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Decisione

32.2011.167

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 febbraio 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di Föerster:

Assente comorbidità con patologia somatica severa;

Assente comorbidità con patologia psichica maggiore;

Assente fallimento di ogni terapia al di là ragionevoli

attese; l'A.a rifiuta i medicamenti per scelta personale;

Assente ritiro sociale." (Doc. AI 37/7-8)

Essi hanno

pertanto concluso per una piena abilità lavorativa sia nell’abituale

professione di nurse/educatrice che in attività adeguate. Per quel che concerne

il periodo precedente, i medici SMR hanno riassunto le seguenti inabilità

lavorative: 100% dal 1° agosto 2009, 50% dal 1° settembre 2009, 100% dal 23

novembre 2009, 50% dal 6 dicembre 2009 e dello 0% dal 14 marzo 2011

nell’abituale attività; 0% in attività adeguate dal 1° agosto 2009.

Con il presente

ricorso l’assicurata contesta la succitata valutazione medico-teorica della

residua capacità lavorativa, sostenendo, sulla base della refertazione dei

medici curanti, un’inabilità lavorativa del 50%.

2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito,

che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo

contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a

imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e

i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/

2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

2.6. Nella

fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio la dettagliata e convincente valutazione bidisciplinare operata dal SMR.

In essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni dell’assicurata, con

conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 100%

nella sua attuale professione dal 14 marzo 2011 (data della valutazione SMR) e

del 100% in attività adeguate dal 1° agosto 2009. Né del resto l’insorgente ha

prodotto in sede di ricorso documentazione medica atta a validamente mettere in

dubbio la fedefacenza delle succitate conclusioni mediche.

2.6.1 Per

quel che concerne l’aspetto somatico, nel ricorso l’assicurata sostiene di non

poter garantire lo svolgimento dei suoi compiti quale educatrice di prima infanzia,

sostenendo che la sua capacità di sollevare pesi tra gli 11 e 25 chili (nella

cui fascia di peso rientrano i bambini di cui si occupava; n.d.r.) è molto

ridotta. Invece, il dr. __________ nella lista relativa alle limitazioni

fisiche ha indicato come normale la capacità di sollevamento e/o di trasporto

di carichi di tali entità. A ragione, visto che comunque non vi è alcun atto

medico che smentisca tale valutazione.

Occorre

poi rilevare come il citato sanitario del SMR, dopo aver proceduto al consueto

esame dello status somatico, ha riscontrato che “il confronto con

l’obiettività clinica descritta dal dr. __________ in data 18 maggio 2010 [cfr.

atti Cassa malati in doc. AI 16/1] permette di oggettivare una mobilità del

rachide migliorata, nessuna limitazione significativa” (doc. AI 37/7). Anche

su questo punto la valutazione non è stata contraddetta da documentazione

medica.

Del

resto, nel certificato medico 4 luglio 2011 del dr. __________, di cui si parlerà

più diffusamente nel prosieguo, ha fra l’altro rilevato che l’evoluzione della

capacità lavorativa “non è legata direttamente con problemi fisici ma

da mettere in relazione con alterazione progressiva dello stato psichico…” (sottolineatura

del redattore; doc. B).

2.6.2. Dal

punto di vista psichiatrico, nel citato rapporto 14 marzo 2011 il dr. __________,

dopo aver visitato l’assicurata, ha esposto il seguente status psichico:

"

(…)

Status psichico odierno:

L'A.a appare lucida, orientata nei quattro domini e

collaborante.

La mimica e la gesticolazione sono senza particolarità.

È ben curata nell'aspetto e nell'igiene.

L'eloquio è fluido, spontaneo, non logorroico, ben

comprensibile nella terminologia usata.

I nessi logici appaiono conservati.

Non emergono disturbi della forma e del contenuto del

pensiero.

Nega pensieri auto e/o etero lesivi.

L'umore è in asse, si nota un grado lieve di labilità

emotiva, legato alla situazione metabolica di diabete scompensato, non note di

ansia particolari, non irrequietezza, non tensione endopsichica.

Non si evidenziano dispercezioni.

Non si evincono disturbi grossolani della memoria.

Non si evidenziano difficoltà importanti di

concentrazione nè di attenzione.

Le funzioni cognitive fondamentali sono conservate.

(…)" (Doc. AI 37/7)

Egli

non ha riscontrato una psicopatologia invalidante.

L’insorgente

sostiene invece un rilevante peggioramento, facendo riferimento alla seguente

documentazione medica:

·

rapporto 13 novembre 2011 dello psicologo __________,

prodotto in sede istruttoria; dopo aver precisato di seguire la paziente

dall’aprile 2010, egli ha attestato la presenza di una sindrome da

somatizzazione (ICD 10-F40.0), evidenziando:

"

(…)

Il decorso di tale sindrome è cronico e fluttuale, ed è

associato ad una progressiva, nel caso, compromissione a lungo termine del

comportamento sociale, interpersonale e famigliare.

Tipicamente è un esordio precoce nell'età adulta che

compromette verosimilmente le attività professionali attualmente in essere (non

è assolutamente in grado di riprendere l'attività lavorativa oltre un metà

tempo)." (Doc. AI 43/2)

·

rapporto 3 giugno 2011, allegato al ricorso, nel quale lo

psichiatra curante, dr. __________, ha rilevato che l’assicurata è in sua cura

dal 19 maggio 2011 e che:

"

Essa presenta i sintomi

di un episodio depressivo che comporta secondo la mia valutazione una inabilità

lavorativa al 50%.

È stata iniziata una terapia antidepressiva con

Tryptizol che verrà progressivamente aumentata e dovrebbe incidere

positivamente sia sulla sintomatologia depressiva, sia parzialmente sulla sintomatologia

dolorosa di cui la paziente soffre." (Doc. A3)

·

certificato 4 luglio 2011 del medico curante, dr. __________, il

quale ha osservato:

"

Con la presente

certifico che seguo la paziente a margine da più di dieci anni e ho potuto costatare

con il tempo un evoluzione della sua capacità lavorativa non legata

direttamente con problemi fisici ma da mettere in relazione con un alterazione

progressiva dello stato psichico tanto da richiedere (per evitare un scompenso

psico fisico completo) più interruzioni dell'attività che non ha mai potuto

essere ripresa in un grado superiore al 50%.

Questa decisione è stata presa dopo vari colloqui con

lo psicologo (dottor __________) ed il psichiatra (dottor __________) come pure

il datore di lavoro. La riduzione del ritmo di lavoro è dunque dovuta

unicamente ad un degrado delle condizioni psichiche con una alterazione secondaria

del benessere fisico. La paziente risponde chiaramente ai requisiti per godere

di una rendita AI che dovrebbe se concessa evitare un'incapacità lavorativa totale

con conseguenze negative sia per la paziente stessa, il datore di lavoro e le

assicurazioni sociali." (Doc. B)

In

data 7 dicembre 2011 questa Corte ha sottoposto i succitati rapporti al dr. __________

per una presa di posizione. Nelle annotazioni 13 dicembre 2011 lo psichiatra

del SMR ha fra l’altro evidenziato:

" (…)

Essendo la fibromialgia classificabile fra le sindromi

da somatizzazione secondo ICD 10 alla cifra F45, lo scritto del dott. __________,

psicologo, datato 13.04.2011, non apportava nuove informazioni, giacché

l'aspetto da lui considerato era stato oggetto del rapporto sopra citato.

Prendo ora visione di uno scritto dello psichiatra, dr.

__________, datato 03.06.2011, in cui lo specialista afferma di avere in cura

l'A.ta dal 19.05.2011, dunque circa due mesi dopo l'osservazione SMR, e

introduce la diagnosi di episodio depressivo trattato con Tryptizol; vi sarebbe

un'inabilità lavorativa del 50% a causa della patologia psichica.

Si tratta, in effetti, di una nuova diagnosi e di un

nuovo trattamento farmacologico, entrambi non presenti al momento

dell'osservazione SMR.

Lo psicologo, dott. __________, nel suo scritto sopra

citato esprime, infatti, solo la diagnosi di sindrome da somatizzazione e non

cita alcun episodio depressivo in atto o precedente.

Prendo anche visione dello scritto del dr. __________,

FMH medicina interna, diabetologia e endocrinologia, datato 04.07.2011. Non

sono specificate diagnosi di tipo psichiatrico rispettivamente segni oggettivi

di psicopatologia: è enunciata una "alterazione progressiva dello stato

psichico" senza ulteriori precisazioni.

In conclusione, dal lato psichiatrico, solo il

certificato del dr. __________, pur in assenza di una descrizione oggettiva di

status, riporta una diagnosi psichiatrica in precedenza non nota

rispettivamente non diagnosticata durante l'osservazione diretta dell'A.ta il

14 marzo 2011.

Si tratta pertanto di una nuova patologia

psichica che andrebbe valutata e che potrebbe influenzare la capacità lavorativa

in genere dell'A.ta."

(Sottolineatura del redattore; doc. XII/1)

In

merito all’evoluzione psichiatrica, l’assicurata ha infine prodotto un altro

atto medico. Con certificato 4 gennaio 2012 il dr. __________ ha indicato:

"

Nel corso di questo

periodo è stata impostata una terapia con Tryptizol 25 mg la sera.

Tale trattamento ha avuto un influsso positivo sui

disturbi del sonno della paziente, che ora dorme generalmente con maggiore

continuità.

Anche sul piano dell'umore essa ha avvertito un

parziale miglioramento con una riduzione dell'abulia e della difficoltà a

concentrarsi, precedentemente presenti.

Sentendosi meglio la Sig.ra RI 1 ha preferito evitare

per il momento un ulteriore incremento della posologia nel timore che questa

potesse influire negativamente sulla sua efficienza quotidiana.

Rispetto alla sua capacità di sostenere le attuali

mansioni lavorative, vi è stato un miglioramento nel senso che ora vi è un buon

equilibrio fra le risorse richieste quotidianamente – svolgendo un'attività al

50% - e quelle veramente a disposizione della paziente. Questo evita un

progressivo peggioramento del suo stato di salute.

Per il momento la sig.ra RI 1 non mi sembra ancora in

grado di affrontare una quantità di lavoro superiore alla mezza giornata."

(sottolineatura del redattore; doc. C)

Va

qui ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui la decisione impugnata, quando si ritenga che fatti

verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).

Premesso

quanto sopra, come giustamente osservato dall’Ufficio AI il 14 dicembre 2011

(cfr. consid. 1.6), l’episodio depressivo è stato riportato la prima volta

dallo psichiatra curante nel rapporto 3 giugno 2011 (tra l’altro non contenente

alcuna descrizione dello status psichico), quindi – seppur per pochi giorni - successivo

alla decisione contestata del 10 maggio 2011. Successivo alla pronunzia impugnata

è pure l’inizio della cura (il 19 maggio 2011) presso il dr. __________. Inoltre,

secondo questa Corte, non vi sono elementi che giustificano di procedere ad un

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa. Nella

valutazione 14 marzo 2011 il SMR non ha riscontrato alcun elemento depressivo

(cfr. status psichico) e nel citato rapporto 3 giugno 2011 lo psichiatra

curante, come detto, non ha oggettivato la nuova diagnosi. Pertanto, la nuova

patologia psichiatrica andrà semmai esaminata nell’ambito di una nuova domanda

di prestazioni, accompagnata dalla pertinente documentazione medica. Va infine

rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata nello scritto

11 gennaio 2012 (XVI), dall’ultimo certificato 4 gennaio 2012 dello psichiatra

curante si desume un (parziale) miglioramento anziché un peggioramento della

componente psichiatrica.

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e

concludenti risultanze della valutazione SMR, che ha permesso di vagliare accuratamente

lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die

Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati), che l'assicurata è abile al 100% in attività

adeguate.

Questo

Tribunale ritiene inoltre che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.

28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

2.7. Per quel che concerne

l’aspetto economico, il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI le tabelle di calcolo

del grado d’invalidità e riduzioni applicate al reddito da invalido datate 14

marzo 2011, che non erano presenti nel dossier.

Quale reddito

da valido la consulente in integrazione professionale, fondandosi sui dati

forniti dall’ex datore di lavoro il 25 gennaio 2010, ha considerato un importo di fr. 64'140,25, dato aggiornato al 2009 e non contestato, per un

impiego all’80%.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario

statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel

frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.

4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo

si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF

9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel

caso di specie, la consulente, conformemente alla citata giurisprudenza, ha

utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), per un grado di

occupazione dell’80%, riconoscendo una riduzione del 13% (3% per attività e 10%

per altri fattori), giungendo ad un salario da invalida di fr. 42'626.--, così

come si desume dalle spiegazioni relative alla decisione impugnata e dalla

citate tabelle di calcolo. Dal raffronto dei redditi il grado d’invalidità è

risultato essere del 33,54% (64’140 - 42'626 x 100 : 64'140).

Tale

modo di procedere è stato vagliato dal TCA e risulta essere corretto.

2.8. Per

quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che

l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)

dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nel

caso in esame, l’amministrazione non ha proceduto alla consueta inchiesta

economica. Dal momento che sino alla decisione contestata non è stata riscontrata

alcuna patologia invalidante, tenuto inoltre conto che in sede di perizia SMR l’assicurata

aveva dichiarato di abitare da sola in un appartamento di 2 ½ locali al 4°

piano con lift, che la lavanderia è al pian terreno, che gestisce il bucato da sola

come pure lo stiro e tutte le faccende domestiche quali pulizia, spese, pagamenti

ecc., rettamente l’Ufficio AI ha ritenuto non esservi alcun impedimento nell’espletamento

delle mansioni casalinghe. D’altronde la ricorrente non ha contestato tale conclusione.

2.9.

Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione dell’80% quale

salariata e del 20% quale casalinga, nel 2009 l’assicurata

presentava un’invalidità globale del 27%, percentuale che non dà diritto ad una

rendita, così come esposto nel seguente specchietto riportato nella decisione impugnata:

Attività

Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale

Salariata

80% 33,54%

27%

Casalinga

20% 0% 0%

Grado

d’invalidità globale 27%

Allo

stesso risultato (nessun diritto ad una rendita) si giunge anche aggiornando i

dati al 2011, momento della decisione contestata che

delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).

Infatti, è certo che l’aggiornamento dei redditi non permette di coprire la

differenza che intercorre tra il grado d’invalidità del 27% e quello

pensionabile del 40%. Non va poi dimenticato che dal

marzo 2011, almeno sino alla decisione contestata, l’assicurata è stata ritenuta

pienamente abile anche nella sua abituale attività.

Ne

consegue che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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