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Decisione

32.2011.2

Soppressione del diritto alla rendita in via di revisione. Conferma perizia SAM. Valutazione economica (mercato equilibrato del lavoro e confronto dei redditi)

4 aprile 2011Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

i 5 kg sopra l'altezza del petto con il braccio sinistro. L'assicurato può di

rado maneggiare attrezzi di precisione con la mano destra, molto spesso con la

mano sinistra, non può mai maneggiare attrezzi di media entità con la mano

destra, molto spesso con la mano sinistra, non può mai maneggiare attrezzi pesanti

con la mano destra, molto spesso con la mano sinistra. La rotazione manuale è

esigua a destra, normale a sinistra. L'assicurato può di rado effettuare lavori

al di sopra della testa, molto spesso effettuare la rotazione del tronco, molto

spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, molto spesso la

posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione

inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado

assumere la posizione accovacciata. L'assicurato può assumere molto spesso la

posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga

durata. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta

camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, mai salire su

scale a pioli. I deficit funzionali sopraindicati, i farmaci analgesici

quotidiani necessitati, non permettono all'assicurato di guidare un'automobile

con la dovuta sicurezza, per cui è inabile alta guida. Dal punto di vista

reumatologico si giudica l'assicurato in un'attività che tiene pienamente conto

della capacità funzionale e di carico residua sopramenzionata, abile al lavoro

nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 %, a decorrere

dall'1.6.2006, ossia a distanza di circa 6 mesi dall'ultimo intervento

ortopedico eseguito presso la Clinica Ortopedica dell'Ospedale Cantonale di __________

in data 13.12.2005. Tenendo in considerazione che dal punto di vista

psichiatrico vi è un'incapacità lavorativa nella misura del 20% in qualunque

attività professionale, si giunge alla conclusione che, in attività adatta la

capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 80%.

Dal punto di vista psichiatrico, in queste condizioni

psicologiche caratterizzate dalla sfiducia non ci sono le premesse necessarie

per effettuare con ragionevoli prospettive di realizzazione concreta dei

provvedimenti di integrazione professionale.

9. OSSERVAZIONI e DOMANDE PARTICOLARI

Domande

particolari non sono poste.

(…)"

(doc. AI 115/16-17)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 21

gennaio 2009 del dr. __________ (doc. AI 117/1-2) e considerate le annotazioni

26 maggio e 5 ottobre 2010 (doc. AI 136/1 e 146/1) nelle quali il dr. __________,

medico SMR, si è pronunciato sull’asserito nuovo peggioramento valetudinario

(cfr. il rapporto 14 dicembre 2009 del consulente in integrazione sub doc. AI

127/1 e i rapporti 5 febbraio e 14 settembre 2010 del dr. __________ sub doc.

AI 128/1-4 e 143/1 – con decisione 23 novembre 2010 ha quindi soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. gennaio 2011 (doc. AI 148/1-3).

2.9. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

op. cit., ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.10. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti e i medici

SMR, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui

l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni

che conferma un miglioramento della situazione valetudinaria dal 1. giugno

2006, ovvero dopo sei mesi dall’ultimo intervento eseguito il 13 dicembre 2005

presso l’Ospedale di __________ (doc. AI 46/17-18 e 46/19-21).

Va

qui innanzitutto rilevato che, dopo che il dr. __________, medico SMR, nelle

annotazioni 5 luglio 2006 aveva osservato che “(…) dagli atti avuti

dall’Ass. __________ è previsto una degenza a loro spese (LAINF) a __________

dove si potrà appurare le conseguenze del sospetto Sudek all’arto superiore

destro a livello funzionale e dove si dovrebbe procedere a EFL. A livello

puramente medico per il momento lo stato non è stabilizzato in base anche ai

documenti del medico curante dr. __________ di primavera 2006 per cui non si

può ancora procedere a valutazione definitiva di reintegrazione. Propongo nel

frattempo (incidente di gennaio 2005) di giustificare una piena IL per ogni

tipo di attività e di procedere a rivalutazione a stato stabilizzato (o almeno

dopo la degenza di __________ con la quale ci si potrà esprimere su esigibilità

in attività adeguate). (…)” (doc. AI 20/1), dagli atti di causa è emerso:

● il dr __________, medico curante e FMH in medicina interna – dopo che, nel

rapporto 20 gennaio 2006 a lui indirizzato (doc. AI 46/10-11), il dr. __________,

FMH in neurologia, aveva concluso che “(…) il deficit motorio distale

all’arto superiore ds constatato in fase post-operatoria è praticamente già

scomparso, il P. riferisce ancora disturbi di sensibilità a guanto alla mano ds

ma l’EMG non mostra segni di compressione nervosa o debervazione in atto nella

muscolatura intrinseca della mano. Rimane aperta la possibilità di una

sofferenza preoperatoria del plesso brachiale inferiore, in assenza di lesioni

alla RM. La prognosi è buona, non mi sembra necessario prevedere altri esami.

(…)” (doc. AI 46/11) –, nel rapporto 18 settembre 2006 indirizzato alla Cassa malati,

circa l’evoluzione, ha osservato che “(…) attualmente la situazione sta

migliorando con le sedute di ergoterapia. Penso che il paziente non necessita

più delle cure alla Clinica di __________. (…)” (doc. AI 46/3, la

sottolineatura è del redattore);

● il dr. __________, nella perizia 16 maggio 2007 (doc. AI 64/1-6) – osservato che

“(…) migliorati i disturbi iperpatici alle cicatrici del polso destro dopo

l’intervento di revisione locale con neurolisi del ramo cutaneo del nervo ulnare,

permangono per contro praticamente invariate le importanti limitazioni

funzionali pluri-direzionali del polso destro. La natura, rispettivamente la loro

origine antalgica trova riscontro nell’evidenza di una mobilità ben conservata

all’esame sotto narcosi (vedi referto Ospedale Cantonale di __________ del

7.3.2006). (…)” (doc. AI 64/4) –, ha concluso per una capacità lavorativa “(…)

sull’arco di tutta una giornata con rendimento completo (…)” (doc. AI 64/6)

in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti;

● il dr. __________, FMH in reumatologia, nel consulto 6 novembre

2008 (doc. AI 115/18-24), ha concluso che “(…) giudico l’assicurato in

un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico

residua, abile al lavoro nella misura del 100%, a decorrere dall’1.6.2006,

ossia a distanza di circa 6 mesi dall’ultimo intervento ortopedico eseguito presso

la Clinica Ortopedica dell’Ospeda-le Cantonale di __________ in data 13. 12

2005. (…)” (doc. AI 115/24);

● il dr. __________, FMH in chirurgia, nel rapporto 25 marzo 2009

indirizzato alla Assicurazione __________ (doc. 5/1-7 dell’incarto Lainf), non

si è espresso sulla capacità lavorativa e ha evidenziato che “(…) non posso

non esprimere una certa perplessità rispetto al riscontro clinico relativo

l’ottimo trofismo muscolare dell’arto superiore destro e l’asserita incapacità

all’utilizzo dello stesso. (…)” (doc. 5/7 dell’incarto Lainf);

● il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nel

rapporto 13 dicembre 2010 (doc. 8/1-2 dell’incarto Lainf), ha attestato che

“(…) die Zumutbarkeitsbeurteilung der IV-Stelle von 80% Arbeitsfähigkeit in

einer leidensangepassten Tätigkeit ist versicherungsmedizinisch realistisch und

lehnt sich an die erhobenen Befunde im SAM-Gutachten an. […] Das oben festgestellte

Leistungsprofil besteht meines Erachtens seit einem halbe Jahr nach dem operativen

Eingriff im Kantonspital __________ vom 12.12.2005. Somit ist ab Mitte 2006

aufgrund der entsprechenden postoperativen Besserung das festgestellte Leistungsprofil

realistisch. (…)” (doc. 8/2 dell’incarto Lainf).

Viste

le risultanze mediche suesposte, oltre al miglioramento dello stato valetudinario,

questo Tribunale deve fare propria anche la conclusione dei periti del SAM che – avuto

riguardo agli effetti della patologia extra somatica – hanno concluso

per una capacità lavorativa globale residua dell’80% in un’attività adeguata: “(…)

tenendo in considerazione che dal punto di vista psichiatrico vi è

un’incapacità lavorativa nella misura del 20% in qualunque attività

professionale, si giunge alla conclusione che, in attività adatta la capacità

lavorativa globale è da considerare nella misura dell’80%. (…)” (doc. AI

115/17).

Non

è poi possibile concludere per un peggioramento dello stato valetudinario anche

avuto riguardo alle diverse certificazioni in cui il dr. __________ ha attestato

un aumento del dosaggio dell’Oxycontin (cfr. rapporto medico 5 febbraio 2010 sub

doc. AI 128/2-4, il certificato 25 agosto 2010 sub doc. C e le lettere 14

settembre e 31 dicembre 2010 indirizzate all’Ufficio AI e all’avv. RA 1 sub

doc. AI 143/1 e R/2).

Va

qui infatti evidenziato che per il solo fatto che una farmacoterapia venga modificata

e/o aumentata non si può ancora concludere per un peggioramento dello stato

valetudinario con effetti sulla capacità lavorativa. In questo senso il TF, nella

STF 9C_870/2010 del 24 gennaio 2011, ha rilevato che “(…) Es trifft zu, dass die Medikation im Laufe der Zeit gesteigert und

teils wegen Unverträglichkeit, teils wegen ungenügender Wirkung neu angepasst

wurde. Daraus allein kann jedoch nicht auf eine auf objektivierbaren Ursachen beruhende

Verschlechterung des Gesundheitszustandes seit der Untersuchung durch Dr. med.

H. im Mai 2007 und noch weniger auf eine dadurch bedingte (weitere)

Einschränkung der Arbeitsfähigkeit geschlossen werden. (…)” (STF

9C_870/2010 del 24 gennaio 2011, consid. 4.2).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla consultazione

12 luglio 2010 nella quale il dr. __________, FMH chirurgia generale, Spec.

chirurgia della mano, non ha posto delle diagnosi nuove, non si è espresso

sulla capacità lavorativa e ha concluso che “(…) la terapia medicamentosa

giunge al suo limite e mi permetto quindi di indirizzarlo per una valutazione

della neuro modulazione chirurgica al Prof __________ che ha ottima esperienza

in merito. (…)” (doc. AI 143/2).

Lo

stesso dicasi per i rapporti 4 novembre 2010 del dr. __________ (doc. C), FMH

in neurochirurgia e specialista della schiena e del dolore, e 7 febbraio 2011

del dr. __________ (doc. R/1), FMH in anestesiologia e specialista del dolore,

i quali non pongono nuove diagnosi e nemmeno si esprimono sulla capacità lavorativa.

Il

dr. __________ e il dr. __________, entrambi medici SMR, avuto riguardo alla

documentazione medica suenunciata, nelle rispettive annotazioni 26 maggio e 5

ottobre 2010, 10 gennaio e 17 febbraio 2011, hanno osservato:

"

(…)

Non c’è un peggioramento della CL residua dovuto

all’aumento della dose di oppiacei per il dolore:

dose dichiarata alla perizia SAM (12.01.2009, visita

novembre 2009 [ndr. recte: 2008]) 60 mg Oxycontin (e no 20 come dichiarato al

CIP) = 10 mg, 3-0-3

dose dichiarata dal medico curante (05.02.2010) 80, a volte 120 mg Oxycontin

(al CIP viene dichiarato 80 mg, dicembre 2009)

Nel caso di un oppiaceo usato come analgesico.

Da notare:

viene dichiarata una incapacità alla guida per

l’assunzione dell’analgesico (vedi perizia), nel frattempo l’A., lettera garage

all’A. del 30.04.2010, ha chiesto contributo per cambio automatico della sua

vettura.

(…)" (doc. AI 136/1)

"

(…)

In conclusione lo stato di salute non evidenzia

cambiamenti significativi.

L’uso del braccio e della mano destra è molto limitato,

e questo emerge anche dai limiti funzionali dati dal perito reumatologo, si

deve poi aggiungere la presenza di dolori importanti che pregiudicano il

rendimento anche in attività che dal punto di vista medico teorico sono

esigibili (i periti SAM danno un 20%).

(…)" (doc. AI 146/1)

"

(…)

dalla documentazione non risulta una sostanziale

modifica dello stato di salute dell’assicurato.

L’aumento del dosaggio di Oxycontin non vale come prova

d’un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato, questo medicamento

inoltre porta poco sollievo ed è consigliata la modifica del trattamento (vedi

valutazione dr. __________).

Un trattamento di 2 x 60 mg di Oxycontin non comporta

per se un’inabilità lavorativa dopo un adeguato periodo di adattamento, questo

vale anche per l’abilità alla guida.

(…)" (V/1)

"

(…)

non posso che confermare le mie indicazioni riportate

nella nota del 10.1.2011.

Poco congruente è l’indicazione in merito alla capacità

di guida. Se l’assunzione di un medicamento non è compatibile con la guida il

medico prescrivente deve rendere attento il paziente di questo fatto. Se il

paziente guida lo stesso, si tratta di una violazione della legge.

(…)" (XII/1)

In

simili circostanze questo Tribunale, senza che sia necessario esperire

ulteriori accertamenti medici, non può dunque che confermare le conclusioni

peritali del SAM e dei medici SMR che hanno concluso per un miglioramento dello

stato valetudinario e per una capacità lavorativa residua dell’80% in

un’attività adeguata.

Va

qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a

imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i

rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.11. Accertata

dunque, dal punto di vista medico teorico, una residua capacità lavorativa

dell’80% in un’attività adeguata, va respinta la censura secondo la quale

l’assicurato non sarebbe reintegrabile sul mercato del lavoro supposto in equilibrio

(cfr. ricorso pag. 9: “(…) in sostanza, l’assicurato dovrebbe svolgere

un’attività che non richieda l’utilizzo della mano destra. Tali attività non

sono sicuramente facilmente reperibili, in considerazione anche dell’istoriato

dell’assicurato e dell’im-possibilità di utilizzare veicoli di sorta per

muoversi. Non essendo realistiche le possibilità occupazionali dell’assicurato,

allo stesso non può essere quindi imputata una capacità lavorativa residuale in

altri ambiti. (…)”).

Al

riguardo va innanzitutto rilevato che il concetto d’invalidità è riferito ad un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità

dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in

una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche

(DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid.

4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). Va poi ricordato che le difficoltà

del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In

effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni

sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del

10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag.

96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto,

questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la

nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità

né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;

RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

All’assicurato

può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità

lavorativa in quei settori d’attività accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono

una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una

semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

Va

qui osservato che, sia nell’ambito industriale che nel settore delle

prestazioni di servizio, vi sono delle attività che non implicano lavori

manuali e/o richiedono l’uso perfetto di ambo gli arti superiori e che non

presuppongono particolari attitudini intellettuali e/o una formazione specifica.

In

particolare, avuto riguardo alle limitazioni dell’arto superiore destro, va qui

ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF e dal TCA in fattispecie analoghe

riguardanti assicurati con problematiche agli arti superiori.

In

una sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 – integralmente

confermata dal TFA con STFA U 449/00 dell'8 maggio 2002 –, il TCA ha

riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro (in un'attività adeguata a

tempo pieno), un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una

mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle

prese a tre dita senza forza. Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione nella

STFA U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, pag.

347, concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit

funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di

svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza

con la mano destra, ed il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano). È pure stato dichiarato in grado di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata,

nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non

gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione

ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva – a livello

dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio

cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articola-zione

radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articola-zione radio-carpale

nonché di una neuropatia del mediano e – a destra – di una leggera sindrome

dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare

distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve

neuropatia del mediano (STCA del 3 marzo 2005 nella causa P., inc. n.

35.2004.38). Con STFA I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, il TFA ha

dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza,

rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività

ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato

nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al

braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra

(con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura

parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di

un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente

pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata

post-traumatica).

In

concreto, ritenuta una capacità lavorativa residua dell’80% in un’attività adeguata,

questo Tribunale deve concludere che sul mercato generale del lavoro esistono

delle attività adeguate che l’assicurato sarebbe in grado di esercitare, nella

misura dell’80%, nonostante il danno alla salute.

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

2.12. Quanto

alla valutazione economica, ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali

svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V

249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), che per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (DTF 129 V 222) – per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2010 visto

che è con effetto da quell’anno che la rendita viene soppressa – e che conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali vale l'obbligo di ridurre il danno (e che non è quindi dato alcun

diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un

reddito tale da escluderne l'erogazione), valgono le seguenti considerazioni.

2.12.1. Per

quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che, è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U

243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC

1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto

conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle

circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la

frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono

degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI

1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

In

concreto dagli atti risulta che nel 2005, considerata la mezza tredicesima riconosciuta

nel primo anno di attività e l’indennità notturna di fr. 346.40, quale panettiere presso la panetteria-pasticceria-confetteria __________

di __________, l’assicurato ha conseguito un reddito lordo di fr. 3'992.17

(3'500.-- + 145.77 pari alla mezza tredicesima + 346.40 di indennità notturna =

3'992.17) per dodici mensilità (doc. AI 9/1-6).

Aggiornato

al 2010 (fr. 4'137.95 [3'500.-- + 291.55 pari all’intera tredicesima + 346.40

di indennità notturna = 4'137.95] aumentati del 1.2% per il 2006, 1.6% per il

2007, 2.0% per il 2008, 2.1% per il 2009 e 0.9% per i primi tre trimestri 2010;

cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali totali, pubblicata

in La Vie économique 1/2-2011 pag. 95 e la tab. relativa all’evoluzione dei

salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica e moltiplicato

per 12 mensilità) si ottiene un reddito da valido per il 2010 di fr. 53'648.52.

2.12.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però

che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.

3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008,

consid. 11; SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando

in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai

valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una

riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario

statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel

frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.

4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010

consid. 5.5).

2.12.3. Nel

2010, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e

ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 61'949.07 (fr. 4'806.--

[ultimo dato disponibile valido per il 2008] aggiornati al 2009 e riportati su

41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94-95] moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e aggiornati al 2010 aumentandoli del

0.9% per i primi tre trimestri 2010 [cfr. la tab. relativa

all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di

statistica]).

Presso

il suo ultimo datore di lavoro, nel 2010, avrebbe percepito un salario di fr.

53'648.52 (cfr. consid. 2.12.1).

Questo

salario è superiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello

svizzero dai lavoratori del settore alberghi e ristoranti, settore questo che

più si avvicina all’attività abituale dell’assicurato (Tabella TA1 2008, p.to

55, livello di qualifica 4: fr. 3'729.-- aggiornati al 2009 riportati su 42 ore

[cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,

1/2-2011, settore H alberghi e ristoranti pag. 94]

moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e aggiornati al

2010 aumentandoli del 0.9% per i primi tre trimestri 2010

[cfr. la tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito

dell’Ufficio federale di statistica] = fr. 48'451.25).

Nel

caso in esame non sono perciò realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido conformemente alla succitata giurisprudenza federale.

Ritenuta

una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata e applicata la

riduzione del 13% riconosciuta dal consulente in integrazione (8% per attività

leggera e 5% per altri fattori; cfr. doc. AI 140/6-7) il reddito ipotetico da

invalido ammonta a fr. 43'116.55 (fr. 61'949.07

x 80% ridotti del 13% = fr. 43'116.55).

2.12.4. Ritenuti

un reddito da valido di fr 53'648.52 (cfr. consid. 2.12.1) e da invalido di fr.

43'116.55 (cfr. consid. 2.12.3) si ottiene un grado

d’invalidità del 20% ([53'648.52 - 43'116.55] x 100 :

53'648.52 = 19.63% arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130 V 121 consid. 3.2) che non da diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr.

consid. 2.4).

2.13. In

simili circostanze, visto il miglioramento della situazione valetudinaria e

considerate le risultanze economiche, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha

soppresso il diritto alla rendita in via di revisione con effetto dal 1.

gennaio 2010 (art. 17 LPGA e 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

La

decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.14. Con

la resa della presente sentenza la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo

diviene priva di oggetto (STF 8C_311/2010 dell’11 agosto 2010, consid. 6 con

riferimenti).

2.15. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.16. L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria

si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della

relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Schulthess 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

dal 104 al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario

o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V

202 e 372 con riferimenti).

Nella presente

fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF

119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Per valutare, in

sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che,

di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304

consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304

consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).

La

presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario,

destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto

le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti,

all’assicurato, viste le chiare risultanze delle perizie ordinate

dall’amministrazione e delle valutazioni dei medici SMR, e a maggiore ragione

in quanto patrocinato, non poteva sfuggire che una diversa valutazione del suo

stato valetudinario e/o un peggioramento dello stesso dovevano essere

debitamente comprovati. In questo senso il semplice insistere del dr. __________,

anche dopo che il medico SMR lo aveva escluso (cfr. doc. AI 136/1), che

l’aumento della farmacoterapia aveva portato ad un peggioramento, e le

attestazioni dei dr.i __________, __________ e __________, che non hanno

contestato le valutazioni mediche e nemmeno si sono espressi sulla capacità

lavorativa, non potevano evidentemente bastare.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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