32.2011.219
Grado d'invalidità nullo. Conferma della perizia SAM. Valutazione economica (raffronto dei redditi). Grado d'invalidità non pensionabile anche se si volesse applicare il confronto percentuale dei redd
9 febbraio 2012Italiano29 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2011.219
Data decisione, Autorità:
09.02.2012, TCA
Titolo:
Grado d'invalidità nullo. Conferma della perizia SAM. Valutazione economica (raffronto dei redditi). Grado d'invalidità non pensionabile anche se si volesse applicare il confronto percentuale dei redditi
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.219
FS
Lugano
9 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2011 di
RI 1
contro
la decisione del 4 luglio 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
mese di novembre 2009 RI 1 (classe 1954), da ultimo attivo quale venditore food
presso la __________ di __________ (doc. AI 13/2-8, 19/1-3 e 23/1), ha
presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando una lombosciatalgia
quale danno alla salute (doc. AI 5/1-9).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso – segnatamente la perizia pluridisciplinare 14 aprile 2011 del SAM
(doc. AI 45/1-35), il rapporto finale 19 aprile e le annotazioni 23 maggio 2011
del medico SMR dr. __________, nonché la valutazione economica del 25 maggio
2011 (doc. AI 50/1-3) – l’Ufficio AI, con decisione 4 luglio 2011, preavvisata con progetto
26 maggio 2011 (doc. AI 51/1-3), ha negato il diritto ad una rendita, il grado
d’invalidità essendo nullo (doc. AI 55/1-3).
1.3. Contro
questa decisione, tramite il Patronato __________, l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la
valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito
– ha chiesto l’annulla-mento della decisione impugnata e
l’attribuzione delle prestazioni richieste.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato, in particolare, che “(…)
l’assicurato ha per di più manifestato un dissenso puramente soggettivo nei
confronti della valutazione operata dall’amministrazione senza tuttavia
produrre – in questa sede – nuovi elementi oggettivi, segnatamente di natura
medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. Lo scrivente Ufficio non ha
pertanto alcun motivo per distanziarsi dalla valutazione eseguita dal SAM di
Bellinzona che non è stata smentita da altri certificati medico-specialistici
attestanti un peggioramento delle patologie reumatologiche, neurologiche o psichiatriche
in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato (…)”
(IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
lettera 29 settembre 2011 __________ ha comunicato al TCA di aver rinunciato al
mandato di patrocinare il ricorrente che è stato regolarmente informato di
detta rinuncia (VIII).
1.6. Con
scritti 29 settembre e 8 novembre 2011 l’insorgente ha confermato le allegazioni
ricorsuali e ha trasmesso il certificato medico 14 ottobre 2011 del dr. __________
(VI e IX con allegato doc. B).
1.7. Con
osservazioni 22 novembre 2011 – sulla base delle annotazioni 16 novembre 2011 nelle quali il dr. __________,
medico SMR, ha concluso che “(…) dall’attuale rapporto del dr. __________
non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato.
Prevale una quadro clinico difficilmente spiegabile con le alterazioni fisiche
riscontrate (…)” (XI/bis) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione delle
prestazioni richieste.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di
altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo
risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;
"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata
(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA
Fatti
I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.5. L’Ufficio
AI, sulla base del rapporto medico 22 ottobre 2010 (doc. AI 33/1-2), nel quale
il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) alla luce della documentazione
a disposizione è necessaria una perizia bidisciplinare per identificare limiti
e risorse dell’assicurato (…)” (doc. AI 33/2), ha ordinato una perizia
presso il Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 35/1-2).
Dalla
perizia plurisciplinare effettuata il 14 aprile 2011 (doc. AI 45/1-35) risulta
che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne di natura psichiatrica
(dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Viste
le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato
centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome lombo vertebrale con/su:
- componente spondilogena alle estremità
inferiori a sin. più che a ds.,
- iniziali alterazioni di tipo
degenerativo.
Sindrome cervicovertebrale con/su:
- alterazioni osteocondrotiche C5-C7,
- minima spondilosi anteriore.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti
molli.
Pregresso probabile pioderma gangrenoso all’arto
inferiore ds.
(…)" (doc. AI 45/11)
Considerati
tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A
raggiunge una capacità lavorativa del 70% come venditore (ultima attività esercitata)
(…)” (doc. AI 45/14), il SAM ha concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Dal punto di vista psichiatrico e neurologico non presenta
nessuna patologia ed è totalmente abile al lavoro.
Dal punto di vista reumatologico l’A. è limitato in
attività particolarmente pesanti e non ergonomiche per la colonna vertebrale,
in attività in cui debba alzare pesi superiori ai 25 kg ripetutamente, in cui debba mantenere la posizione flessa in avanti per un periodo prolungato,
in cui debba lavorare con movimenti ripetitivi di flessione e rotazione del
tronco; è limitato in attività da svolgere in posizioni statiche sia in piedi,
sia seduto per un periodo prolungato per più di un’ora.
Nell’ultima attività svolta di venditore l’A. raggiunge
una capacità lavorativa del 70% dal 17.12.2010 (valutazione del Prof. Dr. med. __________).
Globalmente l’A. raggiunge una capacità lavorativa del
70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come
venditore (ultima attività svolta) dal 12.7.2010 e continua. Per il periodo antecedente
si può far capo alle valutazioni dei curanti. Dal 16 al 31.12.2009 l’A. è stato
abile al lavoro nella misura dello 0% a causa del ricovero in Clinica.
In futuro non è da prevedere un miglioramento
valetudinario e della sopraccitata capacità lavorativa. Non vi sono
provvedimenti terapeutici atti a migliorare lo stato valetudinario e lavorativo
dell’A.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
L’A. è totalmente abile al lavoro dal punto di vista
psichiatrico e neurologico.
Dal punto di vista reumatologico l’A. presenta una
capacità lavorativa del 100% in un’attività rispettosa dei limiti funzionali
appena descritti.
Globalmente l’A. presenta una capacità lavorativa del
100% in un’attività rispettosa dei limiti descritti precedentemente e come
casalingo. Questa capacità lavorativa è stata sempre presente. Vi è stato un
periodo di capacità lavorativa dello 0% dovuto al ricovero in Clinica dal 16 al
31.12.2009.
In futuro non è da prevedere un cambiamento della
sopraccitata capacità lavorativa.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente
all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 45/14-16)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, il rapporto finale 19 aprile e le
annotazioni 23 maggio 2011 del medico SMR dr. __________ 2011 (doc. AI 46/1-3 e
49/1) e considerata la valutazione economica 25 maggio 2011 (doc. AI 50/1-3) – con decisione
4 luglio 2011 ha quindi negato all’assicurato il diritto a prestazioni il grado
d’invalidità essendo nullo (doc. AI 55/1-3).
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto
si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna
2003, pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un
Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e
del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3).
D'altra
parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in
pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a
livello amministrativo
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di
divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione
incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona
assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura
(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a
livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il
TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche
e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 8C_426/2011 del 29
settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio
2011).
Giova
qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29
settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio
2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno
compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce
una capacità lavorativa del 70% nella sua ultima attività di venditore food
presso un centro commerciale e del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei
limiti funzionali posti dal luglio 2010.
La
dettagliata ed approfondita valutazioni del SAM non é stata del resto validamente
smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove
patologie.
In
particolare, va qui evidenziato che nel rapporto 11 aprile 2011 indirizzato al
dr. __________ (doc. AI 47/2-3), il dr. __________, FMH in neurochirurgia, non
si è confrontato con la perizia pluridisciplinare 14 aprile 2011 del SAM, non
si é espresso sulla capacità lavorativa e, quanto all’irritazione alla gamba
sinistra in sede posterolaterale, ha osservato che “(…) a quanto pare il paziente
è stato visto dal Dr. __________, bisognerà quindi vedere se il Dr. __________
ha descritto un’eventuale irritazione radicolare S1 a sx o meno (…)” (doc.
AI 47/3).
Dal
canto suo il dr. __________, nel consulto 8 marzo 2011 (doc. AI 45/32-35) – posta la
seguente valutazione: “(…) allo stato clinico il paziente descrive
un’emisindrome facio-brachio-crurale sensitiva sinistra riguardante la sensibilità
superficiale tattile ed algica coinvolgente anche l’emitronco esattamente fino
alla linea mediana, emisintomatologie sensitive di questo tipo sono molto sospette
per un disturbo somatoforme funzionale. A maggior ragione per la completa
integrità della sensibilità profonda. Inoltre la forza muscolare all’emisoma
sinistro non è valutabile per attivazione non massimale ma nessuna apparente
paresi nei movimenti spontanei che il paziente effettua regolarmente per esempio
con gesti durante la raccolta dell’anamnesi. Tutti i riflessi sono abbastanza
deboli ma comunque evocabili e sicuramente senza asimmetria, segni piramidali
assenti ossia nessun segno oggettivabile di una lateralizzazione. Anche il
trofismo ed il tono muscolare sono indenni. La deambulazione sembra quasi
grottesca in parte a base allargata ed in parte saltellando e/o strisciando i
piedi, sicuramente non rispecchia nessun schema patologico neurologico. In più
la marcia da funambolo è del tutto indenne ossia neanche una minima atassia.
(…)” (doc. AI 45/34) – ha concluso che “(…) nell’insieme si presenta quindi
un’emisin-drome senso-motorica sinistra somatoforme ossia non legata ad una
patologia organica neurologica, quindi nessun segno di una patologia a carico
del sistema nervoso sia centrale che periferico. Attribuisco quindi i disturbi
del paziente nell’ambito di una sintomatologia somatoforme, a riguardo si
esprimerà la consulente psichiatrica. Da un punto di vista strettamente
neurologico non vi è nessuna diagnosi e di conseguenza nessuna incapacità
lavorativa. (…)” (doc. AI 45/34-35).
Al
riguardo, anche il dr. __________, nelle annotazioni 23 maggio 2011, ha concluso che “(…) la nuova documentazione non cambia la valutazione precedente, basata
sulla perizia SAM. (…)” (doc. AI 49/1).
In
particolare i periti del SAM hanno anche evidenziato che “(…) facciamo
notare che il nostro consulente in psichiatria non pone la diagnosi di sindrome
somatoforme ed il nostro consulente in reumatologia non pone la diagnosi di
fibromialgia, ma fa notare che vi è una tendenza allo sviluppo di un reumatismo
delle parti molli. Ciò nonostante ci soffermiamo sui criteri di Förster,
rispettivamente sui criteri del Tribunale Federale. Non è presente nessuna
comorbidità psichica. Vi è una malattia somatica che sta diventando cronica.
Non esiste un ritiro sociale in tutti i settori della vita. Non vi è nessuna fuga
nella malattia. Vi è una certa tendenza ad aggravare la sintomatologia, come
constatato dai consulenti in neurologia e reumatologia. (…)” (doc. AI
45/14).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato
medico 14 ottobre 2011 (doc. B) nel quale il dr. __________ ha in sostanza
ricalcato il precedente rapporto 11 aprile 2011 indirizzato al dr. __________
(doc. AI 47/2-3) senza confrontarsi, ancora una volta, con la perizia
pluridisciplinare del SAM e senza esprimersi sulla capacità lavorativa.
In
merito il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 novenbre 2011, ha osservato che “(…) dall’attuale rapporto del dr. Liverani non risulta una sostanziale
modifica dello stato di salute dell’assicurato. Prevale un quadro clinico difficilmente
spiegabile con le alterazioni fisiche riscontrate. (…)” (XI/bis).
L’insorgente
non ha infine prodotto il preannunciato esito degli esami a cui sarebbe stato
sottoposto presso il dr. __________ (“(…) prossimamente
sarò sottoposto ad un esame medico approfondito da parte del neurochirurgo dr.
D__________. Appena in possesso dei risultati dell’esame dianzi precisato, sarà
mia premura trasmetterlo a questo Tribunale unitamente alle conclusioni del mio
stato fisico (…)” (VI)). Il TCA, alla luce del
tempo trascorso e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i
documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine
ragionevole”, deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di
ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del
26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).
In conclusione, sulla base della perizia pluridisciplinare
14 aprile 2011 del SAM, alla quale va riconosciuto valore probatorio pieno (cfr.
consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e riferimenti ivi citati), è da
ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta
un’abilità lavorativa del 70% nella sua attività abituale di venditore food in
un centro commerciale e del 100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali
descritti.
2.8. In
simili circostanze, visto che l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 100% in un’attività semplice
e ripetitiva e ritenuti i redditi, per l’anno 2010 (stabiliti correttamente e
di cui alla tabella del 25 maggio 2011 sub doc. AI 50/1-3, peraltro non
contestati), da valido di fr. 51'220.-- (fr. 3'940.-- (ultimo
reddito risultante dal rapporto di valutazione IT 2 febbraio 2010 sub doc. AI
19/1-3) x 13 = fr. 51'220.--) e da invalido di fr. 55'578.59, rettamente l’Ufficio AI ha negato
il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità nullo.
Va
qui ancora osservato che, anche volendo considerare la capacità lavorativa
residua nella sua attività abituale del 70%, il grado d’invalidità non
raggiungerebbe in ogni caso (in base ad un raffronto percentuale dei redditi;
cfr. DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti;9C_294/2008 del 19 marzo 2009 e
8C_558/2008 del 17 marzo 2009) il minimo pensionabile (cfr. consid. 2.3).
La
decisione impugnata deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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