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Decisione

32.2011.186

Domanda di aumento della rendita. Rinvio atti per perizia pluridisciplinare. Obbligo di accertare i fatti. Il termine per le osservazioni al preavviso é prorogabile. Effetto sospensivo

19 settembre 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

32.2011.186

FS

Lugano

19 settembre

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2011 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 26 maggio 2011 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1953, con decisione 12 agosto 1994, cresciuta incontestata in giudicato,

è stata posta al beneficio di una mezza rendita con effetto dal 1. dicembre

1993 (doc. AI 19/1-2).

1.2. Nell’ambito

delle revisioni intraprese nel giugno 1995, ottobre 1996, marzo 2000, maggio

2004 e aprile 2008 (doc. AI 20/1-2, 28/1-2, 35/1-2, 40/1-2 e 56/1-2),

l’amministrazione ha sempre confermato il diritto alla mezza rendita e,

ritenuto un aggravamento temporaneo, riconosciuto il diritto a una rendita

intera limitatamente al periodo dal 1. maggio 2004 al 28 febbraio 2005 (doc. AI

27/1, 32/1, 39/1, 55/1-2 e 64/1).

1.3. Nel

settembre 2009 l’assicurata ha inoltrato una domanda di revisione della rendita

(doc. AI 65/1-7).

L’Ufficio

AI – viste le risultanze della perizia reumatologica 31 maggio e del

complemento 27 dicembre 2010 del dr. ____________________ (doc. AI 82/1-12 e

97/1), sulla base del rapporto medico 9 giugno 2010 e delle annotazioni 27 ottobre

2010 e 14 aprile 2011 del medico SMR dr.ssa __________ (doc. AI 83/1-3, 91/1 e

116/1) e ritenuto un peggioramento temporaneo dello stato valetudinario dal

gennaio 2009 migliorato nell’aprile 2010 – con decisione 26 maggio

2011, preavvisata con progetto 22 febbraio 2011 (doc. AI 99/1-4), ha riconosciuto

il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. settembre 2009

al 31 luglio 2010, soppresso il diritto alla successiva mezza rendita con effetto

dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto

sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 122/16-22).

1.4. Contro

questa decisione l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà,

se necessario, in seguito – ha chiesto, in via principale il diritto ad una rendita intera dal

1. settembre 2009 e, subordinatamente, l’esecuzione di ulteriori accertamenti

medici a cura del TCA e/o dell’Ufficio AI con in ogni caso conferma del diritto

alla mezza rendita. Contestualmente l’assicurata ha pure postulato il ripristino

dell’effetto sospensivo.

1.5. Con

la risposta di causa l’Uffico AI – viste le annotazioni 21 luglio 2011 nelle

quali i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ hanno concluso che “(…)

in considerazione della presenza d’una dubbia problematica psichiatrica e d’una

contestazione della valutazione somatica da parte di 2 specialisti s’impone

rivalutazione del caso tramite prizia bidisciplinare in ambito SAM. (…)”

(IV/bis) – ha chiesto, in via principale, “(…) di voler retrocedere gli

atti all’Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari

accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno

dell’annotazione 21 luglio 2011. (…)” precisando che “(…) l’assicurata,

benché abbia avuto il tempo necessario, dalla data del progetto di decisione

del 22 febbraio 2011 alla data della decisione stessa del 26 maggio 2011 di

produrre gli atti medici, non li ha inoltrati che con il ricorso del 21 giugno

2011. L’assicurata è venuta nettamente a mancare all’obbligo di collaborare ex

art. 7b cpv. 2 lett. b [ndr.: LAI] e art. 31 LPGA. Pertanto lo scrivente

ufficio si oppone alla richiesta di ripetibili. (…)” (IV).

1.6. Con

osservazioni 24 agosto 2011 l’assicurata ha contestato l’asserita violazione

dell’obbligo di collaborare, ha sostenuto che gli accertamenti medici devono estendersi

a tutte le patologie sofferte (in particolare quelle legate alla schiena ed ai

polsi nonché al suo stato psicologico) e ha preteso il ripristino immediato del

diritto alla mezza rendita riservata la richiesta di una rendita intera dal

settembre 2009.

1.7. L’Ufficio

AI, con osservazioni 1. settembre 2011, circa la natura degli accertamenti

medici ha osservato che “(…) il Dr. __________ (FMH in medicina generale)

del SMR dell’AI – mediante annotazione del 31 agosto 2011 qui allegato (cfr.

allegato 1) – “(…)

conclude: Ok per estensione della perizia SAM a pluridisciplinare (reuma, psi e

neurologica), valutazione che tiene conto di tutte le affezioni con potenziale

influsso sulla CL.” (…)” (X).

Quanto

al ripristino della mezza rendita e all’obbligo di collaborare

l’amministrazione ha, invece, concluso che “(…) contesta il ripristino delle

prestazioni sospese, conformemente alle sentenze 9C_301/2010 del 21.01.2011 e

8C_451/2010 del 11.11.2011, dove il TF ha confermato che, in caso di rinvio

degli atti all’amministrazione per complemento d’istruttoria, il ritiro dell’effetto

sospensivo di un ricorso, legato ad una decisione di riduzione o soppressione

di una rendita in via di revisione, perdura fino a che l’amministrazione rende

la sua nuova decisione. Alla luce della giurisprudenza precitata, il ripristino

dell’effetto sospensivo è pertanto escluso. Si cita anche la sentenza del TCA,

STCA del 29.04.11. Lo scrivente Ufficio ribadisce che il termine dei 30 giorni

per presentare le dovute rimostranze sia perentorio; quindi sottolinea

nuovamente la propria opposizione all’attribuzione di possibili ripetibili e la

netta mancanza dell’obbligo di collaborare ex art. cpv. 2 lett. b [ndr.:

LAI] e art. 31 LPGA. (…)” (X).

1.8. Con

lettera 15 settembre 2011 l’assicurata si è confermata nelle proprie allegazioni

concludendo che il ricorso deve essere accolto con riconoscimento di congrue

ripetibili mentre che per il ripristino dell’effetto sospensivo si rimette al

prudente giudizio del TCA.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere é sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurata il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1.

settembre 2009 al 31 luglio 2010 per poi sopprimere il diritto alla successiva

mezza rendita con effetto dal 1. luglio 2011 e tolto l’effetto sospensivo ad un

eventuale ricorso.

L’assicurata,

oltre al ripristino dell’effetto sospensivo, postula, in via principale, il

diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2009 e, subordinatamente,

l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici a cura del TCA e/o dell’Ufficio

AI con in ogni caso conferma del diritto alla mezza rendita.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco

di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi

citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.

3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.5. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una

modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento

della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente

all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo

punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione

di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con

riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che

l’aumento della rendita o dell’assegno per grandi invalidi avviene al più

presto, se l’assicurato ha chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la

domanda è stata inoltrata.

2.6. Nella

fattispecie, vista la documentazione medica prodotta nell’ambito della procedura

amministrativa iniziata con le osservazioni 28 marzo 2011 (doc. AI 109/1-8) e,

in particolare, i seguenti atti:

• rapporto 28 marzo 2011 della Clinica psichiatrica di giorno del

Dr. Med. __________, Psichiatra e Psicoterapeuta, Psicoanalista Docente

Universitario Università di __________, nel quale la psicologa dr.ssa __________

ha attestato che “(…) tale presa a carico si è resa necessaria a causa di

un’importante sofferenza psicoemotiva e psicofisica della paziente, che ha

comportato una deflessione timica e una serie di somatizzazioni di notevole

entità. Data la recente presa a carico della paziente presso la Ns Struttura,

non sono in condizione di fornire indicazioni più dettagliate in merito alla diagnosi,

ma possiamo confermare la presenza di un quadro clinico e psicopatologico di

notevole entità, che rende necessario un trattamento integrato di tipo psichiatrico,

psicofarmacologico, infermieristico, psicologico di sostegno, psicocorporeo,

psicorelazionale e psicosociale integrati. (…)” (doc. AI 109/39);

• referto 13 aprile 2011 nel quale il dr. __________, capo clinica

di neurochirurgia della __________, posta la diagnosi di “(…) St. n. Dekompressionsoperation und Aufrichtespondylodese L4/5 (Jan.

2009) – St. n. Hüftprothesen bds. (…)”, ha concluso

che “(…) Bzgl. der Invalidität erachte ich

eine 50% Invalidität angesichts der bds. Hüftpathologie

sowie der Rückenpathologie als adäquat. (...)”

(doc. AI 119/2-3);

• certificato 20 maggio 2011 nel quale il dr. __________, della __________,

ha attestato che “(…) da me conosciuta nel 2002 per intervento di osteotomia

di varizzazione del femore destro complicatosi con una pseudoartrosi che aveva

dovuto essere ripresa chirurgicamente. In un secondo tempo ripresa da parte del

Dr. __________ della __________ di __________, poi sfociato con il tempo, in un

intervento di protesi totale all’anca bilaterale. Nello stesso tempo che avevo

inviato la paziente [ndr. per] l’intervento all’anca, l’avevo inviata

pure al Dr. __________, il quale su discopatia L4-L5 con spondilartrosi e

stenosi del canale lombare con radicolopatia L5 a sinistra, aveva proceduto a

fenestrazione L4-L5 con decompressione del recesso. Nella storia clinica della

Signora RI 1 vi è un lungo iter chirurgico sia a livello delle anche che a

livello della schiena, tale secondo me, da poter giustificare una limitazione

della sua capacità lavorativa. La paziente ha dolori residui, come già valutato

anche dall’operatore, Dr. __________, alla __________ l’11.4.2011 a livello

lombare. Al momento chiaramente non rientra assolutamente in considerazione una

ripresa chirurgica, ma questi disturbi sono persistenti e cronici al punto da

limitare almeno al 50% la propria attività lavorativa. (…)” (doc. AI

119/4-5).

questo

Tribunale concorda – come del resto così concluso in ultimo dal dr. __________

nell’annotazione 31 agosto 2011 (cfr. consid. 1.7 e X/bis) – con la

necessità di procedere ad ulteriori accertamenti medici mediante una perizia

pluridisciplinare (reumatologica, psichiatrica e neurologica) a cura del SAM.

Di

conseguenza, ritenuto che gli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione

necessitano di un complemento – approfondimento degli aspetti psichiatrici e neurologici e presa in

considerazione dei suenunciati reperti 13 aprile e 20 maggio 2011 degli

specialisti dr. __________ e dr. __________ –, il ricorso va accolto e

– anche avuto riguardo alla più recente giurisprudenza di cui alla

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 destinata alla pubblicazione (giurisprudenza

questa nella quale la nostra Massima Istanza ha esaminato nel dettaglio il

valore probatorio delle perizie dei servizi medici di accertamento (SAM)

indicando inoltre dei correttivi a livello amministrativo che l’Ufficio AI

dovrà rispettare; vedi al proposito la STCA del 7 settembre 2011 [32.2011.1] e

la giurisprudenza ivi citata – gli atti rinviati all’Ufficio AI (come peraltro correttamente

proposto con la risposta di causa) affinché, esperiti i necessari ulteriori

accertamenti medici, renda un nuovo provvedimento.

2.7. Per

quanto riguarda all’asserita violazione dell’obbligo di collaborare il TCA rileva

quanto segue.

L’obbligo

di accertare i fatti incombe in primo luogo all’ammi-nistrazione in forza

dell'obbligo derivante dall’art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid.

8.3). L'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo

perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i

tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e riferimenti).

In

concreto, nelle osservazioni 28 marzo (doc. AI 109/1-8) al progetto di decisione

22 febbraio 2011 (doc. AI 99/1-4) – osservazioni rispettose del termine di 30

giorni fissato nel progetto di decisione che è iniziato a decorrere il 25

febbraio 2011 visto il recapito della raccomandata il giorno precedente (doc.

AI 109/13) ed è scaduto il 28 marzo 2011 ritenuto che l’ultimo giorno del

termine era il sabato 26 febbraio (art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA) –, l’assicurata

ha evidenziato che “(…) a comprova di quanto precede, sia detto che la

signora RI 1, per le patologie articolari di cui sopra, è tuttora in cura

dai dr. med. specialisti __________ e __________, i quali visiteranno ancora

l’assicurata il prossimo 7 rispettivamente 11 aprile p.v. ed i cui rapporti –

che già sind’ora si richiamano rispettivamente che verranno successivamente

prodotti agli atti di questo incarto – giocoforza dovranno fare parte

integrante della sua cartella clinica, alla base della decisione in merito alla

richiesta di modifica della rendita AI che qui ci occupa. (…)” (doc. AI

109/5).

Con

lettera raccomandata 20 maggio 2011(doc. AI 119/1-6), l’assicurata ha trasmesso

all’Ufficio AI i referti 13 aprile e 20 maggio 2011 degli specialisti dr. __________

e dr. __________.

Con

lettera 26 maggio 2011 l’Ufficio AI ha comunicato all’avv. RA 1 che “(…) in

riferimento al suo invio del 20 maggio 2011, da noi ricevuto in data 23 maggio

2011, con la presente la informiamo che il complemento alle sue osservazioni è

pervenuto al nostro Ufficio ampiamente fuori dai termini previsti (ossia 30

giorni dall’intimazione del progetto di decisione). Da una verifica rileviamo

che la decisione formale è già stata intimata da parte della Cassa cantonale di

compensazione e data 26 maggio 2011. Contro tale decisione potrà inoltrare

ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, entro 30 giorni. (…)”

(doc. AI 120/1).

Nelle

osservazioni 1. settembre 2011 l’amministrazione ha, infine, confermato come

“(…) il termine dei 30 giorni per presentare le dovute rimostranze sia perentorio;

quindi sottolinea nuovamente la propria opposizione all’attribuzione di

possibili ripetibili e la netta mancanza dell’obbligo di collaborare ex art.

cpv. 2 lett. b [ndr.: LAI] e art. 31 LPGA. (…)” (X) “(…).

Va

qui innanzitutto rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dall’Ufficio

AI, il termine di 30 giorni ex art. 73ter cpv. 1 OAI può essere

prorogato (vedi Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,

Berna 2010, § 29, note marginali dal 2142 al 2149, pag. 419-421, che, dopo aver

evidenziato la conformità alla legge della norma in parola e proceduto alla sua

interpretazione con riferimento ai materiali, alla dottrina e alla giurisprudenza

citata, ha concluso che “(…) entweder ist eine behördliche Frist mit

Ertreckungsmöglichkeit anzunehmen oder eine gesetzliche Frist, bei welcher

analog zum Einsprache- und Beschwerdeferfahren eine Nachfrist eingeräumt werden

kann. (…)”.

Inoltre,

in applicazione analogica della giurisprudenza federale – anche nella

STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006, a cui la STF 8C_177/2010 del 15 aprile

2010 rinvia, il TF ha confermato che nell’ambito di una nuova domanda di

prestazioni l’assicurato deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno

far riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione, atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo

secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per

produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario

non entrerà nel merito della domanda –, prima di emettere la decisione impugnata, l’Ufficio AI

avrebbe dovuto assegnare all’insor-gente un congruo termine per produrre la

documentazione medica prospettata e/o richiamare direttamente dagli specialisti,

dr. __________ e dr. __________, i rispettivi rapporti.

Di

conseguenza – evidenziato che gli artt. 7 cpv. 2 lett. b LAI e 31 LPGA regolano,

da una parte l’obbligo per l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai

quali è versata la prestazione, di notificare il cambiamento delle condizioni

e, dall’altra parte, le sanzioni possibili nel caso di lesione dello stesso

obbligo (vedi sull’argomento, Müller, op. cit., § 22, note marginali dal 1190

al 1209, pag. 227-231, in particolare il punto 6.5.1, note marginali dal 1201

al 1205, dove l’autore evidenzia che “(…) die Meldepflichtverletzung hat also

zweierlei Folgen: (1) Zum einen rückwirkend, auf bereits ausgerichtete

Leistungen, (2) zum anderen in die Zukunft, auf die (noch) laufenden Leistungen.

(…)” nota marginale 1201, pag. 229), e rilevato che con la domanda di revisione

5 settembre 2009 l’assicurata ha in effetti fatto valere documentando un

peggioramento dello stato valetudinario, peggioramento questo del resto riconosciuto

dall’amministrazione almeno per il periodo dal 1. settembre al 31 luglio 2010

(art. 88bis cpv. 1 lett. a e 88a cpv.1 OAI) – nemmeno il

diritto a ripetibili può essere negato, come sembrerebbe sostenere

l’amministrazione, sulla base di detti disposti.

2.8. Quanto

infine alla domanda di ripristino dell’effetto sospensivo – ricordato che

il ritiro dell’effetto sospensivo di un ricorso,

legato ad una decisione di riduzione o di soppressione di una rendita in via di

revisione, perdura fino a che l’amministrazio-ne rende la nuova decisione (DTF 106 V 18 e

129 V 370 confermate nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2,

9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4,8C_528/2010 del 20 dicembre 2010

consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11

novembre 2010 consid. 4) e ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che con la

decisione impugnata l’Ufficio AI ha voluto provocare abusivamente l’inizio

dell’effetto della revisione (l’amministrazione ha infatti predisposto una perizia reumatologica a

cura del dr. __________, si è fondata sull’annotazione 14 aprile 2011 del

medico SMR dr.ssa __________ (doc. AI 116/1 poi contraddetto dall’annotazione

21 luglio 2011 [IV/bis] sottoscritta anche dal medico SMR dr.ssa __________,

specialista in psichiatria) e ha erroneamente ritenuto improrogabile il termine

di cui all’art. 73ter cpv. 1 OAI) – la stessa non

può essere accolta e pertanto l’effetto sospensivo tolto con la decisione

impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio.

2.9. In

simili circostanze, visto tutto quanto sopra esposto e considerato l’esito

della vertenza, alla ricorrente, patrocinata da un legale, va riconosciuto il

diritto a ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, nella

misura in cui riduce la rendita intera a mezza con effetto dal 31 luglio 2010

per poi sopprimerla dal 1. luglio 2011, la decisione impugnata va annullata e

gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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