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Decisione

32.2011.17

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20 luglio 2011Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. L'amministrazione

nella risposta di causa ha osservato che “per quanto attiene all’aspetto

medico, il ricorrente non contesta la valutazione operata dall’amministrazione

(doc. IV)”. Il TCA costata invece che il rappresentante dell’assicurato, nonché

suo datore di lavoro, ha espressamente indicato di non potere contestare la

valutazione medica non perché ritenuta corretta, ma solo in quanto sprovvisto

delle necessarie conoscenze al riguardo.

Il responsabile della

gestione salute del datore di lavoro, difatti, ha esplicitamente rilevato che

“dal profilo medico non possiamo purtroppo contestare la decisione, dato che

possiamo solo fornire una nostra valutazione soggettiva dello stato di salute

(dettata però dall’osservazione annosa della situazione fisica del

collaboratore nella pratica quotidiana)”.

Egli ha tuttavia chiesto

l’annullamento della decisione impugnata e l’emanazione da parte dell’UAI di

una nuova decisione “ricalcolando lo stipendio teorico come citato nella

motivazione precedente, in modo da rispecchiare meglio la situazione

finanziaria effettivamente conseguibile col danno alla salute del signor RI 1 e

quindi giungere al riconoscimento di una rendita perlomeno parziale” (doc. I).

Alla luce di queste

considerazioni, dunque, questo Tribunale deve concludere che l’assicurato non

ha contestato solo l’aspetto economico, ma anche quello medico.

Nella

concreta fattispecie, dunque, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta

analisi della documentazione medica agli atti, ritiene che siano necessari

ulteriori accertamenti medici prima di poter prendere una decisione con

sufficiente cognizione di causa.

Assodato che l’assicurato

non possa più svolgere la sua precedente attività lavorativa di addetto al

recapito di pacchi, diventa indispensabile valutare con precisione quale sia

l’influsso delle patologie dell’interessato sulla sua capacità lavorativa

residua nello svolgimento di attività adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali.

Il TCA ritiene, infatti -

alla luce dell’esacerbazione dei disturbi attestata dal dr. __________, che non

è stata oggetto di approfondimenti da parte dell’amministrazione - di non

potersi fondare sulle annotazioni del dr. __________ del 17 settembre 2010 per

stabilire quale sia l’influsso dei disturbi dell’assicurato sulla sua capacità

lavorativa residua, in attività adatte.

2.5.1. Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

Considerandi

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.5.2

Chiamato a

pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta

(cfr. consid. 2.5.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce del

referto del 23 agosto 2010 del dr. __________, attestante una completa

inabilità lavorativa dell’assicurato - non sia possibile, in

mancanza di ulteriori approfondimenti, stabilire con precisione quale sia l’esigibilità

lavorativa dell’assicurato in attività adeguate alle sue condizioni di salute.

Se infatti, da una parte,

dalla documentazione all’incarto emerge chiaramente che l’assicurato, a causa

delle sue patologie, non è più in grado, da anni, di eseguire la sua originaria

professione di addetto al servizio di recapito pacchi e, a seguito

dell’ulteriore esacerbazione dei disturbi avvenuta nell’agosto 2010, attestata

dal dr. __________ (doc. 57-1), nemmeno di mantenere l’impiego nel servizio

interno di smistamento pacchi, d’altra parte va sottolineato che

l’amministrazione ha omesso di approfondire se la totale incapacità lavorativa

dell’interessato attestata dal dr. __________ ha o meno e in che misura

un’incidenza sulla capacità lavorativa residua dell’interessato nello

svolgimento di attività adatte.

A seguito della resezione

del menisco del 30 aprile 2010 eseguita dal dr. __________ l’assicurato era

stato in un primo momento considerato dallo stesso dr. __________, nel suo

referto del 12 luglio 2010 indirizzato all’UAI, in grado di riprendere nella

misura del 50%, a partire dal 20 giugno 2010, la sua attività di addetto allo

smistamento pacchi, aggiungendo comunque di “prevedere la possibilità di lavoro

in posizione seduta con cambio della posizione regolare. Deambulazioni di corta

durata, senza porto di pesi. Evitare di salire e scendere scale a pioli o scale,

o su terreni accidentati” (doc. 46-2). Il dr. __________ non ha tuttavia

precisato il grado di capacità lavorativa residua dell’assicurato in un impiego

adeguato, rispettoso delle sue limitazioni funzionali.

Alla luce di queste

indicazioni del dr. __________, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 20

luglio 2010, ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 50% quale addetto allo

smistamento pacchi, con prognosi non favorevole, sottolineando come

l’interessato “non potrà mantenere questa capacità lavorativa a lungo termine

in considerazione dei diversi danni alla salute a carico degli arti inferiori.

Infatti, il dr. __________ auspica di prevedere un cambiamento del posto di

lavoro” (doc. 48-1). Il dr. __________ ha aggiunto che “resta inteso che la

capacità lavorativa in un’attività rispettosa dei limiti funzionali sarebbe

totale” (doc. 48-1).

Nel mese di agosto 2010, l’assicurato

ha poi subito un’esacerbazione dei suoi disturbi, che lo ha reso totalmente

inabile al lavoro, come attestato dal dr. __________ (doc. 57/1-2).

A fronte della nuova

inabilità lavorativa totale attestata dal dr. __________, il dr. __________ del

SMR ha considerato che l’interessato non possa più svolgere l’attività di

addetto allo smistamento pacchi, in quanto non rispettosa dei suoi limiti

funzionali, dato che si svolge in piedi, camminando e dovendo portare e

sollevare pesi (doc. 59-1).

Nonostante l’indicazione

del dr. __________ di una completa inabilità lavorativa dell’interessato a

partire dal 16 agosto 2010, tuttavia, il medico del SMR ha concluso che

l’esigibilità lavorativa dell’assicurato in un’attività adatta, rispettosa dei

suoi limiti funzionali, sia del 100%, senza interpellare a tale proposito il

dr. __________ e il dr. __________, senza visitare di persona l’interessato e

senza predisporre un accertamento peritale specialistico (doc. 59-1).

Il TCA, in mancanza di

approfonditi accertamenti medici su questo aspetto, non può concordare con la conclusione

del medico del SMR.

Non

potendo più l’assicurato svolgere la sua precedente attività lavorativa, appare

di primaria importanza determinare quale sia l’esigibilità lavorativa dello

stesso in attività adatte.

Il TCA

non può, in mancanza di ulteriori accertamenti specialistici in merito a questo

aspetto specifico, stabilire con sufficiente tranquillità quale sia l’influsso delle patologie dell’interessato sulla sua capacità

lavorativa residua in attività adatte.

La

questione dovrà quindi essere approfondita dall’UAI tramite l’esecuzione di una

accurata ed esaustiva perizia specialistica.

2.6

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia specialistica, al fine di

chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa del ricorrente nello svolgimento di attività adeguate.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.7

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 9 dicembre 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.6..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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