32.2011.166
Lavoratore indipendente. Metodo straordinario.L'UAI ha correttamente versato all'assicurato un quarto di rendita dal 1.10.2009, versata dal 1.5.2010 (domanda tardiva). Confermata valutazione economica
12 dicembre 2011Italiano34 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.166
Data decisione, Autorità:
12.12.2011, TCA
Titolo:
Lavoratore indipendente. Metodo straordinario.L'UAI ha correttamente versato all'assicurato un quarto di rendita dal 1.10.2009, versata dal 1.5.2010 (domanda tardiva). Confermata valutazione economica
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
LAVORATORE INDIPENDENTE
METODO STRAORDINARIO
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 29 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.166
LG/sc
Lugano
12 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 maggio 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1959, indipendente al 50% con una ditta individuale attiva nella consulenza
aziendale, “acquisizioni di aziende per conto di clienti, management,
ricerca di mercato, procurement” (doc. AI 19-1), in data 16 novembre 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per un “Disturbo
di personalità paranoide (F.60.0)” (doc. AI 1-1/7, 14-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione
psichiatrica ad opera del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS)
(doc. AI 28-1) e un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc.
AI 32-1), l’UAI con decisione del 3 maggio 2011 (doc. AI 52-1), preavvisata con
progetto del 19 gennaio 2011 (doc. AI 40-1), ha riconosciuto all’assicurato un
quarto di rendita d’invalidità dal 1° ottobre 2009, versata tuttavia a far
tempo dal 1° maggio 2010 essendo la domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 LAI.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’erogazione
all’assicurato di una mezza rendita d’invalidità e in via subordinata l’espletamento
di una nuova indagine economica ed un nuovo calcolo del grado invalidante (doc.
I).
L’insorgente
ha contestato il calcolo del grado d’invalidità svolto dall’amministrazione
tramite il metodo straordinario. In particolare, non vengono condivisi i gradi
d’incapacità lavorativa fissati dalla consulente per le attività di RI 1 (20%
per l’attività amministrativa e 50% per l’intermediazione). Secondo la RA 1
sono dati i presupposti per imputare un’incapacità lavorativa del 50% anche
nelle attività amministrative (doc. I, pag. 3/4).
1.4. In risposta
l’UAI, sulla base della perizia del CPAS, della valutazione medica del SMR e
quella economica, ha confermato il proprio provvedimento e postulato la
reiezione integrale del gravame (doc. IV).
1.5. Il 13 luglio
2011 la RA 1 ha comunicato di non avere altri mezzi di prova da addurre (doc.
VIII).
Il doc.
VIII è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. IX).
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato un quarto di rendita AI dal 1° ottobre 2009, versata dal 1°
maggio 2010.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;
SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale
può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della
medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si
volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. Per quanto
attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la
grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del
29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel
che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. Il
TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto
tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03
del 27 agosto 2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia
dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia
ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini
della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla
propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal
caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno
alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità
di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione
che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i
dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è
stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata
non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui,
invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei
redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio
ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al Centro peritale per le
assicurazioni sociali (CPAS) il mandato di esperire un accertamento medico
psichiatrico.
Nel
rapporto peritale del 16 settembre 2010 il Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS e la Dr.ssa __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno posto la diagnosi con ripercussioni
sulla capacità di lavoro di “Disturbo di personalità paranoide (ICD10:
F60.0). Sindrome mista ansioso depressiva attualmente in remissione
(ICD10:F41.2)” (doc. AI 28-8).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa residua i periti hanno fissato
un’inabilità del 50% sia nell’attività da ultimo svolta che in attività
adeguate (doc. AI 28-11).
Nel
rapporto medico del SMR, datato 28 settembre 2010, la Dr.ssa __________, spec.
in medicina del lavoro, ha ripreso la diagnosi, i limiti funzionali e la
valutazione della capacità lavorativa dei periti del CPAS (doc. AI 29-1).
Essendo il quadro clinico dell’assicurato
incontestato (cfr. doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non
essendovi contestazione tra le parti.
2.7. Al
fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, titolare della ditta individuale “RI 1” attiva nella consulenza aziendale, nell’acquisizione
di aziende per conto di clienti, nel management, nella ricerca di mercato e nel
‘procurement’ (doc. AI 19-1, 26-1), l’amministrazione ha
applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3.).
La
circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che
l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre
calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei
redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi
– p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è
determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255;
RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai
lavoratori indipendenti.
La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone
che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si
accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona
assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in
che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito
delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.
In seguito si effettua la valutazione del
guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel
ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per
poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).
La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base
alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con
e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere
considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività
(RCC 1979 p. 230).
Nella fattispecie
l’assicurato non ha contestato l’applicazione del metodo straordinario in quanto
tale, né tantomeno la ripartizione stabilita dall’amministrazione delle mansioni
svolte da RI 1 in seno all’azienda, in ambito amministrativo (20%) e
nell’ambito di intermediazione (80%).
L’insorgente ha, per
contro, contestato il grado d’inabilità lavorativa fissato dalla consulente,
nell’inchiesta economica del 10 novembre 2010, per l’attività amministrativa
(20%).
A suo dire
l’amministrazione avrebbe dovuto concludere per un’incapacità lavorativa del
50% anche in tale ambito (doc. I).
Per quanto riguarda
l’applicazione del metodo straordinario l’ispettrice AI ha rilevato che nel
conto economico 2009 di RI 1 vi è una perdita di esercizio non giustificata dal
danno alla salute pari al 50% secondo la perizia del CPAS. Il guadagno
dichiarato dall’assicurato risulta – secondo l’ispettrice __________ –
inadeguato per una valutazione economica anche in considerazione del fatto che
negli anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute esso è stato più volte
contestato dall’ufficio contribuzioni (doc. AI 32-6).
Si è
dunque ritenuto giustificato procedere ad una valutazione del grado Al tramite
il metodo straordinario.
Sulla base di queste considerazioni dell’amministrazione, non
essendo possibile determinare concretamente il reddito che l’assicurato avrebbe
potuto conseguire senza il danno alla salute il TCA ritiene corretta
l’applicazione, nel caso concreto, del metodo straordinario.
2.8. In applicazione del metodo
straordinario dunque, l’UAI ha ordinato all’ispettrice AI, __________, di esperire
un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 13 ottobre 2010.
Nel relativo rapporto del 10
novembre 2010 l’incaricata, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima
e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa:
quali misure sono imputabili al danno alla salute?
(cambiamenti logistici,
sviluppo tecnologico, diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse,
delega a terzi, modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari
di apertura, ecc.) Decorrenza delle modifiche.
● Diminuzione dell’orario del lavoro, che l’assicurato ha
dichiarato essere al 50%
SITUAZIONE DEL PERSONALE
Manodopera con/senza remunerazione
(situazione attuale)
Dichiara di non avere nessun collaboratore
CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ - vedi allegato 1
La ripartizione delle attività non è stata
indicata dall’assicurato, ma è il frutto di quanto è emerso nel corso del
colloquio. Per ciascun progetto egli tiene infatti un fascicolo, contenente la
documentazione inerente al progetto stesso, dai verbali di riunione, agli esiti
delle ricerche effettuate (corredate da fotografie o altre informazioni), ai
rapporti che riportano le tappe del progetto; sono presenti anche le note spese
inviate dall’assicurato al o ai contraenti.
EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA - vedi allegato 2
ESTRATTO DALL’INCHIESTA
ISPETTORATO FISCALE, ALLEGATA AL DOSSIER DELL’ASSICURATO:
Evoluzione
finanziaria
2004
2005
2006
Ricavi
28’561
145’286
60’789
Costi
-102’273
-74’242
-49’469
Considerandi
Reddito
-73’712
71’013
11’319
Reddito accertato
80’000
“A detta del contribuente l’evoluzione della
cifra d’affari è giustificata dal genere di attività effettuata. Le relazioni
possono durante diversi anni senza alcun risultato. Per gli anni di “magra”,
non ha spiegato però come faccia a far fronte alle esigenze quotidiane della
vita.
Considerazioni di carattere fiscale (in sintesi):
“Dall’analisi dei rendiconti non abbiamo rilevato
problemi particolari. Portiamo invece alcune riserve sull’ammontare della cifra
d’affari dichiarata e di riflesso il calcolo del dispendio. Nonostante le
spiegazioni iniziali sul particolare tipo di attività, né il contribuente né il
rappresentante fiscale hanno saputo fornirci spiegazioni a comprova della
disponibilità finanziaria negativa. Pertanto, il reddito da attività
indipendente nel 2006 è stato definito per apprezzamento”.
Reddito dell'assicurato:
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
Reddito
aziendale tassato
75’900
60’000
80’000
80'000
Guadagno dichiarato (senza IPG)
-5’555
40’928
43’207
11’319
71’013
C.I.
60’000
80’000
80’000
20’200
IPG
40’753
18’098
PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE
(tramite adattamento
dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)
Ritengo che una valutazione da parte del
consulente per il confronto dei redditi in attività adeguata sia auspicabile,
indipendentemente dagli esiti dell’inchiesta.
Ritiene necessaria una perizia?
No.
VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA
L’ultimo conto economico presentato
dall’assicurato, il 2009 appunto, presenta una perdita di esercizio. Perdita
che – va detto in primo luogo – non appare giustificata dal danno alla salute,
per il quale il perito si è espresso con un grado di inabilità medico-teorica
del 50%.
Oltre a questo elemento, che lo rende inadeguato
alla valutazione, occorre altresì considerare come l’ufficio contribuzioni,
negli anni che hanno preceduto l’insorgenza del danno, abbia puntualmente
contestato - e in modo anche importante – il guadagno dichiarato
dall’assicurato; ciò è avvenuto in occasioni e per ragioni differenti, sia
nell’ambito della verifica fiscale che sulla base del calcolo del dispendio.
Anche qualora si attendesse la conferma da parte del fisco, l’esito potrebbe
dunque non prestarsi allo scopo della presente valutazione, considerati i
diversi parametri di analisi.
Con siffatte premesse, ritengo il metodo ordinario inapplicabile,
almeno al momento attuale, e propongo, per contro, una valutazione basata sul
metodo straordinario del confronto delle attività.
Reddito da valido:
Al fine di rendere possibile la valutazione in
attività adeguata, ritengo opportuno indicare il reddito da valido, ovvero il
guadagno dell’assicurato prima del danno alla salute.
A questo scopo il dato di riferimento deve essere
il reddito per il quale è stato tassato, considerando altresì che egli non ha
mai opposto reclamo o comunque prodotto documentazione a contestazione delle
decisioni fiscali.
A questo scopo ritengo che vada presa a riferimento
la media dei tre anni contabili che hanno preceduto l’insorgenza del danno, dal
2005.
al 2007, nella considerazione delle variazioni anche importanti che può
avere l’attività svolta dall’assicurato.
Media dei redditi dal 2005 al 2007: fr. 73'333.-
netti, fr. 80'299.- lordi
Metodo straordinario di valutazione
Numero di salari versati 12
Campi di attività senza danno alla salute
Ponderazione senza danno
Incapacità al lavoro nei campi di attività
Base salariale mensile
Reddito
annuale senza danno
Diminuzione del reddito dell'attività professionale dovuta al danno
attività
amministrativa
20%
20%
1)
Sfr 5'676
Sfr. 13’622
Sfr. 2’724
intermediazione
80%
50%
2)
Sfr. 7’614
Sfr. 73’094
Sfr.
36’547
3)
Sfr. 0
Sfr. 0
4)
Sfr. 0
Sfr. 0
5)
Sfr. 0
Sfr. 0
6)
Sfr. 0
Sfr. 0
Totale
100%
44%
Sfr. 86’717
Sfr.
39’272
Secondo
richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2008
1)
T 7 S, pos. 22, livello di qualificazione 04, uomini
2)
T 7 S, pos. 25, livello di qualificazione 04, uomini
3)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
4)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
5)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
6)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
Reddito ipotetico senza invalidità
Sfr. 86’717
Reddito da invalido
Sfr. 47’445
Diminuzione del reddito dell'attività prof. imputabile al danno
Sfr. 39’272
Tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale
45%
Valutazione
Dall’applicazione
del metodo straordinario si evince una perdita di guadagno del 45%
nell’attività abituale, le cui motivazioni trovano ragion d’essere in quanto
detto al punto precedente.
Considerato tuttavia
che la situazione va vista sul lungo periodo, ritengo opportuno una revisione a
breve (al massimo tra tre anni) per poter verificare, oltre allo stato di
salute dell’assicurato, l’incidenza della malattia sull’attività e
conseguentemente la redditività dell’attività stessa” (doc. AI 32-8).
2.9
Nella
concreta fattispecie, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la
valutazione economica effettuata dalla consulente dell’Ufficio AI, per le
ragioni che seguono.
L’insorgente ha contestato
il calcolo effettuato dall’amministrazione che ha fissato un’incapacità
lavorativa del 20% per l’attività amministrativa invece di imputare il 50% come
indicato dai periti del CPAS (doc. I, pag. 4).
Nella perizia del 16
settembre 2010 il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ hanno valutato
l’insorgente inabile al 50% in ogni attività, compresa quella attuale, senza
distinguere le singole mansioni nel suo lavoro di consulente aziendale.
Per quanto riguarda le
risorse e i deficit, i periti hanno espresso la seguente valutazione:
" (…)
I maggiori deficit sono dettati dai disturbi del
pensiero a contenuto paranoideo e megalomanico con conseguenti disagi nelle
relazioni con terzi, soprattutto in ambito professionale, ma anche privato.
Ricordiamo che l'assicurato è indipendente e il
suo operato di manager richiede valide e intense capacità relazionali e di
mediazione nel rapporto con gli altri. Il fatto di leggere gli atteggiamenti
altrui in chiave persecutoria lo pone in una condizione di continua diffidenza
nei loro confronti con difficoltà conseguente a intrattenere relazioni serene e
ancor meno a concludere affari propizi per il suo lavoro.
Inoltre tale limite è supportato dal
comportamento stesso dell'assicurato che vivendo gli altri come scorretti e
disonesti diviene irritabile (con notevoli difficoltà a trattenersi) e spesso
si scontra con i suoi clienti compromettendo così la conclusione dei contratti.
Oltre ai limiti relazionali vi sono mancanze
produttive legate ai deficit di attenzione e concentrazione, per i quali
l'assicurato non riesce a concludere un incarico/attività/prestazione/etc. da
svolgere in ufficio, in assenza di terzi (ad esempio attività amministrative e
commerciali) distraendosi, non riuscendo a concentrarsi a sufficienza per
portare a termine quanto iniziato in tempi adeguati e spesso divagando fino a
raggiungere momenti di franca confusione (in sede di colloquio egli non è
ripetutamente riuscito a spiegare in cosa consistessero esattamente alcuni lavori
attuali e passati, distraendosi e facendo molta fatica ad orientarsi lui stesso
rispetto al problema).
L'assenza di critica e i disturbi del pensiero a
contenuto sia paranoide che megalomanico non permettono facilmente un percorso
di cura in tal senso e l'assicurato oltre ad attribuire all'esterno le
responsabilità dei propri disagi, ritiene di avere risorse eccellenti e un
ottima predisposizione in campo commerciale.
Tra le risorse segnaliamo una determinazione da
parte dell'assicurato nel mantenere la propria attività professionale e
l'accettazione di aderire alle cure proposte, malgrado sia presente un grande
scetticismo rispetto alla terapia.
Egli inoltre ha mantenuto una regolare
strutturazione dei ritmi della propria giornata, recandosi al lavoro fino ad 8
ore al giorno.
Pur non riconoscendo quale sia il reale disagio
presente, percepisce un malessere che attribuisce agli eventi esterni, ma si
attiva secondo le sue possibilità per farvi fronte: da qualche tempo pratica
con regolarità dello sport, sentendosi maggiormente tranquillo e rilassato.
Cerca inoltre di non eccedere con le ore di lavoro ed è determinato a
recuperare la precedente funzionalità” (doc. AI 28-10+11).
Interpellata dall’UAI,
dopo le osservazioni dell’assicurato al progetto di decisione del 19 gennaio
2011, la consulente __________ ha ricordato che il metodo straordinario si
fonda sul confronto dei campi di attività dopo un’inchiesta sul posto di lavoro
e un colloquio con l’assicurato.
La consulente ha preso in
considerazione diversi fattori, in primis la valutazione medica e i
limiti funzionali dell’assicurato nello svolgere la professione.
“In questo contesto
esistono mansioni – come l’inchiesta ha avuto modo di evidenziare per quel che
concerne l’attività amministrativa – più sostenibili rispetto ad altre e che,
come è stato spiegato nell’allegato 1 del rapporto, possono essere eseguite dal
signor RI 1 con tempi e modi che si adattano alle sue specifiche esigenze. Di
qui il minor riconoscimento di una percentuale del 20%, che tiene conto
prioritariamente del minor rendimento” (doc. AI 50-1).
Dal punto di vista medico,
l’assicurato presenta i maggiori deficit nelle relazioni
con terze persone, soprattutto in ambito
professionale, ma anche privato. Egli infatti presenta dei disturbi del
pensiero a contenuto paranoideo e megalomanico (cfr. perizia CPAS, doc. AI
28-10).
L’attività
di consulente / manager aziendale richiede “valide e intense capacità
relazionali e di mediazione nel rapporto con gli altri”, che sono messe
a dura prova dallo stato psichico dell’assicurato con conseguente difficoltà a
“intrattenere relazioni serene” ed a concludere contratti lavorativi (cfr.
doc. AI 28-10).
Secondo l’ispettrice la
parte di “intermediazione” è da ritenersi più stressante per l’assicurato e la
percentuale proposta a livello medico (50%) è applicabile in considerazione del
diminuito slancio vitale, della difficoltà nel gestire le situazioni sotto
tensione e le relazioni in generale (doc. AI 32-9).
Per contro, la parte “amministrativa”
di redazione di rapporti, stesura contratti e gestione può essere svolta in
tempi e modi ancora sostenibili, ma con maggior dispendio di tempo viste le
difficoltà di attenzione e concentrazione (doc. AI 32-9).
Alla luce
di quanto precede, si ritiene che la valutazione operata dalla consulente __________,
in relazione con la perizia psichiatrica del CPAS, e ripresa nel provvedimento
contestato, sia corretta e che non siano stati addotti motivi sufficienti per
rimetterla in discussione.
Questa Corte ritiene
pertanto che i gradi d’incapacità lavorativa fissati dalla
consulente per le attività dell’insorgente (20% per l’attività amministrativa e
50% per l’intermediazione), possono essere confermati e non vanno in conflitto
con le conclusioni del rapporto peritale che si esprimeva, per quanto riguarda
la capacità lavorativa residua del 50%, in termini generali sull’attività
dell’assicurato.
Infine, va sottolineato
che la presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente
l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di
riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi
amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26
gennaio 2006; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita
dall’UFAS).
Il grado
di invalidità del 45% consente quindi di mettere l'assicurato al beneficio di
un quarto di rendita di invalidità.
2.10
Ai sensi
dell’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei
mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA.
L’insorgente
ha presentato la domanda per l’ottenimento di prestazioni AI solo in data 16
novembre 2009 (cfr. doc. AI 1-1).
Il
diritto alla rendita nasce dunque il 1° maggio 2010.
2.11
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente
superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel
caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in
considerazione. Il consulente ha infatti ripreso quanto indicato dai periti del
CPAS, per i quali non vi sono indicazioni mediche per interventi di
integrazione e possibilità di migliorare la capacità di lavoro nell’attività
attuale (doc. AI 36-3).
2.12
L’assicurato
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’espletamento di una nuova indagine
economica ed un nuovo calcolo del grado invalidante (doc. I).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità
di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti.
2.13
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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