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Decisione

32.2011.180

A giusta ragione l'UAI ha attribuito all'assicurata una mezza rendita dal 1.9.2010 al 31.12.2010 sulla base delle valutazioni peritali esperite

6 febbraio 2012Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

X+1 sono stati trasmessi al patrocinatore dell’assicurata per conoscenza (doc.

XI).

1.7. Il 6 ottobre

2011 l’avv. RA 1 ha trasmesso una nuova presa di posizione del Dr. __________

sulla valutazione del 13 settembre 2011 del SMR (doc. XIV e allegati E-F).

I doc.

XIV e allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XV).

1.8. L’UAI, dopo

aver interpellato il SMR, si è riconfermato nelle proprie argomentazioni

postulando la reiezione integrale del gravame (doc. XVI+bis).

I doc.

XV, XVI+bis sono stati trasmessi all’assicurata per conoscenza (doc. XVII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA

U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131

V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa

K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19

ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,

12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno

2004 nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.4. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord

de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une

modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière

à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif

de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une

nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA

(ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt

P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables

(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante

en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux

traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont

divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à

la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le

syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant

une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni

d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique

susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent

s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble

somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue

pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais

remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de

fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont

cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils

insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du

droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque

l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la

priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,

déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise

lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se

trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9

mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques

émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de

crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes

d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que

l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits

dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une

surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed

inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Nella decisione

del 19 maggio 2011 l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una mezza

rendita d’invalidità dal 1° settembre 2010 (trascorso l’anno d’attesa, ex art.

28 cpv. 1 lett. b LAI e dopo sei mesi dal deposito della richiesta di

prestazioni, ex 29 cpv. 1 LAI) al 31 dicembre 2010 sulla base delle valutazioni

dei medici dell’__________ Dr. __________, Dr. __________ e Dr. __________, nonché

dell’esame medico fiduciario del Dr. __________, svolto per conto di __________

e della perizia del CPAS.

Il TCA è

chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno attribuito all’assicurata

una mezza rendita dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre

2010, per poi sopprimerla a far tempo dal 1° gennaio 2011.

Il Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia e medico di __________ __________, nel rapporto del 10

settembre 2009 dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni dell’assicurata,

lo stato generale e lo stato locale ha posto la seguente diagnosi e

valutazione:

" (…)

D I A G N O S I

· Riferita

distorsione del braccio destro (in rotazione interna) del 28.1.2009, senza

evidenza di lesioni strutturali post-traumatiche.

· Diagnosi di

fratture costali in serie di recente data a destra, non confermata (__________).

Diagnosi collaterali:

· Sindrome depressiva, dal 2006, in trattamento fino a luglio 2009.

· Stato dopo isterectomia per fibromioma.

· Stato dopo

frattura del polso sinistro, tuttora sintomatica e con limitazione funzionale.

· Marcata

spondilosi/spondilartrosi e discartrosi C5-C7, sintomatica.

· Lieve tendinopatia del sopraspinato, spalla

destra/sinistra.

· Lieve artrosi AC destra/sinistra.

· Sovrappeso (BMI 28).

· Psoriasi volgare (anamnesticamente).

· Vecchie lesioni occipitali (cuoio

capelluto).

CONCLUSIONI

(…)

In base ai risultati clinici e strumentali, pure

quantificati, l'assicurata per il lavoro di gerenza del foyer (inclusa la preparazione dei pasti, riassetto sala, spese,

lavanderia e stireria per un 17 ospiti!), è in grado di riprendere (dal marzo

2009 abile nella misura del 50%), nella misura del 100%, entro il 14.9.2009.

Per degli eventuali ulteriori accertamenti,

controlli medici e cure, soprattutto per la sintomatologia cervico-dorsale o

sindrome depressiva, l'assicurata dovrà annunciarsi alla Cassa Malati" (doc. LAINF 21/4-5).

Il Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, e sostituto medico circondario,

il 26 febbraio 2010 ha in particolare rilevato:

"

(…)

Procedere medico

Prego l'amministrazione che mi legge in copia di

disporre una visita psichiatrica presso il dott. __________, allo scopo di

valutare se l'attuale stato psichiatrico sia inerente all'infortunio subito in

data 28.1.2009, oppure piuttosto ad una situazione non più accettabile sul

posto di lavoro.

Procedere amministrativo

Le ulteriori indagini effettuate hanno potuto

confermare che gli attuali disturbi alla spalla e al collo non sono più in

relazione causale probabile con l'infortunio del 28.1.2009.

L'assicurata risulta quindi ulteriormente abile

nella misura del 100% dal 14.9.2009.

Ulteriori terapie ed eventuale inabilità

lavorative andranno a carico della rispettiva Cassa Malati" (doc. LAINF 40/1-2).

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 3 maggio 2010, dopo

aver descritto la situazione attuale, i dati soggettivi, l’anamnesi medica

sintetica e l’esame clinico ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

D I A G N O S I

- Lieve

sintomatologia ansiosa-depressiva inquadrabile diagnosticamente in un disturbo

del­l'adattamento (F43.22) legato a problemi e tensioni sul posto di lavoro.

Valutazione e conclusione

Si tratta di una donna 60enne, divorziata, sola,

senza antecedenti psichiatrici di rilievo, che il 28.1.2009 ha subito uno

stiramento della spalla destra dopo essere stata strattonata da un paziente

collocato presso la struttura stazionaria della Fondazione __________ a __________

che ospita principal­mente pazienti tossicomani e con altri disturbi psichici.

L'assicurata lavora da 17 anni presso tale

struttura che prima ospitava degli studenti e che 5 anni fa è stata acquisita

dalla Fondazione __________

È attiva come

gerente-custode e abita nello stesso stabile.

Da un punto di vista organico la __________ ha

chiuso l'infortunio il 14.9.2009 ritenendola abile in misura del 100% per

quanto concerneva le sequele dell'infortunio.

Ad un esame artro-RM effettuato il 5.2.2010 sono

risultati degli importanti segni di carattere dege­nerativo, quindi di natura

non traumatica.

Da un punto di vista medico-psichiatrico, in base

alle risultanze del mio esame clinico odierno, sussi­ste un lieve stato

ansioso-depressivo riconducibile essenzialmente ai conflitti e alle tensioni

sul posto di lavoro, le preoccupazioni per il futuro e ai timori per un

eventuale licenziamento. I presenti disturbi non sono, con verosimiglianza

preponderante, in nesso di causalità naturale con l'evento infortunistico in

questione" (doc. LAINF 42/2-3).

Il

Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, nel rapporto del 15 ottobre 2010

relativo alla visita medica fiduciaria del 9 settembre 2010, svolta per conto

di __________, dopo aver riassunto gli atti e l’anamnesi della paziente ha

posto la seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa

- Sindrome

cervico-dorsale su alterazioni degenerative

spondilosi, spondilartrosi e discartrosi C5-C7

- Tendinopatia del sovraspinato delle spalle, prevalentemente a destra

- Lieve artrosi

sacromio-clavicolare bilaterale

-

Sindrome depressiva ricorrente dal 2006, attualmente

in cura farmacologica

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa

- Infortunio del

28 gennaio 2009:

○ trauma distorsivo senza alterazioni strutturali post-traumatiche

- Ipertensione

arteriosa

- Sovrappeso (IMC

= 28,4 kg/m2)

- Stato dopo

frattura del polso sinistro

- Psoriasis

vulgaris (dato anamnestico)

(…)

Rispondo alle domande come segue:

Quali impedimenti fisici mentali e psichici

limitano l'assicurato nella sua ultima attività svolta? (limi­tazione).

Dal punto di vista

fisico, la paziente limitata dalle moderate alterazioni degenerative a cari­co

del rachide cervico-dorsale e del cinto scapolare. Ella non in grado di alzare

dei pesi di >5 kg lontano dal corpo e >10 kg fino alla vita, non può eseguire ripetutamente lavori sopra il livello delle spalle. L'uso

delle mani normale, la paziente può percorrere anche dei tragitti medi o

lunghi. Eventuali impedimenti psichici non sono considerati in seguito.

Qual è il rendimento lavorativo del paziente nell'attività

finora svolta?

a) Quante ore di lavoro al giorno

può svolgere l'assicurato? 4 ore 10 min.

b) In

che percentuale l'assicurato può ancora svolgere l'attività finora svolta? 50%

Qual è il rendimento lavorativo del paziente

in un'attività lavorativa adeguata, vale a dire che tie­ne conto della

limitazione sopradescritta?

a) Quante ore di lavoro al giorno

può svolgere l'assicurato con tale affezione? 8 ore 20 min.

b) In

che percentuale l'assicurato può svolgere giornalmente la sua professione? 100%

Le modalità terapeutiche sono esaurite? In

caso negativo quali mezzi sarebbero ancora indicati per migliorare in modo

essenziale la capacità lavorativa o per raggiungerne il 100%?

Per quanto riguarda i disturbi somatici, la

terapia adeguata.

Come era il comportamento dell'assicurato

all'arrivo, durante e alla fine della visita di controllo?

Adeguato e collaborante." (doc. LAMal 7/4-5)

Il Dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia del CPAS, nella perizia del 14 ottobre 2010, dopo aver

illustrato i dati clinici, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia

psichiatrica attuale hanno posto la seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

5. DIAGNOSI (lCD - 10)

5.1 Diagnosi con ripercussioni sulla

capacità di lavoro

Episodio depressivo di entità

lieve-media (ICD10; F32.0)

6. DISCUSSIONE

Siamo confrontati con una donna di 60 anni, in

cura per alcuni mesi nel corso del 2006 presso lo psichiatra Dr. __________, a

suo dire per del mobbing subito in qualità di custode, gerente e governante

presso la Fondazione __________.

Dopo l'aggressione subita da parte di un utente

tossicodipendente il mese di gennaio 2009, l'assicurata non è più stata in grado di riprendere la propria attività lavorativa nella misura del 100% e, a

partire dalla medesima data, esercita al 50% a causa dei dolori presenti alla

spalla destra e della sintomatologia ansioso-depressiva.

A questo proposito ricordiamo che lo psichiatra

Dr. __________ ha valutato l'assicurata il mese di maggio 2010 per la __________

diagnosticando una lieve sintomatologia ansioso-depressiva inquadrabile

nell'ambito di un disturbo dell'adattamento legato a problemi e tensioni sul

posto di lavoro. Egli ha ricondotto il disagio psichico ai conflitti e alle

tensioni sul posto di lavoro escludendo, con verosimiglianza preponderante, un

nesso di causalità naturale con l'evento infortunistico senza tuttavia

esprimersi in merito alle ripercussioni sulla CL.

Mediante la nostra perizia psichiatrica siamo

tenuti a chiarire la CL dell'assicurata e gli eventuali limiti funzionali

presenti.

Quanto da noi oggettivato è riconducibile ad uno

stato depressivo di entità lieve-media nell'ambito di un contesto lavorativo

particolarmente stressante (gli utenti della Fondazione __________ sono

principalmente tossicodipendenti e pazienti con disturbi psichiatrici) che

l'assicurata riesce a sopportare sempre meno.

L'esame psichico ci ha confrontati con una donna

non molto curata nell'igiene e nell'abbigliamento, orientata nel tempo, nello

spazio e sulla propria persona.

Collaborante ed accessibile al colloquio, il

volto esprimente ansia, tristezza e preoccupazione, l'atteggiamento rassegnato.

Non abbiamo evidenziato grossolani deficit della

sfera cognitiva in presenza tuttavia di un eloquio da stimolare e di una mimica

ed una gestica ridotte. Pure presenti sentimenti di autosvalutazione ed

impotenza oltre all'incapacità di proiettarsi positivamente nel futuro. Timia

modicamente deflessa associata, a momenti, ad un'ideazione suicidale passiva.

Da parte sua l'assicurata ha verbalizzato il

timore di non più essere in grado di reggere l'attuale contesto lavorativo e di

poter quindi perdere il lavoro. Si è detta insoddisfatta della sua incapacità

di continuare a lavorare a tempo pieno a causa della sintomatologia dolorosa e

del disagio psichico presenti. Ha lamentato difficoltà di concentrazione,

insicurezza, frequenti risvegli notturni in preda all'ansia, paura durante il

giorno quando è a stretto contatto con gli utenti della Fondazione __________,

diminuzione dell'appetito e, a momenti, idee di morte.

La descrizione della giornata evidenzia come al

momento ancora l'assicurata riesca a fornire una prestazione soddisfacente per

quanto riguarda la sua attività di custode, gerente e governante presso la

Fondazione __________. A questo proposito ha riferito di iniziare presto la

giornata (verso le 05.30) e di chiudere alle 21.00. Gestisce le diverse

attività autonomamente lavorando globalmente nella misura del 50%. Nei momenti

della giornata durante i quali non è presente presso la Fondazione guarda la

tv, legge, fa le parole crociate, esce a spasso con i cani o con il nipotino,

si dedica al cucito, alla piante ed alle attività domestiche più leggere.

Tende a trascorrere parecchio tempo da sola in

quanto le pesa stare in compagnia di altre persone.

L'assicurata trascorre più di 4 ore al giorno nel

contesto lavorativo ma in presenza di un rendimento ridotto e gestisce in maniera autonoma le varie

attività.

Quanto emerso durante il colloquio evidenzia come

essa al momento riesca a mantenere un discreto funzionamento globale e

segnatamente lavorativo nonostante la presenza di uno stato depressivo di

lieve-media gravità. A questo proposito ricordiamo che, pur non essendo in cura

psichiatrica, l'assicurata è sostenuta psicologicamente dal medico curante Dr. __________

e trattata con Mirtazapina e Lorazepam.

A nostro avviso tuttavia l'attuale contesto

lavorativo, in particolare dopo l'aggressione subita il mese di gennaio 2009,

non sembra più essere adatto all'assicurata la quale risulta essere sempre più

preoccupata ed in preda all'ansia, oltre a non riuscire più ad immaginare un

futuro, vendendosi costretta a gestire situazioni di aggressività verbale ed

agita che non è più in grado di sopportare. D'altra parte risulta molto

preoccupata, qualora dovesse abbandonare l'attuale posto di lavoro, di

ritrovarsi senza un'attività.

A nostro modo di vedere la permanenza

nell'attuale contesto lavorativo pone l'assicurata a rischio nei prossimi mesi

di un ulteriore peggioramento delle condizioni psichiche con conseguente

importante ripercussione sulla CL.

Il quadro clinico come si presenta attualmente

giustifica una IL del 30% a partire dal mese di gennaio 2009 (quando si è

verificata l'aggressione). Tale inabilità sussiste tuttora. Per quanto detto in

precedenza riteniamo sia indicato un aiuto al collocamento finalizzato alla

ricerca di un'attività lavorativa (nel ramo alberghiero, in casa per anziani o

in un foyer) con le stesse mansioni ma in un contesto più tranquillo).

I limiti funzionali legati alle attuali

condizioni psichiche dell'assicurata risultano invalidanti nella misura del 30%

nell'attuale contesto lavorativo e con grande probabilità potrebbero peggiorare

nei prossimi mesi qualora l'assicurata vi rimanesse. In un contesto lavorativo

più tranquillo tali limiti (legati in particolare all'ansia, alla difficoltà

nei contatti interpersonali, alla difficoltà a mantenere la concentrazione, ai

disturbi del sonno con conseguente astenia diurna oltre alla diminuzione dello

slancio vitale) risulterebbero non determinanti in tal senso.

Dal punto vista prettamente psichiatrico

l'assicurata, come casalinga, è da considerare abile in misura completa potendo

essa svolgere le diverse attività domestiche secondo i ritmi a lei più consoni."

(Doc. AI 48/5-7)

2.8. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del

processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità

nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non

contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V

210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Considerandi

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato

quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2

Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie

die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren

nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes

Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist,

läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der

IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die

Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum

Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur

Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen

Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität

verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das

heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen

des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher

nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der

gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des

Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über

sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des

Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt

eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz

vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist

aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,

wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich

verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im

gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in

öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert

werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)

nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer

(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die

Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3

Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)

vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie

gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen

und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder

fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall

weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung

gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage

zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.

3.1

).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt

grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha

precisato quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux

des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni

peritali svolte in ambito LAINF e LaMal, nonché la perizia psichiatrica del

CPAS, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.9.1

Per

quanto riguarda la patologia ortopedica, l’assicurata è

stata sottoposta ad un accurato esame in ambito LAINF, grazie al consulto

specialistico del Dr. __________ che nel rapporto del 10 settembre 2009 ha posto la diagnosi di “ - Riferita distorsione del braccio destro (in rotazione interna)

del 28.1.2009, senza evidenza di lesioni strutturali post-traumatiche. -

Diagnosi di fratture costali in serie di recente data a destra, non confermata

(Clinica __________)” (doc. LAINF 21-4).

Secondo

il perito dell’__________ l'assicurata nella sua attività di gerente (inclusa

la preparazione dei pasti, riassetto sala, spese, lavanderia e stireria), è in

grado di riprendere al 50% dal mese di marzo 2009 e al 100% entro il 14

settembre 2009 (doc. LAINF 21-5).

In data

26.

febbraio 2010 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

ortopedia, ha riferito di una situazione clinica invariata rispetto a quanto

valutato dal Dr. __________ il 10 settembre 2009. RI 1 viene quindi ritenuta

abile al 100% dal 14 settembre 2009 (doc. LAINF 40-2).

Il medico

fiduciario di __________, Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, il 15

ottobre 2010 ha, da parte sua, posto la diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “- Sindrome

cervico-dorsale su alterazioni degenerative ○ spondilosi, spondilartrosi e discartrosi C5-C7; -Tendinopatia del sovraspinato delle

spalle, prevalentemente a destra; - Lieve artrosi sacromio-clavicolare bilaterale;- Sindrome depressiva ricorrente dal 2006,

attualmente in cura farmacologica” (doc. LaMal 7-4)

e valutato l’assicurata abile al 50% dal 14 settembre 2009 nell’attività finora

svolta e al 100% in attività adeguate (doc. LaMal 7-5).

Nel

rapporto medico del 2 novembre 2010 la Dr.ssa __________ ha rispreso, per

quanto riguarda la patologia somatica, la diagnosi, i limiti funzionali e

l’inabilità lavorativa indicate dal Dr. __________ (doc. AI 52-2)

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo

ortopedico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dai medici

dell’__________ e dal Dr. __________.

Non

permette una diversa valutazione della fattispecie il certificato del 7 giugno

2011.

del Dr. __________, medico generalista, e non specialista in ortopedia,

che ha posto una diagnosi sostanzialmente sovrapponibile a quella dei periti e

limitandosi ad indicare che “a seguito dell’aumentato carico di lavoro

psicofisico (…) la sua inabilità lavorativa deve essere considerata aumentata”

(doc. C).

Interpellato

dall’UAI, il medico del SMR Dr. __________ ha concluso che tale certificazione

riassume diagnosi già note e non fornisce elementi tali da ritenere modificato

lo stato di salute dell’assicurata (doc. IV1).

2.9.2

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata

è stata sottoposta ad un primo esame in ambito LAINF, grazie al consulto

specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che nella

perizia del 3 maggio 2010, ha diagnosticato una “ - Lieve sintomatologia

ansiosa-depressiva inquadrabile diagnosticamente in un disturbo del­l'adattamento

(F43.22) legato a problemi e tensioni sul posto di lavoro” (doc. LAINF

42-2).

Nella

valutazione del Dr. __________ viene quindi negato un nesso di causalità

naturale tra i disturbi diagnosticati e l'evento infortunistico, senza tuttavia

che il perito si esprima sulla capacità lavorativa residua (doc. LAINF 42-3).

Questo ha

indotto il Servizio Medico Regionale (SMR) e l’Ufficio AI a predisporre una

nuova valutazione psichiatrica ad opera del Centro peritale per le

assicurazioni sociali (CPAS) (doc. AI 37-1; 46-1).

Il Dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia del CPAS, nella perizia del 14 ottobre 2010 hanno quindi posto

la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di

“Episodio depressivo di entità lieve-media (ICD10; F32.0)” (doc.

AI 48-5).

Secondo i

periti l'attuale contesto lavorativo, dopo l'aggressione subìta nel 2009, non

sembra più essere adatto all'assicurata. Addirittura – a mente dei periti - la

permanenza nell'attuale contesto lavorativo pone RI 1 a rischio, nei prossimi

mesi, di un ulteriore peggioramento delle condizioni psichiche con conseguente

importante ripercussione sulla capacità lavorativa.

Si

giustifica quindi un’inabilità lavorativa del 30% a partire dal mese di gennaio

2009.

In un contesto lavorativo più tranquillo tali limiti (legati in

particolare all'ansia, alla difficoltà nei contatti interpersonali e a

mantenere la concentrazione, ai disturbi del sonno con conseguente astenia

diurna oltre alla diminuzione dello slancio vitale) risulterebbero non

determinanti in tal senso (doc. AI 48/5-7).

In via ricorsuale l’assicurata ha prodotto il certificato medico del

6.

settembre 2011 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

nel quale il medico curante ha indicato che

RI 1 è sotto trattamento specialistico dal 30 giugno 2011.

A mente dello specialista

la capacità lavorativa dell’assicurata è del 50% al momento della prima

osservazione e del 100%, a seguito di un peggioramento, a partire dal 1°

settembre 2011 (doc. D).

Il Dr. __________

e la Dr.__________ del SMR, il 13 settembre 2011 hanno indicato che il rapporto

del Dr__________ non specifica una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione

internazionale e neppure in quale modo la sintomatologia descritta abbia

portato ad una completa inabilità al lavoro. I medici hanno inoltre segnalato

che “la sintomatologia descritta dal dr. __________ era già presente in

occasione della valutazione peritale e di tale sintomatologia lo psichiatra

curante non specifica la gravità” (doc. X1).

Nel

referto del 4 ottobre 2011 il Dr. __________ ha risposto alle segnalazioni del

medici del SMR diagnosticando una “Sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di grado medio (ICD 10 F 33.1)” e una “Sindrome Fobica non specifica

(ICD 10 F40)”.

Il medico

ha quindi spiegato che la sintomatologia descritta è peggiorata rispetto

all’inizio della presa a carico ed attualmente il quadro clinico si è

cronicizzato. Il Dr. __________ segue la paziente dal 2006 quando era già

presente “una costellazione clinica depressiva ansiosa” (doc. F).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 19 maggio 2011 – quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b).

Nella

fattispecie i referti del Dr. __________ del 6 settembre e 4 ottobre 2011 sono

successivi alla decisione impugnata. Secondo il medico curante la presa a

carico è iniziata il 30 giugno 2011, allorquando il grado d’inabilità era del

50%. I periti del CPAS da parte loro avevano indicato un’inabilità del 30%

nell’attuale contesto lavorativo con un possibile peggioramento nei mesi

successivi (doc. AI 48-7). Peggioramento che - a detta del medico curante - è

da ricondurre al mese di settembre 2011.

Nelle

annotazioni dell’11 ottobre 2011 la Dr.ssa ____________________ e il Dr. __________

hanno evidenziato che il possibile peggioramento della sintomatologia indicato

nel rapporto del Dr. __________ è da ricondurre al mese di settembre 2011. La

documentazione del medico curante tuttavia, benché definisca la diagnosi, non

espone i limiti funzionali per considerare l’assicurata inabile al 100%. I

medici del SMR concludono ribadendo le conclusioni poste nelle annotazioni del

13.

settembre 2011 (doc. XVIbis).

Il TCA

ritiene dunque che il quadro evidenziato dal Dr. __________ faccia sostanzialmente riferimento ad una situazione

clinica dell’assicurata successiva alla decisione impugnata e dunque, non è

rilevante nella presente procedura.

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

2.9.3

Per

quanto concerne la questione della valutazione globale delle patologie, va qui

ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ciò che nella causa in esame è stato fatto.

In una sentenza

I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

In data

21.

ottobre 2009 la Dr.ssa __________ del SMR ha interpellato i periti del CPAS.

Richiamando la valutazione del Dr. __________ che riteneva l’assicurata inabile

al 50% nella sua abituale attività, il medico del SMR ha interpellato i periti

in merito alla cumulabilità o meno dell’inabilità psichica con la patologia

somatica. La Dr.ssa __________i ha chiesto inoltre di quantificare la

percentuale d’inabilità in attività adeguata (doc. AI 50-1).

Il

Dr. __________ e il Dr. __________ hanno così risposto:

"

l’inabilità lavorativa del 30% è da ritenere

cumulabile rispetto all’IL del 50% correlata alla patologia somatica ed

evidenziata dal Dr. __________. L’incapacità lavorativa totale risulta quindi

del 50% in quanto l’orario lavorativo ridotto nella abituale attività consente

all’assicurata di mantenere dei ritmi di lavoro adatti ai limiti di natura

psichica presenti.

L’IL del 30% va intesa nell’attuale contesto

lavorativo in quanto in un altro più tranquillo tali limiti (legati in

particolare all’ansia alla difficoltà nei contatti interpersonali, alla

difficoltà nel mantenere la concentrazione, ai disturbi del sonno con

conseguente astenia diurna oltre alla diminuzione dello slancio vitale) non

sarebbero presenti (doc. AI 51-1).

Il

TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi da questa valutazione.

In

conclusione, rispecchiando le perizie dell’__________ e di ____________________

e la valutazione del CPAS i criteri di affidabilità e completezza richiesti

dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alle stesse può essere fatto

riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del 50% nella sua attività abituale,

ma è da considerare abile al lavoro al 100% in attività adeguate.

Il

consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 24 febbraio

2011, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurata ha fatto

riferimento a quelle senza (ri)formazione specifica oltre a quelle della

categoria 4.2. elencate nella tabella statistica TA1 (doc. AI 59-2).

2.10

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011, visto che nella

decisione del 19 maggio 2011 la rendita è stata negata a partire dal 1° gennaio

2011).

L’amministrazione

ha applicato i dati del 2009 che vanno quindi aggiornati al 2011.

2.10.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso (doc. I), dal questionario del datore di

lavoro emerge che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2010 fr.

67’894.-- (cfr. doc. AI 27-3) che aggiornati al 2011 sono pari a fr. 68'776.62 (+1,3%

secondo Stima trimestrale

dell'evoluzione dei salari nominali, UFS).

2.10.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal

ricorrente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali

e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.--

mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2011 (+1,3%, stima trimestrale dell'evoluzione dei salari

nominali, Ufficio federale di statistica), un reddito mensile di fr. 4'451.12

oppure di fr. 53'413.44 per l'intero anno (fr. 4'451.12 x 12).

L’assicurata,

quale gerente/custode, avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 68'776.62 / anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.10.1.). Tale reddito si situa sopra

la media dei salari per un'attività equivalente (cioè

fr. 59'254.17, cfr. Tabella TA1 p.to 86-88 “Sanità e assistenza sociale”,

livello di qualifica 4, fr. 4’687.-- X 12 mesi = 56’244.-- riportato su 41.6 = fr. 58'493.76

e aggiornato al 2011).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008.

2.10.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als

Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen

Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark

nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das

Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so

dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von

teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000

S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen

der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist

(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva,

può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.10.4

In concreto,

nel rapporto dell’11 novembre 2010, il Consulente in integrazione professionale

ha applicato una riduzione del 6% per attività leggere e del 10% per altri

fattori di riduzione (doc. AI 62-5).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

Nella

presente fattispecie la percentuale globale del 16% può essere confermata dal

TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 53'413.44 e ammettendo

la riduzione del 16%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a

fr. 44'867.29 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da

valido nel medesimo anno di fr. 68'776.62 (consid. 2.10.1.) emerge un tasso

d’invalidità del 34,7% arrotondato al 35% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto

ad una rendita d’invalidità.

L’UAI ha

pertanto giustamente soppresso le prestazioni a partire dal 1° gennaio 2011, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato

o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande

invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno

2011consid. 3.1).

2.11

L’assicurata

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di di una perizia medica

pluridisciplinare (doc. I, pag. 3).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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