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Decisione

32.2011.192

Soppressione di rendita a seguito di revisione (miglioramento dello stato valetudinario). Si tratta in casu di una diversa valutazione della stessa situazione valetudinaria posta a fondamento della pr

2 marzo 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

2.5. Nel

caso in esame, nell’ambito della revisione della rendita, l'Ufficio AI ha ordinato

una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 9 febbraio

2011 (doc. AI 183), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni

specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica

(dr. __________) e flebologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti

diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa:

Sindrome cervicovertebrale cronica con protrazione del

capo.

Sindrome lombovertebrale cronica con:

- note alterazioni degenerative della

colonna lombare,

- disturbi statici del

rachide (protrazione del capo, appiattimento della cifosi dorsale con scogliosi

sinistro-convessa cervicotoracale),

- decondizionamento muscolare.

Periatropatia omero scapolare bilaterale.

Rizartrosi sintomatica bilaterale, ponderata a ds.

Gonalgia mediale a ds. su incipiente gonartrosi.

Dolori residui al ginocchio sin. in:

- esiti da impianto di protesi totale

del ginocchio il 5.11.2008.

Disturbi funzionali alla caviglia sin. in:

- esiti da osteosintesi con placca

anti-glide laterale e viti spongiose mediali per frattura bi malleolare sin. il

23.11.2000,

- esiti da asportazione del

materiale di osteosintesi alla caviglia sin. nel gennaio 2002,

- esiti da piccola deiscenza

della ferita laterale a livello del punto di asportazione del materiale di

osteosintesi l malleolo laterale sin., nel febbraio 2002.

Depressione persistente/distimia (ICD-10 F 34.1).

Ansia aspecifica (ICD-10 F 41.9).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Lieve varicosi agli arti inferiori di tipo vena safena

magna, più pronunciata a sin., senza segni di insufficienza venosa cronica.

Dislipidemia non trattata, glicosuria da ricontrollare.

(…)" (Doc. AI 183/28-29)

Alla

luce dei singoli consulti specialistici, tenuto conto delle patologie invalidanti

d’ordine psichiatrico e reumatologico, i periti del SAM hanno ritenuto

l’assicurato totalmente inabile nella sua professione di operaio edile.

In

merito alle ripercussioni sulla residua capacità lavorativa, essi hanno rilevato:

"

(…)

In considerazione degli aspetti psicopatologici,

rivendicazioni nel contesto di un vissuto di vittima) non riteniamo ora

possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale.

La capacità di lavoro dell'A. nell'attività da ultimo

effettuata quale manovale edile non è migliorabile tramite ragionevoli

provvedimenti medici.

Per le sole ragioni mediche l'A. va ritenuto in grado

di svolgere altre attività, rispettose delle limitazioni funzionali e di carico

descritte in ambito reumatologico (vedasi capitolo 8) nella misura del 75% (orario

di lavoro normale con ridotto rendimento, sulla base delle limitazioni di

ordine psichiatrico) e ciò a decorrere da 6 mesi dall'intervento di impianto di

artroprotesi totale al ginocchio sin., vale a dire a decorrere da maggio 2009.

Precisiamo che in queste attività lucrative meglio

adatte allo stato di salute dell'A. le limitazioni della sua capacità di lavoro

sono unicamente da ascrivere alla patologia psichiatrica. A riguardo pertanto

dell'evoluzione temporale della capacità di lavoro dell'A. in attività meglio

adatte al suo stato di salute, possiamo affermare che a decorrere da maggio

2009 (6 mesi dopo l'intervento di impianto di artroprotesi totale al ginocchio

sin. con evoluzione favorevole ma anche data a decorrere dalla quale è stata

erogata una rendita d'invalidità per grado del 57%) vi è un peggioramento dello

stato valetudinario dovuto appunto agli aspetti psichiatrici descritti. In

precedenza l'A. va ritenuto totalmente inabile anche in attività meglio adatte

al suo stato di salute da novembre 2008 a maggio 2009 per l'avvenuto intervento ortopedico e il periodo di riabilitazione." (Doc. AI 183/35)

Con il presente

ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione medico-teorica, in

particolare la valutazione reumatologica e psichiatrica.

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;

Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una

sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo

(Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,

l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un

Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,

dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata

in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità

formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità

nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

Nella

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V

210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e

del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3).

D'altra

parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in

pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

a

livello amministrativo

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze

minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento

dei diritti di partecipazione:

-- in caso di

divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

a

livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Il

TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale

non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere

nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche

e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_87/2011 del 1.

settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Va qui inoltre evidenziato che

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Infine,

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nell’evenienza concreta, da un attento esame degli atti di causa,

questo TCA non può confermare la soppressione della rendita per i motivi che

seguono.

2.7.1. Per

quel che concerne l’aspetto reumatologico, l’assicurato contesta la valutazione

eseguita dal dr. __________. Nel referto 31 gennaio 2011 il citato specialista,

esposte le diagnosi d’ordine reumatologico di cui al consid. 2.5., riportate la

sintomatologia soggettiva ed oggettiva e dopo un’attenta e valutazione, ha

ritenuto l’insorgente pienamente abile in attività rispettose dei limiti

funzionali e di carico dettagliatamente esposti in sede di perizia.

Ora,

al di là delle critiche dell’assicurato in merito al succitato referto

peritale, va evidenziato che il dr. __________ ha fatto decorrere la succitata

valutazione dal 5 maggio 2009, ossia 6 mesi dopo l’artroprotesi totale al

ginocchio sinistro. Va rilevato che con decisione 2 novembre 2009, proprio a

seguito del citato intervento, l’amministrazione aveva ritenuto giustificato un

ripristino della residua capacità lavorativa del 50% in attività adeguate dal

maggio 2009, riconoscendo, sulla base del raffronto dei redditi, il diritto ad

una mezza rendita per un grado d’invalidità del 57%. Al riguardo, nelle annotazioni

30 aprile 2009 il dr. __________ del SMR aveva evidenziato quanto segue:

"

(…)

Personalmente si giustifica a livello medico una

residuale IL 0% fino a 6 mesi prima dell'intervento di protesi del ginocchio

per peggioramento locomotorio.

Dal 5.5.2008 si giustifica una IL 50% per lentezza

d'esecuzione dovuta a dolori e limitazione funzionale mentre

dal 5.11.2008 (data dell'operazione ortopedica PTGsin)

una IL 100% per ogni tipo di attività per 6 mesi e

dal 5.5.2009 ripristino di IL 50% per attività ritenute

adeguate ergonomicamente

a fine 2009 si giustifica una revisione di prestazioni

per considerare in stato definitivo le esigibilità presenti allora. (…)"

(Doc. AI 147/1)

__________ Del

resto, nel rapporto 2 marzo 2011, lo stesso dr. __________ ha espressamente

sottolineato che “dopo l’intervento di PTG non vi sono più giustificazioni

ortopediche e reumatologiche limitanti l’attività ergonomicamente adeguate e

leggere “(doc. AI 185/4).

Ne

consegue che, almeno dal punto di vista reumatologico, la situazione è rimasta

praticamente invariata rispetto alle precedenti decisioni 2/18 novembre 2009,

cresciute in giudicato, motivo per cui la differente valutazione del grado di

capacità lavorativa del dr. __________ non è influente per l’esito della

presente fattispecie. Già per questo motivo la soppressione non è giustificata.

Quanto

al cedimento del ginocchio sinistro riportato nella cartella clinica 21 marzo

2011 dal dr. __________ (doc. AI 202/11), quindi successivamente alla perizia

del dr. __________, va detto che tale evento non ha avuto alcuna influenza

duratura sulla residua capacità lavorativa. Lo stesso sanitario __________ ha evidenziato

come l’assicurato lamenti “discreti disturbi a questo ginocchio con

dolori discreti al compartimento mediale, non bloccaggi”,

descrivendo quale status un “lievissimo versamento residuo al

ginocchio sinistro, nessuna instabilità legamentare”, tant’è che egli ha

prescritto “una fisioterapia per permettere un recupero funzionale sia del

ginocchio che caviglia“ (sottolineature del redattore; doc. AI 202-11).

Pertanto, pertinentemente nelle annotazioni 18 maggio 2011 il dr. __________

del SMR ha evidenziato:

"

(…)

Per il decorso nel periodo dopo il SAM del 1.2011

apparentemente vi è stato un trauma discorsivo alla caviglia e ginocchio

secondo quanto riportato dalla consulenza giuridica: ricordo che si tratta di

una patologica che limita solo transitoriamente e su un breve periodo di poche

settimane le esigibilità con ripristino delle medesime come a prima del

medesimo.

Questo fatto pertanto non inficia quanto già noto o

motiva un riesame della funzionalità con nuovo esame al SAM." (Doc. AI

204/1)

2.7.2. Dal

punto di vista psichiatrico, l’assicurato è stata visitato dalla dr.ss __________.

Con rapporto 28 gennaio 2011 la specialista in psichiatria e psicoterapia ha

diagnosticato un’ansia aspecifica (ICD 1; F 41,9) e una depressione persistente/distimia

(ICD F 34.1), limitante al 25% l’abilità lavorativa in qualsiasi attività (doc.

AI 183/37).

Anche

in questo ambito, rispetto alle decisioni 2/18 novembre 2009 non vi è stato un miglioramento,

dal momento che in precedenza non era stato accertato alcun danno alla salute

psichica.

In conclusione, non essendo stato perlomeno reso verosimile un

miglioramento della situazione valetudinaria dell’assicurato, la soppressione a

titolo di revisione ai sensi dell’art. 17 LAI non è giustificata.

Ne

consegue che, annullata la decisione contestata, l’insorgente ha diritto alla mezza

rendita anche dopo il 1° luglio 2011 (il primo giorno del secondo mese che

segue la notifica della decisione 27 maggio 2011, cfr. art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAVS).

Il

ricorso va pertanto accolto.

Vincente in causa, l’insorgente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto

ad un'indennità per ripetibili (DTF 126 V 11 seg. consid. 2; STF K 63/06 del 5

settembre 2007).

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione 27 maggio 2011 è annullata.

§§ È ripristinato, a

decorrere dal 1° luglio 2011, il diritto alla mezza rendita di invalidità

precedentemente riconosciuta.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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