32.2011.22
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20 luglio 2011Italiano27 min
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Numero d'incarto:
32.2011.22
Data decisione, Autorità:
20.07.2011, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni non può essere confermata dal TCA,in mancanza di sufficienti approfondimenti dal profilo medico.Necessità di una perizia specialistica.Atti rinviati per complemento istruttorio
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.22
cr/sc
Lugano
20 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 dicembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1963, da ultimo attivo in qualità di impiegato nel montaggio di sistemi di
ventilazione, in data 20 ottobre 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 2/1-8).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con comunicazione dell’11
gennaio 2010, l’Ufficio AI, nell’ambito dei provvedimenti di intervento
tempestivo, ha assunto i costi di un corso di formazione (doc. 27).
A seguito
tuttavia della comunicazione del 4 giugno 2010 di inattuabilità dei
provvedimenti integrativi (doc. 34) - dato che, come indicato dal consulente
incaricato, l’assicurato “allo stato attuale causa problemi di salute dovuti a
questioni motorie, cervicali, cisti che sono state operate e malessere generale
(vede dei puntini neri) non se la sente di iniziare un’attività lavorativa”
(cfr. doc. 32) – e dopo avere sottoposto il caso al Servizio Medico Regionale
(SMR), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 13 ottobre 2010 (doc. 41/1-3),
poi confermato con decisione del 3 dicembre 2010, ha negato il diritto alla rendita, non presentando l’interessato alcun grado di invalidità (doc.
B).
1.2. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata
e l’attribuzione di una rendita di invalidità, “previo ulteriore accertamento
medico” (doc. I).
L’avv. RA
1 ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente
il patrocinatore ha contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando che
la stessa si basa, dal profilo medico, su una perizia eseguita per conto
dell’assicuratore malattia dal dr. __________ nel 2007 e dunque ben tre anni
prima della decisione impugnata. Il legale ha sottolineato come la valutazione
peritale del dr. __________ non tenga conto del peggioramento delle condizioni
di salute dell’interessato verificatosi nel frattempo, come attestato dal suo
curante, dr. __________, il quale ha espressamente indicato la necessità di
svolgere una perizia pluridisciplinare, che valuti anche degli aspetti psicologici,
completamenti ignorati dall’UAI.
Il
rappresentante ha poi contestato il reddito da invalido calcolato dall’UAI,
riferito “ad attività leggere, che l’assicurato potrebbe svolgere in virtù del
fatto che ha conseguito un diploma amministrativo commerciale nel 1983”, sottolineando come “in realtà egli non ha più svolto una professione in questo contesto da
molti anni”, visto che “dal 1997 è stato indipendente e dipendente a titolo
precario, svolgendo in maniera irregolare lavori nel ramo degli impianti
sanitari, che comportano sollevamento di pesi e presenza sui vari cantieri
edili, ragione per la quale appare oggettivamente non corretto basarsi sul tipo
di diploma conseguito, ma semmai su quella che è stata la sua attività
professionale negli ultimi 10 anni” (doc. I).
1.3. In data 1°
febbraio 2011 il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso al TCA il
certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la
relativa documentazione (doc. IV).
1.4. L’UAI, in
risposta - dopo avere sottolineato la correttezza della valutazione peritale
del dr. __________, che non è stata smentita da certificati medici comprovanti
l’asserito peggioramento dello stato di salute fatto valere dall’interessato,
il quale nonostante quanto addotto non ha più consultato il proprio curante
dall’autunno 2009, come indicato dallo stesso dr. __________ - ha postulato
un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In data 8 febbraio
2011 il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto che venga esperita una perizia
pluridisciplinare, che tenga conto anche dell’aspetto psicologico, facendo
presente che l’interessato non ha più potuto recarsi dal medico curante in
quanto “in arretrato con i premi di cassa malati, per cui non ha i mezzi
finanziari per pagare le visite mediche” (doc. VII).
Questo
scritto del ricorrente è stato trasmesso all’UAI (doc. VIII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Nel caso di
specie, l’Ufficio AI, dopo avere chiesto ai medici curanti dell’assicurato di
compilare gli usuali rapporti medici, ha sottoposto il caso al SMR, al fine di
accertare quale fosse lo stato di salute dell’interessato.
Nel
rapporto medico dell’8 settembre 2010, la dr.ssa __________ del SMR, spec. FMH
in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di
conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13),
dopo avere posto la diagnosi principale di “coxartrosi sintomatica bilaterale”
e, quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quelle di “instabilità
multidirezionale del ginocchio sinistro in esito da plastica legamentare al
crociato anteriore a sinistra nel 2001; periartropatia omeroscapolare
intermittente a destra, attualmente asintomatica; sindrome cervicovertebrale
intermittente attualmente asintomatica su esiti da trauma al collo nel 1990 e
su disturbi statici del rachide; alterazioni degenerative del rachide lombare
(osteocondrosi L3/L4 e L4/L5, spondilosi, Baastrup); anomalia di transizione lombosacrale
(sacralizzazione di L5); decondizionamento muscolare”, ha considerato
l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività dal 28
giugno 2007 al 31 dicembre 2007 e dal 9 dicembre 2009 al 13 dicembre 2009, ma
abile al lavoro al 100% in attività adatte dal 28 giugno 2007, osservando:
"
Il medico curante rinvia alla perizia del dr. __________
del 21.09.2007 che indica quanto segue:
“in un lavoro adatto allo stato di salute,
giudico l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento
massimo del 100% a decorrere dal 28.6.2007, allorché veniva dichiarato inabile
al lavoro per l’ultima attività esercitata come montatore di ventilazioni, dal
suo medico curante.
Da notare che l’assicurato non ha
primariamente una formazione nel campo di attività pesanti in posizioni
inergonomiche per il rachide rispettivamente le anche, ma un diploma in ambito
amministrativo-commerciale, conseguito nel 1983: in un lavoro simile, le
condizioni ergonomiche appena citate potrebbero essere soddisfatte.
Nella sua ultima attività principale come
montatore di ventilazioni, lavoro da lui descritto come svolto essenzialmente
su cantieri, quindi su terreno impervio, in posizione esclusivamente eretta,
con necessità di sollevare e trasportare carichi pesanti, giudico l’assicurato
inabile al lavoro nella misura dei 2/3, a seguito dei limiti funzionali e di
carico sopramenzionati, a decorrere dal 28.6.2007, come attestato dal medico
curante.
Una ripresa del lavoro come montatore di
ventilazioni in misura superiore non risulta realizzabile, neanche dopo un
eventuale impianto protesico alle anche, anche se i diversi limiti funzionali,
menzionati, verrebbero parzialmente a cadere.”.”
(Doc. 39-2)
L’assicurato ha contestato il progetto di
decisione del 13 ottobre 2010, con il quale l’UAI gli ha rifiutato il diritto a
prestazioni, criticando la mancata valutazione da parte dell’amministrazione
del peggioramento delle sue condizioni di salute intervenuto rispetto all’apprezzamento
peritale del dr. __________, producendo, a comprova di quanto asserito, un
referto del 25 ottobre 2010 del dr. __________, spec. FMH in medicina generale,
del seguente tenore:
"
A margine del colloquio del 22.10. u.s., durante
il quale mi ha illustrato il progetto di decisione AI del 13.10., posso
comprendere parte delle sue perplessità e segnalarle quanto segue.
Fatti
I problemi cutanei, locomotori e psicologici che
l’accompagnano nell’ultimo decennio sono, secondo me, meritevoli di attenzione
medico-specialistica e socio-assicurativa.
La sua proposta di anteporre una valutazione
peritale multidisciplinare diretta al giudizio formale assicurativo mi sembra
giustificata.” (Doc. 42-3)
Nelle annotazioni del 23 novembre 2010, la dr.ssa
__________ del SMR ha osservato:
"
Non vengono presentate obiettività mediche in
grado di portare ad una diversa valutazione del caso.” (Doc. 44-1)
In sede ricorsuale l’assicurato ha nuovamente
criticato la scelta dell’amministrazione di non procedere ad un aggiornato
esame specialistico peritale delle sue reali condizioni di salute, senza
apportare nuova documentazione medica.
2.4. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio
del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di
salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta
analisi della documentazione medica agli atti, ritiene che siano necessari
ulteriori accertamenti medici prima di poter prendere una decisione con
Considerandi
sufficiente cognizione di causa.
2.5.1
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.5.2
Chiamato a
pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta
(cfr. consid. 2.5.1.), ritiene che, nel caso di specie, non sia possibile, in
mancanza di ulteriori approfondimenti, stabilire con precisione quali siano le
patologie dell’assicurato e l’influsso delle stesse sulla sua capacità
lavorativa residua.
Il
TCA ritiene, infatti, di non potersi fondare, per stabilire il grado di
incapacità lavorativa dell’assicurato, sul rapporto medico dell’8 settembre
2010.
della dr.ssa __________ del SMR, la quale, a sua volta, si limita, senza
procedere ad una visita medica dell’interessato, a riprendere quanto già indicato
dal dr. __________ nella perizia del 21 settembre 2007.
Da una
parte, infatti, è vero che, come indicato dalla dr.ssa __________ nel rapporto
medico dell’8 settembre 2010, lo stesso medico curante dell’assicurato, dr. __________,
nel rapporto medico del 7 giugno 2010 indirizzato all’UAI, ha indicato che “mi
rimetto a quanto riferito nel precedente rapporto del 3 novembre 2010” (doc. 36-4), nel quale, a sua volta, faceva riferimento alle risultanze peritali del dr. __________
del 21 settembre 2007 (cfr. doc. 10-2).
D’altra
parte, tuttavia, questo Tribunale sottolinea che, nello stesso rapporto del 3
novembre 2009, il dr. __________ ha raccomandato una “rivalutazione ortopedica”
(cfr. doc. 10-3. punto 1.5), ha aggiunto che una “valutazione
socio-professionale è imprescindibile” (cfr. doc. 10-4, punto 1.11),
concludendo che “è auspicabile una valutazione peritale attualizzata” (cfr.
doc. 10-5).
Da
notare, inoltre, che anche nella proposta di DDP del 10 maggio 2010, il
funzionario incaricato, dopo avere indicato che “misure di intervento
tempestivo / provvedimenti professionali non possibili (per ragioni di salute
professionale oggettivi)”, ha indicato che “si chiede di aggiornare la
situazione medica e di trasmettere al SMR per presa di posizione in vista di
una valutazione in merito ad un ev. diritto a rendita” (doc. 33-1).
Nonostante
le chiare indicazioni del medico curante a proposito della necessità di una “valutazione
peritale attualizzata”, la dr.ssa __________ del SMR ha ritenuto di potersi
fondare su quanto valutato dal dr. __________ nella perizia del 21 settembre
2007.
eseguita per conto dell’assicuratore malattia, senza procedere ad alcun
tipo di aggiornamento peritale concernente le condizioni di salute
dell’interessato.
Anche a
fronte della contestazione del progetto di decisione del 13 ottobre 2010 di
rifiuto delle prestazioni da parte dell’assicurato, motivata dall’assenza di
una valutazione peritale aggiornata delle sue condizioni di salute, ritenuta per
contro giustificata dal dr. __________ (doc. 42-3), la dr.ssa __________ del
SMR ha ribadito le proprie conclusioni, rilevando che “non vengono presentate
obiettività mediche in grado di portare ad una diversa valutazione del caso”
(doc. 44-1).
Il TCA non
può concordare con la scelta del medico del SMR.
Alla luce
infatti delle chiare indicazioni fornite dal medico curante dell’interessato e
in considerazione del lungo tempo trascorso dalla valutazione peritale del dr. __________
(del 2007), questo Tribunale non può, in mancanza di ulteriori accertamenti specialistici,
stabilire con sufficiente tranquillità quali siano le patologie che affliggono l’assicurato e l’influsso delle
stesse sulla sua capacità lavorativa residua.
Tale
questione dovrà quindi essere approfondita dall’UAI tramite l’esecuzione di una
accurata ed esaustiva perizia specialistica.
2.6
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono
stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni:
o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere
personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il
principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio
inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA
ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia,
in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di
istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata
criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a
una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia specialistica, al fine di
chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità
lavorativa del ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.7
L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
2.8
Secondo l'art.
29.
cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 3 dicembre 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.6..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e
gratuito patrocinio del 21 gennaio 2011.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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