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Decisione

32.2011.178

Sospensione cautelare della rendita, confermata dal TCA. Effetto sospensivo di un ricorso ex 56 LPGA. Pubblico dibattimento (in casu negato) ex art. 6 CEDU

5 settembre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi interposti dai due istituti di previdenza avverso queste ultime,

risulta all’evidenza essere il frutto di una errata applicazione

della legge da parte dell’amministrazione, il ricorso giusta l’art. 56 LPGA avendo

segnatamente effetto sospensivo e l’impugnazione della

decisione impedendo quindi l’esecuzione immediata della stessa (Kieser, ATSG-Kommentar,

2009, ad art. 56 n. 26; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2006, § 73 n. 12). Qualora un istituto di previdenza impugni, co-me nel presente caso

(cfr. inc. TCA 32.2007.173 e 32.2007. 179), una decisione di riconoscimento del diritto ad una rendita a tempo

indeterminato, l’effetto sospensivo del ricorso comporta quindi ex lege il non

versamento della prestazione (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30 n. 2352 p. 458; Ackermann,

Verfahrensrechtliche Aspekte des prekären Leistungsverhältnisses; in Schaffauser/Kieser (Hrsg.), Die prekäre Leistungsverhältnisse im Sozialversicherungsrecht,

IRP-HSG 2008, p. 71). L’eventuale versamento di prestazioni durante le suddette

procedure ricorsuali avrebbe potuto se del caso essere deciso a titolo di

provvedimenti cautelari solo dallo scrivente Tribunale quale autorità di

ricorso adita (in argomento Ackermann, cit., p. 59; Häner, Vorsorgliche Massnah men im Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsprozess, in ZSR 1997, p. 274; Seiler,

in Waldmann/Weissenberger, VwVG Praxiskommentar, 2009, ad art. 56 n. 57; Donzallaz, Loi sur le TF, Commentaire, 2008 p. 797; parimenti, con

riferimento agli artt. 103 cpv. 3 e 104 LTF, sarebbe stato di competenza del TF

l’eventu-ale riconoscimento di prestazioni a titolo provvisorio – che non risulta

peraltro essere stato chiesto dall’insorgente – durante la procedura federale

di ricorso sfociata nella STF del 18 giugno 2012);

-

come accennato, con sentenza 18 giugno 2012 (9C_469/2011) il TF ha respinto

il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da RI 1 il 9 giugno 2011.

L’Alta Corte ha segnatamente confermato la pronunzia cantonale del 9 maggio

2012 nella quale lo scrivente Tribunale, sulla base di un accertamento completo

dei fatti e procedendo ad un apprezzamento delle prove privo di arbitrio (cfr. sentenza

federale, consid. 12 e 13), a-veva concluso che l’assicurato non ha alcun diritto

Considerandi

ad una rendita d’invalidità;

-

di conseguenza, considerato come sia stato nel merito

definitivamente accertato e stabilito con STF del 18 giugno 2012 che RI 1 non

ha alcun diritto ad una rendita d’invalidità (ciò significa che a

dipendenza della sua richiesta di prestazioni presentata nel settembre 2005 [la

precedente domanda inoltrata nel settembre 2001 è stata ritirata dopo un anno; cfr.

doc. AI 1, 16 e 17] egli non ha mai avuto diritto a siffatta prestazione),

stante inoltre la suevidenziata erronea erogazione di una rendita a favore

dell’assicurato malgrado i ricorsi di cui agli incarti TCA 32. 2007.173 e

32.2007

, la qui contestata sospensione disposta a titolo cautelare

dall’Ufficio AI a partire dal 31 maggio 2011 non può che essere confermata;

-

stante quanto precede, non mette conto di chinarsi sulle ulteriori censure sollevate

con il gravame (cfr. supra). Infatti, alla luce della predetta sentenza

federale, la messa in atto degli eventuali correttivi necessari a sanare gli

asseriti vizi procedurali con consecutiva resa di una nuova decisione amministrativa,

costituireb-be a non aver dubbi un mero esercizio formale;

-

con il ricorso l’insorgente ha chiesto “un contraddittorio orale con

pubblica udienza”. Nella misura in cui tale richiesta sia da considerare alla

stregua di una valida domanda di pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 6 n.

1.

CEDU, stante la chiara ed inevitabile sorte del presente ricorso e quindi la manifesta

sua infondatezza, è dato nella fattispecie prescindere dall’organizzare un di-battimento

(DTF 136 I 281 consid. 1, 122 V 56 consid. 3; STF 9C_684/2010 consid. 2);

-

secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI e l'art. 29 cpv. 2

Lptca la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle as-sicurazioni

è soggetta a spese. L'entità delle spese è determi-nata fra CHF 200 e CHF 1'000 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto

l’esito del gravame, le spese per complessivi CHF 500.-- sono poste a carico di

RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per CHF 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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