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Decisione

32.2011.157

Corretta la decisione con la quale l'UAI,in sede di nuova domanda,ha rifiutato all'assicurata il diritto a prestazioni,in difetto di una modifica delle sue condizioni di salute rispetto alle precedent

1 dicembre 2011Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I medici

del SAM hanno sottolineato che “in conclusione il quadro clinico e

valetudinario è sostanzialmente sovrapponibile a quello già descritto

precedentemente in occasione della perizia SAM del 2007” (doc. 162-34).

Nel rapporto medico del 18 gennaio 2011, il dr. __________a

del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di

conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha

osservato:

"

Assicurata nata nel 1950

Casalinga la 23%, salariata al 77%

Valutata in ambito SAM 3.2007: abile al 50% in

attività confacente con calcolo di grado AI 20% con conseguente soppressione

della rendita erroneamente concessa in precedenza dal 1.1.2000, decisione

confermata dal TCA con sentenza del 22.9.2008.

Nuova richiesta 8.2009 per peggioramento in

particolare psi e reuma

Attuale perizia SAM 10.2010:

-

situazione psichiatrica invariata

-

situazione reumatologica invariata

conclusione: stato di salute e CL residua

invariata rispetto valutazione del 2007, prognosi stabile.” (Doc. 164/1-2)

A seguito della documentazione medica prodotta

dall’assicurata in sede di osservazioni contro il progetto di decisione

dell’UAI del 25 gennaio 2011 di rifiuto delle prestazioni, il dr. __________

del SMR ha ritenuto opportuno contattare i medici del SAM, al fine di ottenere

le seguenti precisazioni:

"

In allegato vi trasmetto la nuova documentazione

medica concernente la signora RI 1, assicurata valutata in ambito SAM in

ottobre 2010 (vostro rapporto 1.2011). In particolare si tratta di referti di

esami RM della colonna cervicale e della colonna lombare.

Vi chiedo in particolare di sottoporre tale

documentazione al dr. __________, perito reumatologo, con la specifica domanda

se tale nuova documentazione modifica la sua valutazione peritale e in quale

misura.” (Doc. 169-1)

I medici del SAM, con scritto del 28 marzo 2011,

hanno risposto:

"

In riferimento allo scritto del 15.3.2011, al

fine di un’esauriente precisazione in merito, abbiamo messo a disposizione del

nostro consulente dr. med. __________ la documentazione inviata, il quale ci ha

fatto pervenire la seguente presa di posizione, che riportiamo integralmente e

condividiamo:

“Ricordo di avere peritato la signora RI 1 il

20.10.2010. Avevo allora posto le diagnosi di “sindrome del dolore cronico;

sindrome panvertebrale cronica su avanzate alterazioni degenerative a livello

C5-C6 e C6-C7, nonché leggere alterazioni multisegmentali pure a livello

lombare; periartropatia omero-scapolare tendinopatia cronica bilat. su

conosciuta lesione inveterata della cuffia dei rotatori; incipiente gonartrosi

bilat.; cronici dolori ai piedi su importanti alterazioni

statico-degenerative.”

La MRI della colonna lombare già eseguita nel

luglio 2007 aveva evidenziato delle discrete alterazioni degenerative

multisegmentali con diffuse protrusioni, accompagnate da alterazioni

osteocondrosiche e spondilartrosiche, senza comunque alcuna chiara compressione

delle strutture neurali.

La nuova MRI della colonna lombare fatta

eseguire dal dr. med. __________ il 21.2.2011 ha confermato delle discopatie

tra L1 e S1, con in modo particolare una piccola ernia paramediana ds a livello

L2-L3 con contatto con la radice L3 a ds all’altezza della sua emergenza.

Le radiografie della colonna cervicale

eseguite nell’ottobre 2010 avevano confermato delle importanti discopatie

degenerative a livello C5-C6 e C6-C7.

La MRI della colonna cervicale fatta eseguire

dal dr. med. __________ il 7.12.2010 ha confermato delle discopatie tra C4 e

C7, con presenza di una protrusione medio-laterale sin. a livello C6-C7 con

contatto con la radice C7 di sin.

Ritengo che le patologie descritte negli esami

neuro radiografici recentemente eseguiti non fanno altro che confermare quanto

già conosciuto, senza portare nuovi elementi significativi.

Per quanto concerne la valutazione della sua

residua capacità lavorativa, già da me considerata fortemente limitata in

occasione della perizia reumatologica dello scorso mese di ottobre, ritengo che

i nuovi esami non modifichino in alcun modo le limitazioni già da me allora

attestate. Ricordo come avessi considerato la signora RI 1 non più idonea allo

svolgimento di un’attività fisica medio-pesante, come quella di ausiliaria di

pulizia in misura completa, mentre che per lavori fisicamente leggeri,

rispettosi delle limitazioni da me descritte, ritenevo in linea teorica

l’assicurata ancora abile al lavoro nella misura di circa il 50%. Sottolineavo

comunque come all’età di 60 anni ben difficilmente si sarebbe potuto reinserire

l’assicurata in un qualsiasi contesto lavorativo. Pure quale casalinga la

consideravo al 50% inabile al lavoro. Mantengo anche in questo caso la mia

precedente valutazione, non modificata dall’esito dei nuovi esami.”

Come appena sottolineato non riteniamo che la nuova

documentazione porti elementi tali da modificare la presa di posizione del SAM,

espressa in occasione della valutazione peritale del 10.1.2011.” (Doc. 170/1-2)

Nelle annotazioni del 4 aprile 2011, il dr. __________

del SMR ha osservato:

"

Vedi nota SMR 18.1.2011 dopo perizia SAM 10.2010

Progetto di decisione del 25.1.2011: rifiuto

Osservazioni al progetto:

certificato dr. __________ del 24.2.2011:

-

il dr. __________ si dichiara d’accordo con la

valutazione SAM

-

non vi sono nuovi elementi clinici

referto RM del 7.12.2010:

-

osteocondrosi multipla a livello C4-C7

-

protrusione discale C6/7 con compressione C7 a

sinistra

-

protrusione discale C7/D1 con contatto

radicolare a sinistra

referto RM colonna lombare del 22.2.2011:

-

discopatie multiple L1-L5

-

protrusione mediana a destra

-

L2/L3 ernia paramediana con contatto L3 a destra

Presa di posizione SAM del 28.3.2011:

-

attuali esami radiologici confermano una

situazione nota

-

limiti funzionali non vengono modificati

conclusione:

si conferma quindi la validità della valutazione

SAM. L’attuale documentazione non fornisce nuovi elementi di rilievo.” (Doc.

172-1)

2.5. In sede

ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione del 5 maggio 2011 dell’UAI

di rifiuto delle prestazioni, trasmettendo la seguente documentazione medica:

-

certificato medico del 24 luglio 2009, redatto

dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha attestato una totale

inabilità lavorativa dell’assicurata in qualsiasi attività (doc. C);

-

certificato medico del 2 febbraio 2010 del dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha attestato una completa

inabilità lavorativa dell’interessata, affetta da una depressione ricorrente

con sintomi biologici e una sindrome somatoforme del dolore persistente (doc.

D);

-

certificato medico del 24 febbraio 2011 del dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, il quale ha attestato una

inabilità lavorativa del 100%, rilevando che “la patologia predominante,

reumatologica degenerativa, instauratasi sulle precedenti patologie, peggiora

non in modo progredente da almeno 5 anni come dimostrano anche le indagini

radiologiche del 6.12.2010 e del 21.2.2011 e si rivela refrattaria a numerosi

trattamenti” (doc. E);

-

referto del 7.12.2010, redatto dal dr. __________,

relativo alla MR rachide cervicale nativo (doc. F);

-

referto del 21.2.2011, redatto dal dr. __________,

relativo all’esame MR rachide lombare nativo e con MDC (doc. G);

-

referto del 28.3.2011, redatto dal dr. __________,

relativo all’esame MR ginocchio dx nativo, recante le seguenti conclusioni:

" Rottura

del menisco laterale.

Alterazioni degenerative con danno osteo-cartilagineo più

accentuato a livello del compartimento mediale.” (Doc. H)

Nelle annotazioni mediche del 10 giugno 2011, il

dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Assicurata peritata in ambito SAM 10.2010

Diagnosi: sindrome depressiva ricorrente F33.0

Sindrome somatoforme da dolore

persistente F45.4

Sindrome del dolore cronico

Sindrome panvertebrale

Periartropatia omero scapolare

Incipiente gonartrosi

bilaterale

Dolori cronici ai piedi

Decisione del 5.5.2011: nessun diritto a rendita

Ricorso:

nuova documentazione:

RM ginocchio destro del 28.3.2011: rottura del

menisco laterale, alterazioni degenerative con danno osteo-cartilagineo mediale>laterale.

Valutazione:

-

l’attuale RM del 28.3.2011 mostra oltre alle

note alterazioni degenerative (vedi anche diagnosi SAM di incipiente gonartrosi

bilaterale) una lesione del menisco laterale, problematica questa trattabile

con artroscopia e seguente breve inabilità lavorativa completa (poche

settimane).” (Doc. IV/bis)

2.6. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro

come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali

lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

Considerandi

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto

segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2

Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie

die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und

Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein

Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem

Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach

den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.

Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im

prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an

die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und

Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das

heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen

des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher

nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen

Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum

Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche

schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im

gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers,

deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164

Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG

immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die

Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen

Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der

Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten

kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der

IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum

Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere

gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3

Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)

vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie

gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen

und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder

fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall

weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung

gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage

zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.

3.1

).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt

grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (ATF

137.

V 232-233 e 236-237)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione

peritale pluridisciplinare dei medici del SAM, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

Nel

rapporto peritale del 10 gennaio 2011, i medici del SAM, tenuto conto delle

affezioni somatiche e psichiche accertate in sede peritale, hanno ritenuto

l’interessata totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di ausiliaria

di pulizie, ma abile al lavoro al 50% in attività leggere adeguate, rispettose

dei suoi limiti funzionali (doc. 162/34-35), sottolineando che “il quadro

clinico e valetudinario è sostanzialmente sovrapponibile a quello già descritto

precedentemente in occasione della perizia SAM del 2007” (doc. 162-34).

Il TCA,

nonostante le contestazioni dell’assicurata, non ha motivo di distanziarsi da

queste conclusioni dei medici del SAM, per i motivi di seguito esposti.

L’assicurata ha contestato queste conclusioni

peritali, trasmettendo dei referti medici attestanti una sua presunta totale

incapacità lavorativa (cfr. doc. C-H).

Al riguardo, va rilevato che il referto medico

del dr. __________ del 24 luglio 2009 (doc. C) e quello del dr. __________ del

2.

febbraio 2010 (doc. D) sono già stati presi in considerazione dai medici del

SAM al momento della valutazione peritale pluridisciplinare del 10 gennaio 2011.

Il TCA

non ha motivo per dilungarsi oltre su questi aspetti, che, del resto, non sono

stati oggetto di ulteriori certificazioni medico-specialistiche attestanti

delle patologie maggiormente invalidanti.

Va qui

inoltre ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Quanto al

referto del dr. __________ del 24 febbraio 2011 (doc. E) e ai relativi referti

radiologici del 7 dicembre 2010 (doc. F) e del 22 febbraio 2011 (doc. G), il

TCA sottolinea che gli stessi sono stati sottoposti dal dr. __________ del SMR

al vaglio dei medici del SAM - in particolare al dr. __________ – i quali hanno

escluso la presenza di un peggioramento delle condizioni di salute

dell’interessata rispetto a quanto valutato nella perizia pluridisciplinare del

10.

gennaio 2011 (doc. 170/1-2).

Il dr. __________, nel suo scritto del 24 marzo 2011, ha infatti evidenziato che “le patologie descritte negli esami neuro radiologici recentemente

eseguiti non fanno altro che confermare quanto già conosciuto, senza portare

nuovi elementi significativi” (doc. 170-3).

Questa conclusione del dr. __________ è poi stata

integralmente ripresa e condivisa dai medici del SAM nello scritto del 28 marzo

2011, nel quale hanno concluso che “non riteniamo che la nuova documentazione

porti elementi tali da modificare la presa di posizione del SAM, espressa in

occasione della valutazione del 10.1.2011” (doc. 170-2).

Il TCA

condivide queste considerazioni degli specialisti del SAM, espresse sulla base

dell’accurata e ben motivata presa di posizione del dr. __________, il quale ha

riscontrato una situazione sostanzialmente invariata rispetto al momento della sua

valutazione peritale.

Giova qui

inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008, il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise

(cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités,

dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre

en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à

de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants

ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins

traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de

l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans

le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés,

sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé

la décision attaquée. (...)"

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dai medici del SAM.

Infine,

con riferimento al referto radiologico del 28 marzo 2011, relativo alla RM del

ginocchio destro (doc. H), lo stesso è stato valutato dal dr. __________ del

SMR, il quale, nelle annotazioni del 10 giugno 2011, ha rilevato che “l’attuale RM del 28.3.2011 mostra, oltre alle note alterazioni degenerative

(vedi anche diagnosi SAM di incipiente gonartrosi bilaterale), una lesione del

menisco laterale, problematica questa trattabile con artroscopia e seguente

breve inabilità lavorativa completa (poche settimane)” (doc. IV/bis).

Il TCA

concorda con queste considerazioni del medico del SMR.

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

In

conclusione, rispecchiando la perizia dei medici del SAM i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla

stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata

di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag.

61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali, che lo stato di salute dell’assicurata non

ha subito modifiche significative rispetto a quanto già stabilito nella

precedente perizia SAM del 18 aprile 2007 - come espressamente indicato in sede

peritale dagli stessi medici del SAM e confermato dal dr. __________ del SMR –

motivo per il quale l’interessata continua ad essere totalmente inabile al

lavoro nella precedente attività di ausiliaria di pulizie e in altre attività

fisicamente pesanti, mentre va considerata abile al lavoro al 50% in attività leggere

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Essendo

il grado di incapacità lavorativa dell’interessata invariato rispetto a quanto

valutato nella precedente perizia SAM del 18 aprile 2007, anche il grado di

invalidità della stessa non subisce variazioni e continua ad essere, in

applicazione del metodo misto di calcolo, inferiore alla percentuale minima del

40% necessaria per avere diritto ad una rendita, come già stabilito nella

precedente decisione su opposizione del 5 giugno 2007 e confermato dal TCA

nella sentenza 32.2007.243 del 22 settembre 2008, cresciuta incontestata in

giudicato.

Nella

misura in cui l’UAI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità,

la decisione del 5 maggio 2011 deve, perciò, essere confermata.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese

è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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