32.2011.178
Sospensione cautelare della rendita, confermata dal TCA. Effetto sospensivo di un ricorso ex 56 LPGA. Pubblico dibattimento (in casu negato) ex art. 6 CEDU
5 settembre 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
32.2011.178
Data decisione, Autorità:
05.09.2012, TCA
Titolo:
Sospensione cautelare della rendita, confermata dal TCA. Effetto sospensivo di un ricorso ex 56 LPGA. Pubblico dibattimento (in casu negato) ex art. 6 CEDU
EFFETTO SOSPENSIVO
MISURE CAUTELARI
art. 6 CEDU
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.178
rg/sc
Lugano
5 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 maggio 2011 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con sentenza 9 maggio 2011 il TCA
ha accolto i ricorsi della Cassa pensione __________ e della Fondazione __________
(ora __________) contro le decisioni 24 aprile 2007 con cui l’Ufficio AI aveva
riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2004 (da
versarsi tuttavia solamente a partire dal 1. settembre 2004 in ap-plicazione dell’art. 48 cpv. 2 vLAI) oltre alla rendita per figlio (inc. TCA 32.2007.173 e
32.2007.179). Contro la suddetta pronunzia il 9 giugno 2011 RI 1, rappresentato
dall’avv. __________ ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale;
- per
decisione 31 maggio 2011 l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il versamento
– nel frattempo disposto a favore di RI 1 (cfr. inc. CCC sub XX, in specie doc.
14, 16, 17, 22, 33, 34 e 41) – delle rendite riconosciutegli con le summenzionate
decisioni 24 aprile 2007, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso ai sensi dei combinati artt. 66 LAI e 97 LAVS;
- contro la succitata decisione è insorto l’assicurato, patrocinato
dall’avv. RA 1 (un parallelo ricorso presentato da RI 1 per il tramite della __________
è stato in seguito ritirato; cfr. inc. TCA 32.2011.177), postulando la nullità
della stessa per incompetenza decisionale di chi l’ha sottoscritta, censurando
una violazione del diritto di essere sentito ed una violazione della
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. In via (super)cautelare ha chiesto
la restituzione dell’effetto sospensivo, con ordine di erogare la rendita fino
alla crescita in giudicato della STCA 9 maggio 2011. L’insorgente ha inoltre
presentato i-stanza di ricusa nei confronti dell’intero collegio – composto dei
giudici Cattaneo, Guffi e Ranzanici – che ha pronunciato la STCA del 9 maggio
2011; in via subordinata ha chiesto la ricusa unicamente dei giudici Guffi e
Ranzanici i quali, sempre con riferimento al giudizio del 9 maggio 2011, avrebbero
fondato la loro opinione su elementi di cui sono venuti a conoscenza quali
membri dell’allora Camera dei ricorsi penali (ora Corte dei recla-mi penali);
- con
sentenza 12 settembre 2011 il TCA, nella composizione dei giudici Bernasconi
(presidente), Cassina e Pedroli, ha respinto in quanto infondata l’istanza di
ricusa, retrocedendo gli atti ai giudici ordinari per statuire, una volta passata
in giudicato la pro-nunzia, sul ricorso 14 giugno 2011 di RI 1;
-
per decreto 28 ottobre 2011 – rimasto incontestato – il Vicepresidente del
TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo tolto con la
decisione (qui impugnata) del 31 maggio 2011;
-
con sentenza 18 giugno 2012 (9C_469/2011) il TF ha respinto
il ricorso presentato da RI 1 il 9 giugno 2011, confermando il giudizio cantonale
del 9 maggio 2011;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
-
l’erogazione provvisoria (la cui sospensione è qui
litigiosa) delle rendite dopo l’emanazione delle decisioni 24 aprile 2007 e malgrado
Fatti
i ricorsi interposti dai due istituti di previdenza avverso queste ultime,
risulta all’evidenza essere il frutto di una errata applicazione
della legge da parte dell’amministrazione, il ricorso giusta l’art. 56 LPGA avendo
segnatamente effetto sospensivo e l’impugnazione della
decisione impedendo quindi l’esecuzione immediata della stessa (Kieser, ATSG-Kommentar,
2009, ad art. 56 n. 26; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2006, § 73 n. 12). Qualora un istituto di previdenza impugni, co-me nel presente caso
(cfr. inc. TCA 32.2007.173 e 32.2007. 179), una decisione di riconoscimento del diritto ad una rendita a tempo
indeterminato, l’effetto sospensivo del ricorso comporta quindi ex lege il non
versamento della prestazione (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30 n. 2352 p. 458; Ackermann,
Verfahrensrechtliche Aspekte des prekären Leistungsverhältnisses; in Schaffauser/Kieser (Hrsg.), Die prekäre Leistungsverhältnisse im Sozialversicherungsrecht,
IRP-HSG 2008, p. 71). L’eventuale versamento di prestazioni durante le suddette
procedure ricorsuali avrebbe potuto se del caso essere deciso a titolo di
provvedimenti cautelari solo dallo scrivente Tribunale quale autorità di
ricorso adita (in argomento Ackermann, cit., p. 59; Häner, Vorsorgliche Massnah men im Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsprozess, in ZSR 1997, p. 274; Seiler,
in Waldmann/Weissenberger, VwVG Praxiskommentar, 2009, ad art. 56 n. 57; Donzallaz, Loi sur le TF, Commentaire, 2008 p. 797; parimenti, con
riferimento agli artt. 103 cpv. 3 e 104 LTF, sarebbe stato di competenza del TF
l’eventu-ale riconoscimento di prestazioni a titolo provvisorio – che non risulta
peraltro essere stato chiesto dall’insorgente – durante la procedura federale
di ricorso sfociata nella STF del 18 giugno 2012);
-
come accennato, con sentenza 18 giugno 2012 (9C_469/2011) il TF ha respinto
il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da RI 1 il 9 giugno 2011.
L’Alta Corte ha segnatamente confermato la pronunzia cantonale del 9 maggio
2012 nella quale lo scrivente Tribunale, sulla base di un accertamento completo
dei fatti e procedendo ad un apprezzamento delle prove privo di arbitrio (cfr. sentenza
federale, consid. 12 e 13), a-veva concluso che l’assicurato non ha alcun diritto
Considerandi
ad una rendita d’invalidità;
-
di conseguenza, considerato come sia stato nel merito
definitivamente accertato e stabilito con STF del 18 giugno 2012 che RI 1 non
ha alcun diritto ad una rendita d’invalidità (ciò significa che a
dipendenza della sua richiesta di prestazioni presentata nel settembre 2005 [la
precedente domanda inoltrata nel settembre 2001 è stata ritirata dopo un anno; cfr.
doc. AI 1, 16 e 17] egli non ha mai avuto diritto a siffatta prestazione),
stante inoltre la suevidenziata erronea erogazione di una rendita a favore
dell’assicurato malgrado i ricorsi di cui agli incarti TCA 32. 2007.173 e
32.2007
, la qui contestata sospensione disposta a titolo cautelare
dall’Ufficio AI a partire dal 31 maggio 2011 non può che essere confermata;
-
stante quanto precede, non mette conto di chinarsi sulle ulteriori censure sollevate
con il gravame (cfr. supra). Infatti, alla luce della predetta sentenza
federale, la messa in atto degli eventuali correttivi necessari a sanare gli
asseriti vizi procedurali con consecutiva resa di una nuova decisione amministrativa,
costituireb-be a non aver dubbi un mero esercizio formale;
-
con il ricorso l’insorgente ha chiesto “un contraddittorio orale con
pubblica udienza”. Nella misura in cui tale richiesta sia da considerare alla
stregua di una valida domanda di pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 6 n.
1.
CEDU, stante la chiara ed inevitabile sorte del presente ricorso e quindi la manifesta
sua infondatezza, è dato nella fattispecie prescindere dall’organizzare un di-battimento
(DTF 136 I 281 consid. 1, 122 V 56 consid. 3; STF 9C_684/2010 consid. 2);
-
secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI e l'art. 29 cpv. 2
Lptca la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle as-sicurazioni
è soggetta a spese. L'entità delle spese è determi-nata fra CHF 200 e CHF 1'000 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto
l’esito del gravame, le spese per complessivi CHF 500.-- sono poste a carico di
RI 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per CHF 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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