32.2011.17
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20 luglio 2011Italiano32 min
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Numero d'incarto:
32.2011.17
Data decisione, Autorità:
20.07.2011, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni non può essere confermata dal TCA, in mancanza di sufficienti approfondimenti dal profilo medico.Necessità di un nuovo accertamento peritale.Atti rinviati per complemento istruttorio
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.17
cr/sc
Lugano
20 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 dicembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1953, in precedenza attivo in qualità di addetto al recapito pacchi presso __________,
in data 20 luglio 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti, segnalando di essere affetto da “artrosi piede
destro – necrosi ginocchio sinistro – artrosi mano sinistra” (doc. 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 2
gennaio 2007 (doc. 11/1-3), poi confermato con decisione del 27 aprile 2007
(doc. 18/1-5) -cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI ha negato il
diritto alla rendita, essendo il grado di invalidità dell’assicurato inferiore
al 40%.
1.2. In data 11
settembre 2007 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni
AI, a seguito di “osteoartrosi dolorosa articolazione metatarso-falangea piede
destro; osteonecrosi ginocchio sinistro” (cfr. doc. 20/1-7).
Rispondendo
ad un’esplicita richiesta dell’Ufficio AI, con scritto del 16 ottobre 2007
l’assicurato ha precisato che il suo stato di salute è peggiorato a partire dal
30 novembre 2006 (doc. 25-1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 13
febbraio 2008 (doc. 34/1-2), poi confermato con decisione del 26 marzo 2008
(doc. 35/1-2) – cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI ha nuovamente
negato il diritto alla rendita, essendo “di fatto la situazione sovrapponibile
a quanto valutato in occasione della precedente domanda”.
1.3. In data 30
giugno 2010 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI
(doc. 40/1-8).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 29
ottobre 2010 (doc. 66/1-3), poi confermato con decisione del 9 dicembre 2010,
l’Ufficio AI ha ancora una volta negato all’interessato il diritto a
prestazioni, essendo il grado di invalidità inferiore al 40% (doc. A).
1.4. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata
e il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti (doc. I).
Sostanzialmente
il rappresentante del ricorrente - dopo avere sottolineato di non potersi
esprimere riguardo all’aspetto medico della questione, se non “fornendo una
nostra valutazione soggettiva dello stato di salute (dettata però
dall’osservazione annosa della situazione fisica del collaboratore nella pratica
quotidiana) - ha contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando che la
__________, quale datore di lavoro sociale, a fronte dei problemi di salute
dell’interessato, si è impegnata nel trovare una nuova collocazione
maggiormente rispettosa dei limiti funzionali dell’assicurato, offrendogli “una
nuova attività adatta, con un grado di occupazione confacente, sobbarcandoci i
costi d’invalidità in proprio”.
L’assicurato,
infatti, impossibilitato a continuare il suo impiego nel servizio recapito pacchi,
è stato reintegrato nell’ambito del servizio interno di smistamento pacchi, al
50%.
Il
rappresentante dell’assicurato ha quindi contestato la valutazione economica
eseguita dall’amministrazione, criticando l’ammontare del reddito da invalido,
statistico, calcolato dall’UAI, in quanto troppo elevato e non corrispondente
“al livello di attività che potrebbe svolgere il signor RI 1 e al livello di
stipendio che potrebbe conseguire anche su un mercato teorico equilibrato”.
Il
rappresentante ha spiegato che “a nostro avviso le attività leggere esigibili
sono da ricercare in settori quali quello alberghiero e della ristorazione,
servizi personali, commercio autoveicoli, industria del cuoio e delle
calzature, nelle quali egli potrebbe guadagnare, secondo la tabella TA1 di
riferimento, intorno ai CHF 3'800.--/4'300.-- mensili, pari a CHF 52'000 annui”
(doc. I).
1.5. L’UAI, in
risposta, dopo avere ribadito la correttezza della valutazione economica
eseguita dall’amministrazione, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Nel caso di
specie, l’Ufficio AI, dopo avere chiesto ai medici curanti dell’assicurato di
compilare gli usuali rapporti medici, ha sottoposto il caso al SMR, al fine di
accertare quale fosse lo stato di salute dell’assicurato.
Nelle
annotazioni del 20 luglio 2010, il dr. __________ del
SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Domanda di prestazioni del 20 luglio 2006:
nessun diritto a prestazioni (grado di invalidità = 31%)
Domanda di prestazioni dell’11 settembre 2007:
nessun diritto a prestazioni (nessuna malattia di lunga durata)
Domanda di prestazioni del 1° luglio 2010 (IT del
26 marzo 2010).
Già nel febbraio 2005, una risonanza magnetica
del ginocchio sinistro aveva evidenziato una meniscopatia degenerativa ed
un’osteonecrosi spontanea del condilo femorale mediale senza ulcerazione
condrale. Quando la sintomatologia si ripresenta nel novembre 2007, il dr. __________
propone un’artroscopia terapeutica. Una nuova risonanza magnetica delle due
ginocchia del 3 marzo 2010 conferma delle alterazioni degenerative dei
menischi, non correlabile con edema osseo o osteonecrosi. Si propone una
resezione meniscale al ginocchio destro in artroscopia.
Il dr. __________ ha eseguito la resezione del
menisco mediale del ginocchio destro in artroscopia in data 30 aprile 2010
riscontrando anche una condropatia I-II°. Egli ha fissato la ripresa del lavoro
nella misura abituale a partire dal 20 giugno 2010. Nello stesso tempo, egli
auspica nel suo rapporto medico del 12 luglio 2010 di prevedere per
l’assicurato un’attività sedentaria, con possibilità di cambiare posizione
regolarmente, la deambulazione su tragitti brevi è possibile, non su terreni
accidentati, non può portare pesi e non può salire e scendere ripetutamente
scale a pioli o scale.
Inabile al lavoro al 100% dall’11 gennaio 2010 al
19 luglio 2010.
L’ultima attività documentata (questionario del
datore di lavoro del 31 ottobre 2006) è quella di addetto al recapito dei
pacchi, che non è rispettosa dei limiti menzionati.
Un peggioramento dello stato di salute ha causato
un periodo di inabilità lavorativa totale dall’11 gennaio al 19 luglio 2010
come attestato dal dr. __________. Successivamente l’assicurato ha potuto
riprendere il lavoro nella misura abituale del 50% con prognosi non favorevole:
l’assicurato non potrà mantenere questa capacità lavorativa a lungo termine in
considerazione dei diversi danni della salute a carico degli arti inferiori.
Infatti, il dr. __________ auspica pertanto di prevedere un cambiamento del
posto di lavoro. Resta inteso che la capacità lavorativa in un’attività
rispettosa dei limiti funzionali sarebbe totale. L’assicurato è pensionato da __________
nella misura del 50%, egli lavora al 50% (addetto alla logistica). Propongo di
verificare se le caratteristiche dell’attività attuale corrispondono ancora a
quanto ci risulta dalla documentazione del 2006.”
(Doc. 48-1)
Dopo avere
preso visione del mansionario dell’assicurato (doc. 51/1-3), nelle annotazioni
del 16 agosto 2010, il dr. __________ ha rilevato:
"
Domanda di prestazioni del 1° luglio 2010 (IT
del 26 marzo 2010)
Vedi anche annotazioni del 20 luglio 2010
Diagnosi: - condropatia I-II° ginocchio
destro
-
esiti di resezione del menisco mediale del
ginocchio destro (30 aprile 2010)
-
meniscopatia ginocchio sinistro (2005)
Limiti funzionali: abile al lavoro per
un’attività prevalentemente sedentaria con possibilità di cambiare posizione
regolarmente, la deambulazione su tragitti brevi è possibile, ma non su terreni
accidentati, non può portare pesi e non può salire e scendere ripetutamente
scale a pioli o scale. Non può inginocchiarsi o assumere spesso la posizione
con ginocchia in flessione.
Inabile al lavoro al 100% dall’11 gennaio al 19
luglio 2010. Ripresa del lavoro al 50% dal 20 luglio 2010. Trattasi di
un’attività al 50% (pensionato al 50%).
Il mansionario dell’attività abituale è
pervenuto. Il lavoro consiste nello spostare e scaricare carrelli con lettere e
pacchi, l’assicurato è esonerato dal recapito di pacchi. I carrelli pesano tra
300 e 700 kg. Non deve maneggiare attrezzi. Il lavoro si svolge in posizione
eretta, deve abbassarsi per preparare i carrelli vuoti al carico. Deve
camminare spesso su tragitti <50 m.
L’ultima attività svolta non è esigibile sotto il
profilo dei limiti funzionali, il grado di abilità lavorativa non supererebbe
il 20%.
In un’attività rispettosa dei limiti funzionali,
la capacità lavorativa è totale, sempre da luglio 2010.” (Doc. 52-1)
In data 23 agosto 2010, il dr. __________, spec.
FMH in medicina interna, ha trasmesso all’amministrazione il seguente referto:
"
Il signor RI 1, come da rapporto allegato del
dr. __________, ortopedico, era nuovamente abile al lavoro nella sua funzione
al 50% a partire dal 21.06.2010.
Purtroppo il paziente ha presentato una
esacerbazione dei dolori in data 16.08.2010 che ha motivato una nuova
interruzione lavorativa.
Ritengo perciò indicato una rapida valutazione
presso i vostri servizi AI.” (Doc. 57-1)
Il dr. __________ ha, quindi, attestato una
inabilità lavorativa del 100% a partire dal 16 agosto 2010 (doc. 57-2).
Nelle annotazioni mediche del 17 settembre 2010,
il dr. __________ ha osservato:
"
Domanda di prestazioni del 20 luglio 2006:
nessun diritto a prestazioni (grado di invalidità = 31%)
Domanda di prestazioni dell’11 settembre 2007:
nessun diritto a prestazioni (nessuna malattia di lunga durata)
Domanda di prestazioni del 1° luglio 2010 (IT del
26 marzo 2010).
Vedi annotazioni del 20 luglio e del 16 agosto
2010 con precisazione dei limiti funzionali.
L’ultima attività lavorativa svolta non è esigibile
sotto il profilo dei limiti funzionali, il grado di abilità lavorativa non
supererebbe il 20%. Infatti, dal questionario del datore di lavoro del 29
luglio 2010, emerge che si svolge in piedi e camminando e che l’assicurato deve
portare e sollevare spesso pesi fino a 25 kg, talvolta >25 kg.
In un’attività rispettosa dei limiti funzionali,
la capacità lavorativa è totale, sempre dal 20 luglio 2010.
Rapporto dr. __________ del 23 agosto 2010:
l’assicurato aveva ripreso il lavoro al 50% il 21
giugno 2010 (non è specificato qual era la sua funzione, suppongo che si tratti
dell’ultima attività svolta). Per esacerbazione dei disturbi l’assicurato è
inabile al lavoro al 100% a partire dal 16 agosto 2010.
Allegato:
rapporto dr. __________ dell’8 giugno 2010:
decorso favorevole, ripresa del lavoro prevista per il 21 giugno 2010 nella sua
funzione al 50%.
L’attività assegnata all’assicurato non è
rispettosa dei limiti funzionali. Un’esacerbazione dei disturbi ne ha dato
conferma. Le conclusioni del 16 agosto 2010 restano invariate per quanto
riguarda i limiti e le risorse.” (Doc. 59-1)
In data 8 ottobre 2010, il datore di lavoro
dell’assicurato ha comunicato all’Ufficio AI, su richiesta di quest’ultimo,
quanto segue:
"
Come richiesto con la sua lettera del 28 settembre,
le invio la documentazione in mio possesso in merito al caso del nostro
collaboratore e formulo le seguenti precisazioni.
In data 31.08.2006 il nostro servizio medico ci
informava sul fatto che per poter mantenere una capacità lavorativa per il signor
RI 1 si rendeva necessario un reinserimento in attività adeguata.
Da parte nostra abbiamo trasferito il
collaboratore dal servizio di recapito dei pacchi al servizio interno di
spartizione.
In seguito l’AI, con decisione del 27.04.2007, ha
rifiutato la concessione di prestazioni, sancendo un grado di invalidità del
31%, nessuna rendita.
Purtroppo il collaboratore non è mai riuscito
comunque a riprendere il lavoro in modo completo ma solo al 50%. Il lavoro
nell’ambito del servizio interno di spartizione era ed è comunque troppo
pesante e non rispettoso in modo completo delle limitazioni stabilite.
Grazie al fatto che la nostra cassa pensione
versa già una rendita di invalidità a partire da un grado d’invalidità del 25%,
abbiamo proceduto a formulare un accordo di pensionamento parziale del RI 1,
offrendo nel contempo la possibilità di continuare l’attività al 50%.
In questo modo abbiamo dimostrato di non venire
meno alla nostra responsabilità sociale nei confronti di una persona non più in
grado di svolgere la sua attività lavorativa, impedendo che fosse lasciato al
suo destino.
Attualmente il signor RI 1 non può più lavorare
neppure nella misura del 50% e noi non abbiamo più ulteriori attività adatte da
offrire e non siamo nemmeno più in grado (dato che non vi sono le condizioni)
di offrire un pensionamento completo.
Restiamo quindi in attesa di un vostro
ripensamento sulle effettive capacità lavorative residue e sul grado di
invalidità di una persona ormai giunta al capolinea della forza fisica.” (Doc. 62-1)
2.4. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. L'amministrazione
nella risposta di causa ha osservato che “per quanto attiene all’aspetto
medico, il ricorrente non contesta la valutazione operata dall’amministrazione
(doc. IV)”. Il TCA costata invece che il rappresentante dell’assicurato, nonché
suo datore di lavoro, ha espressamente indicato di non potere contestare la
valutazione medica non perché ritenuta corretta, ma solo in quanto sprovvisto
delle necessarie conoscenze al riguardo.
Il responsabile della
gestione salute del datore di lavoro, difatti, ha esplicitamente rilevato che
“dal profilo medico non possiamo purtroppo contestare la decisione, dato che
possiamo solo fornire una nostra valutazione soggettiva dello stato di salute
(dettata però dall’osservazione annosa della situazione fisica del
collaboratore nella pratica quotidiana)”.
Egli ha tuttavia chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e l’emanazione da parte dell’UAI di
una nuova decisione “ricalcolando lo stipendio teorico come citato nella
motivazione precedente, in modo da rispecchiare meglio la situazione
finanziaria effettivamente conseguibile col danno alla salute del signor RI 1 e
quindi giungere al riconoscimento di una rendita perlomeno parziale” (doc. I).
Alla luce di queste
considerazioni, dunque, questo Tribunale deve concludere che l’assicurato non
ha contestato solo l’aspetto economico, ma anche quello medico.
Nella
concreta fattispecie, dunque, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta
analisi della documentazione medica agli atti, ritiene che siano necessari
ulteriori accertamenti medici prima di poter prendere una decisione con
sufficiente cognizione di causa.
Assodato che l’assicurato
non possa più svolgere la sua precedente attività lavorativa di addetto al
recapito di pacchi, diventa indispensabile valutare con precisione quale sia
l’influsso delle patologie dell’interessato sulla sua capacità lavorativa
residua nello svolgimento di attività adeguate, rispettose dei suoi limiti
funzionali.
Il TCA ritiene, infatti -
alla luce dell’esacerbazione dei disturbi attestata dal dr. __________, che non
è stata oggetto di approfondimenti da parte dell’amministrazione - di non
potersi fondare sulle annotazioni del dr. __________ del 17 settembre 2010 per
stabilire quale sia l’influsso dei disturbi dell’assicurato sulla sua capacità
lavorativa residua, in attività adatte.
2.5.1. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
Considerandi
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.5.2
Chiamato a
pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta
(cfr. consid. 2.5.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce del
referto del 23 agosto 2010 del dr. __________, attestante una completa
inabilità lavorativa dell’assicurato - non sia possibile, in
mancanza di ulteriori approfondimenti, stabilire con precisione quale sia l’esigibilità
lavorativa dell’assicurato in attività adeguate alle sue condizioni di salute.
Se infatti, da una parte,
dalla documentazione all’incarto emerge chiaramente che l’assicurato, a causa
delle sue patologie, non è più in grado, da anni, di eseguire la sua originaria
professione di addetto al servizio di recapito pacchi e, a seguito
dell’ulteriore esacerbazione dei disturbi avvenuta nell’agosto 2010, attestata
dal dr. __________ (doc. 57-1), nemmeno di mantenere l’impiego nel servizio
interno di smistamento pacchi, d’altra parte va sottolineato che
l’amministrazione ha omesso di approfondire se la totale incapacità lavorativa
dell’interessato attestata dal dr. __________ ha o meno e in che misura
un’incidenza sulla capacità lavorativa residua dell’interessato nello
svolgimento di attività adatte.
A seguito della resezione
del menisco del 30 aprile 2010 eseguita dal dr. __________ l’assicurato era
stato in un primo momento considerato dallo stesso dr. __________, nel suo
referto del 12 luglio 2010 indirizzato all’UAI, in grado di riprendere nella
misura del 50%, a partire dal 20 giugno 2010, la sua attività di addetto allo
smistamento pacchi, aggiungendo comunque di “prevedere la possibilità di lavoro
in posizione seduta con cambio della posizione regolare. Deambulazioni di corta
durata, senza porto di pesi. Evitare di salire e scendere scale a pioli o scale,
o su terreni accidentati” (doc. 46-2). Il dr. __________ non ha tuttavia
precisato il grado di capacità lavorativa residua dell’assicurato in un impiego
adeguato, rispettoso delle sue limitazioni funzionali.
Alla luce di queste
indicazioni del dr. __________, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 20
luglio 2010, ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 50% quale addetto allo
smistamento pacchi, con prognosi non favorevole, sottolineando come
l’interessato “non potrà mantenere questa capacità lavorativa a lungo termine
in considerazione dei diversi danni alla salute a carico degli arti inferiori.
Infatti, il dr. __________ auspica di prevedere un cambiamento del posto di
lavoro” (doc. 48-1). Il dr. __________ ha aggiunto che “resta inteso che la
capacità lavorativa in un’attività rispettosa dei limiti funzionali sarebbe
totale” (doc. 48-1).
Nel mese di agosto 2010, l’assicurato
ha poi subito un’esacerbazione dei suoi disturbi, che lo ha reso totalmente
inabile al lavoro, come attestato dal dr. __________ (doc. 57/1-2).
A fronte della nuova
inabilità lavorativa totale attestata dal dr. __________, il dr. __________ del
SMR ha considerato che l’interessato non possa più svolgere l’attività di
addetto allo smistamento pacchi, in quanto non rispettosa dei suoi limiti
funzionali, dato che si svolge in piedi, camminando e dovendo portare e
sollevare pesi (doc. 59-1).
Nonostante l’indicazione
del dr. __________ di una completa inabilità lavorativa dell’interessato a
partire dal 16 agosto 2010, tuttavia, il medico del SMR ha concluso che
l’esigibilità lavorativa dell’assicurato in un’attività adatta, rispettosa dei
suoi limiti funzionali, sia del 100%, senza interpellare a tale proposito il
dr. __________ e il dr. __________, senza visitare di persona l’interessato e
senza predisporre un accertamento peritale specialistico (doc. 59-1).
Il TCA, in mancanza di
approfonditi accertamenti medici su questo aspetto, non può concordare con la conclusione
del medico del SMR.
Non
potendo più l’assicurato svolgere la sua precedente attività lavorativa, appare
di primaria importanza determinare quale sia l’esigibilità lavorativa dello
stesso in attività adatte.
Il TCA
non può, in mancanza di ulteriori accertamenti specialistici in merito a questo
aspetto specifico, stabilire con sufficiente tranquillità quale sia l’influsso delle patologie dell’interessato sulla sua capacità
lavorativa residua in attività adatte.
La
questione dovrà quindi essere approfondita dall’UAI tramite l’esecuzione di una
accurata ed esaustiva perizia specialistica.
2.6
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a
una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia specialistica, al fine di
chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla
capacità lavorativa del ricorrente nello svolgimento di attività adeguate.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.7
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 9 dicembre 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.6..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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