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Decisione

32.2011.228

Assicurato che contestata l'inizio del diritto alla rendita intera ed il relativo calcolo. Conferma dell'operato dell'amministrazione

10 gennaio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Giusta l’art. 29 cpv. 1 septies LAVS gli

assicurati che si occupano di parenti di linea ascendente o discendente nonché

di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno dell’AVS o dell’AI per

grandi invalidi, con un’invalidità almeno di grado medio, e che vivono in

comunione domestica con essi, hanno diritto ad un accredito per compiti

assistenziali. Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto.

Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri.

2.8. Con

la decisione contestata l’Ufficio AI, e per esso la Cassa __________ di

compensazione (competente per la determinazione della rendita; art. 60 cpv. 1

lett.b LAI), ha fissato l’ammontare della rendita sulla base di un RAM (reddito

annuo medio) di fr. 23'664 --, di una durata di contribuzione di 23 anni, di una

scala di rendite 44 e di un grado d’invalidità del 100%, per un importo mensile

di fr. 1’371.-- dal 1° luglio 2011.

Nella

risposta di causa, l’amministrazione ha fatto riferimento al dettagliato calcolo

esposto dalla Cassa nello scritto 20 settembre 2011 (VIII), spiegando le modalità

di calcolo della rendita contestata, calcolo che è stato verificato dal TCA e che

va confermato.

Nondimeno

occorre rilevare che essendo l’assicurato nato il 5 dicembre 1966, il suo

periodo di contribuzione inizia il 1° gennaio 1987 (anno susseguente il compimento

del 20.o anno di età) e termina il 31 dicembre 2009 (anno precedente l’inizio

della rendita d’invalidità). Come risulta dai fogli di calcolo contenuti negli

atti richiamati dalla Cassa (doc. XXIII), in quel periodo egli presenta una

durata di contribuzione completa di 23 anni, corrispondente ad una scala di

rendita massima 44.

Per

quel che concerne il RAM (reddito annuo medio), dai citati fogli di calcolo

risulta che la Cassa ha rettamente considerato i redditi da attività lucrativa

registrati nel conto individuale dell’assicurato, celibe e senza figli,

relativi al succitato periodo di contribuzione. Le vicende legate

all’esperienza lavorativa presso l’Associazione __________, oggetto di numerosi

scritti da parte dell’assicurato ad autorità politiche e giudiziarie (cfr. la

sentenza di questo Tribunale del 12 luglio 2010 in ambito di assicurazione contro la disoccupazione, in particolare il consid. 2.5, p. 10; inc.

38.2009. 106) non sono rilevanti ai fini delle presente vertenza. Determinante

è che i relativi redditi, ancorché ritenuti poco dignitosi dall’assicurato,

sono stati computati nel calcolo della prestazione, così come si evince

chiaramente dagli atti della Cassa richiamati d’ufficio (cfr. in particolare

l’estratto del conto individuale).

Siccome

la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è

avvenuta nel 1987, in applicazione delle citate tabelle UFAS, il fattore di

rivalutazione risulta essere 1,00. Non avendo l’assicurato avuto figli non sono

stati computati accrediti per compiti educativi. L'importo rivalutato al

2010 (anno determinante) va poi diviso per il periodo effettivo di

contribuzione (23 anni). Ne discende che la media dei redditi da attività

lucrativa si fissa in fr. 23’664.-- (512’001 x 1,00 :

23 anni = 22'261, importo arrotondato al limite superiore delle tabelle UFAS).

Infine,

tenuto conto di un reddito anno medio di fr. 23’664.--,

nonché di una scala di rendita 44, con l’ausilio delle citate tabelle UFAS

sulle rendite, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di fr. 1’371.-- al

mese, a decorrere dal 1° luglio 2011.

A

questo importo sono da aggiungere fr. 589.-- di prestazioni complementari, così

come da decisione 22 settembre 2011 della Cassa __________ di compensazione

(doc. XVI).

Certo

che con un’entrata mensile complessiva di fr. 1'960.- può risultare difficile

essere finanziariamente autosufficienti. Tuttavia, non è possibile, come

richiesto dall’assicurato nello scritto 15 dicembre 2011 (XXV), correggere il

calcolo ed i criteri di valutazione della rendita. Oltre ad non essere conforme

alla legge, ne verrebbe meno la parità di trattamento con gli altri assicurati

nelle stesse condizioni finanziarie del ricorrente. A quest’ultimo rimane

comunque la possibilità di rivolgersi ai servizi sociali.

In

conclusione, visto quanto sopra, la decorrenza e l’ammontare della rendita risultano

corretti. Ne consegue la conferma della decisione contestata.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio

2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a

prelevare spese giudiziarie.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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