32.2011.222
Assicurato contesta il reddito da valido ma non il grado d'invalidità. Negata l'esistenza di un interesse degno di protezione
14 febbraio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
32.2011.222
Data decisione, Autorità:
14.02.2012, TCA
Titolo:
Assicurato contesta il reddito da valido ma non il grado d'invalidità. Negata l'esistenza di un interesse degno di protezione
IRRICEVIBILITÀ
art. 59 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.222
BS
Lugano
14 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 giugno 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 23 giugno 2011 (preavvisata il 25 marzo 2011) l’Ufficio AI ha posto RI
1onauer, nato nel 1955 e di professione dentista, al beneficio di una mezza
rendita dal 1° aprile 2010 (sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni)
per un grado d’invalidità del 55%, risultante dal raffronto tra fr. 211'726.--
di reddito da valido e fr. 94'828.-- di reddito da invalido (con un discapito
economico quindi di fr. 116'898.--).
1.2. Con
il presente ricorso l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto che
venga riconosciuta una mezza rendita, dal 1° aprile 2010, per un grado
d’invalidità del 55%, risultante dal raffronto tra un reddito da valido di fr.
250'408.-- ed un reddito da invalido di fr. 112'683.-- (con una, perdita di guadagno
quindi di fr. 137'725.--). In sostanza contesta la determinazione del reddito
da valido, sostenendo che deve essere preso in considerazione quello conseguito
nel 2008, pari a fr. 250'408.--, e non la media dei redditi degli ultimi
quattro anni (2005 – 2008) prima dell’insorgenza del danno alla salute, come invece
ritenuto dall’amministrazione.
1.3. In
sede di risposta di causa l’amministrazione ha chiesto la reiezione del
ricorso, confermando il metodo di calcolo del reddito da valido.
1.4. Il
4 ottobre 2011 l’insorgente ha presentato delle osservazioni (VIII), seguite
dalla presa di posizione 10 ottobre 2011 dell’Ufficio AI (X).
considerato in
diritto
2.1. Per
quanto riguardo la tempestività del ricorso, l’insorgente rileva di aver preso
conoscenza della decisione contestata, non inviata per raccomandata, solo il 26
giugno 2011, al rientro da un soggiorno all’estero.
Secondo
la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione
incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la
notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione
fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel
caso concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha espressamente osservato
di non essere in grado di accertare esattamente la data di ricezione da parte
dell’assicurato della decisione, in quanto quest’ultima non è stata inviata per
raccomandata ma per posta semplice.
Siccome
non vi sono motivi per dubitare della versione del ricorrente, il presente
ricorso è da ritenere tempestivo essendo stato inoltrato all’ufficio postale il
29 agosto 2010 (cfr. timbro postale), ossia entro i 30 giorni (art. 60 cpv.1
LPGA) dall’avvenuta asserita conoscenza (26 giugno 2011) della decisione
impugnata, tenuto conto delle ferie giudiziarie estive (art. 11 lett. b Lptca).
Ne consegue che il gravame è tempestivo.
2.2. Con
il presente ricorso, come detto, l’assicurato non contesta il grado
d’invalidità e tantomeno l’inizio della decorrenza della prestazione
assicurativa, ma unicamente la quantificazione del reddito da valido. Occorre
pertanto esaminare se sussiste un interesse degno di protezione ex art. 59 LPGA
che legittimi RI 1 a ricorrere contro il querelato provvedimento.
2.3. Ai
sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica.
La
legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di
cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti), secondo
il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla decisione
impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a
proposito di quest'ultima disposizione (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art.
58 n.4 p. 735;; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, p. 121; va
fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo
diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in
materia di diritto pubblico al TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni).
La giurisprudenza considerava degno di
protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o
giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento della decisione
impugnata che può fare valere una persona toccata da quest'ultima. L'interesse
degno di protezione consiste pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento
dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di
evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la
decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti
ivi citati).
L’esistenza
di un interesse degno di protezione è generalmente negata se non si riferisce
al dispositivo, ma ai considerandi dell’atto impugnato. Allorquando in discussione
è il grado d’invalidità, l’interesse degno di protezione non è regolarmente riconosciuto
se la chiesta modifica del grado d’invalidità non incide sul diritto alla
prestazione dell’assicuratore sociale interessato (ad esempio la correzione del
grado d’invalidità da 63 a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, ATSG
Kommentar, 2° edizione, ad. Art. 59 N. 7).
In
una sentenza del 14 aprile 2011, pubblicata in SVR 2012 IV nr. 14, il Tribunale
delle assicurazioni del Canton Friborgo, precisato che di principio non
sussiste alcun interesse giuridicamente protetto affinché venga stabilito un
grado d’invalidità dello 0% anziché di quello dell’8,4% fissato dall’Ufficio
AI, ha tuttavia ammesso che tale interesse sussiste in quanto nel caso
esaminato il grado d’invalidità incideva sul guadagno assicurato nell’ambito
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Fatti
2.4. Nel
caso in esame, l’assicurato ha sostenuto che il reddito da valido sia corretto
in fr. 250'408.-- (risultante dall’attività indipendente principale di dentista,
dall’attività accessoria di dentista scolastico e di municipale) tassata nel
2008; cfr. doc. A), in luogo della media dei redditi 2005-2008 presi in
considerazione dall’amministrazione, apportando la rettifica del reddito da invalido
in fr. 112'683.-- al posto dei fr. 94'828.-- di cui alla decisione contestata.
Determinante
è che, pur seguendo le richieste ricorsuali, il grado d’invalidità rimarrebbe
invariato, essendo sempre del 55%.
Non
riscontrando, sulla base della giurisprudenza citata, alcun interesse degno di
protezione affinché i redditi di riferimenti (in particolare il reddito da
valido) debbano essere corretti, ritenuto del resto come l’insorgente non l’abbia
sinora indicato né tantomeno sostenuto, il ricorso dev’essere dichiarato
irricevibile.
In
via abbondanziale va detto che, come rettamente evidenziato in sede di risposta,
il metodo scelto dall’Ufficio AI di utilizzare una media dei redditi, risulta sostenibile.
Infatti, ai fini della determinazione del reddito da valido di un indipendente,
la
giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti
negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (AJP 1999 p. 484 e confermata
in STFA I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr fra le tante, STCA 32.2010.111 dell’11
ottobre 2010 consid. 2.7.3). Non solo, essendo il danno alla salute insorto nel
novembre 2008 (50% d’inabilità lavorativa), quell’anno non risulta essere
rappresentativo per la determinazione del reddito da valido.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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