32.2011.186
Domanda di aumento della rendita. Rinvio atti per perizia pluridisciplinare. Obbligo di accertare i fatti. Il termine per le osservazioni al preavviso é prorogabile. Effetto sospensivo
19 settembre 2011Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.186
Data decisione, Autorità:
19.09.2011, TCA
Titolo:
Domanda di aumento della rendita. Rinvio atti per perizia pluridisciplinare. Obbligo di accertare i fatti. Il termine per le osservazioni al preavviso é prorogabile. Effetto sospensivo
REVISIONE
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 7 cpv. 2 let. b LAI
art. 28 LAI
art. 17 LPGA
art. 31 LPGA
art. 43 LPGA
art. 73ter OAI
Raccomandata
Incarto n.
Fatti
32.2011.186
FS
Lugano
19 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 maggio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1953, con decisione 12 agosto 1994, cresciuta incontestata in giudicato,
è stata posta al beneficio di una mezza rendita con effetto dal 1. dicembre
1993 (doc. AI 19/1-2).
1.2. Nell’ambito
delle revisioni intraprese nel giugno 1995, ottobre 1996, marzo 2000, maggio
2004 e aprile 2008 (doc. AI 20/1-2, 28/1-2, 35/1-2, 40/1-2 e 56/1-2),
l’amministrazione ha sempre confermato il diritto alla mezza rendita e,
ritenuto un aggravamento temporaneo, riconosciuto il diritto a una rendita
intera limitatamente al periodo dal 1. maggio 2004 al 28 febbraio 2005 (doc. AI
27/1, 32/1, 39/1, 55/1-2 e 64/1).
1.3. Nel
settembre 2009 l’assicurata ha inoltrato una domanda di revisione della rendita
(doc. AI 65/1-7).
L’Ufficio
AI – viste le risultanze della perizia reumatologica 31 maggio e del
complemento 27 dicembre 2010 del dr. ____________________ (doc. AI 82/1-12 e
97/1), sulla base del rapporto medico 9 giugno 2010 e delle annotazioni 27 ottobre
2010 e 14 aprile 2011 del medico SMR dr.ssa __________ (doc. AI 83/1-3, 91/1 e
116/1) e ritenuto un peggioramento temporaneo dello stato valetudinario dal
gennaio 2009 migliorato nell’aprile 2010 – con decisione 26 maggio
2011, preavvisata con progetto 22 febbraio 2011 (doc. AI 99/1-4), ha riconosciuto
il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. settembre 2009
al 31 luglio 2010, soppresso il diritto alla successiva mezza rendita con effetto
dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 122/16-22).
1.4. Contro
questa decisione l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà,
se necessario, in seguito – ha chiesto, in via principale il diritto ad una rendita intera dal
1. settembre 2009 e, subordinatamente, l’esecuzione di ulteriori accertamenti
medici a cura del TCA e/o dell’Ufficio AI con in ogni caso conferma del diritto
alla mezza rendita. Contestualmente l’assicurata ha pure postulato il ripristino
dell’effetto sospensivo.
1.5. Con
la risposta di causa l’Uffico AI – viste le annotazioni 21 luglio 2011 nelle
quali i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ hanno concluso che “(…)
in considerazione della presenza d’una dubbia problematica psichiatrica e d’una
contestazione della valutazione somatica da parte di 2 specialisti s’impone
rivalutazione del caso tramite prizia bidisciplinare in ambito SAM. (…)”
(IV/bis) – ha chiesto, in via principale, “(…) di voler retrocedere gli
atti all’Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari
accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno
dell’annotazione 21 luglio 2011. (…)” precisando che “(…) l’assicurata,
benché abbia avuto il tempo necessario, dalla data del progetto di decisione
del 22 febbraio 2011 alla data della decisione stessa del 26 maggio 2011 di
produrre gli atti medici, non li ha inoltrati che con il ricorso del 21 giugno
2011. L’assicurata è venuta nettamente a mancare all’obbligo di collaborare ex
art. 7b cpv. 2 lett. b [ndr.: LAI] e art. 31 LPGA. Pertanto lo scrivente
ufficio si oppone alla richiesta di ripetibili. (…)” (IV).
1.6. Con
osservazioni 24 agosto 2011 l’assicurata ha contestato l’asserita violazione
dell’obbligo di collaborare, ha sostenuto che gli accertamenti medici devono estendersi
a tutte le patologie sofferte (in particolare quelle legate alla schiena ed ai
polsi nonché al suo stato psicologico) e ha preteso il ripristino immediato del
diritto alla mezza rendita riservata la richiesta di una rendita intera dal
settembre 2009.
1.7. L’Ufficio
AI, con osservazioni 1. settembre 2011, circa la natura degli accertamenti
medici ha osservato che “(…) il Dr. __________ (FMH in medicina generale)
del SMR dell’AI – mediante annotazione del 31 agosto 2011 qui allegato (cfr.
allegato 1) – “(…)
conclude: Ok per estensione della perizia SAM a pluridisciplinare (reuma, psi e
neurologica), valutazione che tiene conto di tutte le affezioni con potenziale
influsso sulla CL.” (…)” (X).
Quanto
al ripristino della mezza rendita e all’obbligo di collaborare
l’amministrazione ha, invece, concluso che “(…) contesta il ripristino delle
prestazioni sospese, conformemente alle sentenze 9C_301/2010 del 21.01.2011 e
8C_451/2010 del 11.11.2011, dove il TF ha confermato che, in caso di rinvio
degli atti all’amministrazione per complemento d’istruttoria, il ritiro dell’effetto
sospensivo di un ricorso, legato ad una decisione di riduzione o soppressione
di una rendita in via di revisione, perdura fino a che l’amministrazione rende
la sua nuova decisione. Alla luce della giurisprudenza precitata, il ripristino
dell’effetto sospensivo è pertanto escluso. Si cita anche la sentenza del TCA,
STCA del 29.04.11. Lo scrivente Ufficio ribadisce che il termine dei 30 giorni
per presentare le dovute rimostranze sia perentorio; quindi sottolinea
nuovamente la propria opposizione all’attribuzione di possibili ripetibili e la
netta mancanza dell’obbligo di collaborare ex art. cpv. 2 lett. b [ndr.:
LAI] e art. 31 LPGA. (…)” (X).
1.8. Con
lettera 15 settembre 2011 l’assicurata si è confermata nelle proprie allegazioni
concludendo che il ricorso deve essere accolto con riconoscimento di congrue
ripetibili mentre che per il ripristino dell’effetto sospensivo si rimette al
prudente giudizio del TCA.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere é sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1.
settembre 2009 al 31 luglio 2010 per poi sopprimere il diritto alla successiva
mezza rendita con effetto dal 1. luglio 2011 e tolto l’effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso.
L’assicurata,
oltre al ripristino dell’effetto sospensivo, postula, in via principale, il
diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2009 e, subordinatamente,
l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici a cura del TCA e/o dell’Ufficio
AI con in ogni caso conferma del diritto alla mezza rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una
modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento
della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente
all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo
punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con
riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che
l’aumento della rendita o dell’assegno per grandi invalidi avviene al più
presto, se l’assicurato ha chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la
domanda è stata inoltrata.
2.6. Nella
fattispecie, vista la documentazione medica prodotta nell’ambito della procedura
amministrativa iniziata con le osservazioni 28 marzo 2011 (doc. AI 109/1-8) e,
in particolare, i seguenti atti:
• rapporto 28 marzo 2011 della Clinica psichiatrica di giorno del
Dr. Med. __________, Psichiatra e Psicoterapeuta, Psicoanalista Docente
Universitario Università di __________, nel quale la psicologa dr.ssa __________
ha attestato che “(…) tale presa a carico si è resa necessaria a causa di
un’importante sofferenza psicoemotiva e psicofisica della paziente, che ha
comportato una deflessione timica e una serie di somatizzazioni di notevole
entità. Data la recente presa a carico della paziente presso la Ns Struttura,
non sono in condizione di fornire indicazioni più dettagliate in merito alla diagnosi,
ma possiamo confermare la presenza di un quadro clinico e psicopatologico di
notevole entità, che rende necessario un trattamento integrato di tipo psichiatrico,
psicofarmacologico, infermieristico, psicologico di sostegno, psicocorporeo,
psicorelazionale e psicosociale integrati. (…)” (doc. AI 109/39);
• referto 13 aprile 2011 nel quale il dr. __________, capo clinica
di neurochirurgia della __________, posta la diagnosi di “(…) St. n. Dekompressionsoperation und Aufrichtespondylodese L4/5 (Jan.
2009) – St. n. Hüftprothesen bds. (…)”, ha concluso
che “(…) Bzgl. der Invalidität erachte ich
eine 50% Invalidität angesichts der bds. Hüftpathologie
sowie der Rückenpathologie als adäquat. (...)”
(doc. AI 119/2-3);
• certificato 20 maggio 2011 nel quale il dr. __________, della __________,
ha attestato che “(…) da me conosciuta nel 2002 per intervento di osteotomia
di varizzazione del femore destro complicatosi con una pseudoartrosi che aveva
dovuto essere ripresa chirurgicamente. In un secondo tempo ripresa da parte del
Dr. __________ della __________ di __________, poi sfociato con il tempo, in un
intervento di protesi totale all’anca bilaterale. Nello stesso tempo che avevo
inviato la paziente [ndr. per] l’intervento all’anca, l’avevo inviata
pure al Dr. __________, il quale su discopatia L4-L5 con spondilartrosi e
stenosi del canale lombare con radicolopatia L5 a sinistra, aveva proceduto a
fenestrazione L4-L5 con decompressione del recesso. Nella storia clinica della
Signora RI 1 vi è un lungo iter chirurgico sia a livello delle anche che a
livello della schiena, tale secondo me, da poter giustificare una limitazione
della sua capacità lavorativa. La paziente ha dolori residui, come già valutato
anche dall’operatore, Dr. __________, alla __________ l’11.4.2011 a livello
lombare. Al momento chiaramente non rientra assolutamente in considerazione una
ripresa chirurgica, ma questi disturbi sono persistenti e cronici al punto da
limitare almeno al 50% la propria attività lavorativa. (…)” (doc. AI
119/4-5).
questo
Tribunale concorda – come del resto così concluso in ultimo dal dr. __________
nell’annotazione 31 agosto 2011 (cfr. consid. 1.7 e X/bis) – con la
necessità di procedere ad ulteriori accertamenti medici mediante una perizia
pluridisciplinare (reumatologica, psichiatrica e neurologica) a cura del SAM.
Di
conseguenza, ritenuto che gli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione
necessitano di un complemento – approfondimento degli aspetti psichiatrici e neurologici e presa in
considerazione dei suenunciati reperti 13 aprile e 20 maggio 2011 degli
specialisti dr. __________ e dr. __________ –, il ricorso va accolto e
– anche avuto riguardo alla più recente giurisprudenza di cui alla
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 destinata alla pubblicazione (giurisprudenza
questa nella quale la nostra Massima Istanza ha esaminato nel dettaglio il
valore probatorio delle perizie dei servizi medici di accertamento (SAM)
indicando inoltre dei correttivi a livello amministrativo che l’Ufficio AI
dovrà rispettare; vedi al proposito la STCA del 7 settembre 2011 [32.2011.1] e
la giurisprudenza ivi citata – gli atti rinviati all’Ufficio AI (come peraltro correttamente
proposto con la risposta di causa) affinché, esperiti i necessari ulteriori
accertamenti medici, renda un nuovo provvedimento.
2.7. Per
quanto riguarda all’asserita violazione dell’obbligo di collaborare il TCA rileva
quanto segue.
L’obbligo
di accertare i fatti incombe in primo luogo all’ammi-nistrazione in forza
dell'obbligo derivante dall’art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid.
8.3). L'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo
perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i
tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e riferimenti).
In
concreto, nelle osservazioni 28 marzo (doc. AI 109/1-8) al progetto di decisione
22 febbraio 2011 (doc. AI 99/1-4) – osservazioni rispettose del termine di 30
giorni fissato nel progetto di decisione che è iniziato a decorrere il 25
febbraio 2011 visto il recapito della raccomandata il giorno precedente (doc.
AI 109/13) ed è scaduto il 28 marzo 2011 ritenuto che l’ultimo giorno del
termine era il sabato 26 febbraio (art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA) –, l’assicurata
ha evidenziato che “(…) a comprova di quanto precede, sia detto che la
signora RI 1, per le patologie articolari di cui sopra, è tuttora in cura
dai dr. med. specialisti __________ e __________, i quali visiteranno ancora
l’assicurata il prossimo 7 rispettivamente 11 aprile p.v. ed i cui rapporti –
che già sind’ora si richiamano rispettivamente che verranno successivamente
prodotti agli atti di questo incarto – giocoforza dovranno fare parte
integrante della sua cartella clinica, alla base della decisione in merito alla
richiesta di modifica della rendita AI che qui ci occupa. (…)” (doc. AI
109/5).
Con
lettera raccomandata 20 maggio 2011(doc. AI 119/1-6), l’assicurata ha trasmesso
all’Ufficio AI i referti 13 aprile e 20 maggio 2011 degli specialisti dr. __________
e dr. __________.
Con
lettera 26 maggio 2011 l’Ufficio AI ha comunicato all’avv. RA 1 che “(…) in
riferimento al suo invio del 20 maggio 2011, da noi ricevuto in data 23 maggio
2011, con la presente la informiamo che il complemento alle sue osservazioni è
pervenuto al nostro Ufficio ampiamente fuori dai termini previsti (ossia 30
giorni dall’intimazione del progetto di decisione). Da una verifica rileviamo
che la decisione formale è già stata intimata da parte della Cassa cantonale di
compensazione e data 26 maggio 2011. Contro tale decisione potrà inoltrare
ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, entro 30 giorni. (…)”
(doc. AI 120/1).
Nelle
osservazioni 1. settembre 2011 l’amministrazione ha, infine, confermato come
“(…) il termine dei 30 giorni per presentare le dovute rimostranze sia perentorio;
quindi sottolinea nuovamente la propria opposizione all’attribuzione di
possibili ripetibili e la netta mancanza dell’obbligo di collaborare ex art.
cpv. 2 lett. b [ndr.: LAI] e art. 31 LPGA. (…)” (X) “(…).
Va
qui innanzitutto rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dall’Ufficio
AI, il termine di 30 giorni ex art. 73ter cpv. 1 OAI può essere
prorogato (vedi Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,
Berna 2010, § 29, note marginali dal 2142 al 2149, pag. 419-421, che, dopo aver
evidenziato la conformità alla legge della norma in parola e proceduto alla sua
interpretazione con riferimento ai materiali, alla dottrina e alla giurisprudenza
citata, ha concluso che “(…) entweder ist eine behördliche Frist mit
Ertreckungsmöglichkeit anzunehmen oder eine gesetzliche Frist, bei welcher
analog zum Einsprache- und Beschwerdeferfahren eine Nachfrist eingeräumt werden
kann. (…)”.
Inoltre,
in applicazione analogica della giurisprudenza federale – anche nella
STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006, a cui la STF 8C_177/2010 del 15 aprile
2010 rinvia, il TF ha confermato che nell’ambito di una nuova domanda di
prestazioni l’assicurato deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno
far riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo
secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per
produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario
non entrerà nel merito della domanda –, prima di emettere la decisione impugnata, l’Ufficio AI
avrebbe dovuto assegnare all’insor-gente un congruo termine per produrre la
documentazione medica prospettata e/o richiamare direttamente dagli specialisti,
dr. __________ e dr. __________, i rispettivi rapporti.
Di
conseguenza – evidenziato che gli artt. 7 cpv. 2 lett. b LAI e 31 LPGA regolano,
da una parte l’obbligo per l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai
quali è versata la prestazione, di notificare il cambiamento delle condizioni
e, dall’altra parte, le sanzioni possibili nel caso di lesione dello stesso
obbligo (vedi sull’argomento, Müller, op. cit., § 22, note marginali dal 1190
al 1209, pag. 227-231, in particolare il punto 6.5.1, note marginali dal 1201
al 1205, dove l’autore evidenzia che “(…) die Meldepflichtverletzung hat also
zweierlei Folgen: (1) Zum einen rückwirkend, auf bereits ausgerichtete
Leistungen, (2) zum anderen in die Zukunft, auf die (noch) laufenden Leistungen.
(…)” nota marginale 1201, pag. 229), e rilevato che con la domanda di revisione
5 settembre 2009 l’assicurata ha in effetti fatto valere documentando un
peggioramento dello stato valetudinario, peggioramento questo del resto riconosciuto
dall’amministrazione almeno per il periodo dal 1. settembre al 31 luglio 2010
(art. 88bis cpv. 1 lett. a e 88a cpv.1 OAI) – nemmeno il
diritto a ripetibili può essere negato, come sembrerebbe sostenere
l’amministrazione, sulla base di detti disposti.
2.8. Quanto
infine alla domanda di ripristino dell’effetto sospensivo – ricordato che
il ritiro dell’effetto sospensivo di un ricorso,
legato ad una decisione di riduzione o di soppressione di una rendita in via di
revisione, perdura fino a che l’amministrazio-ne rende la nuova decisione (DTF 106 V 18 e
129 V 370 confermate nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2,
9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4,8C_528/2010 del 20 dicembre 2010
consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11
novembre 2010 consid. 4) e ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che con la
decisione impugnata l’Ufficio AI ha voluto provocare abusivamente l’inizio
dell’effetto della revisione (l’amministrazione ha infatti predisposto una perizia reumatologica a
cura del dr. __________, si è fondata sull’annotazione 14 aprile 2011 del
medico SMR dr.ssa __________ (doc. AI 116/1 poi contraddetto dall’annotazione
21 luglio 2011 [IV/bis] sottoscritta anche dal medico SMR dr.ssa __________,
specialista in psichiatria) e ha erroneamente ritenuto improrogabile il termine
di cui all’art. 73ter cpv. 1 OAI) – la stessa non
può essere accolta e pertanto l’effetto sospensivo tolto con la decisione
impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio.
2.9. In
simili circostanze, visto tutto quanto sopra esposto e considerato l’esito
della vertenza, alla ricorrente, patrocinata da un legale, va riconosciuto il
diritto a ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, nella
misura in cui riduce la rendita intera a mezza con effetto dal 31 luglio 2010
per poi sopprimerla dal 1. luglio 2011, la decisione impugnata va annullata e
gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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