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Decisione

32.2011.226

Grado d'invalidità non pensionabile. Confermate le valutazioni SMR. Valutazione economica e raffronto percentuale dei redditi

14 febbraio 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

2.5. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo

contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre,

in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nella

fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ che, nel rapporto finale

SMR con esame 20 giugno 2011 (doc. AI 34/1-6), ha ritenuto una situazione

medica sovrapponibile a quella esposta dal dr. __________ nel febbraio 2011

(cfr. il rapporto finale SMR con esame 11 febbraio 2011 sub doc. AI 27/1-7) e

confermato una riduzione del rendimento del 30% in attività adeguata rispettosa

dei limiti funzionali descritti.

In

particolare, per quanto riguarda l’aspetto cardiologico, il TCA rileva che il

dr. __________, caposervizio di cardiologia del __________ e il dr. __________,

medico assistente Day Hospital Cardiologico, nel rapporto 10 agosto 2004 indirizzato

al dr. __________ (doc. AI 25/7-8), avevano già osservato che “(…) il decorso

clinico del Sig. Khan è più che soddisfacente, non presenta più sintomi di

insufficienza cardiaca. Gli ormoni tiroidei liberi si sono normalizzati, il

valore della TSH è in discesa. Lasciamo i controlli della tiroide ora al medico

curante. Si consigliano controlli cardiologici due volte all’anno (...)”

(doc. AI 25/8).

Quanto

all’aspetto neurologico, il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 9 dicembre

2010 indirizzato al dr.__________ (doc. AI 26/9-11), ha osservato che “(…)

al momento della mia visita, l’esame dei nervi cranici mostra un quadro

compatibile con una neuropatia periferica del nervo facciale sinistro,

con deficit d’innervazione, tanto sulla regione frontale orbicolare e periorale

sinistra. Non ho anamnesticamente ritrovato altre stigmate tipiche della

neuropatia facciale. Al vostro esame, all’entrata, avete riscontrato una paresi

dell’arto superiore sinistro, per la quale, all’esame odierno, posso indicare

di aver ritrovato unicamente una persistente pronazione dei Mingazzini ed una

discreta bradicinesia, se comparato con il lato controlaterale. I riscontri

all’esame oggettivo inducono a sospettare una paresi facciale periferica ed

un’associata disfunzione dell’arto superiore sinistro, per la quale, al

momento, non ho ritrovato segni o sintomi sufficienti per una precisa

localizzazione della causa eziologica (…)” (doc. AI 26/10).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna e la dr.ssa __________, medico assistente

in medicina interna, entrambi della Clinica __________, nel rapporto 16

dicembre 2010 concernente la degenza dal 1. al 14 dicembre 2010 (doc. AI

26/2-3), hanno poi confermato che “(…) nel corso della degenza abbiamo tuttavia

assistito ad un graduale miglioramento del deficit neurologico, con solo un

residuo a carico del territorio facciale (…)” (doc. AI 26/3).

L’insorgente

nemmeno ha prodotto la valutazione sulla residua capacità lavorativa che si era

riservato di fare con il ricorso (“(…) il ricorrente si riserva di produrre,

non appena disponibile, una valutazione sulle residue capacità funzionali lavorative

dell’assicurato (…)” (I)). Il TCA, alla luce del

tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi

che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un

termine ragionevole”, deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla

produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010

del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

Al

proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

questo senso, la domanda di un’ulteriore perizia pluridisciplinare

(cardiologica e neurologica) formulata in via subordinata con il ricorso (cfr.

consid. 1.3), va respinta. In effetti, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V

94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.7. Per

quel che concerne la valutazione economica – ritenuto che non risulta

che l’insorgente abbia mai svolto un’attività lavorativa dalla sua entrata in

Svizzera nel novembre 1995 (doc. AI 3/1 e 28/1), che pertanto sia per il

calcolo del reddito da valido che per quello da invalido va applicata la

tabella TA1 e ritenuta la flessione del rendimento del 30% in un’attività

adeguata ripettosa dei limiti funzionali descritti –, in base ad un raffronto

percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti;9C_294/2008

del 19 marzo 2009 e 8C_558/2008 del 17 marzo 2009), il grado d’invalidità

risulta essere del 30%.

2.8. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che

l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita il grado d’invalidità non

raggiungendo il minimo pensionabile (cfr. consid. 2.3).

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Va

qui infatti evidenziato che – anche se dagli atti risulta essere al beneficio dell’assistenza

sociale (l’Ufficio del sostegno sociale ha infatti chiesto all’Ufficio

AI di accreditare sul loro conto le prestazioni che spettano all’assicurato e trasmesso

la relativa dichiarazione di cessione (doc. AI 19/1 e 19/2, cfr. anche doc. AI

14/1)) e ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V

202 e 372 con riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.) – l’assi-curato

non può essere esonerato dalle spese in quanto nella presente fattispecie non

risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di

accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche

se patrocinato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a

contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella

medica. All’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale

non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le valutazioni

dei medici SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le

allegazioni secondo le quali le valutazioni dei medici SMR non fossero valide

e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo

stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 30 giugno 2011.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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