32.2011.220
Reiezione della domanda di prestazioni. Conferma della valutazione bisciplinare (psichiatrica e reumatologica) eseguita dal SMR. L'asserito peggioramento non è stato documentato
14 febbraio 2012Italiano17 min
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Numero d'incarto:
32.2011.220
Data decisione, Autorità:
14.02.2012, TCA
Titolo:
Reiezione della domanda di prestazioni. Conferma della valutazione bisciplinare (psichiatrica e reumatologica) eseguita dal SMR. L'asserito peggioramento non è stato documentato
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.220
BS/sc
Lugano
14 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2011 di
RI 1
contro
la decisione del 27 giugno 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1tmann, classe 1953, professionalmente attiva quale fisioterapista nella misura
del 50%, nel novembre 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 5).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia bidisciplinare a cura
del SMR (Servizio medico regionale dell’A), con decisione 27 giugno 2011
(preavvisata il 17 maggio 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni motivando come segue:
"
(…)
La documentazione medico-specialistica acquisita
all'incarto, ed in particolare l'esame effettuato presso il nostro Servizio
medico regionale, oggettiva l'incapacità del 50% nella sua professione abituale
di fisioterapista dal 25.05.2010 e del 10% dal 03.03.2011, mentre attività
rispecchianti le indicazioni sono esigibili in misura completa.
Alla luce di quanto appena indicato, si conclude che
non vi è stata incapacità lavorativa minima ed interrotta nella misura del 40%
dopo la quale sarebbe potuto insorgere l'eventuale diritto a rendita.
Preso atto dei modesti redditi conseguiti prima della
cessazione dell'attività svolta a carattere indipendente, si precisa inoltre
che svolgendo altre attività generiche, reperibili sul mercato libero del lavoro
e che non richiedono qualifiche professionali specifiche, recupera pienamente
la capacità di guadagno senza alcun discapito economico e questo comporta un
grado d'invalidità dello 0%.
Non sussistono neppure le premesse per l'applicazione
di provvedimenti professionali per i quali viene richiesto un grado
d'invalidità minimo del 20%."
(Doc. AI 41/2)
1.3. Avverso
la succitata decisione l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso, postulando
il riconoscimento di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50%. Essa
sostiene come la valutazione medico-teorica del SMR sia incompleta, preannunciando
di produrre ulteriore documentazione a cura del suo medico curante, dr. __________.
La ricorrente ha poi rilevato che la decisione impugnata non presenta alcun
raffronto dei redditi, motivo per cui non è in grado di prendere posizione in
merito, ciò che costituisce una violazione del diritto di essere sentito.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, confermando
la valutazione medica operata.
1.5. Il
3 settembre 2011 l’insorgente, preavvisando una visita presso il dr. __________,
ha informato di inviare il relativo rapporto (VI). Essa non ha tuttavia dato
seguito a quanto preannunciato.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel
caso in esame, l'Ufficio AI ha fatto eseguire dal SMR una perizia bidisciplinare
(somatica e psichiatrica).
Dal
rapporto 14 marzo 2011 risulta che i dr. __________ (FMH medicina interna) e __________
(FMH psichiatrica e psicoterapia), sulla base dei referti presenti nel dossier,
dei disturbi oggettivi e soggettivi, hanno posto le seguenti diagnosi, con
influsso sulla capacità lavorativa, di osteoartosi polidistrettuale. Quale
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa sono state elencate: sindrome
fibromialgica, esiti da trauma contusivo (all’età di 15 anni), esisti di
isterectomia (2000), varici arti inferiori con insufficienza venosa cronica,
esisti intervento tunnel carpale destro, obesità tipo, nevrastenia ICD 10
F-48.0 con tratti di personalità ossessivo, narcisisti (doc. AI 30).
In
merito alle valutazione della sintomatologia e della residua capacità lavorativa,
Fatti
i medici SMR hanno ritenuto l’assicurata inabile al 10% nella sua precedente professione,
ma totalmente abile in attività adeguate dal giorno della loro valutazione. Per
quel che concerne il periodo precedente, basandosi sulle certificazioni mediche
dei curanti, essi hanno valutato un’inabilità al 50% nella professione di
fisioterapista.
Con il presente
ricorso l’assicurata contesta la succitata valutazione medico-teorica della
residua capacità lavorativa, sostenendo, sulla base della refertazione dei
medici curanti, un’inabilità lavorativa del 50%.
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U
330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a;
DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p..
123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a
imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e
i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/
2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile
2007).
2.6. Nella
fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in
dubbio la dettagliata e convincente valutazione bidisciplinare operata dal SMR.
In essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni dell’assicurata, con
conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 10%
nella sua attuale professione dal 3 marzo 2011 (data della visita presso il SMR)
e del 100% in attività adeguate. Né del resto l’insorgente ha prodotto in sede
di ricorso documentazione medica atta a validamente mettere in dubbio la fedefacenza
delle succitate conclusioni mediche.
2.6.1 Per
quel che concerne l’aspetto somatico, il dr. __________, dopo aver proceduto
alla consueta anamnesi, ha esposto la sintomatologia soggettiva ed oggettiva,
Considerandi
concludendo:
"
(…)
Assicurata di 57 anni in buone condizioni generali.
Sintomatologia mialgica aspecifica esordita nel 2000
dopo intervento di isterectomia.
Non abbiamo a disposizione valutazioni obiettive utile
per la descrizione dell'evoluzione dello stato di salute.
Viene documentata una IL 50% medicalmente giustificata
dal 25.05.2010.
Dal punto di vista osteoarticolare oggi si rende
evidente una osteoartrosi polidistrettuale. Esiti di tunnel carpale destro con
manovre odierne bilateralmente negative. Mobilità complessiva ben conservata.
Dalla data odierna risulta medicalmente una IL non
superiore al 10% (rendimento ridotto) in attività abituale. Rendimento ridotto
giustificato dal rallentamento negli spostamenti, necessità nel mantenere
adatta ergonomia del rachide.
Coesiste una sindrome fibromialgica rispettosa dei
criteri ACR con identificazione alla scala VAS di un'alterata percezione del
dolore.
Si allega modulo per la misurazione dell'escursione
articolare.
Si allega modulo per esame della funzionalità fisica.
(…)" (Doc. AI 30/5-6)
In
ambito amministrativo, l’assicurata ha prodotto il rapporto 19 febbraio 2011
del dr. __________ specialista in neurologia, il quale ha valutato:
"
(…)
Lo studio della conduzione nervosa ai polsi di questa
paziente 57enne, che lamenta brachialgie croniche bilaterali, mostra minime
alterazioni di conduzione con lieve disfunzione lieve residua del nervo mediano
al carpo destro, ed una lieve sindrome del tunnel carpale al mediano al carpo
sinistro.
Vi sono inoltre minime alterazioni d'ampiezza dei
potenziali sensitivi del nervo ulnare, senza sicuro significato clinico."
(Doc. AI 32/3)
Vista
la lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale e le minime alterazioni ulnari
senza significato clinico attestate dal succitato neurologo, rettamente nelle
annotazioni 28 marzo 2011 il dr. __________ ha ritenuto che non vi è alcuna modifica
rispetto alla sua valutazione del 14 marzo 2011. Né del resto l’assicurata ha
fornito documentazione medica contrastante le succitate risultanze,
preannunciando un nuovo rapporto del medico curante, ciò che non è mai
avvenuto. Il TCA, alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il
fatto che fosse lecito attendersi che il rapporto medico preannunciato venisse
prodotto “entro un termine ragionevole”, deve concludere che
l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al
riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF
ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).
Inoltre
va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.6.2
Dal
punto di vista psichiatrico, nel citato rapporto 14 marzo 2011 la dr.ssa __________,
dopo aver visitato l’assicurata, ha esposto la seguente valutazione:
"
(…)
La documentazione agli atti, la valutazione odierna, la
raccolta anamnestica orientano verso la diagnosi di una nevrastenia.
L'A infatti riferisce la presenza di persistenti e penose
sensazioni di affaticamento e debolezza fisica dopo un sforzo, accompagnati da
dolori, disturbi del sonno e nell'ultimo periodo anche da episodi di cefalea.
La sintomatologia descritta non appare di entità grave
in quanto non le impedisce di riuscire a mantenere una strutturazione adeguata
della giornata e della propria quotidianità pur ammettendo da parte sua uno
sforzo aumentato di volontà.
In presenza di una diagnosi di fibromialgia e
nevrastenia siamo tenuti a livello assicurativo a valutare i criteri di
Foerster. Non è emersa una diagnosi psichiatrica maggiore in comorbidità attualmente,
non si esclude in passato come segnalato dal medico curante nel 2003 la
presenza di una sindrome ansioso-depressiva che è comunque stata di entità
lieve e non sembra aver influito sul funzionamento personale, lavorativo e
sociale. Non sono presenti elementi che depongano per un ritiro sociale, il
quadro clinico non appare cristalizzato e gli approcci terapeutici come ad es
quello psicoterapeutico mostrano di avere un effetto positivo.
A livello della personalità sono emersi dei tratti
ossessivi e narcisistici che tuttavia non raggiungono l'intensità per porre la
diagnosi di un disturbo di personalità.
L'A ha poi nel corso del colloquio evidenziato la
presenza di risorse importanti a livello personale quali una buona capacità introspettiva,
funzioni cognitive intatte e un'adeguata intelligenza e motivazione al lavoro.
Dispositivo
Per questi motivi si valuta che a livello
esclusivamente psichiatrico non vi sia una patologia che influisca sulla CL che
è da considerarsi completa.
La prognosi appare buona." (Doc. AI 30/9)
La
succitata specialista non ha quindi (pertitentemente) riscontrato una psicopatologia
invalidante.
In
questo senso va anche il rapporto 14 aprile 2011 del Servizio psico-sociale di __________
dove, fra l’altro, è stato ritenuto che dal punto psichiatrico l’assicurata può
continuare la sua attività lavorativa (cfr. punto n. 17 del rapporto; doc. AI
37/5).
2.6.3.Alla luce di quanto sopra esposto,
sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della valutazione SMR, che
ha permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata è inabile al 50% nella sua professione di fisioterapista
dal 25 maggio 2010 e del 10% dal 3 marzo 2011, mentre in attività adeguate non
vi è alcuna inabilità al lavoro. Siccome l’assicurata non presenta
un’incapacità lavorativa almeno del 40% per un periodo ininterrotto di
un anno (sino all’emissione della decisione contestata, 27 giugno 2011, che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con
riferimenti), presupposto minimo per avere diritto ad
una rendita, rettamente l’Ufficio AI non ha proceduto al raffronto dei redditi,
respingendo la domanda di prestazioni.
Ciò
non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali
diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data
decisiva del provvedimento in lite, la ricorrente avrà se del caso la facoltà
di presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante
modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente
documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che
potrebbero influire sul grado di inabilità.
Questo
Tribunale ritiene inoltre che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento
di ulteriori accertamenti. Al
riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425
consid. 2.1 con rinvii). Un tale
modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.
29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente
art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
Ne consegue che la decisione impugnata deve essere confermata ed
il ricorso respinto.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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