32.2011.197
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15 settembre 2011Italiano16 min
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Numero d'incarto:
32.2011.197
Data decisione, Autorità:
15.09.2011, TCA
Titolo:
Nuova domanda. A torto l'Ufficio AI non è entrato nel merito. Obbligo di accertare i fatti. L'Ufficio AI avrebbe dovuto assegnare un congruo termine per produrre mezzi di prova segnalati. Diritto a ripetibili. Il termine per le osservazioni al preavviso é prorogabile
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
RIPETIBILI
art. 43 LPGA
art. 73ter OAI
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
Fatti
32.2011.197
FS
Lugano
15 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 giugno 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
maggio 2007 RI 1hava ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI (doc. AI
1/1-8) sfociata nella decisione 9 dicembre 2009, cresciuta incontestata in
giudicato, con la quale l’amministrazione ha negato il diritto ad una rendita
(doc. AI 35/1-3).
1.2. Nel
mese di aprile 2011 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
(doc. AI 42/2-7).
1.3. Con
decisione 3 giugno 2011 (doc. AI 51/1-2), preavvisata con progetto 21 aprile
2011 (doc. AI 46/1-2), l’Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova
domanda di prestazioni non avendo l’insorgente credibilmente dimostrato, sotto
il profilo medico, una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
1.4. Contro
questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato insorge ora al TCA
chiedendo – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinche entri
nel merito della nuova domanda. Contestualmente l’assi-curato ha chiesto
inoltre di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
1.5. Con
la risposta di causa l’Uffico AI – viste le annotazioni 25 maggio 2011 nelle
quali il dr. __________ ha concluso che “(…) dalla documentazione presentata
in sede di ricorso risulta che l’assicurato presenta una problematica psichiatrica
con probabile influsso sulla CL. È quindi indicato entrare in materia richiedendo
alla dr.ssa __________ un rapporto dettagliato e la copia dei rapporti di
degenza. (…)” (IV/bis) – ha chiesto, in via principale, “(…) di decretare l’entrata in
materia e […] pertanto lo stralcio del ricorso. (…)” precisando che “(…)
l’assicurato, benché abbia avuto il tempo necessario, dalla data del progetto
di decisione del 21 aprile 2011 alla data della decisione stessa del 3 giugno
2011 di produrre gli atti medici, atti prodotti unicamente durante il ricorso
del 6 luglio 2011 senza tenere in considerazione i termini preposti dallo
scrivente ufficio di 30 giorni. È venuto, quindi a mancare all’obbligo di
collaborare ex art. 7b cpv. 2 lett. b [ndr.: LAI] e art. 31 LPGA.
Pertanto l’Ufficio cantonale dell’Assicurazione Invalidità, si oppone ad ogni
richiesta di ripetibili. (…)” (IV).
1.6. Con
scritto 8 agosto 2011 l’assicurato – preso atto che l’Uffi-cio AI ha aderito in
sostanza a quanto postulato nel gravame – ha chiesto l’accoglimento del ricorso
e l’assegnazione di congrue ripetibili evidenziando che “(…) tale richiesta
si giustifica tenuto conto del fatto che se l’Ufficio AI avesse atteso qualche
giorno (e non mesi!) prima di emanare la decisione, un ricorso a questo lod.
Tribunale non si sarebbe reso necessario. (…)” (VI).
Con
lettera 17 agosto 2011 l’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa
documentazione.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere é sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3,
117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Inva-lidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité,
Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel
merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV
Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio
2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.
2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame solo con il ricorso – allegando il rapporto 6 giugno 2011 indirizzato
all’avv. __________ nel quale la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha attestato che “(…) dal punto di vista psichiatrico siamo
confrontati con una sindrome di dipendenza da alcool, attualmente in astinenza,
e con una sindrome affettiva bipolare, al momento in fase di parziale compenso.
Dalla fine del mese di dicembre 2009 e nel corso del 2010, lo stato psichico del
paziente ha subito un importante peggioramento. Nel mese di marzo egli è stato
segnalato alla sottoscritta, dal suo medico curante, in quanto appariva sempre
meno autonomo in relazione ad uno stato di scompenso. A causa principalmente
della scarsa compliance a livello medicamentoso, nel settembre 2010 il paziente
ha subito un secondo ricovero coatto presso la Clinica ____________________
(grave episodio maniacale con sintomi psicotici). Dalla dimissione, avvenuta
l’8 ottobre 2010, il paziente è costantemente supportato sia dalla sottoscritta
che dalla psicologa signora __________ di __________. Per quanto concerne
l’aspetto medicamentoso inoltre, si è potuto organizzare una collaborazione
diretta con la Farmacia __________ che prepara settimanalmente le dosette per i
farmaci; la loro regolare assunzione è costantemente assicurata dalla moglie
del paziente che glieli somministra giornalmente. Al momento il signor RI 1
appare collaborante e si presenta regolarmente ai colloqui. Orientato nei tre
domini, attenzione e concentrazione appaiono leggermente diminuite, mentre la
memoria sia a breve che lungo termine non mostra lacune particolari. Non
emergono idee deliranti ma la critica di malattia rimane solo parziale. Il tono
dell’umore è in generale stabile anche se, in alcuni momenti tende ad una
leggera deflessione. Nelle condizioni attuali il paziente riesce a gestire
discretamente il quotidiano; per la maggior parte del tempo chiuso in se
stesso, tende ad isolarsi e ad avere pochi contatti esterni; trascorre la
giornata prevalentemente in casa ed effettua solo piccole uscite; è
costantemente supportato comunque molto dalla moglie. Dal punto di vista
lavorativo si giustifica appieno un’inabilità lavorativa al 100% e non è, dal
punto di vista psichiatrico, possibile prevedere un miglioramento a breve medio
termine. Una rivalutazione AI è certamente da auspicare. (...)” (doc. B) – l’assicurato
ha soddisfatto il requisito di rendere verosimile, ai sensi dell’art. 87 cpv. 3
OAI, una modifica delle proprie condizioni valetudinarie.
Al
riguardo, nelle annotazioni 13 luglio 2011, anche il dr. __________, medico
SMR, ha concluso che “(…) dalla documentazione presentata in sede di ricorso
risulta che l’assicurato presenta una problematica psichiatrica con probabile influsso
sulla CL. È quindi indicato entrare in materia richiedendo alla dr.ssa __________
un rapporto dettagliato e la copia dei rapporti di degenza. (…)” (IV/bis).
In
queste circostanze, già solo per la richiesta, formulata dall’amministrazione
con la risposta di causa, di voler “(…) decretare l’entrata
in materia e […] pertanto lo stralcio del ricorso. (…)” (IV, vedi inoltre il consid. 1.5), appare nel caso concreto
giustificato statuire non la reiezione del gravame (cfr. la giurisprudenza di
cui alle STF 8C_177/ 2010 del 15 aprile 2010,8C_ 196/2008 del 5 giugno 2008 e
alla STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006) bensì il suo accoglimento con conseguente
annullamento della decisione contestata e retrocessione – non
contestata dall’assicurato (cfr. consid. 1.6) – degli atti all’Ufficio AI
affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini
se la modifica (verosimile) delle circostanze sia effettivamente avvenuta e,
nell’affermati-va, in che misura essa incida sul diritto a prestazioni e sulla
capacità di guadagno dell’assicurato.
2.6. Nella
presente fattispecie, ritenuto che l’amministrazione è venuta meno al proprio
obbligo di accertare i fatti, si giustifica tuttavia accollarle tanto le spese
quanto le ripetibili.
Va
qui infatti rammentato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione
in forza dell'obbligo derivante dall’art. 43 LPGA, secondo il quale
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti
e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010,
consid. 8.3). L'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo
scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e
riferimenti).
In
concreto, nelle osservazioni 25 maggio (doc. AI 47/1-2) al progetto di decisione
21 aprile 2011 (doc. AI 46/1-2) – osservazioni rispettose del termine di 30
giorni fissato nel progetto di decisione che è iniziato a decorrere solo il 2
maggio 2011 vista la sospensione fino al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso (art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA) –, l’assicurato ha chiesto
di concedergli “(…) del tempo, prima di procedere all’emissione della
decisione definitiva, per permettermi di contattare i medici curanti per
completare, se del caso, le presenti osservazioni. (…)” (doc. AI 47/2). Con
lettera 27 maggio 2011 l’Ufficio AI ha comunicato all’avv. __________ che “(…)
il termine di 30 giorni per presentare osservazioni non può essere prorogato.
(…)” (doc. AI 49/1).
Va
qui innanzitutto rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dall’Ufficio
AI, il termine di 30 giorni ex art. 73ter cpv. 1 OAI può essere
prorogato (vedi Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,
Berna 2010, § 29, note marginali dal 2142 al 2149, pag. 419-421, che, dopo aver
evidenziato la conformità alla legge della norma in parola e proceduto alla sua
interpretazione con riferimento ai materiali, alla dottrina e alla giurisprudenza
citata, ha concluso che “(…) entweder ist eine behördliche Frist mit
Ertreckungsmöglichkeit anzunehmen oder eine gesetzliche Frist, bei welcher
analog zum Einsprache- und Beschwerdeferfahren eine Nachfrist eingeräumt werden
kann. (…)”.
Inoltre,
conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3) – anche nella
STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006, a cui la STF 8C_177/2010 del 15 aprile
2010 rinvia, il TF ha confermato che nell’ambito di una nuova domanda di
prestazioni l’assicurato deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno
far riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo
secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per
produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario
non entrerà nel merito della domanda –, prima di emettere la decisione impugnata, l’Ufficio AI
avrebbe dovuto assegnare all’insorgente (come del resto da sua esplicita richiesta
formulata con le osservazioni del 25 maggio 2011 sub
doc. AI 47/1-2 in questo senso) un congruo termine per produrre la documentazione medica prospettata.
Questo vale a maggiore ragione
ritenuto anche che il rapporto medico sul modulo AI
allegato (risposta al punto 6.2 della domanda di prestazioni sub doc. AI 42/6)
non sembra figurare tra gli atti dell’incarto AI, che tra i medici indicati al
punto 6.5 della domanda di prestazioni sub doc. AI 42/6 figura anche la dr.ssa __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia (nella precedente domanda non risultava
alcuna limitazione da questo punto di vista) e che già nel “Modulo di comunicazione
per adulti: rilevamento tempestivo” del 7 settembre 2007, l’Ufficio comunale
assistenza sociale di __________ aveva segnalato un “(…) aggravamento stato
di salute (…)” evidenziando che l’assicurato é “(…) attualmente ricoverato
in __________, __________, __________ (…)” (doc. AI 38/1-2).
In
particolare, il rifiuto di entrare nel merito della nuova domanda non può
essere fondato sui disposti di cui agli artt. 7 cpv. 2 lett. b LAI e 31 LPGA
che regolano invece, da una parte l’obbligo per l’avente diritto, i suoi
congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione, di notificare il
cambiamento delle condizioni e, dall’altra parte, le sanzioni possibili nel
caso di lesione dello stesso obbligo (vedi sull’argomento, Müller, op. cit., §
22, note marginali dal 1190 al 1209, pag. 227-231, in particolare il punto 6.5.1, note marginali dal 1201 al 1205, dove l’autore evidenzia che “(…)
die Meldepflichtverletzung hat also zweierlei Folgen: (1) Zum einen
rückwirkend, auf bereits ausgerichtete Leistungen, (2) zum anderen in die
Zukunft, auf die (noch) laufenden Leistungen. (…)” nota marginale 1201, pag.
229).
Di
conseguenza, nemmeno il diritto a ripetibili può essere negato, come sembrerebbe
sostenere l’amministrazione, sulla base di questi disposti.
2.7. In
simili circostanze, visto tutto quanto sopra esposto e considerato l’esito
della vertenza, al ricorrente, patrocinato da un legale, va riconosciuto il
diritto a ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La
domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto
priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_206/2011 del
16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3, STF
9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6, STF I 911/06 del 2 febbraio 2007
consid. 9).
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata
è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché entri nel merito della
nuova domanda di prestazioni.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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