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Decisione

32.2011.210

Corretta la decisione con la quale l'UAI,in sede di revisione,dopo avere esperito una perizia pluridisciplinare e un'inchiesta per persone che si occupano dell'economia domestica,ha soppresso,in appli

8 febbraio 2012Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (ora TF) ha stabilito che:

"

2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la

rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc

examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer.

Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de

comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA],

méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et

8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art.

27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec

les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel

de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non

actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que

l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de

ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé

n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient

d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité

à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière

de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour

déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si

elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation

financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses

qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et

talents personnels (ATF 117 V 195

consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).

Selon la pratique, la question du statut doit être

tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la

décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de

la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force

probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le

degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194

consid. 3b et les références).”

2.7.1. Nella

presente fattispecie, dagli atti emerge quanto segue.

L'assicurata ha inizialmente beneficiato, a

partire dal 1° luglio 2002, di una mezza rendita d'invalidità, per un’inabilità

al lavoro del 50% nella sua professione e in altre attività adatte, in

applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (doc. 24).

L’Ufficio AI aveva infatti indicato che ella,

dopo il danno alla salute, lavorando quale operaia di fabbrica al 50% presso la

ditta __________, percepiva fr. 1'500 al mese, mentre lavorando al 100% ne

avrebbe guadagnati fr. 3'000, per cui il grado di invalidità era del 50%,

percentuale che dava diritto ad una mezza rendita di invalidità (doc. 24-2).

2.7.2. Avviata nel

giugno 2009 una procedura di revisione, l’Ufficio AI, ritenuta la stazionarietà

dello stato di salute, dopo avere effettuato un’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione del 15 giugno 2011, ha soppresso il diritto ad una mezza rendita di invalidità dell’assicurata, in applicazione del

metodo misto di calcolo dell’invalidità, considerando l’assicurata salariata al

50% e casalinga al 50%.

Tale

suddivisione può essere confermata dal TCA.

Come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), secondo la giurisprudenza, per

determinare lo statuto di un'assicurata,

occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua

situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid.

3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere

in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto

interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06

del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Al riguardo, va sottolineato che l’assicurata,

durante la procedura amministrativa, ha sempre sostenuto che, senza il danno

alla salute, ella avrebbe diminuito la propria percentuale di occupazione

lavorativa ad un tempo parziale dopo la nascita delle sue due figlie, nate

rispettivamente nel luglio 2006 e nel maggio 2009.

Rispondendo ad una esplicita richiesta di

informazioni dell’UAI (doc. 59), con scritto del 26 novembre 2009, l’assicurata

ha infatti osservato:

"

Se non fosse successo l’incidente avrei

sicuramente continuato a lavorare nella fabbrica di elettronica in cui

all’epoca stavo lavorando, anche perché mi piaceva molto il lavoro, ma siccome

quella ditta qualche anno dopo è fallita avrei comunque cercato un nuovo lavoro

nel mio ramo, parrucchiera.

Oggi la mia situazione è comunque diversa al di

là del danno avuto, oggi ho due bambine, una di 3 anni e una di 6 mesi, perciò

lavorare in misura totale sarebbe impossibile perché non ho un aiuto costante da

parte di nessuno, i miei genitori lavorano tutti e due al 100%, altri parenti o

sono troppo anziani o hanno problemi di salute e affidare 2 bambine così

piccole diventa difficile, sicuramente quando anche la piccola andrà all’asilo

mi piacerebbe trovare un lavoro che possa conciliare con l’orario dei miei

figli, anche se non so cosa potrei fare.” (Doc. 60-1)

L’assicurata ha poi ribadito la sua volontà di

lavorare, in assenza del danno alla salute, a tempo parziale, dopo la nascita delle

sue figlie, nel corso dell’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica effettuata il 21 dicembre 2010.

Nel rapporto del 26 dicembre 2010, l’assistente

sociale ha infatti indicato quanto segue:

"

(...)

b. se

non fosse intervenuto il danno alla salute, l'assicurata eserciterebbe oggi

un'attività lucrativa?

La

signora conferma a voce, nel corso dell’inchiesta, quanto indicato nella

lettera, ovvero che in assenza del danno avrebbe lavorato al 50%.

La madre

dell’assicurata lavora a tempo pieno, precisa la signora, pertanto non avrebbe

potuto occuparsi delle bimbe tutto il giorno; le avrebbe potuto comunque venire

incontro, se glielo avesse chiesto, per un lavoro a tempo parziale.

■ Eventuale

situazione economica.

Non rileva problemi

particolari, anzi un remunerativo cambio di professione da parte del marito che

ora potrà lavorare con un salario maggiore." (Doc. 72-2)

È solo in sede di osservazioni contro il progetto

di decisione dell’UAI del 9 maggio 2011 di soppressione della rendita, prima e,

in sede ricorsuale, poi, che la patrocinatrice dell’interessata ha contestato

quanto dichiarato dall’assicurata stessa a proposito di una riduzione del tempo

di lavoro dopo la nascita delle figlie, adducendo che “trattasi di

un’asserzione non concretamente accertabile, ritenuto che trattasi di una

presunzione a posteriori” (doc. 84 e doc. I).

Il TCA non può fare proprie le critiche espresse

dalla patrocinatrice dell’interessata.

Innanzitutto, va rilevato che le affermazioni

fornite dall’assicurata nel corso della procedura amministrativa di revisione e

riportate nel rapporto dell’assistente sociale, devono essere debitamente

considerate al fine di stabilire l’ipotetica volontà dell’interessata circa il

grado di occupazione che ella avrebbe scelto, in assenza del danno alla salute,

dopo la nascita delle figlie.

A

tale proposito, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le

dichiarazioni fornite dall’assicurata stessa

durante la procedura amministrativa costituiscono un mezzo di prova pertinente,

al fine di dedurre quale sia la volontà ipotetica in merito al tasso di

occupazione che ella avrebbe adottato in assenza del danno alla salute.

In una

sentenza 9C_428/2007 del 20 novembre 2007, il Tribunale federale, proprio alla

luce delle dichiarazioni fornite da un’assicurata durante la procedura

amministrativa, ha ritenuto arbitraria la valutazione del grado di invalidità

effettuata dai giudici di prima istanza, secondo il metodo ordinario del

raffronto dei redditi (avendo considerato l’assicurata salariata a tempo

pieno), anziché secondo il metodo misto di calcolo, come invece ritenuto a

ragione dall’amministrazione.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sottolineato quanto segue:

"

4.3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas au vu des

pièces du dossier que la situation financière de l'assurée se soit modifiée

entre le moment où elle a indiqué au recourant (questionnaire daté du 1er

juillet 2004) puis déclaré à l'enquêtrice (rapport d'enquête du 4 janvier 2005)

qu'elle aurait exercé une activité à 75% sans la survenance de son atteinte à

la santé et celui où elle s'est opposée à la décision initiale en affirmant

qu'elle aurait travaillé à 100%. Ainsi, l'intimée mentionnait-elle à la

collaboratrice de l'office AI qu'elle s'était retrouvée depuis mai 2001 à

devoir assumer seule ses besoins et avait dû demander l'assistance de l'Hospice

général. Elle n'a au demeurant pas allégué ni cherché à établir par la suite en

cours de procédure que les revenus tirés d'une activité exercée à 75% ne lui

auraient pas suffi pour couvrir ses besoins.

En l'absence d'éléments susceptibles d'expliquer de

manière convaincante pour quelles raisons l'intimée avait modifié ses premières

déclarations en cours de procédure d'opposition, il n'y avait pas de motif de

s'écarter du principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et

contradictoires d'un fait - en l'occurrence hypothétique - la préférence doit

être accordée à celle que l'assurée avait donnée alors qu'elle en ignorait

peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être,

consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid.

2a p. 47; VSI 2000 p. 199 consid. 2d p. 201 [I 321/98]). A cet égard, les raisons alléguées par l'intimée

dans son mémoire de réponse pour expliquer ses déclarations contradictoires ne

sont pas convaincantes. Le fait d'avoir rempli une partie du questionnaire qui

ne la concernait pas, selon elle, n'enlève rien à la clarté de sa réponse à la

question du taux d'activité sans atteinte à la santé. Elle a par ailleurs confirmé ultérieurement cette réponse à l'enquêtrice, dont le

rapport est, quoi qu'elle en dise, un élément de preuve déterminant.

Contrairement à ce que prétend l'intimée, ce rapport ne se limite pas aux

seules questions sur les activités de la vie quotidienne, mais comprend

également ses déclarations - dont elle n'a du reste jamais contesté la teneur -

sur son activité professionnelle hypothétique et effective. Enfin, l'application

de la jurisprudence citée ne se limite pas aux situations dans lesquelles

l'intéressé souffrirait d'une atteinte somatique et non pas psychique.

4.3.3 Il résulte de ce qui précède que

l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est

arbitraire, en ce qu'elle a méconnu un moyen de preuve pertinent qui aurait dû

la conduire à conclure que P.________ aurait travaillé à 75% sans atteinte à la

santé.

En conséquence, l'invalidité de l'intimée aurait dû

être évaluée au moyen de la méthode mixte applicable aux personnes qui exercent

une activité à temps partiel (art. 28 al. 2ter LAI). Il convient dès lors

d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction

cantonale pour qu'elle procède à une telle évaluation et rende un nouveau

jugement.”

Inoltre, il TCA rileva che, in una sentenza

9C_254/2011 del 15 novembre 2011, il Tribunale federale ha confermato la

correttezza del metodo misto di calcolo del grado di invalidità utilizzato

dall’amministrazione, sulla base della volontà ipotetica espressa dalla persona

assicurata stessa.

L’Alta Corte ha infatti osservato:

"

5.2 Se fondant sur les indications de la recourante

à l'assureur-accidents, sur ses déclarations au cours de l'enquête sur le

ménage initiée par l'intimé (cf. rapport sur l'enquête du 13 novembre 2007), et

sur l'expertise du docteur J.________, la juridiction cantonale a considéré que

l'assurée aurait exercé une activité lucrative à temps partiel (de 50 à 80 %)

dans un emploi correspondant à sa formation dès le moment où l'âge de ses

enfants n'y faisait plus obstacle, soit au plus tard à l'époque de la décision

litigieuse, puisque ses enfants étaient alors âgés de vingt-trois ans et seize

ans. La recourante avait ainsi indiqué à l'assureur-accidents qu'"en temps

normal, à l'heure actuelle, [elle] reprendrai[t] une activité professionnelle

entre 50 et 80 %", son fils étant en fin d'apprentissage et sa fille au

début de sa scolarité secondaire (courrier du 15 août 2005 à Elvia Assurances).

Deux ans plus tard, le 9 juillet 2007, elle avait réitéré ses propos en

indiquant que: "D'autre part, je voudrais vous préciser qu'actuellement

mes enfants ont atteint un âge qui me permettrait de reprendre une activité à

100 %. De plus, j'aimerai souligner que dès le départ j'ai joué la carte de

l'honnêteté en déclarant que je ne désirais pas travailler lorsque mes enfants

étaient en bas âge" (courrier du 9 juillet 2007 à Allianz Suisse). De

même, lors de l'enquête économique sur le ménage du 13 novembre 2007, l'assurée avait répondu par l'affirmative à la question de savoir si, sans handicap, une

activité lucrative serait exercée en précisant que depuis environ trois ans,

elle aurait sans atteinte à la santé repris une activité professionnelle à 80

%. Par ailleurs, dans son expertise du 18 octobre 2007, le docteur J.________

avait mentionné que "comme c'était planifié de reprendre une activité

professionnelle à 50 % avec un genou non touché, elle pourrait gagner la moitié

d'un salaire mensuel d'une secrétaire que nous évaluons à 5'000 francs, donc

2'500 francs".

5.3 La recourante conteste les constatations de la

juridiction cantonale en faisant valoir une violation du degré de preuve et une

appréciation arbitraire des preuves, les premiers juges n'ayant pas tenu compte

des circonstances particulières dans lesquelles elle avait déclaré à

l'assureur-accidents (les 15 août 2005 et 9 juillet 2007) qu'elle aurait repris

une activité lucrative si elle n'avait pas subi d'atteinte à la santé.

5.4 Les allégations de la recourante ne permettent

pas de s'écarter du point de vue de la juridiction cantonale. La volonté

hypothétique de la recourante, selon laquelle elle aurait exercé une activité à

temps partiel si elle avait été en bonne santé, résulte clairement des

déclarations exprimées à réitérées reprises à partir de l'été 2005. Alors qu'à

l'occasion d'une enquête économique sur le ménage effectuée le 14 mai 1998, M.________ avait ainsi répondu à la question de savoir si "sans handicap, une activité

lucrative serait[...] exercée à ce jour" en indiquant qu'il ne lui était

pas possible de répondre de manière catégorique, elle y a apporté une réponse

affirmative six ans plus tard, le 13 novembre 2006. Cette dernière déclaration

apparaît d'autant plus crédible qu'elle correspond à l'évolution de la

situation familiale de la recourante qui, en 2006, n'avait plus à s'occuper de

jeunes enfants, mais d'une adolescente et d'un jeune adulte.

Son argumentation, selon laquelle ses déclarations

auraient relevé d'une "contrainte" ou d'un "innocent

stratagème" en vue uniquement d'obtenir une rente d'invalidité de

l'assurance-accidents, n'est pas convaincante. On ne voit pas en effet ce qui

aurait obligé la recourante, dix ans après la date de la décision de

l'assurance-accidents invoquée (28 juillet 1995) et précisément au moment où

son second enfant ne nécessitait plus (autant) l'assistance de sa mère, à

manifester son intention hypothétique de travailler si cela ne correspondait

pas à sa volonté (hypothétique) effective. Le fait qu'elle a cru - à tort ou à

raison (question sur laquelle il n'y a pas lieu de se prononcer, puisqu'elle

n'est pas objet du litige) - qu'une telle manifestation de volonté lui

ouvrirait le droit à une rente de l'assurance-accidents n'implique pas que ses

déclarations n'aient pas été conformes à la réalité.

C'est en vain que la recourante soutient ensuite que

les constatations de la juridiction cantonale ne tiendraient pas compte de la

situation économique effective, puisqu'est seul déterminant en l'espèce le

point de savoir si elle aurait travaillé sans atteinte à la santé, et non pas

si elle pourrait effectivement trouver du travail compte tenu de son atteinte à

la santé, étant précisé, au demeurant, que l'invalidité d'assurés actifs est

évaluée en fonction d'un marché équilibré du travail (cf. art. 16 LPGA). Les

déclarations qu'a faites la recourante au docteur J.________, selon lesquelles

elle n'envisageait pas de travailler en raison de son état de santé, ne sont

pas non plus décisives, car seule importe dans ce contexte la volonté

hypothétique de l'assurée dans l'hypothèse de l'absence de toute atteinte à la

santé. En affirmant simplement, par ailleurs, que l'exercice d'une activité

lucrative sans l'accident relèverait d'une simple possibilité mais non pas de

la vraisemblance prépondérante, la recourante ne fait que substituer sa propre

appréciation à celle des premiers juges, sans établir en quoi ils auraient

méconnu le degré de preuve requis dans le domaine des assurances sociales.”

Tutto ben considerato, dunque, questo Tribunale

ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid.

8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag.

210/211), che

l’assicurata, senza il danno alla salute, dopo la nascita delle sue figlie,

grazie anche all’aumento di stipendio del marito, avrebbe ripreso la sua

attività lavorativa in misura del 50%, per lo meno fino a

“quando anche la piccola andrà all’asilo”, come indicato dall’assicurata stessa

nello scritto del 26 novembre 2009 (doc. 60-1) e come ribadito all’assistente

sociale in occasione dell’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica del 21 dicembre 2010 (doc. 72-2).

2.8. Dal profilo

medico, le condizioni di salute della ricorrente sono rimaste invariate, come accertato

dai medici del SAM nel rapporto peritale dell’8 luglio 2010 (doc. 66) e come

confermato dal SMR nel rapporto del 5 agosto 2010 (doc. 68).

Essendo la stazionarietà del quadro clinico

dell’assicurata incontestata, è quindi superfluo dilungarsi su questo punto,

non essendovi contestazione tra le parti.

Dal punto

di vista medico, dunque, l’assicurata è da ritenere abile al 50% sia nelle sue

precedenti attività di cameriera e operaia, sia in altre attività adeguate,

rispettose delle sue limitazioni funzionali.

2.9. Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 26 dicembre 2010

l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 19.5% (cfr.

doc. 72/1-6).

2.10. Come è già

stato anticipato ai consid. 2.4.; 2.5., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora

accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In particolare

la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad

un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.11

Come detto,

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel

rapporto del 26 dicembre 2010 (cfr. doc. 72-1 e segg.) del seguente tenore:

" (...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0.

%

Organizza e programma l’attività domestica senza

alcuna difficoltà.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

35%

percentuale

degli impedimenti

10.

%

percentuale

di invalidità

3.

%

Si occupa normalmente

della preparazione dei pasti, mentre quando si tratta di eseguire mansioni

impegnative, come il rigoverno dei pensili, chiede di essere aiutata; il

compagno o la madre si prestano a questo scopo.

Cucinare comunque le

piace, ammette la signora, anche se non le capita di cimentarsi in piatti elaborati;

accade nondimeno che il padre le prepari il sugo e glielo porti affinché possa

congelarlo.

La signora non

lamenta difficoltà particolari se non nelle attività che richiedono l’utilizzo

della scaletta (ovvero nei lavori ripetitivi sopra l’orizzontale). D’altra

parte le attività qui considerate sono leggere e ancora esigibili, alla luce

dei limiti funzionali indicati nella perizia. La percentuale riconosciuta,

dunque, non può che essere modesta.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

6%

È il compagno che si fa carico di quelle attività

che la signora reputa troppo onerose, come la pulizia dei vetri, togliere e

rimettere in sede i tendaggi (per quanto siano semplici e a pannello) e altri

lavori che non vengono eseguiti settimanalmente.

Per quel che concerne l’uso dell’aspirapolvere,

la signora spiega come le sia ancora possibile servirsene ma non per rigovernare

tutta la casa: in genere pulisce due camere alla volta e riprende il giorno

seguente. Quando poi si trova a pulire la vasca o le parti basse della casa, si

mette in ginocchio.

La signora ha spiegato puntualmente le

difficoltà, che vengono peraltro riprese dalla descrizione peritale dei limiti

funzionali. Il fatto tuttavia di potere distribuire il lavoro eseguendolo a più

riprese rende possibile, come evidenziano le parole dell’assicurata, una

discreta autonomia.

La percentuale proposta tiene dunque conto sia

del minor rendimento, che della necessità di delega di attività specifiche ma

circoscritte nella misura e nella frequenza.

5.4

Spesa

e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

10.

%

percentuale

di invalidità

1%

È lei che si fa carico degli acquisti alimentari,

ma quando il carico è eccessivo (nel caso acquisti bottiglieria, per esempio)

“lo lascia in auto, delegando il compagno al trasporto della merce dal

bagagliaio all’abitazione”. Nell’estrarre le borse distribuisce il peso, così

può evitare di sottoporsi a sforzi eccessivi; se poi gli acquisti sono di prima

necessità, non lamenta impedimenti di sorta.

Dei pagamenti si occupa lei stessa e, anche in

questo caso, del tutto autonomamente.

Per quanto il trasporto dei pesi costituisca

un problema, l’assicurata è stata in grado di affrontarlo con una buona

organizzazione e la delega al compagno di alcuni trasporti; va comunque

sottolineato come una collaborazione minima, da parte di quest’ultimo, si

riveli esigibile, soprattutto in situazioni come queste dove la signora riesce

ad attendere da sola alle spese settimanali più voluminose.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

3%

Potendo lavare ed

asciugare nella propria abitazione, dispone della libertà di diluire il lavoro

e il carico, né comunque l’assicurata lamenta in questo contesto impedimenti

particolari. Quando deve stendere le lenzuola, tuttavia, delega il compito al

compagno, che le porta la bacinella in lavanderia e le si sostituisce.

Attende inoltre allo

stiro, seppur in tal caso cerchi di non terminare il lavoro in una sola volta

ma lo distribuisca sull’arco della settimana; molti indumenti, soprattutto

quelli delle bambine, vengono semplicemente piegati e ciò le permette di

ridurre l’attività allo stretto necessario.

Si dedicava – e lo fa

tuttora – ai lavori all’uncinetto, ma si tratta di attività che non esegue per

lungo tempo per non stancarsi eccessivamente.

Disporre di elettrodomestici propri, a

domicilio, consente all’assicurata di organizzare il lavoro con la più ampia

libertà, distribuendolo sull’arco della settimana, mentre la collaborazione del

compagno nel trasporto della cesta può essere considerata una normale

collaborazione tra coniugi.

Ciò che invece risulta faticoso all’assicurata

è lo stiro, alla luce nondimeno dei limiti funzionali indicati all’incarto; un

problema che la “diluizione” sull’arco della settimana agevola, ma non senza un

calo del rendimento.

5.6

Cura

dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

30%

percentuale

di invalidità

6.

%

Evita, quando può, di prenderle in braccio anche

se non sempre le risulta possibile: soprattutto la piccola, spiega la signora,

“glielo chiede spesso, quando si trova in cucina in modo particolare, e non se

la sente di dirle di no”.

Del bagnetto se ne occupa il compagno, che le

consente così di non assumere posture inergonomiche o mettersi in ginocchio; al

cambio del pannolino invece, attende lei stessa, né incontra in ciò difficoltà

particolari grazie al comodo fasciatoio posto sulla vasca.

Quando infine le porta al parco, non si mette a

giocare con loro, “per quanto abbiano un papà che se ne occupa al posto suo”,

precisa l’assicurata.

Le bambine, data la tenera età, si rivelano

impegnative, come evidenziano le parole della signora. Considerati i limiti

funzionali e tenuto conto di come sia esigibile, da parte del compagno

dell’assicurata, una certa collaborazione nella cura delle bimbe, si può

comunque riconoscere una minima percentuale di impedimento.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

Non viene riferita alcuna attività particolare.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

19.

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Il compagno, la

madre.

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Trattasi di revisione di rendita.”

(Doc. 72/4-6)

2.12

Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 19.5%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Va innanzitutto

rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli

impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili

elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione

operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta

conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle

indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica.

Nella presente

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la

perizia del SAM ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore

probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con

riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre

tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette

senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione

del compagno dell’interessata, che risultano peraltro giustificate anche alla

luce delle suevocate risultanze mediche.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce

delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità

dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento

domiciliare.

2.13

Essendo

quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa

del 50% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Nella decisione impugnata,

l’Ufficio AI, procedendo al raffronto dei redditi tra quanto avrebbe potuto

percepire l’assicurata, senza il danno alla salute, lavorando al 50% in qualità

di parrucchiera (pari a fr. 22'583, determinato partendo da un ammontare di fr.

45'165 a tempo pieno in applicazione dei dati statistici di cui alla Tabella

TA1 2010, categoria 93 “servizi personali”, livello di qualifica 4, ridotto al

50%) e quanto potrebbe percepire, da invalida, lavorando al 50% in attività

semplici e ripetitive (pari a fr. 24'064, secondo i dati statistici di cui alla

Tabella TA1 2010, attività semplici e ripetitive, effettuando una riduzione del

4% per attività leggere, del 5% per altri fattori sociali e del 50% per tenere

conto dell’esigibilità lavorativa dal profilo medico), ha ritenuto che, per la

parte salariata, l’interessata non presenta alcun grado di invalidità (cfr.

doc. A).

Il TCA concorda con il

risultato al quale è giunta l’amministrazione.

Al riguardo, questo

Tribunale sottolinea, infatti, che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, ha ribadito che:

" 8.

8.1

Per costante giurisprudenza un assicurato, parzialmente abile

al lavoro a cui viene applicato il metodo misto e la cui capacità lavorativa

residua per l'esercizio di un'attività lucrativa corrisponde o supera quella

che avrebbe effettivamente messo a frutto senza danno alla salute nella

medesima attività, non subisce una incapacità al guadagno (cfr. tra le tante la

sentenza citata nella pronuncia impugnata 8C_107/2009 del 18 gennaio 2010

consid. 4.3).

In concreto, in virtù degli accertamenti eseguiti in sede

amministrativa, nella decisione riesaminata l'assicurata era stata ritenuta

abile al lavoro al 50% in un'attività rispettosa delle limitazioni indicate dal

dottor P.________. Ad un'attività lavorativa solo parzialmente rispettosa di

detti limiti (svolgeva anche lavori di pulizia), svolta presso la ditta del

marito, V.________ aveva dedicato, fino al 2006/7, il 20% del tempo. In seguito

non aveva più esercitato alcuna attività lucrativa. Tenuto conto unicamente di

questi fatti, l'UAI non ha applicato il metodo misto in conformità al diritto

federale e alla relativa giurisprudenza. Esso ha chiaramente favorito

l'interessata. Agendo correttamente avrebbe dovuto considerare una capacità

lavorativa totale, e non del 50%, per un'attività lavorativa svolta al 20%,

ritenuto che la capacità lavorativa residua era superiore al grado di

occupazione (del 20%) e che non poteva per il resto esservi interazione tra le

mansioni svolte (cfr. DTF

134.

V 9). In effetti l'attività lavorativa non veniva esercitata

concretamente e quindi non poteva influire negativamente sull'attività svolta

quale casalinga.”

Pertanto,

alla luce della giurisprudenza federale citata, occorre concludere che, nel

caso di specie, l’assicurata - la quale senza il danno alla salute avrebbe

lavorato, come visto, dopo la nascita delle sue figlie, nella misura del 50%

come operaia o, visto il fallimento della ditta in cui lavorava, in qualità di

parrucchiera, come da lei stessa indicato nello scritto del 26 novembre 2009

(cfr. doc. 60-1) - non subisce, per la parte salariata, alcuna

incapacità al guadagno, essendo la stessa, come emerge dalla perizia dei medici

del SAM, ancora abile al lavoro al 50% nelle sue precedenti

attività di cameriera e operaia e in qualsiasi altra attività adatta, fra le

quali vi è anche quella di parrucchiera, come confermato dalla dr.ssa ____________________

del SMR nelle annotazioni del 6 aprile 2011 (cfr. doc. 75-1).

2.14

Viste le

quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 10% (50 X 0% + 50 X 20%), percentuale che non dà diritto ad una

rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione nella decisione

impugnata.

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso,

in via di revisione, il diritto alla rendita.

2.15

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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