32.2011.204
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27 gennaio 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
32.2011.204
Data decisione, Autorità:
27.01.2012, TCA
Titolo:
Sulla base degli atti non é possibile concludere che l'incapacità lavorativa del 100% sia causata da un alcoolismo/tossicodipendenza non invalidante ai sensi della legge. Rinvio atti all'Ufficio AI per completare gli accertamenti e rendere un nuovo provvedimento
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 43 cpv. 3 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.204
FS
Lugano
27 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2011 di
RI 1
contro
la decisione del 14 giugno 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1965, precedentemente attivo quale manovale presso la __________ di __________
(doc. AI 12/1-6, 12/7 e 12/8), nel mese di agosto 2010 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da depressione (doc. AI
1/1-9).
1.2. L’Ufficio
AI – esperito un esame medico il 22 aprile 2011 a cura del medico SMR dr.ssa __________ (doc. AI 36/1-8) – con decisione 14 giugno
2011, preannunciata con progetto 3 maggio 2011 (doc. AI 37/1-2), ha negato
all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo che “(…) gli accertamenti
hanno permesso di stabilire che la sua incapacità lavorativa è dovuta
primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, il che non
rappresenta un’invalidità ai sensi della Legge AI. (…)” (doc. AI 41/1-2).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA poi
completato con la trasmissione dello scritto 16 giugno 2011 (scritto questo
che l’Ufficio AI non aveva potuto prendere in considerazione in quanto trattato
alla stregua di osservazioni tardive al progetto di decisione (doc. AI 44/1)) nel quale il
dr. __________ ha contestato la valutazione medica e, posta la diagnosi di “(…)
un’importante depressione con etilismo secondario (…)” (III = doc. AI
43/1), ha indicato la nuova farmacoterapia e i suoi effetti.
1.4. Con
la risposta di causa – sulla base delle annotazioni 22 settembre 2011 nelle quali i medici
SMR, dr.ssa __________ e dr. __________, hanno espresso la seguente
valutazione: “(…) – si conferma la presa di posizione SMR del 22.4.2011 –
l’attuale certificato di giugno del dr. __________ non modifica questa
valutazione (…)” (VIII/bis) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il
ricorso evidenziando che “(…) il rifiuto di erogare prestazioni sotto forma
di rendita è in questo caso giustificato dal fatto che non è possibile, secondo
quanto affermato dal perito SMR Dr.ssa __________, determinare l’influenza
della dipendenza da sostanze sui disturbi psichici presentati dall’assicu-rato
e di conseguenza determinarne l’incapacità lavorativa. La motivazione indicata
nella decisione impugnata, ossia che l’incapacità lavorativa è dovuta
primariamente alle conseguenze di una stato di dipendenza, non è pertanto
propriamente corretta, tuttavia si giustifica comunque il rifiuto del diritto a
rendita per i motivi menzionati nella perizia SMR. (…)” (VIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia
cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa
essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale, TF) ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi
della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c,
102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2)
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).
Occorre
qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo,
l’abuso di medicamenti e la tossicodipendenza non possono di per sé motivare
un’invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione
AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un
infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subìto un danno
alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se la dipendenza
stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 265, consid.
3c pag. 268 e STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2 con riferimenti).
2.5. Nel
caso di specie la dr.ssa __________ nel rapporto finale SMR con esame del 22
aprile 2011 (doc. AI 36/1-8) – posta la seguente diagnosi principale con influsso sulla CL: “(…)
Disturbo Depressivo NAS (ICD 10 F32.9). Uso continuo di sostanze alcoliche
nell’ambito di una sindrome di dipendenza (ICD 10 F10.25). Uso dannoso di
cannabis (ICD 10 F12.1) (…)” (doc. AI 36/1) – ha concluso che “(…)
non è possibile attualmente valutare se il disturbo depressivo presente sia primario
o secondario all’uso di sostanze voluttuarie e pertanto mi sembra più opportuno
porre una diagnosi di Disturbo Depressivo NAS (ICD 10 F32.9). Solo dopo un
periodo di astensione di almeno sei mesi potrà essere possibile una più corretta
valutazione della presenza di patologia psichiatrica e del suo possibile
influsso sulla CL; non vi sono elementi medici che giustifichino una
mancata collaborazione da parte dell’A a astenersi dall’uso di sostanze e a non
sottoporsi a quei trattamenti utili ad un controllo di tale problematica. Da
rivedere per una definizione diagnostica, di eventuali limiti funzionali, della
CL dopo sei mesi di astensione. (…)” (doc. AI 36/3, la sottolineatura è del
redattore).
L’Ufficio
AI, con la risposta di causa – pur ammettendo che la motivazione addotta nella decisione di
rifiuto di prestazioni non fosse corretta: “(…) la motivazione indicata
nella decisione impugnata, ossia che l’incapacità lavorativa è dovuta primariamente
alle conseguenze di uno stato di dipendenza, non è pertanto propriamente corretta
(…)” (VIII) –, ha chiesto di respingere il ricorso adducendo, in particolare, che
“(…) il rifiuto di erogare prestazioni sotto forma di rendita è in questo
caso giustificato dal fatto che non è possibile, secondo quanto affermato dal
perito SMR Dr.ssa __________, determinare l’influenza della dipendenza da
sostanze sui disturbi psichici presentati dall’assicurato e di conseguenza
determinarne l’incapacità lavorativa. […] In casu, l’Ufficio AI del Canton Ticino
ritiene pertanto che non si renda necessario l’esperimen-to di ulteriori
accertamenti medici specialistici, che porterebbero verosimilemente ad una
medesima valutazione, se non successivamente ad un adeguato periodo di
astinenza, al quale l’assicurato dovrà sottoporsi affinché si possa determinare
la presenza o meno di patologie psichiatriche indipendenti dall’assunzione di
sostanze, i relativi limiti funzionali ed il loro influsso sulla capacità
lavorativa. (…)” (VIII).
Le
conclusioni a cui è giunta l’amministrazione non possono essere confermate da
questo Tribunale per le seguenti ragioni.
Innanzitutto
va rilevato che la dr.ssa __________, nel rapporto finale SMR con esame del 22
aprile 2011 (doc. AI 36/1-8) confermato nelle annotazioni 22 settembre 2011
(VIII/bis), ha evidenziato che “(…) l’A presenta una diagnosi di episodio
depressivo inizialmente di grado grave ma che ora presenta le caratteristiche
di una forma media visto il numero di sintomi presenti e la loro gravità e
pervasità che non porta ad una compromissione severa del funzionamento
personale, sociale. Attualmente non mostra deficit delle funzioni attentive e cognitive
che appaiono integre. Sono presenti perdita di slancio vitale, appiattimento
affettivo, tutti sintomi che possono essere riconducibili sia a manifestazioni
depressive che all’uso di bevande alcoloche. L’uso concomitante di alcol già
presente da anni come dichiarato dall’A ma anche di cannabis peggiora il
decorso clinico per il loro effetto diretto su alcuni sintomi come l’anedonia,
l’appiattimento affettivo. Inoltre vengono riportati sintomi che fanno
presupporre che vi siano già una componente astinenziale ad indicare un uso
importante consumo di etile. Su tali premesse non è possibile valutare se la
psicopatologia depressiva di grado medio attualmente predominante sia
conseguente alla dipendenza da sostanze alcooliche e/o influenzata dall’uso di
cannabis oppure sia endogena poiché pur persistendo un quadro depressivo non
grave esso viene influenzato negativamente dall’alcoli-smo che ne amplifica i
sintomi e ne prolunga la durata. (…)” (doc. AI 36/8).
In
concreto, non è dunque possibile concludere che l’incapa-cità lavorativa del
100% – incapacità questa attestata sia dal dr. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, nei rapporti intermedi del 3 maggio 2009 e del 23
luglio 2010 (doc. 1/1 e 5/1 dell’incarto cassa malati) e nel rapporto medico 23
ottobre 2010 (doc. AI 24/1-6), che dalla dr.ssa __________, FMH in psichiatria
e psicoterapia, nella perizia del 17 novembre 2010 (doc. 9/1-6 dell’incarto
cassa malati) – sia causata da un alcolismo/tossicodipendenza non invalidante ai
sensi della legge (cfr. consid. 2.4) ed é la stessa dr.ssa __________ che conclude
che “(…) solo dopo un periodo di astensione di almeno sei mesi potrà essere
possibile una più corretta valutazione della presenza di patologia psichiatrica
e del suo possibile influsso sulla CL (…)” (doc. AI 36/8).
La
presente fattispecie non è dunque paragonabile al caso di cui alla già citata
STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 nella quale il TF, annullando la sentenza
dei giudici cantonali, ha confermato la correttezza della decisione con la
quale l’amministrazione aveva rifiutato ad un assicurato il diritto a
prestazioni, dato che la sua incapacità lavorativa – causata da una
tossicodipendenza, non invalidante ai sensi della legge – poteva essere
ristabilita in maniera completa grazie ad un’astensione dall’alcol.
Nel
caso di specie, lo si ribadisce, il periodo di astensione dall’uso di sostanze
alcoliche e di cannabis è invece necessario per una corretta valutazione della
patologia psichiatrica.
Al
riguardo – rilevato anche che secondo la dr.ssa __________ “(…)
l’astensione dall’uso di sostanze alcoliche e di cannabis può essere richiesto
all’A con uno sforzo di volontà visto che ne comprende gli effetti dannosi e il
quadro clinico attuale depressivo non è tale da comprometterne la capacità di
giudizio, la volontà, e la comprensione dell’importanza di proseguire la
terapia antidepressiva e una presa a carico regolare sia psichiatrica che in
strutture deputate al trattamento delle problematiche di dipendenza (vedi ad es
Centro __________) (…)” (doc. AI 36/8) – all’Ufficio AI va
segnalata la possibilità di far uso, se necessario, dell’art. 43 cpv. 3 LPGA
secondo cui se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni,
nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro
dovere d’informare o di collaborare, l’assicurazione può, dopo diffida scritta
e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine
di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di
non entrare in materia (in questo senso vedi anche la STF 9C_1011/2010 del 15 dicembre
2011 consid. 7).
2.6. In
simili circostanze – conformemente alla giurisprudenza sul valore probatorio delle
perizie amministrative (DTF 137 V 210, 136 V 376 e 125 V 351) e considerato che
questo Tribunale ha già in altri casi rinviato l’incarto all’Ufficio AI
o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti peritali
svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27 ottobre 2011) –, viste le
carenze sopra evidenziate, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI affinché, valutata tramite gli ulteriori necessari accertamenti
medici la valenza della patologia psichiatrica e predisposto (se del caso
avvalendosi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA) il periodo di astensione richiesto,
emetta un nuovo provvedimento.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata va
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, completati gli
accertamenti ai sensi dei considerandi, si pronunci nuovamente sulla domanda di
prestazioni.
Fatti
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Considerandi
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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