Lexipedia

Decisione

32.2011.202

Richiesta di una rendita AI respinta perché il grado d'invalidità è dello 0%

16 maggio 2012Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

5. Dalle

tavole processuali emerge che il 21 dicembre 2009 il dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia, ha affermato che:

" (…)

Si tratta di un

paziente che accusa da alcuni mesi una plurisintomatologia caratterizzata da

astenia, debolezza diffusa, formicolii ai quattro arti, lombalgie, recentemente

anche dimenticanze e disturbi di concentrazione ricorrenti. L’esame clinico è

del tutto normale senza alcun segno centrale, senza deficit focali né segni

radicolari irritativi.

In presenza di una

zona reflessogena leggermente aumentata per il riflesso stilo radiale pur senza

franca tetraiperriflessia è stata effettuata un’indagine neuroradiologica

cervicale che non ha messo in evidenza eventuali segni di mielopatia incipiente

di tipo compressivo o ancora infiammatorio, in particolare nessun elemento

demielinizzante. In ragione di una stanchezza muscolare accentuata pensando ad

una sindrome miasteniforme sono stati determinati gli anticorpi anti-recettori

acetilcolina che sono rivelati negativi, mentre le CK sono nella norma senza

elementi per una eventuale miopatia. Anche le indagini elettroneurografiche

sono normali senza elementi per una polineuropatia.

Rivisto in data

17.12.2009 la madre del paziente conferma che questa sintomatologia si è

gradualmente accentuata dopo la diagnosi di epatopatia su emocromatosi.

L’assenza di qualsiasi franco deficit neurologico rispettivamente di elementi

patologici nelle indagini effettuate potrebbe piuttosto indicare una componente

psicogena aggravante. Prima però di concludere a tale ipotesi è stato

concordato con il paziente di effettuare una rivalutazione clinica nel nuovo

anno.” (doc. AI 31-6)

Il

2 febbraio 2010 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna,

malattie infettive e medicina farmaceutica, ha affermato:

" diagnosi

Steatoepatite non alcolica (NASH) modicamente

attiva con fibrosi F2 (su una scala da F0 a F4) biopsia epatica B10-00499 del

15.02.2010

Anamnesi:

A te ben nota, si

tratta di un paziente che presenta un’epatopatia cronica con astenia dal

febbraio 2009. Dopo un periodo di miglioramento i disturbi sono di nuovo

peggiorati in settembre durante uno stato influenzale. Da allora il paziente

presenta un’importante astenia e non riesce più a lavorare. (…)

(…) il bilancio

eseguito prima a livello degli esami di laboratorio poi completato con una

biopsia epatica mostra una steatoepatite modica con fibrosi F2 non alcolica. Si

tratta dunque di una patologia che probabilmente ha un’origine in parte

genetica, oggi di più in più osservata. L’eziologia della steatoepatite non

alcolica purtroppo non è ancora chiaramente definita e, a livello della cura,

seguiamo un trattamento con acido ursodesossicolico e vitamina E.

(…)

Se lo stato di astenia

migliorasse potrebbe senz’altro essere associato all’infiammazione epatica e si

potrebbe eventualmente fare una prova lavorativa al 50% a partire da inizio

marzo.” (doc. AI 32-8/9)

Il

14 maggio 2010 il dr. med. __________ ha affermato:

" (…)

Importante astenia e

mancanza di forze con stanchezza, probabilmente da attribuire ad un’epatite che

era, secondo il paziente, iniziata nel febbraio 2009.

Il paziente in quel

periodo era seguito dal suo medico di famiglia, Dottoressa __________.

Ho conosciuto il

paziente il 19.11.2009 e ho eseguito degli accertamenti che portavano alla

diagnosi bioptica di una steatoepatite non alcolica con una fibrosi moderata.

Dopo introduzione di un trattamento con acido ursodesossicolico e vitamina E si

sono migliorati i parametri di laboratorio con delle GPT che passavano da 11

volte la norma superiore a 3 volte la norma superiore il 06.02.2010.

Per quel che concerne

gli aspetti più specifici della capacità lavorativa non posso esprimermi. Penso

però che i disturbi collegabili all’astenia e lo stato infiammatorio epatico

dovrebbero migliorare e permettere una ripresa della capacità lavorativa.”

(doc. Cassa malati 8-1)

Il

15 marzo 2011 il dr. med. __________, dopo aver eseguito ulteriori esami, ha

affermato:

" (…)

Questo paziente già

ampiamente indagato per una plurisintomatologia caratterizzata da astenia,

debolezza diffusa, formicolii ai quattro arti, lombalgie e disturbi di

concentrazione, senza messa in evidenza di una malattia organica evidente, ha

presentato negli ultimi mesi dello scorso anno un aggravamento della

sintomatologia disestesiante e una debolezza accentuata agli arti superiori,

mentre sono regrediti i disturbi di concentrazione.

All’esame clinico non

si metteva in evidenza alcun deficit focale, per cui si ritrovava un esame

sovrapponibile al precedente. Prudenzialmente è stata ripetuta una RM cerebrale

che non ha messo in evidenza eventuali lesioni di tipo demielinizzante. Ci si è

limitati a ricontrollare le CK risultate nella norma così come a determinare

gli anticorpi recettori acetilcolina risultati negativi, senza quindi elementi

né per una miopatia né per una sindrome miasteniforme.

In assenza di nuovi

deficit focali si è ripetuto un bilancio elettrofisiologico. In data 15.03.2011

Il paziente conferma tuttavia un miglioramento generale dei disturbi

inizialmente accusati, di cui una componente psicogena aggravante non può

essere esclusa.” (doc. AI 35-2)

L’11

marzo 2011 il dr. med. __________ ha evidenziato:

" (…)

il signor RI 1 è

portatore di una steatoepatite non alcolica modicamente attiva con una fibrosi

F2 accertata dalla biopsia epatica del 15.01.2010.

la steatoepatite non

alcolica è un’entità neurologica nella quale intervengono diversi fattori

genetici come per esempio il sovraccarico di Fe presente dal paziente.

La patologia di solito

colpisce persone di età più avanzata che soffrono di una sindrome metabolica.

Nel caso del paziente sopraccitato siamo di fronte ad una situazione già

avanzata in un soggetto molto giovane. Per questo motivo stiamo cercando di

trattare la sua patologia sia con Acido Ursodesossicolico, vitamina E e con

salassi.

Il successo di questo

trattamento, valutando il decorso degli esami di laboratorio è per intanto

limitato.

E’ ben possibile che i

disturbi d’astenia e debolezza muscolare, siano da interpretare nel contesto

dell’epatopatia d’altro canto questo rimane sempre un’ipotesi fatta per

esclusione, motivo per il quale la valutazione del Dr. med. __________ è molto

preziosa.

La prognosi della

steatoepatite non alcolica secondo i nostri dati è simile a quella dell’epatite

C non trattata, è ben possibile che la ricerca su questa patologia molto

frequente porti delle nuove conoscenze.” (doc. 36-2)

Il

26 aprile 2011 la dr.ssa med. __________, FMH medicina generale, ha scritto

all’UAI, affermando:

" (…)

RI 1 ha effettuato

recentemente 7 salassi che hanno abbassato il tasso di ferritina, viene

comunque regolarmente visto dal Prof____________________, valutazione

neurologica dal Dr. med. __________.

Quali sintomi presenta

in maniera cronica astenia, dolori articolari e disestesie agli arti, insonnia

e sudorazione profusa.

RI 1 lavorava come

venditore dopo aver completato l’apprendistato, attualmente questa attività non

può più essere effettuata, si può prevedere una riqualifica nell’ambito di

un’attività commerciale o informatica.” (doc. AI 39-1)

Il

5 maggio 2011 l’insorgente è stato visitato dai medici SMR dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia e dr. med. __________ FMH medicina interna, i

quali, dopo aver posto le diagnosi di steatopatite (NASH) attiva con fibrosi

F2, emicrania cronica senza aura e assente psicopatologia maggiore, hanno

affermato:

" (…)

Epatopatia cronica

steatosica con sintesi conservata senza difetto di coagulazione.

Tale situazione

clinica giustifica una facile stancabilità. A tale patologia si associa una

cefalea emicranica cronica senza aura (secondo l’International Headache

Society), non trattata farmacologicamente per il coesistere dell’epatopatia. La

frequenza dell’emicrania quantificata in circa 4 episodi la settimana, il

mancato trattamento e la cronicità del sintomo sono certamente influenti sulla

stancabilità descritta dall’A.to.

La patologia epatica è

comunque di non chiara interpretazione, l’utilizzo dei farmaci per dominare la

cefalea (compatibilmente con l’insufficienza epatica) potrebbe prima di ogni

cosa migliorare la qualità di vita dell’Assicurato con conseguente migliore

approccio alle attività lavorative di maggiore impegno.

Prognosi incerta con

riferimento all’evoluzione dell’epatopatia.

Nel rispetto dei

limiti funzionali, IL 0%.

Dal lato psichico,

l’A.to non presenta limiti funzionali d’esclusiva origine psicogena. A titolo

abbondanziale, si sono voluti testare gli aspetti mnesici e cognitivi con TYM

Test. Il risultato è stato nella norma, con alcune dimenticanze veniali, ad

esempio il nome (__________) del Primo Ministro __________ e il non avere

tenuto a mente, in modo completo, la frase copiata a inizio test.

Pertanto, non vi sono

limiti aggiuntivi PSI.

L’A.to ricerca dunque

un’attività in cui non debba alzare/trasportare grossi pesi, rispettivamente

secondo i limiti descritti dal dr. __________.

Personalmente, egli

preferirebbe un’attività in cui non è costretto tutto il giorno a una scrivania

chiuso in un ufficio ma può “muoversi” all’esterno. Cerca il contatto con altre

persone. Non è intenzionato a “tornare a scuola”.

In questo momento,

starebbe seguendo un conoscente, broker assicurativo, specializzato in Casse

Malati. Questo lavoro lo interessa ma, trattandosi di un impiego senza salario

fisso ma prevalentemente commissioni, preferirebbe un’occupazione

finanziariamente stabile.” (doc. AI 40-7)

Il

14 giugno 2011, prendendo posizione sulle osservazioni del ricorrente al

progetto di decisione i due medici SMR hanno affermato:

" L’A.to

si oppone al progetto di decisione dell’UAI senza presentare nuova

documentazione medica.

Durante la valutazione

SMR, si è provveduto come di consueto a un’obiettività clinica mirata alle

patologie documentate.

In merito

all’epatopatia nota di origine incerta, risulta evidente che, dal punto di

vista medico, prende valore la valutazione soprattutto delle indagini

bioumorali a disposizione.

Per quanto riguarda

l’esame obiettivo si è provveduto alla valutazione degli organi ipocondriaci

come descritto in Rapporto SMR del 5 maggio u.s.

Dal lato

psichiatrico/neuropsicologico, l’A.to è stato sottoposto a valutazione

approfondita, anche con somministrazione di test psicometrico scientificamente

validato.

Visto quanto sopra,

nulla è modificato rispetto a quanto già definito dal Rapporto SMR citato.”

(doc. AI 48-1)

Il 2

agosto 2011 il Prof. Dr. med. __________ ha affermato:

" Con

la presente certifico che lei è portatore di una steatoepatite non alcolica per

la quale abbiamo eseguito una biopsia epatica nel gennaio 2010 che mostrava una

fibrosi moderata.

La steatoepatite non

alcolica è una malattia sempre più frequente e corrisponde ad una sofferenza

cronica del fegato per la quale ci sono in gran parte fattori genetici che

contribuiscono alla sua progressione.

La malattia si è

manifestata nel suo caso con una grande stanchezza a partire dal febbraio 2009.

Gli accertamenti fatti alla ricerca di altri fattori per la stanchezza sono

rimasti senza esito. I trattamenti, inizialmente salassi e in seguito farmaci,

hanno portato ad un lieve miglioramento dei parametri epatici però è ben noto

che tale patologia purtroppo anche oggi rimane senza un trattamento

completamente curativo.

A partire da marzo di

quest’anno lei soffre di dolori addominali e diarree per i quali i diversi

accertamenti eseguiti rimangono senza spiegazioni.

Sono in questo momento

in corso ulteriori accertamenti per stabilire l’origine di questi disturbi che

le impediscono di intraprendere un’attività lavorativa perché costretto a

recarsi in bagno. E’ anche disturbato dalla continua presenza di nausea, che

ogni tanto sfocia in conati di vomito.” (doc. D)

A

questo proposito i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, hanno

affermato:

" Si

prende visione del rapporto medico Dr. med. __________ con data 02.08.2011.

Non vengono date nuove

informazioni mediche dal lato psichiatrico.

Dal punto di vista

Medico Internistico non vengono certificate nuove diagnosi rispetto a quanto

già definito nel rapporto SMR del 05.05.2011.

Durante la valutazione

SMR venivano valutati esami bioumorali con dimostrazione di normale funzione

epatica.

Non emergevano deficit

neuro cognitivi di alcun tipo.

Il Dr. med __________

giustifica una IL presumibilmente completa (non precisato) giustificata dalla

necessità del Paziente di ricorrere frequentemente all’utilizzo del WC.

Dal punto di vista

medico Internistico ritengo che tale necessità non sia motivo medicalmente

giustificato di IL.” (doc. VIII/Bis)

Il 6

marzo 2012 il TCA ha scritto al ricorrente affermando:

" con

riferimento alla vertenza a margine ed in particolare alla circostanza, emersa

nel corso dell’udienza dell’8 febbraio 2012, secondo cui la dr.ssa __________,

“che vede mensilmente, attesta un ulteriore presunto ingrossamento del

fegato che dovrà essere verificato dal prof. __________ alla fine di questo

mese” (cfr. verbale di udienza, doc. XXIII), le assegniamo un termine

scadente il 14 marzo 2012 per produrci eventuali ulteriori

certificati dei citati medici, indicanti, tra l’altro, le date di eventuali

ulteriori cambiamenti dello stato di salute di RI 1 rispetto a quanto già agli

atti.” (doc. XXIV)

In

assenza di una qualsiasi risposta, il 20 marzo 2012 il TCA ha interpellato direttamente

il Prof. Dr. med. __________ ponendo precisi quesiti noti alle parti (doc.

XXV).

Il

3 aprile 2012 lo specialista ha risposto indicando che l'origine dei dolori

addominali non è stata trovata, che in occasione della visita del 29 luglio

2007 il ricorrente "soffriva di diarrea con 8-10 scariche al giorno e

forti mal di pancia. In questo momento non era in grado di riprendere

l’attività di venditore. L’ho rivisto in data del 27.02.2012 quando mi

lamentava una stanchezza, dolori addominali alti, la diarrea forte era passata

con ripercussioni positive sulla capacità lavorativa".

Con

riferimento alla capacità lavorativa del ricorrente il prof. __________ ha

precisato "avevo proposto una prova lavorativa al 50% a partire da

marzo 2010. Avendo dei contatti relativamente infrequenti, nel corso del 2011

erano 3 (il 04.03.2011, il 16.05.2011 e il 29.07.2011) mi è difficile valutare

la capacità lavorativa anche visto che nel corso del 2011 il paziente

presentava nuovi sintomi a partire da marzo con dolori addominali e diarrea. E’

evidente che una persona che deve recarsi 8 a 10 volte in bagno e che soffre di dolori addominali è fortemente impedito nella sua capacità lavorativa. Non so

esattamente fino a quanto questi disturbi erano presenti, posso solo dire che

il paziente non me li segnalava più in data della consultazione il 27.02.2012".

Il

medico ha indicato che quando presenti i sintomi gli stessi impediscono al

ricorrente l'attività in maniera totale (doc. XXVI).

Chiamati

a presentare osservazioni scritte in merito i medici SMR, dr. med. __________ e

dr. med. __________, hanno affermato:

" (…)

Dal lato psichiatrico

non vi è alcun elemento clinico che possa determinare una nuova o differente

presa di posizione.

In particolare,

avevamo osservato l’A.to per 1h 20 minuti il 5.05.2011: durante tutto il

colloquio psichiatrico e la valutazione medica l’A.to era rimasto seduto

tranquillo e composto.

Le capacità cognitive

e mnesiche erano nella norma; la socievolezza con l’interlocutore era appropriata;

non si erano notati segni di affaticamento, rispettivamente facile stancabilità

durante tutto il colloquio.

L’A.to aveva

dichiarato i seguenti disturbi soggettivi: astenia intensa evocabile

rapidamente dopo il sollevamento di pesi per pochi minuti. Episodi di cefalea

emicranica molto frequenti, circa 4 episodi la settimana con dolore VAS 8.

Difficoltà nella

digestione, soprattutto nel periodo post prandiale serale.

Episodi di vomito

ricorrenti associati alla cefalea.

Parestesie arti

superiori e inferiori dopo posizione statica prolungata.

Allo status somatico:

Assicurato in buone condizioni generali. Aspetto corrispondente all’età. Ben

curata la persona e il vestiario. Altezza cm 178; peso kg 75; BMI 23 kg/m2.

L’A.to non dichiarava

dunque alcun disturbo dell’alvo né addominalgia.

Il Prof. __________,

in data 2 agosto 2011, certifica che “a partire da marzo di quest’anno, lei

soffre di dolori addominali e diarrea per i quali diversi accertamenti eseguiti

rimangono senza spiegazioni”.

Durante la valutazione

SMR del 5 maggio 2011 si era presa visione degli esami bioumorali con data

16.09.09, 14.10.09, 4.11.09, 18.03.10 e 20.07.10: tali esami hanno sempre

dimostrato una normale sintesi epatica.

Dal lato

clinico-internistico, la situazione medica descritta non porta nuovi

elementi utili per modificare quanto già valutato e descritto in precedenza.

Dal punto di vista

puramente clinico, si segnala che una diarrea cronica, con tali quantità di

scariche, determina elementi oggettivi, quali degli elettroliti, indici

bioumorali di malassorbimento e calo ponderale.

Senza tali elementi

non è possibile accertare con precisione quanto influisca la diarrea nelle

attività della vita quotidiana rispettivamente in un’attività lucrativa.

In assenza di tali

dati resta invariato quanto già definito nel rapporto SMR del 5 maggio 2011.

Occorre inoltre

constatare come nel rapporto del dr. __________ si afferma in particolare che

dal “27.02.2012 quando mi lamentava una stanchezza, dolori addominali alti, la

diarrea forte era passata con ripercussioni positive sulla capacità lavorativa 2012.”

Sul periodo di

compromissione della capacità lavorativa causa i forti dolori addominali che

causavano la necessità dell’A.to di “recarsi 8-10 volte al bagno” si

rileva inoltre come il medico curante dichiari: “non so esattamente fino a

quando questi disturbi erano presenti, posso solo dire che il paziente non me

li segnalava più in data della consultazione del 27.02.2012.”

Alla domanda no. 4 si

tiene infine ad evidenziare come la valutazione dell’IL 100% del Dr. med. __________

si riferisce esclusivamente al precedente periodo nel quale l’A.to era

colpito dai dolori addominali, diarree e ai conati di vomito.

Questi sintomi, in

tale gravità, non sono più stati lamentati dall’assicurato.” (doc. XXVIII/Bis,

sottolineature in originale)

Chiamato

a presentare osservazioni scritte in merito l’insorgente non ha prodotto

ulteriore documentazione medica (doc. XXIX e XXX), precisando che “la

domanda AI del ricorrente non è finalizzata ad una rendita, ma ad una

riqualifica professionale che gli permetta di essere indipendente in rapporto

ai limiti funzionali dovuti alla patologia di cui è affetto” (doc. XXX).

6. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse

dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni

del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

Considerandi

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

7.

In

concreto, rammentato che anche i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________,

hanno accertato una totale incapacità lavorativa del ricorrente nella

precedente attività di venditore dal 17 settembre 2009 (doc. AI 40-2), va esaminato

se, a giusta ragione, i medesimi medici SMR hanno stabilito che l’insorgente,

in attività leggere, con le limitazioni ivi indicate (“facile stancabilità

con limitazioni nello sforzo fisico da carico prolungato. Quindi evitare carico

continuo di pesi superiori a 10 Kg”, cf. doc. AI 40-2) è per contro completamente

abile al lavoro dal 17 settembre 2009.

Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

le conclusioni del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del

dr. med. __________, FMH medicina interna che si sono fondati sulla visita del

5.

maggio 2011 (doc. AI 40) e che sono state confermate con le (motivate) osservazioni

del 17 aprile 2012 (doc. XVII/Bis).

Tali

valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi

rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

due specialisti, che hanno entrambi visitato personalmente l’insorgente, posta

la diagnosi di steatoepatite (NASH) attiva con fibrosi F2 ed emicrania cronica

senza aura sono giunti alla convincente conclusione che l’interessato può

svolgere un’attività leggera e confacente al suo stato di salute, con le

limitazioni ivi indicate, in misura completa (100%).

Il

dr. med. __________ ed il dr. med. __________ si sono espressi su tutte le

patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione

messa loro a disposizione, tra cui gli esami bioumorali del 16 settembre 2009,

14.

ottobre 2009, 4 novembre 2009, 18 marzo 2010 e 20 luglio 2010 (doc.

XVIII/Bis) ed hanno valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base

delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

La critica del ricorrente relativa alla durata ed alla modalità

della visita medica, che si sarebbe limitata alla misurazione del peso, dell’altezza

e della pressione va disattesa. Dalle tavole processuali emerge che l’esame è

durato 1 ora e 20 minuti (doc. XVIII/Bis: “in particolare avevamo osservato

l’A.to per 1h 20 minuti il 5.05.2011”; cfr. anche doc. AI 40-1: “durata

esame PSI: dalle ore 9.10 alla ore 10.30”), nel corso

del quale l’insorgente ha ampiamente descritto le sue abitudini, la sua vita

quotidiana ed i disturbi soggettivi e dove i medici hanno esaminato sia lo

status somatico che psichico, sottoponendolo ad un test.

Il

TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico

non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua

completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I

1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con

riferimenti). Nel caso di specie, il referto dei medici SMR risponde alle

condizioni poste dalla giurisprudenza e riassunte nel considerando precedente,

per conferirgli piena forza probatoria.

Del

resto, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici è possibile se

l’SMR dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri

accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del

13.

giugno 2008).

Il rapporto dei

medici SMR è il risultato di un esame clinico approfondito al termine del

quale, preso atto dei dati anamnestici, dello status oggettivo e dei disturbi

lamentati dall’assicurato, e sulla base della documentazione medica prodotta

(cfr. anche doc. XVII/Bis), hanno reso la loro attenta valutazione sulla

capacità lavorativa dell’insorgente dopo avere individuato una serie di limiti

funzionali descritti nell’esame della funzionalità fisica allegata al referto

(cfr. anche sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011).

Il

ricorrente contesta le conclusioni dei medici SMR e, con

riferimento in particolare al certificato medico del 2 agosto 2011 del Prof.

Dr. med. __________, sostiene di essere incapace al lavoro anche in attività

leggere e chiede che venga diagnosticata esattamente la sua patologia e

l’origine dei suoi dolori addominali.

Le

censure dell’insorgente vanno disattese. Con l’attestato del 2 agosto 2011

(doc. D) lo specialista ribadisce in

sostanza quanto già indicato in precedenza e preso in considerazione dai medici

SMR.

L’unico

elemento di vera novità è la presenza di dolori addominali e diarree per i

quali i diversi accertamenti eseguiti rimangono senza spiegazioni e che gli

impedirebbero di intraprendere un’attività lavorativa.

Va

tuttavia evidenziato che nel rapporto del dr. med. __________ al dr. med. __________

dell’11 marzo 2011 non figura la presenza di dolori addominali con forti

scariche di diarrea e/o conati di vomito che limiterebbero l’interessato anche

in un’attività leggera (doc. AI 36-1). Lo specialista ha infatti affermato che

“sul primo piano è una forte astenia e debolezza generale che malgrado il

trattamento incorso associando Acido Ursodesossicolico vitamina E e salassi non

è migliorato. Il paziente lamenta anche una dispnea allo sforzo ed è molto

limitato anche a livello della forza muscolare non permettendogli di alzare una

confezione d’acqua gasata. A livello dei test di laboratorio come vedrà negli

esami allegati si osserva una lieve regressione degli indici infiammatori del

fegato dopo l’introduzione del trattamento farmacologico e del salasso”

(doc. AI 36-2). Questo aspetto non figura neppure nell’anamnesi del dr. med. __________

nel referto del 15 marzo 2011 (doc. AI 35-1) e nello scritto del 26 aprile 2011

della dr. ssa med. __________ (doc. 39-1: “Quali sintomi presenta in maniera

cronica astenia, dolori articolari e disestesie agli arti, insonnia e

sudorazione profusa”).

Inoltre,

come rilevano i medici SMR, l’interessato, nel corso dell’esame del 5 maggio

2011.

non aveva segnalato disturbi dell’alvo o addominalgia, ma unicamente “difficoltà

nella digestione soprattutto nel periodo post prandiale serale e episodi di

vomito ricorrenti associati a cefalee.” (do. AI 40-6).

I

medici SMR hanno pure potuto accertare che nel corso dell’esame l’insorgente è

stato seduto composto e tranquillo (doc. XXVIII).

Ciò

che, abbondanzialmente, ha potuto constatare anche questo Tribunale nel corso

dell’udienza dell’8 febbraio 2012 (doc. XXIII), quando l’interessato ha

risposto tranquillamente alle domande poste senza denotare disagi particolari.

Solo

con il certificato del 2 agosto 2011 lo specialista, dr. med. __________, ha

attestato la presenza di diarree (e conati di vomito) che lo impediscono di

lavorare (doc. D) e nello scritto del 3 aprile 2012, oltre ad aver precisato

che il paziente non ha più segnalato questi disturbi nel corso della visita del

27.

febbraio 2012, ha indicato che “In data 29.07.2011 quando avevo visto il

paziente soffriva di diarrea con 8-10 scariche al giorno e forti mal di pancia”

(doc. XXVI).

Per

cui l’impedimento, anche in attività leggere, è semmai stato accertato (e per

un periodo limitato di tempo) successivamente all’emanazione della decisione

impugnata.

Ora,

secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione impugnata, in concreto il 15 giugno 2011, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid.

1a).

Per

cui un eventuale impedimento (temporaneo) della capacità lavorativa anche in

attività leggere successiva al 15 giugno 2011 deve semmai essere oggetto di una

nuova procedura.

Va

comunque rilevato, come evidenziano giustamente i medici SMR (doc. XXVII/Bis),

che l’asserito impedimento non è stato oggettivato tramite la produzione di

elementi oggettivi quali elettroliti, indici bioumorali di malassorbimento e

calo ponderale.

Ciò

non è avvenuto né quando il TCA ha chiesto al ricorrente la produzione di

ulteriore documentazione medica il 6 marzo 2012 (doc. XXIV), né, soprattutto,

con le osservazioni del 2 maggio 2012, allorché l’insorgente, per il tramite

dei medici SMR, è stato reso attento della mancanza di dati oggettivi.

A

questo proposito va rammentato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche la sentenza 32.2011.141 del 21 novembre 2011).

In

concreto, in assenza di qualsiasi documentazione medica che oggettivi l’eventuale

incapacità lavorativa del ricorrente in attività leggere causata dall’asserita

presenza di diarrea cronica con necessità di recarsi da 8 a 10 volte al giorno in bagno, questo Tribunale deve confermare la valutazioni dei medici SMR.

Non

va poi qui dimenticato, a comprova della circostanza che l’insorgente può

svolgere un’altra attività lavorativa, il fatto che nel corso dell’esame medico

del 5 maggio 2011 è emerso che l’assicurato “non riferisce problemi alla

guida, anche su viaggi di molte ore”, che non presenta “nessuna

limitazione significativa nelle attività quotidiane della vita”, che “Tifoso

dell’Inter, si è recato di recente allo Stadio __________ di __________ per una

partita di Champions League”, che “cerca dunque un’attività in cui non

debba alzare/trasportare grossi pesi, rispettivamente secondo i limiti

descritti dal dr. __________. Personalmente egli preferirebbe un’attività in

cui non è costretto tutto il giorno a una scrivania chiuso in un ufficio ma può

“muoversi” all’esterno. Cerca il contatto con altre persone. Non è intenzionato

a “tornare a scuola”. In questo momento, starebbe seguendo un conoscente,

broker assicurativo specializzato in Casse Malati. Questo lavoro lo interessa

ma, trattandosi di un impiego senza salario fisso ma prevalentemente

commissioni preferirebbe un’occupazione finanziariamente stabile” (doc. AI

40.

) e che il 2 maggio 2012 ha affermato che la domanda di prestazioni AI “non

è finalizzata ad una rendita, ma ad una riqualifica professionale che gli

permetta di essere indipendente in rapporto ai limiti funzionali dovuti alla

patologia a cui è affetto”.

Ora, va qui rammentato che, in relazione alle conseguenze economiche

dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale

vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe

l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi

riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp.

57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile

alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a

profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione

(DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate).

Quanto

all’asserita mancanza di un quadro clinico completo e di una diagnosi

definitiva, va evidenziato che i medici hanno diagnosticato, senza

contestazione alcuna, la presenza di una steatoepatite (NASH) attiva con

fibrosi F2 ed emicrania cronica senza aura. Certo l’eziologia (ossia l’origine)

della malattia è incerta. Ciò tuttavia non impedisce, come hanno fatto i medici

SMR, sulla base della diagnosi accertata e non contestata e degli esami medici

effettuati, di stabilire, per il periodo oggetto del contendere, la capacità

lavorativa del ricorrente. Del resto, il dr. med. __________ ha evidenziato che

gli accertamenti fatti alla ricerca di altri fattori (oltre a quelli genetici)

per la stanchezza sono rimasti senza esito e lo stesso insorgente, a proposito

della plurisintomatologia di cui soffre, evidenzia che le “origini e

conseguentemente le cure non sono ancora del tutto chiare alla

scienza medica” (doc. I, sottolineatura del redattore). In concreto, la

documentazione agli atti e gli esami medici effettuati, nonché la diagnosi,

sono sufficienti per poter stabilire la capacità lavorativa del ricorrente

senza che sia necessario procedere con ulteriori accertamenti.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Va

infine evidenziato che la differente valutazione medica della capacità

lavorativa tra lo specialista, dr. med. __________, e il medico curante, la

dr.ssa med. __________, da una parte ed i medici SMR dall’altra, è spiegabile

con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che

di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Non

vi sono di conseguenza elementi medici oggettivi atti a sovvertire le

conclusioni dei medici SMR, dr. med __________ e __________ (cfr. a proposito

dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni dell’SMR, la

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza 9C_15/2011 del

27.

gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio

2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4, il TF ha affermato che “dopo

attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima

istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni

dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di

fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere

maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per

conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto

ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee

pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa

opinione […]”).

A

questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24

agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre

à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait

d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24

agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti

valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________ (cfr. più

in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I

143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010

del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno

valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad

una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità

lavorativa del ricorrente.

Ne

segue che l’interessato va considerato completamente inabile nella sua

precedente attività dal mese di settembre 2009, mentre in attività confacenti

al suo stato di salute è totalmente abile al lavoro dalla medesima data.

Va

ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità, peraltro neppure contestato

dall’insorgente, è stato effettuato corretta-mente.

8.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel

settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti

collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso di specie

l’insorgente rettamente non contesta il reddito da valido preso in

considerazione dall’UAI di fr. 52’520, che avrebbe potuto conseguire nel 2010,

anno d’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. art. 28 LAI) e che del

resto si evince dal questionario del datore di lavoro (cfr. doc. AI 13-3).

9.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 4-2012, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04

mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9 febbraio 2012)

per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato

quale venditore, avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 52’520 (cfr. considerando

precedente). Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per

un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 47 “commercio al dettaglio”,

livello di qualifica 4, fr. 4’508 : 40 X 41.7 X 12 mesi = 56’395 nel 2010).

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido del

1,8% (6,8% - 5%), in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza

8C_44/2009 sopra menzionata.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza

valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per attività leggera

che l’insorgente non ha contestato. Del resto questo Tribunale, che, di

massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a

quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun

motivo per modificare la riduzione ritenuto che si tratta di una percentuale

che rientra nei parametri fissati dalla giurisprudenza.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 52’520 con quello da invalido di fr. 61'165, ridotto dell’1,8% a fr. 60'064 e del 5% a fr.57’061, si ottiene un

grado d’invalidità dello 0% che non dà diritto ad alcuna rendita e neppure ad

una riqualifica professionale.

Infatti,

per l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato

ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua

invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al

guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Ora,

invalido ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e

della gravità del danno alla salute subito, patirebbe senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b, cfr. anche sentenza 32.2011.96 del 31 ottobre 2011).

Inoltre

con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui

un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto:

consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti

integrativi di natura professionale, ha affermato che:

" (…)

Sennonché, a

prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia

per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della

decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente

ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non

richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14

aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00

del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”

Già solo per questo

motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.”

Ne

segue che a giusta ragione l’UAI ha respinto al domanda dell’insorgente.

In

queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

10.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 600.--andrebbero poste a

carico del ricorrente.

Quest’ultimo,

tuttavia, chiede di poter essere messo al beneficio dell’assistenza

giudiziaria.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene

il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la

determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V

362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102,

pag. 788).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte

in der Schweiz, 1999, p. 544).

Nel caso in esame, l’assicurato si trova nel bisogno visto che nel

certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria ha indicato di non

avere alcuna entrata e, come emerge dagli atti, percepisce prestazioni da parte

della pubblica assistenza.

In tali

circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

L’assicurato

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo

nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61

lett. f LPGA; sentenza 32.2011.29 del 19 settembre 2011; STFA del 15 luglio

2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a,

parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster