32.2011.211
Richiesta di assunzione delle spese di un intervento di chiusura percutanea di un difetto interatriale eseguito all'estero. Richiesta negata
2 maggio 2012Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.211
Data decisione, Autorità:
02.05.2012, TCA
Titolo:
Richiesta di assunzione delle spese di un intervento di chiusura percutanea di un difetto interatriale eseguito all'estero. Richiesta negata
PROVVEDIMENTO SANITARIO
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 9 LAI
art. 23bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.211
BS/sc
Lugano
2 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 agosto 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 luglio 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, dalla
nascita (1997) presenta un difetto del setto atriale (di tipo ostium secondum),
motivo per cui con comunicazione 19 gennaio 1999 l’Ufficio AI le ha
riconosciuto il diritto a provvedimenti sanitari (art. 13 LAI) per la cura (trattamenti
sanitari ed eventuali apparecchi di cura) dell’infermità congenita 313 OIC (malformazioni
congenite del cuore e dei vasi) per il periodo dal 19 dicembre 1998 al 31
dicembre 2003 (doc. AI 7/1). Tali provvedimenti sanitari sono stati prorogati
fino al 30 gennaio 2009 (cfr. comunicazione 16 giugno 2004 in doc. AI 16) e nuovamente sino al 31 dicembre 2017 (cfr. comunicazione 15 maggio 2009 in doc. AI 25).
1.2. In data 6 giugno
20011 i genitori dell’assicurata hanno chiesto all’Ufficio AI la copertura
finanziaria relativa ad un intervento di chiusura percutanea del difetto
interatriale che verrà effettuato dal dr. __________, loro cardiochirurgo di
fiducia, presso la Clinica __________ di __________ (doc. AI 26).
1.3. Esperiti gli
accertamenti del caso, con decisione 20 luglio 2011 (preavvisata il 27 giugno
2011) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni in quanto
l’intervento di cardiochirurgia di cui necessita la bambina è eseguibile in
Svizzera (doc. AI 41).
1.4. Con
tempestivo ricorso 4 agosto 2011, completato il 2 settembre 2011, l’assicurata,
rappresentata dai sui genitori e quest’ultimi dall’avv. RA 2, ha postulato l'annullamento del provvedimento e il conseguente rilascio della copertura dei costi
relativi all’operazione cardochirurgica da svolgere a __________. In particolare
essa evidenzia i benefici del citato intervento in __________, non previsto in Svizzera.
Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
L’assicurata
ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
1.5. Con la risposta
di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della
decisione contestata, ribadendo come l’intervento di chiusura del difetto
interatriale, da ritenere come di “routine”, viene eseguito in qualsiasi
reparto di cardiochirurgia in Svizzera, con tecnologia di ultima generazione.
1.6. Il 16
dicembre 2011 la ricorrente ha prodotto copia del documento giustificativo
relativo al pagamento di una prima rata dell’intervento chirurgico in parola
(XVI).
1.7. Il 2
febbraio 2012 questo TCA ha chiesto delle informazioni al dr. __________,
cardiologo infantile, ricevendo risposta il 23 febbraio 2012 (XXI). Le
risultanze sono state inviate alle parti per una presa di posizione (XXI). Con
scritto 5 marzo 2012 i genitori dell’assicurata, allegando un mail del dr. __________,
hanno fra l’altro chiesto al TCA di inviargli direttamente la posta (XXII),
revocando di fatto, per motivi finanziari, il mandato all’avv. __________.
L’Ufficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni datate 8 marzo 2012 (XXIII).
Infine,
in data 12 marzo 2012 questa Corte, oltre ad allegare la succitata presa di
posizione dell’amministrazione, ha chiesto ai genitori dell’assicurata di
compilare ed inviare il formulario municipale per l’assistenza giudiziaria
(XXIV). Il 21 marzo 2011 i genitori dell’assicurata hanno inoltrato delle
osservazioni (doc. XXV) allo scritto dell’amministrazione, facendo presente di
pagare il loro legale a rate (XXV).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se l’Ufficio AI deve assumersi i costi relativi all’intervento
di cardiochirurgia (correzione del difetto interatriale) di un assicurato
portatore di un infermità congenita 313 OIC da effettuare in __________ (Clinica
__________).
2.2. Giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti
d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o
avvalorare la capacità di guadagno.
Il
diritto alle prestazioni previste negli articoli 13, 19, 20 e 21 esiste
indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita attiva (cpv. 2).
Fatti
I
provvedimenti di integrazione sono (cpv. 3):
a) i provvedimenti sanitari;
b) i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima
formazione e riformazione professionale, collocamento);
c) l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai minorenni grandi
invalidi;
d) la somministrazione di mezzi ausiliari;
e) il pagamento di indennità giornaliere.
In
particolare gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari
necessari per la cura delle infermità congenite.
Il
Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali
provvedimenti. (Art. 13 cpv. 1 e 2 LAI).
2.3. Secondo
l’art. 9 LAI i provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo
eccezionalmente anche all’estero.
L’art.
23bis cpv. 1 OAI (Provvedimenti d’integrazione all’estero per le perone
assoggettate all’assicurazione obbligatoria) stabilisce che
" se
l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione si rivela praticamente impossibile
in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di
personale specializzato oppure se un provvedimento sanitario deve essere
eseguito in caso di assoluta necessità all’estero, l’assicurazione ne assume le
spese per l’esecuzione semplice e razionale all’estero.”
Secondo dottrina e giurisprudenza questa disposizione si applica se,
in Svizzera, a causa del carattere particolare e insolito della misura, non
esiste (o non esiste ancora) un istituto corrispondente né personale
specializzato in grado di effettuare l’intervento (SVR 1997 IV Nr. 105 consid.
4 parzialmente pubblicata in DTF 122 V 377; RCC 1984 p. 287; RCC 1967 p. 69),
se, inoltre, durante un soggiorno all’estero, si rivelano necessarie delle
misure mediche d’urgenza oppure nell’ipotesi in cui dei motivi straordinari
fanno concludere a favore dell’assunzione della misura all’estero (ad esempio
perché il medico opera solo all’estero; cfr. Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, p. 86).
L’art. 23 bis cpv. 2 OAI statuisce che l’AI assume le spese per l’esecuzione
semplice e razionale dei provvedimenti sanitari eseguiti in caso di emergenza
all’estero.
Il
capoverso 3 dell’art. 23bis OAI (nel tenore valido dal 1° gennaio 2001 che
corrisponde letteralmente al previgente art. 23bis cpv. 2 OAI) prevede che
" se
un provvedimento è eseguito all’estero per altri motivi ritenuti validi,
l’assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da
tale provvedimento se fosse stato eseguito in Svizzera.”
Riguardo
alla nozione di “altri motivi ritenuti validi”, in una sentenza del 22 ottobre
2007, pubblicata in DTF 133 V 624, il TF ha così riassunto la propria
giurisprudenza:
" (…) gli
altri motivi validi devono essere di un certo peso e rivestire un'importanza
considerevole. Altrimenti, non soltanto il cpv. 1 dell'art. 23bis
OAI (attualmente cpv. 1 e 2), ma anche l'art. 9 cpv. 1 LAI, stante il quale
solo eccezionalmente un provvedimento applicato all'estero può essere assunto,
verrebbero svuotati del loro significato (VSI 1997 pag. 311, consid. 1b, pag.
312 con riferimenti, I 472/96). Del resto, l'assicurazione per l'invalidità non
deve assumersi i costi del miglior provvedimento d'integrazione possibile, ma
deve farsi carico delle spese per una misura necessaria e sufficiente in un
Considerandi
singolo caso di specie (DTF 110 V 99 consid. 2 pag. 102). Di conseguenza, il
fatto che una clinica specializzata all'estero disponga di una più grande
esperienza in un determinato settore rispetto a una struttura svizzera o ancora
la circostanza per cui degli specialisti all'estero abbiano un altro tipo di
approccio rispetto a quello proposto dai medici in Svizzera nella scelta di un
provvedimento non giustificano, da soli, l'applicazione dell'art. 23bis
cpv. 3 OAI (sentenza inedita del Tribunale federale delle assicurazioni I
155/95 del 26 gennaio 1996). Motivi validi sono stati per contro, ad esempio,
riconosciuti a un bambino in tenera età colpito da una forma rara e complessa
di epilessia, per la quale l'amministrazione non aveva dimostrato che gli
specialisti in Svizzera disponessero di un'esperienza sufficiente per applicare
i provvedimenti sanitari richiesti (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 740/99 del 21 luglio 2000).
Infine, nella succitata
DTF 133 V 624 l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non può fare
riferimento alla giurisprudenza della CGCE (Corte di giustizia delle Comunità
europee) sulla libera prestazione dei servizi ed all’ALC (Accordo di libera
circolazione tra Confederazione e Unione Europea; RL 0.142.122.681) per
pretendere da parte dell’Ufficio AI l’assunzione (parziale) delle spese di un
trattamento ambulatoriale dispensato all’estero (Germania).
Nel caso
in esame è pacifico che l’intervento di occlusione del difetto interatriale (Il
Difetto Inter-Atriale, altrimenti abbreviato con l'acronimo DIA, definisce
un'anomalia cardiaca congenita in cui l'atrio destro comunica con il sinistro
determinando un aumento del flusso di sangue nelle sezioni destre del
cuore, che lavorano di più rispetto al normale; da: ww.panvascular.com/
info/pazienti/common/DIA) è eseguibile in
Svizzera.
Nelle
annotazioni 21 giugno 2011 la dr.ssa __________, attiva presso il SMR, ha
infatti qualificato tale intervento come “di routine in qualsiasi
cardiochirurgia svizzera degna di tale nome” (doc. AI 31). Nel rapporto 22
giugno 2011 il dr. __________, cardiologo al Kinderspital di __________, ha rilevato
che il chiesto intervento in __________ è eseguibile a Zurigo e in tutta la
Svizzera (doc. AI 33/2). Di conseguenza l’art. 23bis cpv. 1 OAI non è
applicabile.
Neppure
si tratta di un provvedimento sanitario eseguibile all’estero per motivi d’urgenza
ex art. 23bis cpv. 2 OAI, in quanto da una parte è dalla nascita che
l’assicurata presenta tale difetto, d’altra parte non si tratta di una cura di
emergenza resasi necessaria in un momento in cui essa si trovava all’estero.
2.5
Occorre
esaminare se vi sono “altri validi motivi” ex art. 23bis cpv. 3 OAI per
riconoscere le spese dell’intervento cardochirurgico in parola eseguito in __________.
Richiamata
la rigorosa giurisprudenza in merito (cfr. consid. 2.3), sicuramente i motivi
linguistici e logistici invocati nella richiesta 6 giugno 2011 non sono
sufficienti.
Va ora esaminato
se vi sono validi motivi medici per ricorrere alla tecnica proposta dal dr. __________
(applicazione del dispositore “Figulla Flex”; cfr. www.occlutech.com ) rispetto a quanto eseguito in Svizzera
(utilizzo di un “Amplatzer-Device; cfr. www.international.amplatzer.com).
Come
risulta dallo scritto 6 giugno 2011 del dr. __________, la chiusura percutanea
di tale vizio cardiaco congenito avviene in una sala emodinamica, in anestesia
locale con monitoraggio intracardiaco, per un ricovero di soli due giorni (doc.
AI 27/1). Nel successivo scritto 1° settembre 2011 il succitato sanitario __________
ha dettagliatamente descritto tale intervento, sottolineando la diversità del
trattamento eseguito in Svizzera:
"
(…)
Questa tecnica di correzione percutanea prevede
l'utilizzo di un dispositivo occlusore ("ombrellino") che viene
introdotto attraverso una vena femorale (cateterismo cardiaco destro), previa
semplice anestesia locale, e rilasciato in sede intracardiaca a chiusura della
comunicazione interatriale. Il monitoraggio di tale intervento percutaneo viene
eseguito, sempre in sala emodinamica, mediante sonda ecografica intracaradiaca
introdotta dalla vena femorale contro laterale, in sostituzione della "convenzionale"
(di routine nel territorio elvetico) ecocardiografica transofagea che
necessita, di intubazione endotracheale e anestesia generale.
La durata del ricovero viene stimata in soli due
giorni ed il recupero è pressoché immediato e non richiede ulteriori periodi di
degenza.
A questo proposito ribadisco come la scelta di
Dispositivo
dispositivi occlusori con tecnologia di ultima generazione, come da noi
impiegata (Dispositivo Occlusore Figulla Flex – Occlutech International), sia
determinante ai fini di una completa chiusura del difetto e di ottimi risultati
immediati e a lungo termine." (Doc. B)
Al fine
di avere un quadro completo della fattispecie, il TCA si è rivolto al dr. __________,
cardiologo infantile (cfr. doc. AI 22/1, 27/5), al quale è stato trasmesso il succitato
scritto 1° settembre 2011 del dr. __________ e sottoposto le seguenti domande:
"
1. Come si svolge esattamente la correzione del
difetto interatriale
mediante l’utilizzo di
un “Amplatzer –Device”, così come da lei indicato nel succitato suo rapporto 22
giugno 2011? Come viene eseguito il monitoraggio?
2. Quale è la differenza rispetto all’utilizzo di un dispositivo
occlusore “Figulla Flex” della ditta Occlutech International, incluso il
monitoraggio, come da scritto 1° settembre 2011 del dr. __________?
3. Dal punto di vista del risultato, qual è la differenza tra le due
succitate tecniche?
4. Dove in Svizzera è utilizzato il dispositivo
occlusore “Figulla Flex”?" (Doc. XVIII)
Con
scritto 23 febbraio 20121 il dr. __________, dopo aver consultato lo
specialista di interventi cardiaci infantili al Kinderspital di __________ PD
Dr. med. __________, ha in primo luogo considerato:
"
I commenti fatti dal dr. __________ sono giusti
ma si riferiscono in generale ad interventi fatti su adulti e non su
pazienti in età pediatrica o giovani. In Svizzera sugli adulti si procede in
modo molto simile, anche se forse con una scelta differente dell'ombrellino.
__________ ha 14 anni e non si può ancora
considerare come una persona "medicalmente" adulta, anche se per
statura e peso si avvicina alla realtà degli adulti.
Nei bambini e negli adolescenti si ricorre
ad una narcosi o anestesia generale, perchè di regola non sono ancora in grado
di subire un intervento di anestesia locale. Sono facilmente spaventati,
terrorizzati e soprattutto agitati. La narcosi o anestesia generale è molto ben
sopportata a queste età ad anche facile da realizzare. Negli adulti si procede
in Svizzera come negli stati europei con anestesia locale.
L'applicazione dell'Amplatzer-Device"
avviene come per il "Figula Flex" con un catetere introdotto nella
vena femorale (cateterismo cardiaco destro) e applicato all'altezza del difetto
interatriale sviluppandolo con un filo e rilasciato in sede cardiaca al momento
che occlude il difetto. Il tutto sotto controllo ecocardiografico transofageale,
senza applicazione di raggi Rx. (…)" (carattere corsivo introdotto dal
redattore; doc. XX)
In merito
alle differenze tra i due dispositivi di occlusione, il dr. __________ ha
rilevato:
"
(,..)
L'ombrellino "Figulla-Flex" è una copia
dell' "Ampatzer-Ocluder". A causa di diritti di produzione è sorto un
litigio legale fra i due produttori. In Europa il "Figulla-Flex" è
stato proibito, ciò che ha causato uno spostamento della produzione della __________
alla __________?. Dopo un cambiamento nel sistema di attacco del filo sul
Device, la produzione e la vendita sono state riaperte in certi paesi europei.
Il grande vantaggio del "Figulla-Flex" è che costa ca. 1000.- Fr.
meno dell' "Ampatzer-Ocluder". Il grande svantaggio è nella sua
rigidità. È molto meno malleabile dell' "Ampatzer-Ocluder" ed è per
questo che vien raramente usato nei bambini e nei giovani.
L'applicazione è uguale nei due devices.
(…)" (Doc. XX)
Per quel
che concerne il monitoraggio:
"
(,..)
Monitoraggio:
Negli adulti vien scelto il monitoraggio
con una seconda sonda d'ecocardiografia endovenosa anche in Svizzera. Il
vantaggio risiede nel fatto che si può evitare la narcosi e l'ecocardiografia
transofagea. Nei bambini e nei giovani si sceglie la narcosi per altri
motivi e si procede di conseguenza con l'ecocardiografia transofagea. Il
vantaggio della transofagea risiede nella qualità delle immagini molto più
chiare e nitide nei confronti dell'endovenosa. Facilita di conseguenza il
controllo e aumenta la qualità e non è costosa. La sonda endovenosa costa
3500.- Fr. e se si segue il consiglio del produttore è di monouso!
La durata del ricovero è uguale in tutta l'Europa
e si estende da 2-3 giorni. (…)" (carattere corsivo introdotto dal
redattore; doc. XX)
Riguardo
al risultato:
"
(,..)
È più che probabile, che negli adulti i risultati
a lunga distanza siano paragonabili indipendentemente dalla scelta del Device.
Nei bambini si sceglie il Device più flessibile, a causa di complicazioni di
per sé rare ma possibili. L'ombrellino tocca spesso, soprattutto se di una
certa dimensione la parete posteriore dell'aorta. All'altezza del contatto si
forma uno strofinamento cronico dipendente dal movimento del cuore. Col tempo
può causare una rottura della parete dell'aorta. È chiaro che si voglia evitare
una complicazione, che può essere letale. Negli adulti il Device ha più spazio
e queste complicazioni sono ancora più rare. (…)" (Doc. XX)
Il dr. __________
ha rilevato che il “Figulla Flex” probabilmente non viene utilizzato in
Svizzera.
Egli ha
poi concluso:
"
(,..)
Non possiamo condividere l'ultima affermazione
del collega ____________________! Con l' "Ampatzer-Ocluder" si
ottengono ottimi risultati a corto e lungo termine. Resta l'ombrellino più usato
a livello mondiale nei bambini e nei giovani adolescenti per interventi con
chiusura di difetti interatriali." (Doc. XX)
Dai due
succitati atti medici risulta quindi che per l’assicurata il dr. __________ ha
proposto (poi eseguito il 26 ottobre 2011; cfr. rapporto di dimissione del 28
ottobre 2011; doc. XIX/D3) un intervento di occlusione interartriale previsto
per gli adulti (innesto dell’ombrellino in anestesia locale, monitoraggio con
una seconda sonda ecocardiografica), mentre secondo il dr. __________ andrebbe eseguito
quello per pazienti in età pediatrica o giovani (innesto dell’ombrellino in
narcosi totale; monitoraggio con narcosi ed ecocardiografia transofagea). Infine,
per quanto riguardo l’uso del dispositivo occlusore “Figulla Flex” utilizzato
dal dr. __________, ma non in Svizzera, il dr. __________ l’ha ritenuto, seppur
meno caro del dispositivo “Amplatzer Device”, non idoneo e più rischioso per i
pazienti giovani a causa delle rigidità dello stesso.
Non
spetta al TCA pronunciarsi in merito al diverso modo di procedere né confutare
o meno quanto sostenuto dal dr. __________ sul dispositivo “Figulla Flex”
applicato ai bambini ed ai giovani. Determinante ai fini del presente giudizio,
è che i difetti interatriali, che non costituiscono una rarità, posso essere
corretti chirurgicamente in Svizzera. Non va dimenticato che il dr. __________
ha sostenuto come con l' "Ampatzer-Ocluder" si ottengono ottimi
risultati a corto e lungo termine e che resta l'ombrellino più usato a livello
mondiale nei bambini e nei giovani adolescenti per interventi con chiusura.
Questo
TCA non misconosce che l’intervento cardiaco in questione, eseguito a __________,
è andato a buon fine ed il difetto interatriale è stato corretto (cfr. rapporto
di dimissioni 28 ottobre 2011 e rapporto 23 novembre 2011 del dr. __________;
doc. XIX/D6). Tuttavia, come detto sopra, è innegabile che lo stesso risultato
si avrebbe avuto presso un servizio di cardiochirurgia infantile in Svizzera.
Nelle
osservazioni 21 marzo 2012 i genitori dell’assicurata sostengono, fra l’altro,
che i costi dell’operazione eseguita in Italia sono minori rispetto ad un analogo
intervento in Svizzera (XXV).
Va qui ricordato
che l’art. 9 LAI dispone che i provvedimenti d’integrazione sono applicati in
Svizzera e solo eccezionalmente anche all’estero. Le eccezioni sono elencate
all’art. 23bis OAI (cfr. consid. 2.4). Trattandosi poi in casu di provvedimenti
sanitari, appare pertinente considerare in via analogica il principio di
territorialità vigente nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
(LAMaL) secondo cui sono riconosciuti i costi di prestazioni mediche elargite
in Svizzera ed il Consiglio federale può decidere quali possono essere invece eseguiti
all’estero per motivi d’ordine medico (cfr. art. 34 cpv. 2 LAMal; cfr. Eugster,
Krankenversicherung, in “Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, n. 175). Secondo la giurisprudenza i “motivi d’ordine medico” vanno
interpretati in maniera rigorosa poiché “occorre infatti evitare che i
pazienti ricorrano su grande scala a una forma di “turismo medico” a carico
dell’assicurazione malattia obbligatoria” (DTF 134 V 334 consid. 2.4 con
riferimenti; fondandosi su motivazioni di politica sanitaria, il TF ha poi concluso che nel caso concreto l’assicurato, “… in
assenza di motivi medici, non ha diritto al rimborso di un importo equivalente
delle spese che sarebbero occorse per la realizzazione del trattamento in
Svizzera. In questi casi, l'assicurato non può prevalersi del diritto alla
sostituzione della prestazione”; DTF 134 V 334 consid. 2.4
con riferimento a DTF 131 V 271 consid. 3.2).
Pertanto,
ragioni strettamente di natura economica o di risparmio non giustificano un’eccezione
al principio della territorialità, ma solo motivi di natura medica che, come
visto sopra, non sono dati. Infatti, come visto, gli interventi di
correzione interatriale in Svizzera sono più che adeguati.
Per
questi motivi la decisione contestata va confermata. Il ricorso è di
conseguenza respinto.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- vanno
poste a carico dell’insorgente, la quale ha tuttavia
chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.4).
2.7. Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il
quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi
patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA
mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF
110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 61, n. 102, p. 788).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria
gratuita – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit.,
art. 61, n. 102, p. 788, ; SVR 2004 no. 5 p. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA I
134/06 del 7 maggio 2007 consid. 5.1) - se il
richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover
avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o
perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Accertato
che con l’istanza di assistenza giudiziaria i genitori dell’assicurata non
hanno provato la loro indigenza, con scritto 12 marzo 2012 questa Corte ha
chiesto a quest’ultimi di compilare ed inviare il relativo formulario
municipale (XXIV). Il 21 marzo 2011 essi hanno fatto sapere di pagare il loro
legale a rate (XXV) e non hanno trasmesso quanto richiesto, ciò che non
consente di evadere positivamente la richiesta di assistenza giudiziaria nella
misura in cui avente ad oggetto l’eventuale esonero delle spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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