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Decisione

32.2011.209

Assicurata beneficiaria di una rendita intera AI. Contestazione dell'inizio del diritto alla rendita

13 dicembre 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

32.2011.209

Data decisione, Autorità:

13.12.2011, TCA

Titolo:

Assicurata beneficiaria di una rendita intera AI. Contestazione dell'inizio del diritto alla rendita

DECORRENZA DELLA RENDITA

art. 28 cpv. 1 let. b LAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2011.209

BS

Lugano

13 dicembre

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 luglio 2011 di

RI 1

contro

la decisione del 3 giugno 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1 classe 1967, precedentemente attiva (a tempo parziale) quale educatrice/responsabile

di un foyer, nell’aprile 2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per allergie

e intolleranze alimentari e malassorbimento intestinale (doc. AI 1-1).

Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare

del SAM (concludente per l’assenza di patologie invalidanti di lunga durata),

con decisione 12 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di

prestazioni ritenendo l’assicurata totalmente abile in ogni attività

lavorativa, senza limitazioni per svolgere le consuete mansioni di casalinga

(doc. AI 34). La decisione è cresciuta in giudicato.

1.2. Con

decisione 1° febbraio 2010 l`Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova

domanda di rendita del 28 ottobre 2009 non avendo l’assicurata resa verosimile

una rilevante modifica della situazione valetudinaria rispetto alla precedente

decisione (doc. AI 47).

Con

sentenza 23 agosto 2010 (inc. 32.2010.89) questo TCA ha accolto il ricorso

dell’assicurata contro la summenzionata decisione. Preso atto da due

rapporti medici, prodotti successivamente al ricorso,

dell’esistenza di una patologia psichiatrica, questa Corte, previo annullamento

della decisione contestata, ha rinviato gli atti “affinché

entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini se la modifica

delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente avvenuta

e, nell’affermativa, in che misura essa incida sui presupposti del diritto a

prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurata” (doc. AI 57/2).

1.3. L’Ufficio

AI ha ordinato al CPAS (Centro Peritale per le As- sicurazioni Sociali) una perizia

psichiatrica eseguita dalla dr.ssa__________, nonché un’inchiesta per persone

attive nell’economia domestica.

Tenuto conto delle risultanze, in particolare quelle

relative alla perizia psichiatrica, con decisione 3 giugno 2011 (preavvisata il

24 marzo 2011) l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad una rendita

intera (grado d’invalidità del 70%) dal 1° novembre 2010 (doc. AI 97).

1.4. Con

il presente ricorso l’assicurata, facendo riferimento ad una sua parallela vertenza

giudiziaria in ambito previdenziale (cfr. inc. 34.2011.29), ha contestato la

data di decorrenza del diritto alla rendita intera, sostenendo che dovrebbe

partire dal momento della prima richiesta di prestazioni (2006) e non dal mese

di novembre 2010. Dei motivi del ricorso verrà detto, per quanto occorra, nel

prosieguo.

1.5. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI propone invece la reiezione del ricorso, confermando

la decisione contestata.

1.6. Con

scritto 8 settembre 2011 l’assicurata ha ribadito le argomentazione ricorsuali

(XII).

considerato

Considerandi

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

2.2

Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una

decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti).

Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa

stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

Nel

caso concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha espressamente osservato

di non essere in grado di accertare esattamente la data di ricezione da parte

dell’assicurata della decisione in quanto quest’ultima non è stata inviata per

raccomandata ma per posta semplice. Non vi è poi alcun motivo per ritenere intempestivo

il presente ricorso e quindi questa Corte entra nel merito del gravame.

Nel

merito

2.3

Oggetto

del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita (intera) dal

2006, come da richiesta ricorsuale, oppure dal 1° novembre 2010 come stabilito

dall’Ufficio AI nella decisione contestata.

2.4

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità

(Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer

(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,

2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli

ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.5

Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa

prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto

dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni –

l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in

special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico

di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag.

1480, n. 224).

A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni

in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003), precisa:

"

Per mansioni consuete di

una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica

s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli

nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei

religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

2.6

Nel

caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007)

secondo cui:

"

Se l’assicurato esercita

un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda

del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16

LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d’invalidità nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in

vigore sino al 31 dicembre 2003):

"

Quando si possa

presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività

lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di

un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto

alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata

esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività

lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in

DTF 125 V 146.

2.7

Nella

fattispecie concreta, incontestato è il fatto che l’Ufficio AI ha considerato

la ricorrente quale salariata nella misura dell’80% e quale casalinga al 20%,

applicando di conseguenza il metodo misto per il calcolo dell’invalidità (cfr.

consid. 2.6).

Nell’ambito

dell’istruttoria relativa alla precedente decisione 12 ottobre 2007, l’Ufficio

AI aveva ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal rapporto 6

agosto 2007 (doc. AI 28) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente

l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le costatazioni obiettive,

hanno fatto capo a due consulti specialistici esterni d’ordine psichiatrico

(dr. __________ gastroenterologia (dr. __________) ed uno interno di natura

internistica. Sulla base di tali risultanze, nonché dei rilevamenti eseguiti

durante la degenza presso il SAM, i periti non hanno posto diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa.

Il

perito psichiatra, riscontrati un tono d’umore eutimico, una quota d’ansia

libera lieve con funzioni cognitive inalterate, nel rapporto 11 maggio 2007

(doc. AI 28/20) ha diagnosticato disturbi di personalità misti (ICD 10- F 61.0)

con una componente dipendente ed anancastica. Egli ha inoltre costatato una tendenza

a mettere in atto meccanismi di somatizzazione dei conflitti e che l’attuale

sintomatologia non presenta i criteri per porre un’altra diagnosi psichiatrica

nel senso nosologico. Il dr. __________ ha pertanto concluso che si tratta di

un quadro clinico che non ha alcuna incidenza sulla capacità lavorativa

dell’assicurata.

L’esame

gastroenterologico è stato effettuato il 5 giugno 2007. Nel rapporto dello

stesso giorno il dr. __________, specialista in medicina interna e gastroenterologia,

dopo aver visitato l’assicurata ed esaminata la documentazione medica agli

atti, ha diagnosticato una sindrome da colon irritabile, con disturbi addominali

ed intestinali cronici, senza segni di malassorbimento o infiammatori, senza

elementi per una celiachia e senza una sindrome diarroica invalidante, di

origine probabilmente funzionali e in parte su possibili allergie alimentari.

Malgrado il sottopeso lo specialista non ha riscontrato segni di denutrizione,

concludendo che i disturbi addominali e intestinali non riducono la capacità

lavorativa od il rendimento dell’attività svolta (doc. AI 20/18).

Infine,

è stata evidenziata una nota osteoporosi non invalidante.

Fondandosi

su questa valutazione, come detto, con decisione 12 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha

respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata alcuna

patologia invalidante di lunga durata (doc. AI 34).

2.8

A

seguito della STCA 23 agosto 2010 (cfr. consid. 1.2), l’Ufficio AI ha ordinato

al CPAS una perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________. Rispetto al

2007.

l’assicurata presenta un quadro psicopatologico alquanto complesso e di

significativa gravità, tant’è che la perita ha diagnosticato episodio

depressivo medio-grave (ICD 10: F32.1-F32.2) con attacchi di panico (ICD10

F:41.0) in paziente con grave deperimento fisico. La dr.ssa __________ ha

descritto l’evoluzione del quadro clinico successivo al 2007, evidenziando

l’insorgenza di un quadro ansioso reattivo nel 2008 (dovuto principalmente al

decesso del padre nel marzo di quell’anno) ed un peggioramento, nel novembre

2009, con sviluppo di una depressione endoattiva medio grave, attacchi di

panico ed importante deperimento fisico, tale da valutare una notevole compromissione

della capacità lavorativa dell’80% nella sua precedente attività ed in altre

attività.

Dal

raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 75%.

Dopo

aver disposto un’inchiesta per persone che si occupano dell’economia domestica

(dalla quale è risultata una percentuale di invalidità del 48,5%; doc. AI

84/5), tenuto conto della succitata ripartizione salariata/casalinga, è

risultato un grado d’invalidità complessivo del 70%. Da qui, mediante la decisione

contestata, l’erogazione della rendita intera dal 1° novembre 2010, al termine

dell’anno di carenza decorrente dal novembre 2009.

2.9

Con

il presente ricorso, facendo riferimento ad un parallelo contenzioso in ambito

di previdenza professionale (deciso anch'esso con sentenza di data odierna; cfr.

inc. 34.2011.29), l’assicurata sostiene che a partire della prima richiesta di prestazioni

(2006) deve essere riconosciuta l’invalidità. Rileva che quando nel 2008 la

sua domanda era stata respinta (da intendere la decisione 12 ottobre 2007

dell’Ufficio AI) non era in condizioni d’inoltrare ricorso in quanto “già

provata da tutto quanto avvenuto negli anni precedenti e dalla mie precarie

condizioni di salute, mi trovavo di affrontare la malattia di mio papà, deceduto

nel marzo seguente”. Evidenzia, a suo modo di vedere, delle incongruenze

della perizia SAM (in particolare la valutazione gastroenterologica del dr. __________).

Essendo

la decisione 12 ottobre 2007 divenuta definitiva, questo TCA non può che

attenersi alle risultanze mediche prese a fondamento dall’amministrazione nella

citata pronunzia. Va qui ricordato che per giurisprudenza le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Nessun

atto medico presente nel fascicolo permette di ipotizzare l’esistenza di una

patologia invalidante precedente al novembre 2009 (anno di

decorrenza del termine di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). Vero che nel

2007.

l’assicurata (senza vestiti) pesava 40 chili (cfr. perizia SAM), ma, come

detto, nella perizia 5 giugno 2007 il dr. __________ non aveva ravvisato segni

di denutrizione, proponendo una terapia medicamentosa e dietetica adattata alla

sintomatologia sotto controllo del medico di fiducia e dell’allergologo (doc.

AI 28/19). Egli aveva del resto rilevato che i “disturbi addominali e

intestinali cronici come quelli segnalati dalla paziente, senza grave sindrome

diarroica e senza segni di malassorbimento o di carenze alimentari nel quadro di

un cosiddetto colon irritabile, sono riscontrati in forma più o meno intensa in

almeno il 20% della popolazione” (doc. AI 28/18). Solo successivamente

l’assicurata ha sviluppato un grave deperimento fisico nell’ambito di una

sindrome da malassorbimento con intolleranze multiple (cfr. certificato medico

24.

febbraio 2010 dr.ssa __________, doc. AI 47/7 e quello del 29 marzo 2010 del

dr. __________; doc. AI 55/2).

L’esistenza

di affezioni invalidanti è stata segnalata dallo psichiatra curante dr. __________

con certificato 8 marzo 2010 dove fra l’altro rileva che l’assicurata è da lui

seguita dal novembre 2008 a seguito di un quadro depressivo, sviluppatosi nel

contesto di un lutto del padre avvenuto nel marzo di quell’anno, nonché di un

peggioramento dal novembre 2009 (doc. AI 51/2) e, come già accennato, dal dr. __________

che nello scritto 29 marzo 2010 fa riferimento a problematiche addominali

invalidanti, con dolori e deperimento organico ingravescente (doc. AI 55/2). Va

ricordato che grazie a questi due atti medici che il TCA ha rinviato gli atti

all’Ufficio AI per entrare nel merito della domanda di prestazioni 28 ottobre 2009 (cfr. consid. 1.2).

2.10

In

conclusione, visto quanto sopra, ritenuta una (incontestata) ripartizione del 80%

quale salariata e del 20% quale casalinga, nel 2009

l’assicurata presenta un’invalidità globale del 70%, così come esposto nel

seguente specchietto riportato nella decisione contestata:

Attività

Quota parte Limitazione Grado d’inv.

parziale

Salariata

80% 75% 60%

Casalinga

20% 48,5% 10%

Grado

d’invalidità globale 70%

Pertanto,

rettamente l’Ufficio AI ha erogato la rendita intera, dal 1° novembre 2010, a scadenza dell’anno di carenza decorrente dal 1° novembre 2009 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.11

Secondo l’art. 69 cpv.

1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a

prelevare spese.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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