32.2011.180
A giusta ragione l'UAI ha attribuito all'assicurata una mezza rendita dal 1.9.2010 al 31.12.2010 sulla base delle valutazioni peritali esperite
6 febbraio 2012Italiano69 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.180
Data decisione, Autorità:
06.02.2012, TCA
Titolo:
A giusta ragione l'UAI ha attribuito all'assicurata una mezza rendita dal 1.9.2010 al 31.12.2010 sulla base delle valutazioni peritali esperite
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RENDITA LIMITATA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.180
LG/sc
Lugano
6 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 maggio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1950, attiva quale gerente/custode presso la Fondazione __________,
in data 28 febbraio 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti per le sequele dell’infortunio del 28 gennaio 2009: “durante
il servizio di turno da parte di un paziente viene strattonata al braccio destro,
causando uno stiramento della spalla destra' ” (doc. AI 1-1; LaMal 2-1; LAINF 1-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione
psichiatrica ad opera del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS),
l’UAI con decisione del 19 maggio 2011 (doc. AI 69-1), preavvisata con progetto
del 3 marzo 2011 (doc. AI 62-1) ha attribuito all’assicurata una mezza rendita
d’invalidità (grado 50%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° settembre
2010 e il 31 dicembre 2010.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e
il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità (doc. I).
Il legale
dell’assicurata, sulla base del referto del medico curante Dr. __________ (doc.
C) e successivamente quelli del Dr. __________, ha contestato la valutazione
medica dell’amministrazione ed evidenziato un peggioramento dello stato di
salute di RI 1. L’avv. RA 1 ha postulato inoltre l’espletamento di una perizia
medica pluridisciplinare (doc. I).
1.4. In risposta
l’UAI, richiamati gli atti istruttori dell’incarto, in particolare la visita
medica del Dr. __________ quella del Dr. __________ e del Dr. __________ in
ambito LAINF, la valutazione del Dr. __________ per conto dell’assicuratore
malattia, nonché la perizia del CPAS e la valutazione del SMR, si è
riconfermato nelle proprie conclusioni (doc. IV).
1.5. In data 7
settembre 2011 l’avv. RA 1 ha trasmesso a questa Corte il certificato medico
del 6 settembre 2011 del Dr. __________ (doc. VIII+D).
Il doc.
VIII e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. IX).
1.6. Con le
osservazioni del 15 settembre 2011 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova
documentazione medica al vaglio del SMR, si è riconfermato nella propria
valutazione (doc. X+1).
Fatti
I doc.
X+1 sono stati trasmessi al patrocinatore dell’assicurata per conoscenza (doc.
XI).
1.7. Il 6 ottobre
2011 l’avv. RA 1 ha trasmesso una nuova presa di posizione del Dr. __________
sulla valutazione del 13 settembre 2011 del SMR (doc. XIV e allegati E-F).
I doc.
XIV e allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XV).
1.8. L’UAI, dopo
aver interpellato il SMR, si è riconfermato nelle proprie argomentazioni
postulando la reiezione integrale del gravame (doc. XVI+bis).
I doc.
XV, XVI+bis sono stati trasmessi all’assicurata per conoscenza (doc. XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA
U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord
de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une
modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière
à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif
de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA
(ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt
P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables
(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante
en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux
traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont
divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à
la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le
syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant
une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni
d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique
susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent
s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble
somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue
pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais
remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de
fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont
cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils
insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il
s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à
la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du
droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque
l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,
déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise
lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation
de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se
trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9
mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente
entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau
clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses
aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique
toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être
qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les
différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont
pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).
Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où
cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels
permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques
émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de
crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes
d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que
l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits
dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une
surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed
inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nella decisione
del 19 maggio 2011 l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una mezza
rendita d’invalidità dal 1° settembre 2010 (trascorso l’anno d’attesa, ex art.
28 cpv. 1 lett. b LAI e dopo sei mesi dal deposito della richiesta di
prestazioni, ex 29 cpv. 1 LAI) al 31 dicembre 2010 sulla base delle valutazioni
dei medici dell’__________ Dr. __________, Dr. __________ e Dr. __________, nonché
dell’esame medico fiduciario del Dr. __________, svolto per conto di __________
e della perizia del CPAS.
Il TCA è
chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno attribuito all’assicurata
una mezza rendita dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre
2010, per poi sopprimerla a far tempo dal 1° gennaio 2011.
Il Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia e medico di __________ __________, nel rapporto del 10
settembre 2009 dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni dell’assicurata,
lo stato generale e lo stato locale ha posto la seguente diagnosi e
valutazione:
" (…)
D I A G N O S I
· Riferita
distorsione del braccio destro (in rotazione interna) del 28.1.2009, senza
evidenza di lesioni strutturali post-traumatiche.
· Diagnosi di
fratture costali in serie di recente data a destra, non confermata (__________).
Diagnosi collaterali:
· Sindrome depressiva, dal 2006, in trattamento fino a luglio 2009.
· Stato dopo isterectomia per fibromioma.
· Stato dopo
frattura del polso sinistro, tuttora sintomatica e con limitazione funzionale.
· Marcata
spondilosi/spondilartrosi e discartrosi C5-C7, sintomatica.
· Lieve tendinopatia del sopraspinato, spalla
destra/sinistra.
· Lieve artrosi AC destra/sinistra.
· Sovrappeso (BMI 28).
· Psoriasi volgare (anamnesticamente).
· Vecchie lesioni occipitali (cuoio
capelluto).
CONCLUSIONI
(…)
In base ai risultati clinici e strumentali, pure
quantificati, l'assicurata per il lavoro di gerenza del foyer (inclusa la preparazione dei pasti, riassetto sala, spese,
lavanderia e stireria per un 17 ospiti!), è in grado di riprendere (dal marzo
2009 abile nella misura del 50%), nella misura del 100%, entro il 14.9.2009.
Per degli eventuali ulteriori accertamenti,
controlli medici e cure, soprattutto per la sintomatologia cervico-dorsale o
sindrome depressiva, l'assicurata dovrà annunciarsi alla Cassa Malati" (doc. LAINF 21/4-5).
Il Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, e sostituto medico circondario,
il 26 febbraio 2010 ha in particolare rilevato:
"
(…)
Procedere medico
Prego l'amministrazione che mi legge in copia di
disporre una visita psichiatrica presso il dott. __________, allo scopo di
valutare se l'attuale stato psichiatrico sia inerente all'infortunio subito in
data 28.1.2009, oppure piuttosto ad una situazione non più accettabile sul
posto di lavoro.
Procedere amministrativo
Le ulteriori indagini effettuate hanno potuto
confermare che gli attuali disturbi alla spalla e al collo non sono più in
relazione causale probabile con l'infortunio del 28.1.2009.
L'assicurata risulta quindi ulteriormente abile
nella misura del 100% dal 14.9.2009.
Ulteriori terapie ed eventuale inabilità
lavorative andranno a carico della rispettiva Cassa Malati" (doc. LAINF 40/1-2).
Il Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 3 maggio 2010, dopo
aver descritto la situazione attuale, i dati soggettivi, l’anamnesi medica
sintetica e l’esame clinico ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
D I A G N O S I
- Lieve
sintomatologia ansiosa-depressiva inquadrabile diagnosticamente in un disturbo
dell'adattamento (F43.22) legato a problemi e tensioni sul posto di lavoro.
Valutazione e conclusione
Si tratta di una donna 60enne, divorziata, sola,
senza antecedenti psichiatrici di rilievo, che il 28.1.2009 ha subito uno
stiramento della spalla destra dopo essere stata strattonata da un paziente
collocato presso la struttura stazionaria della Fondazione __________ a __________
che ospita principalmente pazienti tossicomani e con altri disturbi psichici.
L'assicurata lavora da 17 anni presso tale
struttura che prima ospitava degli studenti e che 5 anni fa è stata acquisita
dalla Fondazione __________
È attiva come
gerente-custode e abita nello stesso stabile.
Da un punto di vista organico la __________ ha
chiuso l'infortunio il 14.9.2009 ritenendola abile in misura del 100% per
quanto concerneva le sequele dell'infortunio.
Ad un esame artro-RM effettuato il 5.2.2010 sono
risultati degli importanti segni di carattere degenerativo, quindi di natura
non traumatica.
Da un punto di vista medico-psichiatrico, in base
alle risultanze del mio esame clinico odierno, sussiste un lieve stato
ansioso-depressivo riconducibile essenzialmente ai conflitti e alle tensioni
sul posto di lavoro, le preoccupazioni per il futuro e ai timori per un
eventuale licenziamento. I presenti disturbi non sono, con verosimiglianza
preponderante, in nesso di causalità naturale con l'evento infortunistico in
questione" (doc. LAINF 42/2-3).
Il
Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, nel rapporto del 15 ottobre 2010
relativo alla visita medica fiduciaria del 9 settembre 2010, svolta per conto
di __________, dopo aver riassunto gli atti e l’anamnesi della paziente ha
posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa
- Sindrome
cervico-dorsale su alterazioni degenerative
○
spondilosi, spondilartrosi e discartrosi C5-C7
- Tendinopatia del sovraspinato delle spalle, prevalentemente a destra
- Lieve artrosi
sacromio-clavicolare bilaterale
-
Sindrome depressiva ricorrente dal 2006, attualmente
in cura farmacologica
Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa
- Infortunio del
28 gennaio 2009:
○ trauma distorsivo senza alterazioni strutturali post-traumatiche
- Ipertensione
arteriosa
- Sovrappeso (IMC
= 28,4 kg/m2)
- Stato dopo
frattura del polso sinistro
- Psoriasis
vulgaris (dato anamnestico)
(…)
Rispondo alle domande come segue:
Quali impedimenti fisici mentali e psichici
limitano l'assicurato nella sua ultima attività svolta? (limitazione).
Dal punto di vista
fisico, la paziente limitata dalle moderate alterazioni degenerative a carico
del rachide cervico-dorsale e del cinto scapolare. Ella non in grado di alzare
dei pesi di >5 kg lontano dal corpo e >10 kg fino alla vita, non può eseguire ripetutamente lavori sopra il livello delle spalle. L'uso
delle mani normale, la paziente può percorrere anche dei tragitti medi o
lunghi. Eventuali impedimenti psichici non sono considerati in seguito.
Qual è il rendimento lavorativo del paziente nell'attività
finora svolta?
a) Quante ore di lavoro al giorno
può svolgere l'assicurato? 4 ore 10 min.
b) In
che percentuale l'assicurato può ancora svolgere l'attività finora svolta? 50%
Qual è il rendimento lavorativo del paziente
in un'attività lavorativa adeguata, vale a dire che tiene conto della
limitazione sopradescritta?
a) Quante ore di lavoro al giorno
può svolgere l'assicurato con tale affezione? 8 ore 20 min.
b) In
che percentuale l'assicurato può svolgere giornalmente la sua professione? 100%
Le modalità terapeutiche sono esaurite? In
caso negativo quali mezzi sarebbero ancora indicati per migliorare in modo
essenziale la capacità lavorativa o per raggiungerne il 100%?
Per quanto riguarda i disturbi somatici, la
terapia adeguata.
Come era il comportamento dell'assicurato
all'arrivo, durante e alla fine della visita di controllo?
Adeguato e collaborante." (doc. LAMal 7/4-5)
Il Dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia del CPAS, nella perizia del 14 ottobre 2010, dopo aver
illustrato i dati clinici, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia
psichiatrica attuale hanno posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
5. DIAGNOSI (lCD - 10)
5.1 Diagnosi con ripercussioni sulla
capacità di lavoro
Episodio depressivo di entità
lieve-media (ICD10; F32.0)
6. DISCUSSIONE
Siamo confrontati con una donna di 60 anni, in
cura per alcuni mesi nel corso del 2006 presso lo psichiatra Dr. __________, a
suo dire per del mobbing subito in qualità di custode, gerente e governante
presso la Fondazione __________.
Dopo l'aggressione subita da parte di un utente
tossicodipendente il mese di gennaio 2009, l'assicurata non è più stata in grado di riprendere la propria attività lavorativa nella misura del 100% e, a
partire dalla medesima data, esercita al 50% a causa dei dolori presenti alla
spalla destra e della sintomatologia ansioso-depressiva.
A questo proposito ricordiamo che lo psichiatra
Dr. __________ ha valutato l'assicurata il mese di maggio 2010 per la __________
diagnosticando una lieve sintomatologia ansioso-depressiva inquadrabile
nell'ambito di un disturbo dell'adattamento legato a problemi e tensioni sul
posto di lavoro. Egli ha ricondotto il disagio psichico ai conflitti e alle
tensioni sul posto di lavoro escludendo, con verosimiglianza preponderante, un
nesso di causalità naturale con l'evento infortunistico senza tuttavia
esprimersi in merito alle ripercussioni sulla CL.
Mediante la nostra perizia psichiatrica siamo
tenuti a chiarire la CL dell'assicurata e gli eventuali limiti funzionali
presenti.
Quanto da noi oggettivato è riconducibile ad uno
stato depressivo di entità lieve-media nell'ambito di un contesto lavorativo
particolarmente stressante (gli utenti della Fondazione __________ sono
principalmente tossicodipendenti e pazienti con disturbi psichiatrici) che
l'assicurata riesce a sopportare sempre meno.
L'esame psichico ci ha confrontati con una donna
non molto curata nell'igiene e nell'abbigliamento, orientata nel tempo, nello
spazio e sulla propria persona.
Collaborante ed accessibile al colloquio, il
volto esprimente ansia, tristezza e preoccupazione, l'atteggiamento rassegnato.
Non abbiamo evidenziato grossolani deficit della
sfera cognitiva in presenza tuttavia di un eloquio da stimolare e di una mimica
ed una gestica ridotte. Pure presenti sentimenti di autosvalutazione ed
impotenza oltre all'incapacità di proiettarsi positivamente nel futuro. Timia
modicamente deflessa associata, a momenti, ad un'ideazione suicidale passiva.
Da parte sua l'assicurata ha verbalizzato il
timore di non più essere in grado di reggere l'attuale contesto lavorativo e di
poter quindi perdere il lavoro. Si è detta insoddisfatta della sua incapacità
di continuare a lavorare a tempo pieno a causa della sintomatologia dolorosa e
del disagio psichico presenti. Ha lamentato difficoltà di concentrazione,
insicurezza, frequenti risvegli notturni in preda all'ansia, paura durante il
giorno quando è a stretto contatto con gli utenti della Fondazione __________,
diminuzione dell'appetito e, a momenti, idee di morte.
La descrizione della giornata evidenzia come al
momento ancora l'assicurata riesca a fornire una prestazione soddisfacente per
quanto riguarda la sua attività di custode, gerente e governante presso la
Fondazione __________. A questo proposito ha riferito di iniziare presto la
giornata (verso le 05.30) e di chiudere alle 21.00. Gestisce le diverse
attività autonomamente lavorando globalmente nella misura del 50%. Nei momenti
della giornata durante i quali non è presente presso la Fondazione guarda la
tv, legge, fa le parole crociate, esce a spasso con i cani o con il nipotino,
si dedica al cucito, alla piante ed alle attività domestiche più leggere.
Tende a trascorrere parecchio tempo da sola in
quanto le pesa stare in compagnia di altre persone.
L'assicurata trascorre più di 4 ore al giorno nel
contesto lavorativo ma in presenza di un rendimento ridotto e gestisce in maniera autonoma le varie
attività.
Quanto emerso durante il colloquio evidenzia come
essa al momento riesca a mantenere un discreto funzionamento globale e
segnatamente lavorativo nonostante la presenza di uno stato depressivo di
lieve-media gravità. A questo proposito ricordiamo che, pur non essendo in cura
psichiatrica, l'assicurata è sostenuta psicologicamente dal medico curante Dr. __________
e trattata con Mirtazapina e Lorazepam.
A nostro avviso tuttavia l'attuale contesto
lavorativo, in particolare dopo l'aggressione subita il mese di gennaio 2009,
non sembra più essere adatto all'assicurata la quale risulta essere sempre più
preoccupata ed in preda all'ansia, oltre a non riuscire più ad immaginare un
futuro, vendendosi costretta a gestire situazioni di aggressività verbale ed
agita che non è più in grado di sopportare. D'altra parte risulta molto
preoccupata, qualora dovesse abbandonare l'attuale posto di lavoro, di
ritrovarsi senza un'attività.
A nostro modo di vedere la permanenza
nell'attuale contesto lavorativo pone l'assicurata a rischio nei prossimi mesi
di un ulteriore peggioramento delle condizioni psichiche con conseguente
importante ripercussione sulla CL.
Il quadro clinico come si presenta attualmente
giustifica una IL del 30% a partire dal mese di gennaio 2009 (quando si è
verificata l'aggressione). Tale inabilità sussiste tuttora. Per quanto detto in
precedenza riteniamo sia indicato un aiuto al collocamento finalizzato alla
ricerca di un'attività lavorativa (nel ramo alberghiero, in casa per anziani o
in un foyer) con le stesse mansioni ma in un contesto più tranquillo).
I limiti funzionali legati alle attuali
condizioni psichiche dell'assicurata risultano invalidanti nella misura del 30%
nell'attuale contesto lavorativo e con grande probabilità potrebbero peggiorare
nei prossimi mesi qualora l'assicurata vi rimanesse. In un contesto lavorativo
più tranquillo tali limiti (legati in particolare all'ansia, alla difficoltà
nei contatti interpersonali, alla difficoltà a mantenere la concentrazione, ai
disturbi del sonno con conseguente astenia diurna oltre alla diminuzione dello
slancio vitale) risulterebbero non determinanti in tal senso.
Dal punto vista prettamente psichiatrico
l'assicurata, come casalinga, è da considerare abile in misura completa potendo
essa svolgere le diverse attività domestiche secondo i ritmi a lei più consoni."
(Doc. AI 48/5-7)
2.8. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del
processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non
contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Considerandi
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato
quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
"
2.2.2
Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie
die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen
Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren
nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes
Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist,
läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der
IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die
Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum
Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur
Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen
Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität
verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das
heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen
des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher
nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der
gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des
Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über
sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des
Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt
eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz
vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist
aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,
wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich
verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im
gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert
werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)
nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer
(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die
Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3
Die grundsätzliche Verfassungs- und
Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen
durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung
bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in
die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die
medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber
liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3
Im Hinblick auf die Ermittlung des
medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)
vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie
gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen
und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der
Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS
gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz
verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf
unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder
fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall
weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung
gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage
zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.
3.1
).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der
Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass
gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem
Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage
für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,
wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise
abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt
grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im
europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über
streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens
abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,
wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal
verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha
precisato quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.9
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni
peritali svolte in ambito LAINF e LaMal, nonché la perizia psichiatrica del
CPAS, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.9.1
Per
quanto riguarda la patologia ortopedica, l’assicurata è
stata sottoposta ad un accurato esame in ambito LAINF, grazie al consulto
specialistico del Dr. __________ che nel rapporto del 10 settembre 2009 ha posto la diagnosi di “ - Riferita distorsione del braccio destro (in rotazione interna)
del 28.1.2009, senza evidenza di lesioni strutturali post-traumatiche. -
Diagnosi di fratture costali in serie di recente data a destra, non confermata
(Clinica __________)” (doc. LAINF 21-4).
Secondo
il perito dell’__________ l'assicurata nella sua attività di gerente (inclusa
la preparazione dei pasti, riassetto sala, spese, lavanderia e stireria), è in
grado di riprendere al 50% dal mese di marzo 2009 e al 100% entro il 14
settembre 2009 (doc. LAINF 21-5).
In data
26.
febbraio 2010 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
ortopedia, ha riferito di una situazione clinica invariata rispetto a quanto
valutato dal Dr. __________ il 10 settembre 2009. RI 1 viene quindi ritenuta
abile al 100% dal 14 settembre 2009 (doc. LAINF 40-2).
Il medico
fiduciario di __________, Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, il 15
ottobre 2010 ha, da parte sua, posto la diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di “- Sindrome
cervico-dorsale su alterazioni degenerative ○ spondilosi, spondilartrosi e discartrosi C5-C7; -Tendinopatia del sovraspinato delle
spalle, prevalentemente a destra; - Lieve artrosi sacromio-clavicolare bilaterale;- Sindrome depressiva ricorrente dal 2006,
attualmente in cura farmacologica” (doc. LaMal 7-4)
e valutato l’assicurata abile al 50% dal 14 settembre 2009 nell’attività finora
svolta e al 100% in attività adeguate (doc. LaMal 7-5).
Nel
rapporto medico del 2 novembre 2010 la Dr.ssa __________ ha rispreso, per
quanto riguarda la patologia somatica, la diagnosi, i limiti funzionali e
l’inabilità lavorativa indicate dal Dr. __________ (doc. AI 52-2)
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo
ortopedico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dai medici
dell’__________ e dal Dr. __________.
Non
permette una diversa valutazione della fattispecie il certificato del 7 giugno
2011.
del Dr. __________, medico generalista, e non specialista in ortopedia,
che ha posto una diagnosi sostanzialmente sovrapponibile a quella dei periti e
limitandosi ad indicare che “a seguito dell’aumentato carico di lavoro
psicofisico (…) la sua inabilità lavorativa deve essere considerata aumentata”
(doc. C).
Interpellato
dall’UAI, il medico del SMR Dr. __________ ha concluso che tale certificazione
riassume diagnosi già note e non fornisce elementi tali da ritenere modificato
lo stato di salute dell’assicurata (doc. IV1).
2.9.2
Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata
è stata sottoposta ad un primo esame in ambito LAINF, grazie al consulto
specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che nella
perizia del 3 maggio 2010, ha diagnosticato una “ - Lieve sintomatologia
ansiosa-depressiva inquadrabile diagnosticamente in un disturbo dell'adattamento
(F43.22) legato a problemi e tensioni sul posto di lavoro” (doc. LAINF
42-2).
Nella
valutazione del Dr. __________ viene quindi negato un nesso di causalità
naturale tra i disturbi diagnosticati e l'evento infortunistico, senza tuttavia
che il perito si esprima sulla capacità lavorativa residua (doc. LAINF 42-3).
Questo ha
indotto il Servizio Medico Regionale (SMR) e l’Ufficio AI a predisporre una
nuova valutazione psichiatrica ad opera del Centro peritale per le
assicurazioni sociali (CPAS) (doc. AI 37-1; 46-1).
Il Dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia del CPAS, nella perizia del 14 ottobre 2010 hanno quindi posto
la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di
“Episodio depressivo di entità lieve-media (ICD10; F32.0)” (doc.
AI 48-5).
Secondo i
periti l'attuale contesto lavorativo, dopo l'aggressione subìta nel 2009, non
sembra più essere adatto all'assicurata. Addirittura – a mente dei periti - la
permanenza nell'attuale contesto lavorativo pone RI 1 a rischio, nei prossimi
mesi, di un ulteriore peggioramento delle condizioni psichiche con conseguente
importante ripercussione sulla capacità lavorativa.
Si
giustifica quindi un’inabilità lavorativa del 30% a partire dal mese di gennaio
2009.
In un contesto lavorativo più tranquillo tali limiti (legati in
particolare all'ansia, alla difficoltà nei contatti interpersonali e a
mantenere la concentrazione, ai disturbi del sonno con conseguente astenia
diurna oltre alla diminuzione dello slancio vitale) risulterebbero non
determinanti in tal senso (doc. AI 48/5-7).
In via ricorsuale l’assicurata ha prodotto il certificato medico del
6.
settembre 2011 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
nel quale il medico curante ha indicato che
RI 1 è sotto trattamento specialistico dal 30 giugno 2011.
A mente dello specialista
la capacità lavorativa dell’assicurata è del 50% al momento della prima
osservazione e del 100%, a seguito di un peggioramento, a partire dal 1°
settembre 2011 (doc. D).
Il Dr. __________
e la Dr.__________ del SMR, il 13 settembre 2011 hanno indicato che il rapporto
del Dr__________ non specifica una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione
internazionale e neppure in quale modo la sintomatologia descritta abbia
portato ad una completa inabilità al lavoro. I medici hanno inoltre segnalato
che “la sintomatologia descritta dal dr. __________ era già presente in
occasione della valutazione peritale e di tale sintomatologia lo psichiatra
curante non specifica la gravità” (doc. X1).
Nel
referto del 4 ottobre 2011 il Dr. __________ ha risposto alle segnalazioni del
medici del SMR diagnosticando una “Sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di grado medio (ICD 10 F 33.1)” e una “Sindrome Fobica non specifica
(ICD 10 F40)”.
Il medico
ha quindi spiegato che la sintomatologia descritta è peggiorata rispetto
all’inizio della presa a carico ed attualmente il quadro clinico si è
cronicizzato. Il Dr. __________ segue la paziente dal 2006 quando era già
presente “una costellazione clinica depressiva ansiosa” (doc. F).
Per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 19 maggio 2011 – quando si ritenga che
fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366.
consid. 1b).
Nella
fattispecie i referti del Dr. __________ del 6 settembre e 4 ottobre 2011 sono
successivi alla decisione impugnata. Secondo il medico curante la presa a
carico è iniziata il 30 giugno 2011, allorquando il grado d’inabilità era del
50%. I periti del CPAS da parte loro avevano indicato un’inabilità del 30%
nell’attuale contesto lavorativo con un possibile peggioramento nei mesi
successivi (doc. AI 48-7). Peggioramento che - a detta del medico curante - è
da ricondurre al mese di settembre 2011.
Nelle
annotazioni dell’11 ottobre 2011 la Dr.ssa ____________________ e il Dr. __________
hanno evidenziato che il possibile peggioramento della sintomatologia indicato
nel rapporto del Dr. __________ è da ricondurre al mese di settembre 2011. La
documentazione del medico curante tuttavia, benché definisca la diagnosi, non
espone i limiti funzionali per considerare l’assicurata inabile al 100%. I
medici del SMR concludono ribadendo le conclusioni poste nelle annotazioni del
13.
settembre 2011 (doc. XVIbis).
Il TCA
ritiene dunque che il quadro evidenziato dal Dr. __________ faccia sostanzialmente riferimento ad una situazione
clinica dell’assicurata successiva alla decisione impugnata e dunque, non è
rilevante nella presente procedura.
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
2.9.3
Per
quanto concerne la questione della valutazione globale delle patologie, va qui
ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,
ciò che nella causa in esame è stato fatto.
In una sentenza
I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il
Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse
inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
In data
21.
ottobre 2009 la Dr.ssa __________ del SMR ha interpellato i periti del CPAS.
Richiamando la valutazione del Dr. __________ che riteneva l’assicurata inabile
al 50% nella sua abituale attività, il medico del SMR ha interpellato i periti
in merito alla cumulabilità o meno dell’inabilità psichica con la patologia
somatica. La Dr.ssa __________i ha chiesto inoltre di quantificare la
percentuale d’inabilità in attività adeguata (doc. AI 50-1).
Il
Dr. __________ e il Dr. __________ hanno così risposto:
"
l’inabilità lavorativa del 30% è da ritenere
cumulabile rispetto all’IL del 50% correlata alla patologia somatica ed
evidenziata dal Dr. __________. L’incapacità lavorativa totale risulta quindi
del 50% in quanto l’orario lavorativo ridotto nella abituale attività consente
all’assicurata di mantenere dei ritmi di lavoro adatti ai limiti di natura
psichica presenti.
L’IL del 30% va intesa nell’attuale contesto
lavorativo in quanto in un altro più tranquillo tali limiti (legati in
particolare all’ansia alla difficoltà nei contatti interpersonali, alla
difficoltà nel mantenere la concentrazione, ai disturbi del sonno con
conseguente astenia diurna oltre alla diminuzione dello slancio vitale) non
sarebbero presenti (doc. AI 51-1).
Il
TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi da questa valutazione.
In
conclusione, rispecchiando le perizie dell’__________ e di ____________________
e la valutazione del CPAS i criteri di affidabilità e completezza richiesti
dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alle stesse può essere fatto
riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del 50% nella sua attività abituale,
ma è da considerare abile al lavoro al 100% in attività adeguate.
Il
consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 24 febbraio
2011, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurata ha fatto
riferimento a quelle senza (ri)formazione specifica oltre a quelle della
categoria 4.2. elencate nella tabella statistica TA1 (doc. AI 59-2).
2.10
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011, visto che nella
decisione del 19 maggio 2011 la rendita è stata negata a partire dal 1° gennaio
2011).
L’amministrazione
ha applicato i dati del 2009 che vanno quindi aggiornati al 2011.
2.10.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso (doc. I), dal questionario del datore di
lavoro emerge che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2010 fr.
67’894.-- (cfr. doc. AI 27-3) che aggiornati al 2011 sono pari a fr. 68'776.62 (+1,3%
secondo Stima trimestrale
dell'evoluzione dei salari nominali, UFS).
2.10.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal
ricorrente, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali
e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.--
mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2011 (+1,3%, stima trimestrale dell'evoluzione dei salari
nominali, Ufficio federale di statistica), un reddito mensile di fr. 4'451.12
oppure di fr. 53'413.44 per l'intero anno (fr. 4'451.12 x 12).
L’assicurata,
quale gerente/custode, avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 68'776.62 / anno per
un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.10.1.). Tale reddito si situa sopra
la media dei salari per un'attività equivalente (cioè
fr. 59'254.17, cfr. Tabella TA1 p.to 86-88 “Sanità e assistenza sociale”,
livello di qualifica 4, fr. 4’687.-- X 12 mesi = 56’244.-- riportato su 41.6 = fr. 58'493.76
e aggiornato al 2011).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008.
2.10.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als
Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen
Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark
nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das
Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so
dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von
teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000
S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen
der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva,
può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.10.4
In concreto,
nel rapporto dell’11 novembre 2010, il Consulente in integrazione professionale
ha applicato una riduzione del 6% per attività leggere e del 10% per altri
fattori di riduzione (doc. AI 62-5).
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche
pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui
concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de
savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."
Nella
presente fattispecie la percentuale globale del 16% può essere confermata dal
TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 53'413.44 e ammettendo
la riduzione del 16%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a
fr. 44'867.29 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da
valido nel medesimo anno di fr. 68'776.62 (consid. 2.10.1.) emerge un tasso
d’invalidità del 34,7% arrotondato al 35% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto
ad una rendita d’invalidità.
L’UAI ha
pertanto giustamente soppresso le prestazioni a partire dal 1° gennaio 2011, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato
o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande
invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno
2011consid. 3.1).
2.11
L’assicurata
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di di una perizia medica
pluridisciplinare (doc. I, pag. 3).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.12
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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