32.2011.181
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16 gennaio 2012Italiano18 min
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Numero d'incarto:
32.2011.181
Data decisione, Autorità:
16.01.2012, TCA
Titolo:
UAI ha ritenuto a ragione che l'assicurato,riprendendo l'attività presso il precedente datore di lavoro,con mansioni adatte,non subisce alcun discapito economico,dato che il salario da invalido percepito non costituisce un salario sociale,come espressamente indicato dal datore di lavoro
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.181
cr/sc
Lugano
16 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 maggio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1966, di formazione elettronico radio TV e in precedenza attivo in qualità
di operatore di misure in alta frequenza, in data 16 febbraio 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a causa della
“rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e conseguente
danneggiamento della cartilagine a livello di femore e di rotula” (doc. 3/1-9).
L’assicurato,
nell’estate del 1998, effettuando sul lavoro il trasloco dell’archivio, ha
subito un infortunio: un grosso armadio gli è caduto addosso, colpendolo
violentemente sul ginocchio destro, procurandogli una ferita.
Egli non
ha annunciato il caso all’assicuratore infortuni.
Durante
le vacanze estive del 2006, l’assicurato è caduto in bicicletta, procurandosi
una distorsione della caviglia destra. In data 3 ottobre 2007 l’assicurato è
stato operato alla caviglia destra.
Il caso è
stato preso a carico dall’__________I, che ha pure regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
A seguito
dell’infortunio alla caviglia destra, l’assicurato ha riscontrato un aumento
dei dolori al ginocchio destro, motivo per il quale egli ha annunciato
all’assicuratore infortuni una ricaduta (cfr. doc. 24-1 inc. LAINF).
L’assicuratore
LAINF ha infine ammesso la causalità con il fatto del 1° luglio 1998 e ha
assunto il caso con scritto del 9 aprile 2008 (cfr. doc. 37-1 inc. LAINF).
L’assicurato
ha subito diversi interventi al ginocchio destro (cfr. doc. I).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con progetto di
decisione del 22 ottobre 2009 (doc. 21/1-2), poi confermato con decisione del
13 aprile 2010, ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenendo che la
prestazione alla quale l’interessato avrebbe avuto diritto dal 01.04.2009 al
31.07.2009 non può essere versata, dato che “a decorrere dal 01.08.2009
l’assicurato ha ripreso la propria attività abituale nella misura del 100%
presso l’Ufficio __________”.
Con
sentenza 32.2010.116 del 14 ottobre 2010, cresciuta incontestata in giudicato,
il TCA ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti
all’amministrazione, al fine di stabilire il grado di invalidità dopo avere
correttamente determinato il reddito da invalido dell’interessato.
Il TCA ha,
infatti, osservato che l’UAI ha semplicemente
considerato che l’assicurato, avendo ripreso la propria attività presso il
precedente datore di lavoro nella misura del 100% a partire dal 1° agosto 2009,
non ha diritto ad una rendita, senza tuttavia verificare,
tramite confronto dei redditi, se, nonostante la ripresa dell’attività
lavorativa, egli presenti o meno un’incapacità al guadagno del 40% almeno, secondo
Fatti
i disposti dell’art. 28 LAI.
Il TCA ha
sottolineato che il precedente posto di lavoro dell’assicurato - attivo in
qualità di operatore di misure ad alta frequenza - non rientra nel novero delle
attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, motivo per il quale
occorre concludere che l’interessato abbia ricominciato a lavorare presso il
precedente datore di lavoro, ma occupandosi di altre mansioni.
Questa
Corte ha inoltre evidenziato che “l’amministrazione, in sede di risposta di
causa, ha osservato che l’interessato “ha potuto riprendere la sua attività
presso l’__________ al 100% e non subisce alcun discapito economico”, senza
tuttavia appurare se il salario percepito dall’assicurato per lo svolgimento
della sua attività costituisca o meno un salario sociale.
1.3. Dopo avere
effettuato, conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli
accertamenti economici del caso, con progetto di decisione del 6 aprile 2011 (doc.
54/1-2), poi confermato con decisione del 27 maggio 2011 (doc. A), l’Ufficio AI
ha negato il diritto alla rendita, non presentando l’interessato un grado di
invalidità pensionabile:
"
(…)
Con riferimento alle osservazioni presentate in
data 05.06.2011, le comunichiamo che le stesse sono state oggetto di esame.
Tuttavia, lo scrivente ufficio non può che confermare quanto indicato nel
citato preavviso dopo aver richiesto al datore di lavoro se fosse corrisposto
un salario sociale (cfr. Sentenza TCA del 14.10.2010 consid. 2.7).
Il mansionario dell'assicurato è stato parzialmente
modificato, ma il salario versato dal 01.08.2009 corrisponde all'effettivo
rendimento per l'attività svolta dopo l'insorgenza del danno alla salute
(attività adattata ai limiti funzionali dell'assicurato). Il datore di lavoro
con scritto del 29.03.2011 ha confermato che il salario versato corrisponde
all'effettivo rendimento dell'assicurato e che non viene versata nessuna quota
di salario sociale." (Doc. A)
1.4. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dallo studio legale
RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione
impugnata e chiedendo che il diritto alla rendita di invalidità “è
ulteriormente esaminato sulla scorta di quanto ordinato dal lodevole Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni nella sua sentenza del 14 ottobre 2010 e meglio a
seguito di una reale verifica tendente ad appurare se il salario percepito
dall’interessato per lo svolgimento della sua attività costituisca o meno un
salario sociale” (doc. I).
Sostanzialmente
il rappresentante dell’interessato ha contestato la decisione
dell’amministrazione, rilevando come l’Ufficio AI, contrariamente a quanto
espressamente indicato dal TCA nella sentenza del 14 ottobre 2010, abbia omesso
di chiedere al datore di lavoro se l’assicurato percepisca o meno un salario
sociale, limitandosi a richiedere informazioni – peraltro già note -in merito
al suo grado di occupazione; alle funzioni e alle mansioni svolte e al salario
percepito.
Il
patrocinatore ha inoltre evidenziato che il datore di lavoro dell’interessato
ha dovuto assumere, a seguito dell’impossibilità per il ricorrente di svolgere
determinate mansioni, “una mezza unità supplementare”, circostanza quest’ultima
totalmente ignorata dall’amministrazione nella decisione impugnata.
A mente
del patrocinatore, “non è dato sapere, siccome non è stato chiesto, quale
sarebbe stato il salario per un impiegato che, sin dal momento della sua
assunzione, fosse stato impossibilitato ad arrampicarsi sui piloni, montare
pali, trasportare pesi per più di 15-25 kg, o arrampicare in montagna. Eppure la domanda da porre, per stabilire se il salario di fr. 103'155.00 (riferito
ad un operatore di misure in alta frequenza in grado di svolgere tutte le
funzioni che detta specializzazione implica) corrisponde effettivamente al
rendimento del signor RI 1, era proprio questa. Nel constatare che parte delle
mansioni del qui ricorrente hanno dovuto essere assegnate ad una mezza unità
supplementare (per la quale il datore di lavoro si è quindi anche assunto costi
supplementari) e che, nel contempo, il salario del qui ricorrente è rimasto
invariato, l’UAI avrebbe dovuto porsi la questione a sapere perché” (doc. I).
1.5. L’UAI, in
risposta - dopo avere rilevato la correttezza degli accertamenti eseguiti presso
il datore di lavoro, dai quali è emerso che l’assicurato non beneficia di alcun
salario sociale - ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. V).
1.6. Con scritto
del 15 luglio 2011, il patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di
non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, sottolineando come “durante
la riunione tra il datore di lavoro del ricorrente e la __________ era stato
chiaramente sottolineato dai rappresentanti del __________ che, nel caso le
limitazioni sul lavoro fossero perdurate, lo stesso __________ si sarebbe
aspettato una partecipazione finanziaria da parte delle assicurazioni, quale
salario sociale” (doc. VI).
Questo
scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VII), con
facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06
e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H
335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Per costante
giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la
questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione
di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Se il
Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di
conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio
possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In
particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla
base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad
un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte
(cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA
I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del
25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta
di prestazioni dell’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
Considerandi
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4
In una sentenza 8C_989/2009
del 31 maggio 2010, il Tribunale federale, a proposito del reddito da invalido,
ha ricordato che:
" Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la
situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente
il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale (DTF 126 V 75 consid.
3b/aa pag. 76 e la giurisprudenza ivi citata). Qualora difettino indicazioni economiche
effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali,
come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con
riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) relativa ai
posti di lavoro (DPL; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U
40/98 del 1° marzo 1999, in RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). In particolare il
reddito ipotetico da invalido deve essere accertato in base alla tabella TA1
dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel
settore privato.”
2.5
Nella
concreta fattispecie, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella precedente
sentenza di rinvio 32.2010.116 del 14 ottobre 2010, l’Ufficio AI ha contattato
il datore di lavoro dell’assicurato, al fine di appurare se il salario
percepito dall’interessato nello svolgimento della sua attività al 100%
presso l’__________ corrisponda al suo effettivo rendimento o costituisca
al contrario un salario sociale.
Con
scritto del 14 dicembre 2010, l’amministrazione ha chiesto all’__________ le
seguenti precisazioni:
"
Ai fini assicurativi e per conto del signor __________,
vi chiediamo cortesemente la vostra collaborazione affinché ci venga precisato
quale sarebbe stato il salario lordo annuo, per l’anno 2009, comprensivo di
ogni supplemento per le ferie e per la tredicesima, che l’assicurato avrebbe
meritato svolgendo ad orario completo la professione di operatore di misure in
alta frequenza, se non fosse intervenuto il danno alla salute.
Dopo un periodo di malattia, l’assicurato è stato nuovamente
impiegato presso il vostro Ufficio a decorrere dal 11.08.2009. A tale proposito vi chiediamo gentilmente di volerci indicare:
-
il grado di occupazione;
-
la funzione e le relative mansioni svolte;
-
il salario lordo corrisposto per l’anno 2009/2010." (Doc. 48-1)
Con
messaggio di posta elettronica del 1° febbraio 2011, il signor __________,
Personalfachmann/Stellvertreter der __________, ha risposto:
"
Gemäss unserem Telefongespräch von letzte Woche
teile ich Ihnen betreffend RI 1 folgendes mit:
-
il grado di occupazione:
100% (gemäss Vertrag)
-
salario lordo corrisposto per l’anno 2009/2010:
2009.
= Jahreslohn
Sfr. 102'539.45 und Ortszuschlag Sfr. 1'662.-
2010.
= Jahreslohn
Sfr. 103'155.-- und Ortszuschlag Sfr. 1'672.80
-
la funzione e le relative mansioni svolte:
Die Funktion von Herr
RI 1 ist Messoperateur:
o
controlli tecnici e d’esercizio nelle radiocomunicazioni a scopo
professionale
o
raccogliere dati sulla pianificazione necessari per
l’assegnazione delle frequenze
o
lavori amministrativi
lavori limitati o non possibili:
arrampicarsi
sui piloni, montare pali, trasportare pesi non più di 15-25 kg, arrampicare in montagna.”
(Doc.
50/1-3)
In data
25.
marzo 2011, l’UAI ha nuovamente interpellato il signor __________, con uno
scritto del seguente tenore:
"
Come da lei gentilmente indicato nel mail
ricevuto in data 1° febbraio 2011, il signor RI 1, dopo l’insorgenza del danno
alla salute ha ripreso a lavorare nella misura del 100%.
A questo proposito viste le limitazioni
funzionali dettate dal danno alla salute, alcune mansioni non vengono più
svolte.
Chiediamo quindi cortesemente di volerci
precisare se il salario lordo annuo versato (Fr. 103'155.- per l’anno 2010)
corrisponde all’effettivo rendimento dell’assicurato. In caso di risposta
negativa, favorite gentilmente indicarci quale quota di salario sociale
riconoscete in percentuale.” (Doc. 52-1)
Con
messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2011, il signor __________ ha
precisato:
"
Soeben habe ich den Brief von Ihnen erhalten.
Sie fragen wieder nach ob der Lohn von Herrn RI 1 auch der Leistung entspricht.
Ja! Herr RI 1 arbeitet zu 100% und deshalb ist für das Jahr 2010 der Lohn Sfr.
103'155.- (ohne Ortszuschlag) richtig.
Ich hoffe, dass nun alles klar ist!” (Doc. 53-1)
2.6
Sulla base
delle risposte fornite dal datore di lavoro dell’interessato (cfr. consid.
2.5
), il TCA ritiene quindi che – contrariamente a quanto preteso dal
patrocinatore dell’assicurato – l’UAI ha correttamente appurato che l’assicurato,
nonostante il danno alla salute, sfrutta appieno la sua capacità lavorativa
residua del 100% in attività adatte lavorando, al 100%, presso il suo
precedente datore di lavoro, __________, in qualità di “Messoperateur”, con il
compito, come precisato dallo stesso datore di lavoro, di eseguire “controlli
tecnici e d’esercizio nelle radiocomunicazioni a scopo professionale;
raccogliere dati sulla pianificazione necessari per l’assegnazione delle
frequenze e lavori amministrativi” e senza più svolgere
attività inadeguate come “arrampicarsi sui piloni, montare pali,
trasportare pesi non più di 15-25 kg, arrampicare in montagna”
(doc. 50/1-3), senza subire alcun discapito economico
(doc. 53-1).
In particolare il TCA, ritiene che, alla luce
degli accertamenti svolti presso l’__________, il salario percepito
concretamente dall’assicurato per lo svolgimento di tale attività non
costituisce, contrariamente a quanto asserito in sede ricorsuale, un salario
sociale, ma corrisponda all’effettivo rendimento dell’interessato, così come
esplicitamente precisato dallo stesso datore di lavoro nel messaggio di posta
elettronica del 29 marzo 2011 (cfr. doc. 53-1, consid. 2.5.), rispondendo ad
una puntuale richiesta in tal senso dell’UAI, in ossequio a quanto stabilito da
questo Tribunale nella sentenza di rinvio 32.2010.116 del 14 ottobre 2010.
La risposta fornita dal datore di lavoro alla
domanda “se il salario lordo annuo versato (Fr. 103'155.- per l’anno 2010)
corrisponde all’effettivo rendimento dell’assicurato” (cfr. doc. 52-1) è chiara
e non lascia adito a dubbi: il signor __________ ha infatti espressamente
risposto “Ja! Herr __________ arbeitet zu 100% und deshalb
ist für das Jahr 2010 der Lohn Sfr. 103'155.- (ohne
Ortszuschlag) richtig” (cfr. doc. 53-1, consid. 2.5.).
Pertanto,
sulla base della chiara risposta fornita dal datore di lavoro, il reddito da
invalido da prendere in considerazione è quello effettivamente
percepito dall’assicurato quale operatore di misura a tempo pieno, pari a fr. 102'539.45 (2009) e fr.
103'155.- (2010).
In
conclusione, dunque, è a giusta ragione che l’UAI ha ritenuto che l’assicurato
non subisce alcun discapito economico, dato che, come espressamente indicato
dal patrocinatore in sede ricorsuale, con la ripresa dell’attività presso il
precedente datore di lavoro, seppur svolgendo mansioni che non comportino “arrampicarsi
sui piloni, montare pali, trasportare pesi non più di 15-25 kg, arrampicare in montagna”, l’interessato “continua a percepire lo stesso
identico salario di prima” (doc. I).
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il diritto dell’assicurato ad una rendita
d’invalidità, la decisione del 27 maggio 2011 deve, perciò, essere confermata.
2.7
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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