32.2011.210
Corretta la decisione con la quale l'UAI,in sede di revisione,dopo avere esperito una perizia pluridisciplinare e un'inchiesta per persone che si occupano dell'economia domestica,ha soppresso,in appli
8 febbraio 2012Italiano65 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.210
Data decisione, Autorità:
08.02.2012, TCA
Titolo:
Corretta la decisione con la quale l'UAI,in sede di revisione,dopo avere esperito una perizia pluridisciplinare e un'inchiesta per persone che si occupano dell'economia domestica,ha soppresso,in applicazione del metodo misto di calcolo,la rendita AI di cui beneficiava l'interessata
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
28a cpv. 3 LAI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.210
cr/sc
Lugano
8 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 giugno 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1976, in precedenza attiva in qualità di operaia, in data 4 luglio 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti segnalando di avere subito un
“incidente in auto il 20 aprile 1997; rotto diverse vertebre della schiena”
(doc. 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con decisione del 15
aprile 2004, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurata
una mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%), a far tempo dal 1° luglio
2002 (doc. 26, 28-29).
1.2. Nell’ambito
della procedura di revisione della rendita avviata in data 1° dicembre 2004
(doc. 32-1) l’Ufficio AI, dopo avere disposto l’esecuzione di una perizia
ortopedica a cura del dr. __________ (doc. 46), con comunicazione del 22 giugno
2006 (doc. 51-1), ha confermato all’assicurata l’erogazione della mezza rendita
d’invalidità (grado AI del 50%).
1.3. In esito ad
una nuova procedura di revisione, avviata d’ufficio nel giugno 2009, dopo avere
esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM) (doc. 66) e un’inchiesta per le persone che si occupano
dell’economia domestica (doc. 72), con progetto di decisione del 9 maggio 2011
(doc. 78/1-3), poi confermato con decisione del 15 giugno 2011, l’Ufficio AI ha
soppresso la rendita d’invalidità all’assicurata, non presentando la stessa
alcun grado d’invalidità (doc. A).
1.4. Contro
questa decisione l’__________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
postulando il rinvio degli atti all’amministrazione per un nuovo calcolo del
grado di invalidità in applicazione del metodo ordinario di calcolo, tramite
raffronto dei redditi (doc. I).
L’assicurata
ha innanzitutto contestato la soppressione della rendita, sottolineando come il
suo stato di salute sia rimasto invariato nel tempo, come espressamente riconosciuto
nella valutazione medica peritale dei medici del SAM.
L’interessata
ha poi criticato il metodo misto di calcolo del grado di invalidità utilizzato
dall’amministrazione - basato sulla sua dichiarazione relativa ad un’ipotetica
riduzione ad un tempo parziale dell’attività lavorativa precedentemente svolta,
a seguito della nascita delle sue figlie - rilevando che “nessuno possa pensare
al proprio passato, sostenendo che in assenza del danno alla salute avrebbe
certamente ridotto l’attività lavorativa a tempo parziale. Oggigiorno infatti
vi sono molte strutture o anche mamme di giorno in grado di accogliere bambini
in età prescolare. Essendoci inoltre il timore di perdere il posto di lavoro –
in un momento come questo ove la disoccupazione è all’ordine del giorno –
neanche la signora RI 1 può ragionevolmente pensare a quello che avrebbe fatto
senza il danno alla salute. A maggior ragione se si pensa all’enorme disagio
che ella sta vivendo e che le impedisce persino di tenere in braccio le figlie o
di far loro il bagnetto” (doc. I).
1.5. L’UAI, in
risposta, dopo avere ribadito la correttezza del metodo misto di calcolo del
grado di invalidità, dato che l’assicurata stessa ha “per ben tre volte
indicato che senza il danno alla salute svolgerebbe attualmente un’attività di
salariata in misura parziale”, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. IV).
1.6. In data 24
ottobre 2011, la rappresentante dell’assicurata ha nuovamente contestato il
metodo misto di calcolo dell’invalidità utilizzato dall’amministrazione,
facendo presente che l’interessata, “in caso fosse stata sana, avrebbe peraltro
potuto avvalersi del sostegno della suocera, che abita proprio sotto di lei e
continuare la propria attività lavorativa”.
La
patrocinatrice ha quindi concluso che “la presunta necessità di diminuire la
percentuale lavorativa in ragione della nascita delle bimbe non trova alcun avallo
giuridico né tantomeno alcuna giustificazione logica” (doc. VIII + C).
1.7. Con
osservazioni del 27 ottobre 2011, l’UAI ha nuovamente chiesto la reiezione del
ricorso, sottolineando come sia stata l’assicurata stessa, a più riprese, ad
affermare che, senza il danno alla salute, dopo la nascita delle sue bambine,
avrebbe dovuto ridurre la propria attività lavorativa al 50%, non potendo
contare sull’aiuto costante di nessuno per curarle in sua assenza, dato che
entrambi i suoi genitori lavorano a tempo pieno e altri parenti o sono troppo
anziani, o sono malati (doc. X).
1.8. Con scritto
del 4 novembre 2011, la patrocinatrice ha contestato quanto asserito
dall’amministrazione, rilevando che la suocera dell’assicurata “abitando al di
sotto della ricorrente, ha già concretizzato il suo aiuto mantenendo le bimbe,
dal momento che la ricorrente ha reperito un’attività parziale ad ore per cui
deve assentarsi nelle prime ore del mattino. Ciò comprova che, in caso fosse
stata sana, avrebbe senz’altro potuto avvalersi del sostegno della suocera che
abita proprio sotto di lei, e continuare la propria attività lavorativa a tempo
pieno” (doc. XII).
Queste
considerazioni della ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (doc.
XIII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in
via di revisione, la mezza rendita d’invalidità di cui era al beneficio __________.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto
retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella
causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI secondo cui
"
Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o
collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa
attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF_9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in
una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una
sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta Corte nella
sentenza dell’8 luglio 2011, pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto e si è in particolare così
espressa:
"
(…)
5.5.3 Selon la définition légale, l'incapacité
de gain consiste en la diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré entrant en
considération pour lui, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Dans ce contexte,
la rente de l'assurance-invalidité vise à la compensation d'un préjudice
patrimonial qui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI);
cela présuppose que la personne assurée subisse un dommage matériel objectif
correspondant à une perte de gain ou à une incapacité à vaquer à ses
occupations habituelles liée à l'invalidité de 40 % au moins. Compte tenu de la
dualité méthodologique imposée par le législateur à l'art. 28a al. 3 LAI,
la détermination de l'ampleur du dommage global subi dans le cadre de l'application
de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité ne peut se faire qu'en
évaluant de manière séparée le degré d'invalidité relatif à chaque domaine
d'activité (sous réserve de la prise en compte des effets réciproques prévue à
l' ATF 134 V 9). S'agissant de la part que la personne assurée consacre à l'exercice
d'une activité lucrative, il convient, au moment de l'évaluation du degré
d'invalidité, de ne pas perdre de vue l'objectif principal de
l'assurance-invalidité, tel qu'il ressort du message du Conseil fédéral (cf.
supra consid. 5.2), soit l'atténuation des conséquences économiques de
l'invalidité. En choisissant de ne travailler qu'à temps partiel, la personne
assurée renonce délibérément à une partie du salaire qu'elle pourrait réaliser
en travaillant à plein temps pour se contenter du seul revenu de son activité à
temps partiel; la diminution de revenu consécutive à ce choix ne résulte pas de
facteurs médicaux et ne saurait être compensée, pour quelque raison que ce
soit, par l'assurance-invalidité. Par définition, il n'appartient pas à
l'assurance-invalidité d'indemniser une perte de revenu - hypothétique - relative
à une activité que la personne assurée n'aurait jamais exercée en l'absence
d'atteinte à la santé (cf. arrêt 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.3, in FamPra.ch 2010 p. 134). C'est pour ces motifs qu'il se
justifie de prendre en compte, pour calculer le revenu sans invalidité, le
salaire effectif réalisé par la personne assurée avant la survenance de
l'invalidité (voir également ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53).
5.5.4 Pour sa part, la méthode généralement préconisée par la doctrine - et
que la recourante suggère d'appliquer à son cas - demande à ce que le revenu
sans invalidité soit calculé sur la base d'un temps plein (DUC, op. cit., p.
1425; SCHLAURI, op. cit., p. 334 s.; BAUMANN/LAUTERBURG, op. cit., p. 87 s.;
LEUZINGER-NAEF, op. cit., p. 131; RUMO- JUNGO, op. cit., p. 210). Elle implique
cependant la prise en compte et l'indemnisation d'un dommage virtuel et fictif,
ce qui, on l'a vu, est contraire au but et à l'esprit de l'assurance-invalidité
et à la notion d'assurance. L'application de cette méthode corrigée peut même
dans certains cas conduire à placer la personne assurée dans une situation
économique plus favorable que celle qu'elle connaissait avant la survenance de
l'atteinte à la santé, comme l'illustre l'exemple suivant. Dans le cas d'une
personne assurée, qui travaillait à mi-temps avant la survenance de l'atteinte
à la santé, dispose d'une capacité de travail de 50 % dans son activité
lucrative et connaît un empêchement de 35 % dans ses activités habituelles,
l'évaluation de l'invalidité, selon la solution proposée par la doctrine,
aboutit à un degré d'invalidité de 42,5 % ([0,5 x 50] + [0,5 x 35]), soit à
l'ouverture d'un droit à un quart de rente, alors même que la personne assurée
est en mesure de réaliser un gain identique à celui qu'elle touchait avant la
survenance de l'atteinte à la santé et qu'elle n'aurait pas droit à une rente
si la méthode spécifique était appliquée isolément.
5.5.5 Sur le vu des explications qui précèdent, il convient de rejeter
l'argumentation selon laquelle l'application de cette méthode aurait pour
conséquence de procéder à une double pondération du degré d'invalidité relatif
à la part consacrée à l'activité lucrative. Il s'agit dans une première étape
de calculer le degré d'invalidité - effectif - de la personne assurée, dans le
respect du but et de l'esprit de l'assurance-invalidité, puis seulement dans
une seconde étape de pondérer les champs d'activité.
6. Il
est reproché à la méthode mixte d'évaluation d'empêcher les femmes, principales
concernées par son application, de pouvoir choisir le modèle familial qu'elles
souhaiteraient, dès lors qu'elle aurait pour effet de pénaliser les personnes
exerçant une activité à temps partiel en les privant de facto de l'accès
aux prestations de l'assurance-invalidité. Elle violerait ainsi les art. 8
et 13 al. 1 Cst.
BGE 137 V 334 S. 347
6.1
6.1.1 L'art. 13 al. 1 Cst., dont la portée est similaire à celle de l'art.
8 par. 1 CEDH, garantit le droit au respect de la vie privée et familiale,
c'est-à-dire le droit de toute personne de mener sa vie selon son propre choix,
de choisir son mode de vie, d'organiser ses loisirs et d'avoir des contacts
avec autrui, respectivement d'entretenir librement ses relations familiales et
de mener une vie de famille. Le droit au respect de la vie privée protège
notamment l'identité, le respect de la sphère intime et secrète, l'honneur et
la réputation d'une personne, ainsi que ses relations avec les autres, que ce
soient ses relations de couple - marié ou non, de sexe différent ou de même
sexe - ou ses relations avec son entourage. Le droit au respect de la vie
familiale protège cette dernière contre les atteintes que pourrait lui porter
l'Etat et qui auraient pour but ou pour effet de séparer la famille ou, au
contraire, de la contraindre à vivre ensemble, ou encore d'intervenir d'une
manière ou d'une autre dans la relation familiale, notamment dans les rapports
entre les parents et leurs enfants (PASCAL MAHON, in Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, nos
5 et 7 s. ad art. 13 Cst.). En d'autres mots, le droit au respect de la
vie privée et familiale garantit à l'individu un espace de liberté dans lequel
il peut se développer et se réaliser, en disposant librement de sa personne et
de son mode de vie (ATF 133 I 58 consid. 6.1 p. 66).
6.1.2 L'ordre juridique suisse ne pose aucun obstacle à l'exercice d'une
activité à temps partiel. Un tel choix d'orientation, comme tout choix de cette
nature, entraîne des conséquences positives et négatives, que cela soit à un
niveau personnel, matériel ou social. Les prestations fournies par le régime
social d'assurance n'est qu'un facteur parmi d'autres entrant en ligne de
compte dans la pondération des intérêts conduisant au choix de la personne
assurée. Certes, un Etat social moderne se doit de couvrir les risques sociaux
principaux, afin de permettre aux individus de se libérer du souci permanent de
leur avenir. Ce devoir n'est toutefois pas sans limite. Il n'existe pas de
principe général selon lequel l'Etat devrait assumer la prise en charge
collective de tous les malheurs pouvant survenir dans la vie d'un individu. De
fait, le régime social d'assurance n'est matériellement pas à même de répondre
à tous les risques et besoins sociaux. Le contenu et les conditions de
l'intervention de l'Etat sont définis par le législateur, en fonction des
objectifs de politique sociale que celui-ci s'est fixés. Le droit au respect de
la vie privée et familiale ne saurait à cet égard fonder un
droit direct à des prestations positives de l'Etat susceptibles notamment de
favoriser l'exercice de la vie familiale (ATF 134 I 105 consid. 6 p. 109; ATF 120 V 1 consid. 2a p. 4; voir également l'arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme Petrovic contre Autriche du 27 mars 1998, Recueil
Cour-EDH 1998-II p. 579 § 26 ss). Certes convient-il de tenir compte des droits
fondamentaux et principes constitutionnels lors de l'interprétation des normes
ayant pour objet de fournir une prestation dans le domaine des assurances
sociales, ainsi que lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation, dans une
mesure compatible avec l'art. 190 Cst. qui prévoit que les lois
fédérales et le droit international s'imposent au Tribunal fédéral et aux
autres autorités appliquant la loi (ATF 134 I 105 consid. 6 p. 110). Cela étant, on ne voit pas que la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité porterait atteinte au droit de toute personne de
mener la vie et de choisir le modèle familial de son choix, dès lors que cette
méthode d'évaluation en particulier et le régime social de
l'assurance-invalidité en général n'ont pas pour but d'intervenir dans la
relation familiale en tant que telle, même s'il peut indirectement en résulter
des désagréments pour la personne travaillant à temps partiel pour des raisons
familiales et devenant invalide (voir arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005
consid. 5.2, in SVR 2006 IV n° 42 p. 151). La méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité ne viole par conséquent pas les art. 13 al. 1 Cst. ou 8
par. 1 CEDH.
6.2
6.2.1 Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement
consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée). Au principe d'égalité de
traitement, l'art. 8 al. 2 Cst. ajoute une interdiction des
discriminations. Aux termes de cette disposition, nul ne doit subir de
discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de
son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une
déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une
discrimination selon
l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est
traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui,
historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de
dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute
distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst.,
mais fonde plutôt le soupçon d'une différentiation inadmissible. Les inégalités
qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une
justification particulière (ATF 135 I 49 consid. 4.1 p. 53 et les références).
6.2.2 Parmi les personnes qui exercent une activité lucrative, 58,5 % des
femmes exercent une activité à temps partiel contre 13,8 % des hommes (Office
fédéral de la statistique, Enquête suisse sur la population active [ESPA],
Personnes actives occupées à plein temps et à temps partiel selon le sexe, la
nationalité, les groupes d'âges, letype de famille, T 03.02.01.16 [2010, 4e
trimestre]). Le travail à tempspartiel est ainsi une caractéristique de la vie
professionnelle des femmes. Cette prépondérance des femmes parmi les
travailleurs à temps partiel résulte avant tout de causes sociétales liées à la
transformation des comportements individuels et des structures économiques. Au
cours de ces dernières décennies, le statut de la femme dans la société a
considérablement évolué. Les revendications quant à la place des femmes dans le
monde du travail et quant au partage des tâches au sein de la cellule familiale
sont devenues toujours plus importantes et écoutées. A cet égard, le
développement du travail à temps partiel reflète le souhait exprimé par
celles-ci de pouvoir concilier, au mieux des intérêts de la cellule familiale,
vies familiale et professionnelle. Le déséquilibre entre hommes et femmes dans
la proportion de travailleurs à temps partiel a toutefois d'autres
explications: les inégalités de qualifications et de salaires qui font que,
dans un couple, c'est le moins bien rémunéré des deux qui travaillera à temps
partiel ou encore le fait que le travail à temps partiel est particulièrement
répandu dans le secteur des services, notamment de la vente, où les femmes
sont, relativement, plus nombreuses que dans les autres activités (Office
fédéral de la statistique, Rapport social statistique suisse 2011, p. 17 ss;
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, Vers l'égalité entre femmes
et hommes, Situation et évolution, 2008, p. 10 ss; voir également PATRICK
BOLLÉ, Le travail à temps partiel: liberté ou piège-, Revue internationale du
Travail 1997 p. 609 ss).
6.2.3 S'il est ainsi notoire que la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité s'applique majoritairement aux femmes, ce seul fait ne constitue
pas encore une raison suffisante pour conclure au caractère inégal et
discriminatoire de cette méthode. La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité
a pour objectif d'appréhender de manière adéquate une situation qui diffère de
celles concernant les assurés exerçant une activité à plein temps ou sans
activité lucrative. Elle vise un état de fait précis et se fonde sur des
critères objectifs liés à la notion de risque assuré, à la base de
l'assurance-invalidité. Ainsi, le choix d'appliquer cette méthode d'évaluation
de l'invalidité ne se détermine aucunement d'après des critères liés
spécifiquement au sexe de l'assuré ou qui seraient incompatibles avec
l'interdiction constitutionnelle de la discrimination, mais d'après le statut
du bénéficiaire éventuel de la rente (arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005 consid.
5.2, in SVR 2006 IV n° 42 p. 151). La méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité ne viole par conséquent pas l'art. 8 Cst.”.
2.6. Nel caso di specie, l’assicurata ha contestato
l’applicabilità in concreto del metodo misto, in base al quale l’amministrazione
ha stabilito un tasso complessivo d’invalidità del 10%, che non dà più diritto
all’erogazione di una rendita.
L’insorgente
ha rilevato che, essendo essa da considerare esclusivamente quale salariata, il
calcolo dell’invalidità debba avvenire unicamente secondo il metodo ordinario,
ciò che le consentirebbe di continuare a beneficiare di una rendita.
A
sostegno di questa tesi l’assicurata ha affermato di avere sempre svolto, prima
dell’insorgenza del danno alla salute, una attività lavorativa al 100% (doc.
I).
Inoltre,
ella ha evidenziato che la sua affermazione relativa al fatto che, in assenza
del danno alla salute, avrebbe lavorato, dopo la nascita delle sue figlie, soltanto
a tempo parziale, non avendo alcun aiuto costante sul quale fare affidamento
per la loro cura, non può essere posta a fondamento della decisione di
soppressione della rendita, trattandosi di “un’asserzione non concretamente
accertabile, in quanto trattasi di una presunzione a posteriori” (doc. I).
In corso
di causa, poi, l’assicurata ha sostenuto che, in assenza del danno alla salute,
ella non avrebbe dovuto ridurre il tempo di lavoro, dato che le bambine
avrebbero potuto essere accudite da sua suocera, la quale “abita proprio al di
sotto della sua abitazione al mappale 413” (doc. VIII + C).
L’Ufficio
AI, per contro, constatato che l’assicurata stessa ha a più riprese dichiarato
che, senza il danno alla salute, avrebbe dovuto ridurre la percentuale di
occupazione lavorativa dopo la nascita delle sue figlie, non avendo nessuno a
cui poterle affidare in sua assenza, ha proceduto ad un nuovo calcolo del grado
di invalidità dell’interessata, applicando il metodo misto. Partendo dal
presupposto che lo stato di salute è rimasto medicalmente invariato, accertata
una percentuale di impedimenti del 19.5% nello svolgimento delle mansioni
rientranti nell’ambito dell’economia domestica e ritenendo che nell’esercizio, al
50%, delle precedenti attività e di altre attività adeguate, l’interessata non
presenta alcun tipo di inabilità lavorativa, l’UAI, poste le quote parti del 50%
come salariata e del 50% quale casalinga, ha soppresso il diritto ad una
rendita, visto il grado di invalidità globale del 10%.
2.7. Al fine di
determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Riguardo
alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza
Fatti
I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (ora TF) ha stabilito che:
"
2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la
rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc
examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer.
Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de
comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA],
méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et
8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art.
27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec
les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel
de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non
actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que
l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de
ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient
d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité
à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière
de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si
elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels (ATF 117 V 195
consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).
Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de
la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force
probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194
consid. 3b et les références).”
2.7.1. Nella
presente fattispecie, dagli atti emerge quanto segue.
L'assicurata ha inizialmente beneficiato, a
partire dal 1° luglio 2002, di una mezza rendita d'invalidità, per un’inabilità
al lavoro del 50% nella sua professione e in altre attività adatte, in
applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (doc. 24).
L’Ufficio AI aveva infatti indicato che ella,
dopo il danno alla salute, lavorando quale operaia di fabbrica al 50% presso la
ditta __________, percepiva fr. 1'500 al mese, mentre lavorando al 100% ne
avrebbe guadagnati fr. 3'000, per cui il grado di invalidità era del 50%,
percentuale che dava diritto ad una mezza rendita di invalidità (doc. 24-2).
2.7.2. Avviata nel
giugno 2009 una procedura di revisione, l’Ufficio AI, ritenuta la stazionarietà
dello stato di salute, dopo avere effettuato un’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione del 15 giugno 2011, ha soppresso il diritto ad una mezza rendita di invalidità dell’assicurata, in applicazione del
metodo misto di calcolo dell’invalidità, considerando l’assicurata salariata al
50% e casalinga al 50%.
Tale
suddivisione può essere confermata dal TCA.
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), secondo la giurisprudenza, per
determinare lo statuto di un'assicurata,
occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua
situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid.
3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere
in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto
interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06
del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Al riguardo, va sottolineato che l’assicurata,
durante la procedura amministrativa, ha sempre sostenuto che, senza il danno
alla salute, ella avrebbe diminuito la propria percentuale di occupazione
lavorativa ad un tempo parziale dopo la nascita delle sue due figlie, nate
rispettivamente nel luglio 2006 e nel maggio 2009.
Rispondendo ad una esplicita richiesta di
informazioni dell’UAI (doc. 59), con scritto del 26 novembre 2009, l’assicurata
ha infatti osservato:
"
Se non fosse successo l’incidente avrei
sicuramente continuato a lavorare nella fabbrica di elettronica in cui
all’epoca stavo lavorando, anche perché mi piaceva molto il lavoro, ma siccome
quella ditta qualche anno dopo è fallita avrei comunque cercato un nuovo lavoro
nel mio ramo, parrucchiera.
Oggi la mia situazione è comunque diversa al di
là del danno avuto, oggi ho due bambine, una di 3 anni e una di 6 mesi, perciò
lavorare in misura totale sarebbe impossibile perché non ho un aiuto costante da
parte di nessuno, i miei genitori lavorano tutti e due al 100%, altri parenti o
sono troppo anziani o hanno problemi di salute e affidare 2 bambine così
piccole diventa difficile, sicuramente quando anche la piccola andrà all’asilo
mi piacerebbe trovare un lavoro che possa conciliare con l’orario dei miei
figli, anche se non so cosa potrei fare.” (Doc. 60-1)
L’assicurata ha poi ribadito la sua volontà di
lavorare, in assenza del danno alla salute, a tempo parziale, dopo la nascita delle
sue figlie, nel corso dell’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica effettuata il 21 dicembre 2010.
Nel rapporto del 26 dicembre 2010, l’assistente
sociale ha infatti indicato quanto segue:
"
(...)
b. se
non fosse intervenuto il danno alla salute, l'assicurata eserciterebbe oggi
un'attività lucrativa?
La
signora conferma a voce, nel corso dell’inchiesta, quanto indicato nella
lettera, ovvero che in assenza del danno avrebbe lavorato al 50%.
La madre
dell’assicurata lavora a tempo pieno, precisa la signora, pertanto non avrebbe
potuto occuparsi delle bimbe tutto il giorno; le avrebbe potuto comunque venire
incontro, se glielo avesse chiesto, per un lavoro a tempo parziale.
■ Eventuale
situazione economica.
Non rileva problemi
particolari, anzi un remunerativo cambio di professione da parte del marito che
ora potrà lavorare con un salario maggiore." (Doc. 72-2)
È solo in sede di osservazioni contro il progetto
di decisione dell’UAI del 9 maggio 2011 di soppressione della rendita, prima e,
in sede ricorsuale, poi, che la patrocinatrice dell’interessata ha contestato
quanto dichiarato dall’assicurata stessa a proposito di una riduzione del tempo
di lavoro dopo la nascita delle figlie, adducendo che “trattasi di
un’asserzione non concretamente accertabile, ritenuto che trattasi di una
presunzione a posteriori” (doc. 84 e doc. I).
Il TCA non può fare proprie le critiche espresse
dalla patrocinatrice dell’interessata.
Innanzitutto, va rilevato che le affermazioni
fornite dall’assicurata nel corso della procedura amministrativa di revisione e
riportate nel rapporto dell’assistente sociale, devono essere debitamente
considerate al fine di stabilire l’ipotetica volontà dell’interessata circa il
grado di occupazione che ella avrebbe scelto, in assenza del danno alla salute,
dopo la nascita delle figlie.
A
tale proposito, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le
dichiarazioni fornite dall’assicurata stessa
durante la procedura amministrativa costituiscono un mezzo di prova pertinente,
al fine di dedurre quale sia la volontà ipotetica in merito al tasso di
occupazione che ella avrebbe adottato in assenza del danno alla salute.
In una
sentenza 9C_428/2007 del 20 novembre 2007, il Tribunale federale, proprio alla
luce delle dichiarazioni fornite da un’assicurata durante la procedura
amministrativa, ha ritenuto arbitraria la valutazione del grado di invalidità
effettuata dai giudici di prima istanza, secondo il metodo ordinario del
raffronto dei redditi (avendo considerato l’assicurata salariata a tempo
pieno), anziché secondo il metodo misto di calcolo, come invece ritenuto a
ragione dall’amministrazione.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha sottolineato quanto segue:
"
4.3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas au vu des
pièces du dossier que la situation financière de l'assurée se soit modifiée
entre le moment où elle a indiqué au recourant (questionnaire daté du 1er
juillet 2004) puis déclaré à l'enquêtrice (rapport d'enquête du 4 janvier 2005)
qu'elle aurait exercé une activité à 75% sans la survenance de son atteinte à
la santé et celui où elle s'est opposée à la décision initiale en affirmant
qu'elle aurait travaillé à 100%. Ainsi, l'intimée mentionnait-elle à la
collaboratrice de l'office AI qu'elle s'était retrouvée depuis mai 2001 à
devoir assumer seule ses besoins et avait dû demander l'assistance de l'Hospice
général. Elle n'a au demeurant pas allégué ni cherché à établir par la suite en
cours de procédure que les revenus tirés d'une activité exercée à 75% ne lui
auraient pas suffi pour couvrir ses besoins.
En l'absence d'éléments susceptibles d'expliquer de
manière convaincante pour quelles raisons l'intimée avait modifié ses premières
déclarations en cours de procédure d'opposition, il n'y avait pas de motif de
s'écarter du principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et
contradictoires d'un fait - en l'occurrence hypothétique - la préférence doit
être accordée à celle que l'assurée avait donnée alors qu'elle en ignorait
peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être,
consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid.
2a p. 47; VSI 2000 p. 199 consid. 2d p. 201 [I 321/98]). A cet égard, les raisons alléguées par l'intimée
dans son mémoire de réponse pour expliquer ses déclarations contradictoires ne
sont pas convaincantes. Le fait d'avoir rempli une partie du questionnaire qui
ne la concernait pas, selon elle, n'enlève rien à la clarté de sa réponse à la
question du taux d'activité sans atteinte à la santé. Elle a par ailleurs confirmé ultérieurement cette réponse à l'enquêtrice, dont le
rapport est, quoi qu'elle en dise, un élément de preuve déterminant.
Contrairement à ce que prétend l'intimée, ce rapport ne se limite pas aux
seules questions sur les activités de la vie quotidienne, mais comprend
également ses déclarations - dont elle n'a du reste jamais contesté la teneur -
sur son activité professionnelle hypothétique et effective. Enfin, l'application
de la jurisprudence citée ne se limite pas aux situations dans lesquelles
l'intéressé souffrirait d'une atteinte somatique et non pas psychique.
4.3.3 Il résulte de ce qui précède que
l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est
arbitraire, en ce qu'elle a méconnu un moyen de preuve pertinent qui aurait dû
la conduire à conclure que P.________ aurait travaillé à 75% sans atteinte à la
santé.
En conséquence, l'invalidité de l'intimée aurait dû
être évaluée au moyen de la méthode mixte applicable aux personnes qui exercent
une activité à temps partiel (art. 28 al. 2ter LAI). Il convient dès lors
d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle procède à une telle évaluation et rende un nouveau
jugement.”
Inoltre, il TCA rileva che, in una sentenza
9C_254/2011 del 15 novembre 2011, il Tribunale federale ha confermato la
correttezza del metodo misto di calcolo del grado di invalidità utilizzato
dall’amministrazione, sulla base della volontà ipotetica espressa dalla persona
assicurata stessa.
L’Alta Corte ha infatti osservato:
"
5.2 Se fondant sur les indications de la recourante
à l'assureur-accidents, sur ses déclarations au cours de l'enquête sur le
ménage initiée par l'intimé (cf. rapport sur l'enquête du 13 novembre 2007), et
sur l'expertise du docteur J.________, la juridiction cantonale a considéré que
l'assurée aurait exercé une activité lucrative à temps partiel (de 50 à 80 %)
dans un emploi correspondant à sa formation dès le moment où l'âge de ses
enfants n'y faisait plus obstacle, soit au plus tard à l'époque de la décision
litigieuse, puisque ses enfants étaient alors âgés de vingt-trois ans et seize
ans. La recourante avait ainsi indiqué à l'assureur-accidents qu'"en temps
normal, à l'heure actuelle, [elle] reprendrai[t] une activité professionnelle
entre 50 et 80 %", son fils étant en fin d'apprentissage et sa fille au
début de sa scolarité secondaire (courrier du 15 août 2005 à Elvia Assurances).
Deux ans plus tard, le 9 juillet 2007, elle avait réitéré ses propos en
indiquant que: "D'autre part, je voudrais vous préciser qu'actuellement
mes enfants ont atteint un âge qui me permettrait de reprendre une activité à
100 %. De plus, j'aimerai souligner que dès le départ j'ai joué la carte de
l'honnêteté en déclarant que je ne désirais pas travailler lorsque mes enfants
étaient en bas âge" (courrier du 9 juillet 2007 à Allianz Suisse). De
même, lors de l'enquête économique sur le ménage du 13 novembre 2007, l'assurée avait répondu par l'affirmative à la question de savoir si, sans handicap, une
activité lucrative serait exercée en précisant que depuis environ trois ans,
elle aurait sans atteinte à la santé repris une activité professionnelle à 80
%. Par ailleurs, dans son expertise du 18 octobre 2007, le docteur J.________
avait mentionné que "comme c'était planifié de reprendre une activité
professionnelle à 50 % avec un genou non touché, elle pourrait gagner la moitié
d'un salaire mensuel d'une secrétaire que nous évaluons à 5'000 francs, donc
2'500 francs".
5.3 La recourante conteste les constatations de la
juridiction cantonale en faisant valoir une violation du degré de preuve et une
appréciation arbitraire des preuves, les premiers juges n'ayant pas tenu compte
des circonstances particulières dans lesquelles elle avait déclaré à
l'assureur-accidents (les 15 août 2005 et 9 juillet 2007) qu'elle aurait repris
une activité lucrative si elle n'avait pas subi d'atteinte à la santé.
5.4 Les allégations de la recourante ne permettent
pas de s'écarter du point de vue de la juridiction cantonale. La volonté
hypothétique de la recourante, selon laquelle elle aurait exercé une activité à
temps partiel si elle avait été en bonne santé, résulte clairement des
déclarations exprimées à réitérées reprises à partir de l'été 2005. Alors qu'à
l'occasion d'une enquête économique sur le ménage effectuée le 14 mai 1998, M.________ avait ainsi répondu à la question de savoir si "sans handicap, une activité
lucrative serait[...] exercée à ce jour" en indiquant qu'il ne lui était
pas possible de répondre de manière catégorique, elle y a apporté une réponse
affirmative six ans plus tard, le 13 novembre 2006. Cette dernière déclaration
apparaît d'autant plus crédible qu'elle correspond à l'évolution de la
situation familiale de la recourante qui, en 2006, n'avait plus à s'occuper de
jeunes enfants, mais d'une adolescente et d'un jeune adulte.
Son argumentation, selon laquelle ses déclarations
auraient relevé d'une "contrainte" ou d'un "innocent
stratagème" en vue uniquement d'obtenir une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents, n'est pas convaincante. On ne voit pas en effet ce qui
aurait obligé la recourante, dix ans après la date de la décision de
l'assurance-accidents invoquée (28 juillet 1995) et précisément au moment où
son second enfant ne nécessitait plus (autant) l'assistance de sa mère, à
manifester son intention hypothétique de travailler si cela ne correspondait
pas à sa volonté (hypothétique) effective. Le fait qu'elle a cru - à tort ou à
raison (question sur laquelle il n'y a pas lieu de se prononcer, puisqu'elle
n'est pas objet du litige) - qu'une telle manifestation de volonté lui
ouvrirait le droit à une rente de l'assurance-accidents n'implique pas que ses
déclarations n'aient pas été conformes à la réalité.
C'est en vain que la recourante soutient ensuite que
les constatations de la juridiction cantonale ne tiendraient pas compte de la
situation économique effective, puisqu'est seul déterminant en l'espèce le
point de savoir si elle aurait travaillé sans atteinte à la santé, et non pas
si elle pourrait effectivement trouver du travail compte tenu de son atteinte à
la santé, étant précisé, au demeurant, que l'invalidité d'assurés actifs est
évaluée en fonction d'un marché équilibré du travail (cf. art. 16 LPGA). Les
déclarations qu'a faites la recourante au docteur J.________, selon lesquelles
elle n'envisageait pas de travailler en raison de son état de santé, ne sont
pas non plus décisives, car seule importe dans ce contexte la volonté
hypothétique de l'assurée dans l'hypothèse de l'absence de toute atteinte à la
santé. En affirmant simplement, par ailleurs, que l'exercice d'une activité
lucrative sans l'accident relèverait d'une simple possibilité mais non pas de
la vraisemblance prépondérante, la recourante ne fait que substituer sa propre
appréciation à celle des premiers juges, sans établir en quoi ils auraient
méconnu le degré de preuve requis dans le domaine des assurances sociales.”
Tutto ben considerato, dunque, questo Tribunale
ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125
V 195 consid. 2 e riferimenti; DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid.
8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag.
210/211), che
l’assicurata, senza il danno alla salute, dopo la nascita delle sue figlie,
grazie anche all’aumento di stipendio del marito, avrebbe ripreso la sua
attività lavorativa in misura del 50%, per lo meno fino a
“quando anche la piccola andrà all’asilo”, come indicato dall’assicurata stessa
nello scritto del 26 novembre 2009 (doc. 60-1) e come ribadito all’assistente
sociale in occasione dell’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica del 21 dicembre 2010 (doc. 72-2).
2.8. Dal profilo
medico, le condizioni di salute della ricorrente sono rimaste invariate, come accertato
dai medici del SAM nel rapporto peritale dell’8 luglio 2010 (doc. 66) e come
confermato dal SMR nel rapporto del 5 agosto 2010 (doc. 68).
Essendo la stazionarietà del quadro clinico
dell’assicurata incontestata, è quindi superfluo dilungarsi su questo punto,
non essendovi contestazione tra le parti.
Dal punto
di vista medico, dunque, l’assicurata è da ritenere abile al 50% sia nelle sue
precedenti attività di cameriera e operaia, sia in altre attività adeguate,
rispettose delle sue limitazioni funzionali.
2.9. Per quel che
concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,
l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 26 dicembre 2010
l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 19.5% (cfr.
doc. 72/1-6).
2.10. Come è già
stato anticipato ai consid. 2.4.; 2.5., l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è
stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora
accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una
persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In particolare
la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Considerandi
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad
un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere
il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il
giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,
corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100.
% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione
di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen
und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten
Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.11
Come detto,
l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel
rapporto del 26 dicembre 2010 (cfr. doc. 72-1 e segg.) del seguente tenore:
" (...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0.
%
Organizza e programma l’attività domestica senza
alcuna difficoltà.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
35%
percentuale
degli impedimenti
10.
%
percentuale
di invalidità
3.
%
Si occupa normalmente
della preparazione dei pasti, mentre quando si tratta di eseguire mansioni
impegnative, come il rigoverno dei pensili, chiede di essere aiutata; il
compagno o la madre si prestano a questo scopo.
Cucinare comunque le
piace, ammette la signora, anche se non le capita di cimentarsi in piatti elaborati;
accade nondimeno che il padre le prepari il sugo e glielo porti affinché possa
congelarlo.
La signora non
lamenta difficoltà particolari se non nelle attività che richiedono l’utilizzo
della scaletta (ovvero nei lavori ripetitivi sopra l’orizzontale). D’altra
parte le attività qui considerate sono leggere e ancora esigibili, alla luce
dei limiti funzionali indicati nella perizia. La percentuale riconosciuta,
dunque, non può che essere modesta.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
6%
È il compagno che si fa carico di quelle attività
che la signora reputa troppo onerose, come la pulizia dei vetri, togliere e
rimettere in sede i tendaggi (per quanto siano semplici e a pannello) e altri
lavori che non vengono eseguiti settimanalmente.
Per quel che concerne l’uso dell’aspirapolvere,
la signora spiega come le sia ancora possibile servirsene ma non per rigovernare
tutta la casa: in genere pulisce due camere alla volta e riprende il giorno
seguente. Quando poi si trova a pulire la vasca o le parti basse della casa, si
mette in ginocchio.
La signora ha spiegato puntualmente le
difficoltà, che vengono peraltro riprese dalla descrizione peritale dei limiti
funzionali. Il fatto tuttavia di potere distribuire il lavoro eseguendolo a più
riprese rende possibile, come evidenziano le parole dell’assicurata, una
discreta autonomia.
La percentuale proposta tiene dunque conto sia
del minor rendimento, che della necessità di delega di attività specifiche ma
circoscritte nella misura e nella frequenza.
5.4
Spesa
e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
10.
%
percentuale
di invalidità
1%
È lei che si fa carico degli acquisti alimentari,
ma quando il carico è eccessivo (nel caso acquisti bottiglieria, per esempio)
“lo lascia in auto, delegando il compagno al trasporto della merce dal
bagagliaio all’abitazione”. Nell’estrarre le borse distribuisce il peso, così
può evitare di sottoporsi a sforzi eccessivi; se poi gli acquisti sono di prima
necessità, non lamenta impedimenti di sorta.
Dei pagamenti si occupa lei stessa e, anche in
questo caso, del tutto autonomamente.
Per quanto il trasporto dei pesi costituisca
un problema, l’assicurata è stata in grado di affrontarlo con una buona
organizzazione e la delega al compagno di alcuni trasporti; va comunque
sottolineato come una collaborazione minima, da parte di quest’ultimo, si
riveli esigibile, soprattutto in situazioni come queste dove la signora riesce
ad attendere da sola alle spese settimanali più voluminose.
5.5
Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
20.
%
percentuale
di invalidità
3%
Potendo lavare ed
asciugare nella propria abitazione, dispone della libertà di diluire il lavoro
e il carico, né comunque l’assicurata lamenta in questo contesto impedimenti
particolari. Quando deve stendere le lenzuola, tuttavia, delega il compito al
compagno, che le porta la bacinella in lavanderia e le si sostituisce.
Attende inoltre allo
stiro, seppur in tal caso cerchi di non terminare il lavoro in una sola volta
ma lo distribuisca sull’arco della settimana; molti indumenti, soprattutto
quelli delle bambine, vengono semplicemente piegati e ciò le permette di
ridurre l’attività allo stretto necessario.
Si dedicava – e lo fa
tuttora – ai lavori all’uncinetto, ma si tratta di attività che non esegue per
lungo tempo per non stancarsi eccessivamente.
Disporre di elettrodomestici propri, a
domicilio, consente all’assicurata di organizzare il lavoro con la più ampia
libertà, distribuendolo sull’arco della settimana, mentre la collaborazione del
compagno nel trasporto della cesta può essere considerata una normale
collaborazione tra coniugi.
Ciò che invece risulta faticoso all’assicurata
è lo stiro, alla luce nondimeno dei limiti funzionali indicati all’incarto; un
problema che la “diluizione” sull’arco della settimana agevola, ma non senza un
calo del rendimento.
5.6
Cura
dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
30%
percentuale
di invalidità
6.
%
Evita, quando può, di prenderle in braccio anche
se non sempre le risulta possibile: soprattutto la piccola, spiega la signora,
“glielo chiede spesso, quando si trova in cucina in modo particolare, e non se
la sente di dirle di no”.
Del bagnetto se ne occupa il compagno, che le
consente così di non assumere posture inergonomiche o mettersi in ginocchio; al
cambio del pannolino invece, attende lei stessa, né incontra in ciò difficoltà
particolari grazie al comodo fasciatoio posto sulla vasca.
Quando infine le porta al parco, non si mette a
giocare con loro, “per quanto abbiano un papà che se ne occupa al posto suo”,
precisa l’assicurata.
Le bambine, data la tenera età, si rivelano
impegnative, come evidenziano le parole della signora. Considerati i limiti
funzionali e tenuto conto di come sia esigibile, da parte del compagno
dell’assicurata, una certa collaborazione nella cura delle bimbe, si può
comunque riconoscere una minima percentuale di impedimento.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
0.
%
percentuale
degli impedimenti
0.
%
percentuale
di invalidità
0.
%
Non viene riferita alcuna attività particolare.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
19.
%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
Il compagno, la
madre.
6.
GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha avuto
ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Trattasi di revisione di rendita.”
(Doc. 72/4-6)
2.12
Sulla base
degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato
gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha
quindi stabilito una limitazione complessiva del 19.5%.
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad
eseguire talune mansioni domestiche.
Va innanzitutto
rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore
complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata
nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli
impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili
elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione
operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta
conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle
indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni
domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti
accertati in sede medica.
Nella presente
fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la
perizia del SAM ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore
probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con
riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).
Per
quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,
giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle
percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole
mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre
tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti
dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione
coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163
CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette
senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento
evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e
sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione
del compagno dell’interessata, che risultano peraltro giustificate anche alla
luce delle suevocate risultanze mediche.
A tal
proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per
l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Alla luce
delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante
concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità
dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento
domiciliare.
2.13
Essendo
quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa
del 50% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),
occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Nella decisione impugnata,
l’Ufficio AI, procedendo al raffronto dei redditi tra quanto avrebbe potuto
percepire l’assicurata, senza il danno alla salute, lavorando al 50% in qualità
di parrucchiera (pari a fr. 22'583, determinato partendo da un ammontare di fr.
45'165 a tempo pieno in applicazione dei dati statistici di cui alla Tabella
TA1 2010, categoria 93 “servizi personali”, livello di qualifica 4, ridotto al
50%) e quanto potrebbe percepire, da invalida, lavorando al 50% in attività
semplici e ripetitive (pari a fr. 24'064, secondo i dati statistici di cui alla
Tabella TA1 2010, attività semplici e ripetitive, effettuando una riduzione del
4% per attività leggere, del 5% per altri fattori sociali e del 50% per tenere
conto dell’esigibilità lavorativa dal profilo medico), ha ritenuto che, per la
parte salariata, l’interessata non presenta alcun grado di invalidità (cfr.
doc. A).
Il TCA concorda con il
risultato al quale è giunta l’amministrazione.
Al riguardo, questo
Tribunale sottolinea, infatti, che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, ha ribadito che:
" 8.
8.1
Per costante giurisprudenza un assicurato, parzialmente abile
al lavoro a cui viene applicato il metodo misto e la cui capacità lavorativa
residua per l'esercizio di un'attività lucrativa corrisponde o supera quella
che avrebbe effettivamente messo a frutto senza danno alla salute nella
medesima attività, non subisce una incapacità al guadagno (cfr. tra le tante la
sentenza citata nella pronuncia impugnata 8C_107/2009 del 18 gennaio 2010
consid. 4.3).
In concreto, in virtù degli accertamenti eseguiti in sede
amministrativa, nella decisione riesaminata l'assicurata era stata ritenuta
abile al lavoro al 50% in un'attività rispettosa delle limitazioni indicate dal
dottor P.________. Ad un'attività lavorativa solo parzialmente rispettosa di
detti limiti (svolgeva anche lavori di pulizia), svolta presso la ditta del
marito, V.________ aveva dedicato, fino al 2006/7, il 20% del tempo. In seguito
non aveva più esercitato alcuna attività lucrativa. Tenuto conto unicamente di
questi fatti, l'UAI non ha applicato il metodo misto in conformità al diritto
federale e alla relativa giurisprudenza. Esso ha chiaramente favorito
l'interessata. Agendo correttamente avrebbe dovuto considerare una capacità
lavorativa totale, e non del 50%, per un'attività lavorativa svolta al 20%,
ritenuto che la capacità lavorativa residua era superiore al grado di
occupazione (del 20%) e che non poteva per il resto esservi interazione tra le
mansioni svolte (cfr. DTF
134.
V 9). In effetti l'attività lavorativa non veniva esercitata
concretamente e quindi non poteva influire negativamente sull'attività svolta
quale casalinga.”
Pertanto,
alla luce della giurisprudenza federale citata, occorre concludere che, nel
caso di specie, l’assicurata - la quale senza il danno alla salute avrebbe
lavorato, come visto, dopo la nascita delle sue figlie, nella misura del 50%
come operaia o, visto il fallimento della ditta in cui lavorava, in qualità di
parrucchiera, come da lei stessa indicato nello scritto del 26 novembre 2009
(cfr. doc. 60-1) - non subisce, per la parte salariata, alcuna
incapacità al guadagno, essendo la stessa, come emerge dalla perizia dei medici
del SAM, ancora abile al lavoro al 50% nelle sue precedenti
attività di cameriera e operaia e in qualsiasi altra attività adatta, fra le
quali vi è anche quella di parrucchiera, come confermato dalla dr.ssa ____________________
del SMR nelle annotazioni del 6 aprile 2011 (cfr. doc. 75-1).
2.14
Viste le
quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%) stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale
è così del 10% (50 X 0% + 50 X 20%), percentuale che non dà diritto ad una
rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione nella decisione
impugnata.
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso,
in via di revisione, il diritto alla rendita.
2.15
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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