell’utero
e della vagina con cistocele grado III” (doc. 162/29-30).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro nella sua precedente
attività di ausiliaria di pulizie, ma inabile al lavoro al 50% nello
svolgimento di attività fisicamente leggere come quelle di sorvegliante e
custode e in qualità di casalinga (doc. 162-34).
Fatti
I medici
del SAM hanno sottolineato che “in conclusione il quadro clinico e
valetudinario è sostanzialmente sovrapponibile a quello già descritto
precedentemente in occasione della perizia SAM del 2007” (doc. 162-34).
Nel rapporto medico del 18 gennaio 2011, il dr. __________a
del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di
conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha
osservato:
"
Assicurata nata nel 1950
Casalinga la 23%, salariata al 77%
Valutata in ambito SAM 3.2007: abile al 50% in
attività confacente con calcolo di grado AI 20% con conseguente soppressione
della rendita erroneamente concessa in precedenza dal 1.1.2000, decisione
confermata dal TCA con sentenza del 22.9.2008.
Nuova richiesta 8.2009 per peggioramento in
particolare psi e reuma
Attuale perizia SAM 10.2010:
-
situazione psichiatrica invariata
-
situazione reumatologica invariata
conclusione: stato di salute e CL residua
invariata rispetto valutazione del 2007, prognosi stabile.” (Doc. 164/1-2)
A seguito della documentazione medica prodotta
dall’assicurata in sede di osservazioni contro il progetto di decisione
dell’UAI del 25 gennaio 2011 di rifiuto delle prestazioni, il dr. __________
del SMR ha ritenuto opportuno contattare i medici del SAM, al fine di ottenere
le seguenti precisazioni:
"
In allegato vi trasmetto la nuova documentazione
medica concernente la signora RI 1, assicurata valutata in ambito SAM in
ottobre 2010 (vostro rapporto 1.2011). In particolare si tratta di referti di
esami RM della colonna cervicale e della colonna lombare.
Vi chiedo in particolare di sottoporre tale
documentazione al dr. __________, perito reumatologo, con la specifica domanda
se tale nuova documentazione modifica la sua valutazione peritale e in quale
misura.” (Doc. 169-1)
I medici del SAM, con scritto del 28 marzo 2011,
hanno risposto:
"
In riferimento allo scritto del 15.3.2011, al
fine di un’esauriente precisazione in merito, abbiamo messo a disposizione del
nostro consulente dr. med. __________ la documentazione inviata, il quale ci ha
fatto pervenire la seguente presa di posizione, che riportiamo integralmente e
condividiamo:
“Ricordo di avere peritato la signora RI 1 il
20.10.2010. Avevo allora posto le diagnosi di “sindrome del dolore cronico;
sindrome panvertebrale cronica su avanzate alterazioni degenerative a livello
C5-C6 e C6-C7, nonché leggere alterazioni multisegmentali pure a livello
lombare; periartropatia omero-scapolare tendinopatia cronica bilat. su
conosciuta lesione inveterata della cuffia dei rotatori; incipiente gonartrosi
bilat.; cronici dolori ai piedi su importanti alterazioni
statico-degenerative.”
La MRI della colonna lombare già eseguita nel
luglio 2007 aveva evidenziato delle discrete alterazioni degenerative
multisegmentali con diffuse protrusioni, accompagnate da alterazioni
osteocondrosiche e spondilartrosiche, senza comunque alcuna chiara compressione
delle strutture neurali.
La nuova MRI della colonna lombare fatta
eseguire dal dr. med. __________ il 21.2.2011 ha confermato delle discopatie
tra L1 e S1, con in modo particolare una piccola ernia paramediana ds a livello
L2-L3 con contatto con la radice L3 a ds all’altezza della sua emergenza.
Le radiografie della colonna cervicale
eseguite nell’ottobre 2010 avevano confermato delle importanti discopatie
degenerative a livello C5-C6 e C6-C7.
La MRI della colonna cervicale fatta eseguire
dal dr. med. __________ il 7.12.2010 ha confermato delle discopatie tra C4 e
C7, con presenza di una protrusione medio-laterale sin. a livello C6-C7 con
contatto con la radice C7 di sin.
Ritengo che le patologie descritte negli esami
neuro radiografici recentemente eseguiti non fanno altro che confermare quanto
già conosciuto, senza portare nuovi elementi significativi.
Per quanto concerne la valutazione della sua
residua capacità lavorativa, già da me considerata fortemente limitata in
occasione della perizia reumatologica dello scorso mese di ottobre, ritengo che
i nuovi esami non modifichino in alcun modo le limitazioni già da me allora
attestate. Ricordo come avessi considerato la signora RI 1 non più idonea allo
svolgimento di un’attività fisica medio-pesante, come quella di ausiliaria di
pulizia in misura completa, mentre che per lavori fisicamente leggeri,
rispettosi delle limitazioni da me descritte, ritenevo in linea teorica
l’assicurata ancora abile al lavoro nella misura di circa il 50%. Sottolineavo
comunque come all’età di 60 anni ben difficilmente si sarebbe potuto reinserire
l’assicurata in un qualsiasi contesto lavorativo. Pure quale casalinga la
consideravo al 50% inabile al lavoro. Mantengo anche in questo caso la mia
precedente valutazione, non modificata dall’esito dei nuovi esami.”
Come appena sottolineato non riteniamo che la nuova
documentazione porti elementi tali da modificare la presa di posizione del SAM,
espressa in occasione della valutazione peritale del 10.1.2011.” (Doc. 170/1-2)
Nelle annotazioni del 4 aprile 2011, il dr. __________
del SMR ha osservato:
"
Vedi nota SMR 18.1.2011 dopo perizia SAM 10.2010
Progetto di decisione del 25.1.2011: rifiuto
Osservazioni al progetto:
certificato dr. __________ del 24.2.2011:
-
il dr. __________ si dichiara d’accordo con la
valutazione SAM
-
non vi sono nuovi elementi clinici
referto RM del 7.12.2010:
-
osteocondrosi multipla a livello C4-C7
-
protrusione discale C6/7 con compressione C7 a
sinistra
-
protrusione discale C7/D1 con contatto
radicolare a sinistra
referto RM colonna lombare del 22.2.2011:
-
discopatie multiple L1-L5
-
protrusione mediana a destra
-
L2/L3 ernia paramediana con contatto L3 a destra
Presa di posizione SAM del 28.3.2011:
-
attuali esami radiologici confermano una
situazione nota
-
limiti funzionali non vengono modificati
conclusione:
si conferma quindi la validità della valutazione
SAM. L’attuale documentazione non fornisce nuovi elementi di rilievo.” (Doc.
172-1)
2.5. In sede
ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione del 5 maggio 2011 dell’UAI
di rifiuto delle prestazioni, trasmettendo la seguente documentazione medica:
-
certificato medico del 24 luglio 2009, redatto
dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha attestato una totale
inabilità lavorativa dell’assicurata in qualsiasi attività (doc. C);
-
certificato medico del 2 febbraio 2010 del dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha attestato una completa
inabilità lavorativa dell’interessata, affetta da una depressione ricorrente
con sintomi biologici e una sindrome somatoforme del dolore persistente (doc.
D);
-
certificato medico del 24 febbraio 2011 del dr. __________,
spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, il quale ha attestato una
inabilità lavorativa del 100%, rilevando che “la patologia predominante,
reumatologica degenerativa, instauratasi sulle precedenti patologie, peggiora
non in modo progredente da almeno 5 anni come dimostrano anche le indagini
radiologiche del 6.12.2010 e del 21.2.2011 e si rivela refrattaria a numerosi
trattamenti” (doc. E);
-
referto del 7.12.2010, redatto dal dr. __________,
relativo alla MR rachide cervicale nativo (doc. F);
-
referto del 21.2.2011, redatto dal dr. __________,
relativo all’esame MR rachide lombare nativo e con MDC (doc. G);
-
referto del 28.3.2011, redatto dal dr. __________,
relativo all’esame MR ginocchio dx nativo, recante le seguenti conclusioni:
" Rottura
del menisco laterale.
Alterazioni degenerative con danno osteo-cartilagineo più
accentuato a livello del compartimento mediale.” (Doc. H)
Nelle annotazioni mediche del 10 giugno 2011, il
dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Assicurata peritata in ambito SAM 10.2010
Diagnosi: sindrome depressiva ricorrente F33.0
Sindrome somatoforme da dolore
persistente F45.4
Sindrome del dolore cronico
Sindrome panvertebrale
Periartropatia omero scapolare
Incipiente gonartrosi
bilaterale
Dolori cronici ai piedi
Decisione del 5.5.2011: nessun diritto a rendita
Ricorso:
nuova documentazione:
RM ginocchio destro del 28.3.2011: rottura del
menisco laterale, alterazioni degenerative con danno osteo-cartilagineo mediale>laterale.
Valutazione:
-
l’attuale RM del 28.3.2011 mostra oltre alle
note alterazioni degenerative (vedi anche diagnosi SAM di incipiente gonartrosi
bilaterale) una lesione del menisco laterale, problematica questa trattabile
con artroscopia e seguente breve inabilità lavorativa completa (poche
settimane).” (Doc. IV/bis)
2.6. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro
come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
Considerandi
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto
segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
"
2.2.2
Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie
die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen
Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im
Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und
Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein
Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem
Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach
den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.
Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im
prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an
die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und
Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das
heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen
des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher
nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen
Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum
Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche
schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im
gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers,
deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164
Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG
immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die
Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen
Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der
Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten
kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der
IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum
Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere
gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3
Die grundsätzliche Verfassungs- und
Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen
durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung
bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in
die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die
medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber
liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3
Im Hinblick auf die Ermittlung des
medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)
vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie
gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen
und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der
Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS
gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz
verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf
unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder
fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall
weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung
gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage
zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.
3.1
).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der
Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass
gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem
Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage
für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,
wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise
abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt
grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im
europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über
streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens
abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,
wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal
verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (ATF
137.
V 232-233 e 236-237)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione
peritale pluridisciplinare dei medici del SAM, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
Nel
rapporto peritale del 10 gennaio 2011, i medici del SAM, tenuto conto delle
affezioni somatiche e psichiche accertate in sede peritale, hanno ritenuto
l’interessata totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di ausiliaria
di pulizie, ma abile al lavoro al 50% in attività leggere adeguate, rispettose
dei suoi limiti funzionali (doc. 162/34-35), sottolineando che “il quadro
clinico e valetudinario è sostanzialmente sovrapponibile a quello già descritto
precedentemente in occasione della perizia SAM del 2007” (doc. 162-34).
Il TCA,
nonostante le contestazioni dell’assicurata, non ha motivo di distanziarsi da
queste conclusioni dei medici del SAM, per i motivi di seguito esposti.
L’assicurata ha contestato queste conclusioni
peritali, trasmettendo dei referti medici attestanti una sua presunta totale
incapacità lavorativa (cfr. doc. C-H).
Al riguardo, va rilevato che il referto medico
del dr. __________ del 24 luglio 2009 (doc. C) e quello del dr. __________ del
2.
febbraio 2010 (doc. D) sono già stati presi in considerazione dai medici del
SAM al momento della valutazione peritale pluridisciplinare del 10 gennaio 2011.
Il TCA
non ha motivo per dilungarsi oltre su questi aspetti, che, del resto, non sono
stati oggetto di ulteriori certificazioni medico-specialistiche attestanti
delle patologie maggiormente invalidanti.
Va qui
inoltre ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Quanto al
referto del dr. __________ del 24 febbraio 2011 (doc. E) e ai relativi referti
radiologici del 7 dicembre 2010 (doc. F) e del 22 febbraio 2011 (doc. G), il
TCA sottolinea che gli stessi sono stati sottoposti dal dr. __________ del SMR
al vaglio dei medici del SAM - in particolare al dr. __________ – i quali hanno
escluso la presenza di un peggioramento delle condizioni di salute
dell’interessata rispetto a quanto valutato nella perizia pluridisciplinare del
10.
gennaio 2011 (doc. 170/1-2).
Il dr. __________, nel suo scritto del 24 marzo 2011, ha infatti evidenziato che “le patologie descritte negli esami neuro radiologici recentemente
eseguiti non fanno altro che confermare quanto già conosciuto, senza portare
nuovi elementi significativi” (doc. 170-3).
Questa conclusione del dr. __________ è poi stata
integralmente ripresa e condivisa dai medici del SAM nello scritto del 28 marzo
2011, nel quale hanno concluso che “non riteniamo che la nuova documentazione
porti elementi tali da modificare la presa di posizione del SAM, espressa in
occasione della valutazione del 10.1.2011” (doc. 170-2).
Il TCA
condivide queste considerazioni degli specialisti del SAM, espresse sulla base
dell’accurata e ben motivata presa di posizione del dr. __________, il quale ha
riscontrato una situazione sostanzialmente invariata rispetto al momento della sua
valutazione peritale.
Giova qui
inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr.
RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124.
I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008, il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise
(cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités,
dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre
en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à
de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins
traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans
le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés,
sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé
la décision attaquée. (...)"
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata sia stato
dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dai medici del SAM.
Infine,
con riferimento al referto radiologico del 28 marzo 2011, relativo alla RM del
ginocchio destro (doc. H), lo stesso è stato valutato dal dr. __________ del
SMR, il quale, nelle annotazioni del 10 giugno 2011, ha rilevato che “l’attuale RM del 28.3.2011 mostra, oltre alle note alterazioni degenerative
(vedi anche diagnosi SAM di incipiente gonartrosi bilaterale), una lesione del
menisco laterale, problematica questa trattabile con artroscopia e seguente
breve inabilità lavorativa completa (poche settimane)” (doc. IV/bis).
Il TCA
concorda con queste considerazioni del medico del SMR.
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
In
conclusione, rispecchiando la perizia dei medici del SAM i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla
stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata
di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag.
61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo
il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali, che lo stato di salute dell’assicurata non
ha subito modifiche significative rispetto a quanto già stabilito nella
precedente perizia SAM del 18 aprile 2007 - come espressamente indicato in sede
peritale dagli stessi medici del SAM e confermato dal dr. __________ del SMR –
motivo per il quale l’interessata continua ad essere totalmente inabile al
lavoro nella precedente attività di ausiliaria di pulizie e in altre attività
fisicamente pesanti, mentre va considerata abile al lavoro al 50% in attività leggere
adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Essendo
il grado di incapacità lavorativa dell’interessata invariato rispetto a quanto
valutato nella precedente perizia SAM del 18 aprile 2007, anche il grado di
invalidità della stessa non subisce variazioni e continua ad essere, in
applicazione del metodo misto di calcolo, inferiore alla percentuale minima del
40% necessaria per avere diritto ad una rendita, come già stabilito nella
precedente decisione su opposizione del 5 giugno 2007 e confermato dal TCA
nella sentenza 32.2007.243 del 22 settembre 2008, cresciuta incontestata in
giudicato.
Nella
misura in cui l’UAI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità,
la decisione del 5 maggio 2011 deve, perciò, essere confermata.
2.8
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese
è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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