32.2011.183
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16 febbraio 2012Italiano61 min
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Numero d'incarto:
32.2011.183
Data decisione, Autorità:
16.02.2012, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurato - ancora abile al 50% nella sua attività e in altre adeguate - una rendita AI limitata nel tempo,poi soppressa,non può essere confermata dal TCA.Dal corretto raffronto dei redditi,emerge diritto a 1/2 rendita AI
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RENDITA LIMITATA
RIPETIBILI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.183
cr/sc
Lugano
16 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 maggio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1984, in precedenza attivo in qualità di fattorino, in data 13 luglio 2009, ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti a seguito di “diagnosticato
tumore di tipo carcinoma embrionale” (doc. 1/1-9).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia neurologica
a cura del dr. __________ (doc. 31), l’Ufficio AI, con progetto di decisione
del 2 marzo 2011 (doc. 45/1-3), poi confermato con decisione del 19 maggio 2011, ha attribuito all’interessato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° gennaio
2010 al 31 marzo 2011, poi soppressa a partire dal 1° aprile 2011, non
presentando più l’interessato, a partire da quel momento, un grado di
invalidità pensionabile (doc. B).
1.2. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata
e l’attribuzione di tre quarti di rendita di invalidità dal 1° aprile 2011
(doc. I).
Sostanzialmente
il patrocinatore ha contestato la decisione dell’amministrazione con
riferimento agli aspetti economici, criticando in particolare la qualifica di
impiegato di commercio utilizzata dall’amministrazione per calcolare il reddito
da invalido dell’interessato.
Il legale
ha infatti rilevato che “il ramo economico 52 prescelto dall’UAI per operare il
calcolo è inadeguato, specie in relazione alla funzione che dovrebbe occupare
il ricorrente: quella di impiegato di commercio e riparazioni con un grado di
conoscenze professionali specializzate”.
A mente
del patrocinatore “una simile professione non potrebbe essere svolta dal ricorrente,
giacché richiederebbe al lavoratore di lavorare in posizione eretta per buona
parte del giorno, mentre lui deve rimanere seduto, avendo però la possibilità
di cambiare spesso posizione per i dolori persistenti alla schiena”.
Secondo
il patrocinatore, dunque, analogamente a quanto considerato dal SMR,
l’assicurato va ritenuto reintegrabile solo come “impiegato d’ufficio e non
come impiegato di commercio al dettaglio e alle riparazioni”, chiedendo che il
reddito da invalido venga stabilito in applicazione del ramo economico 93
“servizi personali”, nell’ambito del segretariato / cancelleria.
Il legale
ha inoltre contestato il livello di qualifica 3 utilizzato
dall’amministrazione, ritenendo che nel caso di specie si debba considerare il
livello 4, relativo ad attività semplici e ripetitive.
Il
patrocinatore ha infine sottolineato che il consulente IP, nell’effettuare il
calcolo del grado di invalidità dell’assicurato, ha omesso di applicare al
reddito da invalido l’ulteriore riduzione del 23%, già utilizzata nella tabella
del 1° febbraio 2011, ma poi ignorata nella valutazione del 24 febbraio 2011
(doc. I).
1.3. L’UAI, in
risposta - dopo avere rilevato che, dal profilo medico, l’assicurato è da
ritenere inabile al lavoro al 50%, come indicato anche nel referto prodotto dal
ricorrente unitamente al ricorso e avere confermato la correttezza della
valutazione economica - ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. IV).
1.4. In corso di
causa, il TCA ha interpellato l’Ufficio AI, chiedendo alcune precisazioni
riguardo alla determinazione del reddito da invalido (doc. VI).
L’amministrazione
ha risposto con scritto del 20 gennaio 2012 (doc. VII + 1-5), che è stato
immediatamente trasmesso all’assicurato per una sua presa di posizione (doc.
VIII).
1.5. Con scritto
del 31 gennaio 2012, il patrocinatore dell’assicurato ha nuovamente contestato
l’applicazione dei dati statistici relativi al ramo economico 52 per la
determinazione del reddito da invalido dell’interessato. Il legale, inoltre, ha
criticato la risposta dell’amministrazione a proposito dell’inapplicabilità,
nel caso di specie, di una riduzione del reddito da invalido per tenere conto
del cosiddetto gap salariale, dato che l’assicurato si sarebbe accontentato di
un salario modesto, ritenendo che tale motivazione “non ha alcun riscontro
negli atti. In particolare non vi sono né indizi, né prove, che fosse
intenzione dell’assicurato di accontentarsi di un guadagno modesto. Costui fu
sempre alla ricerca di lavori ben più remunerati di quelli di fattorino, che
doveva essere un lavoro provvisorio” (doc. XI).
Questa
presa di posizione del ricorrente è stata trasmessa all’amministrazione (doc.
XII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo
cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag.
182.
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.5. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables
(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante
en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux
traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont
divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à
la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que
le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble
de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale
importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de
reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la
fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique
susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent
s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble
somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue
pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais
remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de
fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont
cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils
insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il
s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à
la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du
droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions
sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence
des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à
une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Nella decisione del 19 maggio 2011, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita
intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° gennaio 2010 al 31 marzo 2011,
sopprimendola poi a partire dal 1° aprile 2011, ritenuto il miglioramento dello
stato di salute dell’interessato, il quale, a partire dal mese di dicembre
2010, presenta una capacità lavorativa del 50%, con un conseguente grado di
invalidità del 26% (doc. B).
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3.,
2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI
1 a fare tempo dal 1° aprile 2011.
2.7. Nel caso di
specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di
attribuire all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%)
dal 1° gennaio 2010 al 31 marzo 2011, sopprimendola poi a partire dal 1° aprile
2011, sulla valutazione peritale neurologica del dr. __________, specialista
FMH in neurologia.
Il dr. __________, nel suo referto del 19 gennaio
2011, ha posto le diagnosi di “esiti di polineuropatia distale simmetrica,
piuttosto sensitiva d’origine tossica, eventualmente carenziale (vitamina B12?)
in stato dopo polichemioterapia per un carcinoma embrionale esteso a livello
retroperitoneale (diagnosi di gennaio 2009); probabile neuropatia ottica
predominante a destra, associata; esiti di trombosi venose a livello pelvico
secondarie e fenomeni di Raynaud secondari; cisti aracnoidea temporale destra
asintomatica (scoperta casuale); nucalgie tensive su alterazioni statiche a
livello cervicale” (doc. 31-5).
Il dr. __________ ha rilevato che “le diagnosi
neurologiche sopraesposte non hanno ripercussioni maggiori sulla capacità di
lavoro” (doc. 31-5).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha osservato che “attualmente l’assicurato non svolge alcuna attività dopo gli
esiti della chemioterapia e la problematica venosa con trombosi e
anticoagulazione secondaria. Al momento attuale, dal punto di vista
neurologico, come impiegato di ufficio non sussiste un’incapacità lavorativa,
in attività pesanti eventualmente” (doc. 31-6).
Lo specialista ha aggiunto che “una limitazione
della capacità di lavoro, per la problematica oncologica, è presente da almeno
gennaio 2009. Attualmente l’incapacità di lavoro è di competenza internistica e
oncologica” (doc. 31-6).
Nel rapporto medico del 31 gennaio 2011, il dr. __________
del SMR, spec. FMH in chirurgia (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha posto la diagnosi principale di
“fenomeno di Raynaud secondario, paraneoplastico arti superiori e inferiori”;
quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa ha posto quelle
di “claudicatio venosa stato dopo trombosi venosa profonda vena cava inferiore,
vene iliache comuni bilateralmente, vena iliaca esterna sinistra e vena
femorale comune sinistra; polineuropatia sensitivo motoria post-chemioterapia
in fase di risoluzione”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
ha indicato quelle di “carcinoma retroperitoneale embrionale estesamente
necrotico condizionante dislocamento cavale attualmente in remissione completa;
stato dopo 4 cicli di chemioterapia; probabile neuropatia ottica predominante a
destra; nucalgie tensive su alterazioni statiche a livello cervicale; cisti
aracnoidea in regione temporale destra; impotenza coeundi” (doc. 32-1).
Quanto alla capacità lavorativa, il medico del
SMR ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 100% dal 29 gennaio 2009, ma
inabile al lavoro al 50% a partire dal 21 dicembre 2010 sia nella sua attività
di impiegato d’ufficio, sia in qualsiasi attività adeguata (doc. 32-2).
Il dr. __________ ha osservato quanto segue:
"
Trattasi di un assicurato __________, nato il __________,
26enne, impiegato di commercio con AFC.
Ultima professione svolta come fattorino fino al
gennaio 2009.
Dalla diagnosi del 29.01.2009 con riscontro di
carcinoma retro-peritoneale embrionale estesamente necrotico condizionante
dislocamento cavale l’assicurato è stato sottoposto a 4 cicli di chemioterapia
neoadiuvale, terminata nel maggio 2009, con remissione quasi completa della
massa retro-peritoneale. Sono comparse complicazioni con la chemioterapia, tra
le quali due episodi di trombosi venosa profonda con claudicatio venosa (limite
di cammino 200 mt; edema alla gamba) necessitante terapia anticoagulante ancora
in vigore.
9.11.2010 la dr.ssa __________ (spec. med. int. e
angiologia) attesta che la trombosi venosa condizionante claudicatio limita a
400 mt la percorrenza massima giornaliera in deambulazione, oltre a deficit
muscolari arti inferiori e addome/regione lombare, con limitazione a sforzi
fisici per la comparsa di dolore. La polineuropatia però ne limita la stabilità
rendendo l’assicurato insicuro alla marcia, nello scrivere e nel trasportare
pesi. Il fenomeno di Raynaud rende difficile l’uso della presa nelle mani di
oggetti o strumenti, l’uso di acqua e l’esposizione al freddo. Viene proposta
una flebografia al fine di poter tentare una rivascolarizzazione per ottenere
un miglioramento nella deambulazione e nel mantenimento di certe posizioni come
quella seduta. È possibile che sia la polineuropatia sia il fenomeno di Raynaud
persistano immodificati nel tempo, comportando un limite funzionale permanente.
25.11.2010 l’assicurato è stato sottoposto a
flebografia e posa di stent sia a livello della vena cava inferiore sia a
livello delle vene iliache comuni bilateralmente.
20.12.2010 la dr.ssa __________ (spec. med. int.
e angiologia) attesta dopo esecuzione di esami (flebografia vena cava
inferiore, duplex arterioso e venoso, stato dei polsi a riposo e sotto sforzo,
plestimografia e oscillografia) un miglioramento soggettivo della stanchezza
agli arti inferiori alla deambulazione; un peggioramento della sintomatologia
al rachide lombare e un’impotenza coeundi. Nessuna alterazione vascolare
arteriosa riscontrata. Vige una pervietà delle vene iliache bilateralmente.
19.01.2011 visita peritale neurologica da parte
del dr. __________: conferma la polineuropatia arti inferiori con buon
miglioramento e in fase di risoluzione con possibile persistenza residua di
un’areflessia distale e eventualmente qualche vago disturbo sensitivo. Nessun
influsso per un’attività di tipo leggero (d’ufficio). Disturbi visivi moderati.
Qualche disturbo a livello della sfera sessuale risolvibile con medicamenti.
Nessun disturbo psicologico o sociale. Dal lato neurologico non sono necessari
provvedimenti d’integrazione. Lo specialista consiglia un consulto
oftalmologico per la problematica legata ai nervi ottici. La ripresa
dell’attività professionale è legata alla problematica venosa, il problema
oncologico è stabilizzato.
Dalla documentazione medica in nostro possesso
confermiamo le IL certificate dai colleghi medici fino al 20.12.2010 al 100%.
La situazione oncologica è stazionaria con
attuale remissione dopo cicli di chemioterapia del tumore maligno. Permane un
deficit parestetico sensitivo motorio agli arti in toto senza influsso sulla CL
per attività abituale leggera o confacente, come attestato dallo specialista
neurologo dr. __________ nella perizia del 19.01.2011. I limiti funzionali con
influsso sulla CL residua dell’assicurato si riscontrano per la patologia del
fenomeno di Raynaud, conseguenza del tumore e trattamenti chemioterapici,
purtroppo mal responsivo al trattamento farmacologico instaurato ed in parte in
stato dopo trombosi venosa cava e arti inferiori.
In attività lavorativa abituale come impiegato di
ufficio risulta medicalmente giustificata una IL del 50% dal 21.12.2010
continua.
Essendo la funzione professionale già adeguata
dal lato fisico, non abbiamo valutato attività alternative che non porterebbero
a CL superiore.
Prognosi evolutiva incerta.
Utile revisione ad un anno.” (Doc. 32-3)
In sede di osservazione contro il progetto di
decisione del 2 marzo 2011, l’assicurato ha trasmesso all’UAI un certificato
medico della dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna e angiologia,
datato 11 marzo 2011, del seguente tenore:
"
Per quanto riguarda l’abilità lavorativa del
paziente ritengo tuttora inabile al lavoro al 100% per le diverse problematiche
vascolari, tuttora presenti.
Ritengo vada valutata la percentuale lavorativa
residua nell’ambito di un’eventuale riconversione professionale e non ritengo
sia possibile ipotizzare una ripresa lavorativa al 100% come dal vostro scritto
del 2.3.2011 presentato dal paziente stesso.” (Doc. 51-1)
A fronte di tale referto, nelle sue annotazioni
del 18 aprile 2011, il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
La nuova documentazione medica posta alla nostra
attenzione e pervenutaci dopo la stesura del rapporto SMR del 31.1.2011 non
attesta nuove patologie con influsso sulla CL che viene confermata al 50% in
qualsiasi attività di tipo leggero. Per i limiti funzionali e le precisazioni
si rinvia allo stesso rapporto e alle consulenze specialistiche del dr. __________
e della stessa dr.ssa __________ e le relative conclusioni finali.
Preciso inoltre che nel rapporto SMR non è
indicata una CL del 100% ma del 50% in attività leggere e la prognosi evolutiva
è di tipo incerto: il che non presuppone una ripresa lavorativa al 100% come
asserito dalla dr.ssa __________ nel suo scritto dell’11.3.2011. L’IL del 100%
attestata dalla collega è priva di motivazione medica in quanto non descrive lo
stato evolutivo (peggioramento da IL 50% a 100%) né descrive eventuali altre
patologie mediche con influsso sulla CL.” (Doc. 54-1)
2.8. In sede
ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di soppressione delle
prestazioni a partire dal 1° aprile 2011, trasmettendo al TCA un nuovo referto
della dr.ssa __________, datato 9 giugno 2011 e indirizzato al suo
patrocinatore, del seguente tenore:
"
Rispondo al suo scritto come segue.
Diagnosi:
-
polineuropatia sensitivo motoria arti superiori
ed inferiori bilaterale post-chemioterapia
-
stato da PTA e posa plurimi stent vena cava
inferiore infra-renale ed a livello iliaco bilaterale in presenza di
claudicatio venosa
o
stato da trombosi venosa profonda della vena
cava inferiore, vene iliache comuni bilateralmente, vena iliaca esterna
sinistra, vena femorale comune sinistra (25.02.2009)
-
carcinoma embrionale estesamente necrotico con
interessamento retro-peritoneale, peri-aortico con coinvolgimento dell’aorta
retrocavale con spostamento della cava ventralmente, non ulteriori linfonodi
sospetti; piccole lesioni polmonari, attuale remissione completa ma persistenza
di dolori a livello lombare bilateralmente
o
stato da cicli di chemioterapia con schema BEP
(dal 17.02.2009 al 11.05.2009)
-
fenomeno di Raynaud secondario, probabilmente
paraneoplastico arti superiori ed inferiori
-
sindrome dell’outlet toracico bilateralmente,
> a destra che a sinistra
(…)
In considerazione di quanto sovraesposto, ritengo
quindi che il paziente quale impiegato d’ufficio possa essere occupato
attualmente solo nella misura del 50% tenendo conto dei seguenti fattori:
variare frequentemente la posizione, non eseguire lavori in sopraelevazione
delle braccia, non vi sia esposizione al freddo e all’umido, non camminare in
modo ripetitivo più di 300 metri alla volta. Vi potrebbe essere pure
insicurezza nell’esecuzione di lavori fini con le braccia.
Ritengo quindi giustificata una rivalutazione
della capacità lavorativa del paziente, tenuto conto di quanto sopra esposto.”
(Doc. G)
2.9. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione
di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne
le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si
scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito
è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche
e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto
segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
"
2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie
die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen
Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im
Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und
Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren
angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller
als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des
Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum
Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur
Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen
Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität
verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das
heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen
des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher
Considerandi
nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der
gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des
Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über
sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des
Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt
eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz
vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist
aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,
wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich
verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im
gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert
werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)
nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer
(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die
Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3
Die grundsätzliche Verfassungs- und
Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen
durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung
bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in
die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die
medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber
liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3
Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen
Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene
Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie
die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und
objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der
Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS
gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz
verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen
Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt
(vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten
werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV
auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich
ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der
Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass
gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem
Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage
für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,
wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise
abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt
grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im
europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über
streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens
abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,
wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal
verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (ATF
137.
V 232-233 e 236-237)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.10
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione
del dr. __________ del SMR, che tiene conto anche della valutazione peritale neurologica
del dr. __________, da considerare dettagliate, approfondite e quindi
rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Nel rapporto del 31 gennaio 2011, il dr. __________
del SMR, tenuto conto di tutte le patologie dell’interessato, ha considerato
l’assicurato inabile al lavoro al 50% sia nella sua attività di impiegato di
ufficio, sia in qualsiasi altra attività adeguata, a partire dal 21 dicembre
2010.
(doc. 32).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, che, del resto, non sono
state contestate in sede ricorsuale, né smentite da altre certificazioni
medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Al
contrario, il TCA rileva che, unitamente al ricorso, l’assicurato ha trasmesso
al Tribunale uno scritto del 9 giugno 2011 della dr.ssa __________, la quale,
conformemente a quanto stabilito dal SMR, ha ritenuto che il grado di capacità
lavorativa residua dell’interessato sia del 50% nell’attività, adeguata, di
impiegato d’ufficio.
Alla luce
di ciò, a mente di questa Corte non occorre quindi dilungarsi oltre su questo
aspetto.
2.11
Si tratta ora
di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono
determinanti i dati del 2011 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la
soppressione della rendita).
L’amministrazione
ha effettuato il confronto dei redditi con riferimento al 2009, per cui i
redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2011.
2.12
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del
principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nella
presente fattispecie, nel rapporto del 24 febbraio 2011, la consulente
incaricata ha indicato che, senza il danno alla salute, lavorando al 100% come
fattorino, l’interessato avrebbe percepito, nel 2008 - come indicato dal datore
di lavoro nell’apposito formulario del 22 luglio 2009 (doc. 7) - fr. 42'000.--,
che, aggiornati al 2009, sono pari a fr. 42'886.-- (doc. 41-3).
Il TCA
non ritiene corretto il modo di agire dell’amministrazione. Nel caso concreto non
è infatti possibile prendere in considerazione l’ultimo salario percepito
dall’assicurato prima del danno alla salute, dato che, come emerge dal
questionario per il datore di lavoro, compilato in data 22 luglio 2009, nel
momento di insorgenza del danno alla salute l’assicurato stava svolgendo
l’attività di fattorino presso il suo datore di lavoro (ditta __________ SA)
solo da tre mesi (cfr. doc. 7).
Tale ridotto
intervallo di tempo non può, secondo questo Tribunale - analogamente a quanto
previsto dall’art. 88a cpv. 2 OAI, il quale prevede che
se la capacità al guadagno peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole - essere considerato sufficiente al fine di
determinare in maniera attendibile il reddito da valido dell’assicurato.
Inoltre, a
mente del TCA, conformemente a quanto indicato dal patrocinatore, l’impiego di
fattorino non può che essere verosimilmente considerato provvisorio, dato che,
come emerge dal rapporto del 24 febbraio 2011 della consulente IP,
l’interessato ha accettato tale impiego, non essendo riuscito a reperire una
nuova attività come impiegato di commercio: la consulente ha infatti indicato
che “vorrebbe frequentare l’università da settembre 2011, nel ramo economico,
presso la SUPSI, nella modalità di formazione serale (a questa formazione si
era già iscritto nel 2007, ma poi è subentrata la malattia). Mi viene inoltre
spiegato che egli non ha trovato impiego come impiegato di commercio ed ha
accettato l’impiego trovato” (cfr. doc. 41-2)
Infine, essendo difficoltoso stabilire il reddito
da valido dell’assicurato - tenuto conto del fatto che egli, dopo avere
ottenuto nel 2005 il diploma di impiegato di commercio, ha svolto solo
l’attività di consulente alla vendita/alla clientela presso un operatore di
telefonia per un anno (cfr. doc. 41-2) - il TCA considera necessario fare
riferimento ai dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA7.
Al
riguardo, va rilevato infatti che, come indicato dal Tribunale federale nella
sentenza 9C_142/2009 del 20 novembre 2009, al fine di determinare nella maniera
maggiormente precisa possibile il reddito da invalido in relazione alle
mansioni d’ufficio, conviene scostarsi dalla Tabella TA1 e far capo invece ai
dati statistici di cui alla Tabella TA7.
L’Alta Corte ha infatti
rilevato:
" (…)
En l'espèce, tant l'office recourant que les
premiers juges ont considéré que l'intimée disposait d'une capacité résiduelle
de travail de 70 % dans son ancienne profession d'assistante d'un conseiller à
la clientèle du domaine bancaire. Dans cette activité, qu'elle exerçait à 100
%, l'intimée réalisait un revenu annuel brut de 96'451 fr. en 2005. Compte tenu
de ces circonstances particulières et de la nécessité de fixer le plus précisément
possible le revenu d'invalide conformément à la jurisprudence, il convient de
s'écarter de la table TA1 et de se référer à la table TA7; toutefois,
contrairement au choix opéré par les premiers juges, il s'agit de se référer au
domaine «secrétariat, travaux de chancellerie», niveau de qualification 3. Le
montant indiqué pour 2006, soit 5'675 fr., correspond à un horaire de travail
de 40 heures, de sorte qu'il doit être porté à 6'011 fr. pour tenir compte d'un
horaire hebdomadaire en 2007 de 41,7 heures (La Vie économique, 10-2009, p. 90,
table B9.2) et d'une évolution des salaires de 1,6 % par rapport à l'année 2006
(La Vie économique, 10-2009, p. 91, table B10.2). Le montant du revenu
d'invalide ainsi obtenu pour un plein temps, à savoir 72'120 fr. (6'010 fr. x
12) reste encore largement inférieur au salaire obtenu par l'intimée dans son
ancienne activité d'assistante d'un conseiller à la clientèle d'une banque.”
Il Tribunale federale ha, ancora recentemente, nella sentenza
9C_559/2011 del 13 gennaio 2012, ribadito la correttezza dell’utilizzo dei dati
contenuti nella Tabella TA7 nel caso di un’assicurata attiva in qualità di
segretaria, ritenendo per contro non corretto il riferimento ai dati della
Tabella TA1, alla quale hanno fatto capo i primi giudici.
L’Alta
Corte si è così espressa:
"
4.3
Le recours aux données statistiques d'une
manière correcte ne permettrait pas d'arriver à une autre solution. Dans les
conclusions à leur examen clinique, les docteurs G.________ et L.________ ont
retenu une capacité de travail de 50 % dans d'autres activités que celle de
secrétaire; toutefois, une lecture attentive de leur rapport montre bien qu'ils
considèrent cette activité comme la plus ou la mieux adaptée à la situation de
l'intimée. En considérant que celle-ci était âgée de 59 ans au moment
déterminant, qu'elle avait exercé en dernier lieu et pendant dix ans la
profession de secrétaire et qu'elle est toujours à même de l'exercer à raison
de 50 %, la proposition du recourant pour fixer le revenu d'invalide de se
référer au salaire découlant de l'ESS 2008, TA7, secteur 22 (secrétariat,
travaux de chancellerie), niveau 4 - et non à celui découlant de l'ESS 2008
TA1, secteur des services, qui comporte de très nombreuses activités
inaccessibles à l'intimée au regard de ses limitations fonctionnelles -
apparaît justifiée. Compte tenu d'un revenu statistique ESS 2008 tel que
décrit, de 5'285 fr. par mois pour une durée de travail hebdomadaire de 40
heures, il en résulte, pour une durée de travail hebdomadaire normale de 41.6
heures (cf. OFS, La statistique de la durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique, en heures par semaine, pour la
période de 1990 à 2010, http://www.bfs.admin.ch consulté le 9 janvier 2012), un
salaire annuel de 65'957 fr. (5'285 x 1.04 x 12) pour un plein temps. Au vu
d'un taux d'activité de 50 % et d'un abattement de 20 %, le revenu d'invalide
se monterait à 26'383 fr. ([65'957 : 2] x [8: 10]). Le revenu sans invalidité
s'élevant à 48'000 fr., la perte de gain avoisine 21'617 fr., soit 45 %
([21'617 x 100] : 48'000); le taux d'invalidité dans la sphère professionnelle
est dès lors de 36 % ([45 x 80]: 100). En y ajoutant les 7 % d'empêchement dans
la sphère ménagère (cf. supra consid. 3.1), le taux d'invalidité global de 43
%, ouvre le droit à un quart de rente.”
In queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurato
conserva, a partire dal 21 dicembre 2010, una capacità lavorativa residua del
50% nella sua attività di impiegato di ufficio, nella quale è in grado di
conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito
corrispondente al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute
(100%), ritiene che l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta al 50% (cfr.
al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007
del 14 agosto 2008), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di
invalidità.
Va qui
rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è
arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato
inabile al lavoro al 50% nella sua professione e in una sentenza 9C_396/2009
del 12 febbraio 2010 per un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua professione.
Pertanto,
alla luce di queste circostanze, non necessitano di ulteriori approfondimenti,
nel caso di specie, le questioni, controverse, relative al ramo economico, al
livello di qualifica e alla percentuale di riduzione da utilizzare per
determinare il reddito da invalido nella professione di impiegato di commercio,
così come quella relativa alla necessità o meno di procedere ad un parallelismo
dei redditi.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va annullata, il ricorso parzialmente
accolto e l’assicurato posto al beneficio di mezza rendita di invalidità
a decorrere dal 1° aprile 2011.
2.13
A titolo
abbondanziale, il TCA rileva che allo stesso risultato si giungerebbe, del
resto, anche qualora si volessero utilizzare, per il raffronto dei redditi, il
reddito da valido, quale fattorino, di fr. 42'886 (2009) indicato
dall’amministrazione nella decisione impugnata - importo che, dopo adeguamento all’evoluzione dei salari nominali (+0.8% per il 2010 e
+1.3% per il 2011, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), è pari a fr. 43'791, nel 2011 - e quello statistico da invalido nella professione di impiegato di
commercio calcolato dall’amministrazione nella decisione impugnata di fr. 63'805 (Tabella
TA1 2008, ramo economico 52 “commercio al
dettaglio e riparazioni”, livello di qualifica 3, aggiornato
al 2009) – pari a fr. 65'151.50 per il 2011 (+ 0.8% per il 2010 e +1.3% per
il terzo trimestre 2011, cfr. tabella relativa all’evoluzione dei salari
nominali, pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica) – al quale tuttavia, a mente di questo Tribunale, non si può
prescindere dall’applicare, contrariamente a quanto ritenuto dall’UAI, il
cosiddetto parallelismo dei redditi e una ulteriore riduzione per tenere conto
delle altre circostanze particolari del caso.
A tale
proposito, infatti, il TCA sottolinea che l’assicurato, quale fattorino,
avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 43'791 / anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale
reddito, come indicato dall’UAI nel rapporto del 17 gennaio 2012 in risposta ad un’esplicita richiesta in tal senso da parte del TCA (cfr. doc. VIII), si situa sotto
la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 64’052, cfr.
Tabella TA1 p.to 63 “attività ausiliarie dei trasporti”, livello di qualifica 4,
fr. 4’828.-- X 12 mesi = 57’924.-- riportato su 42.4 ore e aggiornato al 2011).
Ora,
qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una
persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività
paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e
di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che
essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve
ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da
valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che
l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi
estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato
equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.
STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
In
casu, chiamato dal TCA a spiegare le ragioni per le quali l’amministrazione
non ha applicato al reddito da invalido dell’interessato una riduzione per
tener conto del “gap salariale”, l’Ufficio AI, con scritto del 20 gennaio 2012, ha risposto.
"
L’attività da ultimo svolta dall’assicurato,
prima del danno alla salute, era di “fattorino”. Il reddito da valido percepito
presso la __________ SA era di fr. 42'000.- nel 2008, aggiornato al 2010 in fr. 43'243.- (cfr. annesso 2). L’attività di “fattorino” rientra nel ramo economico n. 63,
livello 4 delle RSS, media svizzera, con importo per l’anno 2010 di fr.
63'230.-. tra il reddito statistico svizzero ed il compenso percepito
dall’assicurato risulta una differenza di salario pari al 31.6% (cfr. annesso
3). In base alla prassi dell’Alta Corte, quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto
nel corrispondente settore economico, esso deve essere ritenuto
considerevolmente inferiore alla media e può – in caso di adempimento degli
altri presupposti – giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto. A
questo parallelismo si procederà, però, soltanto per la parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (sentenza TF 8C_44/2009 del
03.06
).
Nello specifico, la parte eccedente risulterebbe
essere del 26.6%. Tuttavia, come premesso, è necessario valutare se nello specifico
sono realizzati gli altri presupposti per procedere alla riduzione per “gap
salariale”, ritenuto che il salario effettivamente percepito non deve essere
inferiore alla media del ramo per ragioni estranee all’invalidità e non devono
esserci circostanze che permettono di supporre che l’assicurato si sia
accontentato di un salario più modesto rispetto a quello che avrebbe potuto
ottenere (ad esempio, sentenza I 644/06: per il caso di un assicurato che ha
lavorato per 15 anni presso il medesimo datore di lavoro si ammette che egli si
sia accontentato del salario versatogli).
Nello specifico, risulta chiaro che il signor RI
1.
è alle sue prime esperienze professionali dopo la formazione (cfr. annesso 4,
curriculum agli atti riproposto). Benché egli abbia conseguito un attestato
federale di capacità quale impiegato di commercio, l’assicurato si è
accontentato di svolgere l’attività di fattorino e, conseguentemente, si è
accontentato del salario percepito.
Ritenuto che il signor RI 1 si è accontentato di
tale salario, lo scrivente Ufficio non reputa applicabile la riduzione per “gap
salariale”. Si conferma, pertanto, un grado di invalidità del 26%.” (Doc. VII)
Il
patrocinatore ha contestato questa presa di posizione dell’amministrazione,
evidenziando che “non vi sono né indizi, né prove che fosse intenzione
dell’assicurato di accontentarsi di un guadagno modesto. Costui fu sempre alla
ricerca di lavori ben più remunerati di quello di fattorino, che doveva essere
un lavoro provvisorio” (doc. XI).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di non potere aderire alle
considerazioni espresse dall’UAI nello scritto del 20 gennaio 2012 (doc. VII),
ma considera maggiormente attendibile quanto indicato dal patrocinatore a
proposito del carattere transitorio dell’attività di fattorino svolta
dall’interessato.
Dagli
atti emerge, infatti, che l’assicurato, prima del danno alla salute, ha svolto
l’attività di fattorino solo per un brevissimo periodo di tre mesi (dal 1°
novembre 2008 fino al mese di gennaio 2009, cfr. doc. 7-2) e non durante
numerosi anni, come richiesto invece dalla giurisprudenza federale al fine di
considerare che un assicurato si sia accontentato di un salario modesto (cfr.,
al riguardo, I 644/06 del 15 febbraio 2007, nella quale l’assicurata in
questione aveva lavorato presso lo stesso datore di lavoro per quasi quindici
anni).
Inoltre,
come emerge dal rapporto del 24 febbraio 2011 della consulente IP,
l’interessato ha accettato tale impiego, non essendo riuscito a reperire una
nuova attività come impiegato di commercio: la consulente ha infatti indicato
che l’assicurato “vorrebbe frequentare l’università da settembre 2011, nel ramo
economico, presso la SUPSI, nella modalità di formazione serale (a questa
formazione si era già iscritto nel 2007, ma poi è subentrata la malattia). Mi
viene inoltre spiegato che egli non ha trovato impiego come impiegato di
commercio ed ha accettato l’impiego trovato” (cfr. doc. 41-2)
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, il TCA, contrariamente a quanto sostenuto
dall’amministrazione, ritiene che non si possa concludere che fosse intenzione
dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, motivo per il quale il
reddito statistico da invalido (fr. 65'151.50) va ridotto - in applicazione
della giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in
DTF 135 V 297 - del 26.6% - percentuale corrispondente al gap salariale
del 31.6% (fr. 64’052 vs. fr. 43'791), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8
maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr. 47'821.20.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.10.), da un punto di vista medico, l’assicurato può
esercitare, a partire dal 21 dicembre 2010, un’attività adeguata alle sue condizioni di
salute al 50%, il reddito statistico citato va ridotto del 50% e ammonta a fr.
23'910.60 (fr. 47'821.20 ridotti
del 50%).
A tale importo
occorre, poi, secondo il TCA, apportare una ulteriore riduzione per tenere
conto, in ossequio alla giurisprudenza federale, delle circostanze specifiche
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr.
DTF 126 V 80 consid. 5b/bb)
In
concreto, nel rapporto del 24 febbraio 2011, la consulente IP incaricata non ha
applicato riduzione alcuna con riferimento all’attività di impiegato di
commercio, mentre ha applicato una riduzione del 23% con riferimento allo
svolgimento di altre attività adeguate (cfr. doc. 41), così motivata: “5% per
attività leggera; 18% per altri fattori di riduzione” (cfr. doc. 33/2-3).
L’assicurato
ha contestato la mancata applicazione di una riduzione al reddito da invalido
nell’ambito dell’attività di impiegato di commercio (doc. I).
Chiamata
dal TCA a spiegare i motivi per i quali non è stata applicata la riduzione
percentuale del 23% anche nel calcolo del reddito da invalido nell’attività di
impiegato di commercio, l’amministrazione, nello scritto del 24 gennaio 2012, ha risposto:
"
Nel rapporto citato il SIP ha indicato a pag. 2
che dal lato medico è esigibile sia l’attività di impiegato di commercio “per
la quale l’assicurato possiede una qualifica specifica”, sia un’attività non
qualificata compatibile con le limitazioni funzionali riportate dal lato
medico.
Il reddito da invalido riferito all’attività di
impiegato di commercio, ramo economico 52 e livello di formazione 3 (conoscenze
professionali specializzate) è stato definito attuando unicamente la riduzione
del 50% in ragione di una diminuita capacità medico-teorica. Per le attività
non qualificate del settore privato, semplici e ripetitive, il reddito di
riferimento statistico è stato ridotto, oltre al 50% per l’aspetto medico,
anche del 23% per ragioni varie (5% per attività leggere, 18% per limitazioni
funzionali che influiscono sulle attività adeguate).
Per l’attività di impiegato di commercio il SIP
non ha ritenuto giustificato procedere ad ulteriori riduzioni, oltre a quella
medico-teorica, reputando tale attività consona alle limitazioni funzionali
definite medicalmente, contrariamente alla categoria delle attività non
qualificate semplici e ripetitive, ove è stata applicata una ulteriore
riduzione del 23% al reddito statistico, proprio in quanto tale categoria può
comprendere anche attività non del tutto adatte allo stato di salute
dell’assicurato.” (Doc. VII)
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche
pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui
concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de
savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
Chiamato a pronunciarsi, il TCA non ritiene corretta la soluzione
scelta dall’amministrazione di non apportare alcuna riduzione al reddito da
invalido nella professione di impiegato di commercio, alla luce del fatto che
anche in questa professione l’interessato presenta, a causa
del danno alla salute, delle limitazioni funzionali che influiscono
sulla sua capacità lavorativa residua, ridotta al 50%.
Ora,
secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il
reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato possa svolgere
un’attività adeguata soltanto in misura parziale:
"
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig
festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der
Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im
Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr
ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann
mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums
lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden
Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.
Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung
tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen
(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit
unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden
(ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So
kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle
spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle
Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines
Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit
einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.
Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der
trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls
dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des
Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des
Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn
in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE
129.
V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese
Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der
verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch
alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen
(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“ (STFA del 15 marzo 2006
nella causa L., U 471/05)
Inoltre,
occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata
in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di
confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido
nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata
unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera
precisa.
In quel
caso, relativo a un assicurato ancora abile al lavoro soltanto in misura del
50%, la riduzione del reddito è stata quantificata al 10% (contrariamente a
quanto ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una
riduzione del 9%).
In una
sentenza 9C_235/2008 del 12 febbraio 2009, pubblicata in SVR 10/2009 IV nr. 43,
concernente il caso di un assicurato con una capacità lavorativa residua del
70%, il Tribunale federale ha confermato la correttezza della riduzione
percentuale del 10% applicata dai primi giudici, in sostituzione della scelta
dell’amministrazione – la quale non aveva accordato alcuna riduzione sul
reddito statistico da invalido – ritenendo che la decisione dei giudici
cantonali, presa dopo una valutazione globale della situazione dell’assicurato
nel quadro di una ripresa dell’attività lavorativa su un mercato del lavoro in
equilibrio, apparisse meglio appropriata alla situazione (cfr. I 174/05 del 25
luglio 2005 c. 2.2-2.8.) e non contraria al diritto.
Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli
impedimenti alla salute, in una sentenza 8C_604/2007 del 7 aprile 2008, il
Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la
riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita
dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali
derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista
medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato
di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame, l’attribuzione
di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza motivazione,
anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata, dato
che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente datore di
lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non
costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido
dell’interessato sul mercato del lavoro.
Tutto ben
considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza appena citata, il TCA è
dell’avviso che con una riduzione globale del 15% si tenga adeguatamente conto
delle specifiche circostanze del caso concreto, ossia del fatto che lavorando
a tempo parziale (50%; cfr. consid. 2.10.) l’interessato può percepire un
salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100% e degli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi nell’attività di impiegato di commercio, con
riferimento al 2011, partendo da un salario da invalido di fr. 47'821.20
e ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico del 50%, ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr.
20'324.-- (fr. 23'910.60 - (fr. 23'910.60 x 15 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 43'791,
emerge un tasso d’invalidità del 53.6%, arrotondato al 54% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà in ogni caso
diritto ad una mezza rendita di invalidità.
2.14
Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili
ridotta (art. 61 lett. g LPGA).
2.15
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di
fr. 250.-- a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata del 19 maggio 2011 è annullata.
§§ L’assicurato
ha diritto a mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° aprile 2011.
2. Le spese,
per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio
AI e di fr. 250.-- a carico dell’assicurato.
L’Ufficio
AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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