32.2011.21
Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile. Conferma del contenuto delle perizie allestite dall'amministrazione
11 luglio 2011Italiano54 min
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Numero d'incarto:
32.2011.21
Data decisione, Autorità:
11.07.2011, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile. Conferma del contenuto delle perizie allestite dall'amministrazione
AFFEZIONE PSICHICA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.21
cs
Lugano
11 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 dicembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato l’__________, contabile presso il Comune di __________, il 19 gennaio 2010 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti.
B. Esperiti
gli accertamenti medici ritenuti necessari, ed in particolare una perizia reumatologica
ad opera del dr. med. __________ ed una perizia psichiatrica ad opera del Centro
peritale per le assicurazioni sociali, l’UAI con decisione del 6 dicembre 2010
(doc. AI 53), preavvisata dal progetto del 1° luglio 2010 (doc. AI 34-1), ha respinto
la domanda essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.
C. RI
1, rappresentato dall'avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione
(doc. I). Il ricorrente fa in sostanza valere che le conclusioni peritali
contrastano con le conclusioni del dr. med. __________ del 15 luglio 2010 e che
da uno scritto del 27 luglio 2010 del dr. med. __________ al dr. med. __________
risulterebbe inoltre un peggioramento dello stato di salute del ricorrente, il
quale soffre dei postumi di un infortunio del 29 ottobre 2000 che sarebbero da
esaminare ulteriormente. Inoltre una perizia psichiatrica effettuata dal dr.
med. __________ attesta un'inabilità del 50% dal lato psichiatrico. In
conclusione l'insorgente chiede di essere messo al beneficio di una rendita del
50%.
RI 1 D. Con
risposta dell’11 febbraio 2011 l’amministrazione chiede la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
E. Dopo
aver chiesto, ed ottenuto, due proroghe (doc. VI-IX), il ricorrente ha prodotto
ulteriori osservazioni tramite le quali chiede in via principale di annullare
la decisione impugnata e rinviare gli atti all’UAI per nuovi accertamenti ed in
via subordinata l’allestimento di una perizia giudiziaria (doc. X).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
4. In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti
dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da
dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per
le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser,
Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione
a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento
ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano
psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,
egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente
dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.
2c)."
Questa
giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007
del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche
in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha
evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo
di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e
durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali
(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole
dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi
dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora,
il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in
DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il
giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche
essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò
significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione
o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali
ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di
disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la
possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e
costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri
suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza
di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità
e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza
remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita
di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la
constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate
secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della
persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener
conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un
processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un
sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si
deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto
a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività
risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella
causa O., I 873/05)
In
una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il
ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della
valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto
stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia
non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della
capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una
siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una
comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva
descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza
all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e
4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag.
353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF
del 4 luglio 2007, I 384/06).
5. Nel
caso di specie in seguito alla domanda di prestazioni inoltrata
dall’assicurato, l’UAI ha deciso di far esperire due perizie, una reumatologica
ed una psichiatrica.
Il
20 maggio 2010 l’insorgente è stato visitato dal dr. med. __________,
specialista FMH medicina interna/malattie reumatiche, il quale dopo aver
descritto l’anamnesi personale, sistemica, famigliare, sociale reumatologica da
terzi, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, ha posto la diagnosi con
ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome lombo vertebrale cronica su
alterazioni degenerative multi segmentali in modo particolare a livello L4-L5
ed L5-S1, tendenza alla generalizzazione dei dolori e la diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità di lavoro di ipertensione arteriosa trattata e
obesità (BMI 31,5).
Il
perito ha tra l’altro affermato:
" (…)
In considerazione delle descritte alterazioni degenerative,
l’assicurato è da considerare per l’attività d’ufficio da lui svolta ancora
abile al lavoro nella misura di circa il 70% (lavoro durante l’intero arco
della giornata ma con delle pause per potersi alzare e sgranchire la colonna
vertebrale). Ritengo infatti che le descritte alterazioni degenerative non
giustifichino un’incapacità lavorativa maggiore, neppure il 50% da lui
attualmente svolto. Per attività lavorative fisicamente più pesanti, che
richiedono maggiori sforzi per la colonna vertebrale (lavori comunque da lui
mai svolti!) egli presenta invece una maggiore limitazione della capacità
lavorativa di almeno il 50%.
Trattandosi di un assicurato ben inserito nella struttura sociale e
lavorativa (ricordo nuovamente come stia lavorando al 50% quale contabile
comunale), credo che la prognosi sia da considerare abbastanza favorevole,
malgrado l’ormai subentrata cronicizzazione dei dolori e la loro scarsa
risposta alle terapie fisiatriche e medicamentose.
Non ritengo d’altronde utili misure di riqualifica o reinserimento
professionale, in considerazione sia dell’età che della sua attuale posizione
lavorativa. Non credo che vi siano altri lavori più idonei alle sue condizioni
di salute da poter ancora svolgere all’età di 60 anni.
Sotto l’aspetto terapeutico, in considerazione della tendenza alla
cronicizzazione dei dolori e della loro diffusione, ritengo l’intervento di
spondilodesi L5-S1 (ed. evtl. pure L4-L5) controindicato; non credo infatti che
tale intervento potrà né migliorare i suoi disturbi, né tanto meno migliorare
la sua capacità lavorativa.” (doc. AI 27-8)
Il perito
ha inoltre aggiunto:
"
(…)
A livello psicologico e mentale mi sembra di aver rilevato una
tendenza alla cronicizzazione dei dolori con sviluppo fibromialgico.
Non sono in grado di affermare se vi siano delle problematiche
bio-psico-sociali che possano avere influito sullo sviluppo di tale
cronicizzazione.
A livello fisico l’assicurato lamenta cronici dolori dorsali, almeno
in parte spiegabili con le descritte alterazioni degenerative alla colonna
vertebrale, le quali giustificano una leggera limitazione della sua capacità
lavorativa per l’attività da lui svolta in ufficio.
Nell’ambito sociale non mi sembra invece di avere rilevato problemi
significativi che potrebbero influenzare la sua capacità lavorativa.” (doc. AI
27-9)
Per
quanto concerne le conseguenze dei disturbi sull’attività attuale il perito ha
affermato:
" Come già affermato nel punto A.5 ritengo che le
descritte alterazioni degenerative alla colonna vertebrale giustificano una
solo leggera limitazione della sua capacità lavorativa di circa il 30% per
l’attività da lui svolta quale contabile comunale. Si tratta a mio parere di un
lavoro “ideale” per le sue condizioni fisiche, che gli permette di gestire
abbastanza autonomamente il lavoro, interponendo delle pause durante le quali
alzarsi e sciogliere la colonna. Difficilmente si potrebbe trovare alla sua età
un lavoro migliore che gli permetterebbe di aumentare la sua capacità
lavorativa.
Difficile affermare da quanto sussiste questa limitazione della
capacità lavorativa, visto che egli soffre già da molti anni di mal di schiena
e che ha già dovuto interporre dei periodi più o meno prolungati di incapacità
lavorativa totale o parziale nel corso degli ultimi anni.” (doc. AI 27-9)
Circa
la possibilità di svolgere altre attività, il perito ha affermato:
" Le descritte alterazioni degenerative alla colonna
vertebrale impediscono all’assicurato di eseguire lavori fisicamente pesanti
per la schiena (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15kg, movimenti
ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni
in ergonomiche). Non vedo comunque altre attività plausibili che il signor RI 1
possa ancora svolgere, soprattutto in considerazione della sua età. Ripeto
nuovamente come il suo lavoro di contabile comunale sia da considerare ideale
per le sue condizioni di salute. La descritta limitazione della capacità
lavorativa del 30% è giustificata dalla necessità di interporre delle pause più
prolungate durante la giornata per scaricare la colonna.” (doc. AI 27-10)
Il
15 luglio 2010 il dr. med. __________, medico curante dell’insorgente, ha
affermato:
" (…)
Pretendo di conoscere abbastanza bene il mio paziente da poter dire
che egli, malgrado i suoi problemi di salute, ha sempre dato il 100% sul suo
posto di lavoro (se non di più). Immagino che questo lo si possa pure
verificare nel suo ufficio stesso con chi di competenza. Il paziente è stato
sino ad oggi molto reticente ad usufruire di certificati di malattia da parte
mia e solo di fronte a situazioni di estrema sofferenza ha accettato di
lavorare a tempo ridotto. Ho potuto verificare che uno sgravio del lavoro del
50% ha sempre portato ad uno stato di salute abbastanza gestibile, ma che con
un carico di lavoro maggiore, ben presto la situazione peggiorava.
Ribadisco dunque la mia posizione espressa nel mio rapporto medico di
incapacità lavorativa duratura al 50%.” (doc. AI 35-5)
Il
27 luglio 2010 il dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, si è
rivolto al dr. med. __________, FMH neurochirurgia, affermando:
" Ti prego di voler convocare il soprannominato
paziente per una tua valutazione e terapia con radiofrequenza pulsata.
Trattasi di un paziente che conosco da molti anni per dolori lombari
cronici in presenza di processi degenerativi diffusi accentuati però negli
ultimi quattro segmenti. Una recente RM ha confermato questa grave patologia
già conosciuta dal 2004 e 2005 senza però ernie discali o stenosi del canale
spinale. Ci sono delle artrosi faccettarie in tutti e quattro i segmenti ma più
importanti in L5/S1, in questo caso il paziente aveva reagito abbastanza bene
con una pressoché sparizione dei dolori per circa due settimane.
L’infiltrazione delle faccette L4/5 tuttavia non aveva portato a nessun
miglioramento.
Recentemente la situazione è ancora peggiorata con dolori lombari ora
più o meno costanti. Il paziente ha ogni tanto dei cedimenti delle gambe e
nell’ultima caduta ha rotto alcuni denti. La causa di questi cedimenti
senz’altro non è dovuta ad un’erniazione o ad un canale spinale stretto ma
piuttosto a dei punti Trigger muscolari con istantanei dolori acuti alle
natiche di breve durata.
In considerazione del fatto che il paziente aveva già reagito in
maniera ottimale ad un’infiltrazione delle faccette, ritengo che un tentativo
con radiofrequenza pulsata sia senz’altro da prendere in considerazione.
Infatti un procedere chirurgico non entra in considerazione benché la
situazione neuroradiologica sia decisamente molto peggiorata rispetto agli
esami precedenti del 2005.” (doc. AI 35-6)
L’insorgente
ha prodotto anche una perizia psichiatrica del 17 agosto 2010 del dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale dopo aver esposto
l’anamnesi familiare, personale, somatica, psichiatrica e sociale, la valutazione
testistica, i dati soggettivi dell’assicurato, lo status psichico, ha posto la
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome affettiva
persistente (ICD-10; F34.8), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10;
F45.4), sindrome ansiosa non specificata (ICD-10; F41.9), sindrome lombo
vertebrale cronica su alterazioni degenerative multi segmentali, in modo
particolare a livello L4-L5 e L5-S1 e tendenza alla generalizzazione dei dolori
(doc. AI 35-16).
Lo
specialista ha affermato:
" (…)
Negli anni l’aumento della dolorabilità somatica ha progressivamente
ridotto le sue frequentazioni sociali e i suoi interessi. Inoltre anche a
livello lavorativo egli si è confrontato con delle difficoltà maggiori nel
poter continuare la propria attività senza che sentisse delle forti
dolorabilità.
Si è dovuto ingegnare per poter avere degli accorgimenti ergonomici in
modo da poter ridurre la sensazione del dolore. (…) Ne contempo si è insinuato
uno stato depressivo latente progressivo. Gradualmente si è incistato il
vissuto inconscio di essere affetto da una malattia somatica non facilmente
risolvibile. Questa percezione ha spinto all’elaborazione inconscia amplificata
dei suoi sintomi somatici che sarebbero serviti presumibilmente ad esprimere i
conflitti intrapsichici. In effetti in una struttura di personalità con dei
tratti depressivi-dipendenti la presenza di una patologia
reumatologica-ortopedica, crea i presupposti per una comunicazione del proprio
disagio psichico attraverso i sintomi fisici. Ricordo che ogni qualvolta ci
troviamo confrontati con l’insorgenza di una dolorabilità diffusa ed
amplificata vi è sempre un’associazione con un disturbo depressivo, spesso
mascherato proprio dagli importanti sintomi somatici. La prevalenza della depressione
nei dolori cronici, secondo la letteratura, arriva sino all’87%. (…) Nel corso
degli ultimi anni egli è andato incontro quindi ad uno sviluppo di una sindrome
affettiva di concerto con la sindrome somatoforme. Dal lato psicodinamico si è
visto come l’accentuazione delle esperienze percettive legate ai dolori e
all’amplificazione diffusa della dolorabilità a livello del corpo, permette di
respingere il senso di sofferenza psichica inconscia. In effetti spesso questi
tipi psicologici non riuscendo ad esprimere attraverso la comunicazione verbale
la sofferenza legata ai propri conflitti inconsci, utilizzano, il corpo come
mezzo d’espressione. Questi tipi psicologici non sono consapevoli dell’origine
psichica dei loro sintomi e pertanto non li producono intenzionalmente e non
pongono modificarli con la loro volontà. Il sottile meccanismo psicopatologico
di base affonda le sue radici proprio in queste caratteristiche e consiste
nella trasposizione di un conflitto psichico e inconscio in una manifestazione
somatica, che ne rappresenta un tentativo di risoluzione.
Ricordo inoltre che egli soffre anche di un’alessitimia, ovvero di
un’incapacità di riconoscere ed esprimere le proprie emozioni interiori,
pertanto il dolore è divenuto la modalità di comunicazione dei suoi conflitti
inconsci, delle sue ansie, delle sue angosce inespresse del suo stato
depressivo. Alla luce di quanto evidenziato, dal lato psichiatrico, egli
esprime un dolore psichico e somatico veritiero e radicato. Egli non esprime un
disturbo di simulazione, né un disturbo fittizio né una mera elaborazione di
sintomi fisici per ragioni psicologiche. (…). Dunque nella valutazione del
danno psichico è di grande interesse considerare le menomazioni presenti a
livello dell’intelligenza, del pensiero, della percezione, del giudizio
critico, dell’affettività, del comportamento, delle abilità nelle attività del
vivere quotidiane e delle potenzialità per una riabilitazione.
Da quanto esposto l’attività di pensiero presenta un deficit da lieve
a moderato; nelle attività della vita quotidiana non necessita di aiuti; le
probabilità per una riabilitazione o possibilità di trattamento, considerato
anche l’età, appartengono ad una condizione statica. La psicopatologia del
signor RI 1 appartiene dunque all’interfaccia fra la classe II e III del Danno
Psichico.
Da ciò si deduce che egli è inabile al lavoro dal lato psichiatrico al
50%.” (doc. AI 35-18)
Sulla
base della citata documentazione medica, il medico SMR, dr. med. __________, ha
ritenuto necessario procedere con una perizia psichiatrica (doc. AI 41-1).
In
data 16 novembre 2010 l’insorgente è stato visitato dal dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia del Centro peritale per le assicurazioni
sociali, il quale nel referto del 25 novembre 2010, dopo aver descritto
l’anamnesi, lo sviluppo della malattia psichiatrica e i risultati della
terapia, i dati soggettivi dell’assicurato, i dati oggettivi e la terapia
psichiatrica attuale ha posto la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di
lavoro di lieve sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10:F41.2).
Il
perito ha evidenziato:
" (…)
Quanto da noi oggettivato durante l’incontro con l’assicurato è
riconducibile ad una lieve sindrome ansioso-depressiva reattiva alla
persistenza della sintomatologia dolorosa al rachide. L’esame psichico non ha
evidenziato particolarità di rilievo. L’assicurato si è presentato puntuale
all’appuntamento, curato nell’aspetto, orientato nel tempo e nello spazio,
vigile e collaborante. L’atteggiamento sostanzialmente positivo, a tratti
rivendicativo, l’espressione del volto partecipe, a momenti in presenza di
tristezza ed ansia.
Durante il colloquio non abbiamo evidenziato deficit della sfera
cognitiva; l’assicurato è stato in grado di mantenere il filo del discorso ed i
nessi associativi sono risultati saldi.
Nulla a carico della forma né del contenuto del pensiero, presenti a
momenti sentimenti di impotenza.
Abbiamo inoltre oggettivato una lieve deflessione timica in assenza di
ideazioni suicidali.
Da parte sua l’assicurato ha riferito che i disturbi persistenti alla
schiena lo portano inevitabilmente, dopo il lavoro, a doversi riposare e questo
gli impedisce di occuparsi delle attività e degli hobbies dei quali prima si
occupava essendo meno stanco ed avendo ancora le energie necessarie dopo.
(…)
Nella perizia psichiatrica del 17.08.2010 il perito Dr. __________ ha
diagnosticato nell’ordine una sindrome affettiva persistente, una sindrome
somatoforme da dolore persistente ed una sindrome ansiosa non specificata.
Secondo l’ICD 10, nel capitolo delle sindromi affettive persistenti, fra le
quali vengono menzionate anche la ciclotimia e la distimia, per quanto concerne
in particolare quest’ultima si fa riferimento ad una depressione cronica del
tono dell’umore, della durata di almeno 2 anni che non è sufficientemente grave
da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, media o
lieve. Lo stesso dicasi per la ciclotimia. Per quanto riguarda la sindrome
affettiva persistente, sempre secondo l’ICD10, si fa riferimento ad una
Considerandi
categoria residua che comprende le sindromi affettive persistenti che non sono
sufficientemente gravi o prolungate per soddisfare i criteri per la ciclotimia
o la distimia. Quest’ultime due diagnosi non danno diritto ad una inabilità
lavorativa e, conseguentemente, nemmeno la sindrome affettiva persistente
incide in tal senso.
La sindrome da dolore persistente non dà diritto ad alcuna prestazione
da parte dell’AI a meno che non vengano soddisfatti i criteri di Foerster e non
vi sia una comorbidità psichiatrica.
In base ad un’accurata raccolta anamnestica ed all’esame obiettivo
eseguito non sussiste una comorbidità in tal senso ed in particolare non è
presente un disturbo della personalità o una sindrome depressiva.
Per quanto riguarda la diagnosi di sindrome ansiosa non specificata,
essa rientra nella categoria delle sindromi, secondo ICD10, i cui sintomi
dell’ansia e della depressione sono presenti ma non tali da giustificare una
diagnosi se considerati separatamente. Qualora detti sintomi (depressivi o
ansiosi) fossero contemporaneamente presenti e di una gravità tale da
giustificare una diagnosi individuale tale categoria non deve essere
utilizzata. Nel caso specifico, secondo quanto da noi oggettivato, è presente
una lieve sintomatologia mista ansioso-depressiva reattiva ai disturbi di
natura somatica; tale sintomatologia tuttavia non è sufficientemente intensa
(né quella ansiosa né quella depressiva) da giustificare una diagnosi separata
di sindrome ansiosa generalizzata e di sindrome depressiva.
L’esame psichico effettuato dallo psichiatra Dr. __________ il mese di
agosto 2010 e l’attuale sono sostanzialmente sovrapponibili.
Il perito si era confrontato infatti con un assicurato che si
presentava curato nell’igiene e nell’abbigliamento, dall’espressione partecipe
e disponibile al colloquio. La mimica e la gestica a tratti risultavano rigide
e ansiose e ad intervalli l’assicurato manifestava risate liberatorie. Il
comportamento motorio era adeguato, l’aspetto emotivo lasciava trasparire
aspetti di tensione, di tristezza e riduzione della timia ma in generale
l’assicurato risultava speranzoso di poter risolvere i suoi problemi. Non erano
presenti disturbi della percezione, né della forma e del contenuto del
pensiero, era mantenuta la memoria a breve termine e quella lungo termine, il
ritmo sonno veglia era alterato a causa dei forti dolori, non erano presenti
elementi della sfera suicidaria né disturbi di personalità. Emergeva una
riduzione della timia con uno stato di anedonia, talvolta apatia e mancanza di
stimolo vitale.
Quanto descritto dal Dr. __________ nello status psichico e le
conseguenti diagnosi poste evidenziano, come già discusso in precedenza in
riferimento all’ICD-10, un quadro clinico che da un punto di vista prettamente
psichiatrico non giustificava alcuna inabilità lavorativa. Lo stesso dicasi per
l’attuale status e la conseguente diagnosi di lieve sindrome
ansioso-depressiva.
In conclusione quindi, da un punto di vista prettamente psichiatrico,
l’assicurato non presenta alcuna inabilità lavorativa.” (doc. AI 51-7)
Sulla
base della citata perizia il medico SMR, dr. med. __________, ha concluso per
un’incapacità lavorativa del 30% dal 20 maggio 2010 per qualsiasi attività
(riduzione di rendimento), per la necessità “di interporre delle pause più
prolungate durante la giornata per scaricare la colonna” (doc. AI 52-2).
Con
scritto del 10 gennaio 2011 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…) Le certifico che il signor RI 1 ha iniziato un
trattamento psichiatrico integrato presso il mio studio a partire da mese di
agosto del 2010. Egli si presenta regolarmente e la sua psicopatologia è
caratterizzata dalla sintomatologia che avevo descritto approfonditamente nella
mia perizia medica dell’agosto del 2010.
Pertanto confermo pienamente tutta la valutazione peritale,
approfondita, effettuata nell’agosto del 2010 del signor RI 1 e la sua
inabilità lavorativa al 50%.” (doc. C)
I
medici SMR dr.ssa __________, psichiatra e dr. med. __________, specialista FMH
medicina generale, il 27 gennaio 2011 hanno affermato che “l’attuale
certificato del Dr. __________ non contiene elementi clinici nuovi o che
possano mettere in forse le conclusioni peritali del centro peritale. Già in
occasione della perizia il dr. __________ aveva preso posizione in merito alle
costatazioni espresse dal dr. __________ non potendole condividere” (doc.
IV/Bis)
6.
Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (sentenza del 26 agosto
2004.
nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza dei 25 febbraio 2003 U 329/01 ed
U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a,
1997.
pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR
1998.
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178
consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella
causa I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003
nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25
febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).
7.
Questo
TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia
reumatologica del dr. med. __________ del 20 maggio 2010 (doc. AI 27-1) e la
perizia psichiatrica del Centro peritale per le assicurazioni sociali del 25
novembre 2010 (doc. AI 51).
Tali
valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti
i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Le
conclusioni sono inoltre state confermate dal medico SMR, dr. med. __________,
il quale ha posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa
di sindrome lombo vertebrale cronica su alterazioni degenerative multi
segmentali in modo particolare a livello L4-L5 ed L5-S1, tendenza alla
generalizzazione dei dolori e la diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa di lieve sindrome mista ansioso-depressiva (F 41.2), stato dopo
intervento per ernia inguinale a destra (primi mesi di vita), stato dopo
artroscopia al ginocchio sinistro nel 1995, ipertensione arteriosa trattata e
obesità (BMI 31,5) ed ha accertato un’incapacità lavorativa del 30% in
qualsiasi attività, per la necessità di effettuare pause più prolungate durante
la giornata “per scaricare la colonna” (doc. AI 52).
8.
L’insorgente ha contestato le risultanze mediche facendo riferimento sia alla
documentazione prodotta in sede amministra-tiva che a quella allegata al
ricorso.
8.1
Per
quanto concerne la patologia psichiatrica il perito, dr. med. __________, ed il
__________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, dr. med. __________,
entrambi FMH psichiatria e psicotera-pia, dopo aver descritto nei minimi
particolari l’anamnesi, lo sviluppo della malattia psichiatrica e i risultati
della terapia, i dati soggettivi e i dati oggettivi, hanno posto la diagnosi
senza ripercussione sulla capacità di lavoro di lieve sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD10: F41.2) ed hanno preso posizione sul referto del dr.
med. __________ del 17 agosto 2010 che aveva concluso per un’incapacità
lavorativa del 50%, ponendo ulteriori diagnosi, tutte con ripercussioni sulla
capacità lavorativa (in particolare, dal lato psichiatrico: sindrome affettiva
persistente [ICD-10; F34.8], sindrome somatoforme da dolore persistente [ICD-10
F45.4], sindrome ansiosa non specificata [ICD-10; F41.9]).
Essi
hanno spiegato approfonditamente e senza cadere in contraddizione, per quale motivo
si distanziano dalle conclusioni del dr. med. __________. Innanzitutto, per
quanto concerne la diagnosi di sindrome affettiva persistente gli specialisti
hanno evidenziato che “secondo l’ICD 10, nel capitolo delle sindromi
affettive persistenti, fra le quali vengono menzionate anche la ciclotimia e la
distimia, per quanto concerne in particolare quest’ultima si fa riferimento ad
una depressione cronica del tono dell’umore, della durata di almeno 2 anni che
non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente grave, media o lieve. Lo stesso dicasi per la ciclotimia.
Per quanto riguarda la sindrome affettiva persistente, sempre secondo l’ICD10,
si fa riferimento ad una categoria residua che comprende le sindromi affettive
persistenti che non sono sufficientemente gravi o prolungate per soddisfare i
criteri per la ciclotimia o la distimia. Quest’ultime due diagnosi non danno
diritto ad una inabilità lavorativa e, conseguentemente, nemmeno la sindrome
affettiva persistente incide in tal senso.”
A questo proposito va rammentato
che secondo la giurisprudenza federale, la
diagnosi di distimia, non è, in quanto tale, invalidante (cfr. STF I 649/06 del
13.
marzo 2007, SVR 2008 IV n° 8 pag. 23, nella quale il Tribunale federale ha
sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di
distimia – che corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che
non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve - pur potendo dare luogo
ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante).
L’Alta
Corte ha ribadito tale principio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009,
nella quale, a proposito della distimia, ha precisato quanto segue:
" (...)
4.3
Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente
utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell'umore che non è
sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non sono
sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a
diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a seconda delle
circostanze - effetti invalidanti (sentenze 1938/05 del 24 agosto 2006, consid.
4.1
e 5; 1834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; 1488/04 del 31 gennaio 2006,
consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e
che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto.
Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la
capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un
disturbo serio della personalità (sentenza 1653/04 del 19 aprile 2006, consid.
3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente" una
distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro, ma
non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008
IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]). (...)"
Per
quanto concerne la sindrome da dolore persistente (cfr. anche i consid. 3 e 4),
i periti hanno sottolineato che in base ad un’accurata raccolta anamnestica ed
all’esame obiettivo eseguito non sussiste una manifesta comorbidità
psichiatrica di notevole gravità, in particolare non è presente un disturbo
della personalità o una sindrome depressiva. Questo Tribunale rileva che non
sono neppure presenti i criteri qualificati quali la perdita di integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato psichico consolidato
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico ad indicare allo stesso
tempo l’insuccesso e la liberazione del processo risolutivo del conflitto
psichico oppure l’insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi
alle regole dell’arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (cfr. consid. 3 e 4).
Infine,
circa la diagnosi di sindrome ansiosa non specificata, gli psichiatri hanno
rilevato che rientra nella categoria delle sindromi i cui sintomi dell’ansia e
della depressione sono presenti ma non tali da giustificare una diagnosi se
considerati separatamente. Qualora detti sintomi fossero contemporaneamente
presenti e di una gravità tale da giustificare una diagnosi individuale tale
categoria non deve essere utilizzata. In concreto i periti hanno oggettivato
una lieve sintomatologia mista ansioso-depressiva reattiva ai disturbi di
natura somatica, non sufficientemente intensa tuttavia da giustificare una
diagnosi separata di sindrome ansiosa generalizzata e di sindrome depressiva.
Gli
specialisti hanno poi evidenziato che il loro esame e quello del dr. med. __________
sono sostanzialmente sovrapponibili, spiegandone i motivi, ed hanno confermato
che quanto descritto dal dr. med. __________ e le diagnosi poste evidenziano un
quadro clinico che da un punto di vista prettamente psichico non giustifica
alcuna incapacità lavorativa. Lo stesso vale per lo status accertato al momento
della perizia.
Con
il ricorso l’insorgente ha prodotto un certificato del dr. med. __________ da
cui emerge che un trattamento psichiatrico integrato ha avuto inizio già nel
mese di agosto 2010. Lo specialista tuttavia non si confronta minimamente con
la dettagliata perizia dei dr. med. __________ e __________ ma si limita in
sostanza a confermare di aver attestato un’incapacità lavorativa del 50%, ribadendo
per il resto le risultanze del suo referto del mese di agosto 2010.
Tale
certificato, non motivato, non è tuttavia atto a sovvertire le conclusioni
della perizia amministrativa, alla quale va conferita forza probatoria piena
perché ha valutato ed esaminato in maniera completa i punti
litigiosi, si è fondata su esami approfonditi, ha preso in considerazione tutti
i mali di cui si lamenta l'assicurato, è stata stabilita in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) ed è chiara nell'esposizione delle correlazioni
mediche e nell'apprezzamento della situazione medica. I dr. med. __________ e __________
hanno infatti spiegato e motivato approfonditamente perché si sono distanziati
dalle conclusioni del dr. med. __________.
Va
qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti
(sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).
Non
va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il
Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici
di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato
la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza
esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr.
anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5
febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia
esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti,
vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351
consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid.
5.4
e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
La
circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel
senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile
2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I
701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).
Inoltre,
va evidenziato che queste conclusioni sono state confermate anche dai medici
SMR, dr. med. __________, __________ e __________, quest’ultima psichiatra. In
particolare, circa l’attestato del 10 gennaio 2011 del dr. med. __________, la
dr.ssa __________ ha evidenziato che non contiene elementi clinici nuovi o che
possano mettere in forse le conclusioni del Centro peritale per le
assicurazioni sociali (doc. IV/Bis).
A
questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre
il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso
di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24
agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici
SMR, dr. med. __________, __________ ed __________ (cfr. più in generale sul
valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14
settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno
2008) e del Centro peritale per le assicurazioni sociali, a giusta ragione
l’UAI ha concluso che l’interessato, dal punto di vista psichiatrico è
totalmente abile al lavoro.
8.2
Anche
per quanto concerne la patologia reumatologica, questo Tribunale non ha alcun
motivo per distanziarsi dalla perizia allestita il 20 maggio 2010 dal dr. med. __________,
specialista FMH medicina interna e malattie reumatiche (doc. AI 27-1).
Il
perito ha descritto l’anamnesi personale, sistemica, famigliare, sociale,
reumatologica da terzi, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive ed ha
posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome lombo
vertebrale cronica su alterazioni degenerative multi segmentali in modo
particolare a livello L4-L5 ed L5-S1, tendenza alla generalizzazione dei dolori
e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di ipertensione
arteriosa trattata e obesità (BMI 31,5) ed ha concluso per un’incapacità
lavorativa del 30% nella precedente attività di contabile comunale, descritta
come “ideale” per le sue condizioni di salute.
Al
referto va conferita forza probatoria piena, poiché ha valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi, si è fondato su
esami approfonditi, ha preso in considerazione tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, è stato stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) ed è chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche e
nell'apprezzamento della situazione medica.
Del
resto l’insorgente non ha prodotto certificati medici atti a sovvertire le
convincenti conclusioni del perito.
L’attestato
del 15 luglio 2010 del medico curante, dr. med. __________ (cfr., per quanto
concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 6: il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), si esaurisce in una critica generica alla
decisione dell’UAI ed alla conferma di un’incapacità lavorativa del 50% senza
tuttavia confrontarsi con il contenuto della perizia del dr. med. __________ e
senza affermare, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, che vi sia
stato un peggioramento dello stato di salute dal 20 maggio 2010 (doc. AI 35-5:
“Ho potuto verificare che uno sgravio del lavoro del 50% ha sempre portato
ad uno stato di salute abbastanza gestibile, ma che con un carico di lavoro
maggiore, ben presto la situazione peggiorava”, sottolineatura del
redattore).
Per
quanto concerne invece lo scritto del 27 luglio 2010 del dr. med. __________,
specialista FMH in neurochirurgia al dr. med. __________, FMH neurochirurgia
(doc. AI 35-6), emerge che lo specialista, che ha chiesto ad un suo collega di
convocare il ricorrente per procedere con una terapia con radiofrequenza
pulsata, ha confermato la presenza di dolori lombari cronici in presenza di
processi degenerativi diffusi accentuati negli ultimi quattro segmenti. In
particolare una recente RM ha evidenziato la presenza di artrosi faccettarie in
tutti e quattro i segmenti ma più importanti in L5/S1.
Il
dr. med. __________ ha inoltre evidenziato che “recentemente la situazione è
ancora peggiorata con dolori lombari ora più o meno costanti. Il paziente ha
ogni tanto dei cedimenti delle gambe e nell’ultima caduta ha rotto alcuni denti.”
Questo
peggioramento, riscontrato, oggettivamente, per rapporto al 2005 (“Infatti
un procedere chirurgico non entra in considerazione benché la situazione
neuroradiologica sia decisamente molto peggiorata rispetto agli esami
precedenti del 2005”, doc. AI 35-7), ed accentuatosi recentemente (cfr.
paragrafo precedente) è stato preso in considerazione anche dal Dr. med. __________.
Infatti
il perito, che nel corso della visita ha eseguito due radiografie alla colonna
lombare e alla colonna cervicale (doc. AI 27-6), ha evidenziato che
l’insorgente “afferma però come i dolori negli ultimi anni siano ulteriormente
peggiorati, soprattutto a livello lombare con talvolta irradiazioni
verso l’addome e parestesie che irradiano nelle gambe” (doc. AI 27-4,
sottolineature del redattore; cfr. anche doc. AI 27-7:”il quale lamenta già
da circa trent’anni dolori alla colonna vertebrale, principalmente a livello
lombare, dolori che negli ultimi anni hanno apparentemente mostrato un
ulteriore peggioramento con tendenza alla loro generalizzazione”) e che ”talvolta
gli capita di sentire un cedimento della gamba dx (sarebbe per questo
motivo già caduto un paio di volte)”(doc. AI 27-4, sottolineature
del redattore).
Lo
specialista ha inoltre esaminato approfonditamente anche la patologia presente
in particolare in L5/S1 (“sottolineo comunque l’evocazione di leggeri dolori
di carattere fibromialgico lungo l’intera muscolatura paravertebrale, così come
ai classici tender points sul tronco ed alle quattro estremità”, doc. AI
27-5; “le radiografie della colonna lombare da me ora ripetute (le ultime
risalivano al 2004) hanno confermato delle evidenti alterazioni
osteocondrosiche, spondilartrosiche e spondilosiche su più livelli, in modo
particolare però a livello L4-L5 ed L5-S1”, doc. AI 27-7).
In
queste condizioni questo Tribunale non ha alcun motivo per distanziarsi dalla
perizia del dr. med. __________, alla quale va conferito pieno valore
probatorio e che i certificati medici prodotti dal ricorrente non sono riusciti
a mettere in dubbio.
8.3
Infine
per quanto concerne l’accenno generico, nel ricorso, alla circostanza che
l’interessato soffre “pure sempre ancora dei postumi di un infortunio
occorsogli il 29 ottobre 2000, da esaminare ulteriormente” (doc. I), va
evidenziato quanto segue. Dagli atti emerge che il 29 ottobre 2010 alla __________
è stato segnalato un sinistro per un “caso dentale” per il quale non è
tuttavia stata versata alcuna indennità giornaliera (doc. 5-1). Da parte sua il
dr. med. __________, nel rapporto all’UAI del 15 febbraio 2010 non ha accennato
a questo episodio nell’anamnesi (doc. AI 17-2), che pertanto non è ritenuto invalidante
neppure dal medico curante.
8.4
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto e degli atti medici acquisiti e prodotti
dalle parti, la richiesta di allestire un’(ulteriore) perizia va respinta.
A
questo proposito va evidenziato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
9.
In
concreto, ritenuto che l’incapacità lavorativa del ricorrente nella sua
attività lucrativa di contabile è del 30%, l’assicurato non ha diritto ad
alcuna rendita.
Infatti,
conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle
assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno
(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394
consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e
sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto
ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito
tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag.
434).
Alla
luce di tutto quanto esposto il ricorrente, per ridurre il danno, deve
continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua professione di
contabile. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei
redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21
agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di
incapacità lavorativa del 30% del ricorrente nella precedente attività non
raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i
presupposti per concedergli una rendita.
In
effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un
cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno
non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico.
Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la
restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare,
l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI
1993.
U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
A
questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha
rammentato che:
" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son
ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf.
ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il
pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond
au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts
du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail -
de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce
qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”
In concreto l’insorgente nella professione di contabile è incapace
al lavoro nella misura del 30%, ciò che non gli permette di avere diritto ad
una rendita (cfr. anche sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011; sentenza
32.2010.69
del 9 dicembre 2010; sentenza 32.2010.197 del 15 dicembre 2010),
come stabilito dall’UAI.
Ne
segue che la decisione dell’amministrazione che ha respinto il diritto a
prestazioni è corretta.
10.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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