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Decisione

32.2011.222

Assicurato contesta il reddito da valido ma non il grado d'invalidità. Negata l'esistenza di un interesse degno di protezione

14 febbraio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2.4. Nel

caso in esame, l’assicurato ha sostenuto che il reddito da valido sia corretto

in fr. 250'408.-- (risultante dall’attività indipendente principale di dentista,

dall’attività accessoria di dentista scolastico e di municipale) tassata nel

2008; cfr. doc. A), in luogo della media dei redditi 2005-2008 presi in

considerazione dall’amministrazione, apportando la rettifica del reddito da invalido

in fr. 112'683.-- al posto dei fr. 94'828.-- di cui alla decisione contestata.

Determinante

è che, pur seguendo le richieste ricorsuali, il grado d’invalidità rimarrebbe

invariato, essendo sempre del 55%.

Non

riscontrando, sulla base della giurisprudenza citata, alcun interesse degno di

protezione affinché i redditi di riferimenti (in particolare il reddito da

valido) debbano essere corretti, ritenuto del resto come l’insorgente non l’abbia

sinora indicato né tantomeno sostenuto, il ricorso dev’essere dichiarato

irricevibile.

In

via abbondanziale va detto che, come rettamente evidenziato in sede di risposta,

il metodo scelto dall’Ufficio AI di utilizzare una media dei redditi, risulta sostenibile.

Infatti, ai fini della determinazione del reddito da valido di un indipendente,

la

giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti

negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (AJP 1999 p. 484 e confermata

in STFA I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr fra le tante, STCA 32.2010.111 dell’11

ottobre 2010 consid. 2.7.3). Non solo, essendo il danno alla salute insorto nel

novembre 2008 (50% d’inabilità lavorativa), quell’anno non risulta essere

rappresentativo per la determinazione del reddito da valido.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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