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Decisione

32.2011.220

Reiezione della domanda di prestazioni. Conferma della valutazione bisciplinare (psichiatrica e reumatologica) eseguita dal SMR. L'asserito peggioramento non è stato documentato

14 febbraio 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i medici SMR hanno ritenuto l’assicurata inabile al 10% nella sua precedente professione,

ma totalmente abile in attività adeguate dal giorno della loro valutazione. Per

quel che concerne il periodo precedente, basandosi sulle certificazioni mediche

dei curanti, essi hanno valutato un’inabilità al 50% nella professione di

fisioterapista.

Con il presente

ricorso l’assicurata contesta la succitata valutazione medico-teorica della

residua capacità lavorativa, sostenendo, sulla base della refertazione dei

medici curanti, un’inabilità lavorativa del 50%.

2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U

330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p..

123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a

imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e

i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/

2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

2.6. Nella

fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio la dettagliata e convincente valutazione bidisciplinare operata dal SMR.

In essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni dell’assicurata, con

conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 10%

nella sua attuale professione dal 3 marzo 2011 (data della visita presso il SMR)

e del 100% in attività adeguate. Né del resto l’insorgente ha prodotto in sede

di ricorso documentazione medica atta a validamente mettere in dubbio la fedefacenza

delle succitate conclusioni mediche.

2.6.1 Per

quel che concerne l’aspetto somatico, il dr. __________, dopo aver proceduto

alla consueta anamnesi, ha esposto la sintomatologia soggettiva ed oggettiva,

Considerandi

concludendo:

"

(…)

Assicurata di 57 anni in buone condizioni generali.

Sintomatologia mialgica aspecifica esordita nel 2000

dopo intervento di isterectomia.

Non abbiamo a disposizione valutazioni obiettive utile

per la descrizione dell'evoluzione dello stato di salute.

Viene documentata una IL 50% medicalmente giustificata

dal 25.05.2010.

Dal punto di vista osteoarticolare oggi si rende

evidente una osteoartrosi polidistrettuale. Esiti di tunnel carpale destro con

manovre odierne bilateralmente negative. Mobilità complessiva ben conservata.

Dalla data odierna risulta medicalmente una IL non

superiore al 10% (rendimento ridotto) in attività abituale. Rendimento ridotto

giustificato dal rallentamento negli spostamenti, necessità nel mantenere

adatta ergonomia del rachide.

Coesiste una sindrome fibromialgica rispettosa dei

criteri ACR con identificazione alla scala VAS di un'alterata percezione del

dolore.

Si allega modulo per la misurazione dell'escursione

articolare.

Si allega modulo per esame della funzionalità fisica.

(…)" (Doc. AI 30/5-6)

In

ambito amministrativo, l’assicurata ha prodotto il rapporto 19 febbraio 2011

del dr. __________ specialista in neurologia, il quale ha valutato:

"

(…)

Lo studio della conduzione nervosa ai polsi di questa

paziente 57enne, che lamenta brachialgie croniche bilaterali, mostra minime

alterazioni di conduzione con lieve disfunzione lieve residua del nervo mediano

al carpo destro, ed una lieve sindrome del tunnel carpale al mediano al carpo

sinistro.

Vi sono inoltre minime alterazioni d'ampiezza dei

potenziali sensitivi del nervo ulnare, senza sicuro significato clinico."

(Doc. AI 32/3)

Vista

la lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale e le minime alterazioni ulnari

senza significato clinico attestate dal succitato neurologo, rettamente nelle

annotazioni 28 marzo 2011 il dr. __________ ha ritenuto che non vi è alcuna modifica

rispetto alla sua valutazione del 14 marzo 2011. Né del resto l’assicurata ha

fornito documentazione medica contrastante le succitate risultanze,

preannunciando un nuovo rapporto del medico curante, ciò che non è mai

avvenuto. Il TCA, alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il

fatto che fosse lecito attendersi che il rapporto medico preannunciato venisse

prodotto “entro un termine ragionevole”, deve concludere che

l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al

riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF

ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

Inoltre

va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.6.2

Dal

punto di vista psichiatrico, nel citato rapporto 14 marzo 2011 la dr.ssa __________,

dopo aver visitato l’assicurata, ha esposto la seguente valutazione:

"

(…)

La documentazione agli atti, la valutazione odierna, la

raccolta anamnestica orientano verso la diagnosi di una nevrastenia.

L'A infatti riferisce la presenza di persistenti e penose

sensazioni di affaticamento e debolezza fisica dopo un sforzo, accompagnati da

dolori, disturbi del sonno e nell'ultimo periodo anche da episodi di cefalea.

La sintomatologia descritta non appare di entità grave

in quanto non le impedisce di riuscire a mantenere una strutturazione adeguata

della giornata e della propria quotidianità pur ammettendo da parte sua uno

sforzo aumentato di volontà.

In presenza di una diagnosi di fibromialgia e

nevrastenia siamo tenuti a livello assicurativo a valutare i criteri di

Foerster. Non è emersa una diagnosi psichiatrica maggiore in comorbidità attualmente,

non si esclude in passato come segnalato dal medico curante nel 2003 la

presenza di una sindrome ansioso-depressiva che è comunque stata di entità

lieve e non sembra aver influito sul funzionamento personale, lavorativo e

sociale. Non sono presenti elementi che depongano per un ritiro sociale, il

quadro clinico non appare cristalizzato e gli approcci terapeutici come ad es

quello psicoterapeutico mostrano di avere un effetto positivo.

A livello della personalità sono emersi dei tratti

ossessivi e narcisistici che tuttavia non raggiungono l'intensità per porre la

diagnosi di un disturbo di personalità.

L'A ha poi nel corso del colloquio evidenziato la

presenza di risorse importanti a livello personale quali una buona capacità introspettiva,

funzioni cognitive intatte e un'adeguata intelligenza e motivazione al lavoro.

Dispositivo

Per questi motivi si valuta che a livello

esclusivamente psichiatrico non vi sia una patologia che influisca sulla CL che

è da considerarsi completa.

La prognosi appare buona." (Doc. AI 30/9)

La

succitata specialista non ha quindi (pertitentemente) riscontrato una psicopatologia

invalidante.

In

questo senso va anche il rapporto 14 aprile 2011 del Servizio psico-sociale di __________

dove, fra l’altro, è stato ritenuto che dal punto psichiatrico l’assicurata può

continuare la sua attività lavorativa (cfr. punto n. 17 del rapporto; doc. AI

37/5).

2.6.3.Alla luce di quanto sopra esposto,

sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della valutazione SMR, che

ha permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata è inabile al 50% nella sua professione di fisioterapista

dal 25 maggio 2010 e del 10% dal 3 marzo 2011, mentre in attività adeguate non

vi è alcuna inabilità al lavoro. Siccome l’assicurata non presenta

un’incapacità lavorativa almeno del 40% per un periodo ininterrotto di

un anno (sino all’emissione della decisione contestata, 27 giugno 2011, che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con

riferimenti), presupposto minimo per avere diritto ad

una rendita, rettamente l’Ufficio AI non ha proceduto al raffronto dei redditi,

respingendo la domanda di prestazioni.

Ciò

non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data

decisiva del provvedimento in lite, la ricorrente avrà se del caso la facoltà

di presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante

modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente

documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che

potrebbero influire sul grado di inabilità.

Questo

Tribunale ritiene inoltre che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento

di ulteriori accertamenti. Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425

consid. 2.1 con rinvii). Un tale

modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente

art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

Ne consegue che la decisione impugnata deve essere confermata ed

il ricorso respinto.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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