32.2011.188
L'assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute; a ragione, quindi, l'Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda
20 gennaio 2012Italiano14 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2011.188
Data decisione, Autorità:
20.01.2012, TCA
Titolo:
L'assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute; a ragione, quindi, l'Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.188
FS
Lugano
20 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2011 di
RI 1
contro
la decisione del 16 maggio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
marzo 2006 RI 1 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc,
AI 1/1-7) sfociata nelle decisioni 23 marzo 2009 con le quali l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera, dal 1. marzo al
30 giugno 2006 (prima decisione 00024244/VE sub. doc. AI 73/1-5) e dal 1.
luglio 2006 al 31 gennaio 2007 (seconda decisione 00024257/VE sub. doc. AI
74/1-5).
In
esito al ricorso inoltrato contro la seconda decisione (doc. AI 79/34) questo
Tribunale, con STCA del 22 ottobre 2009 cresciuta incontestata in giudicato, ha
respinto il ricorso e confermato il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo
2006 al 31 gennaio 2007 (doc. AI 84/1-24).
1.2. Nel
mese di gennaio 2011 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di
prestazioni (doc. AI 86/1-8).
1.3. Con
decisione 16 maggio 2011 (doc. AI 95/1-2), preavvisata con progetto 9 febbraio
2011 (doc. AI 88/1-2), l’Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda
di prestazioni non avendo l’insorgente credibilmente dimostrato, sotto il
profilo medico, una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
1.4. Contro
questa decisione l’assicurato insorge ora al TCA chiedendo – con argomentazioni
di cui si dirà, se necessario, in seguito – di “(…) riprendere in considerazione
la mia richiesta di prestazioni e di consultare il materiale medico allegato raccolto
finora e pazientare affinché la Dr.ssa __________ che mi ha appena preso in
cura, possa fornirvi un ulteriore rapporto medico. (…)” (doc.AI 96/10-11).
1.5. Con
la risposta di causa l’Uffico AI – osservato che la documentazione medica
presentata in sede di osservazioni al progetto è stata sottoposta al medico SMR
dr. __________ il quale, con annotazioni 22 marzo 2011 (doc. AI 92/1-2), ha
concluso che “(…) – dall’attuale documentazione risulta un quadro invariato
con dolori soggettivamente invalidanti a livello dell’anca sinistra come da
valutazione SAM. – La frattura malleolare ha comportato solo una intercorrente
IL maggiore in presenza di evoluzione favorevole. (…)” (VII) e rilevato inoltre
che, sempre il dr. __________, nelle annotazioni 21 aprile 2011 (doc. AI 93/1),
ha precisato che “(…) non vi sono elementi per una modifica dello stato di
salute con influsso prolungato sulla CL (…)” (VII) e che lo scritto del 9
giugno 2011 della signora __________ del Servizio Sociale __________ “(…)
non apporta nuovi elementi dal lato medico che non siano già stati valutati.
(…)” (VII) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con
scritti 25 luglio e 27 settembre 2011 l’assicurato ha comunicato al TCA che
dall’8 giugno ha cominciato le visite mediche presso l’Ospedale __________ e ha
trasmesso il rapporto 30 giugno 2011 del dr. __________ e della dr.ssa __________,
vice primario rispettivamente assistente del centro per la terapia del dolore __________
dell’Ospedale Regionale di __________, indirizzato al dr. __________ (IX e X
con allegato doc. B).
1.7. Con
osservazioni 15 settembre 2011 – viste le annotazioni 14 settembre 2011
nelle quali il dr. __________ si è così espresso: “(…) – dall’attuale
rapporto (ndr. si riferisce al rapporto del 30 giugno 2011 del centro per
la terapia del dolore) risulta una sintomatologia sovrapponibile a quella descritta
nel rapporto peritale dr. __________ in ambito SAM – l’attuale indagine presso
il centro per la terapia del dolore ha permesso di escludere una origine
articolare dei disturbi accusati dall’assicurato, disturbi che finora sono
rimasti senza spiegazione somatica. Conclusione: quadro clinico
invariato con persistente sintomatologia soggettivamente invalidante come in
occasione della perizia SAM 2007. Non risulta documentata una nuova patologia o
una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato. (…)”
(XII/bis) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere é sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5
gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b;
SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision
in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag.
84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda
deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen,
in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui
l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
Fatti
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del
5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR
2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22
gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.
2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame, come già evidenziato nella STCA 22 ottobre 2009 (doc. AI
84/1-24), l’assicurato era stato peritato dal SAM, il quale, con
rapporto 26 settembre 2007 (doc. AI 33/1-13), sulla base di due
consultazioni specialistiche esterne (reumatologica e psichiatrica; doc. AI
33/14-22 e 33/23-27), aveva concluso per una capacità lavorativa del 30%
nell’atti-vità da ultimo svolta quale addetto alla manutenzione ed aiuto in un
motel e del 90% in un’attività adeguata, da novembre 2006. Questa valutazione
medico-teorica era stata posta a fondamento delle decisioni 23 aprile 2009 con
le quali è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo al 30 giugno 2006 (doc. AI 73/1-5 e
74/1-5).
Con
la STCA 22 ottobre 2009, cresciuta incontestata in giudicato – ritenuti gli
interventi del 23 agosto 2007 di protesi totale dell’anca e del 16 gennaio 2008
di reposizione e osteosintesi tramite viti e placca III tubulare malleolo
mediale e laterale sinistro (doc. AI 83/3-4, 83/5-6 e 83/7-8) e fatte proprie
le conclusioni del dr. __________ secondo il quale “(…) la situazione clinica è
da ritenersi sovrapponibile a quella presente in occasione della perizia SAM di
luglio 2007. (…) (doc. AI 63/1) –, questo tribunale ha confermato il dirito
alla rendita intera limitatamente al periodo dal 1. marzo al 30 giugno 2006
(cfr. consid. 1.1).
Ora,
nell’ambito della nuova domanda di prestazioni l’assicu-rato ha prodotto i
rapporti 28 febbraio 2011 del dr. __________ (doc. AI 89/1-2), 27 agosto 2010
del dr. __________ della __________ (doc. AI 89/3-4), 2 luglio 2010 della
dr.ssa __________ del pronto soccorso dell’Ospedale __________ (doc. AI 89/5-6)
e 3 febbraio 2011 del dr. __________ della __________ (doc. AI 89/7-8).
Questi
rapporti sono stati esaminati dal SMR, il quale ha concluso che dagli stessi
non emerge una modifica dello stato di salute.
In
particolare, con annotazione 22 marzo e 21 aprile 2011, il dr. __________ ha
evidenziato:
"
(…)
Nuova documentazione presentata:
rapporto dr. __________ del 28.2.2011:
- 1.2008 operazione per frattura malleolare
coviglia sinistra con decorso favorevole
- Persistono dolori a livello dell’anca sinistra
rapporto dr. __________ del 27.8.2010:
- si tratta di dolore cronico a livello
muscolare, radiologicamente nessun segno per instabilità della protesi
pronto soccorso 2.7.2010:
- riacutizzazione della lombalgia cronica
sinistra
- somministrazione di 1 pastiglia di Voltaren con
graduale regressione della sintomatologia
rapporto dr. __________ del 3.2.2011
- non risultano nuovi elementi
Valutazione:
- dall’attuale documentazione risulta un quadro
invariato con dolori soggettivamente invalidanti a livello dell’anca sinistra
come da valutazione SAM.
- La frattura malleolare ha comportato solo una
intercorrente IL maggiore in presenza di evoluzione favorevole.
(…)" (doc. AI 92/1-2)
"
(…)
Come indicato nella nota del 22.3.2011 non vi sono
elementi per una modifica dello stato di salute con influsso prolungato sulla
CL.
(…)" (doc. AI 94/1)
Nella
successiva annotazione 14 settembre 2011 in merito al rapporto 30 giugno 2011 del dr. __________ e della dr.ssa __________,
vice primario rispettivamente assistente del centro per la terapia del dolore __________
dell’Ospedale Regionale di __________, (doc. B), il dr. __________ ha osservato:
"
(…)
Diagnosi: sindrome lombospondilogena cronica (RM del
5.2008)
Coxartrosi dell’anca sinistra con
stato dopo posa di protesi nel 2007
Dal rapporto risulta che è stato esclusa una origine
articolare (faccette articolari) dei dolori.
Valutazione:
- dall’attuale rapporto risulta una
sintomatologia sovrapponibile a quella descritta nel rapporto peritale dr. __________
in ambito SAM
- l’attuale indagine presso il centro per la
terapia del dolore ha permesso di escludere una origine articolare dei disturbi
accusati dall’assicurato, disturbi che finora sono rimasti nella spiegazione
somatica.
Conclusione:
quadro clinico invariato con persistente sintomatologia soggettivamente
invalidante come in occasione della perizia SAM 2007. Non risulta documentata
una nuova patologia o una sostanziale modifica dello stato clinico
dell’assicurato.
(…)" (XII/bis)
Questo
TCA non può che confermare le convincenti conclusioni del SMR, non validamente
smentite da successiva documentazione medica. Certo che con scritto 7 settembre
2011 l'assicurato – rilevato che “(…)
relativamente a quanto menzionato nel rapporto medico (ndr. si riferisce al
rapporto 30 giugno 2011 del centro per la terapia del dolore) riguardo alla
terapia con apparecchio TENS, la Dr.ssa __________ è già stata informata del
fatto che sarà necessario scrivere un nuovo rapporto successivo alle nuove
indicazioni mediche che emergeranno in seguito alla terapia. È probabile che,
nel prossimo incontro, si valuti la possibilità di cominciare una terapia con
cortisone. (…)” (X) – ha
dichiarato che “(…) sarà mia premura pertanto farvi pervenire nuovamente
tutta la documentazione (…)” (X), ciò che non è tuttavia avvenuto (al riguardo
vedi anche la STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010 nella quale il TF ha concluso
che il TCA poteva concludere per una rinuncia alla produzione di ulteriori atti
medici visto che gli stessi non erano stati prodotti entro un termine ragionevole
dopo essere stati preannunciati). Al proposito va ricordato
che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto
che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di
prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in
materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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