32.2011.192
Soppressione di rendita a seguito di revisione (miglioramento dello stato valetudinario). Si tratta in casu di una diversa valutazione della stessa situazione valetudinaria posta a fondamento della pr
2 marzo 2012Italiano21 min
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Numero d'incarto:
32.2011.192
Data decisione, Autorità:
02.03.2012, TCA
Titolo:
Soppressione di rendita a seguito di revisione (miglioramento dello stato valetudinario). Si tratta in casu di una diversa valutazione della stessa situazione valetudinaria posta a fondamento della precedente decisione di rendita. Nessun motivo di revisione, quindi nessuna soppressione della rendita
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.192
BS/sc
Lugano
2 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 maggio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 23 aprile 2004 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1956, già attivo
quale manovale/muratore, al beneficio di una rendita intera dal 1° novembre
2001 al 31 dicembre 2002. La decisione amministrativa è stata confermata dal
TCA con sentenza dell’8 novembre 2006 (inc. 32.2005.237; doc. AI 99) –
parimenti confermata dal TF con pronunzia del 16 gennaio 2008 (I 1018/08; doc.
AI 125) – per quel che concerne l’erogazione delle prestazioni relative al
succitato periodo, con rinvio degli atti all’amministrazione per la definizione
di un eventuale diritto alla rendita per le affezioni dermatologiche comparse
successivamente al dicembre 2002.
Dando
seguito al rinvio, dopo aver proceduto a degli accertamenti medici, con
decisione 11 luglio 2007 l’Ufficio AI ha prolungato il diritto alla mezza
rendita dal 1° gennaio al 31 agosto 2003 (doc. AI 122).
1.2. A seguito
dell’inoltro di una seconda domanda di prestazioni, con decisioni 2 e 18
novembre 2009 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita
(grado d’invalidità del 57%) a partire dal 1° maggio 2009 (doc. AI 165 e 166).
1.3. Nel
marzo 2010 l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio della rendita (doc.
AI 169).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del SAM (concludente per una totale inabilità lavorativa nella professione
di manovale edile e per una residua capacità lavorativa del 75% in altre attività
rispettose dei limiti funzionali e di carico), con decisione 27 maggio 2011(preavvisata
il 16 marzo 2011) l’Ufficio AI ha soppresso la rendita, togliendo nel contempo
l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 205).
1.4. Avverso
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha inoltrato il
presente ricorso, postulando l’annullamento della decisione 27 maggio 2011 ed
il rinvio degli atti all’Ufficio AI per procedere ad ulteriori accertamenti
medici pluridisciplinari. Egli contesta la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione,
come pure il calcolo dell’invalidità. Delle singole motivazioni verrà detto,
per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
sia la valutazione medica che quella economica poste alla base della decisione
impugnata.
1.6. Il
23 agosto 2011 l’insorgente ha presentato delle osservazioni alla risposta di
causa, ribadendo le argomentazioni ricorsuali (VI).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
nel
merito
2.2. In
lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha rettamente soppresso la
rendita AI dell’assicurato.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto
Fatti
di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
2.5. Nel
caso in esame, nell’ambito della revisione della rendita, l'Ufficio AI ha ordinato
una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 9 febbraio
2011 (doc. AI 183), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni
specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica
(dr. __________) e flebologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Sindrome cervicovertebrale cronica con protrazione del
capo.
Sindrome lombovertebrale cronica con:
- note alterazioni degenerative della
colonna lombare,
- disturbi statici del
rachide (protrazione del capo, appiattimento della cifosi dorsale con scogliosi
sinistro-convessa cervicotoracale),
- decondizionamento muscolare.
Periatropatia omero scapolare bilaterale.
Rizartrosi sintomatica bilaterale, ponderata a ds.
Gonalgia mediale a ds. su incipiente gonartrosi.
Dolori residui al ginocchio sin. in:
- esiti da impianto di protesi totale
del ginocchio il 5.11.2008.
Disturbi funzionali alla caviglia sin. in:
- esiti da osteosintesi con placca
anti-glide laterale e viti spongiose mediali per frattura bi malleolare sin. il
23.11.2000,
- esiti da asportazione del
materiale di osteosintesi alla caviglia sin. nel gennaio 2002,
- esiti da piccola deiscenza
della ferita laterale a livello del punto di asportazione del materiale di
osteosintesi l malleolo laterale sin., nel febbraio 2002.
Depressione persistente/distimia (ICD-10 F 34.1).
Ansia aspecifica (ICD-10 F 41.9).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Lieve varicosi agli arti inferiori di tipo vena safena
magna, più pronunciata a sin., senza segni di insufficienza venosa cronica.
Dislipidemia non trattata, glicosuria da ricontrollare.
(…)" (Doc. AI 183/28-29)
Alla
luce dei singoli consulti specialistici, tenuto conto delle patologie invalidanti
d’ordine psichiatrico e reumatologico, i periti del SAM hanno ritenuto
l’assicurato totalmente inabile nella sua professione di operaio edile.
In
merito alle ripercussioni sulla residua capacità lavorativa, essi hanno rilevato:
"
(…)
In considerazione degli aspetti psicopatologici,
rivendicazioni nel contesto di un vissuto di vittima) non riteniamo ora
possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale.
La capacità di lavoro dell'A. nell'attività da ultimo
effettuata quale manovale edile non è migliorabile tramite ragionevoli
provvedimenti medici.
Per le sole ragioni mediche l'A. va ritenuto in grado
di svolgere altre attività, rispettose delle limitazioni funzionali e di carico
descritte in ambito reumatologico (vedasi capitolo 8) nella misura del 75% (orario
di lavoro normale con ridotto rendimento, sulla base delle limitazioni di
ordine psichiatrico) e ciò a decorrere da 6 mesi dall'intervento di impianto di
artroprotesi totale al ginocchio sin., vale a dire a decorrere da maggio 2009.
Precisiamo che in queste attività lucrative meglio
adatte allo stato di salute dell'A. le limitazioni della sua capacità di lavoro
sono unicamente da ascrivere alla patologia psichiatrica. A riguardo pertanto
dell'evoluzione temporale della capacità di lavoro dell'A. in attività meglio
adatte al suo stato di salute, possiamo affermare che a decorrere da maggio
2009 (6 mesi dopo l'intervento di impianto di artroprotesi totale al ginocchio
sin. con evoluzione favorevole ma anche data a decorrere dalla quale è stata
erogata una rendita d'invalidità per grado del 57%) vi è un peggioramento dello
stato valetudinario dovuto appunto agli aspetti psichiatrici descritti. In
precedenza l'A. va ritenuto totalmente inabile anche in attività meglio adatte
al suo stato di salute da novembre 2008 a maggio 2009 per l'avvenuto intervento ortopedico e il periodo di riabilitazione." (Doc. AI 183/35)
Con il presente
ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione medico-teorica, in
particolare la valutazione reumatologica e psichiatrica.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;
Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo
(Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un
Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e
del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3).
D'altra
parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in
pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a
livello amministrativo
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di
divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione
incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona
assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura
(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a
livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il
TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche
e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_87/2011 del 1.
settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Va qui inoltre evidenziato che
in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Infine,
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nell’evenienza concreta, da un attento esame degli atti di causa,
questo TCA non può confermare la soppressione della rendita per i motivi che
seguono.
2.7.1. Per
quel che concerne l’aspetto reumatologico, l’assicurato contesta la valutazione
eseguita dal dr. __________. Nel referto 31 gennaio 2011 il citato specialista,
esposte le diagnosi d’ordine reumatologico di cui al consid. 2.5., riportate la
sintomatologia soggettiva ed oggettiva e dopo un’attenta e valutazione, ha
ritenuto l’insorgente pienamente abile in attività rispettose dei limiti
funzionali e di carico dettagliatamente esposti in sede di perizia.
Ora,
al di là delle critiche dell’assicurato in merito al succitato referto
peritale, va evidenziato che il dr. __________ ha fatto decorrere la succitata
valutazione dal 5 maggio 2009, ossia 6 mesi dopo l’artroprotesi totale al
ginocchio sinistro. Va rilevato che con decisione 2 novembre 2009, proprio a
seguito del citato intervento, l’amministrazione aveva ritenuto giustificato un
ripristino della residua capacità lavorativa del 50% in attività adeguate dal
maggio 2009, riconoscendo, sulla base del raffronto dei redditi, il diritto ad
una mezza rendita per un grado d’invalidità del 57%. Al riguardo, nelle annotazioni
30 aprile 2009 il dr. __________ del SMR aveva evidenziato quanto segue:
"
(…)
Personalmente si giustifica a livello medico una
residuale IL 0% fino a 6 mesi prima dell'intervento di protesi del ginocchio
per peggioramento locomotorio.
Dal 5.5.2008 si giustifica una IL 50% per lentezza
d'esecuzione dovuta a dolori e limitazione funzionale mentre
dal 5.11.2008 (data dell'operazione ortopedica PTGsin)
una IL 100% per ogni tipo di attività per 6 mesi e
dal 5.5.2009 ripristino di IL 50% per attività ritenute
adeguate ergonomicamente
a fine 2009 si giustifica una revisione di prestazioni
per considerare in stato definitivo le esigibilità presenti allora. (…)"
(Doc. AI 147/1)
__________ Del
resto, nel rapporto 2 marzo 2011, lo stesso dr. __________ ha espressamente
sottolineato che “dopo l’intervento di PTG non vi sono più giustificazioni
ortopediche e reumatologiche limitanti l’attività ergonomicamente adeguate e
leggere “(doc. AI 185/4).
Ne
consegue che, almeno dal punto di vista reumatologico, la situazione è rimasta
praticamente invariata rispetto alle precedenti decisioni 2/18 novembre 2009,
cresciute in giudicato, motivo per cui la differente valutazione del grado di
capacità lavorativa del dr. __________ non è influente per l’esito della
presente fattispecie. Già per questo motivo la soppressione non è giustificata.
Quanto
al cedimento del ginocchio sinistro riportato nella cartella clinica 21 marzo
2011 dal dr. __________ (doc. AI 202/11), quindi successivamente alla perizia
del dr. __________, va detto che tale evento non ha avuto alcuna influenza
duratura sulla residua capacità lavorativa. Lo stesso sanitario __________ ha evidenziato
come l’assicurato lamenti “discreti disturbi a questo ginocchio con
dolori discreti al compartimento mediale, non bloccaggi”,
descrivendo quale status un “lievissimo versamento residuo al
ginocchio sinistro, nessuna instabilità legamentare”, tant’è che egli ha
prescritto “una fisioterapia per permettere un recupero funzionale sia del
ginocchio che caviglia“ (sottolineature del redattore; doc. AI 202-11).
Pertanto, pertinentemente nelle annotazioni 18 maggio 2011 il dr. __________
del SMR ha evidenziato:
"
(…)
Per il decorso nel periodo dopo il SAM del 1.2011
apparentemente vi è stato un trauma discorsivo alla caviglia e ginocchio
secondo quanto riportato dalla consulenza giuridica: ricordo che si tratta di
una patologica che limita solo transitoriamente e su un breve periodo di poche
settimane le esigibilità con ripristino delle medesime come a prima del
medesimo.
Questo fatto pertanto non inficia quanto già noto o
motiva un riesame della funzionalità con nuovo esame al SAM." (Doc. AI
204/1)
2.7.2. Dal
punto di vista psichiatrico, l’assicurato è stata visitato dalla dr.ss __________.
Con rapporto 28 gennaio 2011 la specialista in psichiatria e psicoterapia ha
diagnosticato un’ansia aspecifica (ICD 1; F 41,9) e una depressione persistente/distimia
(ICD F 34.1), limitante al 25% l’abilità lavorativa in qualsiasi attività (doc.
AI 183/37).
Anche
in questo ambito, rispetto alle decisioni 2/18 novembre 2009 non vi è stato un miglioramento,
dal momento che in precedenza non era stato accertato alcun danno alla salute
psichica.
In conclusione, non essendo stato perlomeno reso verosimile un
miglioramento della situazione valetudinaria dell’assicurato, la soppressione a
titolo di revisione ai sensi dell’art. 17 LAI non è giustificata.
Ne
consegue che, annullata la decisione contestata, l’insorgente ha diritto alla mezza
rendita anche dopo il 1° luglio 2011 (il primo giorno del secondo mese che
segue la notifica della decisione 27 maggio 2011, cfr. art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAVS).
Il
ricorso va pertanto accolto.
Vincente in causa, l’insorgente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto
ad un'indennità per ripetibili (DTF 126 V 11 seg. consid. 2; STF K 63/06 del 5
settembre 2007).
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione 27 maggio 2011 è annullata.
§§ È ripristinato, a
decorrere dal 1° luglio 2011, il diritto alla mezza rendita di invalidità
precedentemente riconosciuta.
Considerandi
2.
Le
spese di fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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