Lexipedia

Decisione

32.2011.197

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 settembre 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

32.2011.197

FS

Lugano

15 settembre

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 luglio 2011 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 3 giugno 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. Nel

maggio 2007 RI 1hava ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI (doc. AI

1/1-8) sfociata nella decisione 9 dicembre 2009, cresciuta incontestata in

giudicato, con la quale l’amministrazione ha negato il diritto ad una rendita

(doc. AI 35/1-3).

1.2. Nel

mese di aprile 2011 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni

(doc. AI 42/2-7).

1.3. Con

decisione 3 giugno 2011 (doc. AI 51/1-2), preavvisata con progetto 21 aprile

2011 (doc. AI 46/1-2), l’Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova

domanda di prestazioni non avendo l’insorgente credibilmente dimostrato, sotto

il profilo medico, una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.

1.4. Contro

questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato insorge ora al TCA

chiedendo – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’annullamento

della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinche entri

nel merito della nuova domanda. Contestualmente l’assi-curato ha chiesto

inoltre di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

1.5. Con

la risposta di causa l’Uffico AI – viste le annotazioni 25 maggio 2011 nelle

quali il dr. __________ ha concluso che “(…) dalla documentazione presentata

in sede di ricorso risulta che l’assicurato presenta una problematica psichiatrica

con probabile influsso sulla CL. È quindi indicato entrare in materia richiedendo

alla dr.ssa __________ un rapporto dettagliato e la copia dei rapporti di

degenza. (…)” (IV/bis) – ha chiesto, in via principale, “(…) di decretare l’entrata in

materia e […] pertanto lo stralcio del ricorso. (…)” precisando che “(…)

l’assicurato, benché abbia avuto il tempo necessario, dalla data del progetto

di decisione del 21 aprile 2011 alla data della decisione stessa del 3 giugno

2011 di produrre gli atti medici, atti prodotti unicamente durante il ricorso

del 6 luglio 2011 senza tenere in considerazione i termini preposti dallo

scrivente ufficio di 30 giorni. È venuto, quindi a mancare all’obbligo di

collaborare ex art. 7b cpv. 2 lett. b [ndr.: LAI] e art. 31 LPGA.

Pertanto l’Ufficio cantonale dell’Assicurazione Invalidità, si oppone ad ogni

richiesta di ripetibili. (…)” (IV).

1.6. Con

scritto 8 agosto 2011 l’assicurato – preso atto che l’Uffi-cio AI ha aderito in

sostanza a quanto postulato nel gravame – ha chiesto l’accoglimento del ricorso

e l’assegnazione di congrue ripetibili evidenziando che “(…) tale richiesta

si giustifica tenuto conto del fatto che se l’Ufficio AI avesse atteso qualche

giorno (e non mesi!) prima di emanare la decisione, un ricorso a questo lod.

Tribunale non si sarebbe reso necessario. (…)” (VI).

Con

lettera 17 agosto 2011 l’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa

documentazione.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere é sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito

della nuova domanda di prestazioni.

2.3. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a

pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva

di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e

stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i

requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello

di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande

identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata

da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3,

117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V

108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Inva-lidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg

Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité,

Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel

merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista

materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità

resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di

rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur

von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha

precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante

cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se

nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)

l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia

riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti

o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere

verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della

verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.

Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV

Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio

2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen

hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,

und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe

Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.

2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato

nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.5. Nel

caso in esame solo con il ricorso – allegando il rapporto 6 giugno 2011 indirizzato

all’avv. __________ nel quale la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha attestato che “(…) dal punto di vista psichiatrico siamo

confrontati con una sindrome di dipendenza da alcool, attualmente in astinenza,

e con una sindrome affettiva bipolare, al momento in fase di parziale compenso.

Dalla fine del mese di dicembre 2009 e nel corso del 2010, lo stato psichico del

paziente ha subito un importante peggioramento. Nel mese di marzo egli è stato

segnalato alla sottoscritta, dal suo medico curante, in quanto appariva sempre

meno autonomo in relazione ad uno stato di scompenso. A causa principalmente

della scarsa compliance a livello medicamentoso, nel settembre 2010 il paziente

ha subito un secondo ricovero coatto presso la Clinica ____________________

(grave episodio maniacale con sintomi psicotici). Dalla dimissione, avvenuta

l’8 ottobre 2010, il paziente è costantemente supportato sia dalla sottoscritta

che dalla psicologa signora __________ di __________. Per quanto concerne

l’aspetto medicamentoso inoltre, si è potuto organizzare una collaborazione

diretta con la Farmacia __________ che prepara settimanalmente le dosette per i

farmaci; la loro regolare assunzione è costantemente assicurata dalla moglie

del paziente che glieli somministra giornalmente. Al momento il signor RI 1

appare collaborante e si presenta regolarmente ai colloqui. Orientato nei tre

domini, attenzione e concentrazione appaiono leggermente diminuite, mentre la

memoria sia a breve che lungo termine non mostra lacune particolari. Non

emergono idee deliranti ma la critica di malattia rimane solo parziale. Il tono

dell’umore è in generale stabile anche se, in alcuni momenti tende ad una

leggera deflessione. Nelle condizioni attuali il paziente riesce a gestire

discretamente il quotidiano; per la maggior parte del tempo chiuso in se

stesso, tende ad isolarsi e ad avere pochi contatti esterni; trascorre la

giornata prevalentemente in casa ed effettua solo piccole uscite; è

costantemente supportato comunque molto dalla moglie. Dal punto di vista

lavorativo si giustifica appieno un’inabilità lavorativa al 100% e non è, dal

punto di vista psichiatrico, possibile prevedere un miglioramento a breve medio

termine. Una rivalutazione AI è certamente da auspicare. (...)” (doc. B) – l’assicurato

ha soddisfatto il requisito di rendere verosimile, ai sensi dell’art. 87 cpv. 3

OAI, una modifica delle proprie condizioni valetudinarie.

Al

riguardo, nelle annotazioni 13 luglio 2011, anche il dr. __________, medico

SMR, ha concluso che “(…) dalla documentazione presentata in sede di ricorso

risulta che l’assicurato presenta una problematica psichiatrica con probabile influsso

sulla CL. È quindi indicato entrare in materia richiedendo alla dr.ssa __________

un rapporto dettagliato e la copia dei rapporti di degenza. (…)” (IV/bis).

In

queste circostanze, già solo per la richiesta, formulata dall’amministrazione

con la risposta di causa, di voler “(…) decretare l’entrata

in materia e […] pertanto lo stralcio del ricorso. (…)” (IV, vedi inoltre il consid. 1.5), appare nel caso concreto

giustificato statuire non la reiezione del gravame (cfr. la giurisprudenza di

cui alle STF 8C_177/ 2010 del 15 aprile 2010,8C_ 196/2008 del 5 giugno 2008 e

alla STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006) bensì il suo accoglimento con conseguente

annullamento della decisione contestata e retrocessione – non

contestata dall’assicurato (cfr. consid. 1.6) – degli atti all’Ufficio AI

affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini

se la modifica (verosimile) delle circostanze sia effettivamente avvenuta e,

nell’affermati-va, in che misura essa incida sul diritto a prestazioni e sulla

capacità di guadagno dell’assicurato.

2.6. Nella

presente fattispecie, ritenuto che l’amministrazione è venuta meno al proprio

obbligo di accertare i fatti, si giustifica tuttavia accollarle tanto le spese

quanto le ripetibili.

Va

qui infatti rammentato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione

in forza dell'obbligo derivante dall’art. 43 LPGA, secondo il quale

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti

e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010,

consid. 8.3). L'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e

riferimenti).

In

concreto, nelle osservazioni 25 maggio (doc. AI 47/1-2) al progetto di decisione

21 aprile 2011 (doc. AI 46/1-2) – osservazioni rispettose del termine di 30

giorni fissato nel progetto di decisione che è iniziato a decorrere solo il 2

maggio 2011 vista la sospensione fino al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso (art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA) –, l’assicurato ha chiesto

di concedergli “(…) del tempo, prima di procedere all’emissione della

decisione definitiva, per permettermi di contattare i medici curanti per

completare, se del caso, le presenti osservazioni. (…)” (doc. AI 47/2). Con

lettera 27 maggio 2011 l’Ufficio AI ha comunicato all’avv. __________ che “(…)

il termine di 30 giorni per presentare osservazioni non può essere prorogato.

(…)” (doc. AI 49/1).

Va

qui innanzitutto rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dall’Ufficio

AI, il termine di 30 giorni ex art. 73ter cpv. 1 OAI può essere

prorogato (vedi Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,

Berna 2010, § 29, note marginali dal 2142 al 2149, pag. 419-421, che, dopo aver

evidenziato la conformità alla legge della norma in parola e proceduto alla sua

interpretazione con riferimento ai materiali, alla dottrina e alla giurisprudenza

citata, ha concluso che “(…) entweder ist eine behördliche Frist mit

Ertreckungsmöglichkeit anzunehmen oder eine gesetzliche Frist, bei welcher

analog zum Einsprache- und Beschwerdeferfahren eine Nachfrist eingeräumt werden

kann. (…)”.

Inoltre,

conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3) – anche nella

STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006, a cui la STF 8C_177/2010 del 15 aprile

2010 rinvia, il TF ha confermato che nell’ambito di una nuova domanda di

prestazioni l’assicurato deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno

far riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione, atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo

secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per

produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario

non entrerà nel merito della domanda –, prima di emettere la decisione impugnata, l’Ufficio AI

avrebbe dovuto assegnare all’insorgente (come del resto da sua esplicita richiesta

formulata con le osservazioni del 25 maggio 2011 sub

doc. AI 47/1-2 in questo senso) un congruo termine per produrre la documentazione medica prospettata.

Questo vale a maggiore ragione

ritenuto anche che il rapporto medico sul modulo AI

allegato (risposta al punto 6.2 della domanda di prestazioni sub doc. AI 42/6)

non sembra figurare tra gli atti dell’incarto AI, che tra i medici indicati al

punto 6.5 della domanda di prestazioni sub doc. AI 42/6 figura anche la dr.ssa __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia (nella precedente domanda non risultava

alcuna limitazione da questo punto di vista) e che già nel “Modulo di comunicazione

per adulti: rilevamento tempestivo” del 7 settembre 2007, l’Ufficio comunale

assistenza sociale di __________ aveva segnalato un “(…) aggravamento stato

di salute (…)” evidenziando che l’assicurato é “(…) attualmente ricoverato

in __________, __________, __________ (…)” (doc. AI 38/1-2).

In

particolare, il rifiuto di entrare nel merito della nuova domanda non può

essere fondato sui disposti di cui agli artt. 7 cpv. 2 lett. b LAI e 31 LPGA

che regolano invece, da una parte l’obbligo per l’avente diritto, i suoi

congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione, di notificare il

cambiamento delle condizioni e, dall’altra parte, le sanzioni possibili nel

caso di lesione dello stesso obbligo (vedi sull’argomento, Müller, op. cit., §

22, note marginali dal 1190 al 1209, pag. 227-231, in particolare il punto 6.5.1, note marginali dal 1201 al 1205, dove l’autore evidenzia che “(…)

die Meldepflichtverletzung hat also zweierlei Folgen: (1) Zum einen

rückwirkend, auf bereits ausgerichtete Leistungen, (2) zum anderen in die

Zukunft, auf die (noch) laufenden Leistungen. (…)” nota marginale 1201, pag.

229).

Di

conseguenza, nemmeno il diritto a ripetibili può essere negato, come sembrerebbe

sostenere l’amministrazione, sulla base di questi disposti.

2.7. In

simili circostanze, visto tutto quanto sopra esposto e considerato l’esito

della vertenza, al ricorrente, patrocinato da un legale, va riconosciuto il

diritto a ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La

domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto

priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_206/2011 del

16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3, STF

9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6, STF I 911/06 del 2 febbraio 2007

consid. 9).

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché entri nel merito della

nuova domanda di prestazioni.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster