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Decisione

32.2011.18

Corretta la decisione con la quale l'UAI ha attribuito all'assicurato una rendita intera di invalidità limitata nel tempo, poi soppressa alla luce di un grado AI inferiore al 40%

26 settembre 2011Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

i quali nel calcolo del grado di invalidità dell’assicurato non si è tenuto

conto del cosiddetto gap salariale, invitando nel contempo l’amministrazione a

procedere ad un nuovo calcolo nel caso in cui si dovesse per contro ritenere

applicabile una tale riduzione (doc. X).

L’Ufficio AI ha risposto con osservazioni del 16

settembre 2011, alle quali ha allegato un nuovo calcolo del grado di invalidità

dell’assicurato, tenendo conto del gap salariale del 33% per gli anni 2006-2010

(doc. XII + 1).

Queste

osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc.

XIII), per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131

V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa

K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19

ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,

12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno

2004 nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.4. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.5. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables

(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante

en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux

traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont

divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à

la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que

le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble

de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale

importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de

reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la

fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique

susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent

s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble

somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue

pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais

remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de

fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont

cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils

insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du

droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement

passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque

celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance

appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration

peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision

selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à

constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut

confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions

sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence

des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à

une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise

du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne

laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé

qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation

professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.6. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA

del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati

così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo

2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione

a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa

giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007

del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131

V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante

di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della

situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono

considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il

rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in

concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:

sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una

(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V

65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4

luglio 2007).

2.7. Nella

decisione del 9 dicembre 2010, l’Ufficio AI ha attribuito

all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI 100%) dal 1° luglio

2004 al 31 dicembre 2005, sopprimendola poi a partire dal 1° gennaio 2006,

ritenuto il miglioramento dello stato di salute dell’interessato, il quale, a

partire dal mese di ottobre 2005, presenta una capacità lavorativa del 70% in

attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi

2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita

spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° gennaio 2006.

2.8. Nel caso di

specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di

attribuire all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2004

al 31 dicembre 2005, sopprimendola poi a partire dal 1° gennaio 2006, su una

serie di valutazioni peritali susseguitesi nel tempo (valutazione peritale

reumatologica del dr. __________ del 4 ottobre 2005; perizia pluridisciplinare

del SAM del 22 marzo 2007; perizia neurologica del dr__________ del 29 maggio

2008), culminate nella valutazione peritale pluridisciplinare del SAM del 12

agosto 2010.

L’Ufficio

AI, infatti, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurato, ha, da ultimo, fatto esperire una perizia pluridisciplinare

affidata ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica

(dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 28 maggio 2010, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome panvertebrale con

componente spondilogena cervicale e lombare cronica a sinistra in alterazioni

degenerative del rachide cervicale (protrusioni discali multi segmentali C3/C4,

C4/C5, C6/C7, con marcato restringimento dei forami di coniugazione delle

radici C5, C6 e C7 bilateralmente e leggero restringimento delle radici di C4

bilateralmente); esiti da discectomia C5/C6 con stabilizzazione con gabbia di

carbonio il 26.11.2003; alterazioni degenerative del rachide lombare (minimo

bulging discale posteriore con impronta sul sacco durale a contatto con

l’origine della radice di L5 a destra in L4/L5, spondilartrosi bilaterale,

bulging discale mediano paramediano a sinistra L5/S1 a contatto con l’origine

della radice di S1 a sinistra); disturbi statici del rachide (cifoscoliosi

della dorsale con protrazione del capo, scoliosi destroconvessa lombare);

decondizionamento e sbilancio muscolare; tendenza fibromialgica” (doc. 132-29).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha ritenuto l’interessato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa

normale, ma con una riduzione del rendimento del 30%, nella sua precedente

attività di ausiliario di una tipografia, “premesso che questa attività tenga

pienamente conto dei limiti funzionali e di carico”, a partire dal 29 luglio

2003, ma abile al lavoro al 100%, con un rendimento massimo del 100%, in

attività adatte, sempre a partire dal 29 luglio 2003 (doc. 132-32).

L’aspetto neurologico è invece stato vagliato dal

dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 17

giugno 2010, ha posto le diagnosi di “sindrome dolorosa cronica

cervicobrachiale a sinistra con stato da discectomia C5/6 (novembre 2003);

attualmente assenza di deficit neurologici; sindrome lombovertebrale, senza

deficit radicolari agli arti inferiori” (doc. 132-36).

Il dr. __________ ha evidenziato che

“clinicamente, come già alle precedenti valutazioni del gennaio 2007 e maggio

2008, come pure ad una valutazione neurologica effettuata presso l’Ospedale __________

nel 2005, non trovo deficit neurologici che possano spiegare i sintomi del

paziente, in particolare non vi sono neppure elementi in favore di una sindrome

radicolare residua al braccio sinistro né di una sindrome radicolare agli arti

inferiori. Non trovo neppure indizi in favore di una mielopatia cervicale e

ritengo che non vi siano elementi clinici in favore di una lesione midollare

sintomatica” (doc. 132-35).

Il dr. __________ ha quindi concluso che, dal

profilo strettamente neurologico, l’assicurato presenta una piena capacità

lavorativa in qualsiasi attività (doc. 132-36).

L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dal

dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel

suo referto del 19 luglio 2010, ha posto la diagnosi di “sindrome somatoforme

da dolore persistente (ICD10-F45.4)” (doc. 132-21).

Il dr. __________ ha ritenuto che “l’evoluzione

del quadro clinico complessivo ha manifestato un miglioramento rispetto alla

valutazione precedente”, grazie al fatto che “il quadro conversivo si è quasi

totalmente ridimensionato spontaneamente” (doc. 132-21).

Alla luce di queste considerazioni, il dr. __________

ha considerato l’assicurato, per ragioni psichiatriche, inabile al lavoro nella

misura del 20% sia nella sua precedente attività, sia in qualsiasi altra

attività, a partire dal 1° gennaio 2010 (doc. 132-22).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 12 agosto 2010, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome dolorosa paravertebrale con

componente spondilogena cervicolombare cronica a sinistra con/su: alterazione

degenerativa del rachide cervicale (protrusione discale multisegmentale C3/C4,

C6/C7, con marcato restringimento dei forami di coniugazione delle radici C5,

C6 e C7 bilateralmente e leggero restringimento della radice di C4

bilateralmente); esiti da discectomia C5/C6 con stabilizzazione con gabbia di

carbonio il 26.11.2003 in assenza di deficit neurologici; alterazioni

degenerative del rachide lombare (minimo bulging discale posteriore con

impronta sul sacco durale a contatto con l’origine della radice di L5 a destra

in L4/L5, spondilartrosi bilaterale, bulging discale mediano paramediano a

sinistra L5/S1 a contatto con l’origine della radice di S1 a sinistra senza

deficit radicolari agli arti inferiori); disturbi statici del rachide (cifoscoliosi

della dorsale con protrazione del capo, scoliosi destroconvessa lombare);

decondizionamento e sbilancio muscolare; tendenza fibromialgica; 2. sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), mentre quali diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “incidentaloma

ghiandola surrenale ds; ernia iatale, esofagite peptica, sospetta gastrite

antrale anamnesticamente” (doc. 132/13-14).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto che la percentuale di inabilità lavorativa dell’assicurato nella

sua precedente attività lavorativa è “invariata rispetto alla precedente

valutazione SAM del 2007”, situandosi al 50% (doc. 132-17).

Nello svolgimento di attività adatte al suo stato

di salute, i medici del SAM hanno per contro considerato l’assicurato inabile

al lavoro nella misura del 20%, visto il miglioramento avvenuto rispetto alla

precedente valutazione SAM del 2007 (allorquando era del 30%) (doc. 132-17).

Infine, i medici del SAM hanno specificato che le

percentuali di inabilità lavorativa reumatologica e psichiatrica non vanno

sommate, bensì integrate, come nel 2007 (doc. 132-17).

Essi hanno infatti spiegato che già nel 2007 “le

percentuali di incapacità lavorativa reumatologica (30%) e psichiatrica (30%)

non sono state sommate, bensì integrate, in quanto entrambi gli specialisti

consideravano il sintomo principale dell’assicurato, ossia il dolore cronico.

Lo stesso discorso vale attualmente” (doc. 132-18).

Nel rapporto medico del 6 settembre 2010, il dr. __________

del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la

specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

Seconda perizia SAM (la prima in marzo 2007) per

questo assicurato ora 53enne + 8 mesi, già operaio in una tipografia,

attualmente senza attività, in assistenza. Valutazioni specialistiche:

reumatologica, psichiatrica e neurologica, dagli stessi periti del precedente

esame.

L’assicurato è stato sottoposto anche a perizia

reumatologica (10/2005) e neurologica (5/2008) singole.

In conclusione, i periti valutano che la

situazione sia praticamente sovrapponibile con la precedente, c’è stato dal

punto di vista psichiatrico un certo miglioramento, nel senso che la sindrome

da conversione non è più diagnosticata, ciò che rende le attività nei limiti

dati esigibili all’80% (prima al 70%).

Il neurologo constata una situazione simile al

2007 (e anche al 2008).

Dal punto di vista reumatologico si mantiene una

valutazione uguale, anche se all’esame la mobilità è un po’ migliore.

Non sono più presenti i movimenti sussultori

dell’assicurato constatati nelle precedenti valutazioni (ad eccezione della

perizia neurologica di maggio 2008).

Per l’attività precedente si ritiene una IL 50%

(leggermente aumentata dai periti SAM rispetto a quanto stabilito dal

reumatologo già nel 2007, ritenendola un po’ più pesante di quanto ritenesse lo

specialista).

In attività alternative la CL è migliorata (dal

70% all’80% CL) da gennaio 2010 (miglioramento dello stato psichico).” (Doc.

134-2)

2.9. In sede

ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione del 9 dicembre 2010

dell’UAI, producendo, a comprova delle sue allegazioni, un referto medico,

datato 17 gennaio 2011, del dr. __________, specialista FMH in medicina

generale/omeopatia, del seguente tenore:

"

Il paziente citato a margine soffre delle

seguenti patologie:

-

cervicobrachialgia sinistra, limitazione

funzionale pluridirezionale in presenza di uno stato dopo discectomia e

spondilodesi C5/C6 nel 2003

-

toracalgia sinistra

-

nozione di una “placca” troppo grande

-

mielopatia cervicale all’altezza dei segmenti

C5/C6 alla risonanza magnetica del 29.10.2007

-

sindrome vertebrale/spondilogena lombare in

presenza di incipienti alterazioni degenerative segmentali, ogni tanto con

indizio per una componente radicolare irritativa in atto

-

sintomatologia algica dal carattere urente in

corrispondenza del I raggio del piede sinistro di origine non chiara:

o

componente meccanica: piuttosto poco probabile

in considerazione del carattere urente del disturbo, della sua presenza pure

durante la notte, malgrado l’accentuazione sotto carico

o

componente sciatalgia: piuttosto no, in

considerazione del mancato miglioramento dopo l’infiltrazione

o

componente mielopatica: potenzialmente possibile

in considerazione del carattere urente del disturbo, della non risposta

all’infiltrazione, eventualmente dall’asimmetria della sensibilità vibratoria,

tuttavia molto focalizzata al I raggio

Il decorso degli ultimi mesi mostra un costante

aumento dei disturbi e dei dolori.” (Doc. A2)

Nelle annotazioni dell’11 febbraio il dr. __________

del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

"

Assicurato valutato in ambito SAM 6.2010

Decisione del 16.3.2010: grado AI 100% dal

1.9.2007 fino al 30.9.2009, dal 1.9.2009 ritenuta abile al 100% in attività

confacente

Diagnosi: Sindrome dolorosa paravertebrale con componente

spondilogena cervicolombare cronica a sinistra

Sindrome somatoforme da dolore persistente

Ritenuto abile al 50% in attività abituale,

invariato rispetto a precedente perizia del 2007, mentre attività adatta

esigibile all’80%

Viene calcolato grado AI di pochi % con rifiuto

di prestazioni (decisione del 9.12.2010, rendita limitata nel tempo da 7.2004 a 12.2005)

Ricorso:

documentazione presentata:

breve certificato dr. __________ del 20.1.2011

o

Riassunto diagnosi

o

Non risultano nuovi elementi clinici di rilievo

(disturbi al piede già noti)

Valutazione:

assenza di elementi in favore di d’una

sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alle 2 perizie SAM.” (Doc.

IV/1)

In corso di causa, l’assicurato ha ancora

prodotto i seguenti referti medici:

-

referto del 17 febbraio 2011 indirizzato al dr. __________

da parte del dr. __________, specialista FMH in neurochirurgia, del seguente

tenore:

" La

ringrazio dell’invio del suo paziente a margine, valutato lo scorso 20 gennaio

2 3 febbraio 2011.

Anamnesticamente non ritorno sugli antecedenti, ricordando

però un intervento di discectomia C5/C6, eseguito nel mese di novembre 2003 nel

reparto di Neurochirurgia dell’OCL.

Il paziente afferma che, subito dopo l’operazione, ha

cominciato a lamentare dolori nella regione soprascapolare di sinistra,

irradianti diffusamente nel braccio, senza parestesie; forti dolori a livello

del thenar.

A livello lombare vengono lamentati dolori lombari “a fascia”,

che si manifestano in posizione seduta ed in ante flessione, non venendo

accentuati dal colpo di tosse e/o dallo starnuto. Assenti turbe sfinteriche.

Un’infiltrazione con AL e probabilmente steroidi, praticata il

12 prile 2010 dal dr. __________ sulla radice S1 a sinistra, non ha portato ad

un miglioramento dei dolori e disturbi, per cui è stata esclusa definitivamente

questa componente radicolare.

Senza pregresso trauma il paziente lamenta dolori a livello

dell’articolazione metatarso-falangea I del piede sinistro da 2 o 3 anni. I

dolori sono di tipo urente, si manifestano costantemente, anche durante la

notte ed aumentano con il carico, disturbando quindi il cammino.

Il paziente mi viene inviato per valutazione ed eventuali

proposte terapeutiche.

(…)

Valutazione:

a mio parere, i dolori lamentati dal sig. RI 1 a livello

cervicale e del braccio sinistro, lungo un percorso dermatomale che potrebbe

ricordare C6, sono probabilmente di natura pseudo-radicolare e compatibili con

un’irritazione delle faccette articolari cervicali di sinistra.

I dolori a livello dorsale sono compatibili clinicamente con

un’irritazione del nervo XII intercostale a sinistra: per assicurare la

diagnosi sarebbe opportuno procedere con un blocco diagnostico selettivo

diretto a questo nervo.

A livello lombare non ho trovato ragioni per sospettare un

dolore di tipo radicolare, peraltro escluso con un’infiltrazione praticata nel

mese di aprile 2010 dal dr. __________.

L’esame clinico aiuta poco a questo livello, poiché il

paziente lamenta dolori ubiquitari esaminando le diverse strutture del tratto

lombare.

Dal profilo terapeutico non vi è altra soluzione che

continuare con le misure conservative fin qui adottate, poiché il paziente non

vuole sottoporsi a misure antalgiche di tipo mini invasivo che, come lei sa,

comportano l’uso di aghi.

Occupandomi di terapie mini invasive antalgiche, in

particolare di blocchi diagnostici selettivi e di trattamenti per

radiofrequenza pulsata, non credo di poter aiutare il paziente; se in futuro

dovesse decidere di sottoporsi a terapie di questo genere, rimango volentieri a

disposizione.” (Doc. B1)

-

referto del 15 marzo 2011 del dr. __________,

del seguente tenore:

" Il

paziente citato a margine soffre delle seguenti patologie:

o

cervicobrachialgia sinistra, limitazione

funzionale pluridirezionale in presenza di uno stato dopo discectomia e

spondilodesi C5/C6 nel 2003

o

toracalgia sinistra

o

nozione di una “placca” troppo grande

o

mielopatia cervicale all’altezza dei segmenti

C5/C6 alla risonanza magnetica del 29.10.2007

o

sindrome vertebrale/spondilogena lombare in

presenza di incipienti alterazioni degenerative segmentali, ogni tanto con

indizio per una componente radicolare irritativa in atto

o

sintomatologia algica dal carattere urente in

corrispondenza del I raggio del piede sinistro di origine non chiara:

§

componente meccanica: piuttosto poco probabile

in considerazione del carattere urente del disturbo, della sua presenza pure

durante la notte, malgrado l’accentuazione sotto carico

§

componente sciatalgia: piuttosto no, in

Considerandi

considerazione del mancato miglioramento dopo l’infiltrazione

§

componente mielopatica: potenzialmente possibile

in considerazione del carattere urente del disturbo, della non risposta

all’infiltrazione, eventualmente dall’asimmetria della sensibilità vibratoria,

tuttavia molto focalizzata al I raggio

la situazione attuale del paziente è rimasta invariata.

L’inabilità lavorativa continua, per il momento fino ad agosto 2011.”

(Doc. B2)

Nelle annotazioni del 29 marzo 2011 il dr. __________

del SMR, ha osservato:

"

vedi nota del 11.2.2011

nuova documentazione presentata:

rapporto dr. __________ del 17.2.2011:

-

dolori a livello cervicale e del braccio

sinistro sono probabilmente pseudo-radicolari

-

dolori a livello dorsale sono compatibili con

un’irritazione del nervo XII intercostale

-

a livello lombare non vi sono segni per un

dolore di tipo radicolare

-

l’esame aiuta poco poiché il paziente lamenta

dolori ubiquitari

-

paziente non vuole sottoporsi a misure antalgiche

di tipo mini invasivo che comportano l’uso di aghi

rapporto dr. __________ del 20.1.2011

-

elenco delle note diagnosi

Valutazione:

l’attuale documentazione non apporta nuovi

elementi di rilievo, ma elenca la nota problematica.” (Doc. VIII/bis)

2.10

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136.

V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha

preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore

probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis

cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr.

iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto

segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2

Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie

die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität

verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren

angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller

als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des

Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum

Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur

Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen

Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität

verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das

heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen

des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher

nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der

gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des

Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über

sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des

Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine

Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz

vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist

aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,

wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich

verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im

gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in

öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert

werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)

nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer

(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die

Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3

Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)

vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie

gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen

und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen,

selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen

Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt

(vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten

werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV

auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich

ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt

grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une

expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.11

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per

distanziarsi dalla valutazione del SAM - sulla quale si fonda la decisione

dell’UAI di soppressione delle prestazioni a fare tempo dal 1° gennaio 2006 -

da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati.

Nel

rapporto peritale del 12 agosto 2010, i medici del SAM, dopo avere preso in

considerazione tutte le patologie di origine reumatologica, neurologica e

psichiatrica, hanno ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 50% nella sua

precedente attività, come già indicato nella precedente perizia SAM del 2007,

ma inabile al lavoro al 20% a partire dal mese di gennaio 2010 in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 132/1-18).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni specialistiche, che, del

resto, non sono state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche

attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

Il TCA

rileva, infatti, che l’assicurato si è limitato a criticare le conclusioni

peritali dei medici del SAM producendo due referti medici del dr. __________, specialista

in medicina generale (cfr. doc. A2 e B2), di analogo tenore, che non fanno

altro che elencare le patologie presentate dall’interessato e che sono già

state oggetto di approfondito esame da parte dei medici del SAM, come

espressamente rilevato dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni mediche

dell’11 febbraio 2011 (doc. IV/1) e del 29 marzo 2011 (doc. VIII/bis).

Il TCA condivide

queste considerazioni del medico del SMR.

L’assicurato

ha poi trasmesso al TCA un referto del dr. __________, datato 17 febbraio 2011,

nel quale lo specialista ha indicato che i dolori a livello cervicale e al

braccio sinistro sono probabilmente pseudo-radicolari; i dolori a livello

dorsale sono compatibili con un’irritazione del nervo XII intercostale; a

livello lombare non vi sono segni per un dolore di tipo radicolare (doc. B1).

Il dr. __________

non ha espresso una valutazione concernente la capacità lavorativa residua del

ricorrente, limitandosi a concludere che, “dal profilo terapeutico, non vi è

altra soluzione che continuare con le misure conservative fin qui adottate,

poiché il paziente non vuole sottoporsi a misure antalgiche di tipi miniinvasivo

che comportano l’uso di aghi”, aggiungendo che “se il paziente in futuro dovesse

decidere di sottoporsi a terapie di questo genere, rimango volentieri a

disposizione” (doc. B1).

A tale

riguardo, nelle annotazioni mediche del 29 marzo 2011, il dr. __________ del

SMR ha espressamente indicato che la documentazione medica prodotta

dall’interessato “non apporta nuovi elementi di rilievo ma elenca la nota

problematica” (doc. VIII/bis).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste

considerazioni espresse dal medico del SMR, ritenuto che il dr. __________ non

ha attestato la presenza di patologie diverse rispetto a quelle già oggetto di

valutazione da parte del consulente neurologo, dr. __________, nell’ambito

della perizia pluridisciplinare del SAM. Va infatti ricordato che, nel suo

referto peritale del 17 giugno 2010, il dr. __________ ha evidenziato che

“clinicamente, come già alle precedenti valutazioni del gennaio 2007 e maggio

2008, come pure ad una valutazione neurologica effettuata presso l’Ospedale __________

nel 2005, non trovo deficit neurologici che possano spiegare i sintomi del

paziente, in particolare non vi sono neppure elementi in favore di una sindrome

radicolare residua al braccio sinistro né di una sindrome radicolare agli arti

inferiori. Non trovo neppure indizi in favore di una mielopatia cervicale e

ritengo che non vi siano elementi clinici in favore di una lesione midollare

sintomatica” (doc. 132-35).

Si

ricorda tuttavia che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti

dell’assicurato nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità

insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il

quale delimita il potere cognitivo del giudice: spetterà quindi al ricorrente,

se del caso, inoltrare un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente

nonché completa documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi

che potrebbero influire sul suo grado di inabilità.

Quanto

alla critica ricorsuale a proposito della presunta mancanza di una recente

visita medica di controllo atta ad accertare il peggioramento delle sue

condizioni di salute (cfr. doc. I), questo Tribunale rileva, come del resto

evidenziato anche dall’amministrazione (doc. IV), che l’assicurato non è stato

sottoposto ad un unico esame peritale, bensì a numerose visite peritali susseguitesi

negli anni.

L’UAI ha

infatti affidato l’incarico di svolgere dapprima una perizia reumatologica al

dr. __________ (cfr. referto peritale del 4 ottobre 2005, doc. 28); poi una

perizia pluridisciplinare ai medici del SAM (cfr. referto peritale del SAM del

22.

marzo 2007, doc. 58); in seguito, una perizia neurologica al dr. __________

(cfr. referto peritale del 29 maggio 2008, doc. 93) e, infine, da ultimo,

un’altra perizia pluridisciplinare ai medici del SAM (cfr. referto peritale del

SAM del 12 agosto 2010, doc. 132).

La

contestazione dell’assicurato è, quindi, del tutto priva di fondamento.

A

proposito dell’evoluzione dell’incapacità lavorativa dell’assicurato, nel

rapporto medico del 6 settembre 2010, il dr. __________ del SMR, tenuto conto

di tutte le risultanze peritali agli atti, ha indicato che l’interessato è stato

inabile al lavoro in qualsiasi attività al 100% dal mese di luglio 2003; poi, a

partire dal mese di ottobre 2005, inabile al lavoro al 50% nella sua precedente

attività e al 30% in attività adeguate, per poi divenire, dal 1° gennaio 2010, inabile

al lavoro al 20%, sempre nell’esercizio di attività adatte (doc. 134-2).

Il TCA

concorda con queste valutazioni del medico del SMR, che si fondano, del resto,

su quanto apprezzato in sede peritale dai diversi specialisti che sono stati

incaricati, negli anni, di esprimere il loro apprezzamento a proposito delle

patologie dell’interessato e all’influsso delle stesse sulla sua capacità

lavorativa residua (cfr, al riguardo, referto peritale reumatologico del 4

ottobre 2005 del dr. __________, doc. 28; referto peritale del SAM del 22 marzo

2007, doc. 58; referto peritale neurologico del 29 maggio 2008 del dr. __________,

doc. 93; referto peritale del SAM del 12 agosto 2010, doc. 132).

In simili

condizioni non è necessario procedere a ulteriori atti istruttori, segnatamente

alla perizia medica postulata dal ricorrente (cfr. doc. I e doc. VI).

Al

riguardo, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003

nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA

del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13

febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25

novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,

pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12

Essendo

quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del

70% dal mese di ottobre 2005, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, sono

determinanti i dati del 2006 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la

soppressione della rendita).

2.12.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2006, lavorando al 100%

come ausiliario di tipografia, in fr. 39’858.-- (cfr. doc. 135-2).

Tale

ammontare è stato determinato adeguando al 2006 il salario che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire nel 2004, secondo quanto indicato dallo stesso datore

di lavoro (cfr. doc. 21).

ll TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale ammontare che, del resto, non è neppure

stato contestato dall’assicurato.

2.12.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, pure incontestato

dall’assicurato, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza

8C_290/2007 del 7 luglio 2008, esso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,

a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora

difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti).

Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può

compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista

intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla

media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e

ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in

conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag.

476.

con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente

giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici

regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido

dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR

2007.

UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr.

4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato,

quale ausiliario di tipografia, avrebbe guadagnato nel 2006 fr. 39’858 / anno

per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.12.1.).

Tale

reddito, come indicato dall’UAI nello scritto del 16 settembre 2011 in risposta ad una esplicita richiesta di precisazioni a proposito del cosiddetto gap salariale

da parte del TCA (cfr. doc. XII + 1), si situa sotto la media dei salari

svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 64’213, cfr. Tabella TA1 p.to 22

“editoria, stampa e riprod. supporti registrati”, livello di qualifica

4, fr. 5’296.-- X 12 mesi = 63’552.-- riportato su 40.4).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.

STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il

reddito statistico da invalido (fr. 59'197.32) va

dunque ridotto, come indicato dall’UAI nello scritto del 16 settembre 2011

(cfr. doc. XII + 1) - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - del 32.93% -

percentuale corrispondente al gap salariale del 37.93% (fr. 64'213 vs. fr.

39’858), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta

pertanto a fr. 39'703.64.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.12.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare, da ottobre 2005, un’attività adeguata alle sue condizioni di salute

al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 27'792.55

(fr. 39'703.64 ridotti del 30%).

2.12.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der __________ verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non

influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de

l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata

(cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04,

consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.12.4

In concreto,

nel rapporto del 13 settembre 2010, il consulente IP - dopo avere elencato e

analizzato tutte le possibili riduzioni che potrebbero entrare in considerazione

(attività leggera, limitazioni funzionali, età e anni di servizio, nazionalità

e permesso di soggiorno, tasso di occupazione, ma non quella per il gap

salariale, cfr. doc. 135 e segg.) - ha applicato una riduzione dell’8% “per

attività leggere” (cfr. doc. 135-2).

Nel caso

di specie, questo Tribunale - considerato che, per costante giurisprudenza, il

giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati

motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivo per scostarsi

dalla riduzione percentuale dell’8% applicata dall’amministrazione e rimasta

incontestata dall’assicurato.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un

salario da invalido di fr. 39'703.64, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70% e ammettendo la

riduzione dell’8%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr.

25'569.-- (fr. 27'792.55 - (fr. 27'792.55 x 8 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 39’858.--

(consid. 2.12.1.), emerge, come indicato dall’UAI nello scritto del 16 settembre

2011.

(cfr. doc. XII/1), un tasso d’invalidità del 35.82%, arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita, come stabilito dall’amministrazione nella

decisione impugnata.

2.13

Alla medesima

conclusione si giunge, come indicato dall’UAI nello scritto del 16 settembre

2011.

(cfr. doc. XII + 1), effettuando il confronto dei redditi anche con

riferimento al 2008.

2.13.1

Quale reddito

da valido, l’assicurato, nel 2008, avrebbe potuto percepire da sano, lavorando

al 100% come ausiliario di tipografia, fr. 41’326 (cfr. doc. XII/1).

2.13.2

Quale reddito da

invalido, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7

aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1

2008.

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo

nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.

4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato,

quale ausiliario di tipografia, avrebbe guadagnato, nel 2008, fr. 41’326 / anno

per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.13.1.).

Tale

reddito, come indicato dall’amministrazione nello scritto del 16 settembre 2011 in risposta ad una richiesta di precisazioni a proposito del cosiddetto gap salariale da parte

del TCA (cfr. doc. XII + 1), si situa sotto la media dei salari svizzeri

per un’attività equivalente (cioè fr. 66’995, cfr. Tabella TA1 p.to 22 “editoria,

stampa e riprod. supporti registrati”, livello di qualifica 4, fr. 5’514.--

X 12

mesi = 66’168.-- riportato su 40.5).

In

casu, posto che, come visto in precedenza (2.12.2.), dall’incarto non

emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato

accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 59'978.88) va dunque ridotto, come indicato dall’amministrazione nello

scritto del 16 settembre 2011 (cfr. doc. XII/1) - in applicazione della

giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF

135.

V 297 - del 33.31% - percentuale corrispondente al gap salariale del

38.

% (fr. 66’995 vs. fr. 41’326), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8

maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr. 39'999.90.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.12.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare, da ottobre 2005, un’attività adeguata alle sue condizioni di salute

al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 27'999.90

(fr. 39'999.90 ridotti del 30%).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un salario

da invalido di fr. 39'999.90, ritenuta un’esigibilità dal

profilo medico del 70% e ammettendo la riduzione dell’8%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 25'760.-- (fr. 27'999.90 - (fr. 27'999.90 x 8 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr.

41’326.-- (consid. 2.13.1.), emerge, come indicato dall’UAI nello scritto del

16.

settembre 2011 (doc. XII/1), un tasso d’invalidità del 37.66%, arrotondato

al 38% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita, come stabilito

dall’amministrazione nella decisione impugnata.

Alla

medesima conclusione si giunge anche con riferimento agli anni 2009 e 2010,

come espressamente calcolato dall’UAI nelle tabelle allegate alle osservazioni

del 16 settembre 2011 (cfr. doc. XII/1).

Ora,

visto il grado di invalidità inferiore al 40% nello svolgimento di altre

attività adeguate, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato

l’attribuzione di una rendita a partire dal 1° gennaio 2006.

Al

riguardo va evidenziato che dopo l’attribuzione di una rendita intera dal 1° luglio

2004.

al 31 dicembre 2005, l’UAI ha soppresso il diritto alla rendita a partire

dal 1° gennaio 2006, in quanto, giusta l’art. 88a OAI, se la capacità al

guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete

migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si

riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,

all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si

può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è

durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare.

In concreto, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.11.), l’assicurato è da

considerare abile al lavoro al 70% a partire dal mese di ottobre 2005 (cfr.

doc. 134-2). Di conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della capacità

lavorativa del 70% dell’assicurato, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 31

dicembre 2005, come correttamente ritenuto dall’UAI (cfr. SVR 2006 IV Nr. 13;

STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006).

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità

dopo il 31 dicembre 2005, la decisione del 9 dicembre 2010 deve, perciò, essere confermata.

2.14

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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