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Decisione

32.2011.193

Ritardata giustizia: non ravvisabile non potendosi rimproverare all'amministrazione di aver protratto più del dovuto la trattazione della pratica

18 agosto 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i costi per un accertamento professionale presso lo Studio d’ingegneria __________

dal 28 marzo al 31 agosto 2011 (doc. AI 42/1-2 e 43/1-2).

A

seguito della lettera 17 maggio 2011 con la quale ha chiesto informazioni e

sostegno (doc. AI 47/1-3), l’insorgente è stato sentito dall’amministrazione e

nella nota “27 giugno 2011 / __________” si legge:

"

(…)

Dando seguito ad una sua esplicita richiesta,

l'assicurato è stato convocato in data odierna (lunedì 27 giugno 2001 [ndr.

recte: 2011] – ore 14.00) in presenza della Capoufficio Avv. __________ e del

sottoscritto. Per ragioni di impegni di lavoro, è stata scusata l'assenza di __________,

consulente incaricato di trattare la pratica sul piano dell'integrazione

professionale.

Oggi, l'assicurato ritiene di aver commesso uno sbaglio

nell'interrompere il suo periodo di stage presso lo Studio di ingegneria __________,

settore professionale che ipoteticamente lo avrebbe potuto avviare verso una

formazione di tecnico dell'edilizia.

Dichiara di aver ricevuto le IG dalla Cassa 105

soltanto sino al 6 maggio, sebbene lo stage sia perdurato sino e compreso il 13

maggio 2011.

Contatteremo la Cassa competente segnalando questo

fatto.

Ora, si sta orientando verso l'impiegato di logistica

e, proprio nella giornata di domani, inizierà un nuovo periodo di stage presso

la __________ di __________ azienda che opera in un campo da lui reputato

affine al suo bagaglio; il consulente __________ è già stato informato

telefonicamente in mattinata.

Egli si è comunque presentato per ottenere spiegazioni

in merito al diritto alle IG di attesa (art. 18 OAI) che auspicherebbe

le siano accordate negli intervalli di tempo fra gli stage già eseguiti e

quelli ancora previsti.

L'abbiamo informato adeguatamente, consegnandogli anche

copia della normativa che stabilisce quali sono le condizioni legali che

consentono all'amministrazione di accordare un tale diritto (art. 18 OAI

marginale 1043 CIGAI).

In questo senso, gli abbiamo comunicato come, nel suo

caso specifico, i presupposti cumulativi non sono adempiti (incapacità

lavorativa di almeno il 50% nella professione abituale, piano formativo definito

ed in attesa di essere messo in atto), in quanto egli presenta un'inabilità di

"solo" il 40% nella professione di imbianchino – vedi perizia Dr. __________

– e non vi sono ancora gli elementi concreti per assicurare che siano date le

premesse per avviare con possibilità di successo una riformazione tale anche da

permettergli di recuperare e di migliorare la sua attuale capacità al guadagno

stabilita nel calcolo CGR in fr. 58'182.-

In considerazione del fatto che le IG di disoccupazione

si sono nel frattempo esaurite e che comunque già beneficia di prestazioni

dall'IAS – Servizio AF integrativi – l'abbiamo consigliato di recarsi ancora in

giornata presso lo sportello competente, al fine di richiedere una valutazione

della sua situazione e del calcolo della prestazione.

A questo riguardo, ci precisa di aver già richiesto una

revisione, alla luce del suo recente matrimonio e di attendere una risposta.

Infine, l'abbiamo vivamente consigliato di evitare di

sua iniziativa eventuali cambiamenti di stage o di interruzione degli stessi,

ma sempre di concordare il tutto con il consulente __________.

27 giugno 2011 / __________

P.s.:

a fronte del colloquio odierno, si ritiene liquidata la

pendenza legata alla lettera scritta dall'assicurato in data 17 maggio 2011;

- procederemo ora trasmettendo le copie delle decisioni

IGAI al nostro Servizio AF e chiedendo lumi alla Cassa __________ per quanto

attiene al versamento delle IG di maggio u.s.

(…)"

(doc. AI 60/1)

Orbene,

pur comprendendo la situazione difficile dell’assicu-rato, questo TCA, vista

l’interruzione dell’accertamento professionale presso lo Studio d’ingegneria __________

(a suo dire il 13 maggio 2011) e la necessità di ulteriori atti istruttori – vedi la

comunicazione 21 giugno 2011 con la quale sono stati assunti i costi di uno

stage quale impiegato di logistica presso la __________ SA (doc. AI 58/1-2) e

la valutazione 27 giugno 2011 con la quale il consulente IP ha proposto

un’accertamento professionale e definito uno stage quale impiegato in logistica

presso la __________ SA dal 28 giugno all’8 luglio 2011 (doc: AI 59/1) –, ritiene che

la procedura dell’amministrazione, al momento dell’inoltro del ricorso (il 4 luglio

2011), non era sicuramente di una lunghezza tale da configurare un diniego di

giustizia ai sensi della succitata giurisprudenza.

In

simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali

suevocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non

si è resa colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti dell’assicurato.

Questo

TCA attira comunque l’attenzione dell’amministrazio-ne sulla necessità di

procedere celermente agli ulteriori accertamenti necessari per la definizione

della vertenza, vigilando affinché non vi siano inutili perdite di tempo, così

da emanare al più presto una decisione in merito che dovrà tenere conto di

tutti gli argomenti sollevati dall’assicurato.

Il

ricorso deve quindi essere respinto.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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