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Decisione

32.2011.188

L'assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute; a ragione, quindi, l'Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda

20 gennaio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere

verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della

verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.

Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del

5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR

2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22

gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen

hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,

und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe

Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.

2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato

nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.5. Nel

caso in esame, come già evidenziato nella STCA 22 ottobre 2009 (doc. AI

84/1-24), l’assicurato era stato peritato dal SAM, il quale, con

rapporto 26 settembre 2007 (doc. AI 33/1-13), sulla base di due

consultazioni specialistiche esterne (reumatologica e psichiatrica; doc. AI

33/14-22 e 33/23-27), aveva concluso per una capacità lavorativa del 30%

nell’atti-vità da ultimo svolta quale addetto alla manutenzione ed aiuto in un

motel e del 90% in un’attività adeguata, da novembre 2006. Questa valutazione

medico-teorica era stata posta a fondamento delle decisioni 23 aprile 2009 con

le quali è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo al 30 giugno 2006 (doc. AI 73/1-5 e

74/1-5).

Con

la STCA 22 ottobre 2009, cresciuta incontestata in giudicato – ritenuti gli

interventi del 23 agosto 2007 di protesi totale dell’anca e del 16 gennaio 2008

di reposizione e osteosintesi tramite viti e placca III tubulare malleolo

mediale e laterale sinistro (doc. AI 83/3-4, 83/5-6 e 83/7-8) e fatte proprie

le conclusioni del dr. __________ secondo il quale “(…) la situazione clinica è

da ritenersi sovrapponibile a quella presente in occasione della perizia SAM di

luglio 2007. (…) (doc. AI 63/1) –, questo tribunale ha confermato il dirito

alla rendita intera limitatamente al periodo dal 1. marzo al 30 giugno 2006

(cfr. consid. 1.1).

Ora,

nell’ambito della nuova domanda di prestazioni l’assicu-rato ha prodotto i

rapporti 28 febbraio 2011 del dr. __________ (doc. AI 89/1-2), 27 agosto 2010

del dr. __________ della __________ (doc. AI 89/3-4), 2 luglio 2010 della

dr.ssa __________ del pronto soccorso dell’Ospedale __________ (doc. AI 89/5-6)

e 3 febbraio 2011 del dr. __________ della __________ (doc. AI 89/7-8).

Questi

rapporti sono stati esaminati dal SMR, il quale ha concluso che dagli stessi

non emerge una modifica dello stato di salute.

In

particolare, con annotazione 22 marzo e 21 aprile 2011, il dr. __________ ha

evidenziato:

"

(…)

Nuova documentazione presentata:

rapporto dr. __________ del 28.2.2011:

- 1.2008 operazione per frattura malleolare

coviglia sinistra con decorso favorevole

- Persistono dolori a livello dell’anca sinistra

rapporto dr. __________ del 27.8.2010:

- si tratta di dolore cronico a livello

muscolare, radiologicamente nessun segno per instabilità della protesi

pronto soccorso 2.7.2010:

- riacutizzazione della lombalgia cronica

sinistra

- somministrazione di 1 pastiglia di Voltaren con

graduale regressione della sintomatologia

rapporto dr. __________ del 3.2.2011

- non risultano nuovi elementi

Valutazione:

- dall’attuale documentazione risulta un quadro

invariato con dolori soggettivamente invalidanti a livello dell’anca sinistra

come da valutazione SAM.

- La frattura malleolare ha comportato solo una

intercorrente IL maggiore in presenza di evoluzione favorevole.

(…)" (doc. AI 92/1-2)

"

(…)

Come indicato nella nota del 22.3.2011 non vi sono

elementi per una modifica dello stato di salute con influsso prolungato sulla

CL.

(…)" (doc. AI 94/1)

Nella

successiva annotazione 14 settembre 2011 in merito al rapporto 30 giugno 2011 del dr. __________ e della dr.ssa __________,

vice primario rispettivamente assistente del centro per la terapia del dolore __________

dell’Ospedale Regionale di __________, (doc. B), il dr. __________ ha osservato:

"

(…)

Diagnosi: sindrome lombospondilogena cronica (RM del

5.2008)

Coxartrosi dell’anca sinistra con

stato dopo posa di protesi nel 2007

Dal rapporto risulta che è stato esclusa una origine

articolare (faccette articolari) dei dolori.

Valutazione:

- dall’attuale rapporto risulta una

sintomatologia sovrapponibile a quella descritta nel rapporto peritale dr. __________

in ambito SAM

- l’attuale indagine presso il centro per la

terapia del dolore ha permesso di escludere una origine articolare dei disturbi

accusati dall’assicurato, disturbi che finora sono rimasti nella spiegazione

somatica.

Conclusione:

quadro clinico invariato con persistente sintomatologia soggettivamente

invalidante come in occasione della perizia SAM 2007. Non risulta documentata

una nuova patologia o una sostanziale modifica dello stato clinico

dell’assicurato.

(…)" (XII/bis)

Questo

TCA non può che confermare le convincenti conclusioni del SMR, non validamente

smentite da successiva documentazione medica. Certo che con scritto 7 settembre

2011 l'assicurato – rilevato che “(…)

relativamente a quanto menzionato nel rapporto medico (ndr. si riferisce al

rapporto 30 giugno 2011 del centro per la terapia del dolore) riguardo alla

terapia con apparecchio TENS, la Dr.ssa __________ è già stata informata del

fatto che sarà necessario scrivere un nuovo rapporto successivo alle nuove

indicazioni mediche che emergeranno in seguito alla terapia. È probabile che,

nel prossimo incontro, si valuti la possibilità di cominciare una terapia con

cortisone. (…)” (X) – ha

dichiarato che “(…) sarà mia premura pertanto farvi pervenire nuovamente

tutta la documentazione (…)” (X), ciò che non è tuttavia avvenuto (al riguardo

vedi anche la STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010 nella quale il TF ha concluso

che il TCA poteva concludere per una rinuncia alla produzione di ulteriori atti

medici visto che gli stessi non erano stati prodotti entro un termine ragionevole

dopo essere stati preannunciati). Al proposito va ricordato

che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in

materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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