32.2011.173
Rendita temporanea. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertamenti medici. Richiesta di provvedimenti cautelari (respinta)
22 novembre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
32.2011.173
Data decisione, Autorità:
22.11.2011, TCA
Titolo:
Rendita temporanea. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertamenti medici. Richiesta di provvedimenti cautelari (respinta)
MISURE CAUTELARI
RENDITA LIMITATA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 6 LPGA
art. 7 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.173
BS/RG
Lugano
22 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 maggio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe 1951, di professione cameriera ai piani di un albergo, nel settembre 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1);
- raccolta
la documentazione medica, inclusa quella relativa al-l’infortunio occorsole il
7 luglio 2008 (problematica sfociata nella STCA 15 febbraio 2010, inc.
35.2009.83), eseguiti gli accertamenti medici (tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del SAM) ed economici, con decisione 11 maggio 2011 (preavvisata il 18
ottobre 2010) l’Ufficio AI le ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera
dal 1° luglio 2009 al 28 febbraio 2010 (doc. AI 91; per le motivazioni cfr.
doc. AI 84);
- contro
la suddetta decisione l’assicurata, rappresentata da RA 1 SA, insorge davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni postulandone l’annullamento. In via
principale chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI per un complemento
peritale (psichiatrico, neurochirurgico e reumatologico), subordinatamente
l’assunzione da parte dell’ammi-nistrazione della perizia SAM ordinata
dall’assicuratore LAINF;
- con
la risposta di causa l’amministrazione, ritenuto che nella parallela procedura
LAINF la ricorrente dovrà sottoporsi ad un nuovo accertamento pluridisciplinare
(reumatologico, psichiatrico e neurologico) presso il SAM, propone di retrocederle
gli atti. Essa rileva come “solo dopo aver proceduto al complemento istruttorio
di cui sopra (prendendo visione della (nuova) perizia SAM che verrà effettuata
nel corso del prossimo mese di luglio 2011 e sottoponendola – per esame – al
Servizio medico regionale dell’AI) l’amministrazione potrà pronunciarsi in merito
alla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata il 4.11.2008” (IV);
- con
scritto 8 luglio 2011 il rappresentante dell’insorgente, protestando le ripetibili,
ha dato la propria adesione alla proposta di rinvio formulata dall’Ufficio AI e
quindi di stralcio della causa “a condizione che sia concesso l’effetto
sospensivo (e che la rendita intera venga erogata oltre il 1.03.2010)”;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
-
richiamate le succitate risultanze, nulla osta a che gli atti siano
retrocessi all’Ufficio AI affinché, ai fini di un aggiornamento della
situazione medica, prenda visione della perizia SAM ordinata dall’assicuratore
LAINF per poi rendere una nuova decisione sul diritto alla rendita AI. In tal
senso il ricorso merita accoglimento;
- con
scritto 8 luglio 2011 la ricorrente, come accennato, ha an-che chiesto che con
lo stralcio venga concesso “effetto sospensivo” affinché l’Ufficio AI
versi la rendita intera oltre il 1° marzo 2010;
- nella
misura in cui è da ritenere che tale richiesta sia stata formulata con riferimento
anche all’ipotesi di rinvio della causa all’amministrazione a seguito – come in
concreto – di accoglimento (nel merito) del gravame (e non solo quindi in caso
di stralcio), occorre rilevare che nel caso di una decisione che
limita temporalmente il diritto alla rendita – situazione che corrisponde alla
fattispecie in esame –, trattandosi di una decisione di natura negativa non
entra in considerazione l’istitu-to dell’effetto sospensivo ma l’eventuale
adozione di provvedimenti cautelari (tra i tanti cfr. Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,
2010, § 30 n. 2360, p. 459 con riferimento a DTF 129 V 377 consid. 4.4; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 56,
n. 25, p. 709);
- la domanda di concessione dell’effetto sospensivo formulata
dall’insorgente può quindi semmai essere considerata alla stregua di una
richiesta di provvedimenti cautelari, la quale, per i motivi appresso esposti, in
concreto non è tuttavia suscettibile di essere accolta;
-
circa i presupposti per l’assegnazione di tali provvedimenti va rilevato che,
secondo il TFA, i principi enunciati riguardo al-l’art. 55 PA sull’effetto
sospensivo (DTF 110 V 45, 105 V 268) sono applicabili per analogia nell’ambito
dell’art. 56 PA (DTF 117 V 191 consid. 2a con riferimenti). In tale contesto
occorre operare una valutazione dei contrapposti interessi in gioco: da un lato
l’interesse dell’amministrazione ad evitare, in caso di reiezione del ricorso
nel merito, il difficile o impossibile recupero di prestazioni versate pendente
lite, dall’altro l’inte-resse dell’assicurato ad evitare, in caso di esito
positivo del ri-corso, il versamento degli arretrati senza interessi come pure
la necessità di dover far capo al sostegno finanziario di terzi (assistenza)
durante la procedura ricorsuale. Nella ponderazione degli interessi in
conflitto hanno importanza le prospettive chiare sull'esito finale della
vertenza principale (DTF 117 V 191; RCC 1991 pp. 524s; STF I 57/03
consid. 4; SVR 1994 IV nr. 31, DTF 105 V 269; Scartazzini, Zum Institut der aufschiebenden
Wirkung der Beschwerde in der Sozialversicherungsrechtspflege, in SZS 1993 p.
336), ritenuto che allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio
l'esito finale della vertenza occorre ritenere che per principio l'interesse
dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare
le prestazioni versate pendente causa è concreto.
Questo
rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare
delle prestazioni assicurative durante la procedura ricorsuale, al fine di non
dover far capo all'assistenza (SVR 1994 IV nr. 31; ZAK 1990 p. 152; cfr. anche Kobel, in Zünd/Pfiffner-Rauber
(Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009., § 17 n. 33, p. 188);
- nel
caso in esame, oltre ad aver formulato la propria domanda con riferimento alla prospettata
procedura amministrativa di rinvio e non quindi quale provvedimento atto a
salvaguardare la situazione di fatto o di diritto durante la procedura ricorsuale
(sulla possibilità dell’amministrazione di emanare provvedimenti cautelari
durante la procedura decisionale [am-ministrativa] cfr. in particolare Kobel, cit., § 17 n. 19 e 39; Müller, op. cit. § 30 n. 2323 ss pp. 453
ss; Seiler in Wald-mann/Weissenberger
(Hrsg.), Praxiskommentar VwVG, ad art. 56, n. 17ss, pp. 1112ss), l’insorgente non ha in ogni caso minimamente motivato la propria richiesta
né si è debitamente confrontata con i suddetti principi giurisprudenziali concernenti
la ponderazione degli interessi (giova comunque rammentare che generalmente, in
caso di decisione che limita temporalmente il diritto alla rendita, un’istanza
volta alla conti-nuazione, a titolo cautelare, del versamento della rendita non
è di principio suscettibile di essere accolta; in argomento cfr. Kobel, cit., § 17 n. 22,
p. 184 con riferimento a STF I 57/03 consid. 4 e a DTF 129 V 39 concernente il
versamento d’in-dennità giornaliere dell’assicurazione malattia);
- vincente
in causa e patrocinata da un’assicurazione di protezione giuridica, l’insorgente
ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Annullata la decisione 11 maggio
2011, gli atti vengono di conseguenza retrocessi all’Ufficio AI perchè proceda come
sopra esposto.
Fatti
2.- Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà
alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
Considerandi
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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