Lexipedia

Decisione

32.2011.219

Grado d'invalidità nullo. Conferma della perizia SAM. Valutazione economica (raffronto dei redditi). Grado d'invalidità non pensionabile anche se si volesse applicare il confronto percentuale dei redd

9 febbraio 2012Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. L’Ufficio

AI, sulla base del rapporto medico 22 ottobre 2010 (doc. AI 33/1-2), nel quale

il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) alla luce della documentazione

a disposizione è necessaria una perizia bidisciplinare per identificare limiti

e risorse dell’assicurato (…)” (doc. AI 33/2), ha ordinato una perizia

presso il Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 35/1-2).

Dalla

perizia plurisciplinare effettuata il 14 aprile 2011 (doc. AI 45/1-35) risulta

che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne di natura psichiatrica

(dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Viste

le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato

centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome lombo vertebrale con/su:

- componente spondilogena alle estremità

inferiori a sin. più che a ds.,

- iniziali alterazioni di tipo

degenerativo.

Sindrome cervicovertebrale con/su:

- alterazioni osteocondrotiche C5-C7,

- minima spondilosi anteriore.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti

molli.

Pregresso probabile pioderma gangrenoso all’arto

inferiore ds.

(…)" (doc. AI 45/11)

Considerati

tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A

raggiunge una capacità lavorativa del 70% come venditore (ultima attività esercitata)

(…)” (doc. AI 45/14), il SAM ha concluso:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Dal punto di vista psichiatrico e neurologico non presenta

nessuna patologia ed è totalmente abile al lavoro.

Dal punto di vista reumatologico l’A. è limitato in

attività particolarmente pesanti e non ergonomiche per la colonna vertebrale,

in attività in cui debba alzare pesi superiori ai 25 kg ripetutamente, in cui debba mantenere la posizione flessa in avanti per un periodo prolungato,

in cui debba lavorare con movimenti ripetitivi di flessione e rotazione del

tronco; è limitato in attività da svolgere in posizioni statiche sia in piedi,

sia seduto per un periodo prolungato per più di un’ora.

Nell’ultima attività svolta di venditore l’A. raggiunge

una capacità lavorativa del 70% dal 17.12.2010 (valutazione del Prof. Dr. med. __________).

Globalmente l’A. raggiunge una capacità lavorativa del

70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come

venditore (ultima attività svolta) dal 12.7.2010 e continua. Per il periodo antecedente

si può far capo alle valutazioni dei curanti. Dal 16 al 31.12.2009 l’A. è stato

abile al lavoro nella misura dello 0% a causa del ricovero in Clinica.

In futuro non è da prevedere un miglioramento

valetudinario e della sopraccitata capacità lavorativa. Non vi sono

provvedimenti terapeutici atti a migliorare lo stato valetudinario e lavorativo

dell’A.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

L’A. è totalmente abile al lavoro dal punto di vista

psichiatrico e neurologico.

Dal punto di vista reumatologico l’A. presenta una

capacità lavorativa del 100% in un’attività rispettosa dei limiti funzionali

appena descritti.

Globalmente l’A. presenta una capacità lavorativa del

100% in un’attività rispettosa dei limiti descritti precedentemente e come

casalingo. Questa capacità lavorativa è stata sempre presente. Vi è stato un

periodo di capacità lavorativa dello 0% dovuto al ricovero in Clinica dal 16 al

31.12.2009.

In futuro non è da prevedere un cambiamento della

sopraccitata capacità lavorativa.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 45/14-16)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, il rapporto finale 19 aprile e le

annotazioni 23 maggio 2011 del medico SMR dr. __________ 2011 (doc. AI 46/1-3 e

49/1) e considerata la valutazione economica 25 maggio 2011 (doc. AI 50/1-3) – con decisione

4 luglio 2011 ha quindi negato all’assicurato il diritto a prestazioni il grado

d’invalidità essendo nullo (doc. AI 55/1-3).

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto

si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna

2003, pag. 453).

In una

sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,

l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un

Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,

dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata

in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità

formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità

nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

Nella

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V

210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e

del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3).

D'altra

parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in

pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

a

livello amministrativo

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze

minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento

dei diritti di partecipazione:

-- in caso di

divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

a

livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Il

TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale

non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere

nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche

e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 8C_426/2011 del 29

settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio

2011).

Giova

qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29

settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio

2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce

una capacità lavorativa del 70% nella sua ultima attività di venditore food

presso un centro commerciale e del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei

limiti funzionali posti dal luglio 2010.

La

dettagliata ed approfondita valutazioni del SAM non é stata del resto validamente

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie.

In

particolare, va qui evidenziato che nel rapporto 11 aprile 2011 indirizzato al

dr. __________ (doc. AI 47/2-3), il dr. __________, FMH in neurochirurgia, non

si è confrontato con la perizia pluridisciplinare 14 aprile 2011 del SAM, non

si é espresso sulla capacità lavorativa e, quanto all’irritazione alla gamba

sinistra in sede posterolaterale, ha osservato che “(…) a quanto pare il paziente

è stato visto dal Dr. __________, bisognerà quindi vedere se il Dr. __________

ha descritto un’eventuale irritazione radicolare S1 a sx o meno (…)” (doc.

AI 47/3).

Dal

canto suo il dr. __________, nel consulto 8 marzo 2011 (doc. AI 45/32-35) – posta la

seguente valutazione: “(…) allo stato clinico il paziente descrive

un’emisindrome facio-brachio-crurale sensitiva sinistra riguardante la sensibilità

superficiale tattile ed algica coinvolgente anche l’emitronco esattamente fino

alla linea mediana, emisintomatologie sensitive di questo tipo sono molto sospette

per un disturbo somatoforme funzionale. A maggior ragione per la completa

integrità della sensibilità profonda. Inoltre la forza muscolare all’emisoma

sinistro non è valutabile per attivazione non massimale ma nessuna apparente

paresi nei movimenti spontanei che il paziente effettua regolarmente per esempio

con gesti durante la raccolta dell’anamnesi. Tutti i riflessi sono abbastanza

deboli ma comunque evocabili e sicuramente senza asimmetria, segni piramidali

assenti ossia nessun segno oggettivabile di una lateralizzazione. Anche il

trofismo ed il tono muscolare sono indenni. La deambulazione sembra quasi

grottesca in parte a base allargata ed in parte saltellando e/o strisciando i

piedi, sicuramente non rispecchia nessun schema patologico neurologico. In più

la marcia da funambolo è del tutto indenne ossia neanche una minima atassia.

(…)” (doc. AI 45/34) – ha concluso che “(…) nell’insieme si presenta quindi

un’emisin-drome senso-motorica sinistra somatoforme ossia non legata ad una

patologia organica neurologica, quindi nessun segno di una patologia a carico

del sistema nervoso sia centrale che periferico. Attribuisco quindi i disturbi

del paziente nell’ambito di una sintomatologia somatoforme, a riguardo si

esprimerà la consulente psichiatrica. Da un punto di vista strettamente

neurologico non vi è nessuna diagnosi e di conseguenza nessuna incapacità

lavorativa. (…)” (doc. AI 45/34-35).

Al

riguardo, anche il dr. __________, nelle annotazioni 23 maggio 2011, ha concluso che “(…) la nuova documentazione non cambia la valutazione precedente, basata

sulla perizia SAM. (…)” (doc. AI 49/1).

In

particolare i periti del SAM hanno anche evidenziato che “(…) facciamo

notare che il nostro consulente in psichiatria non pone la diagnosi di sindrome

somatoforme ed il nostro consulente in reumatologia non pone la diagnosi di

fibromialgia, ma fa notare che vi è una tendenza allo sviluppo di un reumatismo

delle parti molli. Ciò nonostante ci soffermiamo sui criteri di Förster,

rispettivamente sui criteri del Tribunale Federale. Non è presente nessuna

comorbidità psichica. Vi è una malattia somatica che sta diventando cronica.

Non esiste un ritiro sociale in tutti i settori della vita. Non vi è nessuna fuga

nella malattia. Vi è una certa tendenza ad aggravare la sintomatologia, come

constatato dai consulenti in neurologia e reumatologia. (…)” (doc. AI

45/14).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato

medico 14 ottobre 2011 (doc. B) nel quale il dr. __________ ha in sostanza

ricalcato il precedente rapporto 11 aprile 2011 indirizzato al dr. __________

(doc. AI 47/2-3) senza confrontarsi, ancora una volta, con la perizia

pluridisciplinare del SAM e senza esprimersi sulla capacità lavorativa.

In

merito il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 novenbre 2011, ha osservato che “(…) dall’attuale rapporto del dr. Liverani non risulta una sostanziale

modifica dello stato di salute dell’assicurato. Prevale un quadro clinico difficilmente

spiegabile con le alterazioni fisiche riscontrate. (…)” (XI/bis).

L’insorgente

non ha infine prodotto il preannunciato esito degli esami a cui sarebbe stato

sottoposto presso il dr. __________ (“(…) prossimamente

sarò sottoposto ad un esame medico approfondito da parte del neurochirurgo dr.

D__________. Appena in possesso dei risultati dell’esame dianzi precisato, sarà

mia premura trasmetterlo a questo Tribunale unitamente alle conclusioni del mio

stato fisico (…)” (VI)). Il TCA, alla luce del

tempo trascorso e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i

documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine

ragionevole”, deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di

ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del

26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

In conclusione, sulla base della perizia pluridisciplinare

14 aprile 2011 del SAM, alla quale va riconosciuto valore probatorio pieno (cfr.

consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e riferimenti ivi citati), è da

ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta

un’abilità lavorativa del 70% nella sua attività abituale di venditore food in

un centro commerciale e del 100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali

descritti.

2.8. In

simili circostanze, visto che l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 100% in un’attività semplice

e ripetitiva e ritenuti i redditi, per l’anno 2010 (stabiliti correttamente e

di cui alla tabella del 25 maggio 2011 sub doc. AI 50/1-3, peraltro non

contestati), da valido di fr. 51'220.-- (fr. 3'940.-- (ultimo

reddito risultante dal rapporto di valutazione IT 2 febbraio 2010 sub doc. AI

19/1-3) x 13 = fr. 51'220.--) e da invalido di fr. 55'578.59, rettamente l’Ufficio AI ha negato

il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità nullo.

Va

qui ancora osservato che, anche volendo considerare la capacità lavorativa

residua nella sua attività abituale del 70%, il grado d’invalidità non

raggiungerebbe in ogni caso (in base ad un raffronto percentuale dei redditi;

cfr. DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti;9C_294/2008 del 19 marzo 2009 e

8C_558/2008 del 17 marzo 2009) il minimo pensionabile (cfr. consid. 2.3).

La

decisione impugnata deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster