32.2011.202
Richiesta di una rendita AI respinta perché il grado d'invalidità è dello 0%
16 maggio 2012Italiano60 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.202
Data decisione, Autorità:
16.05.2012, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita AI respinta perché il grado d'invalidità è dello 0%
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.202
cs
Lugano
16 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 giugno 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1985, da ultimo impiegato di vendita, ha inoltrato, nel corso del
mese di gennaio 2010, una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 3).
B. Esperiti
gli accertamenti medici ritenuti necessari ed in particolare un esame ad opera
dei medici SMR, dr. med. __________, FMH medicina interna e dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, con decisione del 15 giugno 2011 (doc. AI 49-1),
preavvisata dal progetto del 9 maggio 2011 (doc. AI 43-1), l’UAI ha negato sia
il diritto ad una rendita sia il diritto a provvedimenti di ordine
professionale essendo il grado d’invalidità dello 0%.
C. Il
7 luglio 2011 RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione (doc. I). In
seguito all’ingiunzione del vicepresidente del Tribunale di completare il
ricorso (doc. IV), il 30 agosto 2011 l’insorgente, rappresentato dall’avv. RA 1,
ha prodotto un nuovo allegato (doc. V), tramite il quale chiede il rinvio degli
atti all’amministrazione per nuovi accertamenti e domanda di essere messo al
beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Il
ricorrente evidenzia di soffrire, dal febbraio 2009, di astenia, e di aver
subito un peggioramento del suo stato di salute a partire dal mese di settembre
2009. Il 15 gennaio 2010 gli è stata diagnosticata una steatoepatite non
alcolica (NASH) modicamente attiva con fibrosi F2, cui si associa una cefalea
emicranica cronica senza aura.
L’interessato
sottolinea che il suo medico curante lo ritiene inabile in qualsiasi lavoro in
modo completo perlomeno dal mese di settembre 2009, divergendo dalle
conclusioni dei medici SMR che lo ritengono invece completamente abile in
attività adeguate. L’insorgente contesta la forza probatoria delle valutazioni
del dr. med. __________ e del dr. med. __________, ritenendole sommarie ed
incomplete, non basandosi su una visita medica approfondita e non prendendo in
considerazione le limitazioni funzionali inerenti gli episodi di vomito e di
diarrea di cui soffre. L’interessato evidenzia che i medici SMR hanno rilevato che
l’epatopatia è di origine incerta e le attività adeguate da loro proposte non
tengono conto del bisogno e dell’urgenza di recarsi continuamente in bagno.
L’insorgente
chiede pertanto una nuova valutazione che accerti l’origine di tutti i disturbi
sofferti ed i suoi limiti funzionali in relazione ai problemi di vomito e
diarree.
D. Con
risposta del 13 settembre 2011 l’UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. VIII).
E. Il
26 settembre 2011 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. XI), tramite
le quali ribadisce che le limitazioni funzionali legate al vomito ed alla
diarrea non sono state minimamente prese in considerazione dai medici SMR.
F.
L’8 febbraio 2012 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza (doc.
XXIII), mentre il 6 marzo 2012 il TCA ha chiesto al ricorrente la produzione di
ulteriore documentazione (doc. XXIV). Con scritto del 20 marzo 2012 il TCA ha
interpellato il dr. med. __________ (doc. XXV), che ha risposto il 3 aprile
2012 (doc. XXVI).
G. Il
18 aprile 2012 l’UAI ha prodotto le sue osservazioni sulla nuova documentazione
acquisita dal TCA, allegando le prese di posizione dei dr. med. __________ e ____________________
(doc. XXVIII + Bis). Con scritto del 2 maggio 2012 il ricorrente ha ribadito le
sue richieste (doc. XXX).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Alla
luce del contenuto del rapporto SMR del 5 maggio 2011 e meglio della descrizione
della vita quotidiana del ricorrente (doc. AI 40-5), da cui sembrava emergere
la possibilità che l’insorgente fosse domiciliato all’estero al momento
dell’inoltro della domanda AI, il TCA, al fine di esaminare la competenza
dell’UAI, ha richiamato gli incarti fiscali del ricorrente, ha chiesto al
Comune di __________ di attestare da quando l’insorgente è domiciliato in quel
Comune ed ha convocato le parti per un’udienza.
Infatti
per l’art. 55 cpv. 1 LAI per principio, l’ufficio AI competente è quello
del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta delle
prestazioni.
L’art.
23 CC prevede che:
"
1 Il domicilio di una persona è nel
luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2 Nessuno
può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3 Questa
disposizione non si applica al domicilio d’affari.”
Per
l’art. 24 CC
"
1 Il domicilio di una persona,
stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia
acquistato un altro.
2 Si
considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa
essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo
domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”
La
nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative:
la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,
dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia
unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è
il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova
abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre
il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste
un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile
all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole.
Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la
possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione
della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio
dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di
polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007,
pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125
V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1,
pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
Dagli
atti acquisiti dal Tribunale e dall’udienza tenutasi l’8 febbraio 2012 è emerso
che l’interessato è sempre stato domiciliato a __________. Il Municipio di __________
ha attestato un domicilio ininterrotto dal 1° novembre 1997 e dagli atti
fiscali risulta un’imponibilità nel Canton Ticino perlomeno negli anni dal 2007
e seguenti. Nel corso dell’udienza l’insorgente ha inoltre evidenziato di avere
trascorso unicamente “qualche giorno la settimana, a dipendenza delle settimane,
in zona __________ dove risiedeva unitamente alla sua compagna con la quale ha
interrotto i rapporti. Verso la metà ottobre 2011 il rapporto si è
definitivamente interrotto e l’assicurato risiede stabilmente in via __________
a __________ presso i genitori non disponendo di un appartamento suo. Egli
ribadisce che la sua presenza a __________ non era continua e permanente
durante tutto l’arco della settimana” (doc. XXIII).
Sulla
base degli accertamenti svolti questo Tribunale deve concludere che l’insorgente
risiedeva (e risiede) effettivamente a __________, dove intendeva (e intende) stabilirsi
durevolmente. Accertato che il domicilio del ricorrente era (ed è) nel Canton
Ticino, l’UAI del nostro Cantone è competente per decidere circa la domanda di
prestazioni AI dell’interessato.
Il
TCA deve di conseguenza entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
3. Il
1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica del 18 marzo 2011 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI) e di altre leggi federali (6a
revisione dell’AI, primo pacchetto di misure; RU 2011 5659 e seguenti). Per la
disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale,
secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con
riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 15 giugno 2011, data che, di
principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali, si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel
momento.
4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
5. Dalle
tavole processuali emerge che il 21 dicembre 2009 il dr. med. __________,
specialista FMH in neurologia, ha affermato che:
" (…)
Si tratta di un
paziente che accusa da alcuni mesi una plurisintomatologia caratterizzata da
astenia, debolezza diffusa, formicolii ai quattro arti, lombalgie, recentemente
anche dimenticanze e disturbi di concentrazione ricorrenti. L’esame clinico è
del tutto normale senza alcun segno centrale, senza deficit focali né segni
radicolari irritativi.
In presenza di una
zona reflessogena leggermente aumentata per il riflesso stilo radiale pur senza
franca tetraiperriflessia è stata effettuata un’indagine neuroradiologica
cervicale che non ha messo in evidenza eventuali segni di mielopatia incipiente
di tipo compressivo o ancora infiammatorio, in particolare nessun elemento
demielinizzante. In ragione di una stanchezza muscolare accentuata pensando ad
una sindrome miasteniforme sono stati determinati gli anticorpi anti-recettori
acetilcolina che sono rivelati negativi, mentre le CK sono nella norma senza
elementi per una eventuale miopatia. Anche le indagini elettroneurografiche
sono normali senza elementi per una polineuropatia.
Rivisto in data
17.12.2009 la madre del paziente conferma che questa sintomatologia si è
gradualmente accentuata dopo la diagnosi di epatopatia su emocromatosi.
L’assenza di qualsiasi franco deficit neurologico rispettivamente di elementi
patologici nelle indagini effettuate potrebbe piuttosto indicare una componente
psicogena aggravante. Prima però di concludere a tale ipotesi è stato
concordato con il paziente di effettuare una rivalutazione clinica nel nuovo
anno.” (doc. AI 31-6)
Il
2 febbraio 2010 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna,
malattie infettive e medicina farmaceutica, ha affermato:
" diagnosi
Steatoepatite non alcolica (NASH) modicamente
attiva con fibrosi F2 (su una scala da F0 a F4) biopsia epatica B10-00499 del
15.02.2010
Anamnesi:
A te ben nota, si
tratta di un paziente che presenta un’epatopatia cronica con astenia dal
febbraio 2009. Dopo un periodo di miglioramento i disturbi sono di nuovo
peggiorati in settembre durante uno stato influenzale. Da allora il paziente
presenta un’importante astenia e non riesce più a lavorare. (…)
(…) il bilancio
eseguito prima a livello degli esami di laboratorio poi completato con una
biopsia epatica mostra una steatoepatite modica con fibrosi F2 non alcolica. Si
tratta dunque di una patologia che probabilmente ha un’origine in parte
genetica, oggi di più in più osservata. L’eziologia della steatoepatite non
alcolica purtroppo non è ancora chiaramente definita e, a livello della cura,
seguiamo un trattamento con acido ursodesossicolico e vitamina E.
(…)
Se lo stato di astenia
migliorasse potrebbe senz’altro essere associato all’infiammazione epatica e si
potrebbe eventualmente fare una prova lavorativa al 50% a partire da inizio
marzo.” (doc. AI 32-8/9)
Il
14 maggio 2010 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Importante astenia e
mancanza di forze con stanchezza, probabilmente da attribuire ad un’epatite che
era, secondo il paziente, iniziata nel febbraio 2009.
Il paziente in quel
periodo era seguito dal suo medico di famiglia, Dottoressa __________.
Ho conosciuto il
paziente il 19.11.2009 e ho eseguito degli accertamenti che portavano alla
diagnosi bioptica di una steatoepatite non alcolica con una fibrosi moderata.
Dopo introduzione di un trattamento con acido ursodesossicolico e vitamina E si
sono migliorati i parametri di laboratorio con delle GPT che passavano da 11
volte la norma superiore a 3 volte la norma superiore il 06.02.2010.
Per quel che concerne
gli aspetti più specifici della capacità lavorativa non posso esprimermi. Penso
però che i disturbi collegabili all’astenia e lo stato infiammatorio epatico
dovrebbero migliorare e permettere una ripresa della capacità lavorativa.”
(doc. Cassa malati 8-1)
Il
15 marzo 2011 il dr. med. __________, dopo aver eseguito ulteriori esami, ha
affermato:
" (…)
Questo paziente già
ampiamente indagato per una plurisintomatologia caratterizzata da astenia,
debolezza diffusa, formicolii ai quattro arti, lombalgie e disturbi di
concentrazione, senza messa in evidenza di una malattia organica evidente, ha
presentato negli ultimi mesi dello scorso anno un aggravamento della
sintomatologia disestesiante e una debolezza accentuata agli arti superiori,
mentre sono regrediti i disturbi di concentrazione.
All’esame clinico non
si metteva in evidenza alcun deficit focale, per cui si ritrovava un esame
sovrapponibile al precedente. Prudenzialmente è stata ripetuta una RM cerebrale
che non ha messo in evidenza eventuali lesioni di tipo demielinizzante. Ci si è
limitati a ricontrollare le CK risultate nella norma così come a determinare
gli anticorpi recettori acetilcolina risultati negativi, senza quindi elementi
né per una miopatia né per una sindrome miasteniforme.
In assenza di nuovi
deficit focali si è ripetuto un bilancio elettrofisiologico. In data 15.03.2011
Il paziente conferma tuttavia un miglioramento generale dei disturbi
inizialmente accusati, di cui una componente psicogena aggravante non può
essere esclusa.” (doc. AI 35-2)
L’11
marzo 2011 il dr. med. __________ ha evidenziato:
" (…)
il signor RI 1 è
portatore di una steatoepatite non alcolica modicamente attiva con una fibrosi
F2 accertata dalla biopsia epatica del 15.01.2010.
la steatoepatite non
alcolica è un’entità neurologica nella quale intervengono diversi fattori
genetici come per esempio il sovraccarico di Fe presente dal paziente.
La patologia di solito
colpisce persone di età più avanzata che soffrono di una sindrome metabolica.
Nel caso del paziente sopraccitato siamo di fronte ad una situazione già
avanzata in un soggetto molto giovane. Per questo motivo stiamo cercando di
trattare la sua patologia sia con Acido Ursodesossicolico, vitamina E e con
salassi.
Il successo di questo
trattamento, valutando il decorso degli esami di laboratorio è per intanto
limitato.
E’ ben possibile che i
disturbi d’astenia e debolezza muscolare, siano da interpretare nel contesto
dell’epatopatia d’altro canto questo rimane sempre un’ipotesi fatta per
esclusione, motivo per il quale la valutazione del Dr. med. __________ è molto
preziosa.
La prognosi della
steatoepatite non alcolica secondo i nostri dati è simile a quella dell’epatite
C non trattata, è ben possibile che la ricerca su questa patologia molto
frequente porti delle nuove conoscenze.” (doc. 36-2)
Il
26 aprile 2011 la dr.ssa med. __________, FMH medicina generale, ha scritto
all’UAI, affermando:
" (…)
RI 1 ha effettuato
recentemente 7 salassi che hanno abbassato il tasso di ferritina, viene
comunque regolarmente visto dal Prof____________________, valutazione
neurologica dal Dr. med. __________.
Quali sintomi presenta
in maniera cronica astenia, dolori articolari e disestesie agli arti, insonnia
e sudorazione profusa.
RI 1 lavorava come
venditore dopo aver completato l’apprendistato, attualmente questa attività non
può più essere effettuata, si può prevedere una riqualifica nell’ambito di
un’attività commerciale o informatica.” (doc. AI 39-1)
Il
5 maggio 2011 l’insorgente è stato visitato dai medici SMR dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia e dr. med. __________ FMH medicina interna, i
quali, dopo aver posto le diagnosi di steatopatite (NASH) attiva con fibrosi
F2, emicrania cronica senza aura e assente psicopatologia maggiore, hanno
affermato:
" (…)
Epatopatia cronica
steatosica con sintesi conservata senza difetto di coagulazione.
Tale situazione
clinica giustifica una facile stancabilità. A tale patologia si associa una
cefalea emicranica cronica senza aura (secondo l’International Headache
Society), non trattata farmacologicamente per il coesistere dell’epatopatia. La
frequenza dell’emicrania quantificata in circa 4 episodi la settimana, il
mancato trattamento e la cronicità del sintomo sono certamente influenti sulla
stancabilità descritta dall’A.to.
La patologia epatica è
comunque di non chiara interpretazione, l’utilizzo dei farmaci per dominare la
cefalea (compatibilmente con l’insufficienza epatica) potrebbe prima di ogni
cosa migliorare la qualità di vita dell’Assicurato con conseguente migliore
approccio alle attività lavorative di maggiore impegno.
Prognosi incerta con
riferimento all’evoluzione dell’epatopatia.
Nel rispetto dei
limiti funzionali, IL 0%.
Dal lato psichico,
l’A.to non presenta limiti funzionali d’esclusiva origine psicogena. A titolo
abbondanziale, si sono voluti testare gli aspetti mnesici e cognitivi con TYM
Test. Il risultato è stato nella norma, con alcune dimenticanze veniali, ad
esempio il nome (__________) del Primo Ministro __________ e il non avere
tenuto a mente, in modo completo, la frase copiata a inizio test.
Pertanto, non vi sono
limiti aggiuntivi PSI.
L’A.to ricerca dunque
un’attività in cui non debba alzare/trasportare grossi pesi, rispettivamente
secondo i limiti descritti dal dr. __________.
Personalmente, egli
preferirebbe un’attività in cui non è costretto tutto il giorno a una scrivania
chiuso in un ufficio ma può “muoversi” all’esterno. Cerca il contatto con altre
persone. Non è intenzionato a “tornare a scuola”.
In questo momento,
starebbe seguendo un conoscente, broker assicurativo, specializzato in Casse
Malati. Questo lavoro lo interessa ma, trattandosi di un impiego senza salario
fisso ma prevalentemente commissioni, preferirebbe un’occupazione
finanziariamente stabile.” (doc. AI 40-7)
Il
14 giugno 2011, prendendo posizione sulle osservazioni del ricorrente al
progetto di decisione i due medici SMR hanno affermato:
" L’A.to
si oppone al progetto di decisione dell’UAI senza presentare nuova
documentazione medica.
Durante la valutazione
SMR, si è provveduto come di consueto a un’obiettività clinica mirata alle
patologie documentate.
In merito
all’epatopatia nota di origine incerta, risulta evidente che, dal punto di
vista medico, prende valore la valutazione soprattutto delle indagini
bioumorali a disposizione.
Per quanto riguarda
l’esame obiettivo si è provveduto alla valutazione degli organi ipocondriaci
come descritto in Rapporto SMR del 5 maggio u.s.
Dal lato
psichiatrico/neuropsicologico, l’A.to è stato sottoposto a valutazione
approfondita, anche con somministrazione di test psicometrico scientificamente
validato.
Visto quanto sopra,
nulla è modificato rispetto a quanto già definito dal Rapporto SMR citato.”
(doc. AI 48-1)
Il 2
agosto 2011 il Prof. Dr. med. __________ ha affermato:
" Con
la presente certifico che lei è portatore di una steatoepatite non alcolica per
la quale abbiamo eseguito una biopsia epatica nel gennaio 2010 che mostrava una
fibrosi moderata.
La steatoepatite non
alcolica è una malattia sempre più frequente e corrisponde ad una sofferenza
cronica del fegato per la quale ci sono in gran parte fattori genetici che
contribuiscono alla sua progressione.
La malattia si è
manifestata nel suo caso con una grande stanchezza a partire dal febbraio 2009.
Gli accertamenti fatti alla ricerca di altri fattori per la stanchezza sono
rimasti senza esito. I trattamenti, inizialmente salassi e in seguito farmaci,
hanno portato ad un lieve miglioramento dei parametri epatici però è ben noto
che tale patologia purtroppo anche oggi rimane senza un trattamento
completamente curativo.
A partire da marzo di
quest’anno lei soffre di dolori addominali e diarree per i quali i diversi
accertamenti eseguiti rimangono senza spiegazioni.
Sono in questo momento
in corso ulteriori accertamenti per stabilire l’origine di questi disturbi che
le impediscono di intraprendere un’attività lavorativa perché costretto a
recarsi in bagno. E’ anche disturbato dalla continua presenza di nausea, che
ogni tanto sfocia in conati di vomito.” (doc. D)
A
questo proposito i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, hanno
affermato:
" Si
prende visione del rapporto medico Dr. med. __________ con data 02.08.2011.
Non vengono date nuove
informazioni mediche dal lato psichiatrico.
Dal punto di vista
Medico Internistico non vengono certificate nuove diagnosi rispetto a quanto
già definito nel rapporto SMR del 05.05.2011.
Durante la valutazione
SMR venivano valutati esami bioumorali con dimostrazione di normale funzione
epatica.
Non emergevano deficit
neuro cognitivi di alcun tipo.
Il Dr. med __________
giustifica una IL presumibilmente completa (non precisato) giustificata dalla
necessità del Paziente di ricorrere frequentemente all’utilizzo del WC.
Dal punto di vista
medico Internistico ritengo che tale necessità non sia motivo medicalmente
giustificato di IL.” (doc. VIII/Bis)
Il 6
marzo 2012 il TCA ha scritto al ricorrente affermando:
" con
riferimento alla vertenza a margine ed in particolare alla circostanza, emersa
nel corso dell’udienza dell’8 febbraio 2012, secondo cui la dr.ssa __________,
“che vede mensilmente, attesta un ulteriore presunto ingrossamento del
fegato che dovrà essere verificato dal prof. __________ alla fine di questo
mese” (cfr. verbale di udienza, doc. XXIII), le assegniamo un termine
scadente il 14 marzo 2012 per produrci eventuali ulteriori
certificati dei citati medici, indicanti, tra l’altro, le date di eventuali
ulteriori cambiamenti dello stato di salute di RI 1 rispetto a quanto già agli
atti.” (doc. XXIV)
In
assenza di una qualsiasi risposta, il 20 marzo 2012 il TCA ha interpellato direttamente
il Prof. Dr. med. __________ ponendo precisi quesiti noti alle parti (doc.
XXV).
Il
3 aprile 2012 lo specialista ha risposto indicando che l'origine dei dolori
addominali non è stata trovata, che in occasione della visita del 29 luglio
2007 il ricorrente "soffriva di diarrea con 8-10 scariche al giorno e
forti mal di pancia. In questo momento non era in grado di riprendere
l’attività di venditore. L’ho rivisto in data del 27.02.2012 quando mi
lamentava una stanchezza, dolori addominali alti, la diarrea forte era passata
con ripercussioni positive sulla capacità lavorativa".
Con
riferimento alla capacità lavorativa del ricorrente il prof. __________ ha
precisato "avevo proposto una prova lavorativa al 50% a partire da
marzo 2010. Avendo dei contatti relativamente infrequenti, nel corso del 2011
erano 3 (il 04.03.2011, il 16.05.2011 e il 29.07.2011) mi è difficile valutare
la capacità lavorativa anche visto che nel corso del 2011 il paziente
presentava nuovi sintomi a partire da marzo con dolori addominali e diarrea. E’
evidente che una persona che deve recarsi 8 a 10 volte in bagno e che soffre di dolori addominali è fortemente impedito nella sua capacità lavorativa. Non so
esattamente fino a quanto questi disturbi erano presenti, posso solo dire che
il paziente non me li segnalava più in data della consultazione il 27.02.2012".
Il
medico ha indicato che quando presenti i sintomi gli stessi impediscono al
ricorrente l'attività in maniera totale (doc. XXVI).
Chiamati
a presentare osservazioni scritte in merito i medici SMR, dr. med. __________ e
dr. med. __________, hanno affermato:
" (…)
Dal lato psichiatrico
non vi è alcun elemento clinico che possa determinare una nuova o differente
presa di posizione.
In particolare,
avevamo osservato l’A.to per 1h 20 minuti il 5.05.2011: durante tutto il
colloquio psichiatrico e la valutazione medica l’A.to era rimasto seduto
tranquillo e composto.
Le capacità cognitive
e mnesiche erano nella norma; la socievolezza con l’interlocutore era appropriata;
non si erano notati segni di affaticamento, rispettivamente facile stancabilità
durante tutto il colloquio.
L’A.to aveva
dichiarato i seguenti disturbi soggettivi: astenia intensa evocabile
rapidamente dopo il sollevamento di pesi per pochi minuti. Episodi di cefalea
emicranica molto frequenti, circa 4 episodi la settimana con dolore VAS 8.
Difficoltà nella
digestione, soprattutto nel periodo post prandiale serale.
Episodi di vomito
ricorrenti associati alla cefalea.
Parestesie arti
superiori e inferiori dopo posizione statica prolungata.
Allo status somatico:
Assicurato in buone condizioni generali. Aspetto corrispondente all’età. Ben
curata la persona e il vestiario. Altezza cm 178; peso kg 75; BMI 23 kg/m2.
L’A.to non dichiarava
dunque alcun disturbo dell’alvo né addominalgia.
Il Prof. __________,
in data 2 agosto 2011, certifica che “a partire da marzo di quest’anno, lei
soffre di dolori addominali e diarrea per i quali diversi accertamenti eseguiti
rimangono senza spiegazioni”.
Durante la valutazione
SMR del 5 maggio 2011 si era presa visione degli esami bioumorali con data
16.09.09, 14.10.09, 4.11.09, 18.03.10 e 20.07.10: tali esami hanno sempre
dimostrato una normale sintesi epatica.
Dal lato
clinico-internistico, la situazione medica descritta non porta nuovi
elementi utili per modificare quanto già valutato e descritto in precedenza.
Dal punto di vista
puramente clinico, si segnala che una diarrea cronica, con tali quantità di
scariche, determina elementi oggettivi, quali degli elettroliti, indici
bioumorali di malassorbimento e calo ponderale.
Senza tali elementi
non è possibile accertare con precisione quanto influisca la diarrea nelle
attività della vita quotidiana rispettivamente in un’attività lucrativa.
In assenza di tali
dati resta invariato quanto già definito nel rapporto SMR del 5 maggio 2011.
Occorre inoltre
constatare come nel rapporto del dr. __________ si afferma in particolare che
dal “27.02.2012 quando mi lamentava una stanchezza, dolori addominali alti, la
diarrea forte era passata con ripercussioni positive sulla capacità lavorativa 2012.”
Sul periodo di
compromissione della capacità lavorativa causa i forti dolori addominali che
causavano la necessità dell’A.to di “recarsi 8-10 volte al bagno” si
rileva inoltre come il medico curante dichiari: “non so esattamente fino a
quando questi disturbi erano presenti, posso solo dire che il paziente non me
li segnalava più in data della consultazione del 27.02.2012.”
Alla domanda no. 4 si
tiene infine ad evidenziare come la valutazione dell’IL 100% del Dr. med. __________
si riferisce esclusivamente al precedente periodo nel quale l’A.to era
colpito dai dolori addominali, diarree e ai conati di vomito.
Questi sintomi, in
tale gravità, non sono più stati lamentati dall’assicurato.” (doc. XXVIII/Bis,
sottolineature in originale)
Chiamato
a presentare osservazioni scritte in merito l’insorgente non ha prodotto
ulteriore documentazione medica (doc. XXIX e XXX), precisando che “la
domanda AI del ricorrente non è finalizzata ad una rendita, ma ad una
riqualifica professionale che gli permetta di essere indipendente in rapporto
ai limiti funzionali dovuti alla patologia di cui è affetto” (doc. XXX).
6. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse
dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni
del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente
fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg
Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
Considerandi
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008.
IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
7.
In
concreto, rammentato che anche i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________,
hanno accertato una totale incapacità lavorativa del ricorrente nella
precedente attività di venditore dal 17 settembre 2009 (doc. AI 40-2), va esaminato
se, a giusta ragione, i medesimi medici SMR hanno stabilito che l’insorgente,
in attività leggere, con le limitazioni ivi indicate (“facile stancabilità
con limitazioni nello sforzo fisico da carico prolungato. Quindi evitare carico
continuo di pesi superiori a 10 Kg”, cf. doc. AI 40-2) è per contro completamente
abile al lavoro dal 17 settembre 2009.
Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
le conclusioni del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del
dr. med. __________, FMH medicina interna che si sono fondati sulla visita del
5.
maggio 2011 (doc. AI 40) e che sono state confermate con le (motivate) osservazioni
del 17 aprile 2012 (doc. XVII/Bis).
Tali
valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi
rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I
due specialisti, che hanno entrambi visitato personalmente l’insorgente, posta
la diagnosi di steatoepatite (NASH) attiva con fibrosi F2 ed emicrania cronica
senza aura sono giunti alla convincente conclusione che l’interessato può
svolgere un’attività leggera e confacente al suo stato di salute, con le
limitazioni ivi indicate, in misura completa (100%).
Il
dr. med. __________ ed il dr. med. __________ si sono espressi su tutte le
patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione
messa loro a disposizione, tra cui gli esami bioumorali del 16 settembre 2009,
14.
ottobre 2009, 4 novembre 2009, 18 marzo 2010 e 20 luglio 2010 (doc.
XVIII/Bis) ed hanno valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base
delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
La critica del ricorrente relativa alla durata ed alla modalità
della visita medica, che si sarebbe limitata alla misurazione del peso, dell’altezza
e della pressione va disattesa. Dalle tavole processuali emerge che l’esame è
durato 1 ora e 20 minuti (doc. XVIII/Bis: “in particolare avevamo osservato
l’A.to per 1h 20 minuti il 5.05.2011”; cfr. anche doc. AI 40-1: “durata
esame PSI: dalle ore 9.10 alla ore 10.30”), nel corso
del quale l’insorgente ha ampiamente descritto le sue abitudini, la sua vita
quotidiana ed i disturbi soggettivi e dove i medici hanno esaminato sia lo
status somatico che psichico, sottoponendolo ad un test.
Il
TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico
non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua
completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I
1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con
riferimenti). Nel caso di specie, il referto dei medici SMR risponde alle
condizioni poste dalla giurisprudenza e riassunte nel considerando precedente,
per conferirgli piena forza probatoria.
Del
resto, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici è possibile se
l’SMR dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri
accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del
13.
giugno 2008).
Il rapporto dei
medici SMR è il risultato di un esame clinico approfondito al termine del
quale, preso atto dei dati anamnestici, dello status oggettivo e dei disturbi
lamentati dall’assicurato, e sulla base della documentazione medica prodotta
(cfr. anche doc. XVII/Bis), hanno reso la loro attenta valutazione sulla
capacità lavorativa dell’insorgente dopo avere individuato una serie di limiti
funzionali descritti nell’esame della funzionalità fisica allegata al referto
(cfr. anche sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011).
Il
ricorrente contesta le conclusioni dei medici SMR e, con
riferimento in particolare al certificato medico del 2 agosto 2011 del Prof.
Dr. med. __________, sostiene di essere incapace al lavoro anche in attività
leggere e chiede che venga diagnosticata esattamente la sua patologia e
l’origine dei suoi dolori addominali.
Le
censure dell’insorgente vanno disattese. Con l’attestato del 2 agosto 2011
(doc. D) lo specialista ribadisce in
sostanza quanto già indicato in precedenza e preso in considerazione dai medici
SMR.
L’unico
elemento di vera novità è la presenza di dolori addominali e diarree per i
quali i diversi accertamenti eseguiti rimangono senza spiegazioni e che gli
impedirebbero di intraprendere un’attività lavorativa.
Va
tuttavia evidenziato che nel rapporto del dr. med. __________ al dr. med. __________
dell’11 marzo 2011 non figura la presenza di dolori addominali con forti
scariche di diarrea e/o conati di vomito che limiterebbero l’interessato anche
in un’attività leggera (doc. AI 36-1). Lo specialista ha infatti affermato che
“sul primo piano è una forte astenia e debolezza generale che malgrado il
trattamento incorso associando Acido Ursodesossicolico vitamina E e salassi non
è migliorato. Il paziente lamenta anche una dispnea allo sforzo ed è molto
limitato anche a livello della forza muscolare non permettendogli di alzare una
confezione d’acqua gasata. A livello dei test di laboratorio come vedrà negli
esami allegati si osserva una lieve regressione degli indici infiammatori del
fegato dopo l’introduzione del trattamento farmacologico e del salasso”
(doc. AI 36-2). Questo aspetto non figura neppure nell’anamnesi del dr. med. __________
nel referto del 15 marzo 2011 (doc. AI 35-1) e nello scritto del 26 aprile 2011
della dr. ssa med. __________ (doc. 39-1: “Quali sintomi presenta in maniera
cronica astenia, dolori articolari e disestesie agli arti, insonnia e
sudorazione profusa”).
Inoltre,
come rilevano i medici SMR, l’interessato, nel corso dell’esame del 5 maggio
2011.
non aveva segnalato disturbi dell’alvo o addominalgia, ma unicamente “difficoltà
nella digestione soprattutto nel periodo post prandiale serale e episodi di
vomito ricorrenti associati a cefalee.” (do. AI 40-6).
I
medici SMR hanno pure potuto accertare che nel corso dell’esame l’insorgente è
stato seduto composto e tranquillo (doc. XXVIII).
Ciò
che, abbondanzialmente, ha potuto constatare anche questo Tribunale nel corso
dell’udienza dell’8 febbraio 2012 (doc. XXIII), quando l’interessato ha
risposto tranquillamente alle domande poste senza denotare disagi particolari.
Solo
con il certificato del 2 agosto 2011 lo specialista, dr. med. __________, ha
attestato la presenza di diarree (e conati di vomito) che lo impediscono di
lavorare (doc. D) e nello scritto del 3 aprile 2012, oltre ad aver precisato
che il paziente non ha più segnalato questi disturbi nel corso della visita del
27.
febbraio 2012, ha indicato che “In data 29.07.2011 quando avevo visto il
paziente soffriva di diarrea con 8-10 scariche al giorno e forti mal di pancia”
(doc. XXVI).
Per
cui l’impedimento, anche in attività leggere, è semmai stato accertato (e per
un periodo limitato di tempo) successivamente all’emanazione della decisione
impugnata.
Ora,
secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata
resa la decisione impugnata, in concreto il 15 giugno 2011, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente
possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo
provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid.
1a).
Per
cui un eventuale impedimento (temporaneo) della capacità lavorativa anche in
attività leggere successiva al 15 giugno 2011 deve semmai essere oggetto di una
nuova procedura.
Va
comunque rilevato, come evidenziano giustamente i medici SMR (doc. XXVII/Bis),
che l’asserito impedimento non è stato oggettivato tramite la produzione di
elementi oggettivi quali elettroliti, indici bioumorali di malassorbimento e
calo ponderale.
Ciò
non è avvenuto né quando il TCA ha chiesto al ricorrente la produzione di
ulteriore documentazione medica il 6 marzo 2012 (doc. XXIV), né, soprattutto,
con le osservazioni del 2 maggio 2012, allorché l’insorgente, per il tramite
dei medici SMR, è stato reso attento della mancanza di dati oggettivi.
A
questo proposito va rammentato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti,
cfr. anche la sentenza 32.2011.141 del 21 novembre 2011).
In
concreto, in assenza di qualsiasi documentazione medica che oggettivi l’eventuale
incapacità lavorativa del ricorrente in attività leggere causata dall’asserita
presenza di diarrea cronica con necessità di recarsi da 8 a 10 volte al giorno in bagno, questo Tribunale deve confermare la valutazioni dei medici SMR.
Non
va poi qui dimenticato, a comprova della circostanza che l’insorgente può
svolgere un’altra attività lavorativa, il fatto che nel corso dell’esame medico
del 5 maggio 2011 è emerso che l’assicurato “non riferisce problemi alla
guida, anche su viaggi di molte ore”, che non presenta “nessuna
limitazione significativa nelle attività quotidiane della vita”, che “Tifoso
dell’Inter, si è recato di recente allo Stadio __________ di __________ per una
partita di Champions League”, che “cerca dunque un’attività in cui non
debba alzare/trasportare grossi pesi, rispettivamente secondo i limiti
descritti dal dr. __________. Personalmente egli preferirebbe un’attività in
cui non è costretto tutto il giorno a una scrivania chiuso in un ufficio ma può
“muoversi” all’esterno. Cerca il contatto con altre persone. Non è intenzionato
a “tornare a scuola”. In questo momento, starebbe seguendo un conoscente,
broker assicurativo specializzato in Casse Malati. Questo lavoro lo interessa
ma, trattandosi di un impiego senza salario fisso ma prevalentemente
commissioni preferirebbe un’occupazione finanziariamente stabile” (doc. AI
40.
) e che il 2 maggio 2012 ha affermato che la domanda di prestazioni AI “non
è finalizzata ad una rendita, ma ad una riqualifica professionale che gli
permetta di essere indipendente in rapporto ai limiti funzionali dovuti alla
patologia a cui è affetto”.
Ora, va qui rammentato che, in relazione alle conseguenze economiche
dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale
vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe
l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi
riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp.
57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile
alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione
(DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate).
Quanto
all’asserita mancanza di un quadro clinico completo e di una diagnosi
definitiva, va evidenziato che i medici hanno diagnosticato, senza
contestazione alcuna, la presenza di una steatoepatite (NASH) attiva con
fibrosi F2 ed emicrania cronica senza aura. Certo l’eziologia (ossia l’origine)
della malattia è incerta. Ciò tuttavia non impedisce, come hanno fatto i medici
SMR, sulla base della diagnosi accertata e non contestata e degli esami medici
effettuati, di stabilire, per il periodo oggetto del contendere, la capacità
lavorativa del ricorrente. Del resto, il dr. med. __________ ha evidenziato che
gli accertamenti fatti alla ricerca di altri fattori (oltre a quelli genetici)
per la stanchezza sono rimasti senza esito e lo stesso insorgente, a proposito
della plurisintomatologia di cui soffre, evidenzia che le “origini e
conseguentemente le cure non sono ancora del tutto chiare alla
scienza medica” (doc. I, sottolineatura del redattore). In concreto, la
documentazione agli atti e gli esami medici effettuati, nonché la diagnosi,
sono sufficienti per poter stabilire la capacità lavorativa del ricorrente
senza che sia necessario procedere con ulteriori accertamenti.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Va
infine evidenziato che la differente valutazione medica della capacità
lavorativa tra lo specialista, dr. med. __________, e il medico curante, la
dr.ssa med. __________, da una parte ed i medici SMR dall’altra, è spiegabile
con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che
di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza
9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Non
vi sono di conseguenza elementi medici oggettivi atti a sovvertire le
conclusioni dei medici SMR, dr. med __________ e __________ (cfr. a proposito
dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni dell’SMR, la
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza 9C_15/2011 del
27.
gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio
2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4, il TF ha affermato che “dopo
attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima
istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni
dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di
fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere
maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per
conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto
ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee
pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa
opinione […]”).
A
questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni
in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24
agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre
à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait
d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24
agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti
valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________ (cfr. più
in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I
143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010
del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno
valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad
una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità
lavorativa del ricorrente.
Ne
segue che l’interessato va considerato completamente inabile nella sua
precedente attività dal mese di settembre 2009, mentre in attività confacenti
al suo stato di salute è totalmente abile al lavoro dalla medesima data.
Va
ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità, peraltro neppure contestato
dall’insorgente, è stato effettuato corretta-mente.
8.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel
settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti
collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome
di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza
il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la
precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519.
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel caso di specie
l’insorgente rettamente non contesta il reddito da valido preso in
considerazione dall’UAI di fr. 52’520, che avrebbe potuto conseguire nel 2010,
anno d’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. art. 28 LAI) e che del
resto si evince dal questionario del datore di lavoro (cfr. doc. AI 13-3).
9.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322.
e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 4-2012, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04
mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9 febbraio 2012)
per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato
quale venditore, avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 52’520 (cfr. considerando
precedente). Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per
un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 47 “commercio al dettaglio”,
livello di qualifica 4, fr. 4’508 : 40 X 41.7 X 12 mesi = 56’395 nel 2010).
Sono,
perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido del
1,8% (6,8% - 5%), in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza
8C_44/2009 sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza
valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per attività leggera
che l’insorgente non ha contestato. Del resto questo Tribunale, che, di
massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a
quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun
motivo per modificare la riduzione ritenuto che si tratta di una percentuale
che rientra nei parametri fissati dalla giurisprudenza.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 52’520 con quello da invalido di fr. 61'165, ridotto dell’1,8% a fr. 60'064 e del 5% a fr.57’061, si ottiene un
grado d’invalidità dello 0% che non dà diritto ad alcuna rendita e neppure ad
una riqualifica professionale.
Infatti,
per l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato
ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua
invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al
guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Ora,
invalido ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e
della gravità del danno alla salute subito, patirebbe senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b, cfr. anche sentenza 32.2011.96 del 31 ottobre 2011).
Inoltre
con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui
un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto:
consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti
integrativi di natura professionale, ha affermato che:
" (…)
Sennonché, a
prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia
per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della
decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente
ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non
richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14
aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00
del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”
Già solo per questo
motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.”
Ne
segue che a giusta ragione l’UAI ha respinto al domanda dell’insorgente.
In
queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
10.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 600.--andrebbero poste a
carico del ricorrente.
Quest’ultimo,
tuttavia, chiede di poter essere messo al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene
il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la
determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V
362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102,
pag. 788).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte
in der Schweiz, 1999, p. 544).
Nel caso in esame, l’assicurato si trova nel bisogno visto che nel
certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria ha indicato di non
avere alcuna entrata e, come emerge dagli atti, percepisce prestazioni da parte
della pubblica assistenza.
In tali
circostanze l’indigenza deve essere ammessa.
L’assicurato
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere privo di fondamento.
Essendo
nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito
patrocinio va concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la
situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61
lett. f LPGA; sentenza 32.2011.29 del 19 settembre 2011; STFA del 15 luglio
2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a,
parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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