32.2011.209
Assicurata beneficiaria di una rendita intera AI. Contestazione dell'inizio del diritto alla rendita
13 dicembre 2011Italiano15 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2011.209
Data decisione, Autorità:
13.12.2011, TCA
Titolo:
Assicurata beneficiaria di una rendita intera AI. Contestazione dell'inizio del diritto alla rendita
DECORRENZA DELLA RENDITA
art. 28 cpv. 1 let. b LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.209
BS
Lugano
13 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2011 di
RI 1
contro
la decisione del 3 giugno 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1 classe 1967, precedentemente attiva (a tempo parziale) quale educatrice/responsabile
di un foyer, nell’aprile 2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per allergie
e intolleranze alimentari e malassorbimento intestinale (doc. AI 1-1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
del SAM (concludente per l’assenza di patologie invalidanti di lunga durata),
con decisione 12 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni ritenendo l’assicurata totalmente abile in ogni attività
lavorativa, senza limitazioni per svolgere le consuete mansioni di casalinga
(doc. AI 34). La decisione è cresciuta in giudicato.
1.2. Con
decisione 1° febbraio 2010 l`Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova
domanda di rendita del 28 ottobre 2009 non avendo l’assicurata resa verosimile
una rilevante modifica della situazione valetudinaria rispetto alla precedente
decisione (doc. AI 47).
Con
sentenza 23 agosto 2010 (inc. 32.2010.89) questo TCA ha accolto il ricorso
dell’assicurata contro la summenzionata decisione. Preso atto da due
rapporti medici, prodotti successivamente al ricorso,
dell’esistenza di una patologia psichiatrica, questa Corte, previo annullamento
della decisione contestata, ha rinviato gli atti “affinché
entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini se la modifica
delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente avvenuta
e, nell’affermativa, in che misura essa incida sui presupposti del diritto a
prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurata” (doc. AI 57/2).
1.3. L’Ufficio
AI ha ordinato al CPAS (Centro Peritale per le As- sicurazioni Sociali) una perizia
psichiatrica eseguita dalla dr.ssa__________, nonché un’inchiesta per persone
attive nell’economia domestica.
Tenuto conto delle risultanze, in particolare quelle
relative alla perizia psichiatrica, con decisione 3 giugno 2011 (preavvisata il
24 marzo 2011) l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad una rendita
intera (grado d’invalidità del 70%) dal 1° novembre 2010 (doc. AI 97).
1.4. Con
il presente ricorso l’assicurata, facendo riferimento ad una sua parallela vertenza
giudiziaria in ambito previdenziale (cfr. inc. 34.2011.29), ha contestato la
data di decorrenza del diritto alla rendita intera, sostenendo che dovrebbe
partire dal momento della prima richiesta di prestazioni (2006) e non dal mese
di novembre 2010. Dei motivi del ricorso verrà detto, per quanto occorra, nel
prosieguo.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI propone invece la reiezione del ricorso, confermando
la decisione contestata.
1.6. Con
scritto 8 settembre 2011 l’assicurata ha ribadito le argomentazione ricorsuali
(XII).
considerato
Considerandi
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2.2
Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una
decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti).
Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa
stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel
caso concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha espressamente osservato
di non essere in grado di accertare esattamente la data di ricezione da parte
dell’assicurata della decisione in quanto quest’ultima non è stata inviata per
raccomandata ma per posta semplice. Non vi è poi alcun motivo per ritenere intempestivo
il presente ricorso e quindi questa Corte entra nel merito del gravame.
Nel
merito
2.3
Oggetto
del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita (intera) dal
2006, come da richiesta ricorsuale, oppure dal 1° novembre 2010 come stabilito
dall’Ufficio AI nella decisione contestata.
2.4
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità
(Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer
(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.5
Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa
prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto
dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni –
l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in
special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag.
1480, n. 224).
A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni
in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
2.6
Nel
caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007)
secondo cui:
"
Se l’assicurato esercita
un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda
del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d’invalidità nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in
vigore sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
2.7
Nella
fattispecie concreta, incontestato è il fatto che l’Ufficio AI ha considerato
la ricorrente quale salariata nella misura dell’80% e quale casalinga al 20%,
applicando di conseguenza il metodo misto per il calcolo dell’invalidità (cfr.
consid. 2.6).
Nell’ambito
dell’istruttoria relativa alla precedente decisione 12 ottobre 2007, l’Ufficio
AI aveva ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal rapporto 6
agosto 2007 (doc. AI 28) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente
l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le costatazioni obiettive,
hanno fatto capo a due consulti specialistici esterni d’ordine psichiatrico
(dr. __________ gastroenterologia (dr. __________) ed uno interno di natura
internistica. Sulla base di tali risultanze, nonché dei rilevamenti eseguiti
durante la degenza presso il SAM, i periti non hanno posto diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa.
Il
perito psichiatra, riscontrati un tono d’umore eutimico, una quota d’ansia
libera lieve con funzioni cognitive inalterate, nel rapporto 11 maggio 2007
(doc. AI 28/20) ha diagnosticato disturbi di personalità misti (ICD 10- F 61.0)
con una componente dipendente ed anancastica. Egli ha inoltre costatato una tendenza
a mettere in atto meccanismi di somatizzazione dei conflitti e che l’attuale
sintomatologia non presenta i criteri per porre un’altra diagnosi psichiatrica
nel senso nosologico. Il dr. __________ ha pertanto concluso che si tratta di
un quadro clinico che non ha alcuna incidenza sulla capacità lavorativa
dell’assicurata.
L’esame
gastroenterologico è stato effettuato il 5 giugno 2007. Nel rapporto dello
stesso giorno il dr. __________, specialista in medicina interna e gastroenterologia,
dopo aver visitato l’assicurata ed esaminata la documentazione medica agli
atti, ha diagnosticato una sindrome da colon irritabile, con disturbi addominali
ed intestinali cronici, senza segni di malassorbimento o infiammatori, senza
elementi per una celiachia e senza una sindrome diarroica invalidante, di
origine probabilmente funzionali e in parte su possibili allergie alimentari.
Malgrado il sottopeso lo specialista non ha riscontrato segni di denutrizione,
concludendo che i disturbi addominali e intestinali non riducono la capacità
lavorativa od il rendimento dell’attività svolta (doc. AI 20/18).
Infine,
è stata evidenziata una nota osteoporosi non invalidante.
Fondandosi
su questa valutazione, come detto, con decisione 12 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha
respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata alcuna
patologia invalidante di lunga durata (doc. AI 34).
2.8
A
seguito della STCA 23 agosto 2010 (cfr. consid. 1.2), l’Ufficio AI ha ordinato
al CPAS una perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________. Rispetto al
2007.
l’assicurata presenta un quadro psicopatologico alquanto complesso e di
significativa gravità, tant’è che la perita ha diagnosticato episodio
depressivo medio-grave (ICD 10: F32.1-F32.2) con attacchi di panico (ICD10
F:41.0) in paziente con grave deperimento fisico. La dr.ssa __________ ha
descritto l’evoluzione del quadro clinico successivo al 2007, evidenziando
l’insorgenza di un quadro ansioso reattivo nel 2008 (dovuto principalmente al
decesso del padre nel marzo di quell’anno) ed un peggioramento, nel novembre
2009, con sviluppo di una depressione endoattiva medio grave, attacchi di
panico ed importante deperimento fisico, tale da valutare una notevole compromissione
della capacità lavorativa dell’80% nella sua precedente attività ed in altre
attività.
Dal
raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 75%.
Dopo
aver disposto un’inchiesta per persone che si occupano dell’economia domestica
(dalla quale è risultata una percentuale di invalidità del 48,5%; doc. AI
84/5), tenuto conto della succitata ripartizione salariata/casalinga, è
risultato un grado d’invalidità complessivo del 70%. Da qui, mediante la decisione
contestata, l’erogazione della rendita intera dal 1° novembre 2010, al termine
dell’anno di carenza decorrente dal novembre 2009.
2.9
Con
il presente ricorso, facendo riferimento ad un parallelo contenzioso in ambito
di previdenza professionale (deciso anch'esso con sentenza di data odierna; cfr.
inc. 34.2011.29), l’assicurata sostiene che a partire della prima richiesta di prestazioni
(2006) deve essere riconosciuta l’invalidità. Rileva che quando nel 2008 la
sua domanda era stata respinta (da intendere la decisione 12 ottobre 2007
dell’Ufficio AI) non era in condizioni d’inoltrare ricorso in quanto “già
provata da tutto quanto avvenuto negli anni precedenti e dalla mie precarie
condizioni di salute, mi trovavo di affrontare la malattia di mio papà, deceduto
nel marzo seguente”. Evidenzia, a suo modo di vedere, delle incongruenze
della perizia SAM (in particolare la valutazione gastroenterologica del dr. __________).
Essendo
la decisione 12 ottobre 2007 divenuta definitiva, questo TCA non può che
attenersi alle risultanze mediche prese a fondamento dall’amministrazione nella
citata pronunzia. Va qui ricordato che per giurisprudenza le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Nessun
atto medico presente nel fascicolo permette di ipotizzare l’esistenza di una
patologia invalidante precedente al novembre 2009 (anno di
decorrenza del termine di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). Vero che nel
2007.
l’assicurata (senza vestiti) pesava 40 chili (cfr. perizia SAM), ma, come
detto, nella perizia 5 giugno 2007 il dr. __________ non aveva ravvisato segni
di denutrizione, proponendo una terapia medicamentosa e dietetica adattata alla
sintomatologia sotto controllo del medico di fiducia e dell’allergologo (doc.
AI 28/19). Egli aveva del resto rilevato che i “disturbi addominali e
intestinali cronici come quelli segnalati dalla paziente, senza grave sindrome
diarroica e senza segni di malassorbimento o di carenze alimentari nel quadro di
un cosiddetto colon irritabile, sono riscontrati in forma più o meno intensa in
almeno il 20% della popolazione” (doc. AI 28/18). Solo successivamente
l’assicurata ha sviluppato un grave deperimento fisico nell’ambito di una
sindrome da malassorbimento con intolleranze multiple (cfr. certificato medico
24.
febbraio 2010 dr.ssa __________, doc. AI 47/7 e quello del 29 marzo 2010 del
dr. __________; doc. AI 55/2).
L’esistenza
di affezioni invalidanti è stata segnalata dallo psichiatra curante dr. __________
con certificato 8 marzo 2010 dove fra l’altro rileva che l’assicurata è da lui
seguita dal novembre 2008 a seguito di un quadro depressivo, sviluppatosi nel
contesto di un lutto del padre avvenuto nel marzo di quell’anno, nonché di un
peggioramento dal novembre 2009 (doc. AI 51/2) e, come già accennato, dal dr. __________
che nello scritto 29 marzo 2010 fa riferimento a problematiche addominali
invalidanti, con dolori e deperimento organico ingravescente (doc. AI 55/2). Va
ricordato che grazie a questi due atti medici che il TCA ha rinviato gli atti
all’Ufficio AI per entrare nel merito della domanda di prestazioni 28 ottobre 2009 (cfr. consid. 1.2).
2.10
In
conclusione, visto quanto sopra, ritenuta una (incontestata) ripartizione del 80%
quale salariata e del 20% quale casalinga, nel 2009
l’assicurata presenta un’invalidità globale del 70%, così come esposto nel
seguente specchietto riportato nella decisione contestata:
Attività
Quota parte Limitazione Grado d’inv.
parziale
Salariata
80% 75% 60%
Casalinga
20% 48,5% 10%
Grado
d’invalidità globale 70%
Pertanto,
rettamente l’Ufficio AI ha erogato la rendita intera, dal 1° novembre 2010, a scadenza dell’anno di carenza decorrente dal 1° novembre 2009 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Ne
consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.11
Secondo l’art. 69 cpv.
1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a
prelevare spese.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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