32.2011.214
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16 gennaio 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
32.2011.214
Data decisione, Autorità:
16.01.2012, TCA
Titolo:
Viste le risultanze mediche accolta domanda di rinvio per completare l'istruttoria ritenuto che la natura degli accertamenti medici che dovranno essere predisposti sarà determinata dall'UAI che deve sopportare, a titolo di ripetibili, le spese della RM-colonna dorso-lombare rivelatosi determinante
DIRITTO ALLA RENDITA
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 45 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.214
FS
Lugano
16 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 agosto 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1 luglio 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 1. luglio 2011 – viste le risultanze della perizia reumatologica 21 dicembre 2010
del dr. __________ (doc. AI 38/1-9), del rapporto medico 3 gennaio 2011 del
medico SMR dr. __________ (doc. AI 39/1-4) e della valutazione 7 febbraio 2011
del consulente in integrazione professionale (doc. AI 40/1-2) – l’Ufficio AI
ha negato a RI 1, classe 1955, il diritto ad una rendita d’invalidità (doc. AI
55/1-4);
- con
il presente tempestivo ricorso, l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1 – contestata la
valutazione medica la cui lacunosità sarebbe ammessa dallo stesso perito e
confermata dalla RM-colonna dorso-lombare con sequenze dinamiche eseguita il 7
luglio 2011 dal dr. __________ (doc. A/2) –, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata previa esecuzione
di una perizia ortopedico-reumatologica atta a verificare le capacità di carico
residue, il riconoscimento del diritto ad una rendita intera;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla base delle annotazioni 8 settembre
2011 del dr. __________ (IV/bis) – ha proposto di sottoporre al perito dr. __________
l’esame 7 luglio 2011 del dr. __________ ritenuto che in base agli atti presenti
all’incarto l’amministrazione conferma la decisione impugnata;
- con
osservazioni 21 settembre 2011 l’avv. RA 1 – ribadita la lacunosità della perizia
21 dicembre 2010 del dr. __________ e la richiesta di una perizia ortopedica
previa nomina di un nuovo perito da parte del TCA – ha prodotto il disco CD in originale
a compendio del referto medico del dr. __________ del 7 luglio 2011;
- con
osservazioni 24 ottobre 2011 (dopo averne chiesto la proroga del termine, VIII)
– vista la risposta 17 ottobre 2011 del dr. __________ (X/2) e sulla
base delle annotazioni 21 ottobre 2011 del medico SMR dr. __________ (X/3) – l’Ufficio AI
ha chiesto il ritorno degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti medici;
- interpellato
dal TCA, con osservazioni 28 ottobre 2011, il legale dell'insorgente, ha, in
particolare, comunicato al TCA che “(…) 1. L’assicurata si dichiara
d’accordo per il ritorno degli atti all’Ufficio AI ed il conseguente
annullamento della decisione AI del 1° luglio 2011. Ritiene tuttavia che in
caso di stralcio della causa vadano ritenute le spese, in particolare le
indennità a suo favore. In effetti l’assicurata con proprie osservazioni
del 23 maggio 2011 circa il progetto di decisione dell’Ufficio AI aveva
attirato l’attenzione di quest’ultimo sul fatto che le perizie dei medici AI
non erano complete e non corrispondevano alla reale situazione medica.
Sollecitato nuovamente al 14 giugno 2011 dall’assicurata (cfr. allegati)
l’Ufficio AI non aveva risposto. […] 2. L’assicurata ha dovuto di conseguenza
effettuare, a proprie spese, dei nuovi accertamenti medici che mettono in
dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI sul suo stato di salute. (…)” (XII);
- con
osservazioni 17 novembre 2011, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario,
in seguito, l’Ufficio AI ha concluso che “(…) nello specifico, lo scrivente
Ufficio reputa che eventuali costi cagionati da accertamenti medici ai quali si
è sottoposta l’assicurata non vanno messi a carico dell’Ufficio AI,
ritenuto che i medesimi non hanno permesso di accertare in maniera convincente
e decisiva, ai fini del giudizio, l’effettiva situazione medica della signora RI
1 (infatti, l’amministra-zione ha chiesto il ritorno degli atti al TCA per
procedere ad ulteriore valutazione specialistica). Pertanto, lo scrivente Ufficio
chiede al lodevole Tribunale di respingere la richiesta presentata da parte
ricorrente con le osservazioni del 28 ottobre 2011. (…)” (XIV);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- oggetto
del contendere è sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha negato il
diritto ad una rendita é conforme o meno alla legislazione federale. L’assicurata
postula l’annul-lamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto
ad una rendita intera;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla
nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84);
- nella
fattispecie in esame – premesso che, nella perizia reumatologica 21 dicembre 2010 (doc. AI
38/1-9), il dr. __________ aveva già evidenziato che “(…) la scarsa documentazione
prodotta agli atti, l’assenza di materiale radiologico portatomi alla visita
peritale, non mi permettono di affermare che l’assi-curata è stata finora
sufficientemente indagata (…)” (doc. AI 38/5) e ritenuto inoltre che, visto
il CD contenente la RM-colonna dorso-lombare con sequenze dinamiche eseguita il
7 luglio 2011 dal dr. __________, sempre il dr. __________ ha così risposto al
dr. __________: “(…) ricordo di aver peritato la signora RI 1 in data 21.12.2010; rileggendo il documento peritale, noto che l’assicurata, il giorno della perizia,
non ha portato il materiale radiologico fino a quel momento realizzato,
limitandosi a segnalare che questo era rimasto presso la clinica __________.
Per poter rispondere alla sua domanda: “le chiedo di indicare se, in
considerazione dell’attuale referto radiologico, ritiene di dover modificare la
sua presa di posizione o se conferma la validità del suo apprezzamento peritale”
sarebbe ora utile, in questo contesto, mettere a confronto le attuali immagini
di risonanza magnetica del 7.7.2011 con quelle realizzate durante il periodo
antecedente la visita peritale del 21.12.2010, per capire se, dal lato prettamente
morfologico strutturale, vi è stato un cambiamento tale da dover riconsiderare
le conclusioni formulate il 21.12.2010. Trattandosi di immagini di risonanza
magnetica, il lavoro di confronto tra le immagini precedenti del 2010 e le
attuali del 7.7.2011, andrebbe fatto al meglio da uno specialista FMH in
radiologia; una volta che sarò in possesso di detta valutazione, potrò
esprimermi su quanto richiesto. (…)” (X/2) – questo Tribunale
concorda con l’Ufficio AI che – ritenute le annotazioni 21 ottobre 2011 nelle quali il dr. __________,
medico SMR, ha concluso che “(…) in considerazione dell’attuale risposta del
dr. __________ le conclusioni della sua perizia 21.12.2010 non possono essere
confermate senza ulteriori accertamenti (…)” (X/3) – gli atti debbano
essere retrocessi all’amministrazione per nuovi accertamenti medici;
- per
quel che riguarda l’asserita necessità di una perizia ortopedica questo Tribunale
osserva che sarà compito dell’Ufficio AI stabilire la natura degli accertamenti
medici da esperire. Va qui tuttavia ricordato che anche se non ha una specializzazione
in ortopedia, il reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone
dei mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato
muscolo-scheletri-co. In questo senso, nella STF 9C_547/2010 del 26 gennaio
2010, il TF ha, tra l’altro, osservato che “(…) Gegenstand
der Rheumatologie - als Teildisziplin der Inneren Medizin - sind (chronische)
Schmerzen des Bewegungsapparates; dies trifft u.a. auch auf die Orthopädie zu
(Urteil 9C_203/2010 vom 21. September 2010 E. 4.1). Weshalb insbesondere der
Rheumatologe nicht in der Lage gewesen sein soll, die Rückenbeschwerden des
Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)” (STF 9C_547/2010 del 26 gennaio
2010 consid. 4.1);
- visto
tutto quanto precede la domanda di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare
l’istruttoria va quindi accolta con la precisazione che la natura degli
ulteriori accertamenti medici che dovranno essere predisposti sarà da determinare
dall’Ufficio AI;
- quanto
al postulato rimborso delle delle spese di accertamento medico riferite alla
RM-colonna dorso-lombare con sequenze dinamiche e alla sua valutazione eseguiti
il 7 luglio 2011 dal dr. __________ (doc. A/2 e CD contenente la RM-colonna
dorso-lombare con sequenze dinamiche) va rilevato quanto segue. L’art. 45 cpv.
1 LPGA stabilisce che l’assicura-tore sociale assume le spese per
l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato
alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano
indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni
accordate successivamente. Secondo la giurisprudenza del TF il rimborso da
parte dell’amministrazione dei costi relativi ad una perizia di parte
presentata in sede ricorsuale viene concesso, nella misura in cui essa abbia
permesso di accertare in maniera convincente e decisiva ai fini del giudizio
l’effettiva situazione medica, evitando quindi di dover ricorrere ad una perizia
giudiziaria, nell’ambito dell’assegnazione delle spese ripetibili ex art. 61
cpv. 1 lett. g LPGA (DTF 115 V 62; confermato ad esempio nella STF 8C_388/2010
del 7 dicembre 2010 cosid. 10.2,8C_673/2009 del 22
marzo 2010 consid. 8.3.1,8C_585/2009 consid. 3.5; cfr. anche Kieser, ATSG
Kommentar, 2010, ad art. 61 n. 113, pag. 791; Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche
Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und
unentgeltlichen Rechtsbeistand in Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pagg.
176ss; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag.
131). L’assicurato ha diritto alla rifusione dei costi
della perizia privata e/o degli accertamenti medici anche nel caso in cui gli
stessi siano stati determinanti per il rinvio degli atti per l’espletamento di
ulteriori accertamenti (vedi al riguardo, tra le altre, le STF 8C_771/2010 del
1. settembre 2011 consid. 5.1,8C_388/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 10,8C_1062/2009
del 31 agosto 2010 consid. 5.1,8C_673/2009 del 22 marzo 2010 consid. 8.3 tutte
con riferimento alla STFA I 1008/2006 del 24 aprile 2007 consid. 3);
- in
concreto – considerato che il dr. __________, nella lettera 17 ottobre 2011
indirizzata al dr. __________, visto il CD contenente la RM-colonna
dorso-lombare con sequenze dinamiche eseguita il 7 luglio 2011 dal dr. __________,
ha osservato che “(…) in considerazione dell’attuale referto radiologico […]
sarebbe ora utile, in questo contesto, mettere a confronto le attuali immagini
di risonanza magnetica del 7.7.2011 con quelle realizzate durante il periodo
antecedente la visita peritale del 21.12.2010, per capire se, dal lato prettamente
morfologico strutturale, vi è stato un cambiamento tale da dover riconsiderare
le conclusioni formulate il 21.12.2010. (…)” (X/2); ritenuto che il dr. __________,
nelle annotazioni 21 ottobre 2011, ha rilevato che “(…) in considerazione
dell’attuale risposta del dr. __________ le conclusioni della sua perizia
21.12.2010 non possono essere confermate senza ulteriori accertamenti (…)”
(X/3) e visto che lo stesso Ufficio AI, nelle osservazioni 24 ottobre 2011, ha concluso che “(…) in considerazione della risposta del 17.10.2011 fornita dal dr. med. __________
allegata alla presente, debitamente sottoposta al vaglio del Servizio medico
regionale (SMR), lo scrivente Ufficio reputa opportuno chiedere il ritorno
degli atti all’amministrazione per esaminare al meglio l’aspetto medico con
nuovo accertamento. (…)” (X) – questo Tribunale ritiene che essendo
stati gli accertamenti medici di cui alla RM-colonna dorso-lombare con sequenze
dinamiche e alla sua valutazione eseguiti il 7 luglio 2011 dal dr. __________ determinanti
per il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti, il costo degli stessi va
assunto dall’Ufficio AI e pertanto all’assicurato riconosciuto il diritto a fr.
2'300.--(importo questo comprensivo delle spese necessarie alla RM-colonna
dorso-lombare con sequenze dinamiche e alla sua valutazione eseguiti il 7
luglio 2011 dal dr. __________) a titolo di ripetibili;
- di
conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici,
emetta un nuovo provvedimento;
- vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità
complessiva per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) pari a fr. 2'300.--;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
Fatti
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Gli atti vengono
rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai
considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurata fr. 2’300.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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