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Decisione

32.2011.21

Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile. Conferma del contenuto delle perizie allestite dall'amministrazione

11 luglio 2011Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

3. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

4. In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti

dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da

dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per

le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser,

Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione

a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,

egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente

dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.

2c)."

Questa

giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007

del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

Anche

in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha

evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo

di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e

durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali

(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la

liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario

tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)

l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole

dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi

dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora,

il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in

DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il

giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche

essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò

significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione

o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali

ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di

disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la

possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e

costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri

suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza

di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità

e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza

remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita

di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la

constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate

secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della

persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener

conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un

processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un

sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella

malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si

deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto

a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività

risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella

causa O., I 873/05)

In

una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il

ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della

valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto

stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia

non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della

capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una

siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una

comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva

descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza

all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e

4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag.

353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF

del 4 luglio 2007, I 384/06).

5. Nel

caso di specie in seguito alla domanda di prestazioni inoltrata

dall’assicurato, l’UAI ha deciso di far esperire due perizie, una reumatologica

ed una psichiatrica.

Il

20 maggio 2010 l’insorgente è stato visitato dal dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna/malattie reumatiche, il quale dopo aver

descritto l’anamnesi personale, sistemica, famigliare, sociale reumatologica da

terzi, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, ha posto la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome lombo vertebrale cronica su

alterazioni degenerative multi segmentali in modo particolare a livello L4-L5

ed L5-S1, tendenza alla generalizzazione dei dolori e la diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità di lavoro di ipertensione arteriosa trattata e

obesità (BMI 31,5).

Il

perito ha tra l’altro affermato:

" (…)

In considerazione delle descritte alterazioni degenerative,

l’assicurato è da considerare per l’attività d’ufficio da lui svolta ancora

abile al lavoro nella misura di circa il 70% (lavoro durante l’intero arco

della giornata ma con delle pause per potersi alzare e sgranchire la colonna

vertebrale). Ritengo infatti che le descritte alterazioni degenerative non

giustifichino un’incapacità lavorativa maggiore, neppure il 50% da lui

attualmente svolto. Per attività lavorative fisicamente più pesanti, che

richiedono maggiori sforzi per la colonna vertebrale (lavori comunque da lui

mai svolti!) egli presenta invece una maggiore limitazione della capacità

lavorativa di almeno il 50%.

Trattandosi di un assicurato ben inserito nella struttura sociale e

lavorativa (ricordo nuovamente come stia lavorando al 50% quale contabile

comunale), credo che la prognosi sia da considerare abbastanza favorevole,

malgrado l’ormai subentrata cronicizzazione dei dolori e la loro scarsa

risposta alle terapie fisiatriche e medicamentose.

Non ritengo d’altronde utili misure di riqualifica o reinserimento

professionale, in considerazione sia dell’età che della sua attuale posizione

lavorativa. Non credo che vi siano altri lavori più idonei alle sue condizioni

di salute da poter ancora svolgere all’età di 60 anni.

Sotto l’aspetto terapeutico, in considerazione della tendenza alla

cronicizzazione dei dolori e della loro diffusione, ritengo l’intervento di

spondilodesi L5-S1 (ed. evtl. pure L4-L5) controindicato; non credo infatti che

tale intervento potrà né migliorare i suoi disturbi, né tanto meno migliorare

la sua capacità lavorativa.” (doc. AI 27-8)

Il perito

ha inoltre aggiunto:

"

(…)

A livello psicologico e mentale mi sembra di aver rilevato una

tendenza alla cronicizzazione dei dolori con sviluppo fibromialgico.

Non sono in grado di affermare se vi siano delle problematiche

bio-psico-sociali che possano avere influito sullo sviluppo di tale

cronicizzazione.

A livello fisico l’assicurato lamenta cronici dolori dorsali, almeno

in parte spiegabili con le descritte alterazioni degenerative alla colonna

vertebrale, le quali giustificano una leggera limitazione della sua capacità

lavorativa per l’attività da lui svolta in ufficio.

Nell’ambito sociale non mi sembra invece di avere rilevato problemi

significativi che potrebbero influenzare la sua capacità lavorativa.” (doc. AI

27-9)

Per

quanto concerne le conseguenze dei disturbi sull’attività attuale il perito ha

affermato:

" Come già affermato nel punto A.5 ritengo che le

descritte alterazioni degenerative alla colonna vertebrale giustificano una

solo leggera limitazione della sua capacità lavorativa di circa il 30% per

l’attività da lui svolta quale contabile comunale. Si tratta a mio parere di un

lavoro “ideale” per le sue condizioni fisiche, che gli permette di gestire

abbastanza autonomamente il lavoro, interponendo delle pause durante le quali

alzarsi e sciogliere la colonna. Difficilmente si potrebbe trovare alla sua età

un lavoro migliore che gli permetterebbe di aumentare la sua capacità

lavorativa.

Difficile affermare da quanto sussiste questa limitazione della

capacità lavorativa, visto che egli soffre già da molti anni di mal di schiena

e che ha già dovuto interporre dei periodi più o meno prolungati di incapacità

lavorativa totale o parziale nel corso degli ultimi anni.” (doc. AI 27-9)

Circa

la possibilità di svolgere altre attività, il perito ha affermato:

" Le descritte alterazioni degenerative alla colonna

vertebrale impediscono all’assicurato di eseguire lavori fisicamente pesanti

per la schiena (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15kg, movimenti

ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni

in ergonomiche). Non vedo comunque altre attività plausibili che il signor RI 1

possa ancora svolgere, soprattutto in considerazione della sua età. Ripeto

nuovamente come il suo lavoro di contabile comunale sia da considerare ideale

per le sue condizioni di salute. La descritta limitazione della capacità

lavorativa del 30% è giustificata dalla necessità di interporre delle pause più

prolungate durante la giornata per scaricare la colonna.” (doc. AI 27-10)

Il

15 luglio 2010 il dr. med. __________, medico curante dell’insorgente, ha

affermato:

" (…)

Pretendo di conoscere abbastanza bene il mio paziente da poter dire

che egli, malgrado i suoi problemi di salute, ha sempre dato il 100% sul suo

posto di lavoro (se non di più). Immagino che questo lo si possa pure

verificare nel suo ufficio stesso con chi di competenza. Il paziente è stato

sino ad oggi molto reticente ad usufruire di certificati di malattia da parte

mia e solo di fronte a situazioni di estrema sofferenza ha accettato di

lavorare a tempo ridotto. Ho potuto verificare che uno sgravio del lavoro del

50% ha sempre portato ad uno stato di salute abbastanza gestibile, ma che con

un carico di lavoro maggiore, ben presto la situazione peggiorava.

Ribadisco dunque la mia posizione espressa nel mio rapporto medico di

incapacità lavorativa duratura al 50%.” (doc. AI 35-5)

Il

27 luglio 2010 il dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, si è

rivolto al dr. med. __________, FMH neurochirurgia, affermando:

" Ti prego di voler convocare il soprannominato

paziente per una tua valutazione e terapia con radiofrequenza pulsata.

Trattasi di un paziente che conosco da molti anni per dolori lombari

cronici in presenza di processi degenerativi diffusi accentuati però negli

ultimi quattro segmenti. Una recente RM ha confermato questa grave patologia

già conosciuta dal 2004 e 2005 senza però ernie discali o stenosi del canale

spinale. Ci sono delle artrosi faccettarie in tutti e quattro i segmenti ma più

importanti in L5/S1, in questo caso il paziente aveva reagito abbastanza bene

con una pressoché sparizione dei dolori per circa due settimane.

L’infiltrazione delle faccette L4/5 tuttavia non aveva portato a nessun

miglioramento.

Recentemente la situazione è ancora peggiorata con dolori lombari ora

più o meno costanti. Il paziente ha ogni tanto dei cedimenti delle gambe e

nell’ultima caduta ha rotto alcuni denti. La causa di questi cedimenti

senz’altro non è dovuta ad un’erniazione o ad un canale spinale stretto ma

piuttosto a dei punti Trigger muscolari con istantanei dolori acuti alle

natiche di breve durata.

In considerazione del fatto che il paziente aveva già reagito in

maniera ottimale ad un’infiltrazione delle faccette, ritengo che un tentativo

con radiofrequenza pulsata sia senz’altro da prendere in considerazione.

Infatti un procedere chirurgico non entra in considerazione benché la

situazione neuroradiologica sia decisamente molto peggiorata rispetto agli

esami precedenti del 2005.” (doc. AI 35-6)

L’insorgente

ha prodotto anche una perizia psichiatrica del 17 agosto 2010 del dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale dopo aver esposto

l’anamnesi familiare, personale, somatica, psichiatrica e sociale, la valutazione

testistica, i dati soggettivi dell’assicurato, lo status psichico, ha posto la

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome affettiva

persistente (ICD-10; F34.8), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10;

F45.4), sindrome ansiosa non specificata (ICD-10; F41.9), sindrome lombo

vertebrale cronica su alterazioni degenerative multi segmentali, in modo

particolare a livello L4-L5 e L5-S1 e tendenza alla generalizzazione dei dolori

(doc. AI 35-16).

Lo

specialista ha affermato:

" (…)

Negli anni l’aumento della dolorabilità somatica ha progressivamente

ridotto le sue frequentazioni sociali e i suoi interessi. Inoltre anche a

livello lavorativo egli si è confrontato con delle difficoltà maggiori nel

poter continuare la propria attività senza che sentisse delle forti

dolorabilità.

Si è dovuto ingegnare per poter avere degli accorgimenti ergonomici in

modo da poter ridurre la sensazione del dolore. (…) Ne contempo si è insinuato

uno stato depressivo latente progressivo. Gradualmente si è incistato il

vissuto inconscio di essere affetto da una malattia somatica non facilmente

risolvibile. Questa percezione ha spinto all’elaborazione inconscia amplificata

dei suoi sintomi somatici che sarebbero serviti presumibilmente ad esprimere i

conflitti intrapsichici. In effetti in una struttura di personalità con dei

tratti depressivi-dipendenti la presenza di una patologia

reumatologica-ortopedica, crea i presupposti per una comunicazione del proprio

disagio psichico attraverso i sintomi fisici. Ricordo che ogni qualvolta ci

troviamo confrontati con l’insorgenza di una dolorabilità diffusa ed

amplificata vi è sempre un’associazione con un disturbo depressivo, spesso

mascherato proprio dagli importanti sintomi somatici. La prevalenza della depressione

nei dolori cronici, secondo la letteratura, arriva sino all’87%. (…) Nel corso

degli ultimi anni egli è andato incontro quindi ad uno sviluppo di una sindrome

affettiva di concerto con la sindrome somatoforme. Dal lato psicodinamico si è

visto come l’accentuazione delle esperienze percettive legate ai dolori e

all’amplificazione diffusa della dolorabilità a livello del corpo, permette di

respingere il senso di sofferenza psichica inconscia. In effetti spesso questi

tipi psicologici non riuscendo ad esprimere attraverso la comunicazione verbale

la sofferenza legata ai propri conflitti inconsci, utilizzano, il corpo come

mezzo d’espressione. Questi tipi psicologici non sono consapevoli dell’origine

psichica dei loro sintomi e pertanto non li producono intenzionalmente e non

pongono modificarli con la loro volontà. Il sottile meccanismo psicopatologico

di base affonda le sue radici proprio in queste caratteristiche e consiste

nella trasposizione di un conflitto psichico e inconscio in una manifestazione

somatica, che ne rappresenta un tentativo di risoluzione.

Ricordo inoltre che egli soffre anche di un’alessitimia, ovvero di

un’incapacità di riconoscere ed esprimere le proprie emozioni interiori,

pertanto il dolore è divenuto la modalità di comunicazione dei suoi conflitti

inconsci, delle sue ansie, delle sue angosce inespresse del suo stato

depressivo. Alla luce di quanto evidenziato, dal lato psichiatrico, egli

esprime un dolore psichico e somatico veritiero e radicato. Egli non esprime un

disturbo di simulazione, né un disturbo fittizio né una mera elaborazione di

sintomi fisici per ragioni psicologiche. (…). Dunque nella valutazione del

danno psichico è di grande interesse considerare le menomazioni presenti a

livello dell’intelligenza, del pensiero, della percezione, del giudizio

critico, dell’affettività, del comportamento, delle abilità nelle attività del

vivere quotidiane e delle potenzialità per una riabilitazione.

Da quanto esposto l’attività di pensiero presenta un deficit da lieve

a moderato; nelle attività della vita quotidiana non necessita di aiuti; le

probabilità per una riabilitazione o possibilità di trattamento, considerato

anche l’età, appartengono ad una condizione statica. La psicopatologia del

signor RI 1 appartiene dunque all’interfaccia fra la classe II e III del Danno

Psichico.

Da ciò si deduce che egli è inabile al lavoro dal lato psichiatrico al

50%.” (doc. AI 35-18)

Sulla

base della citata documentazione medica, il medico SMR, dr. med. __________, ha

ritenuto necessario procedere con una perizia psichiatrica (doc. AI 41-1).

In

data 16 novembre 2010 l’insorgente è stato visitato dal dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia del Centro peritale per le assicurazioni

sociali, il quale nel referto del 25 novembre 2010, dopo aver descritto

l’anamnesi, lo sviluppo della malattia psichiatrica e i risultati della

terapia, i dati soggettivi dell’assicurato, i dati oggettivi e la terapia

psichiatrica attuale ha posto la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di

lavoro di lieve sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10:F41.2).

Il

perito ha evidenziato:

" (…)

Quanto da noi oggettivato durante l’incontro con l’assicurato è

riconducibile ad una lieve sindrome ansioso-depressiva reattiva alla

persistenza della sintomatologia dolorosa al rachide. L’esame psichico non ha

evidenziato particolarità di rilievo. L’assicurato si è presentato puntuale

all’appuntamento, curato nell’aspetto, orientato nel tempo e nello spazio,

vigile e collaborante. L’atteggiamento sostanzialmente positivo, a tratti

rivendicativo, l’espressione del volto partecipe, a momenti in presenza di

tristezza ed ansia.

Durante il colloquio non abbiamo evidenziato deficit della sfera

cognitiva; l’assicurato è stato in grado di mantenere il filo del discorso ed i

nessi associativi sono risultati saldi.

Nulla a carico della forma né del contenuto del pensiero, presenti a

momenti sentimenti di impotenza.

Abbiamo inoltre oggettivato una lieve deflessione timica in assenza di

ideazioni suicidali.

Da parte sua l’assicurato ha riferito che i disturbi persistenti alla

schiena lo portano inevitabilmente, dopo il lavoro, a doversi riposare e questo

gli impedisce di occuparsi delle attività e degli hobbies dei quali prima si

occupava essendo meno stanco ed avendo ancora le energie necessarie dopo.

(…)

Nella perizia psichiatrica del 17.08.2010 il perito Dr. __________ ha

diagnosticato nell’ordine una sindrome affettiva persistente, una sindrome

somatoforme da dolore persistente ed una sindrome ansiosa non specificata.

Secondo l’ICD 10, nel capitolo delle sindromi affettive persistenti, fra le

quali vengono menzionate anche la ciclotimia e la distimia, per quanto concerne

in particolare quest’ultima si fa riferimento ad una depressione cronica del

tono dell’umore, della durata di almeno 2 anni che non è sufficientemente grave

da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, media o

lieve. Lo stesso dicasi per la ciclotimia. Per quanto riguarda la sindrome

affettiva persistente, sempre secondo l’ICD10, si fa riferimento ad una

Considerandi

categoria residua che comprende le sindromi affettive persistenti che non sono

sufficientemente gravi o prolungate per soddisfare i criteri per la ciclotimia

o la distimia. Quest’ultime due diagnosi non danno diritto ad una inabilità

lavorativa e, conseguentemente, nemmeno la sindrome affettiva persistente

incide in tal senso.

La sindrome da dolore persistente non dà diritto ad alcuna prestazione

da parte dell’AI a meno che non vengano soddisfatti i criteri di Foerster e non

vi sia una comorbidità psichiatrica.

In base ad un’accurata raccolta anamnestica ed all’esame obiettivo

eseguito non sussiste una comorbidità in tal senso ed in particolare non è

presente un disturbo della personalità o una sindrome depressiva.

Per quanto riguarda la diagnosi di sindrome ansiosa non specificata,

essa rientra nella categoria delle sindromi, secondo ICD10, i cui sintomi

dell’ansia e della depressione sono presenti ma non tali da giustificare una

diagnosi se considerati separatamente. Qualora detti sintomi (depressivi o

ansiosi) fossero contemporaneamente presenti e di una gravità tale da

giustificare una diagnosi individuale tale categoria non deve essere

utilizzata. Nel caso specifico, secondo quanto da noi oggettivato, è presente

una lieve sintomatologia mista ansioso-depressiva reattiva ai disturbi di

natura somatica; tale sintomatologia tuttavia non è sufficientemente intensa

(né quella ansiosa né quella depressiva) da giustificare una diagnosi separata

di sindrome ansiosa generalizzata e di sindrome depressiva.

L’esame psichico effettuato dallo psichiatra Dr. __________ il mese di

agosto 2010 e l’attuale sono sostanzialmente sovrapponibili.

Il perito si era confrontato infatti con un assicurato che si

presentava curato nell’igiene e nell’abbigliamento, dall’espressione partecipe

e disponibile al colloquio. La mimica e la gestica a tratti risultavano rigide

e ansiose e ad intervalli l’assicurato manifestava risate liberatorie. Il

comportamento motorio era adeguato, l’aspetto emotivo lasciava trasparire

aspetti di tensione, di tristezza e riduzione della timia ma in generale

l’assicurato risultava speranzoso di poter risolvere i suoi problemi. Non erano

presenti disturbi della percezione, né della forma e del contenuto del

pensiero, era mantenuta la memoria a breve termine e quella lungo termine, il

ritmo sonno veglia era alterato a causa dei forti dolori, non erano presenti

elementi della sfera suicidaria né disturbi di personalità. Emergeva una

riduzione della timia con uno stato di anedonia, talvolta apatia e mancanza di

stimolo vitale.

Quanto descritto dal Dr. __________ nello status psichico e le

conseguenti diagnosi poste evidenziano, come già discusso in precedenza in

riferimento all’ICD-10, un quadro clinico che da un punto di vista prettamente

psichiatrico non giustificava alcuna inabilità lavorativa. Lo stesso dicasi per

l’attuale status e la conseguente diagnosi di lieve sindrome

ansioso-depressiva.

In conclusione quindi, da un punto di vista prettamente psichiatrico,

l’assicurato non presenta alcuna inabilità lavorativa.” (doc. AI 51-7)

Sulla

base della citata perizia il medico SMR, dr. med. __________, ha concluso per

un’incapacità lavorativa del 30% dal 20 maggio 2010 per qualsiasi attività

(riduzione di rendimento), per la necessità “di interporre delle pause più

prolungate durante la giornata per scaricare la colonna” (doc. AI 52-2).

Con

scritto del 10 gennaio 2011 il dr. med. __________ ha affermato:

" (…) Le certifico che il signor RI 1 ha iniziato un

trattamento psichiatrico integrato presso il mio studio a partire da mese di

agosto del 2010. Egli si presenta regolarmente e la sua psicopatologia è

caratterizzata dalla sintomatologia che avevo descritto approfonditamente nella

mia perizia medica dell’agosto del 2010.

Pertanto confermo pienamente tutta la valutazione peritale,

approfondita, effettuata nell’agosto del 2010 del signor RI 1 e la sua

inabilità lavorativa al 50%.” (doc. C)

I

medici SMR dr.ssa __________, psichiatra e dr. med. __________, specialista FMH

medicina generale, il 27 gennaio 2011 hanno affermato che “l’attuale

certificato del Dr. __________ non contiene elementi clinici nuovi o che

possano mettere in forse le conclusioni peritali del centro peritale. Già in

occasione della perizia il dr. __________ aveva preso posizione in merito alle

costatazioni espresse dal dr. __________ non potendole condividere” (doc.

IV/Bis)

6.

Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,

prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in

piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (sentenza del 26 agosto

2004.

nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza dei 25 febbraio 2003 U 329/01 ed

U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a,

1997.

pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998.

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella

causa I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003

nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25

febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).

7.

Questo

TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia

reumatologica del dr. med. __________ del 20 maggio 2010 (doc. AI 27-1) e la

perizia psichiatrica del Centro peritale per le assicurazioni sociali del 25

novembre 2010 (doc. AI 51).

Tali

valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti

i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Le

conclusioni sono inoltre state confermate dal medico SMR, dr. med. __________,

il quale ha posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa

di sindrome lombo vertebrale cronica su alterazioni degenerative multi

segmentali in modo particolare a livello L4-L5 ed L5-S1, tendenza alla

generalizzazione dei dolori e la diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa di lieve sindrome mista ansioso-depressiva (F 41.2), stato dopo

intervento per ernia inguinale a destra (primi mesi di vita), stato dopo

artroscopia al ginocchio sinistro nel 1995, ipertensione arteriosa trattata e

obesità (BMI 31,5) ed ha accertato un’incapacità lavorativa del 30% in

qualsiasi attività, per la necessità di effettuare pause più prolungate durante

la giornata “per scaricare la colonna” (doc. AI 52).

8.

L’insorgente ha contestato le risultanze mediche facendo riferimento sia alla

documentazione prodotta in sede amministra-tiva che a quella allegata al

ricorso.

8.1

Per

quanto concerne la patologia psichiatrica il perito, dr. med. __________, ed il

__________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, dr. med. __________,

entrambi FMH psichiatria e psicotera-pia, dopo aver descritto nei minimi

particolari l’anamnesi, lo sviluppo della malattia psichiatrica e i risultati

della terapia, i dati soggettivi e i dati oggettivi, hanno posto la diagnosi

senza ripercussione sulla capacità di lavoro di lieve sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD10: F41.2) ed hanno preso posizione sul referto del dr.

med. __________ del 17 agosto 2010 che aveva concluso per un’incapacità

lavorativa del 50%, ponendo ulteriori diagnosi, tutte con ripercussioni sulla

capacità lavorativa (in particolare, dal lato psichiatrico: sindrome affettiva

persistente [ICD-10; F34.8], sindrome somatoforme da dolore persistente [ICD-10

F45.4], sindrome ansiosa non specificata [ICD-10; F41.9]).

Essi

hanno spiegato approfonditamente e senza cadere in contraddizione, per quale motivo

si distanziano dalle conclusioni del dr. med. __________. Innanzitutto, per

quanto concerne la diagnosi di sindrome affettiva persistente gli specialisti

hanno evidenziato che “secondo l’ICD 10, nel capitolo delle sindromi

affettive persistenti, fra le quali vengono menzionate anche la ciclotimia e la

distimia, per quanto concerne in particolare quest’ultima si fa riferimento ad

una depressione cronica del tono dell’umore, della durata di almeno 2 anni che

non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente grave, media o lieve. Lo stesso dicasi per la ciclotimia.

Per quanto riguarda la sindrome affettiva persistente, sempre secondo l’ICD10,

si fa riferimento ad una categoria residua che comprende le sindromi affettive

persistenti che non sono sufficientemente gravi o prolungate per soddisfare i

criteri per la ciclotimia o la distimia. Quest’ultime due diagnosi non danno

diritto ad una inabilità lavorativa e, conseguentemente, nemmeno la sindrome

affettiva persistente incide in tal senso.”

A questo proposito va rammentato

che secondo la giurisprudenza federale, la

diagnosi di distimia, non è, in quanto tale, invalidante (cfr. STF I 649/06 del

13.

marzo 2007, SVR 2008 IV n° 8 pag. 23, nella quale il Tribunale federale ha

sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di

distimia – che corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che

non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve - pur potendo dare luogo

ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante).

L’Alta

Corte ha ribadito tale principio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009,

nella quale, a proposito della distimia, ha precisato quanto segue:

" (...)

4.3

Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente

utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell'umore che non è

sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non sono

sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a

diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a seconda delle

circostanze - effetti invalidanti (sentenze 1938/05 del 24 agosto 2006, consid.

4.1

e 5; 1834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; 1488/04 del 31 gennaio 2006,

consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e

che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto.

Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la

capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un

disturbo serio della personalità (sentenza 1653/04 del 19 aprile 2006, consid.

3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente" una

distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro, ma

non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008

IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]). (...)"

Per

quanto concerne la sindrome da dolore persistente (cfr. anche i consid. 3 e 4),

i periti hanno sottolineato che in base ad un’accurata raccolta anamnestica ed

all’esame obiettivo eseguito non sussiste una manifesta comorbidità

psichiatrica di notevole gravità, in particolare non è presente un disturbo

della personalità o una sindrome depressiva. Questo Tribunale rileva che non

sono neppure presenti i criteri qualificati quali la perdita di integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato psichico consolidato

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico ad indicare allo stesso

tempo l’insuccesso e la liberazione del processo risolutivo del conflitto

psichico oppure l’insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi

alle regole dell’arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli

sforzi profusi dalla persona assicurata (cfr. consid. 3 e 4).

Infine,

circa la diagnosi di sindrome ansiosa non specificata, gli psichiatri hanno

rilevato che rientra nella categoria delle sindromi i cui sintomi dell’ansia e

della depressione sono presenti ma non tali da giustificare una diagnosi se

considerati separatamente. Qualora detti sintomi fossero contemporaneamente

presenti e di una gravità tale da giustificare una diagnosi individuale tale

categoria non deve essere utilizzata. In concreto i periti hanno oggettivato

una lieve sintomatologia mista ansioso-depressiva reattiva ai disturbi di

natura somatica, non sufficientemente intensa tuttavia da giustificare una

diagnosi separata di sindrome ansiosa generalizzata e di sindrome depressiva.

Gli

specialisti hanno poi evidenziato che il loro esame e quello del dr. med. __________

sono sostanzialmente sovrapponibili, spiegandone i motivi, ed hanno confermato

che quanto descritto dal dr. med. __________ e le diagnosi poste evidenziano un

quadro clinico che da un punto di vista prettamente psichico non giustifica

alcuna incapacità lavorativa. Lo stesso vale per lo status accertato al momento

della perizia.

Con

il ricorso l’insorgente ha prodotto un certificato del dr. med. __________ da

cui emerge che un trattamento psichiatrico integrato ha avuto inizio già nel

mese di agosto 2010. Lo specialista tuttavia non si confronta minimamente con

la dettagliata perizia dei dr. med. __________ e __________ ma si limita in

sostanza a confermare di aver attestato un’incapacità lavorativa del 50%, ribadendo

per il resto le risultanze del suo referto del mese di agosto 2010.

Tale

certificato, non motivato, non è tuttavia atto a sovvertire le conclusioni

della perizia amministrativa, alla quale va conferita forza probatoria piena

perché ha valutato ed esaminato in maniera completa i punti

litigiosi, si è fondata su esami approfonditi, ha preso in considerazione tutti

i mali di cui si lamenta l'assicurato, è stata stabilita in piena conoscenza

dei suoi antecedenti (anamnesi) ed è chiara nell'esposizione delle correlazioni

mediche e nell'apprezzamento della situazione medica. I dr. med. __________ e __________

hanno infatti spiegato e motivato approfonditamente perché si sono distanziati

dalle conclusioni del dr. med. __________.

Va

qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non

va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il

Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici

di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato

la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza

esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr.

anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5

febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia

esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti,

vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351

consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid.

5.4

e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).

La

circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel

senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile

2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I

701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).

Inoltre,

va evidenziato che queste conclusioni sono state confermate anche dai medici

SMR, dr. med. __________, __________ e __________, quest’ultima psichiatra. In

particolare, circa l’attestato del 10 gennaio 2011 del dr. med. __________, la

dr.ssa __________ ha evidenziato che non contiene elementi clinici nuovi o che

possano mettere in forse le conclusioni del Centro peritale per le

assicurazioni sociali (doc. IV/Bis).

A

questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso

di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24

agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici

SMR, dr. med. __________, __________ ed __________ (cfr. più in generale sul

valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14

settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno

2008) e del Centro peritale per le assicurazioni sociali, a giusta ragione

l’UAI ha concluso che l’interessato, dal punto di vista psichiatrico è

totalmente abile al lavoro.

8.2

Anche

per quanto concerne la patologia reumatologica, questo Tribunale non ha alcun

motivo per distanziarsi dalla perizia allestita il 20 maggio 2010 dal dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna e malattie reumatiche (doc. AI 27-1).

Il

perito ha descritto l’anamnesi personale, sistemica, famigliare, sociale,

reumatologica da terzi, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive ed ha

posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome lombo

vertebrale cronica su alterazioni degenerative multi segmentali in modo

particolare a livello L4-L5 ed L5-S1, tendenza alla generalizzazione dei dolori

e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di ipertensione

arteriosa trattata e obesità (BMI 31,5) ed ha concluso per un’incapacità

lavorativa del 30% nella precedente attività di contabile comunale, descritta

come “ideale” per le sue condizioni di salute.

Al

referto va conferita forza probatoria piena, poiché ha valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi, si è fondato su

esami approfonditi, ha preso in considerazione tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, è stato stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) ed è chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche e

nell'apprezzamento della situazione medica.

Del

resto l’insorgente non ha prodotto certificati medici atti a sovvertire le

convincenti conclusioni del perito.

L’attestato

del 15 luglio 2010 del medico curante, dr. med. __________ (cfr., per quanto

concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 6: il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), si esaurisce in una critica generica alla

decisione dell’UAI ed alla conferma di un’incapacità lavorativa del 50% senza

tuttavia confrontarsi con il contenuto della perizia del dr. med. __________ e

senza affermare, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, che vi sia

stato un peggioramento dello stato di salute dal 20 maggio 2010 (doc. AI 35-5:

“Ho potuto verificare che uno sgravio del lavoro del 50% ha sempre portato

ad uno stato di salute abbastanza gestibile, ma che con un carico di lavoro

maggiore, ben presto la situazione peggiorava”, sottolineatura del

redattore).

Per

quanto concerne invece lo scritto del 27 luglio 2010 del dr. med. __________,

specialista FMH in neurochirurgia al dr. med. __________, FMH neurochirurgia

(doc. AI 35-6), emerge che lo specialista, che ha chiesto ad un suo collega di

convocare il ricorrente per procedere con una terapia con radiofrequenza

pulsata, ha confermato la presenza di dolori lombari cronici in presenza di

processi degenerativi diffusi accentuati negli ultimi quattro segmenti. In

particolare una recente RM ha evidenziato la presenza di artrosi faccettarie in

tutti e quattro i segmenti ma più importanti in L5/S1.

Il

dr. med. __________ ha inoltre evidenziato che “recentemente la situazione è

ancora peggiorata con dolori lombari ora più o meno costanti. Il paziente ha

ogni tanto dei cedimenti delle gambe e nell’ultima caduta ha rotto alcuni denti.”

Questo

peggioramento, riscontrato, oggettivamente, per rapporto al 2005 (“Infatti

un procedere chirurgico non entra in considerazione benché la situazione

neuroradiologica sia decisamente molto peggiorata rispetto agli esami

precedenti del 2005”, doc. AI 35-7), ed accentuatosi recentemente (cfr.

paragrafo precedente) è stato preso in considerazione anche dal Dr. med. __________.

Infatti

il perito, che nel corso della visita ha eseguito due radiografie alla colonna

lombare e alla colonna cervicale (doc. AI 27-6), ha evidenziato che

l’insorgente “afferma però come i dolori negli ultimi anni siano ulteriormente

peggiorati, soprattutto a livello lombare con talvolta irradiazioni

verso l’addome e parestesie che irradiano nelle gambe” (doc. AI 27-4,

sottolineature del redattore; cfr. anche doc. AI 27-7:”il quale lamenta già

da circa trent’anni dolori alla colonna vertebrale, principalmente a livello

lombare, dolori che negli ultimi anni hanno apparentemente mostrato un

ulteriore peggioramento con tendenza alla loro generalizzazione”) e che ”talvolta

gli capita di sentire un cedimento della gamba dx (sarebbe per questo

motivo già caduto un paio di volte)”(doc. AI 27-4, sottolineature

del redattore).

Lo

specialista ha inoltre esaminato approfonditamente anche la patologia presente

in particolare in L5/S1 (“sottolineo comunque l’evocazione di leggeri dolori

di carattere fibromialgico lungo l’intera muscolatura paravertebrale, così come

ai classici tender points sul tronco ed alle quattro estremità”, doc. AI

27-5; “le radiografie della colonna lombare da me ora ripetute (le ultime

risalivano al 2004) hanno confermato delle evidenti alterazioni

osteocondrosiche, spondilartrosiche e spondilosiche su più livelli, in modo

particolare però a livello L4-L5 ed L5-S1”, doc. AI 27-7).

In

queste condizioni questo Tribunale non ha alcun motivo per distanziarsi dalla

perizia del dr. med. __________, alla quale va conferito pieno valore

probatorio e che i certificati medici prodotti dal ricorrente non sono riusciti

a mettere in dubbio.

8.3

Infine

per quanto concerne l’accenno generico, nel ricorso, alla circostanza che

l’interessato soffre “pure sempre ancora dei postumi di un infortunio

occorsogli il 29 ottobre 2000, da esaminare ulteriormente” (doc. I), va

evidenziato quanto segue. Dagli atti emerge che il 29 ottobre 2010 alla __________

è stato segnalato un sinistro per un “caso dentale” per il quale non è

tuttavia stata versata alcuna indennità giornaliera (doc. 5-1). Da parte sua il

dr. med. __________, nel rapporto all’UAI del 15 febbraio 2010 non ha accennato

a questo episodio nell’anamnesi (doc. AI 17-2), che pertanto non è ritenuto invalidante

neppure dal medico curante.

8.4

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto e degli atti medici acquisiti e prodotti

dalle parti, la richiesta di allestire un’(ulteriore) perizia va respinta.

A

questo proposito va evidenziato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

9.

In

concreto, ritenuto che l’incapacità lavorativa del ricorrente nella sua

attività lucrativa di contabile è del 30%, l’assicurato non ha diritto ad

alcuna rendita.

Infatti,

conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle

assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno

(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394

consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e

sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito

tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag.

434).

Alla

luce di tutto quanto esposto il ricorrente, per ridurre il danno, deve

continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua professione di

contabile. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei

redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21

agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di

incapacità lavorativa del 30% del ricorrente nella precedente attività non

raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i

presupposti per concedergli una rendita.

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un

cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno

non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico.

Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la

restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare,

l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI

1993.

U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

A

questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha

rammentato che:

" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son

ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf.

ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il

pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond

au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts

du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail -

de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce

qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”

In concreto l’insorgente nella professione di contabile è incapace

al lavoro nella misura del 30%, ciò che non gli permette di avere diritto ad

una rendita (cfr. anche sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011; sentenza

32.2010.69

del 9 dicembre 2010; sentenza 32.2010.197 del 15 dicembre 2010),

come stabilito dall’UAI.

Ne

segue che la decisione dell’amministrazione che ha respinto il diritto a

prestazioni è corretta.

10.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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