32.2011.198
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24 gennaio 2012Italiano47 min
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Numero d'incarto:
32.2011.198
Data decisione, Autorità:
24.01.2012, TCA
Titolo:
Nuova domanda di prestazioni.Per UAI non c'è peggioramento dello stato di salute.Nuovo certificato del curante porta a fare perizia,ma perito non è in grado di esprimersi sulle conseguenze su capacità lavorativa,servono ulteriori accertamenti. Per TCA, UAI non poteva determinarsi su grado invalidità
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NUOVA DOMANDA
PERIZIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 29 cpv. 2 COST
art. 17 LPGA
art. 87 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.198
TB
Lugano
24 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 luglio 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 giugno 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. RI
1, 1966, di professione panettiere-pasticciere-confettiere, il 1° ottobre 2002
(doc. 2) ha formulato domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità per un fungo alle mani, che gli creava
gonfiore ed arrossamento delle dita.
B. Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 23 gennaio 2007
(doc. 78) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha respinto la domanda dell'assicurato negandogli il diritto ad una rendita d'invalidità, essendo il grado d'invalidità (32%) inferiore al minimo legale
del 40%.
Questa decisione è cresciuta incontestata in
giudicato.
C. Il
21 agosto 2007 (doc. 83) l'assicurato
ha chiesto il riesame della decisione negativa e l'UAI ha quindi proceduto ad accertare la sua situazione presso il
medico curante (docc. 84, 92 e 98).
Sentito poi il medico
SMR (docc. 85, 86, 96 e 99) e preso atto delle osservazioni dell'assicurato
(doc. 93) al progetto di decisione del 14 dicembre 2007 (doc. 90), il 17 marzo
2008 (doc. 101) l'amministrazione
ha emanato una decisione con cui non è entrata nel merito della richiesta di
riesame della precedente decisione del 23 gennaio 2007, a motivo che la documentazione medica prodotta non ha messo in luce elementi clinici atti a
suffragare un peggioramento delle condizioni di salute, giacché il medico
curante stesso ha confermato la totale capacità lavorativa dell'assicurato in attività adeguate allo stato
di salute.
D. Con
sentenza del 20 febbraio 2009 (doc. 118) questo Tribunale ha respinto il
ricorso del 28 aprile 2008 (doc. 104) formulato dall'interessato (32.2008.77), non avendo quest'ultimo reso verosimile
che la sua incapacità lavorativa si era modificata in maniera rilevante e durevolmente
per il diritto alle prestazioni.
E. L'assicurato
ha inviato all'amministrazione il 5 maggio 2009 (doc. 120) il certificato del
29 aprile 2009 del dottor __________, che però non è stato ritenuto sufficiente
dall'SMR (doc. 121) per comprovare un peggioramento del suo stato di salute. Pertanto,
con decisione del 6 luglio 2009 (doc. 123) l'UAI non è entrato in materia sulla
nuova richiesta di prestazioni.
F. Il
30 ottobre 2009 l'interessato ha formulato una nuova domanda di prestazioni, a
cui ha fatto seguito l'invio ad inizio novembre 2009 di due nuovi certificati
(docc. 125 e 126) del medico curante attestanti un'inabilità lavorativa del
100% quale panettiere-pasticciere. Interpellato dapprima un medico del Servizio
Medico Regionale (doc. 128) poi, a seguito dei nuovi certificati attestanti il
proseguimento dell'incapacità lavorativa totale dell'assicurato anche dovuta alla
forte manifestazione di una psoriasi ipercheratosica ragadiforme ai piedi (docc.
129, 130 e 132), un altro medico SMR che ha ritenuto giustificata, il 3 maggio
2010 (doc. 133), una rivalutazione medica del caso, l'amministrazione ha
esperito ulteriori accertamenti medici ed economici (docc. 135 e 145).
Un terzo medico SMR, posta
la diagnosi di paronichia cronica complicata da psoriasi volgare, il 16
novembre 2010 (doc. 151) ha ritenuto indicata una perizia dermatologica per
definire i limiti funzionali dell'assicurato e la sua capacità lavorativa in attività
adatte dall'ottobre 2009. Disposta il 24 novembre 2010 (doc. 153), la perizia è
stata eseguita l'11 gennaio 2011 (doc. 158).
Chiesto (doc. 160) ed
ottenuto l'8 marzo 2011 (doc. 164) dal dottor __________ un complemento peritale,
il dr. med. __________ dell'SMR il 14 marzo 2011 (doc. 165) ha concluso ad una
situazione invariata negli anni come dalla precedente decisione del 2007.
G. Sulla
scorta di ciò, il 6 giugno 2011 (doc. 175) l'Ufficio AI ha quindi emesso una decisione
con cui ha respinto la nuova richiesta di prestazioni dell'assicurato, avendo
il perito oggettivato una situazione invariata negli anni.
H. Con
ricorso dell'8 luglio 2011 (doc. I) l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1,
ha chiesto in via principale l'annullamento della decisione impugnata e l'attribuzione
di una rendita d'invalidità intera (grado AI: 80-100%), mentre in via
subordinata ha postulato che l'incarto fosse trasmesso all'UAI per completare l'istruttoria
e riesaminare il suo diritto alla rendita d'invalidità.
Secondo il ricorrente,
la sua malattia, iniziata nel 2002, continua a renderlo inabile al lavoro non
solo come panettiere-pasticciere (in misura del 100%), ma anche in altre
attività, avendo infatti provato alcuni mesi a cavallo fra il 2009 ed il 2010 a lavorare a tempo parziale come gerente di una gelateria senza svolgere attività manuali, ma
con comunque un peggioramento delle condizioni delle sue mani. Nel maggio 2011
il suo medico curante l'ha poi dichiarato inabile al lavoro in ogni attività
con coinvolgimento manuale nella misura dell'80-100% (doc. G).
RI 1 ha poi lamentato
un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti rilevanti, dato che lo stesso
perito ha proposto ulteriori approfondimenti della situazione istologica,
immunitaria e allergologica del paziente, non potendo infatti esprimersi sulle
conseguenze sulle sue capacità di lavoro e di integrazione. Infine, neppure i
complementi del dottor __________ chiarirebbero i dubbi che egli stesso aveva
evidenziato nella propria perizia.
I. Il
19 luglio 2011 (doc. IV) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso,
evidenziando che il rapporto complementare del perito indica che la presenza di
ipercheratosi ragadiforme talare è poco significativa dal punto di vista
clinico e che, tutto sommato, alla luce dei dati anamnestici non v'è stato un
peggioramento consistente, ma una persistenza dei disturbi. Ciò ha portato il
dottor __________, medico SMR, ha ritenere la situazione invariata come dalla
precedente decisione del 2007 (doc. IVbis). Nemmeno il più recente certificato
del dr. med. __________ attesterebbe poi un peggioramento dello stato di salute
dell'assicurato.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di
prova (doc. V).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2. Il
ricorrente ha innanzitutto fatto valere una violazione del suo diritto d'essere
sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. fed.), nella misura in cui l'amministrazione
avrebbe reso una motivazione carente (art. 49 cpv. 3 LPGA). A suo dire, nella
decisione impugnata il rifiuto dell'Ufficio AI di attribuirgli una rendita è stato
legittimato (solo) dal fatto che "la documentazione
medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia
affidata al Dr. __________, oggettiva una situazione invariata negli anni."
(doc. I punto 5).
Il diritto di essere
sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., è una garanzia costituzionale di
natura formale, la cui violazione implica di massima l'annullamento della decisione
impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135
I 187 consid. 2.2). Tale garanzia comprende il diritto per l'interessato di
consultare l'incarto, di offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori
purché siano pertinenti e riguardino punti rilevanti per il giudizio, di
partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella
misura in cui possano influire sulla decisione (STF 9C_734/2010 del 18 maggio
2011 consid. 4.1; DTF 135 I 187 consid. 2.2; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio
2011, consid. 2; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578
consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,
la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid.
2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). In sostanza,
il medesimo, quale diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte
quelle facoltà che devono essere riconosciute a una parte affinché possa
efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid.
5.1 pag. 293 e richiami). Esso comprende altresì l'obbligo per l'autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e
di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità
di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa
tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (citata
STF 9C_734/2010 consid. 4.1; DTF 134 I 83 consid.
4.1 pag. 88 e rinvii).
In concreto, sebbene l'amministrazione
non abbia effettivamente fornito una lunga ed articolata motivazione, tuttavia
i motivi che hanno inciso sulla reiezione della domanda di prestazioni sono
molto chiari. Infatti l'Ufficio AI, rinviando al parere del perito che ha appositamente
interpellato per fare luce sulla situazione valetudinaria dell'assicurato, ha
spiegato, seppure succintamente, che la perizia ed il suo complemento - di cui
quest'ultimo era comunque in possesso - non hanno evidenziato un oggettivo
peggioramento delle sue condizioni di salute.
In tali condizioni, non vi è spazio per
una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente né ai sensi dell'art.
49 cpv. 3 LPGA né dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.
Va del resto
evidenziato come l'assicurato abbia ancora potuto fare valere le sue ragioni
innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza
precedente.
Per cui, in ogni caso,
l'eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in
questa sede, dove l'insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni e
prodotto ulteriore documentazione (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto
2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Il TCA può pertanto
entrare nel merito del ricorso.
nel merito
3. Dove
la rendita o l'assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado
di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé
stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 4 OAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011) l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità o di grande invalidità è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI
valido fino al 31 dicembre 2011).
Se tale condizione non
è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante
modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR
2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in
der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg.
84-86; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di
invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF
109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungs-anpassung als
Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision
von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito
una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la
modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma
piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata
in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile
1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza
pubblicata in DTF 130 V 64, l'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui
l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile.
Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato
non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a
mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da
richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un
termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid.
5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato - come nella
fattispecie - di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia
sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la
modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265, consid. 2a; RCC
1991 pag. 269, consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata è
valida anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e del
tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF 8C_103/2008 del 7 gennaio
2009; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006) alla fine del 2011.
4. Nel
caso, come in concreto, di nuova domanda (DTF 130 V 71) - ed anche nell'ambito
di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio) -, il punto di
partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza anche
per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di incidere
notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale,
dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale
del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108; STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012).
Per potere esaminare una nuova
richiesta, l'art. 87 cpv. 4 vOAI rinvia espressamente all'art. 87 cpv. 3 vOAI, indicando
che ciò può avvenire soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3 e quindi l'assicurato deve dimostrare che il grado di invalidità è
modificato in misura rilevante.
Ora, il grado della prova richiesto
dall'art. 87 cpv. 3 vOAI è attenuato, in quanto non è necessario che
l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che
rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata
una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a
favore della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che
la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (cfr. citata
STF 8C_716/2011 consid. 2.2; STF 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4;
SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 2.2).
Nella recente citata sentenza
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, al considerando 2.3 il Tribunale federale ha
ricordato che la condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 vOAI
deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una
prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in
giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali
l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una
modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b; 117 V 198 consid.
4b). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con
l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale,
plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori
indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre
precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione
precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità
delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo
potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF
109 V 108 consid. 2b; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 2.). Giudice che per il resto
deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si
presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (STFA I 52/03 del 16
gennaio 2004 consid. 2.2).
5. In
specie, l'assicurato sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto
accertato in occasione della procedura sfociata nella decisione del 23 gennaio
2007 (doc. 78), abbia subìto un peggioramento, perciò ha
inoltrato una nuova richiesta di prestazioni.
A sostegno della
fondatezza delle sue affermazioni, con il ricorso l'interessato ha trasmesso al TCA diversi certificati allestiti negli
anni scorsi dal suo medico curante, il dottor __________, così pure il più
recente certificato del 3 maggio 2011 (doc. G), che ha stabilito che
l'assicurato è inabile al 100% in qualsiasi lavoro che richieda l'utilizzo più
o meno attivo delle mani.
6. Il
TCA rileva innanzitutto che all'epoca del rifiuto della concessione di una
rendita di invalidità (23 gennaio 2007), l'amministrazione si è basata sulle osservazioni
formulate dal dr. med. __________, medico curante dell'interessato, e sulle
conclusioni del 9 marzo 2006 (doc. 58) del medico SMR, il quale ha stabilito nel
50% l'abilità lavorativa come panettiere-pasticciere, mentre in ambienti
asciutti, che richiedono un'aumentata concentrazione o impegno intellettuale,
il rendimento era diminuito del 30%. Tenuto conto di una riduzione personale
del 15%, il calcolo economico con cui l'UAI ha paragonato il reddito da valido
con il reddito da invalido ha dato un grado d'invalidità del 32%. Questa decisione,
è opportuno ribadirlo, è cresciuta incontestata in giudicato.
Con la presentazione di una nuova
richiesta di prestazioni il 30 ottobre 2009 (doc. 125), l'interessato ha
specificato di dovere interrompere immediatamente, su consiglio del dermatologo
curante, la sua attività di panettiere-pasticciere a causa del peggioramento
dello stato di salute delle dita delle mani, ciò che lo rendeva inabile al
lavoro al 100%.
L'Ufficio AI, esperita una perizia
dermatologica nel gennaio 2011 (doc. F), con decisione del 6 giugno 2011 (doc. A)
ha respinto la nuova richiesta di prestazioni per una situazione oggettivamente
invariata negli anni, confermando quindi implicitamente il precedente grado AI
del 32%.
Occorre pertanto partire dai precedenti
dati medici e compararli con quelli intervenuti posteriormente alla (prima) decisione
di rifiuto di concessione di una rendita AI, ossia successivi al 23 gennaio
2007, ma antecedenti all'emanazione della (seconda) decisione di rifiuto di
prestazioni, dunque il 6 giugno 2011.
7. Il
7 settembre 2007 (doc. B) il dr. med. __________, specialista FMH dermatologia
e malattie a trasmissione sessuale, specialista FMH allergologia e immunologia
clinica, ha comunicato all'Ufficio assicurazione invalidità che le condizioni
del paziente, in sua cura da cinque anni, erano ancora labili, l'attività
dell'infiammazione cronica delle mani era variabile e dipendeva da molti
fattori. Egli ha quindi giudicato che, globalmente per un'attività senza
utilizzo delle mani, in un ambiente umido, ecc., l'assicurato era inabile al
lavoro al 50-60%. Per contro, per l'attività di panettiere-pasticciere
l'inabilità lavorativa era del 100%. Infatti, l'interessato non doveva utilizzare
le mani in lavori umidi o che prevedevano il contatto con materie varie, poiché
queste attività scatenavano una recidiva della problematica cutanea.
Con certificato del 6
novembre 2009 (doc. C) il dottor __________ ha riferito all'amministrazione che,
a causa di un peggioramento delle condizioni cutanee dell'assicurato, ha attestato
un'inabilità lavorativa totale per l'attività di panettiere-pasticciere.
Il successivo 23
dicembre 2009 (doc. D) lo stesso medico curante ha sollecitato l'UAI ribadendo
lo stato di incapacità del 100% dell'interessato e ha aggiunto che quest'ultimo
ha sviluppato una forte manifestazione di psoriasi ipercheratosica-ragadiforme
ai piedi, che lo discriminava ancora di più nella sua attività.
Malgrado il cambio di
attività dal 1° ottobre 2009, il 20 agosto 2010 (doc. E) il dr. med. __________
ha certificato che il paziente aveva subìto un peggioramento dello stato
cutaneo delle sue mani a seguito dell'attività di gerente di una gelateria,
dove l'attività manuale era quasi inesistente. Nonostante ciò, le condizioni cutanee
dell'assicurato erano peggiorate: le dita avevano ripreso ad infiammarsi ed a
produrre pus nel vallo perionicchiale. L'esperto ha quindi ribadito il grado di
inabilità lavorativa del 100% per attività che abbiano un'importante componente
manuale, ma ha comunque consigliato l'interruzione dell'attività di gerente.
Visto che l'assicurato
ha reso verosimile un peggioramento del suo stato di salute, sia alle mani sia ai
piedi con la comparsa della psoriasi ipercheratosica-ragadiforme, l'Ufficio AI
ha disposto una perizia dermatologica, che il dr. med. __________, specialista
FMH dermatologia e venerologia, ha personalmente eseguito l'11 gennaio 2011.
Nel suo referto del 17
gennaio 2011 (doc. F), il perito ha posto le diagnosi di paronichia cronica e
di ipercheratosi plantare ragadiforme, e ha anche esposto l'anamnesi, lo status
dermatologico, la valutazione ed il procedere.
Nel presentare l'anamnesi,
il perito ha osservato che da quando è apparsa la paronichia cronica, nel 2002, l'assicurato è stato indagato più volte tanto dal suo medico curante quanto dalla Clinica
dermatologica dell'Ospedale __________ di __________, con esami in cui sono
stati eseguiti dei test allergologici che hanno evidenziato l'assenza di
reazioni di tipo tardo (test epicutanei) in concomitanza alla presenza di
reazioni di tipo immediato. L'esperto, che non disponeva della copia di tali
esami, ha ipotizzato che non sia mai stata eseguita una biopsia delle lesioni di
cui soffriva l'assicurato.
Quanto allo status
dermatologico, lo specialista ha osservato un ispessimento con rigonfiamento ed
eritema in sede pre-ungueale delle dita IV e III della mano destra e delle dita
Considerandi
II e III di quella sinistra. Qui era presente anche una distrofia dell'unghia, un'alterazione
della placca superficiale dell'unghia stessa e la mancanza della cuticola. Non c'erano
segni psoriatici al resto dell'integumento, né segni per una malattia bullosa.
In sede plantare, soprattutto ai talloni con disegno a ferro di cavallo, presenza
di un'ipercheratosi ragadiforme, piuttosto secondaria.
Nella valutazione
della situazione, il dermatologo ha rilevato che l'assicurato presentava da
nove anni una paronichia cronica con andamento ondulante, che però non era mai
sparita completamente nonostante diversi tentativi terapeutici in particolare
con steroidi topici, disinfettanti topici, antimicotici topici e sistemici, e
in una prima fase anche con retinoidi sistemici. Il perito ha evidenziato che
la patologia aveva assunto un andamento indipendente dall'attività
professionale. Per tanto tempo l'interessato in questo periodo era stato
dichiarato inabile al lavoro temporaneamente, senza mai godere di un vero
miglioramento. Anche nel 2009, durante l'ultima attività professionale svolta
quale gerente al 50% di una gelateria, pur non avendo avuto alcun contatto con
i generi alimentari, v'era stato un peggioramento anamnestico della situazione
clinica, che ha portato poi all'interruzione anche di questa attività professionale.
L'esperto ha osservato
che tra le possibili cause di una paronichia cronica v'è proprio la lavorazione
di generi alimentari, attività esercitata dall'assicurato per 30 anni. Per
l'attività di gerente, però, non v'era più una dipendenza dai contatti esterni.
Per paronichia cronica
si intende un processo infiammatorio della zona pre- o peri-ungueale, con
coinvolgimento della matrice e quindi secondariamente della placca ungueale,
che diventa ondulata (può presentare anche delle linee di Beau, qui assenti),
dalla superficie irregolare e caratterizzata anche per la mancanza della cuticola
(come nel caso di specie). Il perito ha poi elencato le diverse cause della paronichia
cronica, fra le quali v'è la psoriasi, realizzatasi in concreto vista anche
l'alterazione talare.
Egli ha tuttavia
concluso la sua valutazione affermando la difficoltà di esprimersi sulle
conseguenze sulla capacità lavorativa soprattutto a lungo termine e anche sulla
capacità di integrazione dell'interessato, non avendo una diagnosi sicura e
definitiva, rispettivamente non avendo utilizzato appieno la paletta terapeutica
a disposizione per questi casi (Toctino, radioterapia locale, anti-infiammatori
non steroidali topici (antagonisti della calcineurina) e sistemici, anti-TNF-α).
Di conseguenza, lo
specialista ha proposto, prima di stilare una perizia sulla capacità
professionale e quella di integrazione, di procedere rivalutando dal punto di
vista dermatologico la situazione (eventualmente durante un breve ricovero
presso il reparto di dermatologia a __________), con la verifica della
situazione istologica, immunitaria e allergologica, ipotizzando così di riuscire
a trovare anche un trattamento che sani queste alterazioni.
Nel successivo
complemento dell'8 marzo 2011 (doc. H) richiestogli dall'Ufficio assicurazione
invalidità, il dr. med. __________ ha precisato di avere osservato (personalmente)
la presenza della ipercheratosi ragadiforme talare nello status dermatologico,
mentre essa non gli era stata direttamente segnalata dal paziente. Il perito ha
rilevato che queste alterazioni sono di regola poco significative dal profilo
clinico, anche se, effettivamente, una lunga stimolazione, come una
deambulazione prolungata, il trasporto di pesi intensi, ecc. potrebbe provocare
una dolenzia. Un'ipercheratosi di questo tipo può però essere trattata o
perlomeno tenuta sotto controllo abbastanza facilmente con l'applicazione di
vaselina salicilata, creme con carbamide, ecc.
Per quanto concerne la
problematica alle mani, l'esperto ha risposto di non avere seguito clinicamente
il paziente; comunque, alla luce dei dati anamnestici, cioè a quanto gli ha
riferito l'assicurato stesso, non v'era stato un consistente peggioramento dal
2007, ma piuttosto una persistenza dei disturbi.
Infine, nell'ultimo
certificato medico del 3 maggio 2011 (doc. G), il dermatologo curante ha
brevemente riassunto lo status dell'assicurato dall'apparizione della malattia
(2002). Il dr. med. __________ ha spiegato che anche il tentativo di
reintroduzione dell'interessato nel circuito professionale quale gerente non
era andato a buon fine, a causa di una riacutizzazione delle condizioni cutanee,
cosicché egli ha interrotto anche questa attività ed è stato dichiarato
nuovamente inabile al lavoro in misura totale.
Criticando la perizia
del collega, il curante ha affermato che le condizioni di salute
dell'assicurato erano effettivamente stazionarie, ma soltanto perché egli non
lavorava. Comunque, sebbene il suo paziente non lavorasse più dall'agosto 2010,
tuttavia lo specialista ha comunque riscontrato una forte attività infettiva
intercorrente a livello del perionicchio. Ed infatti, le analisi eseguite nel
dicembre 2010 hanno confermato la presenza di batteri di tipo Proteus e
Bacteroides. Pertanto, le sue condizioni di salute saranno anche state stazionarie,
ma non andava dimenticato che l'assicurato non era guarito, giacché soffriva di
una condizione cronica di malattia continua. Ciò comportava, a suo dire,
un'inabilità al 100% per qualsiasi lavoro, poiché per tutti i lavori che non sono
puramente intellettuali è necessario l'utilizzo più o meno attivo delle mani.
Egli era quindi globalmente inabile al lavoro nella misura dell'80-100%.
8.
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha già avuto modo di evidenziare
che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore
probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento
(SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità
delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il
Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo
esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente
la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non
consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione
nella precedente fase non contenziosa.
Nella sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg
Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta Corte è
arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).
D'altra parte il
Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in
pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a livello amministrativo
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento
e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia
attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di
partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti
peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V
446);
a livello dell'autorità giudiziaria di prima
istanza
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF
9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella citata sentenza
DTF 137 V 210 e segg. (9C_243/2010 del 28 giugno 2011), il TF ha in particolare
precisato quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un
SAM:
" 2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend
ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der
schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die
IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität
und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein
Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem
Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach
den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.
Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im
prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an
die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und
Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122
V 157) aus. Sind formell
einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige)
medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers
(Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung
kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in
der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers
zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche
schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im
gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers,
deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164
Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG
immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die
Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen
Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der
Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die
Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren
bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das
spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK
verstiesse.
2.2.3
Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer
Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der
schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender
Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen
Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz
entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung
im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3
Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS
gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung.
Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem
verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs.
Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die
selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich
darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten
und auf unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV
weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall
weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung
gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage
zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.
3.1
).
Unter
diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den
Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse
aus dem Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene
Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes
bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger
korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren
verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung
ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche
Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines
gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten
E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die
ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)
Occorre ancora
evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre
à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione
o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On
ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,
il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître
pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43
consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
9.
Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non può confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la
problematica dermatologica non è stata chiarita in modo soddisfacente.
Il TCA rileva che, da
una parte, il perito, ma solo in seconda battuta e ad esplicita richiesta
dell'amministrazione, ha invero affermato, riferendosi ai piedi, che "queste
alterazioni sono poco significative dal punto di vista clinico" e, in
merito alle mani, che "non vi è stato un peggioramento consistente"
(doc. H).
D'altra parte, però,
non va dimenticato che lo stesso dottor __________, nel suo referto peritale di
due mesi prima, aveva chiaramente evidenziato che "Mi è estremamente
difficile prendere posizione sulle conseguenze sulla capacità di lavoro soprattutto
a lungo termine e anche sulla capacità di integrazione del signor RI 1, non
avendo una diagnosi sicura e definitiva, rispettivamente non avendo utilizzato appieno
la paletta terapeutica a disposizione per questi casi (Toctino, radioterapia
locale, anti-infiammatori non steroidali topici (antagonisti della calcineurina)
e sistemici, anti-TNF-α)." (doc. F pag. 2 in fine).
In effetti, l'esperto
aveva definito la paronichia cronica e ne aveva esposto le possibili cause,
ipotizzando - e quindi senza averne la certezza medica - che nel caso dell'assicurato
tale patologia potesse essere causata dalla psoriasi.
Proprio a causa di
questi dubbi, egli ha preferito, prima di esprimersi compiutamente sulle
capacità lavorative dell'assicurato nell'attività precedente di
panettiere-pasticciere ed in altre adeguate al suo stato di salute, rivalutare
dal punto di vista dermatologico la situazione. A tale scopo, addirittura, lo
specialista interpellato dall'UAI ha pure suggerito il da farsi, e meglio di
ricoverare l'assicurato per un breve periodo, indicando anche il nosocomio che
avrebbe dovuto esperire i necessari accertamenti, quali verificare la
situazione istologica, immunitaria ed allergologica.
Alla luce di queste
considerazioni, questo Tribunale non può non vedere come il perito medesimo, non
in possesso di tutti i dati medici necessari per determinarsi con
scienza e coscienza sulle cause e, soprattutto, sulle conseguenze che la
paronichia cronica diagnosticata alle mani del ricorrente comportava, non
fosse (giustamente) in grado di pronunciarsi sulla capacità lavorativa
dell'interessato né nella precedente attività né in altre più adatte, tenuto
conto di eventuali limiti funzionali ancora da individuare.
Quanto alle
affermazioni peritali ritenute decisive dall'amministrazione, va rilevato che,
per contro, esse non possono assolutamente assumere il valore dato loro dall'Ufficio
AI.
Va qui all'uopo
indicato che le considerazioni espresse dal dottor __________ nel suo
complemento peritale dell'8 marzo 2011 (doc. H) sono, come egli stesso ha
chiaramente specificato, delle mere affermazioni dell'assicurato, che ha
riferito che dal 2007 al 2011 "non vi è stato un peggioramento
consistente, piuttosto una persistenza dei disturbi.". Ora, è evidente
che queste frasi riportano soltanto il parere soggettivo
dell'interessato e non oggettivano affatto, dal profilo medico - aspetto
determinante per potere prendere poi una posizione amministrativa -, la realtà
delle cose.
Ne discende che le
sensazioni del ricorrente non possono e non devono assumere alcun valore assoluto
per la soluzione della presente controversia. Ciò, soprattutto alla luce delle
argomentazioni esposte dall'esperto, secondo cui, non disponendo di tutti i
necessari dati medici, oggettivi, egli non poteva pronunciarsi sulle conseguenze
sulla capacità di lavoro e di reinserimento dell'assicurato.
A sua volta, senza
queste fondamentali conclusioni mediche, l'Ufficio assicurazione invalidità non
poteva validamente determinarsi sul grado d'invalidità dell'interessato.
E, di conseguenza,
l'UAI non poteva neppure stabilire se le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato avessero subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno ai sensi dell'art. 87 cpv. 4 vOAI. Infatti, questa modifica che,
occorre ricordare, deve essere rilevata nel lasso di tempo che va dal momento
dell'emanazione della prima decisione di rifiuto delle prestazioni (2007)
all'inoltro della nuova richiesta di prestazioni (2009) rispettivamente, per il
giudice, allo stato di fatto che si presentava al momento in cui
l'amministrazione ha statuito (citata STF 8C_716/2011 consid. 2.3; STFA I 52/03
del 16 gennaio 2004 consid. 2.2), doveva attestare di un eventuale notevole peggioramento
del grado di invalidità dell'assicurato.
Tutto ciò non è
avvenuto, in violazione, quindi, degli art. 87 cpv. 4 vOAI e, per esplicito
rinvio, anche dell'art. 87 cpv. 3 vOAI.
10.
Secondo
la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto
siano motivate (DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252,
p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c).
L'elemento rilevante
per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né
la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il
suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Come visto, nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, pag. 33 e RAMI 1999 U 356, pag. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell'amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto
dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante
dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto,
in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
11.
L'opinione
del perito è stata sottoposta al medico curante per osservazioni, il quale il 3
maggio 2011 (doc. G), come visto, ha rilasciato il suo più recente attestato
medico sulla questione.
Il dottor __________ si
è ben raffrontato con entrambi i referti peritali e ha sostanzialmente concluso
che le condizioni di salute del suo paziente erano stazionarie solo perché
quest'ultimo non lavorava. Infatti, sebbene dall'agosto 2010 l'interessato non esercitasse più un'attività lucrativa, nei mesi successivi il dermatologo
curante ha comunque riscontrato una forte attività infettiva intercorrente a
livello del perionicchio e gli esami svolti hanno confermato la presenza di batteri.
Al riguardo, il TCA
rileva che dagli atti non risulta che tale certificato sia stato sottoposto per
una presa di posizione al medico SMR né tanto meno al perito. Inoltre, nemmeno
con la risposta di causa il medico SMR si è pronunciato su queste osservazioni.
12.
Nella
già citata sentenza DTF 137 V 210 e segg. (9C_243/2010 del 28 giugno 2011), il
Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire
direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti
all'assicuratore per un complemento istruttorio.
L'Alta Corte ha al
riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht
schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel
geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache
befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung
der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise
veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat
dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur
vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung
gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies
schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne
Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die
IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten
Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die
Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die
versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die
Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und
die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle
Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz
als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE
131.
V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine
Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält
sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden
partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der
Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).
Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im
Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise
einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der
konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,
wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter
Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen
oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt
vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April
2000.
E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und
nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die
Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in
jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen.
Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung
finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die
Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen
(im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt
überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine
Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist
(vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O.,
S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der -
anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt
über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise
das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49
S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)".
Nella concreta
evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione
che necessitano, come ha indicato lo stesso perito, un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica quindi il rinvio degli atti all'UAI ai sensi della
giurisprudenza citata, per nuovi accertamenti dermatologici secondo quanto esplicitamente
indicato dal dottor __________ nel suo referto del 17 gennaio 2011.
Se del caso, l'amministrazione
dovrà dapprima interpellare nuovamente il perito, chiedendogli di indicare esattamente
tutti gli ulteriori esami ed indagini mediche necessari in concreto per potere
poi, i nuovi specialisti clinici che esamineranno il ricorrente, determinarsi
sulle conseguenze medico-teoriche che le patologie riscontrate sia hanno avuto
sulla capacità lavorativa dell'assicurato nella sua attività di panettiere-pasticciere
sia avranno sulla capacità lavorativa residua in altre attività. Sarà poi
compito del consulente in integrazione professionale stabilire quali siano tali
attività, se del caso dopo un periodo di accertamento presso un apposito centro,
ed in seguito fisserà il grado di invalidità.
È solo una volta
ottenuti tutti questi dati medici ed economici che l'amministrazione potrà compiutamente,
giusta l'art. 87 cpv. 4 vOAI, accertare se il grado d'invalidità si sia o no modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
La decisione impugnata
va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in
atto un approfondimento a livello dermatologico, e poi anche economico, come
indicato.
Visto l'esito favorevole del ricorso l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento di ripetibili da parte
dell'Ufficio AI (art. 61 lett. g LPGA).
13.
Contestualmente
al ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del suo legale (doc.
I).
In
virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili
rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA del 10 gennaio 2011,
33.2010
; STCA del 5 giugno 2009, 32.2008.179; STCA del 26 marzo 2009, 32.2008.115).
14.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-sono poste a carico dell'Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi.
1.1. La
decisione del 6 giugno 2011 è annullata.
1.2. Gli
atti sono di conseguenza rinviati all'amministrazione affinché proceda come indicato
al considerando 12.
2. Le
spese per complessivi Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale dovrà
inoltre versare all'assicurato Fr. 1'200.- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
dell'8 luglio 2011.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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