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Decisione

32.2011.214

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 gennaio 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Gli atti vengono

rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai

considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurata fr. 2’300.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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