32.2011.18
Corretta la decisione con la quale l'UAI ha attribuito all'assicurato una rendita intera di invalidità limitata nel tempo, poi soppressa alla luce di un grado AI inferiore al 40%
26 settembre 2011Italiano80 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2011.18
Data decisione, Autorità:
26.09.2011, TCA
Titolo:
Corretta la decisione con la quale l'UAI ha attribuito all'assicurato una rendita intera di invalidità limitata nel tempo, poi soppressa alla luce di un grado AI inferiore al 40%
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA LIMITATA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.18
cr/sc
Lugano
26 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2011
di
RI 1
contro
la decisione del 9 dicembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1957, in precedenza attivo in qualità di ausiliario di tipografia, in data
3 agosto 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti, segnalando di essere affetto da “sindrome cervicale con
cervicobrachialgia sx con discectomia C5/C6 e instabilità C5/C6” (doc. 2/1-8).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM) (doc. 58), con comunicazione del 27 agosto 2007, l’Ufficio AI
ha accordato all’assicurato consulenza e sostegno nella ricerca di un impiego
(doc. 67).
A seguito
tuttavia del fallimento di un tentativo di collocamento dell’assicurato e di un
asserito peggioramento delle sue condizioni di salute, l’Ufficio AI - dopo
avere sottoposto l’interessato dapprima ad una perizia neurologica (doc.93) e,
da ultimo, ad una nuova perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. 132) - con
progetto di decisione del 17 settembre 2010 (doc. 137/1-7), poi confermato con
decisione del 9 dicembre 2010, ha attribuito all’interessato una rendita intera
di invalidità dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2005, poi soppressa non
presentando più RI 1 un grado di invalidità pensionabile (doc. A1).
1.2. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato ricorso al TCA,
postulando l’annullamento della decisione impugnata e chiedendo che “il
ricorrente viene sottoposto a visita medica che accerti la sua permanente
invalidità” (doc. I).
Sostanzialmente
l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando che “la
documentazione probante le patologie di cui soffre il ricorrente non sono state
prese assolutamente in considerazione dal servizio medico regionale AI” e
aggiungendo che “quest’ultimo non lo ha sottoposto recentemente a visita medica
di controllo che avrebbe accertato il peggioramento progressivo del suo stato
di salute”.
A riprova
delle proprie allegazioni, l’assicurato ha trasmesso al Tribunale uno scritto
del dr. __________ (doc. I + A1-2).
1.3. L’UAI, in
risposta - dopo avere sottolineato che l’assicurato è stato sottoposto a
molteplici perizie specialistiche, di cui due pluridisciplinari, l’ultima delle
quali è stata svolta nel mese di giugno 2010 - ha postulato un’integrale
reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. IV + 1).
1.4. In data 22
marzo 2011 l’assicurato ha ribadito che le proprie condizioni di salute sono
peggiorate, trasmettendo al TCA due nuovi referti medici e chiedendo nuovamente
di essere sottoposto ad una nuova perizia medica “per determinare la sua
attuale, accresciuta, inabilità lavorativa” (doc. VI + B1-2).
1.5. Con
osservazioni del 29 marzo 2011, l’amministrazione - sulla base del parere
espresso dal SMR riguardo alla documentazione medica prodotta dal ricorrente -
ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. VIII + bis).
1.6. Pendente
causa il TCA ha interpellato l’Ufficio AI, chiedendo di precisare i motivi per
Fatti
i quali nel calcolo del grado di invalidità dell’assicurato non si è tenuto
conto del cosiddetto gap salariale, invitando nel contempo l’amministrazione a
procedere ad un nuovo calcolo nel caso in cui si dovesse per contro ritenere
applicabile una tale riduzione (doc. X).
L’Ufficio AI ha risposto con osservazioni del 16
settembre 2011, alle quali ha allegato un nuovo calcolo del grado di invalidità
dell’assicurato, tenendo conto del gap salariale del 33% per gli anni 2006-2010
(doc. XII + 1).
Queste
osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc.
XIII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.5. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables
(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante
en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux
traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont
divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à
la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que
le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble
de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale
importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de
reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la
fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique
susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent
s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble
somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue
pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais
remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de
fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont
cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils
insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il
s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à
la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du
droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement
passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque
celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance
appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration
peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision
selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à
constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut
confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions
sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence
des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à
une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en
méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise
du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne
laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé
qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation
professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo
2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione
a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento
ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007
del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131
V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante
di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4
luglio 2007).
2.7. Nella
decisione del 9 dicembre 2010, l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI 100%) dal 1° luglio
2004 al 31 dicembre 2005, sopprimendola poi a partire dal 1° gennaio 2006,
ritenuto il miglioramento dello stato di salute dell’interessato, il quale, a
partire dal mese di ottobre 2005, presenta una capacità lavorativa del 70% in
attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi
2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita
spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° gennaio 2006.
2.8. Nel caso di
specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di
attribuire all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2004
al 31 dicembre 2005, sopprimendola poi a partire dal 1° gennaio 2006, su una
serie di valutazioni peritali susseguitesi nel tempo (valutazione peritale
reumatologica del dr. __________ del 4 ottobre 2005; perizia pluridisciplinare
del SAM del 22 marzo 2007; perizia neurologica del dr__________ del 29 maggio
2008), culminate nella valutazione peritale pluridisciplinare del SAM del 12
agosto 2010.
L’Ufficio
AI, infatti, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, ha, da ultimo, fatto esperire una perizia pluridisciplinare
affidata ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica
(dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 28 maggio 2010, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome panvertebrale con
componente spondilogena cervicale e lombare cronica a sinistra in alterazioni
degenerative del rachide cervicale (protrusioni discali multi segmentali C3/C4,
C4/C5, C6/C7, con marcato restringimento dei forami di coniugazione delle
radici C5, C6 e C7 bilateralmente e leggero restringimento delle radici di C4
bilateralmente); esiti da discectomia C5/C6 con stabilizzazione con gabbia di
carbonio il 26.11.2003; alterazioni degenerative del rachide lombare (minimo
bulging discale posteriore con impronta sul sacco durale a contatto con
l’origine della radice di L5 a destra in L4/L5, spondilartrosi bilaterale,
bulging discale mediano paramediano a sinistra L5/S1 a contatto con l’origine
della radice di S1 a sinistra); disturbi statici del rachide (cifoscoliosi
della dorsale con protrazione del capo, scoliosi destroconvessa lombare);
decondizionamento e sbilancio muscolare; tendenza fibromialgica” (doc. 132-29).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha ritenuto l’interessato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa
normale, ma con una riduzione del rendimento del 30%, nella sua precedente
attività di ausiliario di una tipografia, “premesso che questa attività tenga
pienamente conto dei limiti funzionali e di carico”, a partire dal 29 luglio
2003, ma abile al lavoro al 100%, con un rendimento massimo del 100%, in
attività adatte, sempre a partire dal 29 luglio 2003 (doc. 132-32).
L’aspetto neurologico è invece stato vagliato dal
dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 17
giugno 2010, ha posto le diagnosi di “sindrome dolorosa cronica
cervicobrachiale a sinistra con stato da discectomia C5/6 (novembre 2003);
attualmente assenza di deficit neurologici; sindrome lombovertebrale, senza
deficit radicolari agli arti inferiori” (doc. 132-36).
Il dr. __________ ha evidenziato che
“clinicamente, come già alle precedenti valutazioni del gennaio 2007 e maggio
2008, come pure ad una valutazione neurologica effettuata presso l’Ospedale __________
nel 2005, non trovo deficit neurologici che possano spiegare i sintomi del
paziente, in particolare non vi sono neppure elementi in favore di una sindrome
radicolare residua al braccio sinistro né di una sindrome radicolare agli arti
inferiori. Non trovo neppure indizi in favore di una mielopatia cervicale e
ritengo che non vi siano elementi clinici in favore di una lesione midollare
sintomatica” (doc. 132-35).
Il dr. __________ ha quindi concluso che, dal
profilo strettamente neurologico, l’assicurato presenta una piena capacità
lavorativa in qualsiasi attività (doc. 132-36).
L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dal
dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel
suo referto del 19 luglio 2010, ha posto la diagnosi di “sindrome somatoforme
da dolore persistente (ICD10-F45.4)” (doc. 132-21).
Il dr. __________ ha ritenuto che “l’evoluzione
del quadro clinico complessivo ha manifestato un miglioramento rispetto alla
valutazione precedente”, grazie al fatto che “il quadro conversivo si è quasi
totalmente ridimensionato spontaneamente” (doc. 132-21).
Alla luce di queste considerazioni, il dr. __________
ha considerato l’assicurato, per ragioni psichiatriche, inabile al lavoro nella
misura del 20% sia nella sua precedente attività, sia in qualsiasi altra
attività, a partire dal 1° gennaio 2010 (doc. 132-22).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 12 agosto 2010, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali
dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome dolorosa paravertebrale con
componente spondilogena cervicolombare cronica a sinistra con/su: alterazione
degenerativa del rachide cervicale (protrusione discale multisegmentale C3/C4,
C6/C7, con marcato restringimento dei forami di coniugazione delle radici C5,
C6 e C7 bilateralmente e leggero restringimento della radice di C4
bilateralmente); esiti da discectomia C5/C6 con stabilizzazione con gabbia di
carbonio il 26.11.2003 in assenza di deficit neurologici; alterazioni
degenerative del rachide lombare (minimo bulging discale posteriore con
impronta sul sacco durale a contatto con l’origine della radice di L5 a destra
in L4/L5, spondilartrosi bilaterale, bulging discale mediano paramediano a
sinistra L5/S1 a contatto con l’origine della radice di S1 a sinistra senza
deficit radicolari agli arti inferiori); disturbi statici del rachide (cifoscoliosi
della dorsale con protrazione del capo, scoliosi destroconvessa lombare);
decondizionamento e sbilancio muscolare; tendenza fibromialgica; 2. sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), mentre quali diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “incidentaloma
ghiandola surrenale ds; ernia iatale, esofagite peptica, sospetta gastrite
antrale anamnesticamente” (doc. 132/13-14).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto che la percentuale di inabilità lavorativa dell’assicurato nella
sua precedente attività lavorativa è “invariata rispetto alla precedente
valutazione SAM del 2007”, situandosi al 50% (doc. 132-17).
Nello svolgimento di attività adatte al suo stato
di salute, i medici del SAM hanno per contro considerato l’assicurato inabile
al lavoro nella misura del 20%, visto il miglioramento avvenuto rispetto alla
precedente valutazione SAM del 2007 (allorquando era del 30%) (doc. 132-17).
Infine, i medici del SAM hanno specificato che le
percentuali di inabilità lavorativa reumatologica e psichiatrica non vanno
sommate, bensì integrate, come nel 2007 (doc. 132-17).
Essi hanno infatti spiegato che già nel 2007 “le
percentuali di incapacità lavorativa reumatologica (30%) e psichiatrica (30%)
non sono state sommate, bensì integrate, in quanto entrambi gli specialisti
consideravano il sintomo principale dell’assicurato, ossia il dolore cronico.
Lo stesso discorso vale attualmente” (doc. 132-18).
Nel rapporto medico del 6 settembre 2010, il dr. __________
del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Seconda perizia SAM (la prima in marzo 2007) per
questo assicurato ora 53enne + 8 mesi, già operaio in una tipografia,
attualmente senza attività, in assistenza. Valutazioni specialistiche:
reumatologica, psichiatrica e neurologica, dagli stessi periti del precedente
esame.
L’assicurato è stato sottoposto anche a perizia
reumatologica (10/2005) e neurologica (5/2008) singole.
In conclusione, i periti valutano che la
situazione sia praticamente sovrapponibile con la precedente, c’è stato dal
punto di vista psichiatrico un certo miglioramento, nel senso che la sindrome
da conversione non è più diagnosticata, ciò che rende le attività nei limiti
dati esigibili all’80% (prima al 70%).
Il neurologo constata una situazione simile al
2007 (e anche al 2008).
Dal punto di vista reumatologico si mantiene una
valutazione uguale, anche se all’esame la mobilità è un po’ migliore.
Non sono più presenti i movimenti sussultori
dell’assicurato constatati nelle precedenti valutazioni (ad eccezione della
perizia neurologica di maggio 2008).
Per l’attività precedente si ritiene una IL 50%
(leggermente aumentata dai periti SAM rispetto a quanto stabilito dal
reumatologo già nel 2007, ritenendola un po’ più pesante di quanto ritenesse lo
specialista).
In attività alternative la CL è migliorata (dal
70% all’80% CL) da gennaio 2010 (miglioramento dello stato psichico).” (Doc.
134-2)
2.9. In sede
ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione del 9 dicembre 2010
dell’UAI, producendo, a comprova delle sue allegazioni, un referto medico,
datato 17 gennaio 2011, del dr. __________, specialista FMH in medicina
generale/omeopatia, del seguente tenore:
"
Il paziente citato a margine soffre delle
seguenti patologie:
-
cervicobrachialgia sinistra, limitazione
funzionale pluridirezionale in presenza di uno stato dopo discectomia e
spondilodesi C5/C6 nel 2003
-
toracalgia sinistra
-
nozione di una “placca” troppo grande
-
mielopatia cervicale all’altezza dei segmenti
C5/C6 alla risonanza magnetica del 29.10.2007
-
sindrome vertebrale/spondilogena lombare in
presenza di incipienti alterazioni degenerative segmentali, ogni tanto con
indizio per una componente radicolare irritativa in atto
-
sintomatologia algica dal carattere urente in
corrispondenza del I raggio del piede sinistro di origine non chiara:
o
componente meccanica: piuttosto poco probabile
in considerazione del carattere urente del disturbo, della sua presenza pure
durante la notte, malgrado l’accentuazione sotto carico
o
componente sciatalgia: piuttosto no, in
considerazione del mancato miglioramento dopo l’infiltrazione
o
componente mielopatica: potenzialmente possibile
in considerazione del carattere urente del disturbo, della non risposta
all’infiltrazione, eventualmente dall’asimmetria della sensibilità vibratoria,
tuttavia molto focalizzata al I raggio
Il decorso degli ultimi mesi mostra un costante
aumento dei disturbi e dei dolori.” (Doc. A2)
Nelle annotazioni dell’11 febbraio il dr. __________
del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
"
Assicurato valutato in ambito SAM 6.2010
Decisione del 16.3.2010: grado AI 100% dal
1.9.2007 fino al 30.9.2009, dal 1.9.2009 ritenuta abile al 100% in attività
confacente
Diagnosi: Sindrome dolorosa paravertebrale con componente
spondilogena cervicolombare cronica a sinistra
Sindrome somatoforme da dolore persistente
Ritenuto abile al 50% in attività abituale,
invariato rispetto a precedente perizia del 2007, mentre attività adatta
esigibile all’80%
Viene calcolato grado AI di pochi % con rifiuto
di prestazioni (decisione del 9.12.2010, rendita limitata nel tempo da 7.2004 a 12.2005)
Ricorso:
documentazione presentata:
breve certificato dr. __________ del 20.1.2011
o
Riassunto diagnosi
o
Non risultano nuovi elementi clinici di rilievo
(disturbi al piede già noti)
Valutazione:
assenza di elementi in favore di d’una
sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alle 2 perizie SAM.” (Doc.
IV/1)
In corso di causa, l’assicurato ha ancora
prodotto i seguenti referti medici:
-
referto del 17 febbraio 2011 indirizzato al dr. __________
da parte del dr. __________, specialista FMH in neurochirurgia, del seguente
tenore:
" La
ringrazio dell’invio del suo paziente a margine, valutato lo scorso 20 gennaio
2 3 febbraio 2011.
Anamnesticamente non ritorno sugli antecedenti, ricordando
però un intervento di discectomia C5/C6, eseguito nel mese di novembre 2003 nel
reparto di Neurochirurgia dell’OCL.
Il paziente afferma che, subito dopo l’operazione, ha
cominciato a lamentare dolori nella regione soprascapolare di sinistra,
irradianti diffusamente nel braccio, senza parestesie; forti dolori a livello
del thenar.
A livello lombare vengono lamentati dolori lombari “a fascia”,
che si manifestano in posizione seduta ed in ante flessione, non venendo
accentuati dal colpo di tosse e/o dallo starnuto. Assenti turbe sfinteriche.
Un’infiltrazione con AL e probabilmente steroidi, praticata il
12 prile 2010 dal dr. __________ sulla radice S1 a sinistra, non ha portato ad
un miglioramento dei dolori e disturbi, per cui è stata esclusa definitivamente
questa componente radicolare.
Senza pregresso trauma il paziente lamenta dolori a livello
dell’articolazione metatarso-falangea I del piede sinistro da 2 o 3 anni. I
dolori sono di tipo urente, si manifestano costantemente, anche durante la
notte ed aumentano con il carico, disturbando quindi il cammino.
Il paziente mi viene inviato per valutazione ed eventuali
proposte terapeutiche.
(…)
Valutazione:
a mio parere, i dolori lamentati dal sig. RI 1 a livello
cervicale e del braccio sinistro, lungo un percorso dermatomale che potrebbe
ricordare C6, sono probabilmente di natura pseudo-radicolare e compatibili con
un’irritazione delle faccette articolari cervicali di sinistra.
I dolori a livello dorsale sono compatibili clinicamente con
un’irritazione del nervo XII intercostale a sinistra: per assicurare la
diagnosi sarebbe opportuno procedere con un blocco diagnostico selettivo
diretto a questo nervo.
A livello lombare non ho trovato ragioni per sospettare un
dolore di tipo radicolare, peraltro escluso con un’infiltrazione praticata nel
mese di aprile 2010 dal dr. __________.
L’esame clinico aiuta poco a questo livello, poiché il
paziente lamenta dolori ubiquitari esaminando le diverse strutture del tratto
lombare.
Dal profilo terapeutico non vi è altra soluzione che
continuare con le misure conservative fin qui adottate, poiché il paziente non
vuole sottoporsi a misure antalgiche di tipo mini invasivo che, come lei sa,
comportano l’uso di aghi.
Occupandomi di terapie mini invasive antalgiche, in
particolare di blocchi diagnostici selettivi e di trattamenti per
radiofrequenza pulsata, non credo di poter aiutare il paziente; se in futuro
dovesse decidere di sottoporsi a terapie di questo genere, rimango volentieri a
disposizione.” (Doc. B1)
-
referto del 15 marzo 2011 del dr. __________,
del seguente tenore:
" Il
paziente citato a margine soffre delle seguenti patologie:
o
cervicobrachialgia sinistra, limitazione
funzionale pluridirezionale in presenza di uno stato dopo discectomia e
spondilodesi C5/C6 nel 2003
o
toracalgia sinistra
o
nozione di una “placca” troppo grande
o
mielopatia cervicale all’altezza dei segmenti
C5/C6 alla risonanza magnetica del 29.10.2007
o
sindrome vertebrale/spondilogena lombare in
presenza di incipienti alterazioni degenerative segmentali, ogni tanto con
indizio per una componente radicolare irritativa in atto
o
sintomatologia algica dal carattere urente in
corrispondenza del I raggio del piede sinistro di origine non chiara:
§
componente meccanica: piuttosto poco probabile
in considerazione del carattere urente del disturbo, della sua presenza pure
durante la notte, malgrado l’accentuazione sotto carico
§
componente sciatalgia: piuttosto no, in
Considerandi
considerazione del mancato miglioramento dopo l’infiltrazione
§
componente mielopatica: potenzialmente possibile
in considerazione del carattere urente del disturbo, della non risposta
all’infiltrazione, eventualmente dall’asimmetria della sensibilità vibratoria,
tuttavia molto focalizzata al I raggio
la situazione attuale del paziente è rimasta invariata.
L’inabilità lavorativa continua, per il momento fino ad agosto 2011.”
(Doc. B2)
Nelle annotazioni del 29 marzo 2011 il dr. __________
del SMR, ha osservato:
"
vedi nota del 11.2.2011
nuova documentazione presentata:
rapporto dr. __________ del 17.2.2011:
-
dolori a livello cervicale e del braccio
sinistro sono probabilmente pseudo-radicolari
-
dolori a livello dorsale sono compatibili con
un’irritazione del nervo XII intercostale
-
a livello lombare non vi sono segni per un
dolore di tipo radicolare
-
l’esame aiuta poco poiché il paziente lamenta
dolori ubiquitari
-
paziente non vuole sottoporsi a misure antalgiche
di tipo mini invasivo che comportano l’uso di aghi
rapporto dr. __________ del 20.1.2011
-
elenco delle note diagnosi
Valutazione:
l’attuale documentazione non apporta nuovi
elementi di rilievo, ma elenca la nota problematica.” (Doc. VIII/bis)
2.10
Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136.
V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha
preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore
probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis
cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr.
iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto
segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
"
2.2.2
Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie
die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen
Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im
Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität
verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren
angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller
als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des
Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum
Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur
Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen
Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität
verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das
heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen
des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher
nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der
gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des
Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über
sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des
Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine
Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz
vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist
aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,
wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich
verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im
gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert
werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)
nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer
(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die
Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3
Die grundsätzliche Verfassungs- und
Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen
durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung
bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in
die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die
medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber
liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3
Im Hinblick auf die Ermittlung des
medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)
vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie
gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen
und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der
Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS
gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen,
selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen
Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt
(vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten
werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV
auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich
ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der
Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass
gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem
Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage
für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,
wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise
abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt
grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im
europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über
streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens
abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,
wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal
verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.11
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per
distanziarsi dalla valutazione del SAM - sulla quale si fonda la decisione
dell’UAI di soppressione delle prestazioni a fare tempo dal 1° gennaio 2006 -
da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati.
Nel
rapporto peritale del 12 agosto 2010, i medici del SAM, dopo avere preso in
considerazione tutte le patologie di origine reumatologica, neurologica e
psichiatrica, hanno ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 50% nella sua
precedente attività, come già indicato nella precedente perizia SAM del 2007,
ma inabile al lavoro al 20% a partire dal mese di gennaio 2010 in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 132/1-18).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni specialistiche, che, del
resto, non sono state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche
attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Il TCA
rileva, infatti, che l’assicurato si è limitato a criticare le conclusioni
peritali dei medici del SAM producendo due referti medici del dr. __________, specialista
in medicina generale (cfr. doc. A2 e B2), di analogo tenore, che non fanno
altro che elencare le patologie presentate dall’interessato e che sono già
state oggetto di approfondito esame da parte dei medici del SAM, come
espressamente rilevato dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni mediche
dell’11 febbraio 2011 (doc. IV/1) e del 29 marzo 2011 (doc. VIII/bis).
Il TCA condivide
queste considerazioni del medico del SMR.
L’assicurato
ha poi trasmesso al TCA un referto del dr. __________, datato 17 febbraio 2011,
nel quale lo specialista ha indicato che i dolori a livello cervicale e al
braccio sinistro sono probabilmente pseudo-radicolari; i dolori a livello
dorsale sono compatibili con un’irritazione del nervo XII intercostale; a
livello lombare non vi sono segni per un dolore di tipo radicolare (doc. B1).
Il dr. __________
non ha espresso una valutazione concernente la capacità lavorativa residua del
ricorrente, limitandosi a concludere che, “dal profilo terapeutico, non vi è
altra soluzione che continuare con le misure conservative fin qui adottate,
poiché il paziente non vuole sottoporsi a misure antalgiche di tipi miniinvasivo
che comportano l’uso di aghi”, aggiungendo che “se il paziente in futuro dovesse
decidere di sottoporsi a terapie di questo genere, rimango volentieri a
disposizione” (doc. B1).
A tale
riguardo, nelle annotazioni mediche del 29 marzo 2011, il dr. __________ del
SMR ha espressamente indicato che la documentazione medica prodotta
dall’interessato “non apporta nuovi elementi di rilievo ma elenca la nota
problematica” (doc. VIII/bis).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste
considerazioni espresse dal medico del SMR, ritenuto che il dr. __________ non
ha attestato la presenza di patologie diverse rispetto a quelle già oggetto di
valutazione da parte del consulente neurologo, dr. __________, nell’ambito
della perizia pluridisciplinare del SAM. Va infatti ricordato che, nel suo
referto peritale del 17 giugno 2010, il dr. __________ ha evidenziato che
“clinicamente, come già alle precedenti valutazioni del gennaio 2007 e maggio
2008, come pure ad una valutazione neurologica effettuata presso l’Ospedale __________
nel 2005, non trovo deficit neurologici che possano spiegare i sintomi del
paziente, in particolare non vi sono neppure elementi in favore di una sindrome
radicolare residua al braccio sinistro né di una sindrome radicolare agli arti
inferiori. Non trovo neppure indizi in favore di una mielopatia cervicale e
ritengo che non vi siano elementi clinici in favore di una lesione midollare
sintomatica” (doc. 132-35).
Si
ricorda tuttavia che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti
dell’assicurato nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità
insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il
quale delimita il potere cognitivo del giudice: spetterà quindi al ricorrente,
se del caso, inoltrare un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente
nonché completa documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi
che potrebbero influire sul suo grado di inabilità.
Quanto
alla critica ricorsuale a proposito della presunta mancanza di una recente
visita medica di controllo atta ad accertare il peggioramento delle sue
condizioni di salute (cfr. doc. I), questo Tribunale rileva, come del resto
evidenziato anche dall’amministrazione (doc. IV), che l’assicurato non è stato
sottoposto ad un unico esame peritale, bensì a numerose visite peritali susseguitesi
negli anni.
L’UAI ha
infatti affidato l’incarico di svolgere dapprima una perizia reumatologica al
dr. __________ (cfr. referto peritale del 4 ottobre 2005, doc. 28); poi una
perizia pluridisciplinare ai medici del SAM (cfr. referto peritale del SAM del
22.
marzo 2007, doc. 58); in seguito, una perizia neurologica al dr. __________
(cfr. referto peritale del 29 maggio 2008, doc. 93) e, infine, da ultimo,
un’altra perizia pluridisciplinare ai medici del SAM (cfr. referto peritale del
SAM del 12 agosto 2010, doc. 132).
La
contestazione dell’assicurato è, quindi, del tutto priva di fondamento.
A
proposito dell’evoluzione dell’incapacità lavorativa dell’assicurato, nel
rapporto medico del 6 settembre 2010, il dr. __________ del SMR, tenuto conto
di tutte le risultanze peritali agli atti, ha indicato che l’interessato è stato
inabile al lavoro in qualsiasi attività al 100% dal mese di luglio 2003; poi, a
partire dal mese di ottobre 2005, inabile al lavoro al 50% nella sua precedente
attività e al 30% in attività adeguate, per poi divenire, dal 1° gennaio 2010, inabile
al lavoro al 20%, sempre nell’esercizio di attività adatte (doc. 134-2).
Il TCA
concorda con queste valutazioni del medico del SMR, che si fondano, del resto,
su quanto apprezzato in sede peritale dai diversi specialisti che sono stati
incaricati, negli anni, di esprimere il loro apprezzamento a proposito delle
patologie dell’interessato e all’influsso delle stesse sulla sua capacità
lavorativa residua (cfr, al riguardo, referto peritale reumatologico del 4
ottobre 2005 del dr. __________, doc. 28; referto peritale del SAM del 22 marzo
2007, doc. 58; referto peritale neurologico del 29 maggio 2008 del dr. __________,
doc. 93; referto peritale del SAM del 12 agosto 2010, doc. 132).
In simili
condizioni non è necessario procedere a ulteriori atti istruttori, segnatamente
alla perizia medica postulata dal ricorrente (cfr. doc. I e doc. VI).
Al
riguardo, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003
nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA
del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13
febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25
novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12
Essendo
quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del
70% dal mese di ottobre 2005, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),
occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, sono
determinanti i dati del 2006 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la
soppressione della rendita).
2.12.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2006, lavorando al 100%
come ausiliario di tipografia, in fr. 39’858.-- (cfr. doc. 135-2).
Tale
ammontare è stato determinato adeguando al 2006 il salario che l’assicurato
avrebbe potuto conseguire nel 2004, secondo quanto indicato dallo stesso datore
di lavoro (cfr. doc. 21).
ll TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale ammontare che, del resto, non è neppure
stato contestato dall’assicurato.
2.12.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, pure incontestato
dall’assicurato, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza
8C_290/2007 del 7 luglio 2008, esso è
determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,
a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora
difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti).
Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può
compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista
intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla
media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e
ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in
conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag.
476.
con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente
giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici
regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido
dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR
2007.
UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato
aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui
il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr.
4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato,
quale ausiliario di tipografia, avrebbe guadagnato nel 2006 fr. 39’858 / anno
per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.12.1.).
Tale
reddito, come indicato dall’UAI nello scritto del 16 settembre 2011 in risposta ad una esplicita richiesta di precisazioni a proposito del cosiddetto gap salariale
da parte del TCA (cfr. doc. XII + 1), si situa sotto la media dei salari
svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 64’213, cfr. Tabella TA1 p.to 22
“editoria, stampa e riprod. supporti registrati”, livello di qualifica
4, fr. 5’296.-- X 12 mesi = 63’552.-- riportato su 40.4).
Ora,
qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una
persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività
paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e
di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che
essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve
ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da
valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che
l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi
estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato
equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.
STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
In
casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che
fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il
reddito statistico da invalido (fr. 59'197.32) va
dunque ridotto, come indicato dall’UAI nello scritto del 16 settembre 2011
(cfr. doc. XII + 1) - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - del 32.93% -
percentuale corrispondente al gap salariale del 37.93% (fr. 64'213 vs. fr.
39’858), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta
pertanto a fr. 39'703.64.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.12.), da un punto di vista medico, l’assicurato può
esercitare, da ottobre 2005, un’attività adeguata alle sue condizioni di salute
al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 27'792.55
(fr. 39'703.64 ridotti del 30%).
2.12.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der __________ verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non
influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de
l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata
(cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04,
consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.12.4
In concreto,
nel rapporto del 13 settembre 2010, il consulente IP - dopo avere elencato e
analizzato tutte le possibili riduzioni che potrebbero entrare in considerazione
(attività leggera, limitazioni funzionali, età e anni di servizio, nazionalità
e permesso di soggiorno, tasso di occupazione, ma non quella per il gap
salariale, cfr. doc. 135 e segg.) - ha applicato una riduzione dell’8% “per
attività leggere” (cfr. doc. 135-2).
Nel caso
di specie, questo Tribunale - considerato che, per costante giurisprudenza, il
giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati
motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivo per scostarsi
dalla riduzione percentuale dell’8% applicata dall’amministrazione e rimasta
incontestata dall’assicurato.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un
salario da invalido di fr. 39'703.64, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70% e ammettendo la
riduzione dell’8%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr.
25'569.-- (fr. 27'792.55 - (fr. 27'792.55 x 8 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 39’858.--
(consid. 2.12.1.), emerge, come indicato dall’UAI nello scritto del 16 settembre
2011.
(cfr. doc. XII/1), un tasso d’invalidità del 35.82%, arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita, come stabilito dall’amministrazione nella
decisione impugnata.
2.13
Alla medesima
conclusione si giunge, come indicato dall’UAI nello scritto del 16 settembre
2011.
(cfr. doc. XII + 1), effettuando il confronto dei redditi anche con
riferimento al 2008.
2.13.1
Quale reddito
da valido, l’assicurato, nel 2008, avrebbe potuto percepire da sano, lavorando
al 100% come ausiliario di tipografia, fr. 41’326 (cfr. doc. XII/1).
2.13.2
Quale reddito da
invalido, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7
aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1
2008.
elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo
nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore
privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.
4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato,
quale ausiliario di tipografia, avrebbe guadagnato, nel 2008, fr. 41’326 / anno
per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.13.1.).
Tale
reddito, come indicato dall’amministrazione nello scritto del 16 settembre 2011 in risposta ad una richiesta di precisazioni a proposito del cosiddetto gap salariale da parte
del TCA (cfr. doc. XII + 1), si situa sotto la media dei salari svizzeri
per un’attività equivalente (cioè fr. 66’995, cfr. Tabella TA1 p.to 22 “editoria,
stampa e riprod. supporti registrati”, livello di qualifica 4, fr. 5’514.--
X 12
mesi = 66’168.-- riportato su 40.5).
In
casu, posto che, come visto in precedenza (2.12.2.), dall’incarto non
emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato
accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 59'978.88) va dunque ridotto, come indicato dall’amministrazione nello
scritto del 16 settembre 2011 (cfr. doc. XII/1) - in applicazione della
giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF
135.
V 297 - del 33.31% - percentuale corrispondente al gap salariale del
38.
% (fr. 66’995 vs. fr. 41’326), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8
maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr. 39'999.90.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.12.), da un punto di vista medico, l’assicurato può
esercitare, da ottobre 2005, un’attività adeguata alle sue condizioni di salute
al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 27'999.90
(fr. 39'999.90 ridotti del 30%).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un salario
da invalido di fr. 39'999.90, ritenuta un’esigibilità dal
profilo medico del 70% e ammettendo la riduzione dell’8%, il reddito ipotetico
dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 25'760.-- (fr. 27'999.90 - (fr. 27'999.90 x 8 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr.
41’326.-- (consid. 2.13.1.), emerge, come indicato dall’UAI nello scritto del
16.
settembre 2011 (doc. XII/1), un tasso d’invalidità del 37.66%, arrotondato
al 38% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita, come stabilito
dall’amministrazione nella decisione impugnata.
Alla
medesima conclusione si giunge anche con riferimento agli anni 2009 e 2010,
come espressamente calcolato dall’UAI nelle tabelle allegate alle osservazioni
del 16 settembre 2011 (cfr. doc. XII/1).
Ora,
visto il grado di invalidità inferiore al 40% nello svolgimento di altre
attività adeguate, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato
l’attribuzione di una rendita a partire dal 1° gennaio 2006.
Al
riguardo va evidenziato che dopo l’attribuzione di una rendita intera dal 1° luglio
2004.
al 31 dicembre 2005, l’UAI ha soppresso il diritto alla rendita a partire
dal 1° gennaio 2006, in quanto, giusta l’art. 88a OAI, se la capacità al
guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete
migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si
riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,
all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si
può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare.
In concreto, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.11.), l’assicurato è da
considerare abile al lavoro al 70% a partire dal mese di ottobre 2005 (cfr.
doc. 134-2). Di conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della capacità
lavorativa del 70% dell’assicurato, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 31
dicembre 2005, come correttamente ritenuto dall’UAI (cfr. SVR 2006 IV Nr. 13;
STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006).
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità
dopo il 31 dicembre 2005, la decisione del 9 dicembre 2010 deve, perciò, essere confermata.
2.14
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster