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Decisione

32.2011.181

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 gennaio 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i disposti dell’art. 28 LAI.

Il TCA ha

sottolineato che il precedente posto di lavoro dell’assicurato - attivo in

qualità di operatore di misure ad alta frequenza - non rientra nel novero delle

attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, motivo per il quale

occorre concludere che l’interessato abbia ricominciato a lavorare presso il

precedente datore di lavoro, ma occupandosi di altre mansioni.

Questa

Corte ha inoltre evidenziato che “l’amministrazione, in sede di risposta di

causa, ha osservato che l’interessato “ha potuto riprendere la sua attività

presso l’__________ al 100% e non subisce alcun discapito economico”, senza

tuttavia appurare se il salario percepito dall’assicurato per lo svolgimento

della sua attività costituisca o meno un salario sociale.

1.3. Dopo avere

effettuato, conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli

accertamenti economici del caso, con progetto di decisione del 6 aprile 2011 (doc.

54/1-2), poi confermato con decisione del 27 maggio 2011 (doc. A), l’Ufficio AI

ha negato il diritto alla rendita, non presentando l’interessato un grado di

invalidità pensionabile:

"

(…)

Con riferimento alle osservazioni presentate in

data 05.06.2011, le comunichiamo che le stesse sono state oggetto di esame.

Tuttavia, lo scrivente ufficio non può che confermare quanto indicato nel

citato preavviso dopo aver richiesto al datore di lavoro se fosse corrisposto

un salario sociale (cfr. Sentenza TCA del 14.10.2010 consid. 2.7).

Il mansionario dell'assicurato è stato parzialmente

modificato, ma il salario versato dal 01.08.2009 corrisponde all'effettivo

rendimento per l'attività svolta dopo l'insorgenza del danno alla salute

(attività adattata ai limiti funzionali dell'assicurato). Il datore di lavoro

con scritto del 29.03.2011 ha confermato che il salario versato corrisponde

all'effettivo rendimento dell'assicurato e che non viene versata nessuna quota

di salario sociale." (Doc. A)

1.4. Contro la

citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dallo studio legale

RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione

impugnata e chiedendo che il diritto alla rendita di invalidità “è

ulteriormente esaminato sulla scorta di quanto ordinato dal lodevole Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni nella sua sentenza del 14 ottobre 2010 e meglio a

seguito di una reale verifica tendente ad appurare se il salario percepito

dall’interessato per lo svolgimento della sua attività costituisca o meno un

salario sociale” (doc. I).

Sostanzialmente

il rappresentante dell’interessato ha contestato la decisione

dell’amministrazione, rilevando come l’Ufficio AI, contrariamente a quanto

espressamente indicato dal TCA nella sentenza del 14 ottobre 2010, abbia omesso

di chiedere al datore di lavoro se l’assicurato percepisca o meno un salario

sociale, limitandosi a richiedere informazioni – peraltro già note -in merito

al suo grado di occupazione; alle funzioni e alle mansioni svolte e al salario

percepito.

Il

patrocinatore ha inoltre evidenziato che il datore di lavoro dell’interessato

ha dovuto assumere, a seguito dell’impossibilità per il ricorrente di svolgere

determinate mansioni, “una mezza unità supplementare”, circostanza quest’ultima

totalmente ignorata dall’amministrazione nella decisione impugnata.

A mente

del patrocinatore, “non è dato sapere, siccome non è stato chiesto, quale

sarebbe stato il salario per un impiegato che, sin dal momento della sua

assunzione, fosse stato impossibilitato ad arrampicarsi sui piloni, montare

pali, trasportare pesi per più di 15-25 kg, o arrampicare in montagna. Eppure la domanda da porre, per stabilire se il salario di fr. 103'155.00 (riferito

ad un operatore di misure in alta frequenza in grado di svolgere tutte le

funzioni che detta specializzazione implica) corrisponde effettivamente al

rendimento del signor RI 1, era proprio questa. Nel constatare che parte delle

mansioni del qui ricorrente hanno dovuto essere assegnate ad una mezza unità

supplementare (per la quale il datore di lavoro si è quindi anche assunto costi

supplementari) e che, nel contempo, il salario del qui ricorrente è rimasto

invariato, l’UAI avrebbe dovuto porsi la questione a sapere perché” (doc. I).

1.5. L’UAI, in

risposta - dopo avere rilevato la correttezza degli accertamenti eseguiti presso

il datore di lavoro, dai quali è emerso che l’assicurato non beneficia di alcun

salario sociale - ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. V).

1.6. Con scritto

del 15 luglio 2011, il patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di

non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, sottolineando come “durante

la riunione tra il datore di lavoro del ricorrente e la __________ era stato

chiaramente sottolineato dai rappresentanti del __________ che, nel caso le

limitazioni sul lavoro fossero perdurate, lo stesso __________ si sarebbe

aspettato una partecipazione finanziaria da parte delle assicurazioni, quale

salario sociale” (doc. VI).

Questo

scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VII), con

facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06

e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H

335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00

del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26

ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Per costante

giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la

questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione

di rinvio dei giudici di ultima istanza.

Se il

Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di

conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio

possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

In

particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla

base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad

un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte

(cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA

I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del

25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

Quando

una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,

quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.

sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

2.3. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta

di prestazioni dell’assicurato.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

Considerandi

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.4

In una sentenza 8C_989/2009

del 31 maggio 2010, il Tribunale federale, a proposito del reddito da invalido,

ha ricordato che:

" Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la

situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente

il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale (DTF 126 V 75 consid.

3b/aa pag. 76 e la giurisprudenza ivi citata). Qualora difettino indicazioni economiche

effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali,

come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con

riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'Istituto

nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) relativa ai

posti di lavoro (DPL; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U

40/98 del 1° marzo 1999, in RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). In particolare il

reddito ipotetico da invalido deve essere accertato in base alla tabella TA1

dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel

settore privato.”

2.5

Nella

concreta fattispecie, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella precedente

sentenza di rinvio 32.2010.116 del 14 ottobre 2010, l’Ufficio AI ha contattato

il datore di lavoro dell’assicurato, al fine di appurare se il salario

percepito dall’interessato nello svolgimento della sua attività al 100%

presso l’__________ corrisponda al suo effettivo rendimento o costituisca

al contrario un salario sociale.

Con

scritto del 14 dicembre 2010, l’amministrazione ha chiesto all’__________ le

seguenti precisazioni:

"

Ai fini assicurativi e per conto del signor __________,

vi chiediamo cortesemente la vostra collaborazione affinché ci venga precisato

quale sarebbe stato il salario lordo annuo, per l’anno 2009, comprensivo di

ogni supplemento per le ferie e per la tredicesima, che l’assicurato avrebbe

meritato svolgendo ad orario completo la professione di operatore di misure in

alta frequenza, se non fosse intervenuto il danno alla salute.

Dopo un periodo di malattia, l’assicurato è stato nuovamente

impiegato presso il vostro Ufficio a decorrere dal 11.08.2009. A tale proposito vi chiediamo gentilmente di volerci indicare:

-

il grado di occupazione;

-

la funzione e le relative mansioni svolte;

-

il salario lordo corrisposto per l’anno 2009/2010." (Doc. 48-1)

Con

messaggio di posta elettronica del 1° febbraio 2011, il signor __________,

Personalfachmann/Stellvertreter der __________, ha risposto:

"

Gemäss unserem Telefongespräch von letzte Woche

teile ich Ihnen betreffend RI 1 folgendes mit:

-

il grado di occupazione:

100% (gemäss Vertrag)

-

salario lordo corrisposto per l’anno 2009/2010:

2009.

= Jahreslohn

Sfr. 102'539.45 und Ortszuschlag Sfr. 1'662.-

2010.

= Jahreslohn

Sfr. 103'155.-- und Ortszuschlag Sfr. 1'672.80

-

la funzione e le relative mansioni svolte:

Die Funktion von Herr

RI 1 ist Messoperateur:

o

controlli tecnici e d’esercizio nelle radiocomunicazioni a scopo

professionale

o

raccogliere dati sulla pianificazione necessari per

l’assegnazione delle frequenze

o

lavori amministrativi

lavori limitati o non possibili:

arrampicarsi

sui piloni, montare pali, trasportare pesi non più di 15-25 kg, arrampicare in montagna.”

(Doc.

50/1-3)

In data

25.

marzo 2011, l’UAI ha nuovamente interpellato il signor __________, con uno

scritto del seguente tenore:

"

Come da lei gentilmente indicato nel mail

ricevuto in data 1° febbraio 2011, il signor RI 1, dopo l’insorgenza del danno

alla salute ha ripreso a lavorare nella misura del 100%.

A questo proposito viste le limitazioni

funzionali dettate dal danno alla salute, alcune mansioni non vengono più

svolte.

Chiediamo quindi cortesemente di volerci

precisare se il salario lordo annuo versato (Fr. 103'155.- per l’anno 2010)

corrisponde all’effettivo rendimento dell’assicurato. In caso di risposta

negativa, favorite gentilmente indicarci quale quota di salario sociale

riconoscete in percentuale.” (Doc. 52-1)

Con

messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2011, il signor __________ ha

precisato:

"

Soeben habe ich den Brief von Ihnen erhalten.

Sie fragen wieder nach ob der Lohn von Herrn RI 1 auch der Leistung entspricht.

Ja! Herr RI 1 arbeitet zu 100% und deshalb ist für das Jahr 2010 der Lohn Sfr.

103'155.- (ohne Ortszuschlag) richtig.

Ich hoffe, dass nun alles klar ist!” (Doc. 53-1)

2.6

Sulla base

delle risposte fornite dal datore di lavoro dell’interessato (cfr. consid.

2.5

), il TCA ritiene quindi che – contrariamente a quanto preteso dal

patrocinatore dell’assicurato – l’UAI ha correttamente appurato che l’assicurato,

nonostante il danno alla salute, sfrutta appieno la sua capacità lavorativa

residua del 100% in attività adatte lavorando, al 100%, presso il suo

precedente datore di lavoro, __________, in qualità di “Messoperateur”, con il

compito, come precisato dallo stesso datore di lavoro, di eseguire “controlli

tecnici e d’esercizio nelle radiocomunicazioni a scopo professionale;

raccogliere dati sulla pianificazione necessari per l’assegnazione delle

frequenze e lavori amministrativi” e senza più svolgere

attività inadeguate come “arrampicarsi sui piloni, montare pali,

trasportare pesi non più di 15-25 kg, arrampicare in montagna”

(doc. 50/1-3), senza subire alcun discapito economico

(doc. 53-1).

In particolare il TCA, ritiene che, alla luce

degli accertamenti svolti presso l’__________, il salario percepito

concretamente dall’assicurato per lo svolgimento di tale attività non

costituisce, contrariamente a quanto asserito in sede ricorsuale, un salario

sociale, ma corrisponda all’effettivo rendimento dell’interessato, così come

esplicitamente precisato dallo stesso datore di lavoro nel messaggio di posta

elettronica del 29 marzo 2011 (cfr. doc. 53-1, consid. 2.5.), rispondendo ad

una puntuale richiesta in tal senso dell’UAI, in ossequio a quanto stabilito da

questo Tribunale nella sentenza di rinvio 32.2010.116 del 14 ottobre 2010.

La risposta fornita dal datore di lavoro alla

domanda “se il salario lordo annuo versato (Fr. 103'155.- per l’anno 2010)

corrisponde all’effettivo rendimento dell’assicurato” (cfr. doc. 52-1) è chiara

e non lascia adito a dubbi: il signor __________ ha infatti espressamente

risposto “Ja! Herr __________ arbeitet zu 100% und deshalb

ist für das Jahr 2010 der Lohn Sfr. 103'155.- (ohne

Ortszuschlag) richtig” (cfr. doc. 53-1, consid. 2.5.).

Pertanto,

sulla base della chiara risposta fornita dal datore di lavoro, il reddito da

invalido da prendere in considerazione è quello effettivamente

percepito dall’assicurato quale operatore di misura a tempo pieno, pari a fr. 102'539.45 (2009) e fr.

103'155.- (2010).

In

conclusione, dunque, è a giusta ragione che l’UAI ha ritenuto che l’assicurato

non subisce alcun discapito economico, dato che, come espressamente indicato

dal patrocinatore in sede ricorsuale, con la ripresa dell’attività presso il

precedente datore di lavoro, seppur svolgendo mansioni che non comportino “arrampicarsi

sui piloni, montare pali, trasportare pesi non più di 15-25 kg, arrampicare in montagna”, l’interessato “continua a percepire lo stesso

identico salario di prima” (doc. I).

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il diritto dell’assicurato ad una rendita

d’invalidità, la decisione del 27 maggio 2011 deve, perciò, essere confermata.

2.7

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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