32.2011.179
Rinvio degli atti all'Ufficio AI per l'espletamento di una perizia multidisciplinare
23 dicembre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
32.2011.179
Data decisione, Autorità:
23.12.2011, TCA
Titolo:
Rinvio degli atti all'Ufficio AI per l'espletamento di una perizia multidisciplinare
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.179
BS
Lugano
23 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 maggio 2011 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che -
RI 1, classe 1956, casalinga, nel novembre 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI che è stata respinta dall’Ufficio AI con decisione 6
marzo 2006 (doc. AI 20), rispettivamente con decisione su opposizione 6
dicembre 2007 (doc. AI 28), cresciuta in giudicato;
- con
decisione 16 novembre 2009 (preavvisata il 2 ottobre 2009) l’Ufficio AI ha respinto
la nuova domanda di prestazioni dell’assicurata (doc. AI 58);
-
con sentenza 15 marzo 2010 il TCA, confermata la valutazione medico-teorica
operata dal SMR, ha parzialmente accolto il ricorso contro la succitata
decisione, rinviando tuttavia gli atti all’amministrazione per la
determinazione del grado d’invalidità secondo il metodo specifico previsto per
le persone senza attività lucrativa (inc. 32.2009.228; doc. AI 67);
- dopo
aver esperito un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica, concludente per un grado d’invalidità del 25%, con decisione
16 maggio 2011 (preavvisata il 24 marzo 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di prestazioni (doc. AI 85);
- con
il presente ricorso l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1 ha chiesto
l’annullamento della decisione 16 maggio 2001 ed il rinvio degli atti
all’Ufficio AI per l’esecuzione di accertamenti medici relativi alle affezioni
di natura oftalmologica (episclerite) e reumatologica (dolori poliarticolari).
In via subordinata ha chiesto la revisione della STCA 15 marzo 2011 nel caso in
cui questa Corte dovesse ritenere che le due menzionate affezioni fossero già
presenti al momento della decisione amministrativa del 16 novembre 2009, ma
riscontrate successivamente alla citata sentenza. Contestualmente ha chiesto di
essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;
- con
la risposta di causa, l’Ufficio AI, presa conoscenza della documentazione
medica prodotta dalla ricorrente (che è stata sottoposta all’esame del SMR), ha
proposto il rinvio degli atti per l’espletamento di accertamenti medici e
l’aggiornamento dell’inchiesta per casalinghe;
- con
scritto 3 agosto 2011 il legale dell’insorgente, protestando ripetibili, ha comunicato
di concordare con quanto proposto dall’Ufficio AI, chiedendo tuttavia a quest’ultimo
di documentare la risoluzione del problema oftalmologico (X);
- con
osservazioni 12 agosto 2011 l’amministrazione ha trasmesso la presa di
posizione del SMR riguardante l’affezione agli occhi (XII);
- nonostante
la fissazione da parte del TCA di un termine per l’inoltro di osservazioni alla
succitata presa di posizione 12 agosto 2011 (XIII), l’insorgente è rimasta
silente;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);
- nella fattispecie concreta,
nelle annotazioni 13 luglio 2011 il SMR (VIIIbis), esaminato il rapporto
14 giugno 2011 del dr. __________ (sub doc. IV/1), ha rilevato un possibile
peggioramento della situazione somatica, in particolare a livello delle ginocchia,
proponendo di chiedere al citato reumatologo quali siano i limiti funzionali quale
casalinga;
.
- il
SMR – sulla scorta del rapporto 16 giugno 2011 del dr. __________ in cui è
stata attestata una sindrome depressiva di media gravità (doc. D) – ha
parimenti ritenuto necessaria una rivalutazione psichiatrica, con l’ausilio di
un interprete, da parte del Centro peritale delle assicurazioni sociali;
- la
problematica oftalmologica è stata invece ritenuta risolta e non più limitante
la residua capacità lavorativa. Al riguardo, nelle annotazioni 10 agosto 2011
il dr. __________ del SMR, facendo riferimento al rapporto 10 febbraio 2011
della dr.ssa __________, in cui è stata diagnosticata una ipermetropia,
astigmatismo misto e presbiopia (sub doc. IV/1), ha concluso per “uno stato
oculare nella norma. Unicamente presenza di una incipiente cataratta,
problematica attualmente senza influsso sulla CL in presenza di una acuità
visiva di 0,7 bilaterale “ (doc. XIIbis). Certo che al mese di febbraio
2011 non è stata riscontrata alcuna affezione invalidante agli occhi. Dato che
la succitata specialista ha consigliato un controllo entro la fine dell’anno, questa
Corte ritiene tuttavia indicata una visita ed una valutazione oftalmologica;
- visto
quanto sopra, previo annullamento della decisione contestata,
s’impone una retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché esperisca i
succitati accertamenti di natura reumatologica, psichiatria e oftalmologica; in
seguito procederà ad una nuova inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica;
- in
esito alle nuove risultanze mediche ed economiche, l’Uf- ficio AI si
pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata, ritenuto che all’interessata,
prima della resa di tale decisione, dovrà ex lege (art. 57a cpv. 1 LAI) essere
data la facoltà di prendere posizione ed in seguito d’impugnare il nuovo provvedimento
ex art. 69 cpv. 1 LAI;
- ne
consegue l'accoglimento del ricorso;
- all’assicurata
vincente, patrocinata da un legale, sono assegnate delle ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale
diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante,
STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto
2010 consid. 3);
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati
all’Uffi-cio AI affinché proceda agli accertamenti medici conformemente ai considerandi.
Fatti
2.- Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà
alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che
rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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