32.2011.176
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17 gennaio 2012Italiano27 min
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Numero d'incarto:
32.2011.176
Data decisione, Autorità:
17.01.2012, TCA
Titolo:
Assicurata esercitante attività lucrativa a tempo parziale. Conferma della valutazione medica SMR e della decisione di reiezione della domanda di prestazioni non presentando l'assicurata un grado d'invalidità pensionabile. Respinta la censura di violazione del diritto di essere sentito
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.176
BS/sc
Lugano
17 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 maggio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1965, attiva quale cameriera nella misura dell’80%, nell’ottobre 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici, tra cui una valutazione eseguita dal Servizio medico
regionale dell’AI (SMR; doc. AI 30), ed economici, in particolare un’inchiesta
per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 39), con decisione
16 giugno 2011 (preavvisata il 21 marzo 2011), l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità
pensionabile (doc. AI 59).
1.3. Contro
la succitata decisione , ha inoltrato il presente tempestivo ricorso postulandone
l’annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di ulteriori
accertamenti medici. Evidenziando in particolare di non avere ancora ricevuto
dall’amministrazione l’incarto, essa sostiene di non poter risalire alle motivazioni
della residua capacità lavorativa poste a fondamento della decisione contestata.
Degli ulteriori motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
L’insorgente
ha chiesto di essere posta al beneficio dell’as- sistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso confermando
la validità sia della valutazione medica che di quella economica.
1.5. Il
5 luglio 2011 l’insorgente ha prodotto la documentazione ai fini dell’assistenza
giudiziaria (V). Il 29 agosto 2011 essa ha ribadito di non aver ancora ricevuto
dall’amministrazione gli atti riguardanti la sua pratica, facendo presente che,
una volta in suo possesso, inoltrerà le dovute osservazioni (X).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
nel
merito
2.2. L’insorgente
evidenzia di non potersi esprimere sugli accertamenti medici non avendole
l’amministrazione inviato gli atti.
Al
riguardo, va fatto presente che il diritto di essere sentito -
espressamente sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. - garantisce segnatamente il
diritto dell'amministrato di prendere parte a una procedura decisionale
suscettibile di ledere la sua sfera giuridicamente protetta (DTF 121 V 152 e
giurisprudenza ivi citata). In tale diritto rientra anche il diritto
dell’assicurato di partecipare all’assunzione delle prove rilevanti o
quantomeno di potersi esprimere sul relativo esito probatorio se questo è
idoneo a influenzare la decisione (DTF 122 V 157, 121 V 360), ciò che presuppone
che l’assicurato formuli una domanda per ottenere il diritto di consultare gli
atti che gli sono o gli dovrebbero essere noti (art. 47 LPGA; DTF 132 V 387).
Di regola gli Uffici AI subordinano la consultazione degli atti a una domanda
scritta (art. 8 OPGA). Si tratta di un diritto di natura formale, la cui
violazione comporta di regola l’annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dall’incidenza di una tale lesione sul risultato materiale della
procedura (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi
citati). Qualora l’istanza superiore gode dello stesso potere cognitivo
dell’autorità che ha emesso la decisione contestata, la giurisprudenza ammette
che il vizio - purché non particolarmente grave - possa essere sanato nel corso
della procedura di seconda istanza. Una correzione del vizio può tuttavia
entrare soltanto eccezionalmente in linea di conto (DTF 127 V 437 consid.
3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b).
Nel
caso in esame, il legale dell’assicurata con scritto 15 giugno 2011, quindi
dopo l’emanazione della decisione contestata, ha chiesto all’Ufficio AI di
trasmettergli gli atti (doc. AI 59) e lo stesso giorno ha inoltrato il presente
ricorso.
Evidentemente
l’amministrazione non ha dato seguito alla richiesta dell’assicurata, poiché al
momento della risposta di causa inoltrata a questa Corte essa ha allegato
l’incarto completo, così come stabilito dall’art. 5 cpv. 1 Lptca. In questo
contesto l’insorgente poteva prendere visione degli atti di causa direttamente
presso la Cancelleria del TCA ed inoltrare eventuali osservazioni.
Visto
quanto sopra, si deve quindi concludere che non è ravvisabile una violazione
del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione.
Del
resto, anche volendo ammettere, per pura ipotesi di lavoro, un’eventuale violazione
del diritto di essere sentito, la stessa sarebbe comunque stata sanata in
questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da
parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr. ad. esempio
DTF 132 V 390 consid. 5; 126 I 68, 124 V 180; STFA 9C-1032/2010 del 1.
settembre 2011).
Il TCA può pertanto entrare
nel merito del ricorso.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.5. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.
2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione
dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1
OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori
domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica
utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività
svolta dalla comunità.
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente,
applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J. L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è
impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua
economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente
(RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa
dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione
professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi
tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della
famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa
dell'altro.
2.6. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe
in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa
risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato
esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato diverse volte confermato dal TF (DTF 133 V 504, SVR 2006
IV Nr. 42 p. 151 ss, STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata
in Plädoyer 5/06 p. 54 segg). In DTF 137 V 333 l’Alta Corte ha concluso che il metodo misto di valutazione dell'invalidità non viola né il
diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dagli art. 13 cpv.
1 Cost. e 8 CEDU né i principi della parità di trattamento e del divieto di
discriminazione sanciti dall'art. 8 Cost.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento
delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti
nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a
determinate condizioni.
2.7. Nella
fattispecie in esame, per quel che concerne la parte salariata, esercitata dall’assicurata
nella misura dell’80%, l'Ufficio AI ha disposto una valutazione reumatologica a
cura del SMR. Dal referto 22 giugno 2010 (doc. Al 30) risulta che il dr. __________,
dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni
soggettive e le constatazioni obiettive, ha diagnosticato un dolore cronico
residuo al 1 metatarsus distale al piede destro in esiti da correzione chirurgica
dell’alluce valgo con osteotomia eseguita nel novembre 2007. Individuata nella
deambulazione prolungata di oltre 30 minuti la principale sintomatologia,
elencate le limitazioni fisiche nell’allegato esame delle funzionalità fisica,
il succitato specialista ha precisato:
"
(…)
Le maggiori limitazioni sono ovviamente determinate dal
carico prolungato e dalla deambulazione su terreni sconnessi.
Nell'abituale attività lavorativa risulta medicalmente
giustificata IL 100% dal novembre 2007 al 31.08.2008 (un mese circa dopo asportazione
osteosintesi). Successivamente IL 30% determinata dalla necessità di pause di
riposo prolungate o intermittenti durante il lavoro.
In attività rispettosa dei limiti funzionali
prevalentemente senza carico prolungato del piede destro IL 0% da febbraio 2008
(tre mesi dopo osteotomia)."
(Doc. AI 30/3)
Questo
TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e
convincente valutazione effettuata del SMR. In essa è stato debitamente tenuto
conto delle affezioni di cui l’assicurata è portatrice, con conclusioni logiche
e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 100% in attività
adeguate. Né del resto l’insorgente ha prodotto in sede di ricorso documentazione
medica che possa validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni
del SMR. Al riguardo va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,
atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va
poi rilevato che anche i rapporti 15 marzo 2010, 1° aprile 2010 e 4 maggio 2010
del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica (doc. AI 31), sono
stati esaminati dal dr. __________ del SMA, il quale nelle annotazioni 11
ottobre 2011 non ha intravisto una modifica di quanto costatato durante la visita
del giugno 2010 (doc. AI 34). Nell’ultimo rapporto il dr. __________ aveva
riscontrato una mobilità diminuita ed una flessione plantare che non eccede l’allineamento
del I metatarsus. Egli ha consigliato un’osteotomia di accorciamento assiale della
Fatti
I falange per diminuire la pressione funzionale articolare
metatarso-falangea (doc. AI 31-4). Non è dato di sapere se il proposto
intervento è stato eseguito non avendo l’assicurata prodotto alcun rapporto in
merito, limitandosi tuttavia a segnalare, con scritto 7 aprile 2011, la visita
Considerandi
del 25 maggio 2011 dal dr. __________, specialista in chirurgia della mano
attivo presso l’Ospedale __________ per un punto della situazione (doc. AI 50).
Al riguardo occorre rilevare che nel caso la citata operazione fosse stata eseguita, molto verosimilmente
ciò non avrebbe portato ad un peggioramento delle condizioni di salute, ma
anzi, visto lo scopo dell’osteotomia, ad un miglioramento della deambulazione.
Dispositivo
Per questi motivi non è necessario eseguire accertamenti sull’esito del citato
intervento. Al riguardo, va
fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274;
si veda pure DTF 122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo
al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Questo
Tribunale ritiene infine che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
In
conclusione, sulla base della valutazione SMR, alla quale va
dato valore probatorio pieno (in tema: cfr. fra le tante DTF 125 V 352 consid.
3a, 122 V 160 consid. 1c), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da
ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b), che l’insorgente presenta un’abi-
lità lavorativa del 100% in attività adeguate.
Nondimeno
va rilevato che l’Ufficio AI, con comunicazione 6 aprile 2011 (doc. AI 49), ha
assunto le spese di un corso di promozione professionale e fornito un aiuto al
collocamento (cfr. verbale 2 maggio 2011 in doc. AI 55).
2.8. Per
la determinazione del grado d’invalidità relativo alla parte salariata,
l’amministrazione ha giustamente utilizzato il metodo ordinario, mettendo a confronto
il reddito che l’assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito
da valida) con quello da attività adeguata, desunto dai salari statistici (reddito da invalida).
Riguardo
al reddito da valida, dato non contestato, è stato preso in considerazione
un salario di fr. 46’016.--, corrispondente a quanto l’insorgente avrebbe potuto
percepire senza il danno alla salute presso __________
Per
quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato
non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da
invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione
una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto
nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in
casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.
4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal
salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla
media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente
la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid.
5.5).
Nel
caso di specie, conformemente la citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche
inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), ha riconosciuto una riduzione del
reddito per circostanze personali (5%) e tenuto conto di un grado di
occupazione dell’80% per giungere ad un importo di fr. 39'039.--.
Dal
raffronto dei redditi il grado d’invalidità è risultato essere del 15% (46’016
- 39'039 x 100 : 46’016), cosi come correttamente indicato nella decisione contestata.
2.9. Per
quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che
l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)
dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita
confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita
AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, allo scopo di garantire un'uguaglianza
di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle
singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel
caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di
esse.
In
particolare la cifra 3096 prevede:
"
Di regola, si ammette
che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono
le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2
5
2. Alimentazione (preparare i pasti,
cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione
(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,
fare i letti)
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire
abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del
tempo libero (N. 3090)."
Mentre
alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
"
Il totale delle attività
dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti
e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire
meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua fami-glia in
misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del
17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi
provve-dimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragione-volmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e
3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in con-siderazione per
il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere
la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e
necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato
deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in
misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V
97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al
mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione
della capacità al lavoro nell’ambito domestico.
Al
riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza
valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle
inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC
1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha
avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in
quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato
valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta
decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144
consid. 5).
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa
M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni
accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione
di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in
ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I
681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Nella
fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire
un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Il
relativo rapporto è stato allestito il 10 marzo 2011 (doc. AI 39). Sulla base
degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha
stabilito una limitazione complessiva del 15,5%.
Alla
valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione,
ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e
l’esigibilità di ogni singola mansione. Nell’inchiesta economica in questione è
stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività
domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo
un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
2.10.
Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione dell’80% quale
salariata e del 20% quale casalinga, nel 2008 l’assicurata
presentava un’invalidità globale del 15%, percentuale che non dà diritto ad una
rendita, così come esposto nel seguente specchietto indicato nella decisione impugnata:
Attività
Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata
80% 15%
12%
Casalinga
20% 15% 3%
Grado
d’invalidità globale 15%
Allo stesso risultato, ossia nessun diritto ad una rendita,
si giunge dovendo aggiornare i dati al 2011, momento della decisione contestata
che delimita dal punto di
vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali
(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti). Infatti, è certo che
l’aggiornamento dei redditi non permette di coprire la differenza che intercorre
tra il grado d’invalidità del 15% e quello pensionabile del 40%.
Ne
consegue che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
2.12. L’assicurata
ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione
dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2011).
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno,
se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il
processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di
accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente non ha
apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni,
in particolare quella medica.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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