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Decisione

32.2011.166

Lavoratore indipendente. Metodo straordinario.L'UAI ha correttamente versato all'assicurato un quarto di rendita dal 1.10.2009, versata dal 1.5.2010 (domanda tardiva). Confermata valutazione economica

12 dicembre 2011Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del

29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal

caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli

potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno

alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità

di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione

che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i

dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è

stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata

non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui,

invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei

redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio

ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al Centro peritale per le

assicurazioni sociali (CPAS) il mandato di esperire un accertamento medico

psichiatrico.

Nel

rapporto peritale del 16 settembre 2010 il Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS e la Dr.ssa __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno posto la diagnosi con ripercussioni

sulla capacità di lavoro di “Disturbo di personalità paranoide (ICD10:

F60.0). Sindrome mista ansioso depressiva attualmente in remissione

(ICD10:F41.2)” (doc. AI 28-8).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa residua i periti hanno fissato

un’inabilità del 50% sia nell’attività da ultimo svolta che in attività

adeguate (doc. AI 28-11).

Nel

rapporto medico del SMR, datato 28 settembre 2010, la Dr.ssa __________, spec.

in medicina del lavoro, ha ripreso la diagnosi, i limiti funzionali e la

valutazione della capacità lavorativa dei periti del CPAS (doc. AI 29-1).

Essendo il quadro clinico dell’assicurato

incontestato (cfr. doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non

essendovi contestazione tra le parti.

2.7. Al

fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, titolare della ditta individuale “RI 1” attiva nella consulenza aziendale, nell’acquisizione

di aziende per conto di clienti, nel management, nella ricerca di mercato e nel

‘procurement’ (doc. AI 19-1, 26-1), l’amministrazione ha

applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3.).

La

circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che

l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre

calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei

redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi

– p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è

determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255;

RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai

lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone

che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si

accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona

assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in

che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito

delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del

guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel

ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per

poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).

La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base

alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con

e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere

considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività

(RCC 1979 p. 230).

Nella fattispecie

l’assicurato non ha contestato l’applicazione del metodo straordinario in quanto

tale, né tantomeno la ripartizione stabilita dall’amministrazione delle mansioni

svolte da RI 1 in seno all’azienda, in ambito amministrativo (20%) e

nell’ambito di intermediazione (80%).

L’insorgente ha, per

contro, contestato il grado d’inabilità lavorativa fissato dalla consulente,

nell’inchiesta economica del 10 novembre 2010, per l’attività amministrativa

(20%).

A suo dire

l’amministrazione avrebbe dovuto concludere per un’incapacità lavorativa del

50% anche in tale ambito (doc. I).

Per quanto riguarda

l’applicazione del metodo straordinario l’ispettrice AI ha rilevato che nel

conto economico 2009 di RI 1 vi è una perdita di esercizio non giustificata dal

danno alla salute pari al 50% secondo la perizia del CPAS. Il guadagno

dichiarato dall’assicurato risulta – secondo l’ispettrice __________ –

inadeguato per una valutazione economica anche in considerazione del fatto che

negli anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute esso è stato più volte

contestato dall’ufficio contribuzioni (doc. AI 32-6).

Si è

dunque ritenuto giustificato procedere ad una valutazione del grado Al tramite

il metodo straordinario.

Sulla base di queste considerazioni dell’amministrazione, non

essendo possibile determinare concretamente il reddito che l’assicurato avrebbe

potuto conseguire senza il danno alla salute il TCA ritiene corretta

l’applicazione, nel caso concreto, del metodo straordinario.

2.8. In applicazione del metodo

straordinario dunque, l’UAI ha ordinato all’ispettrice AI, __________, di esperire

un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 13 ottobre 2010.

Nel relativo rapporto del 10

novembre 2010 l’incaricata, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima

e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

"

(…)

Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa:

quali misure sono imputabili al danno alla salute?

(cambiamenti logistici,

sviluppo tecnologico, diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse,

delega a terzi, modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari

di apertura, ecc.) Decorrenza delle modifiche.

● Diminuzione dell’orario del lavoro, che l’assicurato ha

dichiarato essere al 50%

SITUAZIONE DEL PERSONALE

Manodopera con/senza remunerazione

(situazione attuale)

Dichiara di non avere nessun collaboratore

CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ - vedi allegato 1

La ripartizione delle attività non è stata

indicata dall’assicurato, ma è il frutto di quanto è emerso nel corso del

colloquio. Per ciascun progetto egli tiene infatti un fascicolo, contenente la

documentazione inerente al progetto stesso, dai verbali di riunione, agli esiti

delle ricerche effettuate (corredate da fotografie o altre informazioni), ai

rapporti che riportano le tappe del progetto; sono presenti anche le note spese

inviate dall’assicurato al o ai contraenti.

EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA - vedi allegato 2

ESTRATTO DALL’INCHIESTA

ISPETTORATO FISCALE, ALLEGATA AL DOSSIER DELL’ASSICURATO:

Evoluzione

finanziaria

2004

2005

2006

Ricavi

28’561

145’286

60’789

Costi

-102’273

-74’242

-49’469

Considerandi

Reddito

-73’712

71’013

11’319

Reddito accertato

80’000

“A detta del contribuente l’evoluzione della

cifra d’affari è giustificata dal genere di attività effettuata. Le relazioni

possono durante diversi anni senza alcun risultato. Per gli anni di “magra”,

non ha spiegato però come faccia a far fronte alle esigenze quotidiane della

vita.

Considerazioni di carattere fiscale (in sintesi):

“Dall’analisi dei rendiconti non abbiamo rilevato

problemi particolari. Portiamo invece alcune riserve sull’ammontare della cifra

d’affari dichiarata e di riflesso il calcolo del dispendio. Nonostante le

spiegazioni iniziali sul particolare tipo di attività, né il contribuente né il

rappresentante fiscale hanno saputo fornirci spiegazioni a comprova della

disponibilità finanziaria negativa. Pertanto, il reddito da attività

indipendente nel 2006 è stato definito per apprezzamento”.

Reddito dell'assicurato:

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

Reddito

aziendale tassato

75’900

60’000

80’000

80'000

Guadagno dichiarato (senza IPG)

-5’555

40’928

43’207

11’319

71’013

C.I.

60’000

80’000

80’000

20’200

IPG

40’753

18’098

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

(tramite adattamento

dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

Ritengo che una valutazione da parte del

consulente per il confronto dei redditi in attività adeguata sia auspicabile,

indipendentemente dagli esiti dell’inchiesta.

Ritiene necessaria una perizia?

No.

VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA

L’ultimo conto economico presentato

dall’assicurato, il 2009 appunto, presenta una perdita di esercizio. Perdita

che – va detto in primo luogo – non appare giustificata dal danno alla salute,

per il quale il perito si è espresso con un grado di inabilità medico-teorica

del 50%.

Oltre a questo elemento, che lo rende inadeguato

alla valutazione, occorre altresì considerare come l’ufficio contribuzioni,

negli anni che hanno preceduto l’insorgenza del danno, abbia puntualmente

contestato - e in modo anche importante – il guadagno dichiarato

dall’assicurato; ciò è avvenuto in occasioni e per ragioni differenti, sia

nell’ambito della verifica fiscale che sulla base del calcolo del dispendio.

Anche qualora si attendesse la conferma da parte del fisco, l’esito potrebbe

dunque non prestarsi allo scopo della presente valutazione, considerati i

diversi parametri di analisi.

Con siffatte premesse, ritengo il metodo ordinario inapplicabile,

almeno al momento attuale, e propongo, per contro, una valutazione basata sul

metodo straordinario del confronto delle attività.

Reddito da valido:

Al fine di rendere possibile la valutazione in

attività adeguata, ritengo opportuno indicare il reddito da valido, ovvero il

guadagno dell’assicurato prima del danno alla salute.

A questo scopo il dato di riferimento deve essere

il reddito per il quale è stato tassato, considerando altresì che egli non ha

mai opposto reclamo o comunque prodotto documentazione a contestazione delle

decisioni fiscali.

A questo scopo ritengo che vada presa a riferimento

la media dei tre anni contabili che hanno preceduto l’insorgenza del danno, dal

2005.

al 2007, nella considerazione delle variazioni anche importanti che può

avere l’attività svolta dall’assicurato.

Media dei redditi dal 2005 al 2007: fr. 73'333.-

netti, fr. 80'299.- lordi

Metodo straordinario di valutazione

Numero di salari versati 12

Campi di attività senza danno alla salute

Ponderazione senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito

annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell'attività professionale dovuta al danno

attività

amministrativa

20%

20%

1)

Sfr 5'676

Sfr. 13’622

Sfr. 2’724

intermediazione

80%

50%

2)

Sfr. 7’614

Sfr. 73’094

Sfr.

36’547

3)

Sfr. 0

Sfr. 0

4)

Sfr. 0

Sfr. 0

5)

Sfr. 0

Sfr. 0

6)

Sfr. 0

Sfr. 0

Totale

100%

44%

Sfr. 86’717

Sfr.

39’272

Secondo

richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2008

1)

T 7 S, pos. 22, livello di qualificazione 04, uomini

2)

T 7 S, pos. 25, livello di qualificazione 04, uomini

3)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

4)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

5)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

6)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

Reddito ipotetico senza invalidità

Sfr. 86’717

Reddito da invalido

Sfr. 47’445

Diminuzione del reddito dell'attività prof. imputabile al danno

Sfr. 39’272

Tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale

45%

Valutazione

Dall’applicazione

del metodo straordinario si evince una perdita di guadagno del 45%

nell’attività abituale, le cui motivazioni trovano ragion d’essere in quanto

detto al punto precedente.

Considerato tuttavia

che la situazione va vista sul lungo periodo, ritengo opportuno una revisione a

breve (al massimo tra tre anni) per poter verificare, oltre allo stato di

salute dell’assicurato, l’incidenza della malattia sull’attività e

conseguentemente la redditività dell’attività stessa” (doc. AI 32-8).

2.9

Nella

concreta fattispecie, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la

valutazione economica effettuata dalla consulente dell’Ufficio AI, per le

ragioni che seguono.

L’insorgente ha contestato

il calcolo effettuato dall’amministrazione che ha fissato un’incapacità

lavorativa del 20% per l’attività amministrativa invece di imputare il 50% come

indicato dai periti del CPAS (doc. I, pag. 4).

Nella perizia del 16

settembre 2010 il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ hanno valutato

l’insorgente inabile al 50% in ogni attività, compresa quella attuale, senza

distinguere le singole mansioni nel suo lavoro di consulente aziendale.

Per quanto riguarda le

risorse e i deficit, i periti hanno espresso la seguente valutazione:

" (…)

I maggiori deficit sono dettati dai disturbi del

pensiero a contenuto paranoideo e megalomanico con conseguenti disagi nelle

relazioni con terzi, soprattutto in ambito professionale, ma anche privato.

Ricordiamo che l'assicurato è indipendente e il

suo operato di manager richiede valide e intense capacità relazionali e di

mediazione nel rapporto con gli altri. Il fatto di leggere gli atteggiamenti

altrui in chiave persecutoria lo pone in una condizione di continua diffidenza

nei loro confronti con difficoltà conseguente a intrattenere relazioni serene e

ancor meno a concludere affari propizi per il suo lavoro.

Inoltre tale limite è supportato dal

comportamento stesso dell'assicurato che vivendo gli altri come scorretti e

disonesti diviene irritabile (con notevoli difficoltà a trattenersi) e spesso

si scontra con i suoi clienti compromettendo così la conclusione dei contratti.

Oltre ai limiti relazionali vi sono mancanze

produttive legate ai deficit di attenzione e concentrazione, per i quali

l'assicurato non riesce a concludere un incarico/attività/prestazione/etc. da

svolgere in ufficio, in assenza di terzi (ad esempio attività amministrative e

commerciali) distraendosi, non riuscendo a concentrarsi a sufficienza per

portare a termine quanto iniziato in tempi adeguati e spesso divagando fino a

raggiungere momenti di franca confusione (in sede di colloquio egli non è

ripetutamente riuscito a spiegare in cosa consistessero esattamente alcuni lavori

attuali e passati, distraendosi e facendo molta fatica ad orientarsi lui stesso

rispetto al problema).

L'assenza di critica e i disturbi del pensiero a

contenuto sia paranoide che megalomanico non permettono facilmente un percorso

di cura in tal senso e l'assicurato oltre ad attribuire all'esterno le

responsabilità dei propri disagi, ritiene di avere risorse eccellenti e un

ottima predisposizione in campo commerciale.

Tra le risorse segnaliamo una determinazione da

parte dell'assicurato nel mantenere la propria attività professionale e

l'accettazione di aderire alle cure proposte, malgrado sia presente un grande

scetticismo rispetto alla terapia.

Egli inoltre ha mantenuto una regolare

strutturazione dei ritmi della propria giornata, recandosi al lavoro fino ad 8

ore al giorno.

Pur non riconoscendo quale sia il reale disagio

presente, percepisce un malessere che attribuisce agli eventi esterni, ma si

attiva secondo le sue possibilità per farvi fronte: da qualche tempo pratica

con regolarità dello sport, sentendosi maggiormente tranquillo e rilassato.

Cerca inoltre di non eccedere con le ore di lavoro ed è determinato a

recuperare la precedente funzionalità” (doc. AI 28-10+11).

Interpellata dall’UAI,

dopo le osservazioni dell’assicurato al progetto di decisione del 19 gennaio

2011, la consulente __________ ha ricordato che il metodo straordinario si

fonda sul confronto dei campi di attività dopo un’inchiesta sul posto di lavoro

e un colloquio con l’assicurato.

La consulente ha preso in

considerazione diversi fattori, in primis la valutazione medica e i

limiti funzionali dell’assicurato nello svolgere la professione.

“In questo contesto

esistono mansioni – come l’inchiesta ha avuto modo di evidenziare per quel che

concerne l’attività amministrativa – più sostenibili rispetto ad altre e che,

come è stato spiegato nell’allegato 1 del rapporto, possono essere eseguite dal

signor RI 1 con tempi e modi che si adattano alle sue specifiche esigenze. Di

qui il minor riconoscimento di una percentuale del 20%, che tiene conto

prioritariamente del minor rendimento” (doc. AI 50-1).

Dal punto di vista medico,

l’assicurato presenta i maggiori deficit nelle relazioni

con terze persone, soprattutto in ambito

professionale, ma anche privato. Egli infatti presenta dei disturbi del

pensiero a contenuto paranoideo e megalomanico (cfr. perizia CPAS, doc. AI

28-10).

L’attività

di consulente / manager aziendale richiede “valide e intense capacità

relazionali e di mediazione nel rapporto con gli altri”, che sono messe

a dura prova dallo stato psichico dell’assicurato con conseguente difficoltà a

“intrattenere relazioni serene” ed a concludere contratti lavorativi (cfr.

doc. AI 28-10).

Secondo l’ispettrice la

parte di “intermediazione” è da ritenersi più stressante per l’assicurato e la

percentuale proposta a livello medico (50%) è applicabile in considerazione del

diminuito slancio vitale, della difficoltà nel gestire le situazioni sotto

tensione e le relazioni in generale (doc. AI 32-9).

Per contro, la parte “amministrativa”

di redazione di rapporti, stesura contratti e gestione può essere svolta in

tempi e modi ancora sostenibili, ma con maggior dispendio di tempo viste le

difficoltà di attenzione e concentrazione (doc. AI 32-9).

Alla luce

di quanto precede, si ritiene che la valutazione operata dalla consulente __________,

in relazione con la perizia psichiatrica del CPAS, e ripresa nel provvedimento

contestato, sia corretta e che non siano stati addotti motivi sufficienti per

rimetterla in discussione.

Questa Corte ritiene

pertanto che i gradi d’incapacità lavorativa fissati dalla

consulente per le attività dell’insorgente (20% per l’attività amministrativa e

50% per l’intermediazione), possono essere confermati e non vanno in conflitto

con le conclusioni del rapporto peritale che si esprimeva, per quanto riguarda

la capacità lavorativa residua del 50%, in termini generali sull’attività

dell’assicurato.

Infine, va sottolineato

che la presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente

l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di

riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi

amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26

gennaio 2006; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita

dall’UFAS).

Il grado

di invalidità del 45% consente quindi di mettere l'assicurato al beneficio di

un quarto di rendita di invalidità.

2.10

Ai sensi

dell’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei

mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA.

L’insorgente

ha presentato la domanda per l’ottenimento di prestazioni AI solo in data 16

novembre 2009 (cfr. doc. AI 1-1).

Il

diritto alla rendita nasce dunque il 1° maggio 2010.

2.11

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel

caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in

considerazione. Il consulente ha infatti ripreso quanto indicato dai periti del

CPAS, per i quali non vi sono indicazioni mediche per interventi di

integrazione e possibilità di migliorare la capacità di lavoro nell’attività

attuale (doc. AI 36-3).

2.12

L’assicurato

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’espletamento di una nuova indagine

economica ed un nuovo calcolo del grado invalidante (doc. I).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità

di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti.

2.13

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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