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32.2011.171

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9 gennaio 2012Italiano82 min

Source ti.ch

Fatti

I medici

del SAM hanno sottolineato che “per il periodo precedente possiamo codificare

una capacità lavorativa dello 0% dal 12 agosto 2009 per l’importante patologia

psichiatrica necessitante un ricovero presso la Clinica __________. Per il

periodo dal 9 ottobre 2009 al 2 marzo 2010 possiamo codificare una capacità

lavorativa del 50% per un parziale miglioramento della patologia psichiatrica.

A partire dal 3 marzo 2010 l’assicurato ha di nuovo presentato un peggioramento

dello stato psichico, con capacità lavorativa come sopra descritta” (doc. 81-21).

Nel rapporto medico del 3 gennaio 2011, la dr.ssa

__________ del SMR, spec. in medicina del lavoro (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei

medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha confermato le percentuali di

incapacità lavorativa dell’interessato stabilite dai medici del SAM

(doc. 83-2).

In sede di osservazioni contro il progetto di

decisione del 26 gennaio 2011 dell’UAI di assegnazione di un quarto di rendita

di invalidità a partire dal 1° agosto 2010, l’assicurato ha prodotto il seguente

referto medico, del 14 febbraio 2011, redatto dalla sua psichiatra curante,

dr.ssa __________:

"

Ho preso visione del rapporto peritale redatto

in data 25.11.2010 dal dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia di __________

per il Servizio di accertamento medico del Centro Peritale.

Mi preme fare le seguenti osservazioni.

Nello stato psichico il collega segnala una

modalità del paziente distaccata ed evitante sia nel contatto visivo sia nel

rapporto interpersonale (vedi pag. 2 del rapporto peritale); una tonalità

dell’umore orientato verso il polo negativo (vedi pag. 3 del suo rapporto); una

quota d’angoscia lieve; un’ansia libera molto elevata; un’alterazione

dell’attenzione, della concentrazione e della memoria sia di rievocazione sia

di fissazione; segni di stanchezza mentale dopo 45 minuti di colloquio; un

contenuto del pensiero incentrato sulla sua attuale sofferenza psicologica e

fisica. Rileva inoltre che “il suo comportamento è chiaramente evitante e

ritualistico in modo compulsivo; le funzioni volitive sono diminuite dopo la

scomparsa della madre” (vedi pag. 3 del rapporto peritale).

Alla pag. 4 del rapporto peritale pone diagnosi

di “disturbo di personalità misto (ICD10-F61.0) dipendente, evitante,

persecutorio; sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4);

sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado lieve (ICD10-F33.0).

La diagnosi di sindrome depressiva ricorrente da

lui diagnosticata è fatta senza alcuna precisazione del numero di episodi

finora sviluppati, della loro durata, della loro evoluzione, della presenza o

dell’assenza di sintomi residui nella fase intercritica (dato ormai

riconosciuto da tutti gli psichiatri come estremamente sfavorevole

nell’evoluzione delle sindromi depressive ricorrenti e come invalidante) non è

adeguata né approfondita. Il paziente negli ultimi episodi depressivi non ha

presentato alcuna remissione dei sintomi clinici nelle fasi intercritiche,

permaneva una sindrome astenica ed un disturbo del sonno e la fase eutimica non

è più stata raggiunta tra i singoli episodi. Come ben noto le sindromi

depressive ricorrenti senza remissione clinica interepisodica hanno un decorso

sfavorevole e invalidante.

Sicuramente condivisibile l’affermazione del

collega che l’elevata tensione continua e la parziale alterazione delle

funzioni volitive e cognitive rende il quadro nel suo complesso con una

considerevole compromissione della sua capacità lavorativa. Dissento rispetto

al grado dell’attuale episodio che non è di lieve bensì di media gravità (vedi

la descrizione del quadro psichico e dei disturbi soggettivi riportati in

perizia).

Nella sua valutazione (pag. 4) riferisce che la

sindrome somatoforme da dolore persistente non adempie i criteri di Förster.

Ciò può essere contraddetto dalle seguenti

osservazioni.

1) innanzitutto la sintomatologia dolorosa riferita dal paziente è

presente da anni (vedi rapporti del dr. med. __________ di __________); è stata

resistente ai trattamenti posti in atto; è stata di evoluzione sfavorevole.

2) la stessa è associata ad una patologia psichiatrica grave (sindrome

depressiva ricorrente, disturbo di personalità misto) e ha compromesso le sue

prestazioni in ambito sociale e lavorativo.

La valutazione da lui fatta appare superficiale e

non dettagliata. Non è ravvisabile il ragionamento attraverso il quale arriva a

quantificare un 60% di incapacità lavorativa del paziente, percentuale che

viene posta lì senza alcuna giustificazione.

Ritengo superficiale la sua conclusione e poco

strutturato il suo rapporto, meritevole di un approfondimento alla luce del

fatto che la sintomatologia depressiva presentata dal paziente è ulteriormente

aggravata da gravi aspetti fobici con preoccupazione costante di sviluppare un

grave morbo di Parkinson, diagnosi non esclusa dal Prof. __________ neurologo

dell’OCL che ha introdotto in terapia Akineton non per correggere gli effetti

collaterali farmacologici (il paziente non assume alcun neurolettico) ma per il

disturbo extrapiramidale che il paziente presenta (tremori).

Il paziente proviene da una famiglia con diversi

membri affetti dal morbo di Parkinson; presenta un tremore evidente alle mani,

riferisce rigidità nei movimenti e vive con il costante terrore di sviluppare

tale malattia in forma grave senza possibilità di accudimento intrafamiliare

avendo solo un fratello sposato con figli con cui non ha un rapporto

confidenziale ed un padre anziano. Il suo ragionamento resta impregnato su tali

tematiche e determina durante il giorno difficoltà di concentrazione e attenzione

e durante la notte incubi con risvegli frequenti che associati ai deficit

psicologici imputabili al quadro depressivo impediscono al paziente di dare

coerenza e continuità ad una qualunque attività lavorativa.

Ritengo che il paziente presenti una patologia

psichiatrica grave nel suo complesso dovuta alla comorbidità di un episodio

depressivo la cui entità non è sicuramente di grado lieve (non si capisce come

dallo stato psichico da lui rilevato possa giungere a tale conclusione; vi è

un’evidente incoerenza tra quanto oggettivato e quanto desunto), di una

sindrome somatoforme grave associata ai criteri di Förster.

L’evoluzione della malattia psichiatrica di cui è

affetto durante questo periodo di presa a carico è stata sfavorevole: la

depressione si presenta come resistente al trattamento e con un decorso

cronico.

Ritengo pertanto, alla luce delle mie

osservazioni, necessario un ulteriore approfondimento e un chiarimento rispetto

alla percentuale di incapacità lavorativa.

Considero il paziente tuttora inabile al lavoro

al 100%. Non è infatti accettabile la definizione di un’incapacità lavorativa

dapprima, come esplicitato a pag. 5 dal perito, del 100% dal 12 agosto 2009 e

successivamente al 50% senza che mai durante il decorso spieghi per quali

motivi la stessa sia diminuita dal 9 ottobre 2010.

Dal 3 marzo 2010 il collega riferisce che il

paziente ha presentato un ulteriore peggioramento del quadro clinico, come da

me descritto, ma non concordo su quanto da lui concluso e cioè che dal 3 marzo

2010 il paziente presenti un’incapacità lavorativa del 60% a tuttora. Tanto più

che il perito afferma che “la sintomatologia regressiva unita alle alterazioni

parziali delle funzioni cognitive, l’ansia (pag. 6) determinano una riduzione

della sua resistenza, della continuità, della velocità e della caricabilità

lavorativa”. (Doc. 88/3-5)

Nelle annotazioni del 6 aprile 2011, il dr. __________

del SMR, spec. FMH in medicina generale e FMH in

medicina manuale, ha osservato:

"

La documentazione medica agli atti non giustifica

alcun peggioramento dello stato di salute di quest’assicurato rispetto alla

precedente valutazione medico-teorica, rispettivamente per quel che riguarda le

diagnosi e la sintomatologia accusata dallo stesso paziente.” (Doc. 94-1)

2.5. In sede

ricorsuale, l’assicurato ha nuovamente criticato la decisione dell’UAI di attribuzione

di un quarto di rendita a partire dal 1° agosto 2010, facendo presente che la

presa di posizione del dr. __________ del SMR riguardo alle contestazioni

espresse dalla sua psichiatra curante non può essere considerata pertinente,

non essendo egli uno specialista in materia (doc. VII).

Al

riguardo, la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, ha ritenuto opportuno interpellare

i medici del SAM, chiedendo le seguenti precisazioni:

"

L’assicurato ha inoltrato ricorso contro la

decisione AI basatasi sulle conclusioni della perizia SAM del 17 dicembre 2010. In particolare, nel ricorso (vedi doc. allegato del 14.06.2011) viene contestata la perizia

psichiatrica redatta dal dr. __________.

I punti critici sollevati sono rappresentati da:

-

assente raccolta anamnestica da parte del perito

psichiatra che si è basato sui data anamnestici raccolti dalla dr.ssa __________

-

non specificazione per quanto riguarda la

diagnosi di s. depressiva ricorrente delle sue caratteristiche (frequenza,

numero di episodi, durata dei periodi intercritici)

-

non indicati i motivi per i quali il perito SAM

si discosta dalle valutazioni della psichiatra curante in merito alla gravità

dell’episodio depressivo rilevato

-

criteri di Foerster non sufficientemente

spiegati

-

evoluzione dello stato di malattia.

Inoltre, agli atti è presente rapporto medico

della dr.ssa __________ del 14.02.2011 vedi documento allegato) che aggiunge le

proprie osservazioni circa la valutazione psichiatrica del dr. __________.

Riteniamo quindi opportuna una presa di posizione da parte del vostro perito

psichiatra al fine di potere chiarire le osservazioni poste.” (Doc. X/1)

Con scritto del 3 ottobre 2011, indirizzato ai

medici del SAM, il dr. __________ ha osservato:

"

In data 4.11.2010 ho avuto modo di esaminare la

persona summenzionata nell’ambito di una valutazione peritale. Nel suo scritto

del 19.9.2011 mi chiede una presa di posizione in merito al ricorso inoltrato

dall’assicurato. In particolare mi viene chiesto di esprimere la mia posizione

rispetto ai punti critici sollevati dalla dr.ssa __________, la sua attuale

psichiatra curante.

Per quanto riguarda la documentazione medica da

me esaminata mi soffermo in particolare sui rapporti che la collega dr.ssa __________

aveva stilato, oltre alla lettera di dimissione dalla Clinica __________, dove

l’assicurato è stato degente dal 17.8.2009 al 14.9.2009.

Nel suo rapporto medico AI del 10.11.2009 la

collega ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione mista

ansioso-depressiva (ICD10-F43.22) e disturbo di personalità misto (ICD10-F61.0)

evitante diffidente. Non ha espresso alcuna diagnosi psichiatrica per quanto

riguardava la sindrome somatoforme da dolore persistente, aggiungendo che per

le diagnosi fisiche rimandava al medico curante dr. __________ e al dr. __________,

reumatologo. In tale rapporto ha attestato una incapacità lavorativa del 100%

dicendo che la prognosi appariva al momento sfavorevole.

Nel suo rapporto medico AI del 4.3.2010 attesta

che su insistenza dello stesso assicurato ha assecondato il suo desiderio di

lavorare e che pertanto ha attestato una incapacità lavorativa del 50% dal

9.10.2009. Poi dopo un’esperienza fallimentare sul posto di lavoro ha ritenuto

l’assicurato inabile nella misura del 100% dal 3.3.2010 in avanti.

Alla luce di quanto riportato dalla collega nei

suoi documenti, vanno realizzate diverse considerazioni per capire il modo in

cui come perito arrivo alle mie conclusioni.

Dal mio punto di vista il quadro clinico che

presenta l’assicurato è compatibile con una diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente, nell’ambito di un disturbo di personalità. Ho posto l’accento nella

mia valutazione sul fatto che è questo aspetto personologico del soggetto

quello che condiziona in maggiore misura la sua capacità lavorativa. Inoltre la

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente è riconosciuta da un punto di vista

giuridico una malattia invalidante. Per questo motivo, in considerazione della

durata del quadro depressivo e della prognosi che reputo sia stazionaria e

riservata a lungo termine, ho ritenuto necessario porre tale diagnosi ai sensi

della giurisprudenza. Non ho analizzato nel dettaglio i periodi di

recrudescenza, né quelli intercritici della malattia depressiva, in quanto va

compresa soprattutto la lunga durata della sintomatologia e soprattutto il

processo regressivo facilitato dal disturbo di personalità di base che presenta

l’assicurato. Fenomenologicamente il quadro depressivo non è grave perché non è

constatabile una grossa compromissione del tono dell’umore, né delle funzioni

del pensiero, né quelle volitive tipiche dei decorsi gravi e sfavorevoli.

La collega __________ invece ha posto come

diagnosi la sindrome da disadattamento che per la giurisprudenza non ha alcun

valore di malattia invalidante. Nel suo secondo rapporto non mi risulta che

abbia posto una diagnosi, sebbene abbia dichiarato un peggioramento del quadro

clinico.

Inoltre va sottolineato un aspetto per quanto

riguarda la gravità dichiarata dalla collega. Il fatto che la collega abbia

accettato di porre l’assicurato in malattia nella misura del 50% parla a favore

che la stessa non reputava che l’assicurato presentasse un grave quadro

psicopatologico, altrimenti non avrebbe affatto accettato che l’assicurato

stesso facesse una ulteriore “prova” lavorativa.

Inoltre va sottolineato che in nessuno dei suoi

rapporti la collega ha posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore

persistente, per poi fare un’osservazione sulla diagnosi da me posta in cui ho

riconosciuto una componente somatoforme del quadro psicopatologico. La collega

afferma che la sindrome somatoforme da dolore persistente che presenta

l’assicurato adempie i criteri di Förster. Dissento con la dr.ssa __________

perché da un punto di vista fenomenologico la sintomatologia algica della quale

si lamentava l’assicurato non è apparsa né eclatante, né importante al momento

della mia esplorazione. Egli ha mantenuto una attitudine evitante e distaccata

ma non ha espresso segni chiari di sofferenza algica (ad esempio attraverso

l’adozione di misure antalgiche o gesti di dolore). Inoltre, sebbene si tratti

di una sintomatologia cronica e che è apparsa resistente ai trattamenti, non è

così rilevante per riconoscere un carattere di gravità. Questa mia osservazione

clinica è stata poi esaminata in dettaglio dal collega dr. __________ nella sua

valutazione peritale ed infatti il collega ha valutato che l’assicurato sarebbe

in grado di lavorare 8-9 ore al giorno, con un rendimento diminuito nella

misura del 10%. In contrasto con il collega __________ che valutava una

incapacità lavorativa del 50%.

La sintomatologia algica non incide sulla vita

privata dell’assicurato in quanto egli continua a realizzare una vita

caratterizzata da spostamenti fuori casa per fare spese, per trovare persone

nell’ambito del suo nucleo di parenti, per fare visite periodiche alla casa

anziani dove è ospite suo padre e al cimitero ecc. inoltre è in grado di

eseguire alcuni compiti casalinghi da solo e il suo comportamento evitante e

passivo è la conseguenza del suo disturbo di personalità e non è secondario al

dolore.

Per quanto concerne le date da me riconosciute d’incapacità

lavorativa, va detto che si tratta di uno sforzo teorico che ho dovuto

realizzare, in quanto parto dal principio che la valutazione del grado di

incapacità lavorativa che presentava l’assicurato al momento della mia

osservazione non era affatto totale, bensì nella misura del 60%. Pertanto, non

avendo altri elementi informativi se non quelli dei documenti stilati dalla

collega, ho riconosciuto le date da lei rapportate ma non ho riconosciuto un

peggioramento così grave come lei ha attestato nel suo ultimo rapporto.

Per quanto concerne gli aspetti anamnestici da me

riportati nella mia perizia, sebbene molto succinti, esprimono in modo

essenziale e chiaro il fatto che la sofferenza che presenta l’assicurato è la

risultante di un processo di lutto patologico nell’ambito di un legame

simbiotico con la madre.

Da quanto da me esposto ritengo e ribadisco che

l’assicurato presenta una incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche nella

misura del 60% in quanto si tratta di un processo regressivo parziale

dell’apparato psichico e ancora sono conservate parzialmente diverse funzioni

di esso. Non si tratta di un processo depressivo grave con aspetti psicotici,

né si evidenzia un massiccio processo regressivo dell’apparato psichico.” (Doc.

XII/3)

La dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del

SAM, nello scritto del 13 ottobre 2010 di risposta alle richieste del SMR, dopo

avere ripreso per esteso quanto indicato dal dr. __________ nel suo scritto del

3 ottobre 2011, hanno concluso:

"

Concordiamo con la esaustiva risposta da parte

del nostro perito psichiatrico, sottolineando, anche da parte nostra, come le

osservazioni della dr.ssa __________ siano contraddittorie. Infatti la diagnosi

di reazione mista ansioso-depressiva posta durante la degenza ad __________

(v/rapporto 15.09.2009) e ribadita dalla stessa dr.ssa __________ nel suo

rapporto medico AI del 10.11.2009 e del 4.3.2010 (ICD10-F43.22) è per

definizione una diagnosi che viene utilizzata quando i sintomi depressivi e

ansiosi non sono di per sé tali da giustificare una diagnosi a sé stante, e

inoltre è una diagnosi che viene posta in relazione ad un periodo di malattia

ben determinato nel tempo.” (Doc. XII/2)

Nelle annotazioni del 18 ottobre 2011, la dr.ssa __________

del SMR ha osservato:

"

13.10.2011 lettera del SAM:

presa di posizione del dr. __________ riguardo ai

punti critici contestati in corso di ricorso al TCA.

Il dr. __________ spiega ed argomenta in maniera

esaustiva la propria valutazione e le conclusioni a cui era giunto nella sua

perizia, rispondendo in maniera puntuale alle osservazioni poste dalla

psichiatra curante dell’assicurato.

Pertanto si riconfermano le conclusioni alle

quali si era giunti basate sulla perizia SAM del 17.12.2010.” (Doc. XII/4)

L’assicurato ha poi trasmesso al TCA un referto

del 23 settembre 2011, indirizzato alla dr.ssa __________, redatto dal dr. __________,

medico responsabile della Clinica __________, dove l’interessato è rimasto

degente dal 2 settembre 2011 al 23 settembre 2001, del seguente tenore:

"

Motivo del ricovero:

somatizzazioni dell’ansia in reazione a conflitti

familiari, in paziente che soffre di sindrome depressiva ricorrente ed è noto

per un precedente ricovero risalente al 2009.

Dati anamnestici:

non torniamo sull’anamnesi a voi ben nota.

Anamnesi psicopatologica recente:

il paziente riferisce sentirsi angosciato e

depresso; afferma non sopportare il contatto sociale, al punto di essersi

isolato. Sottolinea di voler “raggiungere la madre”, deceduta nel 2009, ma non

manifesta ideazioni suicidali strutturate.

Senza lavoro dal 2009, riferisce di avere

difficoltà a sopportare persone autoritarie come è stato il padre.

Questa sua difficoltà l’avrebbe portato a più

riprese a litigare con colleghi e datori di lavoro, al punto da perdere

l’impiego. Egli è rivendicativo nei confronti della società e dell’AI che non

gli riconosce appieno le sue difficoltà, al contempo nutre sentimenti di

vergogna per essere a carico dell’assistenza.

Stato psicopatologico all’entrata:

lucido e orientato, la mimica improntata al

pianto, durante il colloquio e a più riprese il paziente scoppia in lacrime.

Sono presenti ruminazioni mentali incentrate sui rapporti familiari con

sentimenti di rassegnazione alternati a sentimenti di rabbia e di rivalsa. Si

rileva la presenza di ansia marcata e tono d’umore deflesso. Riferisce

isolamento sociale. Lamenta dolori cervicali.

Diagnosi:

sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio

di gravità media (F33.1)

disturbo di personalità misti (F61.0)

altre sindromi somatoformi (F45.8)

affezioni dei dischi intervertebrali cervicali

stato dopo intervento ernia discale lombare

evoluzione e decorso:

il paziente ha beneficiato di un trattamento

combinato con misure farmacologiche, colloqui di sostegno e fisioterapia.

L’evoluzione è stata positiva: abbiamo infatti

riscontrato un graduale miglioramento dello stato psicofisico del paziente,

sotto forma di diminuzione dell’ansia, miglioramento dell’umore, scomparsa

dell’irritabilità e diminuzione dei dolori cervicali.

Permane l’identificazione con la figura materna

(vista come vittima e idealizzata) e la proiezione della propria aggressività sul

padre e in genere sulle figure maschili. Ciononostante, di pari passo con una

diminuzione dell’ansia, assistiamo ad un’evoluzione, sfociata anche con il

riavvicinamento del paziente al fratello.

Dimesso in data 23 settembre, in data 29

settembre il paziente verrà operato di emorroidectomia all’ospedale la __________.

Al laboratorio d’entrata riscontriamo un valore

del colesterolo ben al di sopra della norma. Il paziente ci riferisce di non

aver più preso la statina che aveva in terapia. Ci limitiamo quindi a

prescrivere la statina da voi precedentemente introdotta.” (Doc. G)

2.6. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine, il

Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto

segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie

die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und

Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein

Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem

Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach

den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.

Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im

prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an

die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und

Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das

heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen

des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher

nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der

gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des

Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über

sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des

Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt

eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz

vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist

aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn

der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen

kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im

gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in

öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert

werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)

nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer

(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die

Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)

vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie

gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen

und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder

fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall

weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung

gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage

zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.

3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt

grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (ATF

137 V 232-233 e 236-237)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

Considerandi

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione

peritale pluridisciplinare dei medici del SAM, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

Nel rapporto peritale del 17 dicembre 2010, i

medici del SAM, tenuto conto delle affezioni somatiche e psichiche accertate in

sede peritale, hanno ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 60% sia nella

sua precedente attività di autista (doc. 81-20), sia in altre attività

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 81-21), a partire dal 3

marzo 2010.

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, che, del resto, non sono

state smentite, quanto agli aspetti di natura somatica, da altre certificazioni

medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

Il TCA

rileva, infatti, che l’assicurato non ha contestato, tramite la presentazione

di nuovi certificati medico-specialistici, né la valutazione reumatologica del

dr. __________, né quella neurologica del dr. __________.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

L’assicurato

si è limitato a criticare le conclusioni peritali dei medici del SAM producendo

un referto medico della dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia (doc. 88/3-5).

Nel

referto del 14 febbraio 2011, la dr.ssa __________ ha espresso alcune critiche

in merito alla valutazione peritale del dr. __________, ritenendo che

l’assicurato sia affetto da “una patologia psichiatrica grave nel suo complesso

dovuta alla comorbidità di un episodio depressivo la cui entità non è

sicuramente di grado lieve, di una sindrome somatoforme grave associata ai

criteri di Förster”, che comporta una incapacità lavorativa del 100% (doc.

88/3-5).

A fronte

di queste indicazioni della psichiatra curante, la dr.ssa __________ del SMR ha

considerato necessario richiedere una presa di posizione direttamente da parte

del dr. __________ (cfr. doc. X/1).

Nel suo scritto del 3 ottobre 2011, il dr. __________,

dopo avere risposto in maniera dettagliata e motivata alle critiche espresse

dalla dr.ssa __________, ha confermato la correttezza della propria valutazione

peritale, ribadendo che “l’assicurato presenta una incapacità lavorativa per

ragioni psichiatriche nella misura del 60% in quanto si tratta di un processo

regressivo parziale dell’apparato psichico e ancora sono conservate parzialmente

diverse funzioni di esso. Non si tratta di un processo depressivo grave con

aspetti psicotici, né si evidenzia un massiccio processo regressivo

dell’apparato psichico” (doc. XII/3).

Il perito ha infatti rilevato, a proposito delle

diagnosi psichiatriche dell’interessato, che “dal mio punto di vista il quadro

clinico che presenta l’assicurato è compatibile con una diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente, nell’ambito di un disturbo di personalità. Ho posto

l’accento nella mia valutazione sul fatto che è questo aspetto personologico

del soggetto quello che condiziona in maggiore misura la sua capacità

lavorativa. Inoltre la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente è

riconosciuta da un punto di vista giuridico una malattia invalidante. Per

questo motivo, in considerazione della durata del quadro depressivo e della

prognosi che reputo sia stazionaria e riservata a lungo termine, ho ritenuto

necessario porre tale diagnosi ai sensi della giurisprudenza. La collega __________

invece ha posto come diagnosi la sindrome da disadattamento che per la

giurisprudenza non ha alcun valore di malattia invalidante. Nel suo secondo

rapporto non mi risulta che abbia posto una diagnosi, sebbene abbia dichiarato

un peggioramento del quadro clinico” (doc. XII/3).

Quanto al fatto contestatogli dalla psichiatra

curante di non avere precisato il numero di episodi depressivi presentati

dall’assicurato e la loro evoluzione nei periodi intercritici, il dr. __________

ha osservato di non avere “analizzato nel dettaglio i periodi di recrudescenza,

né quelli intercritici della malattia depressiva, in quanto va compresa

soprattutto la lunga durata della sintomatologia e soprattutto il processo

regressivo facilitato dal disturbo di personalità di base che presenta

l’assicurato” (doc. XII/3).

A proposito della gravità della patologia

psichiatrica segnalata dalla curante, il dr. __________ ha rilevato che

“fenomenologicamente il quadro depressivo non è grave perché non è constatabile

una grossa compromissione del tono dell’umore, né delle funzioni del pensiero,

né quelle volitive tipiche dei decorsi gravi e sfavorevoli”. Lo specialista ha

aggiunto che “il fatto che la collega abbia accettato di porre l’assicurato in

malattia nella misura del 50% parla a favore che la stessa non reputava che

l’assicurato presentasse un grave quadro psicopatologico, altrimenti non

avrebbe affatto accettato che l’assicurato stesso facesse una ulteriore “prova”

lavorativa” (doc. XII/3).

Quanto alla diagnosi di sindrome somatoforme da

dolore persistente e ai criteri di Förster, il dr. __________ ha sottolineato

che “la collega afferma che la sindrome somatoforme da dolore persistente che

presenta l’assicurato adempie i criteri di Förster. Dissento con la dr.ssa __________

perché da un punto di vista fenomenologico la sintomatologia algica della quale

si lamentava l’assicurato non è apparsa né eclatante, né importante al momento

della mia esplorazione. Egli ha mantenuto una attitudine evitante e distaccata

ma non ha espresso segni chiari di sofferenza algica (ad esempio attraverso

l’adozione di misure antalgiche o gesti di dolore). Inoltre, sebbene si tratti

di una sintomatologia cronica e che è apparsa resistente ai trattamenti, non è

così rilevante per riconoscere un carattere di gravità. Questa mia osservazione

clinica è stata poi esaminata in dettaglio dal collega dr. __________ nella sua

valutazione peritale ed infatti il collega ha valutato che l’assicurato sarebbe

in grado di lavorare 8-9 ore al giorno, con un rendimento diminuito nella

misura del 10%. In contrasto con il collega __________ che valutava una

incapacità lavorativa del 50%. La sintomatologia algica non incide sulla vita

privata dell’assicurato in quanto egli continua a realizzare una vita

caratterizzata da spostamenti fuori casa per fare spese, per trovare persone

nell’ambito del suo nucleo di parenti, per fare visite periodiche alla casa

anziani dove è ospite suo padre e al cimitero ecc. inoltre è in grado di

eseguire alcuni compiti casalinghi da solo e il suo comportamento evitante e

passivo è la conseguenza del suo disturbo di personalità e non è secondario al

dolore” (doc. XII/3).

A proposito dell’evoluzione dell’incapacità

lavorativa dell’interessato, il dr. __________ ha rilevato che “la valutazione

del grado di incapacità lavorativa che presentava l’assicurato al momento della

mia osservazione non era affatto totale, bensì nella misura del 60%. Pertanto,

non avendo altri elementi informativi se non quelli dei documenti stilati dalla

collega, ho riconosciuto le date da lei rapportate ma non ho riconosciuto un

peggioramento così grave come lei ha attestato nel suo ultimo rapporto” (doc.

XII/3).

Infine, per quanto concerne gli aspetti

anamnestici, il dr. __________ ha osservato che quelli “da me riportati nella

mia perizia, sebbene molto succinti, esprimono in modo essenziale e chiaro il

fatto che la sofferenza che presenta l’assicurato è la risultante di un

processo di lutto patologico nell’ambito di un legame simbiotico con la madre” (doc.

XII/3).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste

considerazioni espresse dal perito del SAM e confermate dallo stesso SAM e

dalla dr.ssa __________ del SMR.

La

risposta del dr. __________ ha dunque permesso di chiarire la questione

controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).

Giova qui

inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008, il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dai medici del SAM.

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

In

conclusione, rispecchiando la perizia dei medici del SAM i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla

stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag.

61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali, che l’assicurato presenta un’inabilità

lavorativa del 60% sia nella sua precedente attività di autista, sia in

qualsiasi altra attività adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali, a

decorrere dal 3 marzo 2010.

2.8

Essendo

quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa

del 40% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono

determinanti i dati del 2010.

L’amministrazione

ha applicato i dati del 2009, che vanno quindi aggiornati al 2010.

2.9

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,

nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).

Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del

principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità

(RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nella

presente fattispecie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha indicato

che, senza il danno alla salute, lavorando al 100% come autista, l’interessato

avrebbe percepito nel 2009 fr. 43'200.--.

La patrocinatrice ha contestato l’ammontare del

reddito da valido calcolato dall’amministrazione, sottolineando come

l’assicurato ha lavorato presso la ditta __________ unicamente per quattro

mesi, dopodiché è stato licenziato per “problemi comportamentali”. La

rappresentante dell’interessato ha inoltre fatto presente che “dal questionario

per il datore di lavoro emerge chiaramente che all’inizio dell’inabilità

lavorativa l’assicurato era già stato licenziato da questo datore di lavoro

(fine del rapporto di lavoro per 30.4.2009) ed era iscritto in disoccupazione”.

Tenendo anche conto del fatto che l’assicurato

“dopo l’apprendistato (1983) fino al subentrare del danno alla salute (2009) ha

cambiato ben 18 posti di lavoro, svolgendo le più svariate attività (austista,

operaio generico, sicurezza, ispettore derrate alimentari, custode,

scarico/carico pacchi)”, mantenendo questi posti di lavoro, in media, per non

più di un anno, la patrocinatrice ha indicato che, a suo avviso, “si giustifica

quindi ricorrere ai dati statistici, ossia alla categoria generale, livello di

qualifica 4”, per un reddito pari a fr. 61’734 nel 2010 (doc. VII).

Il TCA

non ritiene corretto il modo di agire dell’amministrazione.

Come peraltro

rilevato dalla rappresentante dell’interessato, non è infatti possibile

prendere in considerazione l’ultimo salario percepito dall’assicurato prima del

danno alla salute, dato che, nel 2009, egli aveva lavorato come autista presso

il suo ultimo datore di lavoro (ditta __________) solo per un breve periodo di

pochi mesi (cfr. doc. 45).

Inoltre, essendo difficoltoso stabilire il

reddito da valido dell’assicurato (il quale ha svolto svariate attività), il

TCA considera necessario fare riferimento ai dati statistici nazionali

contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’806.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili

oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2010 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'728.35.

2.10

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato,

svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4’806.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili

oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2010 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'728.35.

Ritenuto che, come visto in

precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività

adeguata alle sue condizioni di salute al 40%, il reddito statistico va ridotto

del 60% e ammonta a fr. 24'691.35 (fr. 61'728.35 ridotti del 60%).

2.11

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als

Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen

Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt

und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das

Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so

dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von

teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000

S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen

der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl.

BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale,

assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene

di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva,

può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.12

In concreto,

nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione dell’8%

“per attività leggera”.

L’assicurato

ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo esigua,

chiedendo che venga applicata la riduzione massima, del 25%, per tenere conto

della situazione personale dell’interessato (cfr. doc. VII).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

La

percentuale dell’8% stabilita dal consulente, dopo avere analizzato tutti i

possibili fattori di riduzione (attività leggere, riduzione della redditività,

età e anni di servizio, nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di

occupazione; cfr. doc. 70-2), può essere confermata dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 126 V 80

consid. 5b/dd e 6).

Per un caso in cui il TF ha ritenuto di non

apportare alcuna riduzione percentuale malgrado l'attività a tempo parziale, cfr.

la sentenza del Tribunale federale STF 9C_780/2008 del 22 dicembre 2008,

concernente il caso di un ingegnere, citata in precedenza.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2010, partendo da un

salario da invalido di fr. 61'728.35 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 40%,

ammettendo la riduzione dell’8%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 22'716.-- (fr. 24'691.35 - (fr. 24'691.35

x 8 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 61'728.35

(consid. 2.9.), emerge un tasso d’invalidità del 63.2%, arrotondato al 63% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto a tre quarti di rendita di invalidità.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va annullata, il ricorso parzialmente accolto

e l’assicurato posto al beneficio di tre quarti di rendita di invalidità

a decorrere dal 1° agosto 2010.

2.13

Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili

ridotta (art. 61 lett. g LPGA).

2.14

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 250.-- a carico del ricorrente.

2.15

L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. II).

Ritenuti

l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per

quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è

divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003

nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99;

STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del

2.

agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre

1998.

nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa

INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).

Per la

parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, egli può invece essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative

condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

Il

ricorrente, nato il 17.04.1963, celibe, senza attività lucrativa, si trova nel

bisogno. L’assicurato ha infatti dichiarato di percepire unicamente fr.

1'825.-- mensili dall’Ufficio del sostegno sociale (cfr. documentazione

allegata al doc. E).

Egli ha

inoltre dichiarato di non possedere sostanza (cfr. certificato municipale, doc.

E, allegato al doc. II).

L’assicurato

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio, per la parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, va quindi

concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione del 12 maggio

2011 impugnata è annullata.

§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurato tre quarti

di rendita di invalidità dal 1° agosto 2010.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva

di oggetto, è accolta.

3. Le spese

per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio

AI e di fr. 250.-- a carico di RI 1. A seguito della concessione dell’esonero

dal pagamento delle spese di giustizia, le spese a carico del ricorrente sono

per il momento assunte dallo Stato.

L’UAI

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili parziali.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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