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32.2011.187

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 gennaio 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2007 IV Nr. 13 pag. 49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale

obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 481-484). Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza;

Quanto

al requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA esso è intimamente

legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e

deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);

2.4. Per

costante giurisprudenza quando l’autorità cantonale di ricorso pronuncia una

decisione di rinvio, l’autorità alla quale il caso è rinviato così come quella

che ha reso la decisione di rinvio sono obbligate a conformarsi alle istruzioni

della sentenza di rinvio (STF 9C_160/2011 del 13 dicembre 2011 consid. 2 e

9C_203/2011 del 22 novembre 2011 e la giurisprudenza federale e dottrina in

esse citate).

2.5. In

concreto, nella STCA di rinvio del 27 ottobre 2010 (doc. AI 105/1-7), questo

Tribunale ha annullato la decisione 15 marzo 2010 (con la quale l’Ufficio AI

aveva respinto la domanda di condono del 6 marzo 2010; doc. AI 99/6-7 e 99/8) ritenuto che sulla

base degli atti non era dato di sapere se e da quale momento all’assicurato

poteva essere rimproverata una violazione grave dell’obbligo di informare e

quindi essere negata la prima condizione necessaria al condono e meglio la

buona fede.

Con

scritti 10 gennaio e 15 aprile 2011 (doc. AI 111/1 e 117/1) l’Ufficio AI ha

chiesto ai fratelli RA 1 informazioni circa l’inizio e la fine

dell’arresto/detenzione preventiva e dell’espiazione pena inflitta dal giudice

penale, nonché copia del decreto di incarcerazione e della sentenza penale concernenti

loro padre.

Con

lettera 21 gennaio 2011 i fratelli RA 1 hanno trasmesso all’Ufficio AI la lettera

20 dicembre 2009 del Consolato Generale de Svizzera a __________ dalla quale

risulta che “(…) suo padre RI 1 è stato arrestato il 31 luglio 2009

all’aeroporto internazionale di __________. Attualmente è in detenzione presso

il penitenziario “__________” sempre a __________. (…)” (doc. AI 113/2).

Quanto

alla richiesta copia del decreto di incarcerazione, della sentenza penale

nonché ai periodi di detenzione preventiva e fine espiazione della pena

inflitta dal giudice penale, i figli dell’insorgente con scritto 15 aprile 2011

hanno comunicato che “(…) purtroppo l’unica informazione ufficiale da noi ricevuta

è la dichiarazione di incarcerazione che le ho fatto pervenire nella nostra

lettera del 21 gennaio 2011. (…)” (doc. AI 118/1).

Il

Consolato Generale de Svizzera a __________, così interpellato (doc. AI 116/1),

con lettera 10 maggio 2011 (doc. AI 120/1 e allegati 120/2-11 e 120/12) ha

trasmesso all’Ufficio AI copia della sentenza penale e della lettera 30 luglio

2009 della Polizia federale __________a concernenti RI 1 evidenziando che “(…)

la stessa è stata emessa il 26 gennaio u.s. dal giudice federale __________ e

condanna il signor RI 1 alla pena definitiva di 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di

detenzione nonché 194 giorni di multa. Il RI 1 è stato arrestato in flagrante

il 30 luglio 2009 come da comunicazione allegata da parte della Polizia

federale __________. (…)” (doc. AI 120/1).

Dalla

sentenza di condanna del 26 gennaio 2011, così come dalla nota a mano posta

sulla lettera 30 luglio 2009 della Polizia federale __________, risulta che

l’arresto in flagrante era riconducibile al fatto che durante il controllo dei

bagagli di RI 1 effettuato all’aeroporto internazionale di __________, sono

stati rinvenuti, approssimativamente, 7 chili e 600 grammi di cocaina.

Viste

le risultanze sopra esposte, conformemente alla giurisprudenza federale (STFA I

622/05 del 14 agosto 2006 e la citata DTF 110 V 284) – ritenuta

anche la durata della detenzione preventiva nonché la gravità dell’azione commessa

che ha portato alla sentenza di condanna del 26 gennaio 2011 –,

all’insorgente non poteva sfuggire che la situazione personale si sarebbe

potuta modificare e che tale cambiamento avrebbe avuto un influsso sul diritto

alle prestazioni erogategli.

Questa

circostanza doveva pertanto essere comunicata immediatamente

all’amministrazione.

Dagli

atti risulta tuttavia che i figli avrebbero avuto notizia dell’arresto del loro

padre la prima volta oralmente il 25 agosto 2009, che vi sarebbero state delle

difficoltà di comunicazione e che solo nel corso del mese di ottobre 2009 essi avrebbero

chiarito che l’arresto si sarebbe protratto ancora per mesi.

In

simili circostanze – ritenuto che l’arresto è avvenuto in __________, che non è dato a

sapere da quando l’insorgente poteva comunicare con l’esterno e nemmeno se e da

quando gli è stato nominato un difensore d’ufficio – per poter concludere circa

il momento a partire dal quale la buona fede va negata occorre ancora appurare

meglio (tramite il Consolato, le preposte autorità giudiziarie e/o il difensore

d’ufficio) la situazione in cui si è venuto a trovare effettivamente

l’insorgente dopo essere stato arrestato il 31 luglio 2009. In particolare va accertato in che misura e a partire da quando l’insorgente ha potuto per la

prima volta comunicare con l’esterno ritenuto che, prima di quel momento, oggettivamente

egli non avrebbe potuto comunicare, né personalmente né tramite il suo difensore,

alcunché sia all’amministrazione che ai propri figli.

2.6. In

simili circostanze, visto quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, completati gli accertamenti come

sopra indicato, renda in seguito un nuovo giudizio, se necessario dopo aver esaminato

l’esistenza di un grave rigore ai sensi degli artt. 25 cpv. 1 LPGA e 4 e 5

OPGA.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata va

annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché, completati gli accertamenti

ai sensi dei considerandi, si pronunci nuovamente sulla domanda di condono.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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