32.2011.172
Atti rinviati all'UAI affinché esperisca una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica
9 gennaio 2012Italiano62 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
32.2011.172
Data decisione, Autorità:
09.01.2012, TCA
Titolo:
Atti rinviati all'UAI affinché esperisca una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica
CASALINGHE
RENDITA
REVISIONE DELLA RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 28 cpv. 2 let. ter LAI
art. 28ter cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88a cpv. 1 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
art. 88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.172
LG/sc
Lugano
9 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2011 di
RI 1
contro
la decisione del 12 maggio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1948, casalinga a tempo pieno, in data 28 marzo 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per una “Sindrome
toracolombo-vertebrale su alterazioni statiche della colonna con importante
cifoscoliosi destro convessa e osteoporosi con fratture vertebrali plurime
malgrado terapia osteoporotica con bifosfonati” (doc. AI 1-1; 11-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI
18-1), l’UAI con decisione del 17 ottobre 2006, cresciuta incontestata in
giudicato, ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita AI (grado 43%), a
far tempo dal 1° marzo 2005 (doc. AI 23-1).
1.3. Con
raccomandata del 19 ottobre 2006 l’UAI ha comunicato all’assicurata che in
considerazione della delibera del 17 ottobre 2006 la Cassa __________ di
compensazione ha dovuto procedere al calcolo della rendita personale e al
ricalcolo della rendita del marito, a seguito della ripartizione dei redditi
fra i coniugi durante il periodo di matrimonio.
A seguito
dei nuovi calcoli l’importo a cui l’assicurata ha diritto risulta essere inferiore
rispetto a quanto ricevuto fino al nuovo evento assicurato. Per poter rimediare
a tale inconveniente l’amministrazione ha quindi invitato l’assicurata a
rinunciare alla prestazione d’invalidità. Rinuncia revocabile in qualsiasi
momento (doc. AI 51-2).
1.4. Con scritto
del 22 novembre 2006 l’assicurata ha quindi rinunciato a percepire il quarto di
rendita d’invalidità (doc. AI 25-2).
1.5. In data 10
dicembre 2007 RI 1 ha comunicato all’Ufficio AI la propria intenzione di
revocare la dichiarazione di rinuncia del 22 novembre 2006 con effetto al 31
dicembre 2007, postulando l’assegnazione a decorrere dal 1° gennaio 2008 della
rendita semplice d’invalidità oltre a quella semplice del marito (doc. AI
26-2).
1.6. In sede di
revisione della rendita, avviata nel mese di agosto del 2009 (doc. AI 30-1),
l’UAI ha predisposto una seconda inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica (doc. AI 41-1) e con comunicazione del 24
febbraio 2011 ha confermato l’erogazione della medesima rendita d’invalidità
(grado 43%) (doc. AI 46-1).
1.7. A seguito
della dichiarazione di rinuncia del 22 novembre 2006 (doc. AI 25-2) e di revoca
del 10 dicembre 2007 (doc. AI 26-2) RI 1, con il formulario ufficiale, datato
1° marzo 2010, ha ripresentato la richiesta di prestazioni AI per adulti (doc.
AI 38-1).
1.8. Con
decisione del 12 maggio 2011 l’UAI ha attribuito un quarto di rendita AI dal 1°
gennaio 2008 sino al 31 gennaio 2011 visto che dal 1° febbraio 2011 è versata
una rendita AVS anticipata (doc. AI 53-1).
1.9. Contro
questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha
chiesto l'attribuzione di una rendita di importo superiore (cfr. Doc. I).
1.10. In risposta
l’UAI, sulla base della valutazione economica svolta, si è riconfermata nella
propria decisione. Per quanto riguarda gli interessi di mora postulati da __________,
gli stessi sono stati riconosciuti dall’amministrazione e corrisposti in data 5
agosto 2011 (doc. IV).
1.11. In data 19
agosto 2011 la ricorrente ha preso posizione sulla risposta
dell’amministrazione correggendo alcune asserzioni dell’Ufficio AI, dal punto
di vista medico e formale (doc. VI).
Il doc.
VI, B1-2 è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. VII).
1.12. Con le
osservazioni del 16 settembre 2011 l’UAI, dopo aver interpellato il SMR e
risposto alle precisazioni dell’assicurata, ha confermato il proprio
provvedimento (doc. X+1/2).
Il doc. X
e allegati (X 1-2) sono stati inviati all’assicurata per conoscenza (doc. XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un peggioramento
delle patologie invalidanti di cui è affetta RI 1 giustificante, in via di
revisione, l’aumento della rendita d’invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente,
in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18
ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA
inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una
sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
Al
riguardo la giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die
familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4. Invaliditätsbemessung
Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur
sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung
findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne
gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbstätig und im Übrigen im
Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich
wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für
den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinderung im Aufgabenbereich
massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im
Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war offengelassen
worden, ob eine allfällige verminderte Leistungsfähigkeit im erwerblichen
Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im jeweils anderen
Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04 vom 13. Dezember
2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren Tätigkeiten in
beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter Berücksichtigung allfälliger
Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9 wurden die Grundsätze der
Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich präzisiert.
So muss die sich aus der schlechten Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- bereiche
ergebende negative gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar
sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann
gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und
Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die
verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Bereich voll ausgenützt wird und
wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich
vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich
stärker auswirken, und die Berücksichtigung ist auf (ungewichtet) 15 %
beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als
Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre
Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirklichen
konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelastung
über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten
diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."
L’Alta
Corte nella sentenza dell’8 luglio 2011, pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto e si è così espressa:
"
(…)
5.1 La doctrine s'est toujours montrée très critique à l'égard de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité (entres autres auteurs: HANS-JAKOB MOSIMANN, Teilerwerbstätige in
der Invalidenversicherung, RSAS 2010 p. 271 ss; JEAN-LOUIS DUC, Du droit à une
rente de l'AI des personnes n'exerçant une activité
lucrative qu'à temps partiel. Le Tribunal fédéral des assurances ignore-t-il la
loi-, PJA 2005 p. 1423 ss; EDGAR IMHOF, Die Bedeutung menschenrechtlicher
Diskriminierungsverbote für die Soziale Sicherheit, in Jusletter du 7 février
2005, n. 21 ss; MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, Et si la justice ôtait son
bandeau- La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'égalité entre femmes et
hommes, 2003, p. 227 ss; FRANZ SCHLAURI, Das Rechnen mit Arbeitsunfähigkeiten
in Beruf und Hauhalt in der gemischten Methode der Invaliditätsbemessung, in
Schmerz- und Arbeitsunfähigkeit, Schaffhauser/Schlauri [éd.], 2003, p. 307 ss;
UELI KIESER, Die Ermittlung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen, in
Sozialversicherungsrechtstagung 2002, Schaffhauser/Schlauri [éd.], p. 9 ss;
BAUMANN/LAUTERBURG, Knappes Geld - ungleich verteilt: Gleichstellungsdefizite
in der Invalidenversicherung, 2001, p. 76 ss; SUSANNE LEUZINGER-NAEF,
Sozialversicherungsrechtliche Probleme flexibilisierter Arbeitsverhältnisse, et
ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Ausgewählte Gerichtsentscheide aus dem
Sozialversicherungsrecht im Zusammenhang mit Teilzeitarbeitsverhältnissen,
toutes deux in Neue Erwerbsformen - veraltetes Arbeits- und
Sozialversicherungsrecht-, Erwin Murer [éd.], 1996, p. 91 ss et 187 ss; PETER
STEIN, Die Invalidität, Weg oder Irrweg von Gesetzgebung und Praxis, in
Sozialversicherungsrecht im Wandel: Festschrift 75 Jahre Eidgenössisches
Versicherungsgericht, 1992, p. 441 s.). Elle estime en substance que le degré
d'invalidité calculé selon la méthode mixte d'évaluation aboutit à un résultat
peu satisfaisant, car souvent inférieur à celui obtenu avec l'aide d'une autre
méthode. Dans la mesure où ce seraient les femmes qui en pâtiraient
principalement, la méthode mixte d'évaluation serait par conséquent
discriminatoire.
(…)
5.3 Tel que défini à la base, le risque "invalidité" comporte
deux composantes distinctes et opposées. Les critères sur lesquels se fonde
l'évaluation de l'invalidité différent selon que l'on a affaire à une personne
exerçant ou n'exerçant pas d'activité lucrative; dans le premier cas, on tient
compte de l'incapacité de gain, laquelle s'évalue sur la base de critères
économiques; dans le second cas, on prend en considération l'empêchement
d'accomplir ses travaux habituels, qui résulte d'un examen empirique d'une
situation factuelle particulière (cf. KIESER, op. cit., p.
35). Une même atteinte à la santé peut ainsi aboutir à des degrés d'invalidité
différents en fonction de la méthode avec laquelle elle a été appréciée. Bien
que problématique pour la compréhension, cette discordance est inhérente au
système légal de l'évaluation de l'invalidité et ne saurait donner lieu à
critique. La difficulté à laquelle a été confrontée la jurisprudence au cours
du temps fut de concilier ces deux méthodes - très différentes dans leur
conception - dans la situation d'une personne exerçant une activité lucrative à
temps partiel et consacrant le reste de son temps à ses activités habituelles.
5.4 Dans un premier temps, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'il
n'était pas possible de considérer un assuré comme étant partiellement actif et
non actif. Au contraire, il fallait distinguer nettement ces deux catégories;
dans chaque cas, les organes de l'assurance-invalidité devaient déterminer si
l'assuré qui prétendait à l'octroi d'une rente devait être considéré comme
exerçant ou comme n'exerçant pas d'activité lucrative (principe de la
prépondérance; ATFA 1964 p. 258). Par la suite, la jurisprudence a considéré
que l'exercice d'une activité lucrative accessoire d'une personne assurée,
occupée essentiellement aux tâches ménagères et à l'éducation de ses enfants,
devait, lors de l'évaluation de son invalidité, être prise en compte dans le
cadre de la méthode spécifique d'évaluation. Tel était le cas lorsqu'il y avait
lieu d'admettre que le revenu que la personne assurée aurait réalisé si elle
n'était pas devenue invalide, aurait représenté une part substantielle du
revenu global du ménage (ATF 98 V 259 consid. 2 p. 261). Malgré cette précision de jurisprudence, le Conseil
fédéral a estimé que la règle définie par le Tribunal fédéral des assurances
était difficile à appliquer dans la pratique et pouvait parfois aboutir à des
résultats peu satisfaisants. Fort de ce constat, il a introduit à compter du 1er
janvier 1977 l'art. 27bis RAI (RO 1976 2654). Selon la
volonté du Conseil fédéral, l'évaluation de l'invalidité ne devait se faire
désormais d'après le principe de la comparaison des revenus que si la personne
assurée consacrait tout son temps à une activité lucrative. Chez les ménagères
qui exerçaient une telle activité pendant une partie de leur temps,
l'empêchement subi dans les travaux du ménage et dans l'activité lucrative
devait être pris en considération d'une manière adéquate, et l'invalidité
évaluée d'après la réduction des aptitudes dans chaque domaine (méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité; RCC 1977 p. 18 et 1978 p. 407). Le Tribunal
fédéral des assurances a reconnu que cette réglementation
était conforme à la loi et, partant, fixé la méthode mixte dans l'ordre
juridique suisse (arrêt I 350/77 du 28 septembre 1978 consid. 1b, in RCC 1979
p. 276; confirmé in ATF 125 V 146). Le législateur a définitivement inscrit dans la loi la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité le 1er janvier 2004 (art. 28 al. 2ter
LAI [RO 2003 3852]; aujourd'hui: art. 28a al. 3 LAI [RO 2007 5147]; sur
l'origine de la méthode mixte d'évaluation, voir notamment SCHLAURI, op. cit.,
p. 309 s. et KIESER, op. cit., p. 25 s.).
5.5 Depuis son apparition, la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité
n'a pas été remise en question dans son principe. Font en revanche l'objet d'une
intense controverse, hier comme aujourd'hui, les modalités d'application de
cette méthode, en particulier la détermination du degré d'invalidité pour la
part que la personne assurée consacre à son activité lucrative (cf. supra
consid. 5.1).
5.5.1 La loi consacre désormais trois régimes distincts d'évaluation de
l'invalidité, qui, pour une même atteinte à la santé, peuvent aboutir à des
conséquences assécurologiques sensiblement différentes. L'ouverture d'un droit
à une rente d'invalidité en application de la méthode générale de la
comparaison des revenus ne signifie pas qu'un tel droit devrait également
s'ouvrir si la méthode spécifique ou la méthode mixte d'évaluation était
appliquée. Le système de l'assurance-invalidité ne connaît pas de règle selon laquelle
l'assuré aurait le droit de se voir appliquer la méthode qui serait la plus
favorable à son égard ("Meistbegünstigungsklausel"). Chaque régime a
pour but d'appréhender, de façon différenciée et spécifique, une situation de
fait particulière: celle de l'assuré exerçant une activité lucrative à temps
complet, celle de l'assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et
celle de l'assuré n'exerçant pas d'activité lucrative. La pluralité des
méthodes fait donc partie de l'ordre des choses et permet de garantir que
l'invalidité de la personne concernée est évaluée de la façon la plus adéquate
possible. Eu égard à cette hétérogénéité, il ne serait pas correct de vouloir
établir des comparaisons entre ces diverses méthodes; chaque méthode doit être examinée
pour elle-même selon les critères définis par la loi (voir arrêt I 156/04 du 13
décembre 2005 consid. 5.1.1, in SVR 2006 IV n° 42 p. 151).
5.5.2 Lorsqu'une personne assurée décide de ne travailler qu'à temps partiel,
elle fait un choix qui relève intrinsèquement de sa responsabilité personnelle
directe; comme pour tout choix, il lui appartient de tenir compte des
conséquences positives et négatives de ce choix. Si le
travail à temps partiel a pour avantage de permettre un meilleur équilibre
entre la vie professionnelle et l'accomplissement des travaux habituels, il
présente également des inconvénients non négligeables qui se traduisent en
général notamment par des conditions d'emploi précaires, une diminution de
salaire, la privation de certaines prestations sociales ou la limitation des
perspectives de carrière (cf. infra consid. 6.1.2).
5.5.3 Selon la définition légale, l'incapacité de gain consiste en la
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré
sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Dans ce contexte, la rente de
l'assurance-invalidité vise à la compensation d'un préjudice patrimonial qui
présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI); cela présuppose
que la personne assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à
une perte de gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles
liée à l'invalidité de 40 % au moins. Compte tenu de la dualité méthodologique
imposée par le législateur à l'art. 28a al. 3 LAI, la détermination de
l'ampleur du dommage global subi dans le cadre de l'application de la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité ne peut se faire qu'en évaluant de manière
séparée le degré d'invalidité relatif à chaque domaine d'activité (sous réserve
de la prise en compte des effets réciproques prévue à l' ATF 134 V 9). S'agissant de la part que la personne assurée consacre à l'exercice
d'une activité lucrative, il convient, au moment de l'évaluation du degré
d'invalidité, de ne pas perdre de vue l'objectif principal de
l'assurance-invalidité, tel qu'il ressort du message du Conseil fédéral (cf.
supra consid. 5.2), soit l'atténuation des conséquences économiques de
l'invalidité. En choisissant de ne travailler qu'à temps partiel, la personne
assurée renonce délibérément à une partie du salaire qu'elle pourrait réaliser
en travaillant à plein temps pour se contenter du seul revenu de son activité à
temps partiel; la diminution de revenu consécutive à ce choix ne résulte pas de
facteurs médicaux et ne saurait être compensée, pour quelque raison que ce
soit, par l'assurance-invalidité. Par définition, il n'appartient pas à
l'assurance-invalidité d'indemniser une perte de revenu - hypothétique -
relative à une activité que la personne assurée n'aurait jamais exercée en
l'absence d'atteinte à la santé (cf. arrêt 9C_49/2008 du 28 juillet 2008
consid. 3.3, in FamPra.ch 2010 p. 134). C'est pour ces
motifs qu'il se justifie de prendre en compte, pour calculer le revenu sans
invalidité, le salaire effectif réalisé par la personne assurée avant la
survenance de l'invalidité (voir également ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53).
5.5.4 Pour sa part, la méthode généralement préconisée par la doctrine - et
que la recourante suggère d'appliquer à son cas - demande à ce que le revenu
sans invalidité soit calculé sur la base d'un temps plein (DUC, op. cit., p.
1425; SCHLAURI, op. cit., p. 334 s.; BAUMANN/LAUTERBURG, op. cit., p. 87 s.;
LEUZINGER-NAEF, op. cit., p. 131; RUMO- JUNGO, op. cit., p. 210). Elle implique
cependant la prise en compte et l'indemnisation d'un dommage virtuel et fictif,
ce qui, on l'a vu, est contraire au but et à l'esprit de l'assurance-invalidité
et à la notion d'assurance. L'application de cette méthode corrigée peut même
dans certains cas conduire à placer la personne assurée dans une situation
économique plus favorable que celle qu'elle connaissait avant la survenance de
l'atteinte à la santé, comme l'illustre l'exemple suivant. Dans le cas d'une
personne assurée, qui travaillait à mi-temps avant la survenance de l'atteinte
à la santé, dispose d'une capacité de travail de 50 % dans son activité
lucrative et connaît un empêchement de 35 % dans ses activités habituelles,
l'évaluation de l'invalidité, selon la solution proposée par la doctrine,
aboutit à un degré d'invalidité de 42,5 % ([0,5 x 50] + [0,5 x 35]), soit à
l'ouverture d'un droit à un quart de rente, alors même que la personne assurée
est en mesure de réaliser un gain identique à celui qu'elle touchait avant la
survenance de l'atteinte à la santé et qu'elle n'aurait pas droit à une rente
si la méthode spécifique était appliquée isolément.
5.5.5 Sur le vu des explications qui précèdent, il convient de rejeter
l'argumentation selon laquelle l'application de cette méthode aurait pour
conséquence de procéder à une double pondération du degré d'invalidité relatif
à la part consacrée à l'activité lucrative. Il s'agit dans une première étape
de calculer le degré d'invalidité - effectif - de la personne assurée, dans le
respect du but et de l'esprit de l'assurance-invalidité, puis seulement dans
une seconde étape de pondérer les champs d'activité.
6. Il
est reproché à la méthode mixte d'évaluation d'empêcher les femmes, principales
concernées par son application, de pouvoir choisir le modèle familial qu'elles
souhaiteraient, dès lors qu'elle aurait pour effet de pénaliser les personnes
exerçant une activité à temps partiel en les privant de facto de l'accès
aux prestations de l'assurance-invalidité. Elle violerait ainsi les art. 8
et 13 al. 1 Cst.
BGE 137 V 334 S. 347
6.1
6.1.1 L'art. 13 al. 1 Cst., dont la portée est similaire à celle de l'art.
8 par. 1 CEDH, garantit le droit au respect de la vie privée et familiale,
c'est-à-dire le droit de toute personne de mener sa vie selon son propre choix,
de choisir son mode de vie, d'organiser ses loisirs et d'avoir des contacts
avec autrui, respectivement d'entretenir librement ses relations familiales et
de mener une vie de famille. Le droit au respect de la vie privée protège
notamment l'identité, le respect de la sphère intime et secrète, l'honneur et
la réputation d'une personne, ainsi que ses relations avec les autres, que ce
soient ses relations de couple - marié ou non, de sexe différent ou de même
sexe - ou ses relations avec son entourage. Le droit au respect de la vie
familiale protège cette dernière contre les atteintes que pourrait lui porter
l'Etat et qui auraient pour but ou pour effet de séparer la famille ou, au
contraire, de la contraindre à vivre ensemble, ou encore d'intervenir d'une
manière ou d'une autre dans la relation familiale, notamment dans les rapports
entre les parents et leurs enfants (PASCAL MAHON, in Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, nos
5 et 7 s. ad art. 13 Cst.). En d'autres mots, le droit au respect de la vie
privée et familiale garantit à l'individu un espace de liberté dans lequel il
peut se développer et se réaliser, en disposant librement de sa personne et de
son mode de vie (ATF 133 I 58 consid. 6.1 p. 66).
6.1.2 L'ordre juridique suisse ne pose aucun obstacle à l'exercice d'une
activité à temps partiel. Un tel choix d'orientation, comme tout choix de cette
nature, entraîne des conséquences positives et négatives, que cela soit à un
niveau personnel, matériel ou social. Les prestations fournies par le régime
social d'assurance n'est qu'un facteur parmi d'autres entrant en ligne de
compte dans la pondération des intérêts conduisant au choix de la personne
assurée. Certes, un Etat social moderne se doit de couvrir les risques sociaux
principaux, afin de permettre aux individus de se libérer du souci permanent de
leur avenir. Ce devoir n'est toutefois pas sans limite. Il n'existe pas de
principe général selon lequel l'Etat devrait assumer la prise en charge
collective de tous les malheurs pouvant survenir dans la vie d'un individu. De
fait, le régime social d'assurance n'est matériellement pas à même de répondre
à tous les risques et besoins sociaux. Le contenu et les conditions de
l'intervention de l'Etat sont définis par le législateur, en fonction des
objectifs de politique sociale que celui-ci s'est fixés. Le droit au respect de
la vie privée et familiale ne saurait à cet égard fonder un
droit direct à des prestations positives de l'Etat susceptibles notamment de
favoriser l'exercice de la vie familiale (ATF 134 I 105 consid. 6 p. 109; ATF 120 V 1 consid. 2a p. 4; voir également l'arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme Petrovic contre Autriche du 27 mars 1998, Recueil
Cour-EDH 1998-II p. 579 § 26 ss). Certes convient-il de tenir compte des droits
fondamentaux et principes constitutionnels lors de l'interprétation des normes
ayant pour objet de fournir une prestation dans le domaine des assurances
sociales, ainsi que lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation, dans une
mesure compatible avec l'art. 190 Cst. qui prévoit que les lois
fédérales et le droit international s'imposent au Tribunal fédéral et aux
autres autorités appliquant la loi (ATF 134 I 105 consid. 6 p. 110). Cela étant, on ne voit pas que la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité porterait atteinte au droit de toute personne de
mener la vie et de choisir le modèle familial de son choix, dès lors que cette
méthode d'évaluation en particulier et le régime social de l'assurance-invalidité
en général n'ont pas pour but d'intervenir dans la relation familiale en tant
que telle, même s'il peut indirectement en résulter des désagréments pour la
personne travaillant à temps partiel pour des raisons familiales et devenant
invalide (voir arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.2, in SVR 2006 IV
n° 42 p. 151). La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité ne viole par
conséquent pas les art. 13 al. 1 Cst. ou 8 par. 1 CEDH.
6.2
6.2.1 Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement
consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée). Au principe d'égalité de
traitement, l'art. 8 al. 2 Cst. ajoute une interdiction des
discriminations. Aux termes de cette disposition, nul ne doit subir de
discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de
son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une
déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une
discrimination selon
l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est
traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui,
historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de
dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute
distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst.,
mais fonde plutôt le soupçon d'une différentiation inadmissible. Les inégalités
qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une
justification particulière (ATF 135 I 49 consid. 4.1 p. 53 et les références).
6.2.2 Parmi les personnes qui exercent une activité lucrative, 58,5 % des
femmes exercent une activité à temps partiel contre 13,8 % des hommes (Office
fédéral de la statistique, Enquête suisse sur la population active [ESPA],
Personnes actives occupées à plein temps et à temps partiel selon le sexe, la
nationalité, les groupes d'âges, letype de famille, T 03.02.01.16 [2010, 4e
trimestre]). Le travail à tempspartiel est ainsi une caractéristique de la vie
professionnelle des femmes. Cette prépondérance des femmes parmi les
travailleurs à temps partiel résulte avant tout de causes sociétales liées à la
transformation des comportements individuels et des structures économiques. Au
cours de ces dernières décennies, le statut de la femme dans la société a
considérablement évolué. Les revendications quant à la place des femmes dans le
monde du travail et quant au partage des tâches au sein de la cellule familiale
sont devenues toujours plus importantes et écoutées. A cet égard, le
développement du travail à temps partiel reflète le souhait exprimé par
celles-ci de pouvoir concilier, au mieux des intérêts de la cellule familiale,
vies familiale et professionnelle. Le déséquilibre entre hommes et femmes dans
la proportion de travailleurs à temps partiel a toutefois d'autres
explications: les inégalités de qualifications et de salaires qui font que,
dans un couple, c'est le moins bien rémunéré des deux qui travaillera à temps
partiel ou encore le fait que le travail à temps partiel est particulièrement
répandu dans le secteur des services, notamment de la vente, où les femmes
sont, relativement, plus nombreuses que dans les autres activités (Office
fédéral de la statistique, Rapport social statistique suisse 2011, p. 17 ss;
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, Vers l'égalité entre femmes
et hommes, Situation et évolution, 2008, p. 10 ss; voir également PATRICK
BOLLÉ, Le travail à temps partiel: liberté ou piège-, Revue internationale du
Travail 1997 p. 609 ss).
6.2.3 S'il est ainsi notoire que la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité s'applique majoritairement aux femmes, ce seul fait ne constitue
pas encore une raison suffisante pour conclure au caractère inégal et
discriminatoire de cette méthode. La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité
a pour objectif d'appréhender de manière adéquate une situation qui diffère de
celles concernant les assurés exerçant une activité à plein temps ou sans
activité lucrative. Elle vise un état de fait précis et se fonde sur des
critères objectifs liés à la notion de risque assuré, à la base de
l'assurance-invalidité. Ainsi, le choix d'appliquer cette méthode d'évaluation
de l'invalidité ne se détermine aucunement d'après des critères liés
spécifiquement au sexe de l'assuré ou qui seraient incompatibles avec
l'interdiction constitutionnelle de la discrimination, mais d'après le statut
du bénéficiaire éventuel de la rente (arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005
consid. 5.2, in SVR 2006 IV n° 42 p. 151). La méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité ne viole par conséquent pas l'art. 8 Cst.."
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella
causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,
30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pagg. 190s).
2.6. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità
dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv.
4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati
perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva
provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto
siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto
retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella
causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le
condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,
tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata.
Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29
aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.7. Innanzitutto
occorre rilevare che l’UAI ha proceduto alla valutazione del grado d’invalidità
ritenendo la ricorrente, prima del danno alla salute, persona senza attività
lucrativa ed ha quindi applicato il metodo specifico di calcolo dell'invalidità
(cfr. consid. 2.3.).
Del resto
è la stessa assicurata che nella domanda di prestazioni del 28 marzo 2006 ha affermato di essere casalinga dal 1970 e dal gennaio 1998 di essere affiliata come persona
senza attività lucrativa (cfr. doc. AI 1-3).
A giusta
ragione, dunque, l’amministrazione ha ritenuto l’assicurata casalinga in misura
completa (100%).
2.8. Con il
presente ricorso l'assicurata ha fatto valere un peggioramento del proprio
stato di salute come pure degli impedimenti nelle mansioni consuete, a seguito
anche dell’intervento di vertebroplastica del 27 agosto 2009 (doc. I).
Nella decisione del 17 ottobre 2006 all’assicurata è stata diagnosticata una
“Sindrome toracolombo-vertebrale e osteoporosi con fratture vertebrali dei
corpi L1, L2, L3,L5” (doc.14-1) e fissata un’inabilità del 50% quale
casalinga, dal mese di aprile 2005, sulla base dei referti dei medici curanti (Dr.
__________ e Dr. __________, doc. AI 13-1;14-1;16-1).
In sede
di revisione della rendita nel 2009 il medico curante Dr. __________, spec. FMH
in reumatologia e riabilitazione, nel rapporto del 10 dicembre 2009 ha riferito che la paziente “presenta un’osteoporosi gravissima con plurime fratture dei
corpi vertebrali”. Il medico ha quindi indicato un peggioramento della
patologia, avvenuto nel corso del 2009, con un nuovo episodio fratturario,
relativo al corpo vertebrale T12, che ha portato all’intervento di vertebroplastica
transcutanea transpeduncolare di T12 (intervento del 27 agosto 2009).
Lo
specialista ha quindi concluso indicando quanto segue:
"
Tenendo in considerazione l’evoluzione di questa
patologia, nonché il manifestarsi di nuove fratture dopo quelle conosciute di
L1 e L3 risalenti al 2006 e trattate anch’esse con vertebroplastica, ritengo vi
siano dei peggioramenti significativi sia dal punto di vista clinico che dal
punto di vista soggettivo. Vi è un’ulteriore deformazione della forma della
colonna vertebrale, con tendenza ipercifotica, un abbassamento di altezza della
paziente, la presenza di dolori a carattere irritativo alla cintura di segmento
T12. Patologie queste che limitano la paziente in modo significativo per quanto
riguarda le attività della vita quotidiana, in particolare nei lavori di
casalinga.
Ritengo pertanto la paziente inabile al lavoro
nell’attività di casalinga nella forma del 65%. Vi sono delle limitazioni nel
mantenere la posizione eretta e con la parte superiore del corpo leggermente piegata
in avanti, anche per brevi periodi. La paziente è limitata nell’alzare pesi,
che dovrebbero essere sostanzialmente evitati. È limitata nei movimenti di
flessione, rotazione ed estensione della colonna vertebrale. È limitata anche
nel mantenere delle posizioni sedute ed in parte anche alla deambulazione. Un
miglioramento delle condizioni di salute è poco probabile, visto l’approccio
pluridisciplinare attualmente instaurato, una terapia con bifosfonati che sta
continuando ed una terapia medicamentosa con Lyrica come descritto dal dr. __________”
(doc. AI 31-2/3).
Nelle annotazioni
del 5 febbraio 2011 il medico del SMR, Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina
generale, ha rilevato che l’assicurata è affetta da patologia reumatologica che
concerne la colonna e limita già da tempo l’esercizio di attività fisicamente
impegnative. Dopo aver evidenziato il peggioramento dello stato di salute dal
50% al 65% di incapacità sulle mansioni di casalinga (come da indicazioni del
Dr. __________ e del precedente medico SMR), ha ritenuto indicato procedere ad
una nuova inchiesta a domicilio “per valutare se i limiti funzionali hanno
un impatto maggiore rispetto al passato” (doc. AI 33-1).
2.9. Accertato
che RI 1, prima dell’insorgenza del danno alla salute, non esercitava
un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi confronti il concetto
dell'incapacità di guadagno poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.
Pertanto,
in applicazione del cosiddetto metodo specifico (cfr. consid. 2.3.),
l’invalidità dell’assicurata è da stabilire confrontando le singole attività
nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con
Fatti
i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla
prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS
sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Considerandi
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad
un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra
3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche
sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere
stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere
il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il
giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,
corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100.
% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione
di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen
und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten
Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.10
Nell’evenienza
concreta l’assicurata, nella decisione del 17 ottobre 2006, è stata posta al
beneficio di un quarto di rendita AI (grado 43%), a far tempo dal 1° marzo 2005,
sulla base dell’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica svolta in data 16 agosto 2006 (doc. AI 18-1).
Nel
rapporto del 17 agosto 2006 (cfr. doc. 18-1 e segg.) l’ispettrice ha espresso
la seguente valutazione:
" (...)
5.
ATTIVITÀ -
descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
percentuale
degli impedimenti
0.
percentuale
di invalidità
0.
Organizza e programma la propria attività
domestica senza impedimento alcuno.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
40.
percentuale
degli impedimenti
40.
percentuale
di invalidità
16.
Ama cucinare ma fatica in alcune operazioni come
nello scolo della pasta o nell'estrarre le placche dal forno. Estendere o
flettere le braccia ripetutamente è fonte di dolore né riesce a raccogliere
oggetti da terra o estrarre vasellame dai ripiani alti dei pensili: il marito
ha provveduto a riporre gli oggetti di uso frequente a livello del piano di
lavoro.
Questi, ormai in pensione, è sempre presente e le
dà una mano quando necessario, ma non si è sostituito a lei nella preparazione
dei pasti. La cucina è rimasta semplice e vengono evitati i piatti elaborati
(per l'impegno ma anche perché predilige una cucina leggera). Le operazioni in
cui è richiesto l'uso della forza (tagliare a pezzi un coniglio per esempio)
sono compito del marito, mentre in altre circostanze, ad esempio nel semplice
taglio delle verdure, la signora riesce a fare da sé.
Riordina il tavolo e il piano di lavoro senza
difficoltà mentre viene sostituita spesso nel lavaggio delle stoviglie; ammette
tuttavia di riuscirvi anche da sola. Ravvisa maggiore lentezza in ciò che fa e
la necessità di alternare le posture.
Delle pulizie a fondo della cucina se ne occupa una
collaboratrice domestica al bisogno.
Nella puntualità di queste spiegazioni si
evidenziano sia le difficoltà pratiche (la necessità di eseguire alcune
attività da seduta, l'impossibilità di chinare ed estendere il busto, il minor
uso della forza) ma nondimeno la mantenuta capacità di occuparsi della
preparazione di un pasto semplice e del riordino. Occorre sottolineare comunque
che una certa collaborazione da parte del marito è dovuta visto che trascorre
il proprio tempo permanentemente a casa.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20.
percentuale
degli impedimenti
70.
percentuale
di invalidità
14.
Le attività di pulizia settimanali sono eseguite
per buona parte dal marito, mi spiega la signora, nonché dalla collaboratrice,
una volta al mese, limitatamente alle attività più impegnative (rigoverna i
vetri ma anche i pavimenti ed il bagno a fondo). Per rendere il lavoro meno
impegnativo i coniugi __________ hanno sostituito la moquette, prima presente
in gran parte della casa, con le piastrelle.
Dal canto suo l'assicurata riesce a passare il
fiocco sui pavimenti (ma non sotto i mobili), spolverare a livello del busto e
lavare le vaschette del bagno, rifare il letto (le lenzuola tradizionali sono
state sostituite dal piumone) ma deve essere aiutata nel cambio delle lenzuola
(non riesce infatti a inserire gli angoli dei fix sotto il materasso).
La descrizione che la signora dà delle proprie
difficoltà trova piena conferma nella certificazione agli atti, né va
commentata ulteriormente. L'incapacità è, giocoforza, elevata.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10.
percentuale
degli impedimenti
30.
percentuale
di invalidità
3.
Prima del 2002 si occupava della spesa con piena
autonomia grazie appunto all'uso dell'auto; ora è perlopiù il marito che
attende alla spesa settimanale poiché la signora ha importanti difficoltà nel
trasporto dei pesi. Ammette tuttavia di poter effettuare commissioni
giornaliere nonché acquistare beni di prima necessità, l'importante è che il
peso non sia eccessivo. Il pane viene direttamente portato a domicilio.
La contabilità e i pagamenti prima del 2002 erano
compito dell'assicurata, ora invece vi attende il marito. La signora spiega
come ciò non sia dovuto al mutamento dello stato di salute se non appunto
l'esecuzione dei versamenti presso l'ufficio postale, eseguita dal signor __________
"per evitare alla moglie di rimanere troppo in piedi".
Il cambiamento delle abitudini di acquisto non
è del tutto attribuibile al peggioramento dello stato di salute visto che il
marito dell'assicurata dispone di tempo e può occuparsi personalmente sia delle
spese che della contabilità. Sono piuttosto le difficoltà nel trasporto di pesi
e l'impossibilità a rimanere a lungo in piedi che hanno comportato la parziale
delega degli acquisti. Le spese leggere rimangono tuttora possibili.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20.
percentuale
degli impedimenti
30.
percentuale
di invalidità
6.
Si occupa del bucato personalmente, lo inserisce
in lavatrice ma preferisce sia il marito ad estrarlo (perché troppo pesante).
Stende la biancheria minuta sullo stendino, quando invece si tratta di quella
più voluminosa ricorre alla collaborazione del consorte (fatica infatti ad
alzare ripetutamente le braccia e sistemare le lenzuola sullo stenditoio).
Lo stiro rimane possibile ma con tempi di
esecuzione più lunghi rispetto a prima. La signora mi spiega come il bucato da
stirare sia poco e parte degli indumenti o della biancheria venga semplicemente
piegata. Le cose delicate vengono stirate quando se la sente (mezz'ora e poi
interrompe) oppure portate in lavanderia (cui però non ricorre settimanalmente
ma secondo la necessità).
Non ha mai nutrito alcun interesse per maglia,
uncinetto, cucito.
Alcuni accorgimenti, come ad esempio
l'abbassamento dello stenditoio, renderebbero più autonoma la signora che può
disporre peraltro della propria lavanderia con tempi e modalità propri. Anche
lo stiro può essere distribuito sull'arco della settimana, visto che si tratta
di un ménage di sole due persone. Ritengo che in questo ambito le capacità
residue siano maggiori rispetto a quanto sinora sperimentato e terrò conto
unicamente del minor rendimento.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
5.
percentuale
degli impedimenti
80.
percentuale
di invalidità
4.
Prima si occupava, insieme al marito, del taglio
dell'erba e di altre piccole attività di giardinaggio: tagliava i bordi delle
aiuole, potava le rose e curava i vasi di gerani ma collaborava anche nel
legare le piante di pomodori e nell'eliminare le erbacce. Ora non è più in
grado di fare nulla, nemmeno di annaffiare, mi spiega, perché "dovrebbe
stare troppo in piedi"; si limita invece ad usare un piccolo annaffiatoio
lasciando che il marito si faccia carico del resto.
Non rimangono molti commenti considerato che
la cura di orto e giardino richiede flessioni ripetute del rachide e
sollevamento di pesi, operazioni appunto in cui l'assicurata ha importanti
impedimenti. Di qui la percentuale proposta.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
43.
%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
Il marito e la
collaboratrice domestica una volta al mese.
6.
GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
100.
%
43.
%
TOTALE
Da quando il danno
alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Dall'ottobre 2002.
OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE
La signora mi spiega come dall'insorgenza del
danno non sia più stata in grado di farsi la pedicure da sola e ricorra da
allora ad una specialista. Fatica inoltre ad entrare ed uscire dalla vasca e a
rialzarsi dopo essersi seduta (in vasca), operazioni in cui viene aiutata dal
marito; né dispone di una doccia.
Ho consigliato ai coniugi __________ di dotare il
bagno di "maniglioni", utili punto di appoggio negli spostamenti
fuori e dentro la vasca e nondimeno di un apposito seggiolino, mezzi cui sinora
non hanno mai pensato." (Doc. AI 18/4-7)
2.11
In sede di
revisione della rendita l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di
esperire una seconda inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica sfociata nel rapporto del 30 novembre 2010 (cfr. doc.
41-1 e segg.) dal seguente tenore:
"
(...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
percentuale
degli impedimenti
0.
percentuale
di invalidità
0.
%
Nessun impedimento.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
40.
percentuale
degli impedimenti
40.
percentuale
di invalidità
16%
La signora RI 1 ha esposto in sintesi quanto già detto alla collega nella precedente inchiesta: si occupa tuttora
della preparazione di semplici pasti e del quotidiano riordino del locale
cucina, attività che segue lentamente (alternando l'attività con delle pause);
la collaborazione del marito è richiesta per tutte le operazioni dove è
necessario l'uso della forza (sollevare pentole pesanti, scolare la pasta,
tagliare coniglio, ecc).
Delle pulizie a fondo del locale cucina si occupa
il marito.
Non emergono elementi tali da modificare la
percentuale proposta nel precedente rapporto. Occorre sottolineare, oltre
all'esigibilità della collaborazione del coniuge, anche l'avvenuto rinnovamento
del locale cucina (attrezzandola con lavastoviglie, forno a microonde ecc)
mirato a semplificare il compito dell'assicurata nelle attività qui considerate.
5.3
Pulizia
dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20.
percentuale
degli impedimenti
70.
percentuale
di invalidità
14.
%
La signora RI 1 ha esposto in sintesi quanto già detto alla collega nella precedente inchiesta: il marito si occupa
delle pulizie settimanali e la collaboratrice domestica di quelle pesanti
all'incirca 3 volte al mese. L'assicurata riesce unicamente a passare il fiocco
sul pavimento, spolverare a livello piano lavoro, pulire le vaschette e
riordinare il letto quotidianamente. Il marito è la nuora si occupano del cambio
delle lenzuola.
Non emergono elementi tali da modificare la
percentuale proposta nel precedente rapporto.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10.
percentuale
degli impedimenti
30.
percentuale
di invalidità
3.
%
La signora RI 1 lamenta importanti difficoltà nel
trasporto del peso e riesce unicamente ad eseguire la piccola spesa quotidiana;
il marito si occupa di quella settimanale. La gestione burocratica famigliare è
oramai divenuta compito del marito.
Non emergono elementi tali da modificare la
percentuale proposta nel precedente rapporto.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20.
percentuale
degli impedimenti
30.
percentuale
di invalidità
6.
%
La signora RI 1 ha esposto in sintesi quanto già detto alla collega nella precedente inchiesta: si occupa del
bucato pratico in sé con la collaborazione del coniuge per estrarre e stendere
la biancheria ingombrante e di peso.
Ripiega il bucato asciutto e stira lo stretto
necessario, intercalando l'attività con delle pause; attività che esegue nei
momenti di relativo benessere, segnalando un autonomia di circa 30 minuti per
volta. Saltuariamente ricorre alla lavanderia per camicie e pantaloni.
Non sono emersi elementi tali da modificare la
percentuale proposta nel precedente rapporto. Occorre anche sottolineare
l'esigibilità della collaborazione del marito.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
5.
percentuale
degli impedimenti
80.
percentuale
di invalidità
4.
%
Come emerso nella precedente d'inchiesta, la
signora RI 1 non è più in grado di occuparsi del giardino, divenuto oramai
totalmente compito del marito.
Non sono emersi elementi tali da modificare la
percentuale proposta nel precedente rapporto.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
43.
%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
· Il marito.
· La collaborazione domestica.
6.
GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da quando il danno
alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
OSSERVAZIONI PERSONALI
DELL'ASSISTENTE SOCIALE.
· -,.-"
(Doc. AI 41/4-6)
2.12
Sulla base
degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito ancora una limitazione complessiva del 43%.
Nell’indagine
è stata stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto
dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore
complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata
nell'ambito dell'economia domestica.
Nel suo
ricorso l’assicurata ha evidenziato come lo stato di salute sia peggiorato e conseguentemente
gli impedimenti a svolgere le consuete mansioni siano aumentati, con
particolare riferimento all'impossibilità di guidare, agli impedimenti nel fare
la spesa e l'aumento (da una a tre volte al mese) dell'intervento della donna
delle pulizie (doc. I, pag. 3).
Tuttavia,
secondo l’ispettrice __________, nella seconda inchiesta economica, svolta il
15.
novembre 2010, non sarebbero emersi elementi tali da modificare le
percentuali del precedente rapporto.
Il TCA tuttavia
non condivide questa conclusione dell’amministrazione.
Dal
profilo medico il Dr. __________ ha chiaramente indicato, in data 10 dicembre
2009, che la patologia reumatologica è peggiorata in maniera significativa, sia
dal punto di vista clinico che dal punto di vista soggettivo. Secondo lo
specialista “vi è un’ulteriore deformazione della forma della colonna
vertebrale, con tendenza ipercifotica, un abbassamento di altezza della
paziente, la presenza di dolori a carattere irritativo alla cintura di segmento
T12”.
Patologie
che limitano l’assicurata in modo significativo per quanto riguarda le attività
della vita quotidiana, in particolare nei lavori di casalinga. (doc. AI
31-2/3).
Secondo
il Dr. __________ la paziente è da ritenere inabile al lavoro, quale casalinga,
nella forma del 65% a causa delle limitazioni nel mantenere la posizione eretta
e con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti, anche per
brevi periodi, nell’alzare pesi, che dovrebbero essere sostanzialmente evitati,
nei movimenti di flessione, rotazione ed estensione della colonna vertebrale (doc.
AI 31-2/3).
Questo peggioramento
delle condizioni di salute dell'assicurata è stato ripreso anche nella
valutazione del medico del SMR, Dr.ssa __________, in data 5 febbraio 2011, la
quale rinvia comunque all’inchiesta domiciliare (doc. AI 33-1).
La prima
inchiesta economica è stata svolta il 16 agosto 2006 dall’assistente sociale __________,
mentre la seconda del 15 novembre 2010 dall’assistente sociale __________.
Questo
Tribunale rileva al riguardo che, vista l'importanza di questo tipo di indagini,
per determinare il diritto alle prestazioni (cfr. consid. 2.9), la medesima
assistente sociale avrebbe dovuto effettuare entrambe le inchieste, in modo da
poter constatare come si è evoluta la situazione nel corso degli anni.
In
secondo luogo il TCA non ritiene convincenti, alla luce delle valutazioni
mediche esperite, le conclusioni alle quali è giunta l’assistente sociale __________
nella valutazione del 15 novembre 2010. In effetti, malgrado il peggioramento delle patologie reumatologiche e le limitazioni nel mantenere la posizione
eretta, nell’alzare pesi, nei movimenti di flessione, rotazione ed estensione
della colonna vertebrale, l’assistente sociale ha ritenuto che non emergono
elementi per modificare la percentuale di impedimenti in tutti i punti della
valutazione (5.1. conduzione dell’economia domestica; 5.2. alimentazione; 5.3
pulizia dell’appartamento; 5.4. spesa ed acquisti diversi; bucato, confezione e
riparazioni di indumenti; 5.5. diversi).
Nell’annotazione
interna del 30 novembre 2010 l’amministrazione ha poi evidenziato che
l’assicurata deve ricorrere all’aiuto del marito in alcuni atti ordinari della
vita (vestirsi-svestirsi; igiene personale) a causa delle limitazioni al
braccio destro (doc. AI 42-1).
Il medico
del SMR, Dr.ssa __________, in data 23 febbraio 2011, ha quindi confermato la possibilità che l’insorgente ha difficoltà nello svolgere le attività
indicate “ma non è possibile indicare un momento preciso per questa
necessità dal punto di vista strettamente medico teorico”. La Dr.ssa ha
quindi proposto la seguente valutazione: “La limitazione del movimento
sembra essere in relazione con l’intervento subìto al seno nel 2007 e con l’aumentata
cifosi toracica (curva della schiena di direzione fisiologica ma troppo
importante) che è peggiorata nell’estate del 2009. Di per sè, l’aumento della
cifosi non aumenta i limiti funzionali in modo significativo ma, con la
limitazione alla spalla (dopo svuotamento ascellare), può rendere difficili le
attività descritte” (doc. AI 44-1).
Il medico
del SMR ha quindi ritenuto giustificato riconoscere questa limitazione
dall’inizio del mese di agosto 2009 (peggioramento a livello della schiena,
vertebroplastica 27.08.2009) (doc. AI 44-1).
Le
argomentazioni dell’assicurata sono condivise da questa Corte laddove contesta
le contraddizioni nelle quali cade l’amministrazione quando conferma il
peggioramento della patologia e dei limiti funzionali (cfr. conclusione della
Dr.ssa __________ del 23 febbraio 2011), ma si allinea alle conclusioni della
seconda inchiesta economica che nega una modifica della percentuale di
impedimenti (doc. VI).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA ritiene che, nel caso di specie - alla luce delle
valutazioni mediche suindicate - non sia possibile, senza procedere ad
ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato
valetudinario dell’assicurata non sia peggiorato.
In simili
circostanze, annullata la contestata decisione, gli atti vanno quindi rinviati
all’UAI affinché esperisca una nuova inchiesta economica.
Quindi in
esito a tale complemento istruttorio, in applicazione del metodo di calcolo
specifico per le persone non esercitanti un’attività lucrativa,
l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita
dell’assicurata.
2.13
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 12 maggio 2011 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.12..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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