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Decisione

32.2011.163

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18 aprile 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti professionali necessari e idonei a ripristinare, conservare o

migliorare la loro capacità di guadagno.

Conformemente

la giurisprudenza (DTF 119 V 421 consid. 1 ) di regola l'assicurato ha

diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione

prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110

V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui

essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e

cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione

ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello

stesso (DTF 110 V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche

DTF 107 V 88 consid. 2).

2.3. Fra

i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti

i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Questi

provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente

riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito

dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o

funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 36

n.1, p. 241; cfr. anche DTF 137 V 13 consid. 2.2, 131 V 9 consid. 3.3,

115 V 191 consid. 2c con riferimenti).

Secondo

l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari,

compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno

per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per

conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare

una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale.

L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni

plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai

provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione

precisa che l'assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di

apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere

alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al

guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio

federale. L’assicurazione AI fornisce

i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se

un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l’assicurato dovrebbe acquistare

anche senza l’invalidità, l’assicurato è tenuto a partecipare alla spesa (cpv.

3). Infine, Il Consiglio federale può

prevedere che l’assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario

fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste

all’assegnazione (cpv. 4).

In

virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui

l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é

oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla

consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI,

RS 831.232.51) che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna o il rimborso dei

mezzi ausiliari (lett. a).

Giusta

l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato,

nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per

l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la

propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati

nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per

esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per

studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o

per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente

dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 p. 224 consid. 1a, 1990 p. 211 consid.

2a, 1989 p. 44 consid. 2a, 1985 p. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.DI S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

La

lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera

le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve

esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è

esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181

consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare

se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex

art. 12 o 13 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts zum IVG,

Zurigo 1997, p. 158).

2.4. L'obbligo

di prestazione dell'assicurazione per l'invalidità è subordinato alla

condizione che il mezzo ausiliario invocato è semplice e adeguato ai sensi

dell'art. 21 cpv. 3 LAI e dell'art. 2 cpv. 4 OMAI. Conformemente alla

giurisprudenza riassunta in STFA I 340/05 del 12 maggio 2006, il criterio di adeguatezza richiede in particolare che il mezzo

ausiliario sia atto ad aiutare in maniera essenziale l'assicurato bisognoso al

conseguimento di uno degli scopi riconosciuti per legge (DTF 122 V 214 consid.

2c con riferimento). Nel limitare l'obbligo di prestazione dell'AI alla

consegna di mezzo ausiliario semplice, il legislatore ha tenuto conto del

principio di proporzionalità. In virtù di tale principio, l'integrazione

dev'essere garantita solo nella misura in cui è necessaria ma anche sufficiente

nel singolo caso. Di conseguenza, la persona assicurata ha per principio

diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del

singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai migliori provvedimenti nel caso di

specie. Inoltre, deve esserci un rapporto ragionevole tra il successo

prevedibile di un provvedimento d'integrazione e i suoi costi (DTF 124 V 100

consid. 2a, 122 V 214 consid. 2c e i riferimenti ivi citati). Una limitazione

del contributo per le spese di un mezzo ausiliario entrerebbe tuttavia, in

mancanza di una espressa disposizione contraria, soltanto in discussione in

presenza di una sproporzione talmente grossolana tra il provvedimento e lo

scopo integrativo da non potere assolutamente giustificare la consegna del mezzo

ausiliario (DTF 115 V 198 consid. 4e/cc; cfr. pure la sentenza del 21 settembre

2004 in re H., I 195/04, consid. 3; cfr. S).

Anche

in ambito abitativo non vengono rimborsati tutti i costi supplementari dovuti

all’invalidità, ma solo alcuni provvedimenti esaustivamente elencati, ciò che è

conforme alla legge ed alla Costituzione (DTF 134 I 105 consid. 3 p. 108 con

riferimenti).

2.5. Alla

cifra 14 dell'allegato OMAI sono indicati i mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia.

La

cifra 14.04 prevede le modifiche

architettoniche nell’appartamento dell’assicurato rese necessarie

dall’invalidità: adeguamento della sala da bagno, della doccia e del WC,

spostamento o soppressione di pareti divisorie, ampliamento o cambiamento di

porte, installazione di sbarre d’appoggio, di corrimano e di maniglie

supplementari, soppressione di soglie o costruzione di rampe di soglie,

installazione di impianti segnaletici per sordi e persone affette da ipoacusia

grave e per sordomuti. Il sussidio massimo per gli impianti segnaletici ammonta

a 1300 franchi.

2.6. Nel

caso in esame, il ricorrente soffre da anni di sclerosi multipla.

Nel settembre 2008 ha trasferito il proprio domicilio a __________, andando ad

abitare presso una casa acquistata il 4 luglio 2008 da Sandra Gianoni, già Portavecchia,

con la quale si è sposato il 10 ottobre 2008 (cfr. Doc. B e Doc. C). Tra il

2008 ed il 2010 i coniugi hanno apportato delle modifiche architettoniche,

chiedendo in data 1° dicembre 2010 la rifusione delle relative spese in quanto

i lavori sono stati eseguiti a causa della disabilità dell’assicurato (doc. AI

32).

Su

incarico dell’Ufficio AI, in data 2 dicembre 2010 la FSCMA ha steso il seguente

rapporto:

"

(…)

Rispondiamo alla vostra richiesta d'accertamento

riguardo le modifiche architettoniche presso l'abitazione dell'A.

La moglie dell'A ha inviato all'UAI tutta una

serie di preventivi per le modifiche apportate all'abitazione acquistata circa

tre anni fa e poi riattata.

La casa era abbastanza vecchia al momento

dell'acquisto (circa 40 anni), e dalle informazioni ricevute dal signor RI 1, è

stata comprata per Fr. 700'000.00 e la riattazione è costata fr. 500'000.00.

Abbiamo potuto vedere l'A durante la visita e ci

sembra ancora abbastanza sicuro nella deambulazione, al momento non utilizza

una carrozzella manuale o altri mezzi ausiliari. L'A guida ancora la macchina.

Ora l'A chiede all'UAI un riconoscimento delle

spese sostenute a causa dell'invalidità per un importo di Fr. 46'000.00 circa

Iva compresa (vedi preventivi inviati all'UAI).

A nostro modo di vedere il signor RI 1 è

consapevole della sua malattia, e negli appartamenti precedenti (prima del

matrimonio) dall'A, non aveva bisogno di nessun adattamento. Ora per la scelta

di quest'abitazione, ha già provveduto durante la riattazione a far eseguire

molti lavori che, secondo l'A, gli saranno necessari a causa della sua malattia

in futuro.

La FSCMA non può esprimere un parere di tipo

medico, quindi riteniamo necessario una visita da parte del vostro servizio,

così da avere maggiori informazioni sullo stato attuale dell'A a proposito del

bisogno di mezzi ausiliari.

Visto che i lavori sono stati già eseguiti presso

l'abitazione, pensiamo che l'A debba fare tutto il possibile per presentare i

piani della casa esistente, con ev. la relativa domanda di costruzione per

poter valutare meglio la richiesta. Questo sarebbe da richiedere in forma

scritta all'A." (Doc. AI 33/1)

Tenuto

conto di quanto sopra, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta dell’assicurato,

poiché l’assicurato, violando il principio della riduzione del danno, si è

trasferito in un abitazione non idonea al suo stato di salute senza

precedentemente aver svolto una ricerca di alloggi idonei alle sue limitazioni

fisiche dovute all’invalidità. Inoltre le modifiche sono state apportate in

previsione dell’evoluzione del danno alla salute.

L’insorgente

evidenzia che la casa dove abita è di proprietà della moglie da prima del

matrimonio e che pertanto egli non aveva la necessità di svolgere alcuna

ricerca di alloggi idonei. Inoltre fa presente che dovendo ristrutturare

l’immobile vecchio di 40 anni sono stati eseguiti anche lavori che considerano

l’evoluzione della sua malattia, ciò che comporta un minor costo sia per lui

che per l’assicurazione. L’assicurato ha poi rilevato come l’Ufficio AI non

abbia dato seguito a quanto consigliato dalla FSCMA.

2.7.

2.7.1. Nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità vige il principio generale che prima di

richiedere prestazioni l’invalido deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. art. 7 cpv. 1

LAI). Questo principio, detto dell’autointegrazione (Selbsteingliederung) è espressione

del principio più generale della riduzione del danno valido nell’assicurazioni

sociali (DTF 120 V 373 consid. 6b). Dalla persona assicurata possono tuttavia

essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle

circostanze oggettive e soggettive del caso concreto (DTF 113 V 28 consid. 4a

con riferimenti dottrinali e di giurisprudenza).

Secondo

la giurisprudenza l’amministrazione, allorché esamina quali misure deve

adottare il richiedente di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità per

rispettare l'obbligo di ridurre il danno, non può lasciarsi guidare unicamente

dall’interesse generale di una gestione economica e razionale

dell’assicurazione, ma deve parimenti tenere conto in maniera adeguata del diritti

fondamentali di ogni singolo assicurato. La questione di sapere qual è

l’interesse che deve prevalere non può essere decisa in generale. Vale quale

principio che più il contributo all’assicurato è importante, più l’esigenza

posta all’obbligo di ridurre il danno deve essere severa. Questo è il caso, ad

esempio, quando la rinuncia da parte dell’interessato a prendere delle misure

destinate a ridurre il danno conduce all’erogazione di una rendita o il

riconoscimento di una riqualifica professionale. Sotto questo aspetto il

trasferimento o il mantenimento del domicilio o del luogo di lavoro può, tenuto

conto dei diritti costituzionali, costituire una misura ragionevole

dell’obbligo di riduzione del danno.

Qualora

invece si tratti di riconoscere o adeguare singole prestazioni d’ordine

integrativo, le quali sono riconducibili a mansioni costituzionalmente protette

dell’assicurato, deve essere fatta prova di prudenza nell’invocare l’obbligo di

ridurre il danno. Rimangono riservati i casi o le disposizioni prese

dall’assicurato vanno ritenute, alla luce delle circostanze concrete, non

ragionevoli o abusive (DTF 113 V 22 consid. 4d p. 32 citata, fra le altre, in STF

9C_916/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3. e 8C_48/2010 consid. 4). In

generale, richiamando il principio della riduzione del danno, ad un assicurato

non può essere chiesto di cercare un altro domicilio (DTF 119 V 259 consid. 2).

Quindi, a

dipendenza del genere di prestazione (di lunga o di breve durata), l’obbligo di

ridurre il danno deve essere interpretato alla luce dei diritti costituzionali

con più o meno rigore.

2.7.2. In

una sentenza 8C_48/2010 del 20 settembre 2010 il TF ha riconosciuto

all’assicurato, il quale aveva lasciato il suo precedente appartamento, l’assunzione

da parte dell’Ufficio AI dei costi relativi alle modifiche architettoniche

della sua nuova casa unifamiliare. In quel caso l’Alta Corte aveva ravvisato

validi motivi giustificanti il trasloco: situazione familiare, migliore accessibilità

della zona quale paraplegico. Il TF aveva tuttavia rinviato gli atti

all’amministrazione per l’esame della proporzionalità dei costi richiesti,

ritenuti troppo alti dal FSCMA, e della progettazione. Riguardo

a quest’ultimo punto l’Alta Corte aveva infatti ritenuto che, in virtù della

riduzione del danno, le modifiche architettoniche devono essere progettate in

modo da evitare, nella misura del possibile, costi supplementari dovuti

all’infermità.

Viceversa,

in una sentenza STF 9C_916 del 20 giugno 2011 l’Alta Corte aveva invece negato

il contributo dell’AI per le modifiche architettoniche di un assicurato che si

era trasferito in una casa unifamiliare, difficilmente accessibile con la

carrozzella, in quanto non vi erano motivi topografichi o familiari per

lasciare il suo appartamento.

In

DTF 134 I 105 l’amministrazione ha dovuto assumere i costi per l’adattamento

all’handicap di una seconda abitazione. Si trattava di una seconda abitazione

utilizzata da un paraplegico minorenne, abitante presso la madre, dove vive suo

padre (e sorella) e dove trascorre ogni secondo fine settimana e una parte

delle sue vacanze scolastiche. L’Alta Corte ha altresì precisato che se, senza

l'adattamento alle esigenze dell'handicap, il soggiorno presso il padre -

garantito costituzionalmente - dovesse risultare totalmente impossibilitato, l’AI

deve partecipare ai costi delle modifiche della seconda abitazione. Trattandosi

della seconda abitazione utilizzata dall'assicurato, la pretesa si limita

tuttavia agli adattamenti più semplici i quali, tenuto conto anche dell'aiuto esigibile

dal padre, devono giusto rendere possibile il soggiorno nella casa.

Da

ultimo, in una sentenza I 55/02 del 15 luglio 2002 l’allora TFA aveva esaminato

se un’assicurata, affetta da paresi pscicogena e madre di cinque bambini, a

seguito del trasloco aveva ancora diritto alla consegna a noleggio di un ascensore

(cifra 13.5 OMAI), di cui aveva beneficiato nel precedente alloggio. Dopo

l’analisi della situazione, l’Alta Corte ha negato tale diritto poiché non risultava

che l’assicurata non avesse avuto la possibilità di trovare un appartamento

confacente alla sua invalidità, rilevando tra l’altro che non erano emersi

importanti motivi che giustificassero la scelta da parte dell’interessata dell’appartamento

inidoneo al suo stato di salute. Tant’è che il TFA ha ritenuto esigibile che

l’assicurata fosse rimasta nella precedente casa, dove un anno e mezzo prima

era stato installato un ascensore, sino a trovare un alloggio conforme al suo

handicap. L’assicurata, prima di istallarsi in un alloggio che necessitasse di

una modifica conforme alla sua invalidità, avrebbe dovuto sincerarsi che nella

zona desiderata non vi fosse un alloggio conforme alla sua disabilità e semmai

avrebbe dovuto comprovare le infruttuose ricerche.

2.8. Nel

caso in esame è pacifico che prima del trasloco presso la casa coniugale l’assicurato

abitava in un appartamento che non necessitava di alcun adattamento

architettonico (cfr. il rapporto del FSCMA citato al consid. 2.5).

Non

è stato espressamente fatto valere, né risulta dagli atti, che l’assicurato, a

seguito delle nozze, avesse dovuto lasciare il suo appartamento per motivi di

spazio.

Egli ha sostenuto che al

momento del matrimonio la futura casa coniugale era già di proprietà della

moglie e che quindi non aveva la necessità né la possibilità

di svolgere una ricerca di alloggi adatti alle condizioni imposte

dall'invalidità. Il ricorrente ha poi evidenziato che l'amministrazione non può

pretendere che il marito non viva con la moglie o, peggio ancora, che i coniugi

non possano occupare l'abitazione di proprietà della moglie e debbano se del

caso alienarla o locarla a terzi.

Secondo

questo Tribunale determinante è tuttavia la circostanza che, come rettamente

evidenziato dall’Ufficio AI, tra l’acquisto dell’abitazione da parte della

futura moglie dell’assicurato, avvenuto il 4 luglio 2008 (cfr. estratto dal

Registro fondiario definitivo, doc. B) ed il matrimonio celebrato il 10 ottobre

2008 (cfr. atto di matrimonio in doc. C), con conseguente trasferimento, sono

trascorsi pochi mesi, motivo per cui la scelta della casa, vecchia di 40 anni e

quindi necessitante giocoforza di modifiche, è stata fatta senza tener conto

dell’invalidità dell’assicurato.

A

sostegno di questa conclusione va evidenziato che nel questionario relativo

alla revisione dell’assegno grandi invalidi, compilato l’11 giugno 2007,

l’assicurato già menzionava la sua “compagna di vita” (doc. AI 26/2,

punto no. 4), che con scritto datato 11 agosto 2008 egli segnalava all’Ufficio

AI il trasferimento del suo domicilio a Chiasso e di sposarsi il 10 ottobre

2008 con la sua compagna (doc. AI 30-1) e che, soprattutto, nella lettera 1°

dicembre 2010 all’amministrazione i coniugi Di Giglio avevano utilizzato i

termini “nella nostra abitazione che abbiamo appena acquistata “ (doc.

AI 32/1).

Ora,

visto che, come risulta dal rapporto del FSCMA, l’assicurato chiede all’AI il riconoscimento

di ca. fr. 46'000.-- di spese di adeguamento (architettonico) al suo danno alla

salute, era esigibile che la futura coppia cercasse un abitazione consona alle

condizioni fisiche dell’assicurato.

Del

resto la giurisprudenza federale ha già stabilito che in caso di trasloco la

persona assicurata deve dar prova di una scelta oculata dell’abitazione

adeguata (cfr. consid. 2.7.2).

In

conclusione, proprio perché la scelta di trasferimento in una casa non idonea,

anziché in un’altra abitazione conforme al danno alla salute di cui

l’insorgente è portatore, è stata concordata dai futuri coniugi, l’obbligo di

ridurre il danno prevale sul diritto alle prestazioni dell'AI, anche

interpretando la legge conformemente al diritto al matrimonio ed alla famiglia

(art. 14 Cost. fed.).

Non è pertanto esigibile

che, in queste condizioni, l’Ufficio AI prenda a carico le conseguenze finanziarie

di una scelta operata su basi personali non rispecchianti il principio della

riduzione del danno.

Inoltre, non sussistendo i

presupposti per il riconoscimento delle spese di adeguamento dell’abitazione

all’invalidità dell’assicurato, non è necessario procedere alla valutazione

medica proposta dal FSCMA o richiedere al medico curante un rapporto aggiornato

come suggerito dal SMR (cfr. annotazioni 31 agosto 2011 del dr. __________, doc. VIIIbis).

In conclusione, rettamente

l’Ufficio AI ha dunque respinto la domanda di prestazioni oggetto del

contendere. Ne consegue la conferma della decisione impugnata

e la reiezione del ricorso.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele

Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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